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D-383/2018

D-383/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-20 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico delle ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.- versato il 2 febbraio 2018.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-383/2018 Sentenza del 20 marzo 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), con la figlia B._______, nata il (...), Ucraina, rappresentate dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 5 dicembre 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ed i figli B._______ e C._______ hanno presentato il 27 febbraio 2017 in Svizzera, le decisione del 24 luglio 2017, concernente A._______ e B._______, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito delle loro domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) D-4720/2017 del 19 settembre 2017 che respingeva il ricorso presentato da A._______ e B._______, la sentenza del Tribunale D-4722/2017 della medesima data che respingeva il ricorso presentato da C._______ contro la decisione della SEM del 21 luglio 2017, l'istanza di riesame della decisione della SEM del 24 luglio 2017 presentata da A._______ e B._______ il 17 novembre 2017, l'istanza di riesame presentata dal figlio C._______ il medesimo giorno, la decisione della SEM del 5 dicembre 2017, notificata il 18 dicembre 2017 (cfr. risultanze processuali), che non entrava nel merito della domanda di riesame presentata dalle interessate, confermava la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione del 24 luglio 2017, non sospendeva l'esecuzione dell'allontanamento in Italia, fissava un emolumento di CHF 600. - e statuiva nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso, il ricorso dell'17 gennaio 2018 con il quale A._______ e B._______ hanno richiesto, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; altresì hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti di causa alla SEM per il prosieguo della procedura d'asilo; infine hanno domandato l'annullamento dell'emolumento di CHF 600.- richiesto dalla SEM, la decisione incidentale del Tribunale del 24 gennaio 2018, notificata il 30 gennaio 2018, che invitava le ricorrenti a sottoscrivere in originale il gravame entro un termine di tre giorni, respingeva le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, di assistenza giudiziaria - invitando nel contempo le insorgenti a versare un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali - e del gratuito patrocinio ed infine si riservava di decidere sulla congiunzione della causa con quella del figlio (numero di ruolo D-248/2018), la tempestiva regolarizzazione del gravame il 31 gennaio 2018, il tempestivo pagamento dell'anticipo spese in data 2 febbraio 2018, la procedura D-248/2018 inerente il figlio, rispettivamente fratello C._______, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la LAsi, con l'art. 111b, prevede un disposto specifico circa la procedura di riesame; che giusta l'art. 111b cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame e per il rimanente la procedura è retta dagli art. 66-68 PA, che inoltre, giurisprudenza e dottrina hanno dedotto un diritto al riesame dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti), che secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", che ciò risulta essere il caso quando l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.), oppure se - laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità - il ricorrente può avvalersi dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit. n. 715 segg.), che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative; che di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti), che nel caso in disamina, con scritto del 17 novembre 2017 le interessate hanno inoltrato alla SEM un'istanza di riesame della decisione di allontanamento dalla Svizzera del 24 luglio 2017 sostenendo che l'autorità inferiore, avendo trattato separatamente la loro procedura da quella del figlio, non avrebbe tenuto conto della globalità del nucleo familiare e non avrebbe neppure verificato il rischio fondato per A._______ di subire delle violenze da parte dell'ex compagno, di vedersi togliere il bambino e che il bambino continui a frequentare il padre, malgrado le denunce per presunti abusi sessuali, che a sostegno delle loro allegazioni hanno fornito il verbale di ratifica di una denuncia presentata alla Questura di D._______ da A._______ contro il padre del figlio C._______ il 6 dicembre 2012, che con decisione del 5 dicembre 2017 la SEM ha in primo luogo osservato che l'Italia, stato di diritto, avrebbe un sistema giudiziario funzionante e non vi sarebbero indizi per ritenere che le interessate non potrebbero accedere alle istanze competenti; che in secondo luogo, ci si sarebbe già espressi sul rischio fondato per le interessate in caso di ritorno in Italia; che inoltre la denuncia allegata alla domanda di riesame sarebbe già stata conosciuta; che infine, il Tribunale si sarebbe già espresso da una parte sull'esistenza di indizi per ritenere che la richiedente sarà sottoposta ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU a causa di un eventuale procedimento penale e dall'altra in merito alla separazione delle procedure, che con ricorso le insorgenti ritengono che benché esse siano di nazionalità ucraina e C._______ italiana, non si potrebbe tenere separate le due procedure; che invero, A._______ sarebbe espatriata per proteggere i figli, in particolare C._______ dal padre; che malgrado l'Italia sia considerata un Paese sicuro, disponendo di un sistema legale e democratico, le tempistiche dei processi sarebbero notevoli; che nell'attesa appunto di decisioni e perizie, C._______ sarebbe stato affidato ai servizi sociali e sarebbe stato pure lasciato con il padre, nonostante la denuncia di presunti abusi sessuali; che pertanto, la ricorrente avrebbe deciso di proteggere il figlio recandosi in Svizzera; che di conseguenza non si potrebbe dichiarare che i fatti alla base della richiesta d'asilo sarebbero di diversa natura; che inoltre, costituirebbe una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi il fatto che avrebbero portato via il figlio all'insorgente ed avrebbero disposto dei diritti di visita liberi tra C._______ ed il padre; che la SEM non avrebbe pertanto valutato concretamente la situazione della famiglia e della sua domanda d'asilo nel suo complesso; che in conclusione dunque l'allontanamento verso l'Italia sarebbe inammissibile, che preliminarmente, il Tribunale constata come il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 111b LAsi risulta in specie fortemente dubbioso giacché la prima procedura è terminata con sentenza del 19 settembre 2017 notificata il 22 settembre 2017 mentre nella domanda di riesame del 17 novembre 2017 non è in indicato quando le insorgenti sarebbero venute a conoscenza dei motivi di riesame, che a prescindere da ciò, il Tribunale non può che concordare con le argomentazioni dell'autorità inferiore esposte nella decisione impugnata non essendovi motivi atti ad annullare la decisione del 24 luglio 2017, che si rileva anzitutto che contrariamente a quanto allegato dalle ricorrenti, la decisione della SEM su riesame non è stata presa né sulla base della lista dei "Safe Countries" (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) né sulla base del disposto dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, che pertanto i riferimenti a tali disposti non sono pertinenti nella fattispecie, che neppure pertinenti risultano i riferimenti all'art. 3 LAsi, dal momento che le istanti hanno inoltrato una domanda di riesame facendo valere unicamente degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che per il resto, le interessate non hanno allegato alcun cambiamento di circostanze intervenuto dopo la fine della prima procedura, che segnatamente, per quel che riguarda la globalità del nucleo familiare, la questione è stata debitamente analizzata dal Tribunale nella sentenza D-4720/2017; che segnatamente è stato rilevato che il principio dell'unità della famiglia ex art. 44 LAsi implica anzitutto per le autorità competenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo scongiurando così che alcuni vengano allontanati ed altri no, oppure che vengano allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid, 4.8), che il rispetto dell'unità della famiglia non implica dunque necessariamente che i membri della famiglia siano oggetto della medesima procedura quand'anche abbiano i medesimi motivi d'asilo, che invero, la congiunzione di due cause e la pronuncia di una sola sentenza, per motivi di economia processuale, è giustificata unicamente qualora le decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.), che la madre ed il figlio sono stati oggetto di procedure diverse; che ciò risultava giustificato dal fatto che essi sono di nazionalità diverse; che in una domanda d'asilo la nazionalità costituisce un fattore determinante; che da essa deriva infatti una diversa applicazione delle disposizioni legali, che ciò risultava il caso nella fattispecie; che da una parte la SEM, a seguito delle differenti cittadinanze dei membri della famiglia, non era, a giusto titolo, entrata nel merito della domanda d'asilo delle interessate, mentre aveva respinto la domanda di C._______, che il fatto che il nucleo familiare avesse i medesimi motivi d'asilo nulla cambia alla valutazione, che invero, malgrado le due procedure diverse, determinante risulta l'allontanamento congiunto delle ricorrenti e di C._______ (cfr. punto 4 del dispositivo della sentenza D-4720/2017), che pertanto è stato rispettato il principio dell'unità della famiglia, che nella domanda di riesame e nel presente ricorso le insorgenti si sono limitate a censurare nuovamente la violazione dell'unità della famiglia allegando che i loro motivi d'asilo sono identici a quelli di C._______; che tuttavia esse non hanno fornito alcun nuovo elemento; che di conseguenza, non vi sono motivi per scostarsi dalle considerazioni precedenti per il che la nuova richiesta di congiunzione della presente procedura con quella di C._______ (D-248/2018) è pure in questo caso respinta, che in seguito, sia la SEM, sia il Tribunale con sentenza D-4720/2017 si sono già espressi quanto al rischio fondato per le interessate in caso di ritorno in Italia, che invero, la denuncia presentata da A._______ in Italia contro l'ex compagno e padre del figlio era già stata allegata nella prima procedura ed era dunque già conosciuta e debitamente analizzata, che non vi sono infatti indizi né per ritenere che l'Italia negherebbe l'accesso alle istanze competenti né che ella sarà sottoposta ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU in caso di allontanamento in Italia, che segnatamente, le autorità italiane hanno dato seguito alle denunce e querele presentate dall'insorgente, che per quanto concerne in particolare il rischio che il figlio C._______ le venga tolto e affidato ai servizi sociali si è già rilevato nella procedura riguardante il figlio (cfr. sentenza del Tribunale del 19 settembre 2017 D-4722/2017) che ella, rappresentata da un legale, ha potuto presentare ricorso presso la Corte d'appello di E._______ contro la decisione di affidamento, che le eventuali lungaggini del sistema italiano non costituiscono neppure un motivo di riesame, che inoltre non risultano indizi per ritenere che tale decisione sia contraria all'interesse superiore del fanciullo; che invero, se ne può dedurre una volontà dello Stato italiano di proteggere il ricorrente; che pertanto non spetta allo scrivente Tribunale pronunciarsi sull'esito della procedura di affidamento, che analogamente, si è pure valutato il rischio per la ricorrente di subire un processo per aver sottratto il figlio dall'affidamento ai servizi sociali, che infine, per ciò che concerne il rischio per il bambino di vedere il padre - denunciato per presunte molestie sessuali - anch'esso non costituisce un nuovo fatto per il che non vi è motivo di scostarsi dalle valutazioni già effettuate; che invero, la questione era già stata debitamente trattata nella prima procedura; che in particolare era stato ritenuto che le autorità italiane avevano dato seguito alla denuncia di presunti abusi iniziando un processo nei confronti del padre; che inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'insorgente in sede ricorsuale, ella aveva dichiarato che a seguito della denuncia, i servizi sociali ed il giudice competente hanno deciso di ristabilire gli incontri protetti tra il bambino ed il padre in considerazione dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2017, D14); che pertanto ha potuto essere escluso un rischio per il minore di subire degli - eventuali nuovi - abusi, che visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame, che di conseguenza, ai sensi dell'art. 111d cpv. 1 LAsi, risulta anche giustificato l'emolumento di CHF 600.- fissato dall'autorità inferiore, che la decisione del 5 dicembre 2017 va dunque confermata ed il ricorso respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'500.- versato il 2 febbraio 2018, che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico delle ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.- versato il 2 febbraio 2018.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: