Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 L'autorità preposta per eseguire l'allontanamento adotterà le misure necessarie per garantire che l'esecuzione avvenga concertata per tutti gli interessati: A._______, C._______ e D._______.
E. 5 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4720/2017 Sentenza del 19 settembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), e la figlia C._______, nata il (...), Ucraina, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 luglio 2017 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ed i figli C._______ e D._______ hanno presentato in Svizzera il 27 febbraio 2017, i verbali d'audizione di A._______ del 3 marzo 2017 (di seguito: verbale 1) e del 16 marzo 2017 (di seguito: verbale 2) e della figlia C._______ delle medesime date (di seguito: verbale 3 e verbale 4), la decisione separata della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) concernente il figlio D._______, di nazionalità italiana, del 21 luglio 2017, oggetto di una procedura di ricorso separata (cfr. D-4722/2017), la decisione della SEM concernente A._______ e la figlia C._______, del 24 luglio 2017, notificata tramite le autorità cantonali (...) il 16 agosto 2017 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento delle interessate verso l'Italia, il ricorso del 23 agosto 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 agosto 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale le ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità di prime cure per una procedura nazionale e per una nuova valutazione; in subordine, all'ammissione provvisoria in Svizzera; nonché hanno concluso alla congiunzione del ricorso con quello del figlio, rispettivamente fratello D._______ ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; infine, le ricorrenti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 28 agosto 2017, le misure supercautelari del 31 agosto 2017 con le quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che, preliminarmente, le insorgenti ritengono che nonostante la complessità derivante dalle diverse cittadinanze, la loro procedura d'asilo avrebbe dovuto essere trattata congiuntamente a quella del figlio D._______ in ragione dell'indissolubilità delle connessioni tra i loro motivi di fuga; che un trattazione disgiunta dei motivi d'asilo della famiglia implicherebbe infatti il grosso rischio di una valutazione frammentaria ed incompleta degli stessi; che oltretutto le due decisioni sarebbero state emesse da due collaboratori della SEM distinti; che per preservare l'unità della famiglia la decisione avversata andrebbe annullata con restituzione degli atti all'autorità inferiore per un esame complessivo e unitario dei motivi d'asilo ed il ricorso andrebbe congiunto con quello di D._______ (numero di ruolo D-4722/2017), che il Tribunale rileva che qualora le decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, per motivi di economia processuale può essere giustificata la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.), che nella fattispecie ciò non risulta tuttavia essere il caso; che invero le ricorrenti sono di nazionalità ucraina mentre il figlio, rispettivamente fratello D._______ è di nazionalità italiana ragione per cui già solo per questo motivo le situazioni vanno differenziate poiché conducono all'applicazione di differenti disposizioni legali; che inoltre, da una parte la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti e dall'altra ha invece respinto la domanda d'asilo di D._______ in applicazione dell'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che il fatto che facciano parte dello stesso nucleo famigliare ed abbiano gli stessi motivi d'asilo nulla cambia alla diversa natura delle due decisioni avversate; che come si vedrà di seguito, è a giusto titolo che la SEM ha differenziato le due situazioni, che inoltre, malgrado il fatto che le decisioni siano state prese da due collaboratori distinti della SEM è dovuto ad un semplice fatto organizzativo dell'autorità inferiore; che dappoi, il dossier dell'autorità inferiore costituisce un dossier unico e le due decisioni rese sono state fondate sulle allegazioni di A._______ anche per il figlio D._______, essendo egli ancora in tenera età e non avendo potuto essere sentito, che di conseguenza, non concernendo fatti di uguale natura e non ponendo gli stessi termini di diritto non risulta giustificata la congiunzione delle cause e la richiesta va dunque respinta, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, dagli atti risulta che le insorgenti dispongono in Italia di un permesso di soggiorno di validità illimitata (cfr. agli atti i permessi di soggiorno di A._______ e di C._______), che il 28 marzo 2017, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto B17/10), che il 16 maggio 2017, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento A._______ verso l'Italia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto B22/1), che per quanto riguarda invece la figlia C._______, non avendo queste autorità risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III) che di conseguenza, la competenza dell'Italia è data, che la censura ricorsuale secondo cui i motivi d'asilo fatti valere nella fattispecie si rapporterebbero all'Italia e pertanto il Regolamento Dublino III non andrebbe applicato, va respinta; che invero, tali motivi non risultano pertinenti per rimettere in discussione la competenza dell'Italia nella trattazione della loro domanda d'asilo essendo adempiute le condizioni per l'applicazione del Regolamento Dublino III ed avendo l'Italia accettato la richiesta di presa in carico, che quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto 2016), il Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III), che la situazione risulta invero diversa da quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33), che peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che per quanto riguarda il trasferimento di famiglie in Italia, il Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia - in particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 febbraio 2016 - sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla sentenza della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §34-35), che nella fattispecie, il Tribunale constata che le ricorrenti, sono state riconosciute dalle autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. atto B32/1); che inoltre, nella comunicazione di riammissione del 17 luglio 2017, l'Italia ha riportato le generalità precise delle stesse come pure il grado di parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015 e che le ricorrenti dovranno recarsi all'aeroporto di E._______ e presentarsi all'«Ufficio di Polizia di Frontiera» (cfr. ibidem), che ciò posto, il Tribunale ritiene che l'Italia abbia fornito sufficienti garanzie concrete ed individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe le ricorrenti al rischio di essere private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che a sostegno di ciò va infatti rilevato che esse disponevano di un alloggio in Italia e che l'insorgente esercitava inoltre un'attività professionale mediante la quale provvedeva al sostentamento della famiglia, che le insorgenti non hanno inoltre dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderle in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura né che l'Italia non rispetterebbe il principio del divieto di non-respingimento, che infine, non vi sono neppure indizi per ritenere che A._______ verrà sottoposta ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU a causa di un eventuale procedimento penale per aver portato via il figlio D._______ senza l'accordo dei servizi sociali, che in altre parole, le insorgenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che, ad ogni modo, appartiene alle ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - disposizione he concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità i cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III - se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo delle ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderle in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo delle ricorrenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, esimendosi dall'analizzare i loro motivi d'asilo ed i loro mezzi di prova, ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che le ricorrenti non possiedano un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1), che ai sensi dell'art. 44 LAsi il principio dell'unità della famiglia implica avantutto per le autorità competenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo; che in altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati ed altri invece no, oppure che vengano allontanati verso diversi paesi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8), che nel caso in disamina, contrariamente a quanto censurato dagli insorgenti, i membri della famiglia, malgrado oggetto di due procedure diverse, non sono stati separati e vengono allontanati tutti congiuntamente verso lo stesso Paese (cfr. sentenza del TAF D-4722/2017 del 19 settembre 2017), che pertanto, il principio dell'unità della famiglia è stato rispettato nella fattispecie, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto e le misure supercautelari sono revocate, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. L'autorità preposta per eseguire l'allontanamento adotterà le misure necessarie per garantire che l'esecuzione avvenga concertata per tutti gli interessati: A._______, C._______ e D._______.
5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: