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D-4722/2017

D-4722/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-19 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Non si prelevano spese processuali.

E. 4 L'autorità preposta per eseguire l'allontanamento adotterà le misure necessarie per garantire che l'esecuzione avvenga concertata per tutti gli interessati: A._______, B._______ e C._______.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4722/2017 Sentenza del 19 settembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Italia, agente tramite la madre B._______, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 21 luglio 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato per il tramite della madre B._______ il 27 febbraio 2017 in Svizzera, i verbali d'audizione della madre B._______ del 3 marzo 2017 (di seguito: verbale 1) e del 16 marzo 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 21 luglio 2017 concernente A._______ e notificata alla madre tramite le autorità cantonali (...) il 16 agosto 2017 (cfr. risultanze processuali), con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, la decisione separata della SEM del 24 luglio 2017 concernente la madre B._______ e la sorella C._______ - oggetto di una procedura di ricorso separata (cfr. D-4720/2017) - mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento delle interessate verso l'Italia, il ricorso del 23 agosto 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 agosto 2017) contro detta decisione, con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; in subordine all'ammissione provvisoria in Svizzera; egli ha altresì presentato una richiesta di congiunzione del ricorso con quello della madre e della sorella e di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili, l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale in data 28 agosto 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa, che giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi il termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che detto termine è stato osservato, che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che, preliminarmente, l'insorgente ritiene che nonostante la complessità derivante dalle diverse cittadinanze, la sua procedura d'asilo avrebbe dovuto essere trattata congiuntamente a quella del resto della famiglia in ragione dell'indissolubilità delle connessioni tra i loro motivi di fuga; che un trattazione disgiunta dei motivi d'asilo della famiglia implicherebbe infatti il grosso rischio di una valutazione frammentaria ed incompleta degli stessi; che oltretutto le due decisioni sarebbero state emesse da due collaboratori della SEM distinti; che per preservare l'unità della famiglia la decisione avversata andrebbe annullata con restituzione degli atti all'autorità inferiore per un esame complessivo e unitario dei motivi d'asilo ed il ricorso andrebbe congiunto con quello della madre e della sorella (numero di ruolo D-4720/2017), che il Tribunale rileva che qualora le decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, per motivi di economia processuale può essere giustificata la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.), che nella fattispecie ciò non risulta tuttavia essere il caso; che invero, il ricorrente è di nazionalità italiana mentre la madre B._______ e la sorella C._______ sono di nazionalità ucraina, ragione per cui già solo per questo motivo le situazioni vanno differenziate poiché conducono all'applicazione di differenti disposizioni legali; che inoltre, la SEM ha da una parte respinto la domanda d'asilo di A._______ e dall'altra non è invece entrata nel merito della domanda d'asilo dei famigliari in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che il fatto che facciano parte dello stesso nucleo famigliare ed abbiano gli stessi motivi d'asilo nulla cambia alla diversa natura delle due decisioni avversate; che come si vedrà di seguito, è a giusto titolo che la SEM ha differenziato le due situazioni, che inoltre, malgrado il fatto che le decisioni siano state prese da due collaboratori distinti della SEM è dovuto ad un semplice fatto organizzativo dell'autorità inferiore; che dappoi, il dossier dell'autorità inferiore costituisce un dossier unico e siccome A._______, essendo ancora in tenera età, non ha potuto essere sentito, la sua decisione è stata presa sulla base delle allegazioni della madre, sulle quali è pure stata fondata la decisione concernente B._______ e la sorella C._______, che di conseguenza, non concernendo fatti di uguale natura e non ponendo gli stessi termini di diritto non risulta giustificata la congiunzione delle cause e la richiesta va dunque respinta, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il richiedente è cittadino italiano e la madre l'avrebbe portato in Svizzera poiché a seguito della relazione conflittuale tra lei ed il padre, il Tribunale di D._______ avrebbe predisposto a sua tutela un affidamento extrafamiliare (cfr. verbale 2, D13, D44, D49-D51); che la madre avrebbe deciso dunque di lasciare l'Italia e depositare una domanda d'asilo in Svizzera per evitare tale affidamento e sfuggire all'ingiustizia del sistema giuridico italiano; che in Italia inoltre, sarebbe pendente un procedimento penale nei confronti del padre per molestie sessuali, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che nel caso di specie il richiedente è cittadino italiano (cfr. passaporto italiano agli atti); che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione la SEM ha considerato che dalle allegazioni non emergerebbero indizi che potrebbero confutare la presunzione di assenza di persecuzioni dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che invero, la madre di A._______ avrebbe lasciato l'Italia e chiesto asilo in Svizzera per timore che non venissero presi provvedimenti adeguati in favore del ricorrente e poiché ella sarebbe stata contraria al suo affido extrafamiliare predisposto dal Tribunale di D._______, che tuttavia si evincerebbe chiaramente che alle denunce sporte alla madre sarebbe stato dato seguito e che il sistema giudiziario italiano si starebbe attivamente e attualmente occupando del caso, disponendo le misure adeguate ed affidando il ricorrente ai Servizi sociali, che la madre si sarebbe inoltre potuta rivolgere ad un rappresentante legale che avrebbe seguito i suoi interessi secondo la legge italiana, avvalendosi anche dei mezzi di impugnazione a disposizione dei cittadini italiani, che di conseguenza, la domanda d'asilo è stata respinta, che con ricorso l'insorgente considera che alla luce degli atti di causa e della peculiarità delle circostanze parrebbe manifesta l'esigenza di effettuare ulteriori chiarimenti e di considerare il principio della salvaguardia dell'interesse superiore del fanciullo, che la SEM non avrebbe esaminato in modo adeguato gli elementi che confuterebbero la presunzione di assenza di persecuzioni, le allegazioni determinanti ed i mezzi di prova prodotti; che la valutazione sarebbe pertanto frutto di un'interpretazione non oggettiva dei fatti e dei mezzi di prova, che non sarebbero stati esaminati in modo realistico i fatti che avrebbero spinto il ricorrente ed i famigliari a chiedere asilo in Svizzera, né i documenti che dimostrerebbero quanto le procedure espletate in Italia sarebbero state e continuerebbero ad essere pregiudizievoli dell'interesse di A._______, che non sarebbe neppure stato considerato quanto il sistema italiano avrebbe compromesso i loro diritti, omettendo di proteggere una madre vittima di violenze e finendo col punire le vittime anziché i persecutori, che di conseguenza, andrebbe effettuata una nuova valutazione, maggiormente approfondita, delle allegazioni e dei mezzi di prova dell'insorgente, che come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano manifestamente irrilevanti, che egli non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che la supposizione che l'Italia sia uno stato sicuro non esclude un cittadino italiano dalla possibilità di ottenere l'asilo; che tuttavia, l'interessato deve esporre elementi in grado di smentire la presunta assenza di persecuzioni secondo l'art. 3 LAsi; che nella fattispecie le sue allegazioni sono manifestamente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e conseguentemente insufficienti a confutare tale presunzione; che i problemi allegati sono riconducibili a rapporti di natura privata, in particolare alla relazione conflittuale tra la madre ed il padre del ricorrente nonché a presunti abusi sessuali che il genitore avrebbe commesso su A._______; che, stando alle dichiarazioni addotte, la madre di A._______ si è rivolta alle autorità del suo Paese per denunciare tali abusi e le autorità italiane hanno dato seguito a tale denuncia ed iniziato un processo nei confronti del padre, che oltracciò, a seguito della denuncia i servizi sociali ed il giudice competente hanno deciso di ristabilire gli incontri protetti tra il ricorrente ed il padre in considerazione dell'interesse superiore del bambino (cfr. verbale 2, D14), che per quanto riguarda le modalità di indagine, in particolare in merito alle perizie svolte, è compito del ricorrente segnalare eventuali irregolarità presso le autorità competenti italiane; che stando alle informazioni agli atti il processo non risulta tuttora terminato, che per quanto riguarda la decisione del Tribunale di D._______ di dare in custodia A._______ ad una famiglia affidataria, decisione con la quale madre non si troverebbe d'accordo, non risulta rilevante in materia d'asilo; che invero, non risulta alcun motivo enunciato all'art. 3 cpv. 1 LAsi, che oltracciò, non vi sono indizi per ritenere che tale decisione sia stata presa contrariamente all'interesse superiore del fanciullo, che dappoi, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, contro tale decisione è stato interposto ricorso presso la Corte d'appello di Firenze e la madre ha potuto essere rappresentata legalmente, che nemmeno quanto addotto nel ricorso e i nuovi mezzi di prova ad esso allegati possono indurre il Tribunale a una diversa valutazione; che gli stessi dimostrano appunto che le autorità italiane hanno registrato le denunce e querele presentate dalla madre ed hanno dato loro seguito, che pertanto, può essere effettivamente ritenuta la volontà dello Stato italiano di proteggere il ricorrente, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, che non avendo fornito sufficienti indizi per confutare la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di Stato pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che il principio dell'unità della famiglia implica avantutto per le autorità competenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati ed altri invece no, oppure che vengano allontanati verso diversi paesi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8), che nel caso in disamina, contrariamente a quanto censurato dall'insorgente, i membri della sua famiglia, malgrado oggetto di due procedure diverse, non sono stati separati e vengono allontanati tutti congiuntamente verso lo stesso Paese (cfr. sentenza del TAF D-4720/2017 del 19 settembre 2017), che pertanto, il principio dell'unità della famiglia è stato rispettato nella fattispecie, che di conseguenza, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuta astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento, che in sede ricorsuale l'insorgente chiede di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera in quanto il rinvio andrebbe considerato inammissibile ed inesigibile, che in particolare, andrebbe tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare l'unità della famiglia, in particolare il rischio di un'ingiusta separazione del ricorrente dalla madre, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi, che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il l'Italia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile, che nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che ciò non sia il caso, che A._______ verrà allontanato con la madre e la sorella e verrà preso in consegna dalle autorità e collocato presso idonea struttura (cfr. comunicazione del Ministero dell'Interno del 4 settembre 2017), che inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2), che per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che tuttavia, vista la particolarità del caso di specie, giusta l'art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2) non si prelevano spese processuali, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. L'autorità preposta per eseguire l'allontanamento adotterà le misure necessarie per garantire che l'esecuzione avvenga concertata per tutti gli interessati: A._______, B._______ e C._______.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: