Stralcio senza formalità (riesame - art. 111b cpv. 4 LAsi)
Sachverhalt
I. A. A.a La ricorrente, cittadina ucraina, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 27 febbraio 2017, unitamente ai suoi figli B._______ e C._______, quest’ultimo giunto in Svizzera all’età di cinque anni e oggetto di una separata procedura d’asilo. A.b Con decisione del 24 luglio 2017, la Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente e della figlia B._______ e ha pronunciato il loro allontanamento verso l’Italia, nonché l’esecuzione di tale misura. Con separata decisione del 21 luglio 2017, l’autorità inferiore ha inoltre re- spinto senza ulteriori chiarimenti la domanda d’asilo del figlio C._______, (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]), ha pronunciato il suo l’allontanamento verso l’Italia nonché l'esecuzione di quest’ultima misura siccome ammissibile, esigibile e possibile. A.c Le succitate decisioni sono state confermate dal Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: Tribunale), adito su ricorso il 23 agosto 2017, con separate sentenze D-4722/2017 e D-4720/2017 del 19 settembre 2017.
II.
A.d Il 17 novembre 2017, la ricorrente ha presentato un’istanza di riesame della decisione della SEM del 24 luglio 2017. Con decisione del 5 dicembre 2017, la SEM non è entrata nel merito della stessa e ha confermato la cre- scita in giudicato e l’esecutività della sua precedente decisione. A.e Con sentenza D-383/2018 del 20 marzo 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso interposto l’11 gennaio 2018 contro la decisione di riesame succi- tata. A.f In medesima data, il Tribunale ha altresì respinto il ricorso interposto dal figlio C._______ avverso la parallela decisione pronunciata dalla SEM il 5 dicembre 2017, afferente alla domanda di riesame da lui presentata il 17 novembre 2017 (cfr. sentenza TAF D-248/2018 del 20 marzo 2018).
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III.
A.g Poiché l’allontanamento della ricorrente e di sua figlia, pronunciato nell’ambito della procedura Dublino, non ha potuto rispettare i termini legali, la SEM ha svolto nei loro confronti una procedura d’asilo nazionale conclu- sasi con la decisione di non entrata nel merito del 9 agosto 2018, pronun- ciata in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (Paese terzo sicuro). Con sentenza del Tribunale D-4887/2018 del 4 settembre 2018, il ricorso presentato il 27 agosto 2018 contro detta decisione è stato dichiarato inam- missibile.
IV.
A.h Il 25 agosto 2020, la ricorrente ha presentato una seconda istanza di riesame, con la quale ha chiesto l’annullamento della decisione di allonta- namento (recte: dell’esecuzione dell’allontanamento) e la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera.
A.i Con decisione del 17 dicembre 2020, la SEM ha respinto l’istanza di riesame suindicata e ha confermato il passaggio in giudicato e l’esecutività della sua decisione originaria del 24 luglio 2017.
A.j Con sentenza D-284/2021 dell’8 febbraio 2024, il Tribunale ha inoltre respinto il ricorso del 20 gennaio 2021 interposto contro la decisione di riesame succitata.
V.
A.k Il 23 febbraio 2024, la ricorrente – unitamente al figlio C._______ – ha nuovamente presentato all’autorità opponente una terza istanza, mediante la quale ha postulato il riesame della decisione della SEM datata 17 dicem- bre 2020, invocando la presenza di nuovi fatti e mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale D-284/2021 dell’8 febbraio 2024. A sostegno della domanda di riesame, l’interessata ha presentato i se- guenti mezzi di prova (cfr. atto SEM n. 1316707-1/6, 3/95, 6/5): - Certificato medico del 22 agosto 2023, rilasciato a nome del figlio C._______ dall’Istituto (…), che conferma la presenza di un disturbo (…); - Articolo dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE): la violenza di genere può consentire lo status di
D-1585/2024 Pagina 4 rifugiato, 31 gennaio 2024, in merito alla sentenza del 16 gennaio 2024 della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE); - Comunicato stampa n. 7/24 della CGUE del 16 gennaio 2024 in merito alla sentenza della Corte nella causa C-621/21, Violenza sulle donne: la Corte pre- cisa le condizioni per beneficiare della protezione internazionale (causa C/621/21); - Verbale del 14 febbraio 2024 della riunione svoltasi presso l’Autorità regionale di protezione (ARP) di D._______ con riferimento alla situazione sociale e scolastica del figlio C._______; - Articolo apparso su sito internet di Donne in Rete contre la violenza (D.i.Re), CEDAW: raccomandazioni all’ltalia. Accolte le istanze della società civile, 20 febbraio 2024; - Rapporto di osservazione del Commitee on the Elimintation of Discrimination against Women (CEDAW), Concluding observations on the eighth periodic re- port of Italy, 19 febbraio 2024; - Certificato medico del 26 febbraio 2024 rilasciato a al figlio C._______ dall’Istituto (…) relativo suo stato valetudinario nel 2023; - Lettera dell’ARP di D._______ del 27 febbraio 2024 inerente alla situazione scolastica e sociale del figlio C._______.
B. B.a Con scritto datato 8 marzo 2024, la SEM ha stralciato senza decisione formale la domanda di riesame del 23 febbraio 2024 in virtù dell’articolo 111b cpv. 4 LAsi (cfr. atto SEM n. 7/8), evidenziando come l’istanza pre- sentasse le stesse motivazioni già ripetute precedentemente. Conseguen- temente, l’autorità inferiore ha evidenziato l’assenza di mezzi di impugna- zione contro lo scritto in oggetto. B.b Con scritto del medesimo giorno, la SEM ha pure stralciato senza for- malità (art. 111b cpv. 4 LAsi) la domanda di riesame presentata dal figlio minore C._______ il 23 febbraio 2024.
C. C.a L’11 marzo 2024, la ricorrente, per il tramite del suo legale, si è aggra- vata dinanzi al Tribunale presentando – unitamente al figlio minorenne C._______ – un ricorso per denegata giustizia (data d’entrata: 12 marzo
2024) contenente le seguenti richieste di giudizio:
I. In via provvisionale La decisione di allontanamento dalla Svizzera della Signora A._______ e del figlio C._______ viene sospesa.
D-1585/2024 Pagina 5 II. In via preliminare La causa viene rinviata alla SEM affinché si proceda all’audizione delle Parti ricor- renti e del medico curante dott. E._______. III. In via principale La decisione di allontanamento dalla Svizzera della Signora A._______ e del figlio C._______ viene revocata. IV. In ogni caso Non si prelevano tasse e spese a causa dello stato di indigenza dei Ricorrenti.
C.b Con decisione incidentale del 14 marzo 2024, il giudice dell’istruzione ha sospeso cautelarmente l’esecuzione dell’allontanamento della ricor- rente dalla Svizzera e ha trasmesso alla SEM una copia del gravame invi- tandola ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 21 marzo 2024, riser- vandosi inoltre di statuire sulla domanda di assistenza giudiziaria in corso di procedura. C.c In data 8 e 9 aprile 2024, l’autorità opponente ha presentato delle brevi osservazioni al gravame, mediante le quali ha unicamente confermato i propri scritti di stralcio. La risposta al ricorso è stata trasmessa per cono- scenza alla ricorrente. C.d Con scritti del 21 febbraio (atto TAF n. 5) e 1° luglio 2025 (atto TAF n. 6), la ricorrente ha prodotto agli atti un attestato di cure psicologiche a lei riferite, datato 2 maggio 2025, dal quale risulta un percorso terapeutico volto a diversi ambiti personali e familiari, con particolare rilievo alla geni- torialità (cfr. allegato n. 6). Il patrocinatore ha inoltre presentato i seguenti mezzi di prova concernenti il figlio C._______ : - Certificato del (…) allestito dal Servizio (…) (allegato n. 1); - Rapporto scolastico del (…) 2025 (n. 2); - Tessera del nuotatore del (…) 2021 (n. 3); - Conferma corso di sci svolto nel dicembre 2024 e marzo 2025 (n. 4); - Certificato del (…) 2025 allestito dal Servizio (…) (n. 5); - Conferma di inizio presa a carico psicologica del (…) 2025 relativo al ricorrente allestita dallo psicologo D._______ (n. 7); - Fattura per colonia estiva alla quale avrebbe partecipato l’insorgente (n. 8).
C.e La SEM si è infine pronunciata in merito ai nuovi documenti presentati mediante osservazioni del 2 settembre 2025 – trasmesse per conoscenza alla ricorrente – confermando lo stralcio in oggetto.
D-1585/2024 Pagina 6 C.f La ricorrente ha trasmesso, in data 6 ottobre 2025, la propria replica spontanea, riconfermando sostanzialmente le proprie conclusioni di causa (cfr. atto TAF n. 11).
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 3 In virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali figura la SEM, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF.
E. 3.2 con riferimenti). Nel caso concreto, la ricorrente può pertanto avvalersi di un diritto all’ottenimento di una decisione formale della SEM soltanto se quest’ultima ha considerato a torto di potersi prevalere dell’art. 111b cpv. 4 LAsi (cfr. DTAF 2016/17 consid. 6.4; sentenza del Tribunale E-1250/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2).
E. 4.1 Con istanza del 23 febbraio 2024, l’insorgente ha chiesto alla SEM il riesame della decisione del 17 dicembre 2020 (cfr. A.k. supra) prevalendosi di nuovi fatti e mezzi di prova inerenti alla sua situazione personale, nonché alla situazione di suo figlio C._______.
E. 4.2.1 Nella decisione di stralcio, la SEM ritiene sostanzialmente impossi- bile richiedere, come pretende l’interessata, un riesame in materia di allon- tanamento della decisione del 17 dicembre 2020, poiché quest’ultima, a differenza della decisione d’asilo originaria datata 24 luglio 2017, non ha ordinato l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera (cfr. A.i. supra). In ogni caso, nella nuova istanza di riesame la ricorrente si limiterebbe a ri- petere gli stessi motivi già conosciuti e valutati sia nell’ambito della proce- dura ordinaria sia nella precedente procedura di riesame, presentando mo- tivazioni di carattere generale circa la situazione sulla protezione delle donne in Italia, senza però addurre alcun motivo personale per quanto
D-1585/2024 Pagina 7 concerne i riferimenti alla Convenzione di Istanbul e alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 gennaio 2024 (cfr. atto SEM
n. 7/8 pag. 5).
E. 4.2.2 Censurando la violazione del diritto federale, l’insorgente avversa tut- tavia la valutazione della SEM. Essa evidenzia che la domanda di riesame non poggerebbe propriamente sulle stesse motivazioni di quelle preceden- temente addotte (cfr. ricorso, pag. 2 punto 9, pag. 5). In particolare, per quanto riguarda personalmente l’interessata, la SEM non avrebbe esami- nato le argomentazioni afferenti alla recente sentenza della CGUE del 16 gennaio 2024 nonché gli obblighi a carico deli Stati membri firmatari della Convenzione di Istanbul. Ma soprattutto l’autorità opponente non avrebbe prioritariamente considerato l’interesse superiore del minore rispetto ai nuovi fatti e mezzi di prova afferenti al suo grado d’integrazione in Svizzera e allo stato valetudinario di suo figlio C._______ (cfr. ricorso, punti 12-14).
E. 4.3.1 Per invalsa giurisprudenza, uno stralcio senza formalità adottato ai sensi dell’art. 111b cpv. 4 LAsi non costituisce un atto impugnabile me- diante ricorso ordinario dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3; ex pluris sentenze del Tribunale D-6705/2019 del 30 dicembre 2019 pag. 2; D-4097/2017 del 31 luglio 2017 pag. 3; con riferimento alle domande multiple, cfr. DTAF 2016/17 consid. 6). Tale atto può tuttavia essere oggetto di un ricorso per denegata giustizia formale ex 46a PA se l’autorità inferiore non ha adottato una decisione che era attesa e, cumulativamente, la per- sona interessata ha validamente richiesto tale decisione poiché dispone di un diritto alla stessa (cfr. DTF 135 II 60 consid. 3.1.2; DTAF 2016/17 consid.
E. 4.3.2 Nel contesto di una domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b cpv. 1 LAsi, i fatti nuovi devono apparire rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata (in casu la decisione della SEM del 21 luglio 2017, cfr. consid. 4.4.1), non- ché condurre ad un giudizio diverso nel rispetto di un apprezzamento giu- ridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi de- vono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente che, tuttavia, non ave- vano potuto essere provati, a discapito del richiedente d’asilo (cfr. DTF 127
D-1585/2024 Pagina 8 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GI- CRA 2003 n. 17 consid. 2b). In questo senso, la SEM è tenuta ad entrare nel merito di una domanda di riesame, intesa come “domanda di adatta- mento”, soltanto qualora la persona interessata si prevale di un cambia- mento notevole delle circostanze rispetto alla pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso come nella presente fattispe- cie, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5; 2010/27 consid. 2.1 con riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; SCHER- RER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA).
E. 4.3.3 Giusta l’art. 111b cpv. 4 LAsi, le domande di riesame infondate o pre- sentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità. La giurisprudenza del Tribunale ha già stabilito che lo scopo dello stralcio senza formalità è principalmente quello di semplificare le procedure e con- trastare gli abusi, impedendo che una persona depositi una nuova do- manda di riesame unicamente allo scopo di prolungare il suo soggiorno in Svizzera. Per le domande di riesame depositate dopo la chiusura definitiva di una procedura è quindi stato introdotto un sistema di trattazione rapido e uniforme (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, 3902). Ciò posto, una successiva do- manda di riesame si rivela segnatamente infondata o abusiva se difetta dei requisiti formali minimi legali oppure se non è debitamente motivata. Lo stralcio senza formalità intende infatti garantire soprattutto il rispetto delle regole procedurali, senza intaccare la posizione giuridica materiale della persona interessata (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3.2.3 e 3.2.4; art. 111b cpv. 1 LAsi). Ad ogni buon conto, la SEM – eventualmente il Tribunale – dovrà esaminare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, la nuova do- manda si rivela d’acchito nuovamente infondata o se poggia sugli stessi motivi delle precedenti istanze di riesame, nel qual caso si giustifica uno stralcio senza formalità.
E. 4.3.4 supra). Infatti, C._______, giunto in Svizzera all’età di cinque anni ed
D-1585/2024 Pagina 13 ora dodicenne, nutre un rapporto di dipendenza con la madre, i cui obblighi e responsabilità parentali risultano evidenti.
E. 4.3.5 Nello specifico, benché nelle richieste di giudizio del ricorso non viene postulata l’emanazione di una decisione formale da parte dell’autorità infe- riore (cfr. ricorso pag. 6), l’insorgente rimprovera a quest’ultima di essere incorsa in una denegata giustizia nella misura in cui non avrebbe compiu- tamente preso posizione sulla sua nuova domanda di riesame (cfr. ricorso pag. 4 punto 14). Il gravame va quindi considerato un ricorso per denegata giustizia previsto dall'art. 46a PA, per il quale risulta competente l'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la prospettata de- cisione (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), nello specifico lo scrivente Tribu- nale (cfr. art. 31 LTAF).
E. 4.3.6 In esito, l’oggetto del contendere – dal quale dipende anche la ricevi- bilità del ricorso – è quindi sapere se l’autorità inferiore abbia violato il diritto federale o sia incorsa di un accertamento errato o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti, stralciando senza formalità la domanda di riesame presentata dalla ricorrente il 23 febbraio 2024. In questo senso, le richieste di giudizio merito tendenti alla revoca della decisione di allontanamento dell’insorgente dalla Svizzera e alla concessione dell’ammissione provvi- soria risultano inammissibile (cfr. ricorso pag. 6, punto III del petitum).
E. 4.4.1 Fatte queste premesse, il Tribunale ritiene anzitutto che, malgrado il patrocinatore della ricorrente abbia erroneamente postulato il riesame della decisione (su riesame) di non entrata nel merito della SEM del 10 dicembre 2020, il presente gravame va analizzato nell’ottica di un eventuale diritto all’ottenimento di una decisione su riesame relativa all’originaria decisione negativa d’asilo e allontanamento del 9 agosto 2018 (cfr. A.b. supra).
D-1585/2024 Pagina 10
E. 4.4.2 Per valutare se la SEM abbia ritenuto a giusto titolo il carattere ripe- titivo e la manifesta infondatezza della nuova domanda di riesame del 23 febbraio 2024 (art. 111b cpv. 4 LAsi), occorre inoltre ripercorrere le motiva- zioni precedentemente addotte dall’interessata e considerare anche la pro- cedura d’asilo del figlio C._______ (oggetto del parallelo ricorso di cui all’in- carto TAF D-1588/2024).
E. 4.4.3 A sostegno della prima domanda di riesame della decisione di ese- cuzione dell’allontanamento datata 17 novembre 2017, l’interessata ha so- stanzialmente addotto che, avendo trattato separatamente la sua proce- dura da quella del figlio, la SEM non avrebbe tenuto conto della globalità del nucleo familiare, nonché verificato il rischio fondato per la ricorrente di subire delle violenze da parte dell'ex compagno, di vedersi togliere il bam- bino e che suo figlio continuasse a frequentare il padre, malgrado le de- nunce per presunti abusi sessuali sporte in Italia. Trattando questo primo riesame, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che l’esecuzione del suo allonta- namento – pronunciato nell’ambito della procedura Dublino – non fosse contraria all’interesse superiore del fanciullo e che, inoltre, le autorità ita- liane avessero la concreta volontà di proteggere adeguatamente la ricor- rente e suo figlio (cfr. sentenza del Tribunale D-383/2018 del 30 marzo 2018 pagg. 4 e 8).
E. 4.4.4 La seconda domanda di riesame del 25 agosto 2020, anch’essa de- putata all’annullamento dell’esecuzione dell’allontanamento, è stata moti- vata sulla scorta di diversi mezzi di prova che sarebbero insorti dopo la sentenza del Tribunale D-383/2018 del 30 marzo 2018 e che avrebbero dimostrato una modifica dei fatti rilevanti in materia d’inesigibilità e ammis- sibilità del rinvio verso l’Italia. Da una parte, i mezzi di prova avrebbero dimostrato l’assenza di una protezione efficace contro la violenza sulle donne, rispettivamente la violenza domestica in Italia; dall’altra parte, l’in- sorgente si sarebbe nel frattempo integrata molto bene in Svizzera. In que- sto senso, l’esecuzione del suo allontanamento avrebbe violato la CEDU nonché la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35). Statuendo su ri- corso, il Tribunale ha confermato la decisione su riesame negativa emessa dalla SEM il 17 dicembre 2020, giudicando in particolare che i motivi addotti fossero essenzialmente gli stessi già conosciuti e valutati nell’ambito della procedura ordinaria e che l’allegata integrazione in Svizzera ricadeva sotto la competenza delle autorità cantonali. Inoltre, non sussisteva alcun nuovo elemento concreto, legato al sistema giudiziario italiano e alle misure di
D-1585/2024 Pagina 11 protezione e di sostegno nell’ambito della violenza contro le donne rispet- tivamente della violenza domestica, atto a stabilire un mutamento delle cir- costanze avvenuto dopo la conclusione della prima procedura. Infatti, il (buon) funzionamento del sistema giudiziario italiano, così come la capa- cità e la volontà di offrire protezione da parte dello Stato, erano già state tenute in debita considerazione nell’ambito della procedura pregressa, so- prattutto alla luce del vissuto personale dell’interessata (cfr. sentenza del Tribunale D-284/2021 dell’8 febbraio 2024 consid. 5.1 e 8.2).
E. 4.5 Nel contesto della nuova domanda di riesame che qui ci riguarda, l’in- teressata – per quanto la concerne personalmente – invoca la presenza di fatti e mezzi di prova nuovi posteriori alla sentenza del Tribunale D-284/2021 dell’8 febbraio 2024, in particolare degli articoli afferenti alle condizioni per il beneficio della protezione internazionale a favore delle donne vittime di violenza (con riferimento alla sentenza della CGUE del 16 gennaio 2024) e del rapporto del CEDAW del 19 febbraio 2014 sulla situa- zione di tutela delle stesse attualmente vigente in Italia. Richiamando in particolare la Convenzione di Istanbul, essa adduce che la sentenza della CGUE del 16 gennaio 2024, la quale sarebbe applicabile alla presente fat- tispecie, avrebbe stabilito che le donne che subiscono o rischiano di subire nel loro Paese d’origine violenza fisica o mentale a causa del loro sesso, compresa la violenza sessuale e la violenza domestica, potrebbero chie- dere protezione ed ottenere lo statuto di rifugiato oppure la protezione sus- sidiaria internazionale (cfr. atto SEM n. 3/95, pag. 4 punti 13-14). Inoltre, il rapporto di osservazione del CEDAW del 19 febbraio 2023 esprimerebbe un giudizio pesantemente negativo sull’idoneità delle strutture sanitarie e scolastiche educative dell’Italia a garantire lo stesso livello di assistenza specialistica al figlio C._______ (idem pag. 4 punto 15).
Anche con riferimento alla situazione personale di quest’ultimo, stretta- mente correlata con la propria procedura, la ricorrente adduce nuovi fatti e mezzi di prova, in particolare il certificato medico del 26 febbraio 2024 e del verbale della riunione svoltasi presso l’ARP di E._______ il 14 febbraio
2024. Da quest’ultimo risulterebbe infatti che il livello d’integrazione del fi- glio sarebbe molto migliorato – contrariamente a quanto attesterebbero i documenti disponibili per l’ultimo giudizio del Tribunale che lo riguarda (sentenza del Tribunale D-290/2021 dell’8 febbraio 2024 consid. 5.1, 5.3- 5.4, 11.3) – e che l’interesse superiore del minore imporrebbe che siano continuate in Svizzera tutte le misure di assistenza sanitaria, scolastica e sociale tendenti ad assicurare un sano sviluppo psicofisico. Tale verbale dimostrerebbe inoltre che il complesso di misure sociali adottate in Ticino sarebbe ormai stato costruito in modo tale da non poter essere replicato in
D-1585/2024 Pagina 12 nessun altro luogo, neppure in Italia (cfr. atto SEM n. 3/95 pag. 3-4). Inoltre, i due certificati medici datati 22 agosto 2023 e 26 febbraio 2024 del (…) riguardanti il minore C._______, che non erano conosciuti a questo Tribu- nale in occasione della sentenza dell’8 febbraio 2024 succitata, attestereb- bero la presenza di disturbi comportamentali, difficoltà di attenzione e una problematica renale che ha dato luogo ad un intervento chirurgico, ma so- prattutto che un possibile spostamento del figlio in una realtà nuova avrebbe conseguenze estremamente negative sul suo sviluppo neuropsi- cologico (cfr. atti SEM n. 3/95, 6/5). Infine, il mutamento della situazione personale del figlio risulterebbe confermato anche dai rapporti del Servizio medico-psicologico del 7 febbraio e del 4 marzo 2025 (cfr. atto TAF n. 6, allegati n. 1 e 5), nonché dai referti medici prodotti nel corso della proce- dura di ricorso.
Per questi motivi, l’esecuzione del suo allontanamento risulterebbe inam- missibile e non ragionevolmente esigibile.
E. 4.6.1 Orbene, a fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribu- nale giudica che la domanda di riesame del 23 febbraio 2024, se rapportata con la parallela istanza di riesame presentata dal figlio minorenne C._______ (cfr. incarto TAF D-1588/2024), non risulta infondata e arbitraria ai sensi dell’art. 111b cpv. 4 LAsi.
E. 4.6.2 Occorre infatti considerare che, con separata sentenza odierna, il Tri- bunale ha accolto il ricorso per denegata giustizia presentato dal figlio della ricorrente, con il quale egli ha postulato il rilascio da parte della SEM di una decisione in merito alla sua rispettiva domanda di riesame datata 23 feb- braio 2024. Per quanto lo riguarda, infatti, le nuove circostante afferenti alla sua integrazione in Svizzera e al suo stato valetudinario giustificano il diritto ad ottenere una decisione formale in merito all’istanza in oggetto (cfr. sen- tenza TAF D-1588/2024 del […] consid. […]). Pertanto, posto che l’esito della valutazione di merito della SEM in punto all’esecuzione dell’allonta- namento del figlio non è ancora determinato, anche nella procedura di rie- same dell’interessata si preclude ragionevolmente l’applicazione dello stralcio senza formalità ai sensi dell’art. 111b cpv. 4 LASi. Infatti, un’even- tuale concessione dell’ammissione provvisoria del minore in Svizzera com- porterebbe la necessità di rispettare la garanzia dell’unità della famiglia nei confronti dell’insorgente (art. 8 CEDU), il cui allontanamento si rivelerebbe a sua volta inammissibile sotto il profilo dell’art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. consid.
E. 4.6.3 In altri termini, la domanda di riesame in oggetto non si rivela infon- data nella misura in cui le circostanze addotte nella parallela domanda di riesame del figlio, suscettibili di modificare la valutazione dell’esecuzione del suo allontanamento, devono ancora essere compiutamente valutate dalla SEM con l’emanazione di una decisione formale di merito e che, quest’ultima, potrebbe influenzare la posizione giuridica della ricorrente.
E. 4.7 L’interessata ha quindi diritto all’ottenimento di una decisione formale impugnabile che tenga debitamente conto dei motivi addotti dal figlio C._______ nel contesto dell’istanza di riesame del 23 febbraio 2024, ri- spettivamente della tutela sancita all’art. 8 CEDU (cfr. incarto TAF D-1588/2024).
E. 5 Visto quanto precede, la SEM è quindi incorsa nella violazione del diritto federale (art. 111b cpv. 4 LAsi), nonché in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui ha stralciato senza formalità la domanda di riesame del 23 febbraio 2024. Di riflesso, il ricorso per denegata giustizia, che si rivela ricevibile poiché l’insorgente ha diritto ad una decisione formale sul riesame richiesto, va accolto. Il caso è quindi rinviato all’autorità inferiore con l'ingiunzione di decidere formal- mente sulla domanda di riesame dell'interessata in considerazione degli aspetti indicati nei precedenti paragrafi (consid. 4.6.2-4.6.3 e 4.7 supra).
E. 6 Posto l'esito della causa, non si prelevano spese processuali e l’istanza di assistenza giudiziaria diviene priva d’oggetto (cfr. art. 63 cpv. 1-3 PA).
E. 7.1 Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF).
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E. 7.2 Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l’in- dennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nello specifico, la ricorrente, rap- presentata in questa sede da un avvocato, non ha postulato la rifusione di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Essa ne ha tuttavia diritto (art. 7 cpv. 1 TS-TAF).
E. 7.3 Giusta l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi. In difetto di un elenco delle spese sostenute, considerato inoltre che è stato allestito un unico ricorso afferente sia alla procedura dell’insorgente sia a quella di suo figlio, il Tri- bunale ritiene adeguato condannare l’autorità opponente al versamento in favore della ricorrente di un’indennità per spese ripetibili di complessivi CHF 420.00, corrispondenti a due ore lavorative con una tariffa oraria di CHF 200.00, disborsi compresi (cfr. artt. 7, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF).
E. 8 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Dispositiv
- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per denegata giustizia dell’11 marzo 2024 è accolto.
- Lo stralcio senza formalità della SEM datato 8 marzo 2024 è annullato.
- Alla SEM è fatto ordine di decidere formalmente nel merito della domanda di riesame del 23 febbraio 2024.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà alla ricorrente complessivi CHF 420.00 a titolo di inden- nità per ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1585/2024 Sentenza del 24 ottobre 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Daniele Cattaneo, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), Ucraina, patrocinata dal Prof. Dr. avv. Paolo Bernasconi, Aequitas - Studio legale e notarile, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Stralcio senza formalità (riesame - art. 111b cpv. 4 LAsi); scritto della SEM del 8 marzo 2024 / N (...). Fatti: I. A. A.a La ricorrente, cittadina ucraina, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 febbraio 2017, unitamente ai suoi figli B._______ e C._______, quest'ultimo giunto in Svizzera all'età di cinque anni e oggetto di una separata procedura d'asilo. A.b Con decisione del 24 luglio 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente e della figlia B._______ e ha pronunciato il loro allontanamento verso l'Italia, nonché l'esecuzione di tale misura. Con separata decisione del 21 luglio 2017, l'autorità inferiore ha inoltre respinto senza ulteriori chiarimenti la domanda d'asilo del figlio C._______, (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]), ha pronunciato il suo l'allontanamento verso l'Italia nonché l'esecuzione di quest'ultima misura siccome ammissibile, esigibile e possibile. A.c Le succitate decisioni sono state confermate dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), adito su ricorso il 23 agosto 2017, con separate sentenze D-4722/2017 e D-4720/2017 del 19 settembre 2017. II. A.d Il 17 novembre 2017, la ricorrente ha presentato un'istanza di riesame della decisione della SEM del 24 luglio 2017. Con decisione del 5 dicembre 2017, la SEM non è entrata nel merito della stessa e ha confermato la crescita in giudicato e l'esecutività della sua precedente decisione. A.e Con sentenza D-383/2018 del 20 marzo 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso interposto l'11 gennaio 2018 contro la decisione di riesame succitata. A.f In medesima data, il Tribunale ha altresì respinto il ricorso interposto dal figlio C._______ avverso la parallela decisione pronunciata dalla SEM il 5 dicembre 2017, afferente alla domanda di riesame da lui presentata il 17 novembre 2017 (cfr. sentenza TAF D-248/2018 del 20 marzo 2018). III. A.g Poiché l'allontanamento della ricorrente e di sua figlia, pronunciato nell'ambito della procedura Dublino, non ha potuto rispettare i termini legali, la SEM ha svolto nei loro confronti una procedura d'asilo nazionale conclusasi con la decisione di non entrata nel merito del 9 agosto 2018, pronunciata in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (Paese terzo sicuro). Con sentenza del Tribunale D-4887/2018 del 4 settembre 2018, il ricorso presentato il 27 agosto 2018 contro detta decisione è stato dichiarato inammissibile. IV. A.h Il 25 agosto 2020, la ricorrente ha presentato una seconda istanza di riesame, con la quale ha chiesto l'annullamento della decisione di allontanamento (recte: dell'esecuzione dell'allontanamento) e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. A.i Con decisione del 17 dicembre 2020, la SEM ha respinto l'istanza di riesame suindicata e ha confermato il passaggio in giudicato e l'esecutività della sua decisione originaria del 24 luglio 2017. A.j Con sentenza D-284/2021 dell'8 febbraio 2024, il Tribunale ha inoltre respinto il ricorso del 20 gennaio 2021 interposto contro la decisione di riesame succitata. V. A.k Il 23 febbraio 2024, la ricorrente - unitamente al figlio C._______ - ha nuovamente presentato all'autorità opponente una terza istanza, mediante la quale ha postulato il riesame della decisione della SEM datata 17 dicembre 2020, invocando la presenza di nuovi fatti e mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale D-284/2021 dell'8 febbraio 2024. A sostegno della domanda di riesame, l'interessata ha presentato i seguenti mezzi di prova (cfr. atto SEM n. 1316707-1/6, 3/95, 6/5):
- Certificato medico del 22 agosto 2023, rilasciato a nome del figlio C._______ dall'Istituto (...), che conferma la presenza di un disturbo (...);
- Articolo dell'Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE): la violenza di genere può consentire lo status di rifugiato, 31 gennaio 2024, in merito alla sentenza del 16 gennaio 2024 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);
- Comunicato stampa n. 7/24 della CGUE del 16 gennaio 2024 in merito alla sentenza della Corte nella causa C-621/21, Violenza sulle donne: la Corte precisa le condizioni per beneficiare della protezione internazionale (causa C/621/21);
- Verbale del 14 febbraio 2024 della riunione svoltasi presso l'Autorità regionale di protezione (ARP) di D._______ con riferimento alla situazione sociale e scolastica del figlio C._______;
- Articolo apparso su sito internet di Donne in Rete contre la violenza (D.i.Re), CEDAW: raccomandazioni all'ltalia. Accolte le istanze della società civile, 20 febbraio 2024;
- Rapporto di osservazione del Commitee on the Elimintation of Discrimination against Women (CEDAW), Concluding observations on the eighth periodic report of Italy, 19 febbraio 2024;
- Certificato medico del 26 febbraio 2024 rilasciato a al figlio C._______ dall'Istituto (...) relativo suo stato valetudinario nel 2023;
- Lettera dell'ARP di D._______ del 27 febbraio 2024 inerente alla situazione scolastica e sociale del figlio C._______. B. B.a Con scritto datato 8 marzo 2024, la SEM ha stralciato senza decisione formale la domanda di riesame del 23 febbraio 2024 in virtù dell'articolo 111b cpv. 4 LAsi (cfr. atto SEM n. 7/8), evidenziando come l'istanza presentasse le stesse motivazioni già ripetute precedentemente. Conseguentemente, l'autorità inferiore ha evidenziato l'assenza di mezzi di impugnazione contro lo scritto in oggetto. B.b Con scritto del medesimo giorno, la SEM ha pure stralciato senza formalità (art. 111b cpv. 4 LAsi) la domanda di riesame presentata dal figlio minore C._______ il 23 febbraio 2024. C. C.a L'11 marzo 2024, la ricorrente, per il tramite del suo legale, si è aggravata dinanzi al Tribunale presentando - unitamente al figlio minorenne C._______ - un ricorso per denegata giustizia (data d'entrata: 12 marzo 2024) contenente le seguenti richieste di giudizio: I. In via provvisionale La decisione di allontanamento dalla Svizzera della Signora A._______ e del figlio C._______ viene sospesa. II. In via preliminare La causa viene rinviata alla SEM affinché si proceda all'audizione delle Parti ricorrenti e del medico curante dott. E._______. III. In via principale La decisione di allontanamento dalla Svizzera della Signora A._______ e del figlio C._______ viene revocata. IV. In ogni caso Non si prelevano tasse e spese a causa dello stato di indigenza dei Ricorrenti. C.b Con decisione incidentale del 14 marzo 2024, il giudice dell'istruzione ha sospeso cautelarmente l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e ha trasmesso alla SEM una copia del gravame invitandola ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 21 marzo 2024, riservandosi inoltre di statuire sulla domanda di assistenza giudiziaria in corso di procedura. C.c In data 8 e 9 aprile 2024, l'autorità opponente ha presentato delle brevi osservazioni al gravame, mediante le quali ha unicamente confermato i propri scritti di stralcio. La risposta al ricorso è stata trasmessa per conoscenza alla ricorrente. C.d Con scritti del 21 febbraio (atto TAF n. 5) e 1° luglio 2025 (atto TAF n. 6), la ricorrente ha prodotto agli atti un attestato di cure psicologiche a lei riferite, datato 2 maggio 2025, dal quale risulta un percorso terapeutico volto a diversi ambiti personali e familiari, con particolare rilievo alla genitorialità (cfr. allegato n. 6). Il patrocinatore ha inoltre presentato i seguenti mezzi di prova concernenti il figlio C._______ :
- Certificato del (...) allestito dal Servizio (...) (allegato n. 1);
- Rapporto scolastico del (...) 2025 (n. 2);
- Tessera del nuotatore del (...) 2021 (n. 3);
- Conferma corso di sci svolto nel dicembre 2024 e marzo 2025 (n. 4);
- Certificato del (...) 2025 allestito dal Servizio (...) (n. 5);
- Conferma di inizio presa a carico psicologica del (...) 2025 relativo al ricorrente allestita dallo psicologo D._______ (n. 7);
- Fattura per colonia estiva alla quale avrebbe partecipato l'insorgente (n. 8). C.e La SEM si è infine pronunciata in merito ai nuovi documenti presentati mediante osservazioni del 2 settembre 2025 - trasmesse per conoscenza alla ricorrente - confermando lo stralcio in oggetto. C.f La ricorrente ha trasmesso, in data 6 ottobre 2025, la propria replica spontanea, riconfermando sostanzialmente le proprie conclusioni di causa (cfr. atto TAF n. 11). Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. In virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali figura la SEM, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF. 4. 4.1 Con istanza del 23 febbraio 2024, l'insorgente ha chiesto alla SEM il riesame della decisione del 17 dicembre 2020 (cfr. A.k. supra) prevalendosi di nuovi fatti e mezzi di prova inerenti alla sua situazione personale, nonché alla situazione di suo figlio C._______. 4.2 4.2.1 Nella decisione di stralcio, la SEM ritiene sostanzialmente impossibile richiedere, come pretende l'interessata, un riesame in materia di allontanamento della decisione del 17 dicembre 2020, poiché quest'ultima, a differenza della decisione d'asilo originaria datata 24 luglio 2017, non ha ordinato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera (cfr. A.i. supra). In ogni caso, nella nuova istanza di riesame la ricorrente si limiterebbe a ripetere gli stessi motivi già conosciuti e valutati sia nell'ambito della procedura ordinaria sia nella precedente procedura di riesame, presentando motivazioni di carattere generale circa la situazione sulla protezione delle donne in Italia, senza però addurre alcun motivo personale per quanto concerne i riferimenti alla Convenzione di Istanbul e alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 7/8 pag. 5). 4.2.2 Censurando la violazione del diritto federale, l'insorgente avversa tuttavia la valutazione della SEM. Essa evidenzia che la domanda di riesame non poggerebbe propriamente sulle stesse motivazioni di quelle precedentemente addotte (cfr. ricorso, pag. 2 punto 9, pag. 5). In particolare, per quanto riguarda personalmente l'interessata, la SEM non avrebbe esaminato le argomentazioni afferenti alla recente sentenza della CGUE del 16 gennaio 2024 nonché gli obblighi a carico deli Stati membri firmatari della Convenzione di Istanbul. Ma soprattutto l'autorità opponente non avrebbe prioritariamente considerato l'interesse superiore del minore rispetto ai nuovi fatti e mezzi di prova afferenti al suo grado d'integrazione in Svizzera e allo stato valetudinario di suo figlio C._______ (cfr. ricorso, punti 12-14). 4.3 4.3.1 Per invalsa giurisprudenza, uno stralcio senza formalità adottato ai sensi dell'art. 111b cpv. 4 LAsi non costituisce un atto impugnabile mediante ricorso ordinario dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3; ex pluris sentenze del Tribunale D-6705/2019 del 30 dicembre 2019 pag. 2; D-4097/2017 del 31 luglio 2017 pag. 3; con riferimento alle domande multiple, cfr. DTAF 2016/17 consid. 6). Tale atto può tuttavia essere oggetto di un ricorso per denegata giustizia formale ex 46a PA se l'autorità inferiore non ha adottato una decisione che era attesa e, cumulativamente, la persona interessata ha validamente richiesto tale decisione poiché dispone di un diritto alla stessa (cfr. DTF 135 II 60 consid. 3.1.2; DTAF 2016/17 consid. 3.2 con riferimenti). Nel caso concreto, la ricorrente può pertanto avvalersi di un diritto all'ottenimento di una decisione formale della SEM soltanto se quest'ultima ha considerato a torto di potersi prevalere dell'art. 111b cpv. 4 LAsi (cfr. DTAF 2016/17 consid. 6.4; sentenza del Tribunale E-1250/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2). 4.3.2 Nel contesto di una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi, i fatti nuovi devono apparire rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata (in casu la decisione della SEM del 21 luglio 2017, cfr. consid. 4.4.1), nonché condurre ad un giudizio diverso nel rispetto di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente che, tuttavia, non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente d'asilo (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). In questo senso, la SEM è tenuta ad entrare nel merito di una domanda di riesame, intesa come "domanda di adattamento", soltanto qualora la persona interessata si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze rispetto alla pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso come nella presente fattispecie, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5; 2010/27 consid. 2.1 con riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). 4.3.3 Giusta l'art. 111b cpv. 4 LAsi, le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità. La giurisprudenza del Tribunale ha già stabilito che lo scopo dello stralcio senza formalità è principalmente quello di semplificare le procedure e contrastare gli abusi, impedendo che una persona depositi una nuova domanda di riesame unicamente allo scopo di prolungare il suo soggiorno in Svizzera. Per le domande di riesame depositate dopo la chiusura definitiva di una procedura è quindi stato introdotto un sistema di trattazione rapido e uniforme (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, 3902). Ciò posto, una successiva domanda di riesame si rivela segnatamente infondata o abusiva se difetta dei requisiti formali minimi legali oppure se non è debitamente motivata. Lo stralcio senza formalità intende infatti garantire soprattutto il rispetto delle regole procedurali, senza intaccare la posizione giuridica materiale della persona interessata (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3.2.3 e 3.2.4; art. 111b cpv. 1 LAsi). Ad ogni buon conto, la SEM - eventualmente il Tribunale - dovrà esaminare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, la nuova domanda si rivela d'acchito nuovamente infondata o se poggia sugli stessi motivi delle precedenti istanze di riesame, nel qual caso si giustifica uno stralcio senza formalità. 4.3.4 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento contestata nel gravame (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI [RS 142.20]), occorre inoltre ribadire che, benché l'art. 8 CEDU rispettivamente l'art. 13 Cost. non conferiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, la garanzia del rispetto della vita familiare e privata risulta violata qualora ad una persona straniera, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e, con ciò, impedita la vita familiare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). In proposito, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata) e che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Ad ogni buon conto, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto i rapporti tra coniugi e quelli tra genitori e figli minori che coabitano con loro, come è il caso del rapporto fra la ricorrente e suo figlio C._______. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è infatti presunta e va di principio tutelata (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). 4.3.5 Nello specifico, benché nelle richieste di giudizio del ricorso non viene postulata l'emanazione di una decisione formale da parte dell'autorità inferiore (cfr. ricorso pag. 6), l'insorgente rimprovera a quest'ultima di essere incorsa in una denegata giustizia nella misura in cui non avrebbe compiutamente preso posizione sulla sua nuova domanda di riesame (cfr. ricorso pag. 4 punto 14). Il gravame va quindi considerato un ricorso per denegata giustizia previsto dall'art. 46a PA, per il quale risulta competente l'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la prospettata decisione (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), nello specifico lo scrivente Tribunale (cfr. art. 31 LTAF). 4.3.6 In esito, l'oggetto del contendere - dal quale dipende anche la ricevibilità del ricorso - è quindi sapere se l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale o sia incorsa di un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, stralciando senza formalità la domanda di riesame presentata dalla ricorrente il 23 febbraio 2024. In questo senso, le richieste di giudizio merito tendenti alla revoca della decisione di allontanamento dell'insorgente dalla Svizzera e alla concessione dell'ammissione provvisoria risultano inammissibile (cfr. ricorso pag. 6, punto III del petitum). 4.4 4.4.1 Fatte queste premesse, il Tribunale ritiene anzitutto che, malgrado il patrocinatore della ricorrente abbia erroneamente postulato il riesame della decisione (su riesame) di non entrata nel merito della SEM del 10 dicembre 2020, il presente gravame va analizzato nell'ottica di un eventuale diritto all'ottenimento di una decisione su riesame relativa all'originaria decisione negativa d'asilo e allontanamento del 9 agosto 2018 (cfr. A.b. supra). 4.4.2 Per valutare se la SEM abbia ritenuto a giusto titolo il carattere ripetitivo e la manifesta infondatezza della nuova domanda di riesame del 23 febbraio 2024 (art. 111b cpv. 4 LAsi), occorre inoltre ripercorrere le motivazioni precedentemente addotte dall'interessata e considerare anche la procedura d'asilo del figlio C._______ (oggetto del parallelo ricorso di cui all'incarto TAF D-1588/2024). 4.4.3 A sostegno della prima domanda di riesame della decisione di esecuzione dell'allontanamento datata 17 novembre 2017, l'interessata ha sostanzialmente addotto che, avendo trattato separatamente la sua procedura da quella del figlio, la SEM non avrebbe tenuto conto della globalità del nucleo familiare, nonché verificato il rischio fondato per la ricorrente di subire delle violenze da parte dell'ex compagno, di vedersi togliere il bambino e che suo figlio continuasse a frequentare il padre, malgrado le denunce per presunti abusi sessuali sporte in Italia. Trattando questo primo riesame, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che l'esecuzione del suo allontanamento - pronunciato nell'ambito della procedura Dublino - non fosse contraria all'interesse superiore del fanciullo e che, inoltre, le autorità italiane avessero la concreta volontà di proteggere adeguatamente la ricorrente e suo figlio (cfr. sentenza del Tribunale D-383/2018 del 30 marzo 2018 pagg. 4 e 8). 4.4.4 La seconda domanda di riesame del 25 agosto 2020, anch'essa deputata all'annullamento dell'esecuzione dell'allontanamento, è stata motivata sulla scorta di diversi mezzi di prova che sarebbero insorti dopo la sentenza del Tribunale D-383/2018 del 30 marzo 2018 e che avrebbero dimostrato una modifica dei fatti rilevanti in materia d'inesigibilità e ammissibilità del rinvio verso l'Italia. Da una parte, i mezzi di prova avrebbero dimostrato l'assenza di una protezione efficace contro la violenza sulle donne, rispettivamente la violenza domestica in Italia; dall'altra parte, l'insorgente si sarebbe nel frattempo integrata molto bene in Svizzera. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento avrebbe violato la CEDU nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35). Statuendo su ricorso, il Tribunale ha confermato la decisione su riesame negativa emessa dalla SEM il 17 dicembre 2020, giudicando in particolare che i motivi addotti fossero essenzialmente gli stessi già conosciuti e valutati nell'ambito della procedura ordinaria e che l'allegata integrazione in Svizzera ricadeva sotto la competenza delle autorità cantonali. Inoltre, non sussisteva alcun nuovo elemento concreto, legato al sistema giudiziario italiano e alle misure di protezione e di sostegno nell'ambito della violenza contro le donne rispettivamente della violenza domestica, atto a stabilire un mutamento delle circostanze avvenuto dopo la conclusione della prima procedura. Infatti, il (buon) funzionamento del sistema giudiziario italiano, così come la capacità e la volontà di offrire protezione da parte dello Stato, erano già state tenute in debita considerazione nell'ambito della procedura pregressa, soprattutto alla luce del vissuto personale dell'interessata (cfr. sentenza del Tribunale D-284/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 5.1 e 8.2). 4.5 Nel contesto della nuova domanda di riesame che qui ci riguarda, l'interessata - per quanto la concerne personalmente - invoca la presenza di fatti e mezzi di prova nuovi posteriori alla sentenza del Tribunale D-284/2021 dell'8 febbraio 2024, in particolare degli articoli afferenti alle condizioni per il beneficio della protezione internazionale a favore delle donne vittime di violenza (con riferimento alla sentenza della CGUE del 16 gennaio 2024) e del rapporto del CEDAW del 19 febbraio 2014 sulla situazione di tutela delle stesse attualmente vigente in Italia. Richiamando in particolare la Convenzione di Istanbul, essa adduce che la sentenza della CGUE del 16 gennaio 2024, la quale sarebbe applicabile alla presente fattispecie, avrebbe stabilito che le donne che subiscono o rischiano di subire nel loro Paese d'origine violenza fisica o mentale a causa del loro sesso, compresa la violenza sessuale e la violenza domestica, potrebbero chiedere protezione ed ottenere lo statuto di rifugiato oppure la protezione sussidiaria internazionale (cfr. atto SEM n. 3/95, pag. 4 punti 13-14). Inoltre, il rapporto di osservazione del CEDAW del 19 febbraio 2023 esprimerebbe un giudizio pesantemente negativo sull'idoneità delle strutture sanitarie e scolastiche educative dell'Italia a garantire lo stesso livello di assistenza specialistica al figlio C._______ (idem pag. 4 punto 15). Anche con riferimento alla situazione personale di quest'ultimo, strettamente correlata con la propria procedura, la ricorrente adduce nuovi fatti e mezzi di prova, in particolare il certificato medico del 26 febbraio 2024 e del verbale della riunione svoltasi presso l'ARP di E._______ il 14 febbraio 2024. Da quest'ultimo risulterebbe infatti che il livello d'integrazione del figlio sarebbe molto migliorato - contrariamente a quanto attesterebbero i documenti disponibili per l'ultimo giudizio del Tribunale che lo riguarda (sentenza del Tribunale D-290/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 5.1, 5.3-5.4, 11.3) - e che l'interesse superiore del minore imporrebbe che siano continuate in Svizzera tutte le misure di assistenza sanitaria, scolastica e sociale tendenti ad assicurare un sano sviluppo psicofisico. Tale verbale dimostrerebbe inoltre che il complesso di misure sociali adottate in Ticino sarebbe ormai stato costruito in modo tale da non poter essere replicato in nessun altro luogo, neppure in Italia (cfr. atto SEM n. 3/95 pag. 3-4). Inoltre, i due certificati medici datati 22 agosto 2023 e 26 febbraio 2024 del (...) riguardanti il minore C._______, che non erano conosciuti a questo Tribunale in occasione della sentenza dell'8 febbraio 2024 succitata, attesterebbero la presenza di disturbi comportamentali, difficoltà di attenzione e una problematica renale che ha dato luogo ad un intervento chirurgico, ma soprattutto che un possibile spostamento del figlio in una realtà nuova avrebbe conseguenze estremamente negative sul suo sviluppo neuropsicologico (cfr. atti SEM n. 3/95, 6/5). Infine, il mutamento della situazione personale del figlio risulterebbe confermato anche dai rapporti del Servizio medico-psicologico del 7 febbraio e del 4 marzo 2025 (cfr. atto TAF n. 6, allegati n. 1 e 5), nonché dai referti medici prodotti nel corso della procedura di ricorso. Per questi motivi, l'esecuzione del suo allontanamento risulterebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile. 4.6 4.6.1 Orbene, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che la domanda di riesame del 23 febbraio 2024, se rapportata con la parallela istanza di riesame presentata dal figlio minorenne C._______ (cfr. incarto TAF D-1588/2024), non risulta infondata e arbitraria ai sensi dell'art. 111b cpv. 4 LAsi. 4.6.2 Occorre infatti considerare che, con separata sentenza odierna, il Tribunale ha accolto il ricorso per denegata giustizia presentato dal figlio della ricorrente, con il quale egli ha postulato il rilascio da parte della SEM di una decisione in merito alla sua rispettiva domanda di riesame datata 23 febbraio 2024. Per quanto lo riguarda, infatti, le nuove circostante afferenti alla sua integrazione in Svizzera e al suo stato valetudinario giustificano il diritto ad ottenere una decisione formale in merito all'istanza in oggetto (cfr. sentenza TAF D-1588/2024 del [...] consid. [...]). Pertanto, posto che l'esito della valutazione di merito della SEM in punto all'esecuzione dell'allontanamento del figlio non è ancora determinato, anche nella procedura di riesame dell'interessata si preclude ragionevolmente l'applicazione dello stralcio senza formalità ai sensi dell'art. 111b cpv. 4 LASi. Infatti, un'eventuale concessione dell'ammissione provvisoria del minore in Svizzera comporterebbe la necessità di rispettare la garanzia dell'unità della famiglia nei confronti dell'insorgente (art. 8 CEDU), il cui allontanamento si rivelerebbe a sua volta inammissibile sotto il profilo dell'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. consid. 4.3.4 supra). Infatti, C._______, giunto in Svizzera all'età di cinque anni ed ora dodicenne, nutre un rapporto di dipendenza con la madre, i cui obblighi e responsabilità parentali risultano evidenti. 4.6.3 In altri termini, la domanda di riesame in oggetto non si rivela infondata nella misura in cui le circostanze addotte nella parallela domanda di riesame del figlio, suscettibili di modificare la valutazione dell'esecuzione del suo allontanamento, devono ancora essere compiutamente valutate dalla SEM con l'emanazione di una decisione formale di merito e che, quest'ultima, potrebbe influenzare la posizione giuridica della ricorrente. 4.7 L'interessata ha quindi diritto all'ottenimento di una decisione formale impugnabile che tenga debitamente conto dei motivi addotti dal figlio C._______ nel contesto dell'istanza di riesame del 23 febbraio 2024, rispettivamente della tutela sancita all'art. 8 CEDU (cfr. incarto TAF D-1588/2024). 5. Visto quanto precede, la SEM è quindi incorsa nella violazione del diritto federale (art. 111b cpv. 4 LAsi), nonché in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui ha stralciato senza formalità la domanda di riesame del 23 febbraio 2024. Di riflesso, il ricorso per denegata giustizia, che si rivela ricevibile poiché l'insorgente ha diritto ad una decisione formale sul riesame richiesto, va accolto. Il caso è quindi rinviato all'autorità inferiore con l'ingiunzione di decidere formalmente sulla domanda di riesame dell'interessata in considerazione degli aspetti indicati nei precedenti paragrafi (consid. 4.6.2-4.6.3 e 4.7 supra). 6. Posto l'esito della causa, non si prelevano spese processuali e l'istanza di assistenza giudiziaria diviene priva d'oggetto (cfr. art. 63 cpv. 1-3 PA). 7. 7.1 Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). 7.2 Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nello specifico, la ricorrente, rappresentata in questa sede da un avvocato, non ha postulato la rifusione di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Essa ne ha tuttavia diritto (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). 7.3 Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi. In difetto di un elenco delle spese sostenute, considerato inoltre che è stato allestito un unico ricorso afferente sia alla procedura dell'insorgente sia a quella di suo figlio, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità opponente al versamento in favore della ricorrente di un'indennità per spese ripetibili di complessivi CHF 420.00, corrispondenti a due ore lavorative con una tariffa oraria di CHF 200.00, disborsi compresi (cfr. artt. 7, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF). 8. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per denegata giustizia dell'11 marzo 2024 è accolto. 2. Lo stralcio senza formalità della SEM datato 8 marzo 2024 è annullato.
3. Alla SEM è fatto ordine di decidere formalmente nel merito della domanda di riesame del 23 febbraio 2024.
4. Non si prelevano spese processuali. 5. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivi CHF 420.00 a titolo di indennità per ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: