opencaselaw.ch

D-248/2018

D-248/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-20 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.- versato il 2 febbraio 2018.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-248/2018 Sentenza del 20 marzo 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Italia, rappresentato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 5 dicembre 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, di nazionalità italiana, ha presentato per il tramite della madre B._______ il 27 febbraio 2017 in Svizzera, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 21 luglio 2017, con la quale la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) - essendo l'Italia stata designata dal Consiglio federale quale Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi - ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) D-4722/2017 del 19 settembre 2017 che respingeva il ricorso presentato da A._______ contro la decisione del 21 luglio 2017, la sentenza del Tribunale della medesima data D-4720/2017 che respingeva il ricorso presentato dalla madre e dalla sorella - di nazionalità ucraina - contro la decisione della SEM del 24 luglio 2017 di non entrata nel merito della loro domanda d'asilo e di allontanamento verso l'Italia, l'istanza di riesame della decisione della SEM del 21 luglio 2017 presentata da A._______ il 17 novembre 2017, l'istanza di riesame presentata dalla madre e dalla sorella in medesima data, la decisione della SEM del 5 dicembre 2017, notificata il 12 dicembre 2017 all'interessato (cfr. risultanze processuali), che non sospendeva l'esecuzione dell'allontanamento, non entrava nel merito della domanda di riesame, confermava la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione del 21 luglio 2017, fissava un emolumento di CHF 600. - e statuiva nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso, il ricorso dell'11 gennaio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 gennaio 2018), con il quale A._______ ha richiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; altresì ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti di causa alla SEM per il prosieguo della procedura d'asilo; infine ha domandato l'annullamento dell'emolumento di CHF 600.- richiesto dalla SEM, la decisione incidentale del Tribunale del 18 gennaio 2018 che respingeva la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ed invitava nel contempo il ricorrente a versare, entro il 2 febbraio 2018, un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali, il tempestivo versamento dell'anticipo spese in data 2 febbraio 2018, la procedura D-383/2018 inerente la madre e la sorella del ricorrente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la LAsi, con l'art. 111b, prevede un disposto specifico circa la procedura di riesame; che giusta l'art. 111b cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame e per il rimanente la procedura è retta dagli art. 66-68 PA, che inoltre, giurisprudenza e dottrina hanno dedotto un diritto al riesame dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti), che secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", che ciò risulta essere il caso quando l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.), oppure se - laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità - il ricorrente può avvalersi dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit. n. 715 segg.), che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative; che di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti), che nel caso in disamina, con scritto del 17 novembre 2017, l'interessato ha inoltrato alla SEM un'istanza di riesame della decisione di allontanamento dalla Svizzera del 21 luglio 2017 sostenendo che l'autorità inferiore aveva omesso di verificare il rischio fondato in caso di ritorno in Italia di trovarsi esposto a pericoli fisici e psichici; che nonostante sia stata sporta denuncia contro un possibile abuso da parte di suo padre nei suoi confronti, il Tribunale civile avrebbe disposto che il genitore potesse continuare a vederlo; che di conseguenza, l'attesa degli esiti delle procedure legali comporterebbe un possibile pericolo per l'interessato di subire nuovi abusi; che inoltre, la situazione diventerebbe intollerabile poiché con ogni probabilità egli verrebbe tolto dall'affidamento della madre; che la SEM non avrebbe dunque dovuto decidere in maniera così sbrigativa e dividere la procedura dell'interessato da quella della madre e della sorella - non considerandoli pertanto un nucleo familiare - ma avrebbe dovuto verificare quale pericolo egli correrebbe in caso di ritorno in Italia, che a sostegno delle sue allegazioni l'istante ha fornito il verbale di ratifica di una denuncia presentata alla Questura di C._______ dalla madre B._______ contro il padre il 6 dicembre 2012, che con decisione del 5 dicembre 2017 la SEM ha in primo luogo osservato che si sarebbe già espressa sul rischio fondato per A._______ in caso di ritorno in Italia; che tale Paese avrebbe un sistema giudiziario funzionante come dimostrerebbero i procedimenti avviati al fine di garantire la protezione del minore e non vi sarebbero indizi per ritenere che gli verrebbe negato l'accesso a misure di protezione; che altresì, qualora l'interessato o la madre dovessero reputare che i loro diritti non vengano rispettati, potrebbero rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o alla Corte EDU; che infine il Tribunale si sarebbe già espresso in merito alla separazione delle procedure, che con ricorso l'insorgente ritiene che l'autorità inferiore non avrebbe valutato concretamente la sua situazione; che essa non avrebbe infatti verificato se le misure messe in atto dalle autorità italiane fossero davvero nell'interesse superiore del minore; che il far tornare in Italia A._______ affidandolo ai servizi sociali, i quali, pur sapendo dei presunti abusi sessuali, non avrebbero impedito gli incontri con il padre, andrebbe contro ogni tutela del minore; che inoltre i tempi della giustizia italiana sarebbero noti; che altresì, conformemente agli art. 3 e 7 LAsi, la SEM avrebbe dovuto approfondire l'eventualità di un presunto abuso verificando la plausibilità delle allegazioni della madre dell'insorgente; che tutto ciò sarebbe in palese violazione del diritto del fanciullo e del suo interesse superiore e l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque inammissibile, che preliminarmente, il Tribunale constata come il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 111b LAsi risulta in specie fortemente dubbioso giacché la prima procedura è terminata con sentenza del 19 settembre 2017, notificata il 22 settembre 2017, mentre nella domanda di riesame del 17 novembre 2017 non è in indicato quando l'insorgente sarebbe venuto a conoscenza dei motivi di riesame, che a prescindere da ciò, il Tribunale non può che concordare con le argomentazioni dell'autorità inferiore esposte nella decisione impugnata non essendovi motivi atti ad annullare la decisione del 21 luglio 2017, che si rileva anzitutto che contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la decisione della SEM su riesame non è stata presa né sulla base della lista dei "Safe Countries" (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) né sulla base del disposto dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, che pertanto i riferimenti a tali disposti non sono pertinenti nella fattispecie, che neppure pertinenti risultano i riferimenti agli art. 3 e 7 LAsi, dal momento che l'istante ha inoltrato una domanda di riesame facendo valere unicamente degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che per il resto, l'interessato non ha allegato alcun cambiamento di circostanze intervenuto dopo la fine della prima procedura, che invero, erano già conosciuti e stati debitamente analizzati sia dalla SEM sia dal Tribunale i rischi per l'insorgente in caso di ritorno in Italia, che non essendo fatto valere alcun fatto nuovo non vi è motivo di scostarsi dalle valutazioni della prima procedura, che segnatamente, per quel che riguarda i presunti abusi sessuali, le autorità italiane hanno dato seguito alla denuncia presentata dalla madre dell'insorgente contro il padre iniziando un processo nei confronti del genitore; che altresì, contrariamente a quanto allegato nella domanda di riesame e nel presente ricorso, durante l'audizione la madre dell'insorgente ha indicato che a seguito della denuncia i servizi sociali ed il giudice competente hanno deciso di ristabilire gli incontri protetti tra il ricorrente ed il padre in considerazione dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2017, D14); che pertanto ha potuto essere escluso un rischio per il ricorrente di subire degli - eventuali nuovi - abusi, che per quanto concerne la decisione di affidamento di A._______, anch'essa era conosciuta e già stata analizzata; che è stato considerato che non vi erano indizi per ritenere che tale decisione fosse stata presa contrariamente all'interesse superiore del fanciullo ed inoltre la madre, rappresentata da un legale, ha potuto interporre ricorso presso la Corte di appello di D._______, che le eventuali lungaggini del sistema italiano, non costituiscono neppure un motivo di riesame, che il Tribunale osserva nuovamente che le istanze di riesame non possono servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative, che infine, per quel che riguarda la globalità del nucleo familiare, anche questo questione è stata debitamente analizzata dal Tribunale nella sentenza D-4722/2017; che segnatamente è stato rilevato che il principio dell'unità della famiglia ex art. 44 LAsi implica anzitutto per le autorità competenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo scongiurando così che alcuni vengano allontanati ed altri no, oppure che vengano allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid, 4.8), che il rispetto dell'unità della famiglia non implica dunque necessariamente che i membri di un nucleo familiare siano oggetto della medesima procedura quand'anche abbiano i medesimi motivi d'asilo, che invero, la congiunzione di due cause e la pronuncia di una sola sentenza, per motivi di economia processuale, è giustificata unicamente qualora le decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.), che la procedura di A._______ è stata divisa da quella della madre e della sorella poiché essi sono di nazionalità diverse; che in una domanda d'asilo la nazionalità costituisce un fattore determinante; che da essa deriva infatti una diversa applicazione delle disposizioni legali, che ciò risultava il caso nella fattispecie; che da una parte la SEM, a seguito delle differenti cittadinanze dei membri della famiglia, aveva, a giusto titolo, respinto la domanda d'asilo di A._______, mentre non era entrata nel merito della domanda della madre e della sorella, che il fatto che il nucleo famigliare avesse i medesimi motivi d'asilo non ha permesso una diversa valutazione, che invero, malgrado le due procedure diverse, determinante risulta l'allontanamento congiunto del ricorrente, della madre e della sorella (cfr. punto 4 del dispositivo della sentenza D-4722/2017), che pertanto è stato rispettato il principio dell'unità della famiglia, che nella domanda di riesame e nel presente ricorso l'insorgente si è limitato a censurare la violazione dell'unità della famiglia, essendo i suoi motivi d'asilo identici a quelli della madre e ella sorella; che tuttavia egli non ha fornito alcun nuovo elemento; che di conseguenza, non vi sono motivi per scostarsi dalle considerazioni precedenti, che visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame, che di conseguenza, ai sensi dell'art. 111d cpv. 1 LAsi, risulta anche giustificato l'emolumento di CHF 600.- fissato dall'autorità inferiore, che la decisione del 5 dicembre 2017 va dunque confermata ed il ricorso respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'500.- versato il 2 febbraio 2018, che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.- versato il 2 febbraio 2018.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: