Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino afghano di etnia hazara, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2019 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. Dalle investigazioni intraprese dalla SEM, in particolare dai riscontri dattiloscopici nella banca dati «EURODAC», è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo a B._______, in Grecia, il (...) e che il 29 novembre 2018 vi aveva ottenuto protezione (cfr. atti SEM n. [...]-6/1 e n. [...]-7/1). C. Il (...) novembre 2019, l'interessato è stato sentito in merito ai suoi dati personali, nel corso del quale egli ha in particolare riferito di essere partito dal suo Paese d'origine nell'anno 2017 e di essere giunto in Grecia all'inizio del 2018, nonché che avrebbe posseduto un passaporto greco, che avrebbe però buttato via, in quanto temeva di essere rimpatriato su suolo ellenico (cfr. atto SEM n. [...]-11/8, p.to 4.02, pag. 4 e p.to 5.01 segg., pag. 5). D. In data (...) dicembre 2019, il richiedente ha sostenuto un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), e concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed un allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. [...]-13/2). In tale contesto, egli ha segnatamente dichiarato di essere stato obbligato a presentare una domanda d'asilo in Grecia, nonché ha confermato di aver ricevuto una risposta positiva per la stessa. L'interessato ha altresì allegato di non voler tornare nel predetto Paese, in quanto la sua destinazione ultima sarebbe sempre stata la Svizzera - ove tra l'altro soggiornerebbe attualmente un suo (...) - e che durante la sua permanenza di oltre un anno su suolo ellenico, gli sarebbero successi molti avvenimenti brutti, tra cui un accoltellamento del quale sarebbero stati vittima lui ed il (...). Egli ha infine asserito di soffrire di problemi mentali fin da quando era in Grecia, per i quali però non avrebbe mai ricevuto alcun sostegno medico. A supporto delle sue dichiarazioni, il richiedente asilo ha consegnato due fotografie relative all'accoltellamento che avrebbero subito lui ed il (...) (cfr. atto SEM n. [...]-16/2), nonché diversa documentazione medica greca (atto SEM n. [...]-15/12). E. Il (...) le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche, una richiesta di riammissione dell'interessato, in applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729) e la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva rimpatrio) (cfr. atto SEM n. [...]-18/3). F. Le autorità elleniche hanno risposto alla precitata richiesta il (...), accettando la riammissione dell'interessato, in quanto dal (...) gli è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e che dispone di un permesso di soggiorno valido dal (...) sino al (...) (cfr. atti SEM n. [...]-21/1 e n. [...]-22/1). G. Con scritto dell'11 dicembre 2019, il rappresentante legale del richiedente ha trasmesso all'autorità inferiore della documentazione medica inerente le visite dentistiche effettuate il (...) rispettivamente il (...) dall'interessato (cfr. atto SEM n. [...]-25/5), nonché il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) per la visita medica sostenuta dal medesimo in data (...) (cfr. atto SEM n. [...]-26/5). H. Il 13 gennaio 2020, l'autorità inferiore ha concesso all'interessato, il diritto di essere sentito in merito all'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo e del suo allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. [...]-31/2). Per il tramite del suo rappresentante legale, il richiedente asilo ha inoltrato le proprie osservazioni il 21 gennaio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-36/5). I. Con scritto del 20 febbraio 2020, il richiedente ha inoltrato il parere circa il progetto di decisione della SEM reso in medesima data (cfr. atto SEM n. [...]-42/8). J. Con decisione del 20 febbraio 2020, notificata il 21 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-46/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo, nonché l'esecuzione del predetto provvedimento, verso la Grecia. La SEM ha in particolare rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli accertamenti eseguiti sarebbe risultato che il richiedente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità greche avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto non esserci nel parere dell'interessato dei fatti o dei mezzi di prova che giustificherebbero una valutazione differente, in quanto - come essa avrebbe già espresso nel progetto di decisione ed al quale rimanderebbe - la Grecia sarebbe tenuta agli obblighi espressi nella Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica), in relazione all'accesso all'assistenza sociale, all'alloggio o al mercato del lavoro. La situazione medica dell'interessato, risulterebbe inoltre limpida ed ampiamente approfondita, ed avendo egli diritto all'accesso alle cure mediche in Grecia, in applicazione in particolare dell'art. 30 direttiva qualifica, il quale spetta a lui di farlo valere presso le autorità elleniche, la SEM ritiene di non dover procedere nella fattispecie ad una perizia psichiatrica come proposto dall'interessato. Altresì l'autorità di prime cure ha ritenuto che essendo il richiedente già stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia, non sussisterebbero degli elementi per ritenere adempiuti i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi. Il medesimo non avrebbe neppure un interesse degno di protezione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconoscimento della qualità di rifugiato. Il richiedente potrebbe dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Segnatamente, circa la situazione medica dell'interessato, la SEM ha rilevato che la stessa risulta chiara e confermata, con una terapia medicamentosa impostata e delle cure psicologiche, psichiatriche e visite di fisioterapia di continuità. Inoltre per il suo ginocchio sarebbe prevista una visita di controllo il (...). In merito, la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, alla quale egli avrebbe accesso in quanto beneficiario dello statuto di rifugiato in Grecia, in particolare in applicazione dell'art. 30 direttiva qualifica. Sarebbe pertanto dovere delle autorità greche di assicurargli una presa in carico medica, nonché responsabilità dell'interessato di far valere i suoi diritti presso le stesse. Risulterebbe per di più dalla documentazione medica greca presentata dal richiedente, che egli avrebbe già avuto accesso a delle strutture mediche in Grecia. Conseguentemente, le sue condizioni di salute non risulterebbero di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di un suo rinvio in Grecia, o da dover rinunciare ad un suo trasferimento verso tale Paese. K. Con ricorso del 28 febbraio 2020, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale, contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale che gli atti siano trasmessi alla SEM per l'esame materiale della domanda d'asilo; a titolo subordinato, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per completamento istruttorio. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente ritiene dapprima che un suo rinvio in Grecia violerebbe l'art. 3 CEDU, in quanto egli rischierebbe di subire dei trattamenti inumani e degradanti. In tale contesto, egli riassume la prassi esposta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ordinanza del 13 novembre 2019 Bundesrepublik Deutschland contro Adel Hamed e Amar Omar, nelle cause riunite C-540/17 e C-541/17, ove si constaterebbe in particolare che una domanda di protezione internazionale non potrebbe essere respinta in quanto inammissibile per il fatto che il richiedente avrebbe già ottenuto lo statuto di rifugiato in un altro Stato membro, quando si potrebbe prevedere che le condizioni di vita che egli incontrerebbe in quanto beneficiario dello status di rifugiato in tale altro Stato membro lo esporrebbero ad un grave rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE e dell'art. 3 CEDU. Tale obbligo, sembrerebbe inoltre accresciuto laddove il richiedente asilo si trovi in una condizione di particolare vulnerabilità, come sarebbe il caso in oggetto, dovuto d'un canto alle patologie psichiatriche di cui soffre, e d'altro canto però anche a causa della frattura alla gamba che egli avrebbe subito in Svizzera. La situazione valetudinaria dell'insorgente, non sarebbe dipoi stata chiarita in modo completo dalla SEM, in quanto d'un canto avrebbe dovuto disporre di una perizia medica completa ed esaustiva circa i problemi psicologici e psichiatrici del ricorrente, e d'altro canto circa l'intervento chirurgico per la frattura scomposta alla rotula con conseguente cerchiaggio della stessa al quale l'interessato si è sottoposto, tutt'ora la condizione di deambulazione del medesimo parrebbe essere estremamente difficoltosa ed i tempi di riabilitazione per il recupero della funzionalità della gamba, non sembrerebbero essere stati chiariti. Quest'ultima conclusione sarebbe supportata anche dal fatto che il richiedente, in data (...), avrebbe avuto una visita di controllo, i quali risultati non sarebbero però ancora stati conosciuti al momento dell'inoltro del ricorso, e dei quali la SEM non avrebbe atteso gli esiti, malgrado ne fosse a conoscenza. Il ricorrente fa poi riferimento a diversi studi internazionali, che avrebbero segnalato che i beneficiari di protezione internazionale in Grecia riscontrerebbero ostacoli nell'accesso all'assistenza sociale, grave carenza nella disponibilità di alloggi e di pasti per le persone meno abbienti, grave difficoltà di accesso al mercato del lavoro a causa dell'elevato tasso di disoccupazione, nonché numerosi problemi di accesso all'assistenza medica ed alle misure d'integrazione. In tale contesto, il Bundesverfassungsgericht tedesco avrebbe emesso una sentenza il 31 luglio 2018 (nella causa 714/18), dove avrebbe concluso che il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia potrebbe avvenire unicamente in presenza di adeguate garanzie da parte delle autorità greche, dopo attenta valutazione delle circostanze individuali. Il ricorrente prosegue riferendosi alla sentenza del Tribunale E-3841/2019 la quale avrebbe evidenziato l'obbligo della SEM di procedere ad un accertamento dei fatti individuali in modo accurato nei casi di riammissione in Grecia. Inoltre, il rappresentante legale del richiedente, riporta alcune dichiarazioni che il richiedente avrebbe esternato a seguito della notifica della decisione avversata. Tali affermazioni potrebbero pure essere confrontate con quelle del (...), richiedente l'asilo in Svizzera ed alloggiato presso il (...), con il quale solo recentemente l'interessato avrebbe ripristinato i contatti, fornendo le sue esatte generalità e l'ubicazione e permettendo così alla protezione giuridica di identificarlo (incarto SEM N [...]). Il medesimo sarebbe stato oggetto di una recente sentenza positiva del Tribunale D-6282/2019 del 5 dicembre 2019. In conclusione, l'autorità inferiore non avrebbe quindi adeguatamente esaminato i rischi di un rinvio in Grecia dell'interessato e non avrebbe neppure valutato la capacità, viste le sue condizioni di salute, al suo trasferimento, rimettendo invero tale valutazione ad un momento ulteriore e successivo in sede di esecuzione del predetto provvedimento, di natura essenzialmente amministrativa e con tutta probabilità sottratta a qualsiasi controllo giurisdizionale, per ottenere una verifica della sua legalità. Tale modo di procedere della SEM, rischierebbe pertanto di ledere irrimediabilmente il diritto di difesa del richiedente. L. Con scritto dell'11 marzo 2020 (cfr. risultanze processuali), il rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica inerente il colloquio di sostegno psicologico tenuto il (...) nonché il controllo radiografico e la visita ambulatoriale del (...), con la relativa prescrizione di fisioterapia, circa lo stato della gamba fratturata. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 L'insorgente si prevale innanzitutto di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in merito al suo stato di salute ed al rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Tale censura formale va trattata preliminarmente, dal momento che potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata.
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pag. 192 seg.).
E. 4.3 Nel caso in disamina, dai rispettivi fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2), risulta che all'insorgente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1), un disturbo non organico del ritmo sonno-veglia (ICD-10: F51.2), una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità, con sintomi "biologici" (ICD-10: F33.11), per i quali sta assumendo una cura di escitalopram 10 mg/die in monosomministrazione mattutina a lenta titolazione ed in riserva in caso di ansia clonazepam 0.5 mg/die, oltreché rivotril 0.5 mg e terapia con melatonina a rilascio ritardato (Circadin 2 mg). Per tali problematiche psichiatriche, il richiedente segue dei regolari consulti psichiatrici - l'ultimo di continuità avuto il (...), con appuntamento per il (...) (cfr. atto SEM n. [...]-40/3) - e di accompagnamento psicologico nell'elaborazione del trauma - l'ultimo presente all'incarto il (...), con previsione del prossimo appuntamento il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-41/2 e n. [...]-43/3), nonché il (...) (cfr. F2 del [...] allegato allo scritto dell'11 marzo 2020) -. A causa della diagnosi di frattura scomposta della rotula sinistra, per il quale l'interessato è stato ospedalizzato dall'(...) al (...), egli è stato operato il (...) con riduzione aperta di frattura della rotula e fissazione con vite nonché cerchiaggio patello-tibiale e peripatellare (cfr. atto SEM n. [...]-35/6). Per tale problematica, il richiedente ha svolto un controllo radiografico con asportazione delle agraphe in data (...), dove è stato evidenziato che non vi sono segni per infezione o trombosi, e che la ferita può essere lasciata all'aria, con continuazione della profilassi antitrombolitica ed un prossimo controllo in ambulatorio previsto il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-38/3 e n. [...]-43/3). Dai documenti medici del (...) trasmessi dal ricorrente con scritto dell'11 marzo 2020, si evince in particolare che la frattura si sarebbe consolidata e che il decorso è regolare, nonché che verrà rivisto ambulatorialmente il (...). Per la ripresa della funzionalità della gamba sono stati prescritti dei regolari trattamenti fisioterapici (da ultimo, in data [...], gli sono state prescritte ulteriori nove sedute di fisioterapia, cfr. prescrizione di fisioterapia allegata all'F2 del [...]). Inoltre, il richiedente era stato sottoposto il (...) ad un intervento di estrazione dei resti radicolari del dente 46 con l'inserimento di un drenaggio, completamente conclusosi in data (...) con la rimozione della garza (cfr. atto SEM n. [...]-25/5), oltreché gli era stata diagnostica in data (...) una rinite cronica e sospetta sindrome discendente, nonché una sospetta malattia da reflusso gastroesofagea (cfr. atto SEM n. [...]-26/5), con assunzione di una terapia a base di sinupret forte per 10 giorni, Nasonex spray nasale, e pantozol per un mese; oltreché una diagnosi di infezione delle alte vie respiratorie, con impostazione di una terapia a base di dafalgan al bisogno e di fluimucil 600 mg per cinque giorni, in data (...) (cfr. atto SEM n. [...]-39/4). Tali ultime problematiche, non risultano agli atti, avere avuto alcun seguito di nota. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, la situazione di salute dell'interessato, sebbene non si voglia in questa sede sminuirne la portata, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, risulta nella fattispecie chiara, con delle diagnosi acclarate e delle terapie già impostate. Anche se il richiedente svolge tutt'ora delle sedute di fisioterapia, dei consulti psichiatrici e psicologici come pure gli è stato fissato un controllo per la verifica della funzionalità della gamba, gli stessi risultano essere dei regolari controlli o colloqui di continuità. Pertanto alla SEM non può essere imputato né un accertamento incompleto né inesatto dei fatti rilevanti. La censura ricorsuale va pertanto in tal senso respinta. Per quanto attiene invece quanto sollevato dal ricorrente in merito alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU, in particolare a causa del suo stato di salute, tale censura verrà trattata d'appresso, riguardando l'ammissibilità e l'esigibilità della misura di allontanamento (cfr. infra consid. 8.5.3 e consid. 9.3).
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente, il (...), è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia e che egli è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) fino al (...) (cfr. atto SEM n. [...]-21/1). Altresì, le autorità elleniche, in data (...), hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. ibidem). Sulla base delle suesposte considerazioni, non può essere dato seguito alla mancata rimembranza in sede di parere sul diritto di essere sentito del 21 gennaio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-36/5) - dopo averlo invece dapprima confermato durante il colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. [...]-13/2) - del fatto che egli abbia ottenuto la protezione internazionale in Grecia. Invero, sulla base delle risultanze processuali e delle evidenze sopra citate, la stessa è stata incontestabilmente ottenuta. Per la medesima conclusione, appaiono pure irrilevanti le circostanze allegate dall'interessato nel corso della procedura istruttoria, circa il fatto che egli sarebbe stato costretto a depositare una domanda d'asilo in Grecia, che la sua destinazione fosse sempre stata la Svizzera, come pure che avrebbe un (...) su suolo elvetico. Egli non ha inoltre né allegato né è stato in misura di fornire elementi concreti atti a dimostrare che la Grecia, nonostante gli abbia riconosciuto lo statuto di rifugiato, rischia di allontanarlo verso l'Afghanistan disattendendo il principio del non respingimento. Non risulta neppure dalle insorgenze di causa che egli abbia asserito o sia riuscito ad apportare qualsivoglia elemento a supporto del fatto che con il (...), presente effettivamente su suolo elvetico, vi sia un qualsivoglia legame di dipendenza e/o che renderebbe la Grecia incompetente per la sua riammissione per tale motivo.
E. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi).
E. 8.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel suo caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che egli si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).
E. 8.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati), in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-797/2020 e D-801/2020 del 28 febbraio 2020, D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti di numerose organizzazioni ai quali il ricorrente si riferisce nel suo gravame, per quanto concerne la situazione dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria in Grecia. Invero, dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o della protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante sentenze del Tribunale D-797/2020 e D-801/2020, D-893/2020 del 24 febbraio 2020 consid. 8.2, D-561/2020 consid. 8.2 con riferimento ivi citato). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifica. Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità con l'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifica). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la CorteEDU (art. 34 CEDU).
E. 8.4 Nel caso in esame, l'insorgente è stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia (cfr. atti SEM n. [...]-6/1, n. [...]-7/1 e n. [...]-21/1). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che, in caso di un suo allontanamento in Grecia, venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv. rifugiati).
E. 8.5 L'interessato allega sia nel ricorso che durante l'istruttoria condotta dinnanzi alla SEM (cfr. atti SEM n. [...]-36/5 e n. [...]-44/2), che vi sarebbero degli indizi concreti suscettibili di esporlo ad un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 CartaUE e dell'art. 3 CEDU, segnatamente a causa delle condizioni di sovraffollamento, incuria, sporcizia, assenza di cure mediche, ed insicurezza nelle quali avrebbe vissuto sia nel campo di B._______ che in quello di C._______, e che in seguito, per cinque o sei mesi si sarebbe ritrovato senza alloggio, provando per tali problematiche diverse volte a sollecitare le autorità elleniche, come pure per ottenere delle informazioni per iniziare un percorso d'integrazione, ma senza alcun successo.
E. 8.5.1 La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73).
E. 8.5.2 Anzitutto il Tribunale rileva che la fattispecie non è comparabile alla situazione ritenuta dalla scrivente autorità nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4-2.6, citata dal ricorrente nel gravame. Invero, nel caso di specie non si può ritenere che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto ed individualizzato, in quanto sia nell'ambito del colloquio Dublino che nelle osservazioni al diritto di essere sentito, che gli è stato concesso dalla SEM, egli ha potuto presentare in modo esteso sia i fatti che i mezzi di prova per lui rilevanti, elementi di cui ha tenuto conto concretamente ed ampiamente l'autorità inferiore nella decisione impugnata. In particolare, risulta che nonostante il richiedente alleghi di essersi rivolto svariate volte alle autorità elleniche per ottenere aiuto e sostegno sia dal profilo medico che per far valere i suoi diritti, senza alcun successo, le stesse asserzioni non sono supportate da alcun'evidenza o elemento concreto. Risulta invece dagli atti di causa che l'insorgente abbia ricevuto un alloggio per tutta la sua permanenza su suolo ellenico a parte negli ultimi cinque o sei mesi, dove si sarebbe ritrovato a vivere in strada, oltreché - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - avrebbe ricevuto una carta medica per stranieri per ricevere l'assistenza medica, come pure avrebbe avuto accesso a diversi consulti medici sia nel centro di B._______ che presso l'ospedale di D._______.
E. 8.5.3.1 Inoltre, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza, la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§180-193).
E. 8.5.3.2 Alla luce di quanto già sopra rilevato (cfr. consid. 4.3), le condizioni di salute del ricorrente, non sono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata. Segnatamente, d'un canto le sue patologie non risultano essere ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. D'altro canto, non risultano neppure esserci dei seri motivi di considerare che egli sarà confrontato con un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute. Invero, e malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica, la quale causa una mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema sanitario, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese l'insorgente potrà ottenere i trattamenti medici - comprensivi della continuazione delle cure psichiatriche, psicologiche e fisioterapiche iniziate in Svizzera - (cfr. sentenza del Tribunale D-561/2020 consid. 8.3.2 con riferimento ivi citato). Tale asserto è ulteriormente sostenuto dalle evenienze mediche greche all'incarto, le quali sono dimostrative del fatto che il ricorrente è stato visitato più volte da un medico ed ha ricevuto le cure ed i trattamenti del caso (cfr. atto SEM n. [...]-15/12).
E. 8.6 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene quindi che, pur tenendo conto della situazione particolare dell'interessato - in particolare delle difficili condizioni di vita e delle problematiche di salute di cui egli è affetto (cfr. supra consid. 4.3) - nonché della situazione economica esistente in Grecia (cfr. supra consid. 8.3), gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 CartaUE - anche rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia citata nel gravame dal ricorrente -, o che lo stesso sia confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Invero, per la maggior parte del tempo che il ricorrente ha trascorso in Grecia, ha ricevuto un alloggio - soltanto negli ultimi cinque/sei mesi secondo le sue dichiarazioni non avrebbe più disposto di un'abitazione - come pure l'accesso alle cure mediche essenziali. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetterà all'interessato far valere i suoi diritti - se del caso adendo le vie legali - e richiedere aiuto alle autorità greche. Peraltro, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, il ricorrente può rivolgersi a delle strutture caritative presenti in Grecia, alle quali non risulta che egli si sia indirizzato.
E. 8.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia dell'interessato è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019).
E. 9.2 Nel caso in disamina, l'insorgente non è però riuscito in tale intento. Le difficili condizioni di esistenza così come le sue problematiche valetudinarie, peraltro questioni già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
E. 9.3 In particolare, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie (cfr. supra consid. 8.5.3.2).
E. 9.4 Per quanto riguarda le precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato greco o la discriminazione per rapporto ai cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citate da diverse organizzazioni internazionali e non-governative, tra i quali i rapporti menzionati nel gravame dal ricorrente (cfr. p.to 4, pag. 5 del ricorso). Nonostante tali critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualifica. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche, adendo eventualmente, se del caso le vie legali adeguate (cfr. anche supra consid. 8.6).
E. 9.5 Si ribadisce inoltre, come rettamente rilevato dalla SEM nella decisione avversata alla quale si rinvia per il resto (cfr. p.to III/2, pag. 6 della decisione impugnata), che risulta compito del ricorrente rivolgersi alle autorità elleniche per denunciare eventuali atti violenti commessi nei suoi confronti.
E. 9.6 Infine, dalla fattispecie, non risulta necessaria la richiesta di garanzie individuali da parte delle autorità elleniche, come postulato nel parere del 20 febbraio 2020 dall'insorgente (cfr. DTAF 2017 VI/10 e sentenza del Tribunale D-893/2020 del 24 febbraio 2020 consid. 9.2 con ulteriori riferimenti citati), e l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta pure ragionevolmente esigibile. Anche la censura attinente l'impossibilità di adire una via legale di ricorso per il controllo circa quanto verrà deciso in sede di esecuzione del trasferimento del ricorrente dalle autorità elvetiche in riferimento alle sue condizioni di salute, e quindi che rischierebbe di ledere il suo diritto di difesa, risulta pure destituita di fondamento, dal momento che non v'è luogo di dubitare che le autorità svizzere preposte all'esecuzione prendano debitamente in considerazione lo stato di salute del ricorrente come pure che informino adeguatamente in merito le autorità greche prima del trasferimento. Se le stesse autorità non dovessero rispettare i diritti dell'insorgente in tal senso, apparterrà al ricorrente adire le vie legali disponibili in merito anche a livello internazionale.
E. 10 In conclusione, neppure risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
E. 11 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1189/2020 Sentenza del 17 marzo 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jürg Marcel Tiefenthal, Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal MLaw Massimiliano Minì, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 20 febbraio 2020. Fatti: A. A._______, cittadino afghano di etnia hazara, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2019 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. Dalle investigazioni intraprese dalla SEM, in particolare dai riscontri dattiloscopici nella banca dati «EURODAC», è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo a B._______, in Grecia, il (...) e che il 29 novembre 2018 vi aveva ottenuto protezione (cfr. atti SEM n. [...]-6/1 e n. [...]-7/1). C. Il (...) novembre 2019, l'interessato è stato sentito in merito ai suoi dati personali, nel corso del quale egli ha in particolare riferito di essere partito dal suo Paese d'origine nell'anno 2017 e di essere giunto in Grecia all'inizio del 2018, nonché che avrebbe posseduto un passaporto greco, che avrebbe però buttato via, in quanto temeva di essere rimpatriato su suolo ellenico (cfr. atto SEM n. [...]-11/8, p.to 4.02, pag. 4 e p.to 5.01 segg., pag. 5). D. In data (...) dicembre 2019, il richiedente ha sostenuto un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), e concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed un allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. [...]-13/2). In tale contesto, egli ha segnatamente dichiarato di essere stato obbligato a presentare una domanda d'asilo in Grecia, nonché ha confermato di aver ricevuto una risposta positiva per la stessa. L'interessato ha altresì allegato di non voler tornare nel predetto Paese, in quanto la sua destinazione ultima sarebbe sempre stata la Svizzera - ove tra l'altro soggiornerebbe attualmente un suo (...) - e che durante la sua permanenza di oltre un anno su suolo ellenico, gli sarebbero successi molti avvenimenti brutti, tra cui un accoltellamento del quale sarebbero stati vittima lui ed il (...). Egli ha infine asserito di soffrire di problemi mentali fin da quando era in Grecia, per i quali però non avrebbe mai ricevuto alcun sostegno medico. A supporto delle sue dichiarazioni, il richiedente asilo ha consegnato due fotografie relative all'accoltellamento che avrebbero subito lui ed il (...) (cfr. atto SEM n. [...]-16/2), nonché diversa documentazione medica greca (atto SEM n. [...]-15/12). E. Il (...) le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche, una richiesta di riammissione dell'interessato, in applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729) e la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva rimpatrio) (cfr. atto SEM n. [...]-18/3). F. Le autorità elleniche hanno risposto alla precitata richiesta il (...), accettando la riammissione dell'interessato, in quanto dal (...) gli è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e che dispone di un permesso di soggiorno valido dal (...) sino al (...) (cfr. atti SEM n. [...]-21/1 e n. [...]-22/1). G. Con scritto dell'11 dicembre 2019, il rappresentante legale del richiedente ha trasmesso all'autorità inferiore della documentazione medica inerente le visite dentistiche effettuate il (...) rispettivamente il (...) dall'interessato (cfr. atto SEM n. [...]-25/5), nonché il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) per la visita medica sostenuta dal medesimo in data (...) (cfr. atto SEM n. [...]-26/5). H. Il 13 gennaio 2020, l'autorità inferiore ha concesso all'interessato, il diritto di essere sentito in merito all'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo e del suo allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. [...]-31/2). Per il tramite del suo rappresentante legale, il richiedente asilo ha inoltrato le proprie osservazioni il 21 gennaio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-36/5). I. Con scritto del 20 febbraio 2020, il richiedente ha inoltrato il parere circa il progetto di decisione della SEM reso in medesima data (cfr. atto SEM n. [...]-42/8). J. Con decisione del 20 febbraio 2020, notificata il 21 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-46/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo, nonché l'esecuzione del predetto provvedimento, verso la Grecia. La SEM ha in particolare rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli accertamenti eseguiti sarebbe risultato che il richiedente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità greche avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto non esserci nel parere dell'interessato dei fatti o dei mezzi di prova che giustificherebbero una valutazione differente, in quanto - come essa avrebbe già espresso nel progetto di decisione ed al quale rimanderebbe - la Grecia sarebbe tenuta agli obblighi espressi nella Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica), in relazione all'accesso all'assistenza sociale, all'alloggio o al mercato del lavoro. La situazione medica dell'interessato, risulterebbe inoltre limpida ed ampiamente approfondita, ed avendo egli diritto all'accesso alle cure mediche in Grecia, in applicazione in particolare dell'art. 30 direttiva qualifica, il quale spetta a lui di farlo valere presso le autorità elleniche, la SEM ritiene di non dover procedere nella fattispecie ad una perizia psichiatrica come proposto dall'interessato. Altresì l'autorità di prime cure ha ritenuto che essendo il richiedente già stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia, non sussisterebbero degli elementi per ritenere adempiuti i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi. Il medesimo non avrebbe neppure un interesse degno di protezione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconoscimento della qualità di rifugiato. Il richiedente potrebbe dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Segnatamente, circa la situazione medica dell'interessato, la SEM ha rilevato che la stessa risulta chiara e confermata, con una terapia medicamentosa impostata e delle cure psicologiche, psichiatriche e visite di fisioterapia di continuità. Inoltre per il suo ginocchio sarebbe prevista una visita di controllo il (...). In merito, la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, alla quale egli avrebbe accesso in quanto beneficiario dello statuto di rifugiato in Grecia, in particolare in applicazione dell'art. 30 direttiva qualifica. Sarebbe pertanto dovere delle autorità greche di assicurargli una presa in carico medica, nonché responsabilità dell'interessato di far valere i suoi diritti presso le stesse. Risulterebbe per di più dalla documentazione medica greca presentata dal richiedente, che egli avrebbe già avuto accesso a delle strutture mediche in Grecia. Conseguentemente, le sue condizioni di salute non risulterebbero di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di un suo rinvio in Grecia, o da dover rinunciare ad un suo trasferimento verso tale Paese. K. Con ricorso del 28 febbraio 2020, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale, contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale che gli atti siano trasmessi alla SEM per l'esame materiale della domanda d'asilo; a titolo subordinato, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per completamento istruttorio. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente ritiene dapprima che un suo rinvio in Grecia violerebbe l'art. 3 CEDU, in quanto egli rischierebbe di subire dei trattamenti inumani e degradanti. In tale contesto, egli riassume la prassi esposta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ordinanza del 13 novembre 2019 Bundesrepublik Deutschland contro Adel Hamed e Amar Omar, nelle cause riunite C-540/17 e C-541/17, ove si constaterebbe in particolare che una domanda di protezione internazionale non potrebbe essere respinta in quanto inammissibile per il fatto che il richiedente avrebbe già ottenuto lo statuto di rifugiato in un altro Stato membro, quando si potrebbe prevedere che le condizioni di vita che egli incontrerebbe in quanto beneficiario dello status di rifugiato in tale altro Stato membro lo esporrebbero ad un grave rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE e dell'art. 3 CEDU. Tale obbligo, sembrerebbe inoltre accresciuto laddove il richiedente asilo si trovi in una condizione di particolare vulnerabilità, come sarebbe il caso in oggetto, dovuto d'un canto alle patologie psichiatriche di cui soffre, e d'altro canto però anche a causa della frattura alla gamba che egli avrebbe subito in Svizzera. La situazione valetudinaria dell'insorgente, non sarebbe dipoi stata chiarita in modo completo dalla SEM, in quanto d'un canto avrebbe dovuto disporre di una perizia medica completa ed esaustiva circa i problemi psicologici e psichiatrici del ricorrente, e d'altro canto circa l'intervento chirurgico per la frattura scomposta alla rotula con conseguente cerchiaggio della stessa al quale l'interessato si è sottoposto, tutt'ora la condizione di deambulazione del medesimo parrebbe essere estremamente difficoltosa ed i tempi di riabilitazione per il recupero della funzionalità della gamba, non sembrerebbero essere stati chiariti. Quest'ultima conclusione sarebbe supportata anche dal fatto che il richiedente, in data (...), avrebbe avuto una visita di controllo, i quali risultati non sarebbero però ancora stati conosciuti al momento dell'inoltro del ricorso, e dei quali la SEM non avrebbe atteso gli esiti, malgrado ne fosse a conoscenza. Il ricorrente fa poi riferimento a diversi studi internazionali, che avrebbero segnalato che i beneficiari di protezione internazionale in Grecia riscontrerebbero ostacoli nell'accesso all'assistenza sociale, grave carenza nella disponibilità di alloggi e di pasti per le persone meno abbienti, grave difficoltà di accesso al mercato del lavoro a causa dell'elevato tasso di disoccupazione, nonché numerosi problemi di accesso all'assistenza medica ed alle misure d'integrazione. In tale contesto, il Bundesverfassungsgericht tedesco avrebbe emesso una sentenza il 31 luglio 2018 (nella causa 714/18), dove avrebbe concluso che il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia potrebbe avvenire unicamente in presenza di adeguate garanzie da parte delle autorità greche, dopo attenta valutazione delle circostanze individuali. Il ricorrente prosegue riferendosi alla sentenza del Tribunale E-3841/2019 la quale avrebbe evidenziato l'obbligo della SEM di procedere ad un accertamento dei fatti individuali in modo accurato nei casi di riammissione in Grecia. Inoltre, il rappresentante legale del richiedente, riporta alcune dichiarazioni che il richiedente avrebbe esternato a seguito della notifica della decisione avversata. Tali affermazioni potrebbero pure essere confrontate con quelle del (...), richiedente l'asilo in Svizzera ed alloggiato presso il (...), con il quale solo recentemente l'interessato avrebbe ripristinato i contatti, fornendo le sue esatte generalità e l'ubicazione e permettendo così alla protezione giuridica di identificarlo (incarto SEM N [...]). Il medesimo sarebbe stato oggetto di una recente sentenza positiva del Tribunale D-6282/2019 del 5 dicembre 2019. In conclusione, l'autorità inferiore non avrebbe quindi adeguatamente esaminato i rischi di un rinvio in Grecia dell'interessato e non avrebbe neppure valutato la capacità, viste le sue condizioni di salute, al suo trasferimento, rimettendo invero tale valutazione ad un momento ulteriore e successivo in sede di esecuzione del predetto provvedimento, di natura essenzialmente amministrativa e con tutta probabilità sottratta a qualsiasi controllo giurisdizionale, per ottenere una verifica della sua legalità. Tale modo di procedere della SEM, rischierebbe pertanto di ledere irrimediabilmente il diritto di difesa del richiedente. L. Con scritto dell'11 marzo 2020 (cfr. risultanze processuali), il rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica inerente il colloquio di sostegno psicologico tenuto il (...) nonché il controllo radiografico e la visita ambulatoriale del (...), con la relativa prescrizione di fisioterapia, circa lo stato della gamba fratturata. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 L'insorgente si prevale innanzitutto di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in merito al suo stato di salute ed al rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Tale censura formale va trattata preliminarmente, dal momento che potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pag. 192 seg.). 4.3 Nel caso in disamina, dai rispettivi fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2), risulta che all'insorgente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1), un disturbo non organico del ritmo sonno-veglia (ICD-10: F51.2), una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità, con sintomi "biologici" (ICD-10: F33.11), per i quali sta assumendo una cura di escitalopram 10 mg/die in monosomministrazione mattutina a lenta titolazione ed in riserva in caso di ansia clonazepam 0.5 mg/die, oltreché rivotril 0.5 mg e terapia con melatonina a rilascio ritardato (Circadin 2 mg). Per tali problematiche psichiatriche, il richiedente segue dei regolari consulti psichiatrici - l'ultimo di continuità avuto il (...), con appuntamento per il (...) (cfr. atto SEM n. [...]-40/3) - e di accompagnamento psicologico nell'elaborazione del trauma - l'ultimo presente all'incarto il (...), con previsione del prossimo appuntamento il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-41/2 e n. [...]-43/3), nonché il (...) (cfr. F2 del [...] allegato allo scritto dell'11 marzo 2020) -. A causa della diagnosi di frattura scomposta della rotula sinistra, per il quale l'interessato è stato ospedalizzato dall'(...) al (...), egli è stato operato il (...) con riduzione aperta di frattura della rotula e fissazione con vite nonché cerchiaggio patello-tibiale e peripatellare (cfr. atto SEM n. [...]-35/6). Per tale problematica, il richiedente ha svolto un controllo radiografico con asportazione delle agraphe in data (...), dove è stato evidenziato che non vi sono segni per infezione o trombosi, e che la ferita può essere lasciata all'aria, con continuazione della profilassi antitrombolitica ed un prossimo controllo in ambulatorio previsto il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-38/3 e n. [...]-43/3). Dai documenti medici del (...) trasmessi dal ricorrente con scritto dell'11 marzo 2020, si evince in particolare che la frattura si sarebbe consolidata e che il decorso è regolare, nonché che verrà rivisto ambulatorialmente il (...). Per la ripresa della funzionalità della gamba sono stati prescritti dei regolari trattamenti fisioterapici (da ultimo, in data [...], gli sono state prescritte ulteriori nove sedute di fisioterapia, cfr. prescrizione di fisioterapia allegata all'F2 del [...]). Inoltre, il richiedente era stato sottoposto il (...) ad un intervento di estrazione dei resti radicolari del dente 46 con l'inserimento di un drenaggio, completamente conclusosi in data (...) con la rimozione della garza (cfr. atto SEM n. [...]-25/5), oltreché gli era stata diagnostica in data (...) una rinite cronica e sospetta sindrome discendente, nonché una sospetta malattia da reflusso gastroesofagea (cfr. atto SEM n. [...]-26/5), con assunzione di una terapia a base di sinupret forte per 10 giorni, Nasonex spray nasale, e pantozol per un mese; oltreché una diagnosi di infezione delle alte vie respiratorie, con impostazione di una terapia a base di dafalgan al bisogno e di fluimucil 600 mg per cinque giorni, in data (...) (cfr. atto SEM n. [...]-39/4). Tali ultime problematiche, non risultano agli atti, avere avuto alcun seguito di nota. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, la situazione di salute dell'interessato, sebbene non si voglia in questa sede sminuirne la portata, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, risulta nella fattispecie chiara, con delle diagnosi acclarate e delle terapie già impostate. Anche se il richiedente svolge tutt'ora delle sedute di fisioterapia, dei consulti psichiatrici e psicologici come pure gli è stato fissato un controllo per la verifica della funzionalità della gamba, gli stessi risultano essere dei regolari controlli o colloqui di continuità. Pertanto alla SEM non può essere imputato né un accertamento incompleto né inesatto dei fatti rilevanti. La censura ricorsuale va pertanto in tal senso respinta. Per quanto attiene invece quanto sollevato dal ricorrente in merito alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU, in particolare a causa del suo stato di salute, tale censura verrà trattata d'appresso, riguardando l'ammissibilità e l'esigibilità della misura di allontanamento (cfr. infra consid. 8.5.3 e consid. 9.3). 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente, il (...), è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia e che egli è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) fino al (...) (cfr. atto SEM n. [...]-21/1). Altresì, le autorità elleniche, in data (...), hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. ibidem). Sulla base delle suesposte considerazioni, non può essere dato seguito alla mancata rimembranza in sede di parere sul diritto di essere sentito del 21 gennaio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-36/5) - dopo averlo invece dapprima confermato durante il colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. [...]-13/2) - del fatto che egli abbia ottenuto la protezione internazionale in Grecia. Invero, sulla base delle risultanze processuali e delle evidenze sopra citate, la stessa è stata incontestabilmente ottenuta. Per la medesima conclusione, appaiono pure irrilevanti le circostanze allegate dall'interessato nel corso della procedura istruttoria, circa il fatto che egli sarebbe stato costretto a depositare una domanda d'asilo in Grecia, che la sua destinazione fosse sempre stata la Svizzera, come pure che avrebbe un (...) su suolo elvetico. Egli non ha inoltre né allegato né è stato in misura di fornire elementi concreti atti a dimostrare che la Grecia, nonostante gli abbia riconosciuto lo statuto di rifugiato, rischia di allontanarlo verso l'Afghanistan disattendendo il principio del non respingimento. Non risulta neppure dalle insorgenze di causa che egli abbia asserito o sia riuscito ad apportare qualsivoglia elemento a supporto del fatto che con il (...), presente effettivamente su suolo elvetico, vi sia un qualsivoglia legame di dipendenza e/o che renderebbe la Grecia incompetente per la sua riammissione per tale motivo. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). 8.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel suo caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che egli si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati), in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-797/2020 e D-801/2020 del 28 febbraio 2020, D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti di numerose organizzazioni ai quali il ricorrente si riferisce nel suo gravame, per quanto concerne la situazione dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria in Grecia. Invero, dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o della protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante sentenze del Tribunale D-797/2020 e D-801/2020, D-893/2020 del 24 febbraio 2020 consid. 8.2, D-561/2020 consid. 8.2 con riferimento ivi citato). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifica. Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità con l'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifica). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la CorteEDU (art. 34 CEDU). 8.4 Nel caso in esame, l'insorgente è stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia (cfr. atti SEM n. [...]-6/1, n. [...]-7/1 e n. [...]-21/1). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che, in caso di un suo allontanamento in Grecia, venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv. rifugiati). 8.5 L'interessato allega sia nel ricorso che durante l'istruttoria condotta dinnanzi alla SEM (cfr. atti SEM n. [...]-36/5 e n. [...]-44/2), che vi sarebbero degli indizi concreti suscettibili di esporlo ad un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 CartaUE e dell'art. 3 CEDU, segnatamente a causa delle condizioni di sovraffollamento, incuria, sporcizia, assenza di cure mediche, ed insicurezza nelle quali avrebbe vissuto sia nel campo di B._______ che in quello di C._______, e che in seguito, per cinque o sei mesi si sarebbe ritrovato senza alloggio, provando per tali problematiche diverse volte a sollecitare le autorità elleniche, come pure per ottenere delle informazioni per iniziare un percorso d'integrazione, ma senza alcun successo. 8.5.1 La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73). 8.5.2 Anzitutto il Tribunale rileva che la fattispecie non è comparabile alla situazione ritenuta dalla scrivente autorità nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4-2.6, citata dal ricorrente nel gravame. Invero, nel caso di specie non si può ritenere che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto ed individualizzato, in quanto sia nell'ambito del colloquio Dublino che nelle osservazioni al diritto di essere sentito, che gli è stato concesso dalla SEM, egli ha potuto presentare in modo esteso sia i fatti che i mezzi di prova per lui rilevanti, elementi di cui ha tenuto conto concretamente ed ampiamente l'autorità inferiore nella decisione impugnata. In particolare, risulta che nonostante il richiedente alleghi di essersi rivolto svariate volte alle autorità elleniche per ottenere aiuto e sostegno sia dal profilo medico che per far valere i suoi diritti, senza alcun successo, le stesse asserzioni non sono supportate da alcun'evidenza o elemento concreto. Risulta invece dagli atti di causa che l'insorgente abbia ricevuto un alloggio per tutta la sua permanenza su suolo ellenico a parte negli ultimi cinque o sei mesi, dove si sarebbe ritrovato a vivere in strada, oltreché - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - avrebbe ricevuto una carta medica per stranieri per ricevere l'assistenza medica, come pure avrebbe avuto accesso a diversi consulti medici sia nel centro di B._______ che presso l'ospedale di D._______. 8.5.3 8.5.3.1 Inoltre, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza, la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§180-193). 8.5.3.2 Alla luce di quanto già sopra rilevato (cfr. consid. 4.3), le condizioni di salute del ricorrente, non sono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata. Segnatamente, d'un canto le sue patologie non risultano essere ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. D'altro canto, non risultano neppure esserci dei seri motivi di considerare che egli sarà confrontato con un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute. Invero, e malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica, la quale causa una mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema sanitario, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese l'insorgente potrà ottenere i trattamenti medici - comprensivi della continuazione delle cure psichiatriche, psicologiche e fisioterapiche iniziate in Svizzera - (cfr. sentenza del Tribunale D-561/2020 consid. 8.3.2 con riferimento ivi citato). Tale asserto è ulteriormente sostenuto dalle evenienze mediche greche all'incarto, le quali sono dimostrative del fatto che il ricorrente è stato visitato più volte da un medico ed ha ricevuto le cure ed i trattamenti del caso (cfr. atto SEM n. [...]-15/12). 8.6 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene quindi che, pur tenendo conto della situazione particolare dell'interessato - in particolare delle difficili condizioni di vita e delle problematiche di salute di cui egli è affetto (cfr. supra consid. 4.3) - nonché della situazione economica esistente in Grecia (cfr. supra consid. 8.3), gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 CartaUE - anche rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia citata nel gravame dal ricorrente -, o che lo stesso sia confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Invero, per la maggior parte del tempo che il ricorrente ha trascorso in Grecia, ha ricevuto un alloggio - soltanto negli ultimi cinque/sei mesi secondo le sue dichiarazioni non avrebbe più disposto di un'abitazione - come pure l'accesso alle cure mediche essenziali. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetterà all'interessato far valere i suoi diritti - se del caso adendo le vie legali - e richiedere aiuto alle autorità greche. Peraltro, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, il ricorrente può rivolgersi a delle strutture caritative presenti in Grecia, alle quali non risulta che egli si sia indirizzato. 8.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia dell'interessato è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019). 9.2 Nel caso in disamina, l'insorgente non è però riuscito in tale intento. Le difficili condizioni di esistenza così come le sue problematiche valetudinarie, peraltro questioni già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 9.3 In particolare, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie (cfr. supra consid. 8.5.3.2). 9.4 Per quanto riguarda le precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato greco o la discriminazione per rapporto ai cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citate da diverse organizzazioni internazionali e non-governative, tra i quali i rapporti menzionati nel gravame dal ricorrente (cfr. p.to 4, pag. 5 del ricorso). Nonostante tali critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualifica. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche, adendo eventualmente, se del caso le vie legali adeguate (cfr. anche supra consid. 8.6). 9.5 Si ribadisce inoltre, come rettamente rilevato dalla SEM nella decisione avversata alla quale si rinvia per il resto (cfr. p.to III/2, pag. 6 della decisione impugnata), che risulta compito del ricorrente rivolgersi alle autorità elleniche per denunciare eventuali atti violenti commessi nei suoi confronti. 9.6 Infine, dalla fattispecie, non risulta necessaria la richiesta di garanzie individuali da parte delle autorità elleniche, come postulato nel parere del 20 febbraio 2020 dall'insorgente (cfr. DTAF 2017 VI/10 e sentenza del Tribunale D-893/2020 del 24 febbraio 2020 consid. 9.2 con ulteriori riferimenti citati), e l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta pure ragionevolmente esigibile. Anche la censura attinente l'impossibilità di adire una via legale di ricorso per il controllo circa quanto verrà deciso in sede di esecuzione del trasferimento del ricorrente dalle autorità elvetiche in riferimento alle sue condizioni di salute, e quindi che rischierebbe di ledere il suo diritto di difesa, risulta pure destituita di fondamento, dal momento che non v'è luogo di dubitare che le autorità svizzere preposte all'esecuzione prendano debitamente in considerazione lo stato di salute del ricorrente come pure che informino adeguatamente in merito le autorità greche prima del trasferimento. Se le stesse autorità non dovessero rispettare i diritti dell'insorgente in tal senso, apparterrà al ricorrente adire le vie legali disponibili in merito anche a livello internazionale.
10. In conclusione, neppure risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
11. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: