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D-6282/2019

D-6282/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino afghano di etnia Hazara, con ultimo domicilio nel suo Paese d'origine a B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-1/2 e atto n. [...]-10/8, pag. 3 seg.). A supporto della stessa, egli ha presentato un documento del (...) in lingua inglese inerente la medicazione da parte di un'infermiera di una ferita a lui provocata in Grecia a seguito di un'aggressione (cfr. atto n. [...]-15/1); l'autorizzazione per lo spostamento interurbano per gli stranieri rilasciato dalla C._______ (cfr. n. [...]-27/3); il Permesso di residenza rilasciato il (...) e con scadenza il (...) (cfr. atto n. [...]-28/2); nonché diversa documentazione medica greca non tradotta (cfr. atto n. [...]-38/3). B. Dai riscontri dattiloscopici nella banca dati «EURODAC», risulta che il richiedente ha presentato una domanda d'asilo a D._______, in Grecia, il (...), e che ivi ha ottenuto una protezione in data (...) (cfr. atti n. [...]-7/1 e n. [...]-8/1). C. Il (...) ottobre 2019, l'interessato è stato sentito in merito ai sui suoi dati personali, ove ha segnatamente riferito di essere partito dal suo Paese d'origine nel luglio dell'anno 2017 ed essere arrivato in Grecia nel gennaio 2018, ove avrebbe richiesto ed ottenuto un passaporto (cfr. atto n. [...]-10/8, p.to 4.02, pag. 4 e p.to 5.01 seg., pag. 5). D. In data (...) ottobre 2019, il richiedente ha sostenuto il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito circa i motivi ostativi ad un suo ritorno in Grecia (cfr. atto n. [...]-13/2). E. Il (...) novembre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inviato alle autorità greche competenti una richiesta di riammissione del richiedente, basata sull'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729) e la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: Direttiva rimpatrio) (cfr. atto n. [...]-16/3). F. Le autorità greche hanno risposto alla precitata richiesta l'(...) novembre 2019, accettando la riammissione dell'interessato in Grecia, in quanto dal (...) gli sarebbe garantita una protezione sussidiaria nel predetto Paese, nonché avrebbe un permesso valido dal (...) sino al (...) (cfr. atto n. [...]-21/1). G. A fronte delle segnalate problematiche mediche, il richiedente è stato visitato da un medico il (...), che ha riportato le sue osservazioni inerenti la visita medica effettuata tramite un formulario F2 di medesima data (cfr. atto n. [...]-26/2). H. Per il tramite della sua rappresentante legale, l'interessato ha presentato il 20 novembre 2019 un parere (cfr. atto n. [...]-32/2) nei confronti del progetto di decisione del 18 novembre 2019 della SEM (cfr. atto n. [...]-31/7). Con il suo parere, il richiedente ha allegato, quali ulteriori mezzi di prova a supporto della sua domanda d'asilo: copia del "Medical Record Journal Sheet" dell'(...), in lingua inglese (cfr. atto n. [...]-33/1); una chiavetta USB contenente un breve filmato (cfr. atto n. [...]-34/1), nonché una tabella degli appuntamenti medici, dalla quale risulterebbe che il richiedente è in attesa di un appuntamento, presso il E._______ di F._______ (cfr. atto n. [...]-35/1). I. Con decisione del 21 novembre 2019, notificata in medesima data (cfr. avviso di ricevimento; atto n. [...]-40/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera verso la Grecia, ordinandone nel contempo l'esecuzione. J. Il 28 novembre 2019, l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso il suddetto provvedimento, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di sovranità. Contestualmente egli ha presentato un'istanza di esenzione dal versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali. Al ricorso, quale ulteriore mezzo di prova, è stato allegato copia dei prossimi appuntamenti medici, dal quale si evincerebbe che all'interessato è stato fissato un termine presso il "(...)" di F._______ il prossimo (...) (di seguito: doc. 1). K. In data 5 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali) è pervenuto al Tribunale l'incarto N (...) da parte della SEM, nel quale è segnatamente presente agli atti la chiavetta USB presentata con il parere dal ricorrente (cfr. anche supra lett. H). L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha dapprima constatato che la Grecia è stato designato quale Stato terzo sicuro dal Consiglio federale, che nella fattispecie il richiedente ha ottenuto lo statuto di rifugiato nel predetto Paese, nonché che le autorità greche avrebbero acconsentito alla sua riammissione il (...) novembre 2019. In seguito, l'autorità inferiore ha preso posizione in merito a quanto sollevato nel parere del 20 novembre 2019 dal rappresentante legale. In tale contesto, ha rilevato che, riguardo all'assenza di un alloggio ed alla carenza assistenziale e sanitaria, le condizioni di vita difficili in Grecia non sarebbero costitutive di un motivo d'inesigibilità del suo rinvio. Invero, tale Stato sarebbe vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011), che prevede tutta una serie di diritti, quali l'accesso alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all'alloggio per i beneficiari di una protezione sussidiaria con le stesse condizioni d'accesso dei cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto la protezione. Pertanto, avendo le autorità elleniche riconosciuto lo statuto di protezione sussidiaria al richiedente, sarebbe loro competenza fornire al medesimo il sostegno necessario, ed egli potrebbe richiedere aiuto e far valere i propri diritti direttamente nei loro confronti. Inoltre quanto previsto dal diritto internazionale rispetto al livello di vita in Grecia, in particolare sotto l'aspetto dell'art. 3 CEDU, sarebbe rispettato, anche se il livello di vita in questo Paese può effettivamente risultare inferiore. La SEM ha quindi concluso che non vi sarebbero degli elementi concreti suscettibili di mettere la vita dell'interessato in pericolo nel caso di un suo rientro in Grecia. Proseguendo nell'analisi, l'autorità di prime cure ha analizzato la documentazione medica greca presentata dal ricorrente, che confermerebbe che egli abbia avuto accesso a delle cure mediche sanitarie su suolo ellenico, nonché la chiavetta USB contenente il filmato sulle condizioni di vita in uno dei centri greci nel quale l'insorgente avrebbe soggiornato. In merito a quest'ultimo, non si potrebbe risalire però né al contesto specifico in cui è stato girato il filmato né al suo autore. Inoltre, nella sua giurisprudenza, il Tribunale avrebbe confermato che non sia comprovato da fonti affidabili e convergenti che la Grecia abbia adottato una pratica sistematica di discriminazione verso i beneficiari dello statuto di rifugiato nel loro accesso all'impiego, all'assistenza sociale, al sistema sanitario, all'educazione o all'alloggio. Per quanto attiene il suo stato di salute, dal rapporto medico F2 del (...), si evincerebbe chiaramente che egli è stato invitato a presentarsi all'ora di consultazione presso la clinica ambulatoriale di F._______ per la pulizia della ferita e l'eventuale otturazione della fistola e che se necessario si procederà con immagini aggiuntive. Il medico avrebbe però escluso un'osteomielite cronica della mandibola o la presenza di un corpo metallico estraneo. Pertanto, la diagnosi nei suoi confronti sarebbe chiara e non darebbe luogo a dubbi, avendo il dottore soltanto ipotizzato l'eventuale necessità di immagini aggiuntive. Sarà eventualmente compito del richiedente far valere direttamente presso le autorità competenti greche, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto, se del caso, i suoi diritti fondamentali. Infine, avendo la Grecia concesso la protezione sussidiaria al richiedente, quest'ultimo Paese gli avrebbe già garantito una protezione contro le persecuzioni ed egli potrebbe rientrarvi senza temere un respingimento in violazione del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Successivamente, l'autorità inferiore, ha ritenuto non vi siano degli ostacoli individuali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. Segnatamente, riguardo al suo stato di salute, ha aggiunto che, oltre quanto già evidenziato nel rapporto medico del (...), non vi sarebbero delle patologie particolari oltre quelle già riscontrate ed in trattamento. L'assistenza avrebbe inoltre confermato che non sarebbero previsti ulteriori appuntamenti medici, in quanto la situazione clinica sarebbe limpida. Un approfondimento medico non sarebbe stato necessario nella fattispecie, e ciò sarebbe confermato dall'assenza di atti medici all'incarto successivi al (...). Inoltre, dalla stessa documentazione presentata dal richiedente nonché dalle sue allegazioni, si evincerebbe che egli ha ricevuto le cure mediche necessarie in Grecia. Oltracciò nel predetto Stato vi sarebbe un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, a cui egli avrebbe accesso. In ogni caso, la SEM terrebbe conto del suo stato valetudinario al momento del trasferimento, e se necessario, informerebbe dello stesso le autorità elleniche. In conclusione, circa le sue dichiarazioni in merito al pericolo che riscontrerebbe da terze persone se rientrasse in Grecia, essendo stato aggredito più volte, non sussisterebbero indizi per ritenere che le autorità greche non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. Egli potrà quindi, in caso di bisogno, rivolgersi alle autorità di polizia competenti. In conclusione l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe pure possibile, avendo la Grecia accordato il suo consenso.

E. 5.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. In primo luogo, con riferimento a quanto allegato dal ricorrente in merito al suo stato di salute sia nel colloquio Dublino che al (...), come pure da quanto si evincerebbe agli atti, la SEM non avrebbe stabilito in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, per quanto concerne le condizioni di salute del ricorrente ed il rischio di trattamenti vietati secondo l'art. 3 CEDU in caso di un suo ritorno in Grecia, nonché nella valutazione dell'opportunità di far uso delle clausole discrezionali previste dal Regolamento Dublino III. Invero, agli atti della SEM non sarebbe presente alcun documento F2 prima del (...), malgrado il richiedente avesse già prima sollevato delle problematiche di salute. Inoltre, l'interpretazione della SEM riguardo al certificato medico del (...) non sarebbe conforme a quanto risultante dal medesimo, per quanto concerne l'esclusione di un'osteomielite cronica della mandibola o la presenza di un corpo metallico estraneo da parte del medico. Il ricorrente sarebbe in attesa di un appuntamento medico, fissato al (...), come desumibile dal documento allegato al gravame (cfr. sub doc. 1). A mente dell'insorgente, visti i problemi di salute che egli soffrirebbe a distanza di due anni dal ferimento, sarebbe da rilevare la mancata esecuzione del necessario trattamento in Grecia, come pure che parrebbe necessario l'allestimento di una diagnosi di dettaglio e la definizione del trattamento appropriato in casu. In secondo luogo, a fronte anche di diversi studi internazionali, come pure della giurisprudenza del Tribunale costituzionale (...) e del Tribunale amministrativo federale, riguardo alla notoria criticità delle condizioni d'accoglienza e dell'intero sistema socio-economico greci, la rappresentante legale dell'insorgente ritiene che in specie si sarebbe imposto un esame individualizzato e dettagliato. Invero, viste anche le asserzioni di maltrattamenti e violenze che avrebbe subito il ricorrente presso i campi profughi nel quale egli era alloggiato, nonché il fatto che lui tutt'ora presenti una ferita non trattata in modo adeguato, non parrebbe che l'audizione succinta effettuata dalla SEM, abbia chiarito sufficientemente tali aspetti. Ritenuti tali elementi, l'insorgente conclude che la SEM non avrebbe valutato adeguatamente i rischi di una sua riammissione in Grecia, nonché la possibilità del suo trasferimento viste le condizioni di salute nel quale verserebbe. Quest'ultima evenienza, sarebbe inoltre valutata dall'autorità inferiore soltanto al momento dell'esecuzione materiale dell'allontanamento, ciò che sottrarrebbe il suo apprezzamento a qualsiasi controllo giurisdizionale, ledendo il suo diritto di difesa in modo irrimediabile.

E. 6.1 Appare d'uopo necessario esaminare la censura relativa all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; Auer/Binder in: Auer/Müller/Schindler (ed.), VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2a ed., 2019, n. 7, pag. 213). Vi è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).

E. 6.3 Secondo la CorteEDU il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 6.4 Nella presente disamina, come rettamente censurato nel gravame, il Tribunale ritiene che nella decisione impugnata non siano stati stabiliti in maniera sufficiente i fatti giuridicamente rilevanti inerenti lo stato di salute dell'insorgente, e ciò non permette di apprezzare se, nel caso di un suo ritorno in Grecia, il ricorrente incorrerebbe in un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in violazione dell'art. 3 CEDU. Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nel provvedimento querelato, la situazione valetudinaria dell'insorgente non appare del tutto chiarita e verificata. Nel certificato medico di cui al documento F2 del (...), risulta in primo luogo che, su richiesta del richiedente, escludendo un'infezione acuta rispettivamente delle controindicazioni, gli sono state somministrate delle vaccinazioni senza problematiche. Il ricorrente è altresì stato curato tramite un'(...) per la ferita alla mandibola (...) che gli provoca una (...). Il medico non avrebbe rilevato a livello orale alcun tratto evidente, tranne una grande carie al (...). Sempre da tale certificato medico, si rileva che per la problematica della ferita, il medico consultato, l'avrebbe direttamente annunciato presso l'(...) del E._______ di F._______, per la pulizia e l'eventuale otturazione della fistola. Il medico nello stesso certificato ha concluso asserendo: "[...], allenfalls mit zusätzlicher Bildgebung (Ausschluss einer chronischen Osteomyelitis der Mandibula bzw. eines metallischen Fremdkörpers). [...]" (cfr. atto n. [...]-26/2). La SEM, nella sua decisione, ha interpretato la stessa frase ritenendo che il medico avrebbe escluso un'osteomielite cronica della mandibola o la presenza di un corpo metallico estraneo, giungendo quindi alla conclusione che non vi sarebbero ulteriori patologie rispetto a quanto già riscontrato ed in trattamento e che la sua situazione clinica sarebbe chiara, non essendo previsti ulteriori appuntamenti medici (cfr. p.to II, pag. 5 e p.to III, pag. 6 della decisione impugnata). Il medico avrebbe pertanto "semplicemente ipotizzato l'eventuale necessità di immagini aggiuntive ma, come si evince da tale rapporto, la diagnosi nei suoi confronti è stata fatta in modo chiaro senza tralasciare dubbi", ed il documento in merito all'appuntamento previsto, confermerebbe unicamente che egli sia stato indirizzato presso la clinica di F._______ (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Tale interpretazione non risulta però in linea con quanto scritto dal medico consultato nel certificato medico del (...). Invero egli si è unicamente attenuto a descrivere quanto da lui visibile nel cavo orale e presso la ferita alla mandibola, effettuando una (...) nella zona di quest'ultima. Per il resto, sia per quanto attiene la pulizia che per l'eventuale otturazione della fistola, come pure di eventuali immagini aggiuntive, che servirebbero - nel senso di un'interpretazione e di una traduzione corrette - "per escludere un'osteomielite cronica della mandibola rispettivamente la presenza di un corpo estraneo metallico nella medesima", il medico ha annunciato l'insorgente presso la Clinica di F._______. Il medico non si è quindi espresso in merito ad una diagnosi certa per tale problematica di salute del ricorrente, ma ha delegato ad un'eventuale analisi da parte del medico specialista, che avrebbe visto l'interessato all'ora di consultazione, per escludere ulteriori diagnosi che potrebbero entrare in linea di conto nella fattispecie. Come rilevabile dalle insorgenze di causa, l'interessato avrà l'appuntamento presso la clinica ambulatoriale di F._______ il (...) (cfr. atto n. [...]-35/1 e sub doc. 1). Il Tribunale, a fronte di tali elementi, ritiene pertanto che la situazione valetudinaria del ricorrente non risulta, allo stato degli atti, sufficientemente acclarata per potersi determinare in merito all'eventuale esecuzione del trasferimento dell'insorgente in Grecia, e per stabilire se, in tal senso, l'interessato beneficerebbe in concreto su suolo ellenico di una presa in carico appropriata al suo stato di salute, che non violi la disposizione di diritto internazionale succitata. La documentazione medica presente agli atti, non risulta invero completa ed atta a stabilire l'effettiva diagnosi per la ferita del richiedente; se eventualmente egli necessita di una presa in carico da parte delle autorità greche nel caso di un suo trasferimento e, nel caso affermativo, di quale si tratterebbe.

E. 6.5 Rispetto allo stato di salute dell'insorgente, la SEM dovrà quindi disporre di un rapporto medico specialistico relativo a quanto verrà osservato presso la clinica ambulatoriale di F._______ il (...), ovvero in merito alla diagnosi, gli eventuali trattamenti dei quali il richiedente necessiterebbe, e la prognosi. Dopo gli opportuni complementi istruttori, la SEM dovrà procedere, se del caso, alle verifiche attinenti le dichiarazioni del ricorrente circa i carenti trattamenti medici ricevuti in Grecia come pure in relazione alle condizioni di accoglienza in tale Paese, in particolare sotto l'aspetto medico (cfr. in tal senso il ricorso dell'insorgente, pag. 2 segg.), ed infine pronunciarsi nuovamente sull'ammissibilità dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Grecia, nel rispetto della CEDU, e sull'esigibilità di tale misura.

E. 6.6 Si rileva in merito che il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. In tal senso, il Tribunale ritiene giudizioso - sia per i complementi istruttori che risulteranno necessari, sia per motivi di economia processuale - retrocedere gli atti di causa alla SEM per il complemento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Non può in effetti, in specie ed in questa sede - anche tenuto conto dei termini processuali - essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).

E. 7 Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per completamento dell'istruzione e nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA) ai sensi dei considerandi.

E. 8 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA) e l'istanza tendente all'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese di giustizia, risulta priva d'oggetto.

E. 9 Non vengono inoltre attribuite delle indennità ripetibili al ricorrente in quanto lo stesso è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi, che riceve un'indennità da parte della Confederazione quale fornitore di prestazioni che copre la procedura ricorsuale, in particolare la redazione di un atto di ricorso (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. d LAsi).

E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. La decisione della SEM del 21 novembre 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per un complemento istruttorio e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Non vengono assegnate indennità ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6282/2019 Sentenza del 5 dicembre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla signora Giuseppina Santoro, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 21 novembre 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano di etnia Hazara, con ultimo domicilio nel suo Paese d'origine a B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-1/2 e atto n. [...]-10/8, pag. 3 seg.). A supporto della stessa, egli ha presentato un documento del (...) in lingua inglese inerente la medicazione da parte di un'infermiera di una ferita a lui provocata in Grecia a seguito di un'aggressione (cfr. atto n. [...]-15/1); l'autorizzazione per lo spostamento interurbano per gli stranieri rilasciato dalla C._______ (cfr. n. [...]-27/3); il Permesso di residenza rilasciato il (...) e con scadenza il (...) (cfr. atto n. [...]-28/2); nonché diversa documentazione medica greca non tradotta (cfr. atto n. [...]-38/3). B. Dai riscontri dattiloscopici nella banca dati «EURODAC», risulta che il richiedente ha presentato una domanda d'asilo a D._______, in Grecia, il (...), e che ivi ha ottenuto una protezione in data (...) (cfr. atti n. [...]-7/1 e n. [...]-8/1). C. Il (...) ottobre 2019, l'interessato è stato sentito in merito ai sui suoi dati personali, ove ha segnatamente riferito di essere partito dal suo Paese d'origine nel luglio dell'anno 2017 ed essere arrivato in Grecia nel gennaio 2018, ove avrebbe richiesto ed ottenuto un passaporto (cfr. atto n. [...]-10/8, p.to 4.02, pag. 4 e p.to 5.01 seg., pag. 5). D. In data (...) ottobre 2019, il richiedente ha sostenuto il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito circa i motivi ostativi ad un suo ritorno in Grecia (cfr. atto n. [...]-13/2). E. Il (...) novembre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inviato alle autorità greche competenti una richiesta di riammissione del richiedente, basata sull'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729) e la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: Direttiva rimpatrio) (cfr. atto n. [...]-16/3). F. Le autorità greche hanno risposto alla precitata richiesta l'(...) novembre 2019, accettando la riammissione dell'interessato in Grecia, in quanto dal (...) gli sarebbe garantita una protezione sussidiaria nel predetto Paese, nonché avrebbe un permesso valido dal (...) sino al (...) (cfr. atto n. [...]-21/1). G. A fronte delle segnalate problematiche mediche, il richiedente è stato visitato da un medico il (...), che ha riportato le sue osservazioni inerenti la visita medica effettuata tramite un formulario F2 di medesima data (cfr. atto n. [...]-26/2). H. Per il tramite della sua rappresentante legale, l'interessato ha presentato il 20 novembre 2019 un parere (cfr. atto n. [...]-32/2) nei confronti del progetto di decisione del 18 novembre 2019 della SEM (cfr. atto n. [...]-31/7). Con il suo parere, il richiedente ha allegato, quali ulteriori mezzi di prova a supporto della sua domanda d'asilo: copia del "Medical Record Journal Sheet" dell'(...), in lingua inglese (cfr. atto n. [...]-33/1); una chiavetta USB contenente un breve filmato (cfr. atto n. [...]-34/1), nonché una tabella degli appuntamenti medici, dalla quale risulterebbe che il richiedente è in attesa di un appuntamento, presso il E._______ di F._______ (cfr. atto n. [...]-35/1). I. Con decisione del 21 novembre 2019, notificata in medesima data (cfr. avviso di ricevimento; atto n. [...]-40/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera verso la Grecia, ordinandone nel contempo l'esecuzione. J. Il 28 novembre 2019, l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso il suddetto provvedimento, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di sovranità. Contestualmente egli ha presentato un'istanza di esenzione dal versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali. Al ricorso, quale ulteriore mezzo di prova, è stato allegato copia dei prossimi appuntamenti medici, dal quale si evincerebbe che all'interessato è stato fissato un termine presso il "(...)" di F._______ il prossimo (...) (di seguito: doc. 1). K. In data 5 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali) è pervenuto al Tribunale l'incarto N (...) da parte della SEM, nel quale è segnatamente presente agli atti la chiavetta USB presentata con il parere dal ricorrente (cfr. anche supra lett. H). L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha dapprima constatato che la Grecia è stato designato quale Stato terzo sicuro dal Consiglio federale, che nella fattispecie il richiedente ha ottenuto lo statuto di rifugiato nel predetto Paese, nonché che le autorità greche avrebbero acconsentito alla sua riammissione il (...) novembre 2019. In seguito, l'autorità inferiore ha preso posizione in merito a quanto sollevato nel parere del 20 novembre 2019 dal rappresentante legale. In tale contesto, ha rilevato che, riguardo all'assenza di un alloggio ed alla carenza assistenziale e sanitaria, le condizioni di vita difficili in Grecia non sarebbero costitutive di un motivo d'inesigibilità del suo rinvio. Invero, tale Stato sarebbe vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011), che prevede tutta una serie di diritti, quali l'accesso alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all'alloggio per i beneficiari di una protezione sussidiaria con le stesse condizioni d'accesso dei cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto la protezione. Pertanto, avendo le autorità elleniche riconosciuto lo statuto di protezione sussidiaria al richiedente, sarebbe loro competenza fornire al medesimo il sostegno necessario, ed egli potrebbe richiedere aiuto e far valere i propri diritti direttamente nei loro confronti. Inoltre quanto previsto dal diritto internazionale rispetto al livello di vita in Grecia, in particolare sotto l'aspetto dell'art. 3 CEDU, sarebbe rispettato, anche se il livello di vita in questo Paese può effettivamente risultare inferiore. La SEM ha quindi concluso che non vi sarebbero degli elementi concreti suscettibili di mettere la vita dell'interessato in pericolo nel caso di un suo rientro in Grecia. Proseguendo nell'analisi, l'autorità di prime cure ha analizzato la documentazione medica greca presentata dal ricorrente, che confermerebbe che egli abbia avuto accesso a delle cure mediche sanitarie su suolo ellenico, nonché la chiavetta USB contenente il filmato sulle condizioni di vita in uno dei centri greci nel quale l'insorgente avrebbe soggiornato. In merito a quest'ultimo, non si potrebbe risalire però né al contesto specifico in cui è stato girato il filmato né al suo autore. Inoltre, nella sua giurisprudenza, il Tribunale avrebbe confermato che non sia comprovato da fonti affidabili e convergenti che la Grecia abbia adottato una pratica sistematica di discriminazione verso i beneficiari dello statuto di rifugiato nel loro accesso all'impiego, all'assistenza sociale, al sistema sanitario, all'educazione o all'alloggio. Per quanto attiene il suo stato di salute, dal rapporto medico F2 del (...), si evincerebbe chiaramente che egli è stato invitato a presentarsi all'ora di consultazione presso la clinica ambulatoriale di F._______ per la pulizia della ferita e l'eventuale otturazione della fistola e che se necessario si procederà con immagini aggiuntive. Il medico avrebbe però escluso un'osteomielite cronica della mandibola o la presenza di un corpo metallico estraneo. Pertanto, la diagnosi nei suoi confronti sarebbe chiara e non darebbe luogo a dubbi, avendo il dottore soltanto ipotizzato l'eventuale necessità di immagini aggiuntive. Sarà eventualmente compito del richiedente far valere direttamente presso le autorità competenti greche, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto, se del caso, i suoi diritti fondamentali. Infine, avendo la Grecia concesso la protezione sussidiaria al richiedente, quest'ultimo Paese gli avrebbe già garantito una protezione contro le persecuzioni ed egli potrebbe rientrarvi senza temere un respingimento in violazione del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Successivamente, l'autorità inferiore, ha ritenuto non vi siano degli ostacoli individuali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. Segnatamente, riguardo al suo stato di salute, ha aggiunto che, oltre quanto già evidenziato nel rapporto medico del (...), non vi sarebbero delle patologie particolari oltre quelle già riscontrate ed in trattamento. L'assistenza avrebbe inoltre confermato che non sarebbero previsti ulteriori appuntamenti medici, in quanto la situazione clinica sarebbe limpida. Un approfondimento medico non sarebbe stato necessario nella fattispecie, e ciò sarebbe confermato dall'assenza di atti medici all'incarto successivi al (...). Inoltre, dalla stessa documentazione presentata dal richiedente nonché dalle sue allegazioni, si evincerebbe che egli ha ricevuto le cure mediche necessarie in Grecia. Oltracciò nel predetto Stato vi sarebbe un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, a cui egli avrebbe accesso. In ogni caso, la SEM terrebbe conto del suo stato valetudinario al momento del trasferimento, e se necessario, informerebbe dello stesso le autorità elleniche. In conclusione, circa le sue dichiarazioni in merito al pericolo che riscontrerebbe da terze persone se rientrasse in Grecia, essendo stato aggredito più volte, non sussisterebbero indizi per ritenere che le autorità greche non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. Egli potrà quindi, in caso di bisogno, rivolgersi alle autorità di polizia competenti. In conclusione l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe pure possibile, avendo la Grecia accordato il suo consenso. 5.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. In primo luogo, con riferimento a quanto allegato dal ricorrente in merito al suo stato di salute sia nel colloquio Dublino che al (...), come pure da quanto si evincerebbe agli atti, la SEM non avrebbe stabilito in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, per quanto concerne le condizioni di salute del ricorrente ed il rischio di trattamenti vietati secondo l'art. 3 CEDU in caso di un suo ritorno in Grecia, nonché nella valutazione dell'opportunità di far uso delle clausole discrezionali previste dal Regolamento Dublino III. Invero, agli atti della SEM non sarebbe presente alcun documento F2 prima del (...), malgrado il richiedente avesse già prima sollevato delle problematiche di salute. Inoltre, l'interpretazione della SEM riguardo al certificato medico del (...) non sarebbe conforme a quanto risultante dal medesimo, per quanto concerne l'esclusione di un'osteomielite cronica della mandibola o la presenza di un corpo metallico estraneo da parte del medico. Il ricorrente sarebbe in attesa di un appuntamento medico, fissato al (...), come desumibile dal documento allegato al gravame (cfr. sub doc. 1). A mente dell'insorgente, visti i problemi di salute che egli soffrirebbe a distanza di due anni dal ferimento, sarebbe da rilevare la mancata esecuzione del necessario trattamento in Grecia, come pure che parrebbe necessario l'allestimento di una diagnosi di dettaglio e la definizione del trattamento appropriato in casu. In secondo luogo, a fronte anche di diversi studi internazionali, come pure della giurisprudenza del Tribunale costituzionale (...) e del Tribunale amministrativo federale, riguardo alla notoria criticità delle condizioni d'accoglienza e dell'intero sistema socio-economico greci, la rappresentante legale dell'insorgente ritiene che in specie si sarebbe imposto un esame individualizzato e dettagliato. Invero, viste anche le asserzioni di maltrattamenti e violenze che avrebbe subito il ricorrente presso i campi profughi nel quale egli era alloggiato, nonché il fatto che lui tutt'ora presenti una ferita non trattata in modo adeguato, non parrebbe che l'audizione succinta effettuata dalla SEM, abbia chiarito sufficientemente tali aspetti. Ritenuti tali elementi, l'insorgente conclude che la SEM non avrebbe valutato adeguatamente i rischi di una sua riammissione in Grecia, nonché la possibilità del suo trasferimento viste le condizioni di salute nel quale verserebbe. Quest'ultima evenienza, sarebbe inoltre valutata dall'autorità inferiore soltanto al momento dell'esecuzione materiale dell'allontanamento, ciò che sottrarrebbe il suo apprezzamento a qualsiasi controllo giurisdizionale, ledendo il suo diritto di difesa in modo irrimediabile. 6. 6.1 Appare d'uopo necessario esaminare la censura relativa all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; Auer/Binder in: Auer/Müller/Schindler (ed.), VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2a ed., 2019, n. 7, pag. 213). Vi è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). 6.3 Secondo la CorteEDU il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 6.4 Nella presente disamina, come rettamente censurato nel gravame, il Tribunale ritiene che nella decisione impugnata non siano stati stabiliti in maniera sufficiente i fatti giuridicamente rilevanti inerenti lo stato di salute dell'insorgente, e ciò non permette di apprezzare se, nel caso di un suo ritorno in Grecia, il ricorrente incorrerebbe in un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in violazione dell'art. 3 CEDU. Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nel provvedimento querelato, la situazione valetudinaria dell'insorgente non appare del tutto chiarita e verificata. Nel certificato medico di cui al documento F2 del (...), risulta in primo luogo che, su richiesta del richiedente, escludendo un'infezione acuta rispettivamente delle controindicazioni, gli sono state somministrate delle vaccinazioni senza problematiche. Il ricorrente è altresì stato curato tramite un'(...) per la ferita alla mandibola (...) che gli provoca una (...). Il medico non avrebbe rilevato a livello orale alcun tratto evidente, tranne una grande carie al (...). Sempre da tale certificato medico, si rileva che per la problematica della ferita, il medico consultato, l'avrebbe direttamente annunciato presso l'(...) del E._______ di F._______, per la pulizia e l'eventuale otturazione della fistola. Il medico nello stesso certificato ha concluso asserendo: "[...], allenfalls mit zusätzlicher Bildgebung (Ausschluss einer chronischen Osteomyelitis der Mandibula bzw. eines metallischen Fremdkörpers). [...]" (cfr. atto n. [...]-26/2). La SEM, nella sua decisione, ha interpretato la stessa frase ritenendo che il medico avrebbe escluso un'osteomielite cronica della mandibola o la presenza di un corpo metallico estraneo, giungendo quindi alla conclusione che non vi sarebbero ulteriori patologie rispetto a quanto già riscontrato ed in trattamento e che la sua situazione clinica sarebbe chiara, non essendo previsti ulteriori appuntamenti medici (cfr. p.to II, pag. 5 e p.to III, pag. 6 della decisione impugnata). Il medico avrebbe pertanto "semplicemente ipotizzato l'eventuale necessità di immagini aggiuntive ma, come si evince da tale rapporto, la diagnosi nei suoi confronti è stata fatta in modo chiaro senza tralasciare dubbi", ed il documento in merito all'appuntamento previsto, confermerebbe unicamente che egli sia stato indirizzato presso la clinica di F._______ (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Tale interpretazione non risulta però in linea con quanto scritto dal medico consultato nel certificato medico del (...). Invero egli si è unicamente attenuto a descrivere quanto da lui visibile nel cavo orale e presso la ferita alla mandibola, effettuando una (...) nella zona di quest'ultima. Per il resto, sia per quanto attiene la pulizia che per l'eventuale otturazione della fistola, come pure di eventuali immagini aggiuntive, che servirebbero - nel senso di un'interpretazione e di una traduzione corrette - "per escludere un'osteomielite cronica della mandibola rispettivamente la presenza di un corpo estraneo metallico nella medesima", il medico ha annunciato l'insorgente presso la Clinica di F._______. Il medico non si è quindi espresso in merito ad una diagnosi certa per tale problematica di salute del ricorrente, ma ha delegato ad un'eventuale analisi da parte del medico specialista, che avrebbe visto l'interessato all'ora di consultazione, per escludere ulteriori diagnosi che potrebbero entrare in linea di conto nella fattispecie. Come rilevabile dalle insorgenze di causa, l'interessato avrà l'appuntamento presso la clinica ambulatoriale di F._______ il (...) (cfr. atto n. [...]-35/1 e sub doc. 1). Il Tribunale, a fronte di tali elementi, ritiene pertanto che la situazione valetudinaria del ricorrente non risulta, allo stato degli atti, sufficientemente acclarata per potersi determinare in merito all'eventuale esecuzione del trasferimento dell'insorgente in Grecia, e per stabilire se, in tal senso, l'interessato beneficerebbe in concreto su suolo ellenico di una presa in carico appropriata al suo stato di salute, che non violi la disposizione di diritto internazionale succitata. La documentazione medica presente agli atti, non risulta invero completa ed atta a stabilire l'effettiva diagnosi per la ferita del richiedente; se eventualmente egli necessita di una presa in carico da parte delle autorità greche nel caso di un suo trasferimento e, nel caso affermativo, di quale si tratterebbe. 6.5 Rispetto allo stato di salute dell'insorgente, la SEM dovrà quindi disporre di un rapporto medico specialistico relativo a quanto verrà osservato presso la clinica ambulatoriale di F._______ il (...), ovvero in merito alla diagnosi, gli eventuali trattamenti dei quali il richiedente necessiterebbe, e la prognosi. Dopo gli opportuni complementi istruttori, la SEM dovrà procedere, se del caso, alle verifiche attinenti le dichiarazioni del ricorrente circa i carenti trattamenti medici ricevuti in Grecia come pure in relazione alle condizioni di accoglienza in tale Paese, in particolare sotto l'aspetto medico (cfr. in tal senso il ricorso dell'insorgente, pag. 2 segg.), ed infine pronunciarsi nuovamente sull'ammissibilità dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Grecia, nel rispetto della CEDU, e sull'esigibilità di tale misura. 6.6 Si rileva in merito che il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. In tal senso, il Tribunale ritiene giudizioso - sia per i complementi istruttori che risulteranno necessari, sia per motivi di economia processuale - retrocedere gli atti di causa alla SEM per il complemento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Non può in effetti, in specie ed in questa sede - anche tenuto conto dei termini processuali - essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).

7. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per completamento dell'istruzione e nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA) ai sensi dei considerandi.

8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA) e l'istanza tendente all'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese di giustizia, risulta priva d'oggetto.

9. Non vengono inoltre attribuite delle indennità ripetibili al ricorrente in quanto lo stesso è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi, che riceve un'indennità da parte della Confederazione quale fornitore di prestazioni che copre la procedura ricorsuale, in particolare la redazione di un atto di ricorso (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. d LAsi).

10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 21 novembre 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per un complemento istruttorio e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non vengono assegnate indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: