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SN.2012.25

Bundesstrafgericht · 2012-10-02 · Italiano CH

Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP). Riciclaggio di denaro grave (art. 305bis n. 2 CP). Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

E. 2 B. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

E. 3 C. BV, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

contro

D., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi, Opponente

E. N.A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SN.2012.25 (Procedura principale: SK.2012.34)

- 2 -

Oggetto

Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), riciclaggio di denaro grave (art. 305bis n. 2 CP) Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP)

- 3 - Visti:

- il decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC") nei confronti di D. per titolo di falsità in documenti e riciclaggio di denaro aggravato (cl. 3 pag. 100.4 e segg.);

- le opposizioni al decreto in questione formulate da F. in data 20 febbraio 2012, rispettivamente da E. N.A. in data 27 febbraio 2012 (cfr. cl. 3 pag. 100.34 e seg.; cl. 3 pag. 100.36 e seg.);

- lo scritto del 16 maggio 2012, mediante il quale il MPC ha trasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado (incartamento SK.2012.22, cl. 2 pag. 100.33 e seg.);

- il decreto del 22 giugno 2012 (formulato nell'incartamento SK.2012.22), mediante il quale gli atti sono stati retrocessi al MPC a seguito di incompetenza funzionale della Corte penale del Tribunale penale federale (incartamento SK.2012.22, cl. 2 pag. 970.1 e segg.);

- lo scritto dell'8 agosto 2012, mediante il quale il MPC ha ritrasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado, precisando di confermare "giusta l'art. 355 cpv. 3 lett. a CPP il decreto d'accusa relativamente al suo dispositivo n. 4" (cl. 3 pag. 100.1 e segg.);

- lo scritto del 9 agosto 2012, mediante il quale il Presidente della Corte penale comunicava la composizione della Corte chiamata a giudicare la causa (cl. 3 pag. 160.1 e seg.);

- la missiva del 4 settembre 2012, con cui il legale di E. N.A. chiedeva di sospendere temporaneamente il procedimento, essendo le parti coinvolte nel procedimento in trattative (cl. 3 pag. 682.2);

- lo scritto del 25 settembre 2012, mediante il quale l'avv. Valloni comunicava il ritiro, da parte della sua assistita E. N.A., dell'opposizione interposta nei confronti del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012, essendo stato raggiunto un accordo in merito alla liquidazione del danno da essa subito (cl. 3 pag. 682.3);

- 4 - Considerato: - che giusta l'art. 356 cpv. 3 CPP l'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe; - che, nella fattispecie, il ritiro dell'opposizione da parte di E. N.A. è tempestivo e valido; - che la causa rimane nondimeno pendente presso la scrivente Corte relativamente all'opposizione formulata da F. avverso il medesimo dispositivo n. 4 del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012; - che, in base alla dottrina, se il ritiro dell'opposizione avviene dopo la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado giusta l'art. 356 cpv. 1 CPP, questo comporta l'accollamento dei costi al soggetto che ha dichiarato il ritiro dell'opposizione (M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, tesi di laurea friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 626; G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 14 ad art. 356 CPP; GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables: Annotations et commentaires, Basilea 2005, n. 1.4 ad art. 218F CPP GE); - che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP, art. 428 CPP e art. 73 LOAP unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, essendo l'opposizione limitata alla decisione sulle pretese civili e vista l'assenza di particolari passi procedurali intrapresi a seguito della trasmissione del decreto d'accusa avvenuta l'8 agosto 2012, al minimo edittale di fr. 200.--.

- 5 - Per questi motivi, il Presidente decreta: 1. L'opposizione interposta da E. N.A. avverso il punto 4 del dispositivo del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione nei confronti di D. concernente i reati di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e di riciclaggio di denaro grave (art. 305bis n. 2 CP) è stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- per la presente procedura è posta a carico di E. N.A.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente

La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Henry Peter e Ivan Paparelli, rappresentanti di A. SpA, B. SpA e C. BV (accusatrici private) - Avv. Mario Postizzi, difensore di D. (imputato) - Avv. Lucien W. Valloni, rappresentante di E. N.A. (opponente)

Rimedi di diritto Contro questa decisione è dato ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione (art. 78 e segg., 100 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 2 ottobre 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 2 ottobre 2012 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Presidente, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold, e in qualità di accusatrici private:

1. A. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

2. B. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

3. C. BV, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

contro

D., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi, Opponente

E. N.A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SN.2012.25 (Procedura principale: SK.2012.34)

- 2 -

Oggetto

Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), riciclaggio di denaro grave (art. 305bis n. 2 CP) Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP)

- 3 - Visti:

- il decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC") nei confronti di D. per titolo di falsità in documenti e riciclaggio di denaro aggravato (cl. 3 pag. 100.4 e segg.);

- le opposizioni al decreto in questione formulate da F. in data 20 febbraio 2012, rispettivamente da E. N.A. in data 27 febbraio 2012 (cfr. cl. 3 pag. 100.34 e seg.; cl. 3 pag. 100.36 e seg.);

- lo scritto del 16 maggio 2012, mediante il quale il MPC ha trasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado (incartamento SK.2012.22, cl. 2 pag. 100.33 e seg.);

- il decreto del 22 giugno 2012 (formulato nell'incartamento SK.2012.22), mediante il quale gli atti sono stati retrocessi al MPC a seguito di incompetenza funzionale della Corte penale del Tribunale penale federale (incartamento SK.2012.22, cl. 2 pag. 970.1 e segg.);

- lo scritto dell'8 agosto 2012, mediante il quale il MPC ha ritrasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado, precisando di confermare "giusta l'art. 355 cpv. 3 lett. a CPP il decreto d'accusa relativamente al suo dispositivo n. 4" (cl. 3 pag. 100.1 e segg.);

- lo scritto del 9 agosto 2012, mediante il quale il Presidente della Corte penale comunicava la composizione della Corte chiamata a giudicare la causa (cl. 3 pag. 160.1 e seg.);

- la missiva del 4 settembre 2012, con cui il legale di E. N.A. chiedeva di sospendere temporaneamente il procedimento, essendo le parti coinvolte nel procedimento in trattative (cl. 3 pag. 682.2);

- lo scritto del 25 settembre 2012, mediante il quale l'avv. Valloni comunicava il ritiro, da parte della sua assistita E. N.A., dell'opposizione interposta nei confronti del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012, essendo stato raggiunto un accordo in merito alla liquidazione del danno da essa subito (cl. 3 pag. 682.3);

- 4 - Considerato: - che giusta l'art. 356 cpv. 3 CPP l'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe; - che, nella fattispecie, il ritiro dell'opposizione da parte di E. N.A. è tempestivo e valido; - che la causa rimane nondimeno pendente presso la scrivente Corte relativamente all'opposizione formulata da F. avverso il medesimo dispositivo n. 4 del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012; - che, in base alla dottrina, se il ritiro dell'opposizione avviene dopo la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado giusta l'art. 356 cpv. 1 CPP, questo comporta l'accollamento dei costi al soggetto che ha dichiarato il ritiro dell'opposizione (M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, tesi di laurea friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 626; G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 14 ad art. 356 CPP; GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables: Annotations et commentaires, Basilea 2005, n. 1.4 ad art. 218F CPP GE); - che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP, art. 428 CPP e art. 73 LOAP unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, essendo l'opposizione limitata alla decisione sulle pretese civili e vista l'assenza di particolari passi procedurali intrapresi a seguito della trasmissione del decreto d'accusa avvenuta l'8 agosto 2012, al minimo edittale di fr. 200.--.

- 5 - Per questi motivi, il Presidente decreta: 1. L'opposizione interposta da E. N.A. avverso il punto 4 del dispositivo del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione nei confronti di D. concernente i reati di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e di riciclaggio di denaro grave (art. 305bis n. 2 CP) è stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- per la presente procedura è posta a carico di E. N.A.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente

La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Henry Peter e Ivan Paparelli, rappresentanti di A. SpA, B. SpA e C. BV (accusatrici private) - Avv. Mario Postizzi, difensore di D. (imputato) - Avv. Lucien W. Valloni, rappresentante di E. N.A. (opponente)

Rimedi di diritto Contro questa decisione è dato ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione (art. 78 e segg., 100 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 2 ottobre 2012