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SK.2012.22

Bundesstrafgericht · 2012-06-22 · Italiano CH

Falsità in documenti (art. 251 n.1 CP); riciclaggio di denaro grave (art. 305bis n. 2 CP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

E. 2 B. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

E. 3 C. BV, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

contro

D., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2012.22

Opponenti

E. N.A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,

e

F., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Oggetto

Falsità in documenti, riciclaggio di denaro grave

Considerato che:

- in data 14 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC") ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di D. per i titoli di falsità in documenti e riciclaggio di denaro aggravato (cl. 2 pag. 100.1 e segg.);

- con scritto del 20 febbraio 2012 F. ha formulato opposizione a detto decreto (cfr. cl. 1 pag. 23.2.1);

- con decisione del 9 maggio 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto il gravame interposto da F. contro la decisione del MPC che aveva statuito sulla bontà della sua opposizione, constatando la giurisdizione di reclamo la nullità dell'agire del pubblico ministero a fronte della competenza ex art. 356 cpv. 2 CPP del tribunale di primo grado in punto alla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (cl. 1 pag. 21.1);

- con scritto del 16 maggio 2012, dando seguito all'invito della giurisdizione di reclamo, il MPC ha trasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado; il MPC ha parimenti trasmesso a questa Corte un'ulteriore opposizione, datata 27 febbraio 2012, interposta contro il medesimo decreto da E. N.A. (cl. 2 pag. 100.33 e seg.);

- in data 24 maggio 2012 il presidente della Corte penale adita ne ha disposto la composizione monocratica, indicandone nel contempo gli estremi (cl. 2 pag. 160.1 e seg.);

- con scritto dell'8 giugno 2012, il Giudice unico ha concesso alle parti al procedimento nonché agli opponenti la facoltà di esprimersi circa la validità delle opposizioni (cl. 2 pag. 410.3);

- con scritto dell'11 giugno 2012 il MPC ha reso il giudice del merito partecipe del fatto che "(…) la trasmissione del Decreto d'accusa al suo Tribunale non dovrebbe intendersi quale trasmissione ai sensi dell'art. 356 cpv. 1 CPP, non avendo confermato e non confermando questo MPC, ai sensi di tale disposizione, siffatto decreto (…)" (cl. 2 pag. 510.1 e seg.);

- giusta l'art. 355 cpv. 1 CPP, se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima, ritenuto che, una volta assunte le medesime, detta autorità decide ex art. 355 cpv. 3 CPP se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un decreto d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006, pag. 1194);

- se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale, rivestendo in tal caso, come si evince dallo stesso art. 356 cpv. 1 CPP, il decreto la veste di atto d'accusa (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 60 ad art. 9 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pagg. 636, 645); il giudice del merito si chinerà pure sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione, così come prescritto dall'art. 356 cpv. 2 CPP;

- la promozione dell'accusa si concretizza nella decisione potestativa del pubblico ministero di promuovere l'accusa dinnanzi al tribunale del merito, fermo restando che il principio accusatorio trova anzitutto espressione nell'assioma "nullum iudicium sine accusatione" (DAPHINOFF, op. cit., pag. 648);

- che, in altre parole, la promozione dell'accusa – quale la conferma del decreto d'accusa ex art. 356 cpv. 1 CPP con contestuale trasmissione al giudice del merito – costituisce condizione imprescindibile per la litispendenza presso il tribunale di primo grado, una sua assenza comportando giocoforza l'incompetenza funzionale della giurisdizione adita;

- in casu, il pubblico ministero ha ritenuto di dover dare contezza alla Corte del fatto di non aver confermato il decreto di accusa in parola, circostanza che, con mente all'art. 356 cpv. 1 CPP, impedisce ex lege al decreto di accusa di essere considerato come atto d'accusa;

- stante la mancata conferma del decreto d'accusa, forza è di constatare l'assenza di promozione dell'accusa, circostanza che impedisce al giudice del merito di ravvisare la presenza di una sua competenza funzionale;

- di riflesso, gli atti del procedimento vanno ritornati al MPC a seguito di carenza di competenza funzionale di questa Corte, presupposto processuale da valutarsi d'ufficio (cfr. MAX HAURI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 13 ad art. 339 CPP).

Il Giudice unico decreta: 1. Gli atti sono retrocessi al Ministero pubblico della Confederazione a seguito di incompetenza funzionale della Corte penale del Tribunale penale federale. 2. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Pierluigi Pasi, - Avv. Henry Peter e Ivan Paparelli, rappresentanti di A. SpA, B. SpA e C. BV (accusatrici private) - Avv. Mario Postizzi, difensore di D. (imputato) - Avv. Daniele Timbal, rappresentante di F. (opponente) - Avv. Lucien W. Valloni, rappresentante di E. N.A. (opponente)

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;

c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedita il 22.06.2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 22 giugno 2012 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale capo Pierluigi Pasi, e in qualità di accusatrici private:

1. A. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

2. B. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

3. C. BV, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

contro

D., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2012.22

Opponenti

E. N.A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,

e

F., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Oggetto

Falsità in documenti, riciclaggio di denaro grave

Considerato che:

- in data 14 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC") ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di D. per i titoli di falsità in documenti e riciclaggio di denaro aggravato (cl. 2 pag. 100.1 e segg.);

- con scritto del 20 febbraio 2012 F. ha formulato opposizione a detto decreto (cfr. cl. 1 pag. 23.2.1);

- con decisione del 9 maggio 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto il gravame interposto da F. contro la decisione del MPC che aveva statuito sulla bontà della sua opposizione, constatando la giurisdizione di reclamo la nullità dell'agire del pubblico ministero a fronte della competenza ex art. 356 cpv. 2 CPP del tribunale di primo grado in punto alla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (cl. 1 pag. 21.1);

- con scritto del 16 maggio 2012, dando seguito all'invito della giurisdizione di reclamo, il MPC ha trasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado; il MPC ha parimenti trasmesso a questa Corte un'ulteriore opposizione, datata 27 febbraio 2012, interposta contro il medesimo decreto da E. N.A. (cl. 2 pag. 100.33 e seg.);

- in data 24 maggio 2012 il presidente della Corte penale adita ne ha disposto la composizione monocratica, indicandone nel contempo gli estremi (cl. 2 pag. 160.1 e seg.);

- con scritto dell'8 giugno 2012, il Giudice unico ha concesso alle parti al procedimento nonché agli opponenti la facoltà di esprimersi circa la validità delle opposizioni (cl. 2 pag. 410.3);

- con scritto dell'11 giugno 2012 il MPC ha reso il giudice del merito partecipe del fatto che "(…) la trasmissione del Decreto d'accusa al suo Tribunale non dovrebbe intendersi quale trasmissione ai sensi dell'art. 356 cpv. 1 CPP, non avendo confermato e non confermando questo MPC, ai sensi di tale disposizione, siffatto decreto (…)" (cl. 2 pag. 510.1 e seg.);

- giusta l'art. 355 cpv. 1 CPP, se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima, ritenuto che, una volta assunte le medesime, detta autorità decide ex art. 355 cpv. 3 CPP se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un decreto d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006, pag. 1194);

- se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale, rivestendo in tal caso, come si evince dallo stesso art. 356 cpv. 1 CPP, il decreto la veste di atto d'accusa (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 60 ad art. 9 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pagg. 636, 645); il giudice del merito si chinerà pure sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione, così come prescritto dall'art. 356 cpv. 2 CPP;

- la promozione dell'accusa si concretizza nella decisione potestativa del pubblico ministero di promuovere l'accusa dinnanzi al tribunale del merito, fermo restando che il principio accusatorio trova anzitutto espressione nell'assioma "nullum iudicium sine accusatione" (DAPHINOFF, op. cit., pag. 648);

- che, in altre parole, la promozione dell'accusa – quale la conferma del decreto d'accusa ex art. 356 cpv. 1 CPP con contestuale trasmissione al giudice del merito – costituisce condizione imprescindibile per la litispendenza presso il tribunale di primo grado, una sua assenza comportando giocoforza l'incompetenza funzionale della giurisdizione adita;

- in casu, il pubblico ministero ha ritenuto di dover dare contezza alla Corte del fatto di non aver confermato il decreto di accusa in parola, circostanza che, con mente all'art. 356 cpv. 1 CPP, impedisce ex lege al decreto di accusa di essere considerato come atto d'accusa;

- stante la mancata conferma del decreto d'accusa, forza è di constatare l'assenza di promozione dell'accusa, circostanza che impedisce al giudice del merito di ravvisare la presenza di una sua competenza funzionale;

- di riflesso, gli atti del procedimento vanno ritornati al MPC a seguito di carenza di competenza funzionale di questa Corte, presupposto processuale da valutarsi d'ufficio (cfr. MAX HAURI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 13 ad art. 339 CPP).

Il Giudice unico decreta: 1. Gli atti sono retrocessi al Ministero pubblico della Confederazione a seguito di incompetenza funzionale della Corte penale del Tribunale penale federale. 2. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Pierluigi Pasi, - Avv. Henry Peter e Ivan Paparelli, rappresentanti di A. SpA, B. SpA e C. BV (accusatrici private) - Avv. Mario Postizzi, difensore di D. (imputato) - Avv. Daniele Timbal, rappresentante di F. (opponente) - Avv. Lucien W. Valloni, rappresentante di E. N.A. (opponente)

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;

c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedita il 22.06.2012