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RR.2025.17

Bundesstrafgericht · 2025-03-05 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Croazia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) dell’11 e 26 gen- naio 2021, le autorità croate hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino croato, per l’esecuzione di una pena di 10 mesi per frode inflittagli dal Tribunale penale di Zagabria con sentenza del 23 marzo 2017, nonché per un procedimento penale aperto nei suoi confronti per omicidio e lesioni personali gravi. In sostanza, A. è sospettato di aver collocato, a due riprese, dell’esplosivo sull’auto di B. al fine di ucciderlo, senza successo (v. act. 4.1 e 4.2).

B. Il 4 luglio 2024, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un’or- dinanza di arresto provvisorio nei confronti del predetto, il quale si trovava in detenzione preventiva nel Cantone Ticino (v. act. 4.3). Interrogato il 29 luglio 2024 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità croate, acconsentendo in un primo tempo alla sua estradizione in via semplificata (v. act. 4.6). Il giorno dopo, il suo patrocina- tore ha tuttavia revocato tale consenso (v. act. 4.7).

C. Nel frattempo, con scritto del 26 luglio 2024, il Ministero della giustizia croato ha trasmesso alle autorità elvetiche una domanda formale di estradizione di A. (v. act. 4.9).

D. Con decisione del 30 dicembre 2024, l’UFG ha concesso alla Croazia l’estradi- zione di A. per i fatti oggetto della domanda di estradizione (v. act. 1.2).

E. Con ricorso del 6 febbraio 2025, A. è insorto avverso tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando, in sostanza, l’annullamento della stessa, la reiezione della domanda di estradizione e la concessione dell’assistenza giudiziaria gra- tuita (v. act. 1).

F. Mediante osservazioni dell’11 febbraio 2025, trasmesse al ricorrente per infor- mazione (v. act. 5), l'UFG ha proposto di respingere il ricorso rinviando integral- mente ed esclusivamente al contenuto della decisione impugnata (v. act. 4).

G. Con replica del 27 febbraio 2025, trasmessa all’UFG per informazione (v. act. 7), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6).

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H. In data 3 marzo 2025, il ricorrente ha trasmesso il formulario relativo alla do- manda di assistenza giudiziaria (v. RP.2025.8, act. 4).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica di Croazia e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Applicabili sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Di rilievo sono inoltre gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell’Ac- cordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea n. L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62) in relazione alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), capo V, art. 26-31 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 205/63 del 7 ago- sto 2007, pag. 63).

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti

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fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2 Invocando il contenuto dell’ordinanza croata, che avrebbe limitato la custodia cautelare in carcere a un solo mese dal momento dell’arresto, il ricorrente so- stiene innanzitutto che l’entità della pena che potrebbe essergli inflitta in Croazia per i fatti di cui è accusato non raggiungerebbe la durata minima prevista dall’art. 2 cpv. 1 CEEstr. Inoltre, nella misura in cui gli ordigni esplosivi non sa- rebbero stati atti a raggiungere lo scopo prefissato, i reati contestatigli dalle au- torità croate costituirebbero dei delitti impossibili, ciò che nel diritto svizzero con- durrebbe all’esenzione da qualsiasi pena. La domanda di estradizione sarebbe quindi da respingere.

E. 2.1 Secondo l'art. 1 CEEstr le parti contraenti sono di principio obbligate a estra- darsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecu- zione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della parte richiedente. Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della parte ri- chiedente e della parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della parte richiedente, la san- zione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 cpv. 1 CEEstr; art. 35 cpv. 1 AIMP). Determinante è la pena pronunciata e non la durata della pena ancora da scontare (sentenza del Tribunale federale 1A.159/2003 del 15 set- tembre 2003 consid. 6.2 con rinvii). Nei confronti di uno Stato firmatario della CEEstr, l'estradizione non può essere negata con riferimento alla minima parte della sanzione che resta ancora effettivamente da espiare (DTF 112 Ib 59 con- sid. 2a in fine; sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.117 del 13 ago- sto 2015 consid. 9.2; RR.2014.287 del 12 gennaio 2015 consid. 4.2; RR.2013.9 del 23 aprile 2013 consid. 4.3)

E. 2.2 In concreto, è evidente che l’ordinanza di custodia cautelare croata si limita uni- camente a fissare la durata, in casu di un mese (v. ordinanza, pag. 2, in act. 4.9), della detenzione preventiva prevista inizialmente nell’ambito del procedi- mento penale a carico dell’estradando, durata che sarà rivalutata di volta in volta a dipendenza dello stato del procedimento estero, segnatamente del pe- ricolo di fuga e di collusione. Ciò che occorre invece qui analizzare sono le pene comminate in Croazia e in Svizzera per i fatti contestati all’estradando, descritti nella rogatoria (v. act. 4.9) e così riassunti dall’UFG nella decisione impugnata: “Il perseguito è sospettato di avere, in data 14 aprile 2020 a Zagabria U., appo- sto nel rivestimento di plastica del parafango della ruota anteriore sinistra dell’autovettura Porsche 911 Carrera, con targhe tedesche 1, in uso a B., un ordigno esplosivo improvvisato. Una carica esplosiva elettrica contente 200

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grammi di TNT era collegata a un cellulare e dispositivo GPS tracker, che per- metteva di localizzare la vettura. Una volta determinata la posizione della vet- tura, il perseguito e il suo complice effettuavano tra le ore 09:39:54 e le ore 09:49:16 in totale 19 chiamate al cellulare suindicato, al fine di attivare la cap- sula detonante elettronica istallata nell’autovettura, in modo da causare l’esplo- sione e quindi uccidere B. Avendo inserito in modo erroneo la carta SIM nel cellulare, la detonazione non ha potuto essere attivata e l’esplosione prevista non è avvenuta. Il perseguito è altresì sospettato di avere, in data 11 maggio 2020, a Zagabria U., apposto nel rivestimento di plastica del parafango della ruota anteriore sinistra dell’autovettura Porsche 911 Carrera, con targhe tede- sche 1, in uso a B., un ordigno esplosivo improvvisato. Una carica esplosiva elettrica contente 200 grammi di TNT era collegata a un cellulare e dispositivo GPS tracker, che permetteva di localizzare la vettura. Una volta determinata la posizione della vettura, il perseguito e il suo complice effettuavano tra le ore 08:42:04 e le ore 09:02:04 in totale 10 chiamate al cellulare suindicato, al fine di attivare la capsula detonante elettronica istallata nell’autovettura, causare l’esplosione e quindi uccidere B. La detonazione non ha potuto essere attivata e l’esplosione prevista non è avvenuta per una ragione che non ha potuto es- sere accertata” (act. 1.2, pag. 4 e seg.).

L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possi- bilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Per contro, giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, l’autore che, per grave difetto di intelligenza, non si rende conto che l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena. Il cosiddetto reato impossibile (untauglicher Versuch, délit impossible) è una forma di tentativo in cui, contrariamente a quanto ritenuto dall’autore, la realiz- zazione dello stesso è in realtà impossibile. In questo senso si tratta di un errore sui fatti a sfavore del reo (v. art. 13 cpv. 1 CP): egli ritiene di compiere un reato ma in realtà la sua condotta è assolutamente priva di pericolosità (DTF 140 IV 150 consid. 3.5; 124 IV 97 consid. 2a; v. anche DTF 126 IV 53 consid. 2b). Un tentativo può essere impossibile in ragione del mezzo o dell’oggetto dell’infra- zione. L’oggetto è impossibile quando gli manca una caratteristica facente parte degli elementi costitutivi dell’infrazione. Il mezzo è impossibile quando non per- mette di realizzare l’infrazione in questione. Ciò è il caso quando tale impossi- bilità è assoluta, come per esempio un tentativo di avvelenamento mediante una sostanza che si rivela in realtà innocua. Se invece il mezzo è atto a produrre il risultato in questione, ma non con il metodo di applicazione o con il dosaggio scelto dall’autore, trattasi di un’impossibilità relativa e quindi di un tentativo a tutti gli effetti (v. KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4a ediz. 2016, n. 516).

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In concreto, già solo per il fatto che in entrambi i casi è stato usato dell’esplosivo, mezzo la cui pericolosità è oggettivamente indubbia, è palese che la tesi del tentativo impossibile, a prescindere dalle ragioni per cui la detonazione non è avvenuta, è assolutamente insostenibile. Ciò constatato, rilevato come l’art. 111 comma 1 della legge penale croata (in seguito: LP-HR) punisca l’omicidio con una pena minima di dieci anni o una pena di reclusione di lunga durata (v. act. 4.9) e che secondo l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una per- sona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, pur essendo la pena attenuata in caso di tentativo in entrambi gli Stati (v. art. 34 LP-HR e 22 CP), le condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 CEEstr. sono da considerarsi adempiute, per cui le censure in questo ambito vanno tutte disattese.

E. 3 L’insorgente dichiara di avere un alibi giusta l’art. 53 AIMP. Nel gravame si af- ferma che “il qui imputato potrà solo nel prosieguo della procedura dar tuttavia prova del suo mancato coinvolgimento con quanto sostenuto dalle Autorità croate, in particolare il fatto che questi si trovasse all’estero nei periodi in cui gli inquirenti sostengono che avrebbe commesso il reato” (act. 1, pag. 11).

E. 3.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). Una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invo- cato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di per- sone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenze del Tribunale federale 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994 consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L'alibi deve essere fornito senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l'annuncio di prove future non sod- disfano tale condizione (DTF 109 IV 174 consid. 2; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214 del 29 novembre 2011 consid. 7.1).

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E. 3.2 In concreto, non avendo il ricorrente presentato nessun elemento concreto che permetta di accertare senza indugio e quindi senza dover procedere a ulteriori atti istruttori, la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP non merita ulteriore disamina.

E. 4 In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del reclamante, il gravame deve essere respinto.

E. 5 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Matteo Genovini (v. RP.2025.8, act. 1).

E. 5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

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L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

E. 5.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, limitandosi tuttavia ad indicare la sua professione di economista, nonché i nomi della moglie e dei figli, omettendo qualsiasi altra informazione che permetta di esaminare la sua situazione finanziaria (v. RP.2025.8, act. 4). La domanda di assistenza giudiziaria gratuita va quindi respinta già solo per questo motivo. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, le censure sollevate dal ricorrente, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere, sia per quanto riguarda il principio della doppia punibilità che per la questione dell’alibi.

E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3’000.–.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 5 marzo 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione, rappresentato dall'avv. Matteo Genovini, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Croazia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.17 Procedura secondaria: RP.2025.8

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Fatti: A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) dell’11 e 26 gen- naio 2021, le autorità croate hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino croato, per l’esecuzione di una pena di 10 mesi per frode inflittagli dal Tribunale penale di Zagabria con sentenza del 23 marzo 2017, nonché per un procedimento penale aperto nei suoi confronti per omicidio e lesioni personali gravi. In sostanza, A. è sospettato di aver collocato, a due riprese, dell’esplosivo sull’auto di B. al fine di ucciderlo, senza successo (v. act. 4.1 e 4.2).

B. Il 4 luglio 2024, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un’or- dinanza di arresto provvisorio nei confronti del predetto, il quale si trovava in detenzione preventiva nel Cantone Ticino (v. act. 4.3). Interrogato il 29 luglio 2024 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità croate, acconsentendo in un primo tempo alla sua estradizione in via semplificata (v. act. 4.6). Il giorno dopo, il suo patrocina- tore ha tuttavia revocato tale consenso (v. act. 4.7).

C. Nel frattempo, con scritto del 26 luglio 2024, il Ministero della giustizia croato ha trasmesso alle autorità elvetiche una domanda formale di estradizione di A. (v. act. 4.9).

D. Con decisione del 30 dicembre 2024, l’UFG ha concesso alla Croazia l’estradi- zione di A. per i fatti oggetto della domanda di estradizione (v. act. 1.2).

E. Con ricorso del 6 febbraio 2025, A. è insorto avverso tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando, in sostanza, l’annullamento della stessa, la reiezione della domanda di estradizione e la concessione dell’assistenza giudiziaria gra- tuita (v. act. 1).

F. Mediante osservazioni dell’11 febbraio 2025, trasmesse al ricorrente per infor- mazione (v. act. 5), l'UFG ha proposto di respingere il ricorso rinviando integral- mente ed esclusivamente al contenuto della decisione impugnata (v. act. 4).

G. Con replica del 27 febbraio 2025, trasmessa all’UFG per informazione (v. act. 7), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6).

- 3 -

H. In data 3 marzo 2025, il ricorrente ha trasmesso il formulario relativo alla do- manda di assistenza giudiziaria (v. RP.2025.8, act. 4).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.2 L'estradizione fra la Repubblica di Croazia e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Applicabili sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Di rilievo sono inoltre gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell’Ac- cordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea n. L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62) in relazione alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), capo V, art. 26-31 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 205/63 del 7 ago- sto 2007, pag. 63).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti

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fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Invocando il contenuto dell’ordinanza croata, che avrebbe limitato la custodia cautelare in carcere a un solo mese dal momento dell’arresto, il ricorrente so- stiene innanzitutto che l’entità della pena che potrebbe essergli inflitta in Croazia per i fatti di cui è accusato non raggiungerebbe la durata minima prevista dall’art. 2 cpv. 1 CEEstr. Inoltre, nella misura in cui gli ordigni esplosivi non sa- rebbero stati atti a raggiungere lo scopo prefissato, i reati contestatigli dalle au- torità croate costituirebbero dei delitti impossibili, ciò che nel diritto svizzero con- durrebbe all’esenzione da qualsiasi pena. La domanda di estradizione sarebbe quindi da respingere.

2.1 Secondo l'art. 1 CEEstr le parti contraenti sono di principio obbligate a estra- darsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecu- zione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della parte richiedente. Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della parte ri- chiedente e della parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della parte richiedente, la san- zione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 cpv. 1 CEEstr; art. 35 cpv. 1 AIMP). Determinante è la pena pronunciata e non la durata della pena ancora da scontare (sentenza del Tribunale federale 1A.159/2003 del 15 set- tembre 2003 consid. 6.2 con rinvii). Nei confronti di uno Stato firmatario della CEEstr, l'estradizione non può essere negata con riferimento alla minima parte della sanzione che resta ancora effettivamente da espiare (DTF 112 Ib 59 con- sid. 2a in fine; sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.117 del 13 ago- sto 2015 consid. 9.2; RR.2014.287 del 12 gennaio 2015 consid. 4.2; RR.2013.9 del 23 aprile 2013 consid. 4.3)

2.2 In concreto, è evidente che l’ordinanza di custodia cautelare croata si limita uni- camente a fissare la durata, in casu di un mese (v. ordinanza, pag. 2, in act. 4.9), della detenzione preventiva prevista inizialmente nell’ambito del procedi- mento penale a carico dell’estradando, durata che sarà rivalutata di volta in volta a dipendenza dello stato del procedimento estero, segnatamente del pe- ricolo di fuga e di collusione. Ciò che occorre invece qui analizzare sono le pene comminate in Croazia e in Svizzera per i fatti contestati all’estradando, descritti nella rogatoria (v. act. 4.9) e così riassunti dall’UFG nella decisione impugnata: “Il perseguito è sospettato di avere, in data 14 aprile 2020 a Zagabria U., appo- sto nel rivestimento di plastica del parafango della ruota anteriore sinistra dell’autovettura Porsche 911 Carrera, con targhe tedesche 1, in uso a B., un ordigno esplosivo improvvisato. Una carica esplosiva elettrica contente 200

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grammi di TNT era collegata a un cellulare e dispositivo GPS tracker, che per- metteva di localizzare la vettura. Una volta determinata la posizione della vet- tura, il perseguito e il suo complice effettuavano tra le ore 09:39:54 e le ore 09:49:16 in totale 19 chiamate al cellulare suindicato, al fine di attivare la cap- sula detonante elettronica istallata nell’autovettura, in modo da causare l’esplo- sione e quindi uccidere B. Avendo inserito in modo erroneo la carta SIM nel cellulare, la detonazione non ha potuto essere attivata e l’esplosione prevista non è avvenuta. Il perseguito è altresì sospettato di avere, in data 11 maggio 2020, a Zagabria U., apposto nel rivestimento di plastica del parafango della ruota anteriore sinistra dell’autovettura Porsche 911 Carrera, con targhe tede- sche 1, in uso a B., un ordigno esplosivo improvvisato. Una carica esplosiva elettrica contente 200 grammi di TNT era collegata a un cellulare e dispositivo GPS tracker, che permetteva di localizzare la vettura. Una volta determinata la posizione della vettura, il perseguito e il suo complice effettuavano tra le ore 08:42:04 e le ore 09:02:04 in totale 10 chiamate al cellulare suindicato, al fine di attivare la capsula detonante elettronica istallata nell’autovettura, causare l’esplosione e quindi uccidere B. La detonazione non ha potuto essere attivata e l’esplosione prevista non è avvenuta per una ragione che non ha potuto es- sere accertata” (act. 1.2, pag. 4 e seg.).

L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possi- bilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Per contro, giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, l’autore che, per grave difetto di intelligenza, non si rende conto che l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena. Il cosiddetto reato impossibile (untauglicher Versuch, délit impossible) è una forma di tentativo in cui, contrariamente a quanto ritenuto dall’autore, la realiz- zazione dello stesso è in realtà impossibile. In questo senso si tratta di un errore sui fatti a sfavore del reo (v. art. 13 cpv. 1 CP): egli ritiene di compiere un reato ma in realtà la sua condotta è assolutamente priva di pericolosità (DTF 140 IV 150 consid. 3.5; 124 IV 97 consid. 2a; v. anche DTF 126 IV 53 consid. 2b). Un tentativo può essere impossibile in ragione del mezzo o dell’oggetto dell’infra- zione. L’oggetto è impossibile quando gli manca una caratteristica facente parte degli elementi costitutivi dell’infrazione. Il mezzo è impossibile quando non per- mette di realizzare l’infrazione in questione. Ciò è il caso quando tale impossi- bilità è assoluta, come per esempio un tentativo di avvelenamento mediante una sostanza che si rivela in realtà innocua. Se invece il mezzo è atto a produrre il risultato in questione, ma non con il metodo di applicazione o con il dosaggio scelto dall’autore, trattasi di un’impossibilità relativa e quindi di un tentativo a tutti gli effetti (v. KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4a ediz. 2016, n. 516).

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In concreto, già solo per il fatto che in entrambi i casi è stato usato dell’esplosivo, mezzo la cui pericolosità è oggettivamente indubbia, è palese che la tesi del tentativo impossibile, a prescindere dalle ragioni per cui la detonazione non è avvenuta, è assolutamente insostenibile. Ciò constatato, rilevato come l’art. 111 comma 1 della legge penale croata (in seguito: LP-HR) punisca l’omicidio con una pena minima di dieci anni o una pena di reclusione di lunga durata (v. act. 4.9) e che secondo l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una per- sona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, pur essendo la pena attenuata in caso di tentativo in entrambi gli Stati (v. art. 34 LP-HR e 22 CP), le condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 CEEstr. sono da considerarsi adempiute, per cui le censure in questo ambito vanno tutte disattese.

3. L’insorgente dichiara di avere un alibi giusta l’art. 53 AIMP. Nel gravame si af- ferma che “il qui imputato potrà solo nel prosieguo della procedura dar tuttavia prova del suo mancato coinvolgimento con quanto sostenuto dalle Autorità croate, in particolare il fatto che questi si trovasse all’estero nei periodi in cui gli inquirenti sostengono che avrebbe commesso il reato” (act. 1, pag. 11).

3.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). Una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invo- cato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di per- sone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenze del Tribunale federale 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994 consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L'alibi deve essere fornito senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l'annuncio di prove future non sod- disfano tale condizione (DTF 109 IV 174 consid. 2; sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214 del 29 novembre 2011 consid. 7.1).

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3.2 In concreto, non avendo il ricorrente presentato nessun elemento concreto che permetta di accertare senza indugio e quindi senza dover procedere a ulteriori atti istruttori, la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP non merita ulteriore disamina.

4. In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del reclamante, il gravame deve essere respinto.

5. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Matteo Genovini (v. RP.2025.8, act. 1).

5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

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L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

5.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, limitandosi tuttavia ad indicare la sua professione di economista, nonché i nomi della moglie e dei figli, omettendo qualsiasi altra informazione che permetta di esaminare la sua situazione finanziaria (v. RP.2025.8, act. 4). La domanda di assistenza giudiziaria gratuita va quindi respinta già solo per questo motivo. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, le censure sollevate dal ricorrente, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere, sia per quanto riguarda il principio della doppia punibilità che per la questione dell’alibi.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3’000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 6 marzo 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Matteo Genovini - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).