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RR.2025.51

Bundesstrafgericht · 2025-04-29 · Italiano CH

Assistenza giuridica internazionale in materia penale alla Croazia Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Con scritto del 9 dicembre 2024, il Ministero della giustizia croato ha trasmesso alla Svizzera una richiesta supplementare di estradizione di A., cittadino croato, per l’esecuzione di due sentenze concernenti reati contro il patrimonio: la prima, del 23 marzo 2017, con la quale il Tribunale penale municipale di Zagabria ha condannato il predetto a una pena detentiva di 10 mesi, decisione confermata in data 5 febbraio 2019 dal Tribunale di contea di Sebenico; la seconda, del 13 febbraio 2020, con la quale il Tribunale penale municipale di Zagabria ha condannato il medesimo a una pena detentiva di un anno sospesa, decisione modificata in data 9 novembre 2020 dal Tribunale di contea di Zagabria, il quale ha revocato la sospensione della pena (v. act. 4.1).

Tale richiesta fa seguito a una prima domanda di estradizione di A. presentata dalle autorità croate per altri reati, concessa dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e confermata sia da questa Corte (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2025.17 del 6 marzo 2025) che dal Tribunale federale (sen- tenza 1C_152/2025 del 21 marzo 2025).

B. Trovandosi il predetto già in detenzione preventiva nel Canton Ticino, il 6 gen- naio 2025, l’UFG ha incaricato il Ministero pubblico ticinese di procedere all’au- dizione di A. relativamente alla domanda di estradizione (v. act. 4.2). Interrogato il 9 gennaio 2025, egli ha confermato di essere la persona ricercata dalle auto- rità croate, non acconsentendo alla sua estradizione in via semplificata (v. act. 4.3).

C. Con decisione del 24 febbraio 2025, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. alla Croazia unicamente per l’esecuzione della pena detentiva di un anno inflitta con sentenza del Tribunale penale municipale di Zagabria del 13 febbraio 2020, di- venuta definitiva il 9 novembre 2020, ritenendo invece prescritta, a partire dal 5 febbraio 2025, la pena inflitta dal Tribunale penale municipale di Zagabria con sentenza del 23 marzo 2017 (v. act. 1.1).

D. Con ricorso del 26 marzo 2025, A. è insorto avverso tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando, in sostanza, l’annullamento della stessa, la reiezione della domanda di estradizione e la concessione dell’assistenza giudiziaria gra- tuita (v. act. 1).

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E. Mediante osservazioni del 1° aprile 2025, trasmesse al ricorrente per informa- zione (v. act. 5), l'UFG ha proposto di respingere il ricorso rinviando integral- mente alla decisione impugnata (v. act. 4).

F. In data 7 aprile 2025, il ricorrente ha trasmesso il formulario relativo alla do- manda di assistenza giudiziaria (v. RP.2025.15, act. 3).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica di Croazia e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Applicabili sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Di rilievo sono inoltre gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell’Ac- cordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea n. L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62) in relazione alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), capo V, art. 26-31 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 205/63 del 7 ago- sto 2007, pag. 63).

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza

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(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2 Il ricorrente contesta la sua estradizione, nella misura in cui la pena inflitta me- diante sentenza del Tribunale municipale di Zagabria del 13 febbraio 2020, mo- dificata dalla sentenza del Tribunale di contea di Zagabria del 9 novembre 2020 sarebbe prescritta. A suo dire, “la crescita in giudicato della pena comminata (…) è da ricondurre all’emissione della decisione del 13 febbraio 2020 e non alla successiva sentenza d’appello del Tribunale di contea di Zagabria del 9 novembre 2020” (act. 1, pag. 8). A sostegno della sua tesi, egli afferma che “si è infatti nel caso di specie di fronte ad un’impugnazione parziale, da parte del procuratore pubblico croato, della decisione di prime cure, appello infatti limitato stante le decisioni estere prodotte alla sola concessione o meno della sospen- sione condizionale della pena. L’appello incoato dall’accusa croata non concer- neva infatti la pena in quanto tale (un anno di reclusione) che non è stata ap- pellata né contestata in alcun modo per sussistenza e quantificazione dal mini- stero pubblico croato” (ibidem).

E. 2.1 L'art. 10 CEEstr prevede che l'estradizione non sarà consentita se la prescri- zione dell'azione penale o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta. Giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, la domanda è irricevibile se la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l’azione penale o l’esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta. In Svizzera, giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. e CP, la pena si prescrive in cinque anni, se si tratta di una pena detentiva fino a un anno. L’art. 100 CP prevede inoltre che la prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l’ese- cuzione della pena (v. a questo proposito ZURBRÜGG, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 2 e seg. ad art. 100 CP; DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 4 ad art. 100 CP).

E. 2.2 In concreto, la sentenza di condanna dell'estradando a una pena detentiva di un anno è diventata definitiva il 9 novembre 2020, momento in cui il tribunale di seconda istanza croato ha confermato la pena detentiva di un anno e ordinato l’esecuzione della stessa, modificando quindi la decisione di prima istanza (v. sentenza del Tribunale di contea di Zagabria del 9 novembre 2020, pag. 1, in act. 4.1). In Svizzera la pena inflitta al ricorrente si prescrive dunque il 9

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novembre 2025. In Croazia, in applicazione degli art. 83 e 84 CP/HR, la pena in questione si prescriverà il 9 novembre 2026. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in nessuno dei due Paesi la pena è prescritta, visto che le normative applicabili fanno esclusivo riferimento alla data della sen- tenza definitiva, senza margini per le differenziazioni ipotizzate nel gravame.

E. 3 In definitiva, il gravame deve essere respinto. La decisione di estradizione del 24 febbraio 2025 va confermata e l’estradizione del ricorrente concessa “per l’esecuzione della pena pronunciata dal tribunale di Zagabria il 13 febbraio 2020, divenuta definitiva il 9 novembre 2020, per l’esecuzione di una pena pri- vativa di libertà di 1 anno” (act. 1.1, pag. 6).

E. 4 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Matteo Genovini (v. RP.2025.15, act. 1).

E. 4.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF

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138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

E. 4.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, limitandosi tuttavia ad indicare la sua professione di economista, nonché i nomi della moglie e dei figli omettendo qualsiasi altra informazione che permetta di esaminare la sua situazione finanziaria (v. RP.2025.15, act. 3.1). Nello scritto accompagnatorio, il suo legale ha affermato che “non è stato possibile reperire le informazioni relative allo stato patrimoniale del mio assistito, ritenuto che que- sti si trova in carcerazione preventiva nel Cantone Ticino ormai da mesi. La situazione economica di questi non gli permette in ogni caso di provvedere al pagamento di un legale, precisato che questi non ha alcun reddito” (act. 3). Tale motivazione non regge. Con l’aiuto del suo legale e della moglie, il ricorrente avrebbe senz’altro potuto produrre un minimo di documentazione a sostegno della propria domanda di assistenza giudiziaria gratuita, la quale va quindi re- spinta già solo per questo motivo. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, la censura sollevata dal ricorrente concernente la prescrizione della pena, alla luce di quanto consi- derato sopra (v. consid. 2), era manifestamente infondata.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le

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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3’000.–.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 29 aprile 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione,

rappresentato dall'avv. Matteo Genovini, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Croazia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.51 Procedura secondaria: RP.2025.15

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Fatti: A. Con scritto del 9 dicembre 2024, il Ministero della giustizia croato ha trasmesso alla Svizzera una richiesta supplementare di estradizione di A., cittadino croato, per l’esecuzione di due sentenze concernenti reati contro il patrimonio: la prima, del 23 marzo 2017, con la quale il Tribunale penale municipale di Zagabria ha condannato il predetto a una pena detentiva di 10 mesi, decisione confermata in data 5 febbraio 2019 dal Tribunale di contea di Sebenico; la seconda, del 13 febbraio 2020, con la quale il Tribunale penale municipale di Zagabria ha condannato il medesimo a una pena detentiva di un anno sospesa, decisione modificata in data 9 novembre 2020 dal Tribunale di contea di Zagabria, il quale ha revocato la sospensione della pena (v. act. 4.1).

Tale richiesta fa seguito a una prima domanda di estradizione di A. presentata dalle autorità croate per altri reati, concessa dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e confermata sia da questa Corte (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2025.17 del 6 marzo 2025) che dal Tribunale federale (sen- tenza 1C_152/2025 del 21 marzo 2025).

B. Trovandosi il predetto già in detenzione preventiva nel Canton Ticino, il 6 gen- naio 2025, l’UFG ha incaricato il Ministero pubblico ticinese di procedere all’au- dizione di A. relativamente alla domanda di estradizione (v. act. 4.2). Interrogato il 9 gennaio 2025, egli ha confermato di essere la persona ricercata dalle auto- rità croate, non acconsentendo alla sua estradizione in via semplificata (v. act. 4.3).

C. Con decisione del 24 febbraio 2025, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. alla Croazia unicamente per l’esecuzione della pena detentiva di un anno inflitta con sentenza del Tribunale penale municipale di Zagabria del 13 febbraio 2020, di- venuta definitiva il 9 novembre 2020, ritenendo invece prescritta, a partire dal 5 febbraio 2025, la pena inflitta dal Tribunale penale municipale di Zagabria con sentenza del 23 marzo 2017 (v. act. 1.1).

D. Con ricorso del 26 marzo 2025, A. è insorto avverso tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando, in sostanza, l’annullamento della stessa, la reiezione della domanda di estradizione e la concessione dell’assistenza giudiziaria gra- tuita (v. act. 1).

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E. Mediante osservazioni del 1° aprile 2025, trasmesse al ricorrente per informa- zione (v. act. 5), l'UFG ha proposto di respingere il ricorso rinviando integral- mente alla decisione impugnata (v. act. 4).

F. In data 7 aprile 2025, il ricorrente ha trasmesso il formulario relativo alla do- manda di assistenza giudiziaria (v. RP.2025.15, act. 3).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.2 L'estradizione fra la Repubblica di Croazia e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Applicabili sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Di rilievo sono inoltre gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell’Ac- cordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea n. L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62) in relazione alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), capo V, art. 26-31 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 205/63 del 7 ago- sto 2007, pag. 63).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza

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(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente contesta la sua estradizione, nella misura in cui la pena inflitta me- diante sentenza del Tribunale municipale di Zagabria del 13 febbraio 2020, mo- dificata dalla sentenza del Tribunale di contea di Zagabria del 9 novembre 2020 sarebbe prescritta. A suo dire, “la crescita in giudicato della pena comminata (…) è da ricondurre all’emissione della decisione del 13 febbraio 2020 e non alla successiva sentenza d’appello del Tribunale di contea di Zagabria del 9 novembre 2020” (act. 1, pag. 8). A sostegno della sua tesi, egli afferma che “si è infatti nel caso di specie di fronte ad un’impugnazione parziale, da parte del procuratore pubblico croato, della decisione di prime cure, appello infatti limitato stante le decisioni estere prodotte alla sola concessione o meno della sospen- sione condizionale della pena. L’appello incoato dall’accusa croata non concer- neva infatti la pena in quanto tale (un anno di reclusione) che non è stata ap- pellata né contestata in alcun modo per sussistenza e quantificazione dal mini- stero pubblico croato” (ibidem).

2.1 L'art. 10 CEEstr prevede che l'estradizione non sarà consentita se la prescri- zione dell'azione penale o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta. Giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, la domanda è irricevibile se la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l’azione penale o l’esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta. In Svizzera, giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. e CP, la pena si prescrive in cinque anni, se si tratta di una pena detentiva fino a un anno. L’art. 100 CP prevede inoltre che la prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l’ese- cuzione della pena (v. a questo proposito ZURBRÜGG, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 2 e seg. ad art. 100 CP; DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 4 ad art. 100 CP).

2.2 In concreto, la sentenza di condanna dell'estradando a una pena detentiva di un anno è diventata definitiva il 9 novembre 2020, momento in cui il tribunale di seconda istanza croato ha confermato la pena detentiva di un anno e ordinato l’esecuzione della stessa, modificando quindi la decisione di prima istanza (v. sentenza del Tribunale di contea di Zagabria del 9 novembre 2020, pag. 1, in act. 4.1). In Svizzera la pena inflitta al ricorrente si prescrive dunque il 9

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novembre 2025. In Croazia, in applicazione degli art. 83 e 84 CP/HR, la pena in questione si prescriverà il 9 novembre 2026. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in nessuno dei due Paesi la pena è prescritta, visto che le normative applicabili fanno esclusivo riferimento alla data della sen- tenza definitiva, senza margini per le differenziazioni ipotizzate nel gravame.

3. In definitiva, il gravame deve essere respinto. La decisione di estradizione del 24 febbraio 2025 va confermata e l’estradizione del ricorrente concessa “per l’esecuzione della pena pronunciata dal tribunale di Zagabria il 13 febbraio 2020, divenuta definitiva il 9 novembre 2020, per l’esecuzione di una pena pri- vativa di libertà di 1 anno” (act. 1.1, pag. 6).

4. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Matteo Genovini (v. RP.2025.15, act. 1).

4.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF

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138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

4.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, limitandosi tuttavia ad indicare la sua professione di economista, nonché i nomi della moglie e dei figli omettendo qualsiasi altra informazione che permetta di esaminare la sua situazione finanziaria (v. RP.2025.15, act. 3.1). Nello scritto accompagnatorio, il suo legale ha affermato che “non è stato possibile reperire le informazioni relative allo stato patrimoniale del mio assistito, ritenuto che que- sti si trova in carcerazione preventiva nel Cantone Ticino ormai da mesi. La situazione economica di questi non gli permette in ogni caso di provvedere al pagamento di un legale, precisato che questi non ha alcun reddito” (act. 3). Tale motivazione non regge. Con l’aiuto del suo legale e della moglie, il ricorrente avrebbe senz’altro potuto produrre un minimo di documentazione a sostegno della propria domanda di assistenza giudiziaria gratuita, la quale va quindi re- spinta già solo per questo motivo. Essa sarebbe del resto da respingere anche a causa dell'assenza di probabilità di successo. In effetti, la censura sollevata dal ricorrente concernente la prescrizione della pena, alla luce di quanto consi- derato sopra (v. consid. 2), era manifestamente infondata.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le

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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3’000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 30 aprile 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Matteo Genovini - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).