Assistenza gudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., A., F. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, eva- sione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, l'autorità rogante afferma che D. e F., presunti espo- nenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rile- vato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui G. S.r.l., H. S.r.l. e I. S.r.l., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formal- mente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili im- prenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimonio so- ciale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, la- sciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. A. e E., risp. moglie e cognato di F., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione (v. roga- toria pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione ed il sequestro, con la relativa documentazione, delle relazioni bancarie presso istituti di credito svizzeri riconducibili alle di- verse persone coinvolte, tra le quali figura la ricorrente (v. act. 8.1 pag. 6 e seg.).
B. Con decisioni del 6 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla do- manda presentata dall'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dallo Stato richiedente (v. act. 8.2 e 8.3).
C. Il 28 gennaio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente della documenta- zione relativa al conto n. 1 sito presso la banca J. intestato a A. (v. act. 8.4). A seguito di una svista del MPC, il dispositivo conteneva un'errata menzione del conto oggetto delle misure di assistenza (v. act. 8.4, pag. 7). Il frontespi- zio ed i considerandi in diritto si riferiscono per contro esclusivamente al conto n. 1 presso la banca J. intestato a A. (v. act. 8.4, pag. 1 e 5).
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D. Il 26 febbraio 2015 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della stessa e la reiezione della domanda di assistenza giu- diziaria (v. act. 1).
E. A conclusione delle loro osservazioni del 31 marzo e 16 aprile 2015 l'UFG risp. il MPC hanno postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 12 maggio 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per cono- scenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 11).
G. Mediante lettera del 5 giugno 2015 l'avv. K. ha comunicato di non patrocinare più la ricorrente nell'ambito della presente procedura (v. act. 14). L'8 giugno 2015 l'avv. Mario Postizzi ha comunicato di essere stato incaricato di tutelare gli interessi della ricorrente, allegando la relativa procura (v. act. 13).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990,
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entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen- tali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2.1 A titolo preliminare, relativamente all'errore presente nel dispositivo della de- cisione di chiusura impugnata, appare opportuno fare riferimento all'art. 69 cpv. 3 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile per rinvio dell'art. 12 AIMP, a norma del quale l'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essen- ziale dei motivi. Il disposto, che concretizza un principio ampiamente ricono- sciuto dalla giurisprudenza in ambito di diritto pubblico procedurale (v. sen- tenza del Tribunale federale 1P.661/2002 del 14 luglio 2003, consid. 2.2) e che è possibile ritrovare anche in altri testi, seppur sotto una formulazione più dettagliata (v. art. 129 LTF; RS 173.110; ed il rinvio in art. 48 LTAF; RS 173.32), permette all'autorità adita con un ricorso di rettificare le inavvertenze che non hanno influenza sul caso e che non pregiudicano l'esercizio del di- ritto di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale B- 1261/2014 del 25 luglio 2014, consid. 6). In tal senso, vi è luogo di ritenere ammissibile che anche lo stesso dispositivo possa essere oggetto di rettifica, qualora in esso siano presenti delle indicazioni manifestamente errate, la cui scorrettezza può essere dedotta senza equivoci dalla lettura d'insieme della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.7,
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del 2 agosto 2012, consid. 2.1; cfr. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Ver- fahrensrecht, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 441 e STEFAN VOGEL, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, n. 22 ad art. 69 PA). Tale so- luzione si impone anche in un'ottica di economia processuale, tenuto conto che, a norma dell'art. 58 PA, nel caso in cui la decisione litigiosa venisse riesaminata dall'autorità inferiore al fine di sopperire all'errore di redazione, la procedura di reclamo rimarrebbe in essere in quanto la nuova decisione emanata pendente lite andrebbe considerata come ugualmente impugnata (v. DTF 107 V 250 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 9C_809/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 3.2).
E. 2.2 In specie, la decisione di chiusura indica a più riprese le corrette coordinate del conto oggetto della misura di assistenza, le quali risultano sia dal fronte- spizio (v. act. 8.4, pag. 1), che dagli stessi considerandi in diritto (v. act. 8.4, pag. 5). Nella decisione impugnata sono inoltre ampiamente descritte le mo- vimentazioni di capitale sullo stesso e viene fatto rinvio alla documentazione sequestrata, la quale non lascia spazio a fraintendimenti quanto alla desi- gnazione della relazione bancaria. L'errore di redazione, per quanto proble- matico, è invece constatabile nel solo dispositivo (v. act. 8.4, pag. 7) e non ha in alcun modo pregiudicato l'esercizio del diritto di ricorso della ricorrente, la quale ha rettamente evidenziato l'errore (v. act. 1, pag. 13) postulandone tuttavia l'annullamento della decisione anche per questo motivo, ma senza in alcun modo chinarsi sulla giurisprudenza e la dottrina sopraccitate.
E. 2.3 Alla luce di quanto precede l'errore contenuto nel dispositivo va qualificato quale errore di svista senza influsso sul caso e che come tale va corretto. La decisione impugnata va quindi rettificata in tal senso.
E. 3.1 La ricorrente sostiene innanzitutto che la rogatoria italiana debba essere di- chiarata inammissibile giacché manifestamente generica e lacunosa nel suo esposto fattuale.
E. 3.2 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più pos- sibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni osta- tive all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia
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pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della roga- toria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 con- sid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice stra- niero del merito e non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
E. 3.3 La richiesta di assistenza del 6 marzo 2014 indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti italiane hanno evidenziato come del denaro di presunta origine illecita nella disponi- bilità di D. sia transitato su un conto presso la banca L., a San Marino, inte- stato a E., fratello della ricorrente, per poi essere versato su un conto inte- stato alla società M. Ltd con sede a Majuro (Isole Marshall) e recapito a Lo- carno, giungendo infine su di un altro conto intestato all'insorgente, an- ch'esso oggetto delle misure di assistenza. In sostanza, le risultanze investi- gative indurrebbero ad ipotizzare che la ricorrente abbia utilizzato i propri conti bancari per riciclare denaro proveniente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore edile (v. anche supra, in fatto, lett. A).
E. 3.4 Visto quanto precede e alla luce dei sopracitati principi giurisprudenziali, l'e- sposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esigenze legali richieste. Per questi motivi, la relativa censura della ricorrente non può trovare accoglimento.
E. 4.1 L'insorgente contesta la competenza territoriale della Procura della Repub- blica presso il Tribunale ordinario di Brescia per presentare la rogatoria og- getto della presente procedura. A suo dire, l'autorità d'esecuzione avrebbe infatti misconosciuto gli effetti della sentenza 25 marzo 2014 della Terza Se- zione penale del Tribunale di Brescia, la quale avrebbe stabilito l'incompe- tenza della suddetta Procura in favore dell'autorità giudiziaria di Bergamo con riguardo al reato di riciclaggio, ossia l'unico reato per il quale la ricorrente sarebbe perseguita in Italia.
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E. 4.2 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza repressiva dello Stato richiedente (v. anche art. 1 n. 1 CEAG); la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2). Se alla Svizzera viene presentata una rogatoria ossequiante le condizioni legali dell'assistenza, l'autorità d'esecuzione non è chiamata a va- lutare decisioni interne allo Stato estero, relative al foro competente per per- seguire e invocare i reati in esame. Inoltre, di principio, fintanto che la do- manda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, con- sid. 1 con rinvii).
E. 4.3 In concreto, la Procura di Brescia ha presentato la sua rogatoria relativa al procedimento da lei condotto in Italia il 6 marzo 2014 (v. Fatti lett. A). In se- guito, con sentenza del 25 marzo 2014, il Tribunale di Brescia ha deciso di trasferire alle autorità inquirenti di Bergamo la competenza per perseguire i fatti di riciclaggio legati al suddetto procedimento (v. act. 1.2 pag. 13). Ora, nessuna comunicazione è giunta alle autorità svizzere circa una modifica od un ritiro delle richieste formulate dalle autorità di Brescia nella loro rogatoria del 6 marzo 2014, né le autorità inquirenti di Bergamo hanno presentato una nuova rogatoria in relazione ai fatti di riciclaggio contestati agli indagati toc- cati da tale capo d'accusa. L'autorità di esecuzione non poteva che dedurne che nulla è mutato per quanto attiene alla rogatoria del 6 marzo 2014. In realtà, la sentenza italiana di cui sopra, che non tocca alle autorità svizzere interpretare e che non intacca la competenza repressiva in quanto tale delle autorità italiane nel loro insieme, non esime l'autorità elvetica dal dare se- guito, nella misura in cui sono ossequiate le regole dell'assistenza, alle ri- chieste italiane, anche perché la documentazione litigiosa trasmessa alle au- torità di Brescia potrà senz'altro essere inoltrata da quest'ultime a quelle di Bergamo. Occorre infine ricordare che la Procura di Brescia è rimasta co- munque competente per perseguire tutti gli altri reati oggetto del procedi- mento penale da lei condotto. La documentazione litigiosa potrebbe essere utile per acclarare anche altri fatti oggetto dell'indagine in questione. In defi- nitiva, anche tale censura va quindi respinta.
E. 5.1 La ricorrente sostiene che la domanda di assistenza italiana tende, in ma- niera generalizzata e con ricerca esplorativa e indiscriminata di prove in urto con il principio della proporzionalità, ad ottenere informazioni su relazioni bancarie a lei intestate che nulla avrebbero a che vedere con il procedimento estero.
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E. 5.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informa- zioni su conti bancari nell'ambito di criminalità come quella in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter indi- viduare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del
E. 5.3 In specie, la documentazione bancaria prodotta dall'istituto di credito ha evi- denziato l'esistenza di operazioni ritenute di rilievo che hanno toccato il conto
n. 1 intestato alla ricorrente e gestito da B., anch'esso indagato dalle autorità italiane. In particolare, in data 30 giugno 2005, fr. 2'662'917.40 sono stati prelevati in contanti e poi accreditati manualmente sul conto n. 2 intestato alla società panamense N. Ltd presso la banca J., di cui l'avente diritto eco- nomico era la stessa ricorrente (v. inc. MPC, act. 35, 42 e 50). Per riportare poi il saldo del sottoconto in positivo, venivano trasferiti fr. 1'628'848.35 dal sottoconto in euro (v. inc. MPC, act. 35 e 40). Tra il 12 luglio 2004 ed il 31 maggio 2005, complessivi euro 1'293'345.45 venivano invece accreditati in contanti (v. inc. MPC, act. 37, 39, 44, 46, 47, 49, 51 – 53) sul sottoconto in euro. Tali fondi provenivano a loro volta dalla società delle Isole Vergini Britanniche O. Inc, la quale risulta aver incassato assegni per prestazioni edili fornite in diversi cantieri sparsi nel nord Italia (v. inc. MPC, act. 33 e 52). Ancora, il 28 febbraio 2005 ed il 14 giugno 2005 risultano prelievi in contanti sospetti pari ad euro 125'405.-- ( v. inc. MPC, act. 38, 39, 43 – 45 e 48).
E. 5.4 Ciò constatato, ed in particolare tenuto conto dei punti di contatto a livello di operazioni bancarie tra i conti oggetto delle indagini ed il conto intestato alla ricorrente, conformemente alla predetta giurisprudenza, l'utilità potenziale dei documenti bancari in questione è certamente data. Le autorità italiane devono infatti ricostruire il cammino dei trasferimenti in esame al fine di chia- rire i punti oscuri riguardanti il possibile ruolo della relazione bancaria oggetto della presente vertenza in relazione alle fattispecie oggetto d'indagine all'e- stero. Vista la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og- getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una con- nessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto og- getto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità ro- gata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, so- stituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 con- sid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costi- tuisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documentazione liti- giosa non viola il principio della proporzionalità.
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6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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E. 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'a- pertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmis- sione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accer- tare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'e- same va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in parti- colare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurispru- denza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fon- dare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di-
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vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca- saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sa- rebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/ MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Gine- vra 2015, pag. 93 e seg.).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La Corte prende atto dell'errore di svista contenuto al punto 2 del dispositivo della decisione di chiusura del 28 gennaio 2015. Lo stesso è rettificato come segue: La seguente documentazione del conto n. 1 acceso presso la banca J. intestato ad A. è tra- smessa all'autorità richiedente. Per il resto il punto del dispositivo rimane intatto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 30 luglio 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Mario Postizzi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.66
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Fatti: A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., A., F. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, eva- sione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, l'autorità rogante afferma che D. e F., presunti espo- nenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rile- vato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui G. S.r.l., H. S.r.l. e I. S.r.l., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formal- mente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili im- prenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimonio so- ciale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, la- sciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. A. e E., risp. moglie e cognato di F., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione (v. roga- toria pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione ed il sequestro, con la relativa documentazione, delle relazioni bancarie presso istituti di credito svizzeri riconducibili alle di- verse persone coinvolte, tra le quali figura la ricorrente (v. act. 8.1 pag. 6 e seg.).
B. Con decisioni del 6 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla do- manda presentata dall'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dallo Stato richiedente (v. act. 8.2 e 8.3).
C. Il 28 gennaio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente della documenta- zione relativa al conto n. 1 sito presso la banca J. intestato a A. (v. act. 8.4). A seguito di una svista del MPC, il dispositivo conteneva un'errata menzione del conto oggetto delle misure di assistenza (v. act. 8.4, pag. 7). Il frontespi- zio ed i considerandi in diritto si riferiscono per contro esclusivamente al conto n. 1 presso la banca J. intestato a A. (v. act. 8.4, pag. 1 e 5).
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D. Il 26 febbraio 2015 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della stessa e la reiezione della domanda di assistenza giu- diziaria (v. act. 1).
E. A conclusione delle loro osservazioni del 31 marzo e 16 aprile 2015 l'UFG risp. il MPC hanno postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 12 maggio 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per cono- scenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 11).
G. Mediante lettera del 5 giugno 2015 l'avv. K. ha comunicato di non patrocinare più la ricorrente nell'ambito della presente procedura (v. act. 14). L'8 giugno 2015 l'avv. Mario Postizzi ha comunicato di essere stato incaricato di tutelare gli interessi della ricorrente, allegando la relativa procura (v. act. 13).
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990,
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entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen- tali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2.
2.1 A titolo preliminare, relativamente all'errore presente nel dispositivo della de- cisione di chiusura impugnata, appare opportuno fare riferimento all'art. 69 cpv. 3 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile per rinvio dell'art. 12 AIMP, a norma del quale l'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essen- ziale dei motivi. Il disposto, che concretizza un principio ampiamente ricono- sciuto dalla giurisprudenza in ambito di diritto pubblico procedurale (v. sen- tenza del Tribunale federale 1P.661/2002 del 14 luglio 2003, consid. 2.2) e che è possibile ritrovare anche in altri testi, seppur sotto una formulazione più dettagliata (v. art. 129 LTF; RS 173.110; ed il rinvio in art. 48 LTAF; RS 173.32), permette all'autorità adita con un ricorso di rettificare le inavvertenze che non hanno influenza sul caso e che non pregiudicano l'esercizio del di- ritto di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale B- 1261/2014 del 25 luglio 2014, consid. 6). In tal senso, vi è luogo di ritenere ammissibile che anche lo stesso dispositivo possa essere oggetto di rettifica, qualora in esso siano presenti delle indicazioni manifestamente errate, la cui scorrettezza può essere dedotta senza equivoci dalla lettura d'insieme della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.7,
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del 2 agosto 2012, consid. 2.1; cfr. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Ver- fahrensrecht, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 441 e STEFAN VOGEL, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, n. 22 ad art. 69 PA). Tale so- luzione si impone anche in un'ottica di economia processuale, tenuto conto che, a norma dell'art. 58 PA, nel caso in cui la decisione litigiosa venisse riesaminata dall'autorità inferiore al fine di sopperire all'errore di redazione, la procedura di reclamo rimarrebbe in essere in quanto la nuova decisione emanata pendente lite andrebbe considerata come ugualmente impugnata (v. DTF 107 V 250 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 9C_809/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 3.2).
2.2 In specie, la decisione di chiusura indica a più riprese le corrette coordinate del conto oggetto della misura di assistenza, le quali risultano sia dal fronte- spizio (v. act. 8.4, pag. 1), che dagli stessi considerandi in diritto (v. act. 8.4, pag. 5). Nella decisione impugnata sono inoltre ampiamente descritte le mo- vimentazioni di capitale sullo stesso e viene fatto rinvio alla documentazione sequestrata, la quale non lascia spazio a fraintendimenti quanto alla desi- gnazione della relazione bancaria. L'errore di redazione, per quanto proble- matico, è invece constatabile nel solo dispositivo (v. act. 8.4, pag. 7) e non ha in alcun modo pregiudicato l'esercizio del diritto di ricorso della ricorrente, la quale ha rettamente evidenziato l'errore (v. act. 1, pag. 13) postulandone tuttavia l'annullamento della decisione anche per questo motivo, ma senza in alcun modo chinarsi sulla giurisprudenza e la dottrina sopraccitate.
2.3 Alla luce di quanto precede l'errore contenuto nel dispositivo va qualificato quale errore di svista senza influsso sul caso e che come tale va corretto. La decisione impugnata va quindi rettificata in tal senso.
3.
3.1 La ricorrente sostiene innanzitutto che la rogatoria italiana debba essere di- chiarata inammissibile giacché manifestamente generica e lacunosa nel suo esposto fattuale.
3.2 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più pos- sibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni osta- tive all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia
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pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della roga- toria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 con- sid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice stra- niero del merito e non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
3.3 La richiesta di assistenza del 6 marzo 2014 indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti italiane hanno evidenziato come del denaro di presunta origine illecita nella disponi- bilità di D. sia transitato su un conto presso la banca L., a San Marino, inte- stato a E., fratello della ricorrente, per poi essere versato su un conto inte- stato alla società M. Ltd con sede a Majuro (Isole Marshall) e recapito a Lo- carno, giungendo infine su di un altro conto intestato all'insorgente, an- ch'esso oggetto delle misure di assistenza. In sostanza, le risultanze investi- gative indurrebbero ad ipotizzare che la ricorrente abbia utilizzato i propri conti bancari per riciclare denaro proveniente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore edile (v. anche supra, in fatto, lett. A).
3.4 Visto quanto precede e alla luce dei sopracitati principi giurisprudenziali, l'e- sposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esigenze legali richieste. Per questi motivi, la relativa censura della ricorrente non può trovare accoglimento.
4. 4.1 L'insorgente contesta la competenza territoriale della Procura della Repub- blica presso il Tribunale ordinario di Brescia per presentare la rogatoria og- getto della presente procedura. A suo dire, l'autorità d'esecuzione avrebbe infatti misconosciuto gli effetti della sentenza 25 marzo 2014 della Terza Se- zione penale del Tribunale di Brescia, la quale avrebbe stabilito l'incompe- tenza della suddetta Procura in favore dell'autorità giudiziaria di Bergamo con riguardo al reato di riciclaggio, ossia l'unico reato per il quale la ricorrente sarebbe perseguita in Italia.
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4.2 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza repressiva dello Stato richiedente (v. anche art. 1 n. 1 CEAG); la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2). Se alla Svizzera viene presentata una rogatoria ossequiante le condizioni legali dell'assistenza, l'autorità d'esecuzione non è chiamata a va- lutare decisioni interne allo Stato estero, relative al foro competente per per- seguire e invocare i reati in esame. Inoltre, di principio, fintanto che la do- manda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, con- sid. 1 con rinvii).
4.3 In concreto, la Procura di Brescia ha presentato la sua rogatoria relativa al procedimento da lei condotto in Italia il 6 marzo 2014 (v. Fatti lett. A). In se- guito, con sentenza del 25 marzo 2014, il Tribunale di Brescia ha deciso di trasferire alle autorità inquirenti di Bergamo la competenza per perseguire i fatti di riciclaggio legati al suddetto procedimento (v. act. 1.2 pag. 13). Ora, nessuna comunicazione è giunta alle autorità svizzere circa una modifica od un ritiro delle richieste formulate dalle autorità di Brescia nella loro rogatoria del 6 marzo 2014, né le autorità inquirenti di Bergamo hanno presentato una nuova rogatoria in relazione ai fatti di riciclaggio contestati agli indagati toc- cati da tale capo d'accusa. L'autorità di esecuzione non poteva che dedurne che nulla è mutato per quanto attiene alla rogatoria del 6 marzo 2014. In realtà, la sentenza italiana di cui sopra, che non tocca alle autorità svizzere interpretare e che non intacca la competenza repressiva in quanto tale delle autorità italiane nel loro insieme, non esime l'autorità elvetica dal dare se- guito, nella misura in cui sono ossequiate le regole dell'assistenza, alle ri- chieste italiane, anche perché la documentazione litigiosa trasmessa alle au- torità di Brescia potrà senz'altro essere inoltrata da quest'ultime a quelle di Bergamo. Occorre infine ricordare che la Procura di Brescia è rimasta co- munque competente per perseguire tutti gli altri reati oggetto del procedi- mento penale da lei condotto. La documentazione litigiosa potrebbe essere utile per acclarare anche altri fatti oggetto dell'indagine in questione. In defi- nitiva, anche tale censura va quindi respinta.
5. 5.1 La ricorrente sostiene che la domanda di assistenza italiana tende, in ma- niera generalizzata e con ricerca esplorativa e indiscriminata di prove in urto con il principio della proporzionalità, ad ottenere informazioni su relazioni bancarie a lei intestate che nulla avrebbero a che vedere con il procedimento estero.
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5.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informa- zioni su conti bancari nell'ambito di criminalità come quella in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter indi- viduare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'a- pertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmis- sione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accer- tare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'e- same va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in parti- colare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurispru- denza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fon- dare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di-
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vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca- saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sa- rebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/ MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Gine- vra 2015, pag. 93 e seg.).
5.3 In specie, la documentazione bancaria prodotta dall'istituto di credito ha evi- denziato l'esistenza di operazioni ritenute di rilievo che hanno toccato il conto
n. 1 intestato alla ricorrente e gestito da B., anch'esso indagato dalle autorità italiane. In particolare, in data 30 giugno 2005, fr. 2'662'917.40 sono stati prelevati in contanti e poi accreditati manualmente sul conto n. 2 intestato alla società panamense N. Ltd presso la banca J., di cui l'avente diritto eco- nomico era la stessa ricorrente (v. inc. MPC, act. 35, 42 e 50). Per riportare poi il saldo del sottoconto in positivo, venivano trasferiti fr. 1'628'848.35 dal sottoconto in euro (v. inc. MPC, act. 35 e 40). Tra il 12 luglio 2004 ed il 31 maggio 2005, complessivi euro 1'293'345.45 venivano invece accreditati in contanti (v. inc. MPC, act. 37, 39, 44, 46, 47, 49, 51 – 53) sul sottoconto in euro. Tali fondi provenivano a loro volta dalla società delle Isole Vergini Britanniche O. Inc, la quale risulta aver incassato assegni per prestazioni edili fornite in diversi cantieri sparsi nel nord Italia (v. inc. MPC, act. 33 e 52). Ancora, il 28 febbraio 2005 ed il 14 giugno 2005 risultano prelievi in contanti sospetti pari ad euro 125'405.-- ( v. inc. MPC, act. 38, 39, 43 – 45 e 48).
5.4 Ciò constatato, ed in particolare tenuto conto dei punti di contatto a livello di operazioni bancarie tra i conti oggetto delle indagini ed il conto intestato alla ricorrente, conformemente alla predetta giurisprudenza, l'utilità potenziale dei documenti bancari in questione è certamente data. Le autorità italiane devono infatti ricostruire il cammino dei trasferimenti in esame al fine di chia- rire i punti oscuri riguardanti il possibile ruolo della relazione bancaria oggetto della presente vertenza in relazione alle fattispecie oggetto d'indagine all'e- stero. Vista la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og- getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una con- nessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto og- getto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità ro- gata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, so- stituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 con- sid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costi- tuisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documentazione liti- giosa non viola il principio della proporzionalità.
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6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La Corte prende atto dell'errore di svista contenuto al punto 2 del dispositivo della decisione di chiusura del 28 gennaio 2015. Lo stesso è rettificato come segue: La seguente documentazione del conto n. 1 acceso presso la banca J. intestato ad A. è tra- smessa all'autorità richiedente. Per il resto il punto del dispositivo rimane intatto. 3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 31 luglio 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).