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RR.2015.247

Bundesstrafgericht · 2015-12-09 · Italiano CH

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Sachverhalt

A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, eva- sione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, l'autorità rogante afferma che D. e G., presunti espo- nenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rile- vato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui H. S.r.l., I. S.r.l. e J. S.r.l., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formal- mente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili im- prenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimonio so- ciale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, la- sciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. F. e E., risp. moglie e cognato di G., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione (v. incarto RR.2015.247, act. 1.4 pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità ro- gante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione ed il sequestro, con la relativa documentazione, delle relazioni bancarie riconducibili ad F. presso la banca K. (banca assorbita nel 2012 dalla banca L.) e altri istituti di credito svizzeri (v. incarto RR.2015.247, act. 1.4 pag. 6 e seg.).

B. Mediante decisione del 14 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, dichiarando che le misure ri- chieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. incarto RR.2015.208, act. 1.5).

C. Con decisione del 3 luglio 2015 il MPC ha emanato un ordine di edizione con blocco del conto n. 200147 presso la banca M., Zurigo, intestato a A. (v. in- carto RR.2015.208, act. 1.2).

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D. Il 14 luglio 2015 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'an- nullamento della stessa, con revoca immediata del sequestro (v. incarto RR.2015.208, act. 1).

E. Il 23 luglio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata docu- mentazione relativa al conto di cui sopra, con mantenimento del blocco (v. in- carto RR.2015.247, act. 1.2).

F. Il 25 agosto 2015 A. ha interposto ricorso anche contro tale decisione dinanzi alla medesima autorità, postulando l'annullamento della stessa, contestando quindi sia la trasmissione della documentazione bancaria sia il manteni- mento del sequestro del suo conto (v. incarto RR.2015.247, act. 1).

G. Con osservazioni del 13 agosto 2015 l'UFG ha postulato l'inammissibilità del ricorso del 14 luglio 2015. Con scritto del 17 agosto 2015, il MPC ha chiesto di dichiarare inammissibile tale ricorso, sussidiariamente di respingerlo (v. in- carto RR.2015.208, act. 8 e 9).

H. Con memoriale di risposta del 17 settembre 2015, il MPC ha postulato la reiezione del ricorso del 25 agosto 2015 (v. incarto RR.2015.247, act. 6).

I. Con replica del 18 settembre 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per cono- scenza, il ricorrente ha confermato le conclusioni espresse nel suo gravame del 14 luglio 2015 (v. incarto RR.2015.208, act. 12).

J. Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2015, l'UFG ha chiesto la reiezione del gravame del 25 agosto 2015 (v. incarto RR.2015.247, act. 7).

K. Con replica del 2 ottobre 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza, il ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse nel suo ricorso del 25 agosto 2015 (v. incarto RR.2015.247, act. 9).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assi- stenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di ri- lievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 no- vembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il preva- lente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei per- tinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basi- lese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 pag. 5). Ora, già solo per questi motivi – indipendentemente quindi dalle singole operazioni intervenute sul conto in questione – non si può di certo affermare che il conto litigioso sia completamente estraneo ai fatti oggetto d'indagine. La documentazione oggetto della decisione impugnata presenta dunque un'utilità potenziale, potendo essa permettere di ricostruire i flussi di denaro che l'autorità italiana ritiene provenire dalle presunte distrazioni com- messe a danno di società gestite dalla criminalità organizzata (v. act. 1.5 pag. 8), e questo a prescindere dal fatto che F. non sia in quanto tale inda- gata per il reato di cui all'art. 416-bis CP/I.

Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og- getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una con- nessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto og- getto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità ro- gata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, so- stituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la trasmissione della documentazione liti- giosa non viola il principio della proporzionalità.

E. 2 Il ricorrente sostiene innanzitutto che l'autorità rogante, non informando le autorità elvetiche dell'evoluzione dell'inchiesta italiana, avrebbe violato il principio della buona fede e dell'affidamento. Egli censura ugualmente il comportamento del MPC, il quale non avrebbe minimamente avvertito il do- vere di un rigoroso aggiornamento della situazione processuale. Particolar- mente inaccettabile sarebbe, a suo dire, il passaggio secondo cui "l'autorità rogante ha accertato che D. e G. " siano "due dei maggiori esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico". Tale conclusione sa- rebbe destituita di ogni fondamento e contrasterebbe con la realtà proces- suale italiana. Per di più, il tutto avverrebbe nell'ambito di fatti sostanzial- mente di natura fiscale, nel quale contesto si impone particolare rigore con riguardo alla descrizione dei fatti alla base della commissione rogatoria.

E. 2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’ap- plicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'as- sistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.

E. 2.2 Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'e- sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre

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contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ad- dotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si rife- risce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giusta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).

E. 2.3 In concreto, occorre innanzitutto premettere che l'esposto dei fatti presentato nella rogatoria del 6 marzo 2014 è già stato ritenuto sufficiente da questa Corte nelle sue recenti decisioni del 30 luglio 2015 concernenti due conti di F., figlia del ricorrente, toccati da misure rogatoriali analoghe (v. RR.2015.65 consid. 2 e RR.2015.66 consid. 3). Ora, indipendentemente da quanto di- chiarato dal ricorrente relativamente all'accusa di appartenenza ad un'asso- ciazione a delinquere di stampo mafioso – in effetti la rogatoria, pur evo- cando il coinvolgimento nelle indagini di persone appartenenti ad organizza- zioni criminali, contesta a F. il reato di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 CP/I (v. incarto RR.2015.247 act. 1.4 pag. 4 e seg.) e non quello per associazione di tipo mafioso giusta l'art. 416-bis CP/I –, la domanda di assistenza in questione indica che alla figlia del ricorrente sono contestati anche reati di riciclaggio. Questa Corte ha già avuto modo di affermare nella predette decisioni del 30 luglio 2015, relativamente ai conti bancari ivi liti- giosi, che le risultanze investigative indurrebbero ad ipotizzare che F. abbia utilizzato i conti in parola per riciclare denaro proveniente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore

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edile (v. RR.2015.65 consid. 2.2; RR.2015.66 consid. 3.3). Ora, potendo es- sere ipotizzato un uso simile del conto oggetto della presente procedura, sul quale F. dispone di una procura individuale, la condizione della doppia puni- bilità è adempiuta già solo per questo motivo, dato che i fatti esteri possono essere sussunti in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. Per tacere dei fatti contestati anche a G. e D. (v. incarto RR.2015.245 act. 1.5 pag. 2 e segg.), i quali possono senz'altro essere sus- sunti almeno ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP). Non da ultimo, in virtù dell'art. 50 CAS (v. supra consid. 2.2 in fine), l'assistenza può essere ammessa anche per eventuali infrazioni in materia di fiscalità indi- retta.

Certo, come naturale, la procedura all'estero ha subìto nel frattempo un'evo- luzione, ma le autorità italiane non hanno dichiarato di voler ritirare la propria domanda di assistenza e non vi è nessun elemento per ritenere che a questo stadio della procedura la documentazione in questione non sia più utilizza- bile ai fini del giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii). Anche se in base all'art. 31 n. 2 lett. b CRic la parte richiedente è tenuta ad informare immediatamente la parte richiesta di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del capitolo III della convenzione non risultino più giustificati, questo, contra- riamente a quanto concretamente dedotto dal ricorrente, non comporta un obbligo di informare su cambiamenti che non sono comunque atti a sconvol- gere l'assetto su cui si basavano le precedenti misure d'assistenza. La buona fede tra Stati non implica un obbligo di informazione di una portata così am- pia come quella postulata dal ricorrente, ma in sostanza impone di informare sull'eventuale venir meno dei presupposti fondamentali su cui l'assistenza si fondava (v. M. RUHE, Commentario basilese, op. cit., n. 5 ad art. 31 CRic). Come qui sopra esposto, si tratta di un'eventualità qui pacificamente non data, visto che al di là delle puntuali novità processuali evidenziate nel ri- corso, non vi sono elementi per ritenere decaduti i presupposti su cui l'assi- stenza si è finora basata, né vi è ragione di esigere da parte del MPC una presa di contatto con l'autorità requirente per aggiornare il quadro proces- suale all'estero.

E. 2.4 In definitiva, la concessione dell'assistenza nel caso concreto non trova osta- coli né dal punto di vista della doppia punibilità, né da quello della buona fede tra Stati, né da quello della riserva del reato fiscale. Per il resto, le censure ricorsuali sono inconferenti in ambito di assistenza giudiziaria internazionale.

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E. 3 Il ricorrente sostiene che la trasmissione all'autorità rogante della documen- tazione riguardante il suo conto violerebbe il principio della proporzionalità. I valori patrimoniali ivi depositati o transitati sarebbero a lui riconducibili, senza nessuna connessione con la vicenda processuale italiana. Egli avrebbe ali- mentato il suo conto bancario svizzero con importi di sua pertinenza collocati su una relazione bancaria personale presso una banca italiana.

E. 3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informa- zioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente forag- giati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche pos- sano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'e- stero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

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E. 3.2 Orbene, come già evidenziato in precedenza, F., sospettata di aver riciclato valori provento delle distrazioni di cui sopra (v. supra lett. A e consid. 2.3), dispone di una procura individuale sul conto del ricorrente (v. RR.2015.247 act. 1.8). Inoltre, dalla documentazione di apertura del conto litigioso risulta che il ricorrente ha indicato di essere il proprietario della N. S.r.l., società attiva nel ramo della costruzione, la cui sede operativa e la struttura ammini- strativa sarebbero state messe da F. a disposizione del sodalizio al fine di consentire ai complici di realizzare il progetto criminale (v. RR.2015.247 act.

E. 4 Con il suo gravame il ricorrente postula inoltre lo sblocco del suo conto, mo- tivandolo col fatto che in Italia il Giudice per le indagini preliminari del Tribu- nale di Bergamo avrebbe disposto, in ragione della netta sproporzione tra il valore dei beni vincolati e la somma da sequestrare di EUR 3'264'882.--, la modifica del sequestro preventivo pronunciato in data 25 febbraio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia. L'autorità italiana avrebbe quindi limitato a taluni beni di F., figlia del ricorrente, la mi- sura cautelare del sequestro, sbloccando diversi immobili.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria inter- nazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti

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esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rap- porto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nei precedenti considerandi (v. supra consid. 3.2), è senz'altro pos- sibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della do- cumentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione es- sere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'og- getto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nulla muta a tali consi- derazioni (v. act. 1.4). Da una parte, le autorità estere non hanno modificato le loro richieste presentate con rogatoria del 6 marzo 2014, anzi, con scritto dell'8 luglio 2015 esse, dopo essere state contattate come preannunciato da parte del MPC all'avvocato del ricorrente il 6 luglio 2015 (v. RR.2015.247, act. 6.5 pag. 4), hanno confermato l'interesse al mantenimento del sequestro dei valori patrimoniali su suolo elvetico (v. incarto RR.2015.207, act. 9 pag. 5); dall'altra, la documentazione bancaria qui litigiosa potrebbe permettere di ricostruire flussi di denaro sconosciuti all'autorità rogante, modificando così l'entità dei valori patrimoniali ritenuti di provenienza illecita. In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che que- st'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la pro- cedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha pe- raltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 8'000.--; essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati, ossia complessivamente fr. 10'000.-- (fr. 5'000.-- per la procedura RR.2015.207 e fr. 5'000.-- per la procedura RR.2015.245). La cassa del Tribunale restituirà quindi al ricorrente il saldo di fr. 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Le cause RR.2015.208 e RR.2015.247 sono congiunte.
  2. I ricorsi sono respinti.
  3. La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dagli anticipi delle spese già versati di complessivamente fr. 10'000.--. La cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza dell'8 dicembre 2015 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2015.247+RR.2015.208

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Fatti: A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, eva- sione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, l'autorità rogante afferma che D. e G., presunti espo- nenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rile- vato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui H. S.r.l., I. S.r.l. e J. S.r.l., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formal- mente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili im- prenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimonio so- ciale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, la- sciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. F. e E., risp. moglie e cognato di G., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione (v. incarto RR.2015.247, act. 1.4 pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità ro- gante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione ed il sequestro, con la relativa documentazione, delle relazioni bancarie riconducibili ad F. presso la banca K. (banca assorbita nel 2012 dalla banca L.) e altri istituti di credito svizzeri (v. incarto RR.2015.247, act. 1.4 pag. 6 e seg.).

B. Mediante decisione del 14 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, dichiarando che le misure ri- chieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. incarto RR.2015.208, act. 1.5).

C. Con decisione del 3 luglio 2015 il MPC ha emanato un ordine di edizione con blocco del conto n. 200147 presso la banca M., Zurigo, intestato a A. (v. in- carto RR.2015.208, act. 1.2).

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D. Il 14 luglio 2015 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'an- nullamento della stessa, con revoca immediata del sequestro (v. incarto RR.2015.208, act. 1).

E. Il 23 luglio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata docu- mentazione relativa al conto di cui sopra, con mantenimento del blocco (v. in- carto RR.2015.247, act. 1.2).

F. Il 25 agosto 2015 A. ha interposto ricorso anche contro tale decisione dinanzi alla medesima autorità, postulando l'annullamento della stessa, contestando quindi sia la trasmissione della documentazione bancaria sia il manteni- mento del sequestro del suo conto (v. incarto RR.2015.247, act. 1).

G. Con osservazioni del 13 agosto 2015 l'UFG ha postulato l'inammissibilità del ricorso del 14 luglio 2015. Con scritto del 17 agosto 2015, il MPC ha chiesto di dichiarare inammissibile tale ricorso, sussidiariamente di respingerlo (v. in- carto RR.2015.208, act. 8 e 9).

H. Con memoriale di risposta del 17 settembre 2015, il MPC ha postulato la reiezione del ricorso del 25 agosto 2015 (v. incarto RR.2015.247, act. 6).

I. Con replica del 18 settembre 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per cono- scenza, il ricorrente ha confermato le conclusioni espresse nel suo gravame del 14 luglio 2015 (v. incarto RR.2015.208, act. 12).

J. Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2015, l'UFG ha chiesto la reiezione del gravame del 25 agosto 2015 (v. incarto RR.2015.247, act. 7).

K. Con replica del 2 ottobre 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza, il ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse nel suo ricorso del 25 agosto 2015 (v. incarto RR.2015.247, act. 9).

Diritto:

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1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assi- stenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di ri- lievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 no- vembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il preva- lente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei per- tinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basi- lese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (v. art. 80e cpv. 1 AIMP).

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Il ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto delle decisioni impu- gnate ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Entrambi i ricorsi sono tem- pestivi (v. art. 80k AIMP). Nel suo gravame del 25 agosto 2015, il ricorrente, oltre a contestare la trasmissione della documentazione relativa al suo conto, ha reiterato la sua richiesta di sblocco del medesimo, rinviando espressa- mente anche al ricorso da lui interposto in data 14 luglio 2015. Orbene, visto quanto precede, per motivi di economia processuale, si giustifica di proce- dere alla congiunzione delle cause in questione e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1; B. BOVAY, Procédure admini- strative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 606). Non vi è altresì motivo di fare di- pendere la ricevibilità del ricorso contro il sequestro in quanto tale dai requi- siti di cui all'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. più ampiamente TPF 2007 124). En- trambi i ricorsi sono quindi ricevibili.

2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che l'autorità rogante, non informando le autorità elvetiche dell'evoluzione dell'inchiesta italiana, avrebbe violato il principio della buona fede e dell'affidamento. Egli censura ugualmente il comportamento del MPC, il quale non avrebbe minimamente avvertito il do- vere di un rigoroso aggiornamento della situazione processuale. Particolar- mente inaccettabile sarebbe, a suo dire, il passaggio secondo cui "l'autorità rogante ha accertato che D. e G. " siano "due dei maggiori esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico". Tale conclusione sa- rebbe destituita di ogni fondamento e contrasterebbe con la realtà proces- suale italiana. Per di più, il tutto avverrebbe nell'ambito di fatti sostanzial- mente di natura fiscale, nel quale contesto si impone particolare rigore con riguardo alla descrizione dei fatti alla base della commissione rogatoria.

2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’ap- plicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'as- sistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.

2.2 Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'e- sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre

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contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ad- dotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si rife- risce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giusta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).

2.3 In concreto, occorre innanzitutto premettere che l'esposto dei fatti presentato nella rogatoria del 6 marzo 2014 è già stato ritenuto sufficiente da questa Corte nelle sue recenti decisioni del 30 luglio 2015 concernenti due conti di F., figlia del ricorrente, toccati da misure rogatoriali analoghe (v. RR.2015.65 consid. 2 e RR.2015.66 consid. 3). Ora, indipendentemente da quanto di- chiarato dal ricorrente relativamente all'accusa di appartenenza ad un'asso- ciazione a delinquere di stampo mafioso – in effetti la rogatoria, pur evo- cando il coinvolgimento nelle indagini di persone appartenenti ad organizza- zioni criminali, contesta a F. il reato di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 CP/I (v. incarto RR.2015.247 act. 1.4 pag. 4 e seg.) e non quello per associazione di tipo mafioso giusta l'art. 416-bis CP/I –, la domanda di assistenza in questione indica che alla figlia del ricorrente sono contestati anche reati di riciclaggio. Questa Corte ha già avuto modo di affermare nella predette decisioni del 30 luglio 2015, relativamente ai conti bancari ivi liti- giosi, che le risultanze investigative indurrebbero ad ipotizzare che F. abbia utilizzato i conti in parola per riciclare denaro proveniente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore

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edile (v. RR.2015.65 consid. 2.2; RR.2015.66 consid. 3.3). Ora, potendo es- sere ipotizzato un uso simile del conto oggetto della presente procedura, sul quale F. dispone di una procura individuale, la condizione della doppia puni- bilità è adempiuta già solo per questo motivo, dato che i fatti esteri possono essere sussunti in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. Per tacere dei fatti contestati anche a G. e D. (v. incarto RR.2015.245 act. 1.5 pag. 2 e segg.), i quali possono senz'altro essere sus- sunti almeno ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP). Non da ultimo, in virtù dell'art. 50 CAS (v. supra consid. 2.2 in fine), l'assistenza può essere ammessa anche per eventuali infrazioni in materia di fiscalità indi- retta.

Certo, come naturale, la procedura all'estero ha subìto nel frattempo un'evo- luzione, ma le autorità italiane non hanno dichiarato di voler ritirare la propria domanda di assistenza e non vi è nessun elemento per ritenere che a questo stadio della procedura la documentazione in questione non sia più utilizza- bile ai fini del giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii). Anche se in base all'art. 31 n. 2 lett. b CRic la parte richiedente è tenuta ad informare immediatamente la parte richiesta di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del capitolo III della convenzione non risultino più giustificati, questo, contra- riamente a quanto concretamente dedotto dal ricorrente, non comporta un obbligo di informare su cambiamenti che non sono comunque atti a sconvol- gere l'assetto su cui si basavano le precedenti misure d'assistenza. La buona fede tra Stati non implica un obbligo di informazione di una portata così am- pia come quella postulata dal ricorrente, ma in sostanza impone di informare sull'eventuale venir meno dei presupposti fondamentali su cui l'assistenza si fondava (v. M. RUHE, Commentario basilese, op. cit., n. 5 ad art. 31 CRic). Come qui sopra esposto, si tratta di un'eventualità qui pacificamente non data, visto che al di là delle puntuali novità processuali evidenziate nel ri- corso, non vi sono elementi per ritenere decaduti i presupposti su cui l'assi- stenza si è finora basata, né vi è ragione di esigere da parte del MPC una presa di contatto con l'autorità requirente per aggiornare il quadro proces- suale all'estero.

2.4 In definitiva, la concessione dell'assistenza nel caso concreto non trova osta- coli né dal punto di vista della doppia punibilità, né da quello della buona fede tra Stati, né da quello della riserva del reato fiscale. Per il resto, le censure ricorsuali sono inconferenti in ambito di assistenza giudiziaria internazionale.

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3. Il ricorrente sostiene che la trasmissione all'autorità rogante della documen- tazione riguardante il suo conto violerebbe il principio della proporzionalità. I valori patrimoniali ivi depositati o transitati sarebbero a lui riconducibili, senza nessuna connessione con la vicenda processuale italiana. Egli avrebbe ali- mentato il suo conto bancario svizzero con importi di sua pertinenza collocati su una relazione bancaria personale presso una banca italiana.

3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informa- zioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente forag- giati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche pos- sano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'e- stero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

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3.2 Orbene, come già evidenziato in precedenza, F., sospettata di aver riciclato valori provento delle distrazioni di cui sopra (v. supra lett. A e consid. 2.3), dispone di una procura individuale sul conto del ricorrente (v. RR.2015.247 act. 1.8). Inoltre, dalla documentazione di apertura del conto litigioso risulta che il ricorrente ha indicato di essere il proprietario della N. S.r.l., società attiva nel ramo della costruzione, la cui sede operativa e la struttura ammini- strativa sarebbero state messe da F. a disposizione del sodalizio al fine di consentire ai complici di realizzare il progetto criminale (v. RR.2015.247 act. 1.4 pag. 5). Ora, già solo per questi motivi – indipendentemente quindi dalle singole operazioni intervenute sul conto in questione – non si può di certo affermare che il conto litigioso sia completamente estraneo ai fatti oggetto d'indagine. La documentazione oggetto della decisione impugnata presenta dunque un'utilità potenziale, potendo essa permettere di ricostruire i flussi di denaro che l'autorità italiana ritiene provenire dalle presunte distrazioni com- messe a danno di società gestite dalla criminalità organizzata (v. act. 1.5 pag. 8), e questo a prescindere dal fatto che F. non sia in quanto tale inda- gata per il reato di cui all'art. 416-bis CP/I.

Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og- getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una con- nessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto og- getto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità ro- gata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, so- stituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la trasmissione della documentazione liti- giosa non viola il principio della proporzionalità.

4. Con il suo gravame il ricorrente postula inoltre lo sblocco del suo conto, mo- tivandolo col fatto che in Italia il Giudice per le indagini preliminari del Tribu- nale di Bergamo avrebbe disposto, in ragione della netta sproporzione tra il valore dei beni vincolati e la somma da sequestrare di EUR 3'264'882.--, la modifica del sequestro preventivo pronunciato in data 25 febbraio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia. L'autorità italiana avrebbe quindi limitato a taluni beni di F., figlia del ricorrente, la mi- sura cautelare del sequestro, sbloccando diversi immobili.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria inter- nazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti

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esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rap- porto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nei precedenti considerandi (v. supra consid. 3.2), è senz'altro pos- sibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della do- cumentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione es- sere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'og- getto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nulla muta a tali consi- derazioni (v. act. 1.4). Da una parte, le autorità estere non hanno modificato le loro richieste presentate con rogatoria del 6 marzo 2014, anzi, con scritto dell'8 luglio 2015 esse, dopo essere state contattate come preannunciato da parte del MPC all'avvocato del ricorrente il 6 luglio 2015 (v. RR.2015.247, act. 6.5 pag. 4), hanno confermato l'interesse al mantenimento del sequestro dei valori patrimoniali su suolo elvetico (v. incarto RR.2015.207, act. 9 pag. 5); dall'altra, la documentazione bancaria qui litigiosa potrebbe permettere di ricostruire flussi di denaro sconosciuti all'autorità rogante, modificando così l'entità dei valori patrimoniali ritenuti di provenienza illecita. In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che que- st'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la pro- cedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha pe- raltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 8'000.--; essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati, ossia complessivamente fr. 10'000.-- (fr. 5'000.-- per la procedura RR.2015.207 e fr. 5'000.-- per la procedura RR.2015.245). La cassa del Tribunale restituirà quindi al ricorrente il saldo di fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2015.208 e RR.2015.247 sono congiunte. 2. I ricorsi sono respinti. 3. La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dagli anticipi delle spese già versati di complessivamente fr. 10'000.--. La cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.--.

Bellinzona, 9 dicembre 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).