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RR.2015.65

Bundesstrafgericht · 2015-07-30 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Sequestro (art. 33a OAIMP).

Sachverhalt

A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., A., F. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, eva- sione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, l'autorità rogante afferma che D. e F., presunti esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbe- ro rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui G. S.r.l., H. S.r.l. e I. S.r.l. omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la veri- fica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati do- mini per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimo- nio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri cre- ditori. A. e E., risp. moglie e cognato di F., avvalendosi di due cittadini sviz- zeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questio- ne (v. rogatoria pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione ed il sequestro, con la relativa do- cumentazione, delle relazioni bancarie riconducibili ad A. presso istituti di credito svizzeri, segnatamente banca J. (banca assorbita nel 2012 da ban- ca K.) (v. incarto RR.2015.66, act. 8.1 pag. 6 e seg.).

B. Mediante decisioni del 6 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dallo Stato richiedente (v. incarto RR.2015.66, act. 8.2 e 8.3).

C. Il 28 gennaio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente della documen- tazione relativa al conto n. 1 presso la banca K. intestato a A., conferman- done il blocco (v. act. 8.1).

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D. Il 26 febbraio 2015 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della stessa, con revoca immediata del sequestro.

A conclusione delle loro osservazioni del 26 marzo e 16 aprile 2015 l'UFG risp. il MPC hanno postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).

E. Con replica del 12 maggio 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per cono- scenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 11).

F. Mediante lettera del 5 giugno 2015 l'avv. L. ha comunicato di non patroci- nare più la ricorrente nell'ambito della presente procedura (v. act. 14). L'8 giugno 2015 l'avv. Mario Postizzi ha comunicato di essere stato incari- cato di tutelare gli interessi della ricorrente, allegando la relativa procura (v. act. 13).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra- sburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la

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Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittima- ta a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente sostiene innanzitutto che la rogatoria italiana debba essere dichiarata inammissibile giacché manifestamente generica e lacunosa nel suo esposto fattuale.

E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'uffi- cio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il proce- dimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condi- zioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un espo- sto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto

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di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indi- scriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riserva- to al giudice straniero del merito e non compete a quello svizzero dell'assi- stenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).

E. 2.2 La richiesta di assistenza del 6 marzo 2014 indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti italiane hanno evidenziato come del denaro di presunta origine illecita nella dispo- nibilità di D. sia transitato su un conto presso la banca M., a San Marino, in- testato a E., fratello della ricorrente, per poi essere versato su un conto in- testato alla società N. Ltd con sede a Majuro (Isole Marshall) e recapito a Locarno, giungendo infine sul conto oggetto della presente procedura. Più precisamente, il 9 maggio 2011, EUR 1'005'000.-- sarebbero stati trasferiti da un conto intestato a E. ad un conto intestato alla N. Ltd. Gli atti relativi a quest'ultimo conto evidenzierebbero tre prelevamenti in contante effettuati nel medesimo periodo: EUR 300'000.-- il 27 maggio 2011, EUR 300'000.-- il 30 maggio 2011 ed EUR 370'000.-- il 31 maggio 2011, per un totale di EUR 970'000.--. Dalla documentazione bancaria oggetto della decisione impugnata emergono depositi in contante, avvenuti tra il 27 ed il 31 maggio 2011, per un importo di EUR 970'000.-- (v. incarto RR.2015.66, act. 8.1 pag. 11 e segg.). In sostanza, le risultanze investigative indurrebbero ad ipotizzare che la ricorrente abbia utilizzato il conto litigioso per riciclare de- naro proveniente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore edile (v. anche supra, in fatto, lett. A). Visto quanto precede e alla luce dei sopracitati principi giurisprudenziali, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esigenze legali richieste. Per questi motivi, la relativa censura della ricor- rente non può trovare accoglimento.

E. 3 L'insorgente contesta la competenza territoriale della Procura della Repub- blica presso il Tribunale ordinario di Brescia per presentare la rogatoria og- getto della presente procedura. A suo dire, l'autorità d'esecuzione avrebbe infatti misconosciuto gli effetti della sentenza 25 marzo 2014 della Terza Sezione penale del Tribunale di Brescia, la quale avrebbe stabilito l'incom- petenza della suddetta Procura in favore dell'autorità giudiziaria di Bergamo con riguardo al reato di riciclaggio, ossia l'unico reato per il quale la predet- ta sarebbe perseguita in Italia.

E. 3.1 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza repressiva dello Stato richiedente (v. anche art. 1 n. 1 CEAG); la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere

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respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2). Se alla Svizzera viene presentata una rogatoria ossequiante le condizioni legali dell'assistenza, l'autorità d'esecuzione non è chiamata a valutare decisioni interne allo Stato estero, relative al foro competente per perseguire e invocare i reati in esame. Inoltre, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare se- guito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii).

E. 3.2 In concreto, la Procura di Brescia ha presentato la sua rogatoria relativa al procedimento da lei condotto in Italia il 6 marzo 2014 (v. fatti lett. A). In se- guito, con sentenza del 25 marzo 2014, il Tribunale di Brescia ha deciso di trasferire alle autorità inquirenti di Bergamo la competenza per perseguire i fatti di riciclaggio legati al suddetto procedimento (v. act. 1.2 pag. 13). Ora, nessuna comunicazione è giunta alle autorità svizzere circa una modifica od un ritiro delle richieste formulate dalle autorità di Brescia nella loro roga- toria del 6 marzo 2014, né le autorità inquirenti di Bergamo hanno presen- tato una nuova rogatoria in relazione ai fatti di riciclaggio contestati agli in- dagati toccati da tale capo d'accusa. Il MPC non può che dedurne che nulla è mutato per quanto attiene alla rogatoria del 6 marzo 2014. In realtà, la sentenza italiana di cui sopra, che non tocca alle autorità svizzere interpre- tare e che non intacca la competenza repressiva in quanto tale delle autori- tà italiane nel loro insieme, non esime l'autorità elvetica dal dare seguito, nella misura in cui sono ossequiate le regole dell'assistenza, alle richieste italiane, anche perché la documentazione litigiosa trasmessa alle autorità di Brescia potrà senz'altro essere inoltrata da quest'ultime a quelle di Berga- mo. Occorre infine ricordare che la Procura di Brescia è rimasta comunque competente per perseguire tutti gli altri reati oggetto del procedimento pe- nale da lei condotto. La documentazione litigiosa potrebbe essere utile per acclarare anche altri fatti oggetto d'indagine. In definitiva, anche tale censu- ra va quindi respinta.

E. 4 La ricorrente sostiene che la domanda di assistenza italiana tende, in ma- niera generalizzata e con ricerca esplorativa e indiscriminata di prove in ur- to con il principio della proporzionalità, ad ottenere informazioni su relazioni bancarie a lei intestate che nulla avrebbero a che vedere con il procedi- mento estero.

E. 4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.

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Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi do- cumenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an- che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di- vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca- saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sa- rebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMO-

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NEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).

E. 4.2 Ora, il legame del conto della ricorrente con i fatti e le persone oggetto del procedimento italiano è già stato evidenziato in precedenza (v. supra con- sid. 2.2). Non si può di certo affermare quindi che la ricorrente, indagata all'estero, ed il conto litigioso siano estranei ai fatti oggetto d'indagine. La documentazione oggetto della decisione impugnata presenta un'utilità po- tenziale evidente, potendo essa permettere di ricostruire i flussi di denaro che l'autorità italiana ritiene provenire dalle presunte distrazioni commesse a danno di società gestite dalla criminalità organizzata.

Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og- getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documenta- zione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.

E. 5 Con il suo gravame la ricorrente postula inoltre lo sblocco del suo conto, motivandolo col fatto che in Italia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo avrebbe disposto, in ragione della netta sproporzione tra il valore dei beni vincolati e la somma da sequestrare di EUR 3'264'882.--, la modifica del sequestro preventivo pronunciato in data 25 febbraio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia. L'autorità italiana avrebbe quindi limitato a taluni beni di com- pendio della ricorrente la misura cautelare del sequestro, sbloccando diver- si immobili.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nei precedenti considerandi (v. supra consid. 2.2 e 4.2), è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confer-

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mare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ber- gamo nulla muta a tali considerazioni (v. act. 1.4). Da una parte, le autorità estere non hanno modificato le loro richieste presentate con rogatoria del

E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu- sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 30 luglio 2015 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Mario Postizzi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2015.65

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Fatti: A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., A., F. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, eva- sione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, l'autorità rogante afferma che D. e F., presunti esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbe- ro rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui G. S.r.l., H. S.r.l. e I. S.r.l. omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la veri- fica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati do- mini per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimo- nio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri cre- ditori. A. e E., risp. moglie e cognato di F., avvalendosi di due cittadini sviz- zeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questio- ne (v. rogatoria pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione ed il sequestro, con la relativa do- cumentazione, delle relazioni bancarie riconducibili ad A. presso istituti di credito svizzeri, segnatamente banca J. (banca assorbita nel 2012 da ban- ca K.) (v. incarto RR.2015.66, act. 8.1 pag. 6 e seg.).

B. Mediante decisioni del 6 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando quanto richiesto dallo Stato richiedente (v. incarto RR.2015.66, act. 8.2 e 8.3).

C. Il 28 gennaio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente della documen- tazione relativa al conto n. 1 presso la banca K. intestato a A., conferman- done il blocco (v. act. 8.1).

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D. Il 26 febbraio 2015 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della stessa, con revoca immediata del sequestro.

A conclusione delle loro osservazioni del 26 marzo e 16 aprile 2015 l'UFG risp. il MPC hanno postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).

E. Con replica del 12 maggio 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per cono- scenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 11).

F. Mediante lettera del 5 giugno 2015 l'avv. L. ha comunicato di non patroci- nare più la ricorrente nell'ambito della presente procedura (v. act. 14). L'8 giugno 2015 l'avv. Mario Postizzi ha comunicato di essere stato incari- cato di tutelare gli interessi della ricorrente, allegando la relativa procura (v. act. 13).

Diritto: 1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra- sburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la

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Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittima- ta a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente sostiene innanzitutto che la rogatoria italiana debba essere dichiarata inammissibile giacché manifestamente generica e lacunosa nel suo esposto fattuale.

2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'uffi- cio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il proce- dimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condi- zioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un espo- sto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto

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di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indi- scriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riserva- to al giudice straniero del merito e non compete a quello svizzero dell'assi- stenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).

2.2 La richiesta di assistenza del 6 marzo 2014 indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti italiane hanno evidenziato come del denaro di presunta origine illecita nella dispo- nibilità di D. sia transitato su un conto presso la banca M., a San Marino, in- testato a E., fratello della ricorrente, per poi essere versato su un conto in- testato alla società N. Ltd con sede a Majuro (Isole Marshall) e recapito a Locarno, giungendo infine sul conto oggetto della presente procedura. Più precisamente, il 9 maggio 2011, EUR 1'005'000.-- sarebbero stati trasferiti da un conto intestato a E. ad un conto intestato alla N. Ltd. Gli atti relativi a quest'ultimo conto evidenzierebbero tre prelevamenti in contante effettuati nel medesimo periodo: EUR 300'000.-- il 27 maggio 2011, EUR 300'000.-- il 30 maggio 2011 ed EUR 370'000.-- il 31 maggio 2011, per un totale di EUR 970'000.--. Dalla documentazione bancaria oggetto della decisione impugnata emergono depositi in contante, avvenuti tra il 27 ed il 31 maggio 2011, per un importo di EUR 970'000.-- (v. incarto RR.2015.66, act. 8.1 pag. 11 e segg.). In sostanza, le risultanze investigative indurrebbero ad ipotizzare che la ricorrente abbia utilizzato il conto litigioso per riciclare de- naro proveniente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore edile (v. anche supra, in fatto, lett. A). Visto quanto precede e alla luce dei sopracitati principi giurisprudenziali, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esigenze legali richieste. Per questi motivi, la relativa censura della ricor- rente non può trovare accoglimento.

3. L'insorgente contesta la competenza territoriale della Procura della Repub- blica presso il Tribunale ordinario di Brescia per presentare la rogatoria og- getto della presente procedura. A suo dire, l'autorità d'esecuzione avrebbe infatti misconosciuto gli effetti della sentenza 25 marzo 2014 della Terza Sezione penale del Tribunale di Brescia, la quale avrebbe stabilito l'incom- petenza della suddetta Procura in favore dell'autorità giudiziaria di Bergamo con riguardo al reato di riciclaggio, ossia l'unico reato per il quale la predet- ta sarebbe perseguita in Italia.

3.1 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza repressiva dello Stato richiedente (v. anche art. 1 n. 1 CEAG); la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere

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respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2). Se alla Svizzera viene presentata una rogatoria ossequiante le condizioni legali dell'assistenza, l'autorità d'esecuzione non è chiamata a valutare decisioni interne allo Stato estero, relative al foro competente per perseguire e invocare i reati in esame. Inoltre, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare se- guito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii).

3.2 In concreto, la Procura di Brescia ha presentato la sua rogatoria relativa al procedimento da lei condotto in Italia il 6 marzo 2014 (v. fatti lett. A). In se- guito, con sentenza del 25 marzo 2014, il Tribunale di Brescia ha deciso di trasferire alle autorità inquirenti di Bergamo la competenza per perseguire i fatti di riciclaggio legati al suddetto procedimento (v. act. 1.2 pag. 13). Ora, nessuna comunicazione è giunta alle autorità svizzere circa una modifica od un ritiro delle richieste formulate dalle autorità di Brescia nella loro roga- toria del 6 marzo 2014, né le autorità inquirenti di Bergamo hanno presen- tato una nuova rogatoria in relazione ai fatti di riciclaggio contestati agli in- dagati toccati da tale capo d'accusa. Il MPC non può che dedurne che nulla è mutato per quanto attiene alla rogatoria del 6 marzo 2014. In realtà, la sentenza italiana di cui sopra, che non tocca alle autorità svizzere interpre- tare e che non intacca la competenza repressiva in quanto tale delle autori- tà italiane nel loro insieme, non esime l'autorità elvetica dal dare seguito, nella misura in cui sono ossequiate le regole dell'assistenza, alle richieste italiane, anche perché la documentazione litigiosa trasmessa alle autorità di Brescia potrà senz'altro essere inoltrata da quest'ultime a quelle di Berga- mo. Occorre infine ricordare che la Procura di Brescia è rimasta comunque competente per perseguire tutti gli altri reati oggetto del procedimento pe- nale da lei condotto. La documentazione litigiosa potrebbe essere utile per acclarare anche altri fatti oggetto d'indagine. In definitiva, anche tale censu- ra va quindi respinta.

4. La ricorrente sostiene che la domanda di assistenza italiana tende, in ma- niera generalizzata e con ricerca esplorativa e indiscriminata di prove in ur- to con il principio della proporzionalità, ad ottenere informazioni su relazioni bancarie a lei intestate che nulla avrebbero a che vedere con il procedi- mento estero.

4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.

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Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi do- cumenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an- che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di- vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca- saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sa- rebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMO-

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NEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).

4.2 Ora, il legame del conto della ricorrente con i fatti e le persone oggetto del procedimento italiano è già stato evidenziato in precedenza (v. supra con- sid. 2.2). Non si può di certo affermare quindi che la ricorrente, indagata all'estero, ed il conto litigioso siano estranei ai fatti oggetto d'indagine. La documentazione oggetto della decisione impugnata presenta un'utilità po- tenziale evidente, potendo essa permettere di ricostruire i flussi di denaro che l'autorità italiana ritiene provenire dalle presunte distrazioni commesse a danno di società gestite dalla criminalità organizzata.

Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og- getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documenta- zione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.

5. Con il suo gravame la ricorrente postula inoltre lo sblocco del suo conto, motivandolo col fatto che in Italia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo avrebbe disposto, in ragione della netta sproporzione tra il valore dei beni vincolati e la somma da sequestrare di EUR 3'264'882.--, la modifica del sequestro preventivo pronunciato in data 25 febbraio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia. L'autorità italiana avrebbe quindi limitato a taluni beni di com- pendio della ricorrente la misura cautelare del sequestro, sbloccando diver- si immobili.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nei precedenti considerandi (v. supra consid. 2.2 e 4.2), è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confer-

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mare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ber- gamo nulla muta a tali considerazioni (v. act. 1.4). Da una parte, le autorità estere non hanno modificato le loro richieste presentate con rogatoria del 6 marzo 2014; dall'altra, l'importo sequestrato – che occorre ricordare può essere il provento diretto delle presunte distrazioni a danno delle società sopramenzionate (v. fatti lett. A) –, ammontante a EUR 252'309.-- al mo- mento dell'adozione della misura, è chiaramente inferiore all'importo men- zionato in rogatoria relativo all'importo complessivo delle presunte distra- zioni, ossia EUR 3'264'882.--. Non si può peraltro nemmeno escludere che le autorità italiane abbiano proceduto al dissequestro di cui sopra, e che il Pubblico ministero sia stato d'accordo con tale misura, anche alla luce dei beni sequestrati in Svizzera. In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed ese- cutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comuni- cato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nes- sun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo pun- to di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di spropor- zionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu- sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 31 luglio 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).