Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bre- scia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In so- stanza, l'autorità rogante afferma che D. e G., presunti esponenti della crimina- lità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui H.S.r.l., I. S.r.l. e J. S.r.l., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali so- cietà ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli ef- fettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, depredan- done poi il patrimonio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di de- naro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. F. e E., risp. moglie e cognato di G., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione (v. act. 1.4 pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'esecuzione di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di C. e la società K. Ltd., allo scopo di acquisire tutta la documentazione in re- lazione con la fattispecie oggetto d'indagine (v. act. 1.1 pag. 2).
B. Mediante decisione del 14 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, dichiarando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.5).
C. Il 3 ottobre 2014 il MPC ha emanato un ordine di edizione nei confronti di A. SA, fiduciaria in cui C. ricopre il ruolo di presidente e direttore, attraverso il quale veniva ordinata la consegna di tutta la documentazione in relazione con la ro- gatoria. Tale ordine veniva eseguito il 7 ottobre seguente (v. act. 1.1 pag. 3).
D. Il 9 luglio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione cartacea ed informatica raccolta presso A. SA (v. act. 1.1).
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E. Il 31 luglio 2015 A. SA ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulandone l'an- nullamento (v. act. 1).
F. Con memoriali di risposta dell'8 e 9 settembre 2015, il MPC risp. l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).
G. Con replica del 6 ottobre 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse nel suo ricorso (v. act. 11).
H. Il 12 gennaio 2016 questo Tribunale ha invitato il MPC a fare pervenire copia dello scritto dell'autorità rogante dell'8 luglio 2015 menzionato nella risposta al ricorso (v. act. 13). Con invio del giorno successivo il MPC ha allegato copia di detto scritto (act. 14), il quale è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente in data 15 gennaio 2016 (act. 15).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS.
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0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Inter- nationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al pre- cedente considerando.
E. 1.4 pag. 5 e segg., in part. 12 e segg.; act. 1.1 pag. 6 e seg.; act. 7 pag. 6). L'autorità di esecuzione ha del resto ben evidenziato per ogni cartella informa- tica e per ogni raccoglitore presi in considerazione gli elementi considerati per- tinenti per l'inchiesta estera (v. act. 11 pag. 5 e segg. e act. 7 pag. 5 e seg.). In sostanza, i documenti e file di cui sopra, rinvenuti nella fiduciaria di C., persona indagata all'estero sospettata, con altri, di aver riciclato il provento di reati falli- mentari commessi dagli amministratori delle società H. S.r.l., I. S.r.l. e J. S.r.l. (v. act. 1.4 pag. 4 e supra lett. A), presentano un'utilità potenziale evidente, po- tendo essi permettere di ricostruire i flussi di denaro che gli inquirenti italiani ritengono provenire dalle presunte distrazioni commesse a danno delle sud- dette società, le quali sarebbero state gestite dalla criminalità organizzata.
Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione cartacea ed informatica sequestrata emerge in con- creto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero e gli atti e file oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'au- torità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 con- sid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto espo- sto, vi è da concludere che la trasmissione della documentazione cartacea e informatica litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
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E. 2 La ricorrente invoca innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita: da una parte, la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione, dall'altra, essa sarebbe stata esclusa dall'operazione di cernita della documentazione seque- strata. In sede di replica essa ha inoltre aggiunto di essere venuta a conoscenza di uno scambio di corrispondenza intervenuto nel luglio 2015 tra la Procura di Brescia ed il MPC solo dopo aver letto la risposta al ricorso di quest'ultima, ciò che costituirebbe un'ulteriore violazione del summenzionato diritto.
E. 2.1.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwal- tungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con
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rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’ese- cuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza è pos- sibile una sua sanatoria se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 1C_659/2015 del 30 di- cembre 2015, consid. 1.2; 1C_492/2012 del 9 ottobre 2012, consid. 2.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3), e se non vi è motivo di ritenere che l'autorità di esecuzione abusi di questa possibilità, interpretandola come invito a violare sistematica- mente il diritto di essere sentiti (DTF 126 II 111 consid. 6b/aa e sentenza del Tribunale federale 1C_127/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).
Il diritto di essere sentito contempla la facoltà per l'interessato di prendere co- noscenza del fascicolo processuale, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua situazione giuridica sia resa, di pre- sentare prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 124 II 132 consid. 2b e riferimenti citati). L'autorità di ese- cuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accurata- mente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604).
L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, pre- vede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'inte- ressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve po- ter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discu- tere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tri- bunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
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E. 2.1.2 In concreto, va constatato che nella decisione impugnata il MPC, dopo aver descritto a grandi linee i fatti oggetto d'inchiesta in Italia (v. act. 1.1 pag. 2), rinviando nel contempo anche alla rogatoria del 6 marzo 2014, ha evidenziato i motivi che hanno portato ad ordinare la trasmissione della documentazione rac- colta negli uffici della ricorrente (v. ibidem pag. 4 e segg.). Essendo la società ricorrente diretta da C., persona indagata all'estero per riciclaggio di denaro, il MPC ha ritenuto utile trasmettere alle autorità roganti la documentazione rela- tiva a persone implicate nel procedimento penale estero menzionate nella do- manda di assistenza. Quanto precede doveva permettere, ed ha in effetti per- messo alla ricorrente, come testimonia anche l'articolata impugnativa (dieci pa- gine), di rendersi conto della portata del provvedimento contestato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. consid. 2.1.1). Dal punto di vista dell'obbligo di motivazione non vi è dunque stata violazione del diritto di essere sentito.
E. 2.1.3 Con scritto del 20 gennaio 2015 il MPC ha sottoposto alla ricorrente la docu- mentazione raccolta durante la perquisizione del 7 ottobre 2014, al fine di per- mettere alla stessa di esprimersi in merito alla loro trasmissione all'estero e di eventualmente acconsentire ad un'esecuzione semplificata giusta l'art. 80c AIMP (v. act. 7.3). La ricorrente ha risposto in data 2 febbraio 2015, dichiarando di non acconsentire all'esecuzione semplificata (v. ibidem). Il 19 febbraio se- guente, essa trasmetteva al MPC un elenco di documenti da lei ritenuti inutili per il procedimento estero (v. ibidem). Anche da questo punto di vista nulla si può rimproverare al MPC relativamente al rispetto del diritto di essere sentita della ricorrente. Per quanto attiene invece allo scambio di corrispondenza tra il MPC e la Procura di Brescia volto a determinare se l'autorità rogante fosse sempre interessata al mantenimento dei sequestri in Svizzera (v. act. 7 pag. 4), di cui la ricorrente è venuta a conoscenza solo con la risposta al ricorso, occorre rilevare che questa autorità ha provveduto a trasmetterle detto documento il 15 gennaio 2016, dopo averlo ricevuto il giorno prima dallo stesso MPC (v. su- pra Fatti lett. H). Il mancato accesso a questo documento, che ha certo rilievo per valutare l'opportunità o meno di eseguire, rispettivamente mantenere le mi- sure rogatoriali litigiose, costituisce una puntuale violazione del diritto di essere sentita dell'insorgente, ma ricorrendo pacificamente le condizioni per una sana- toria ai sensi della sopraccitata giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.1), non vi è ragione di annullare la decisione impugnata, la quale può essere tutelata, te- nendo tuttavia in considerazione questo fatto in sede di fissazione delle spese giudiziarie (v. TPF 2008 consid. 2.3, 6 e 7).
E. 3 La ricorrente sostiene in secondo luogo che il MPC, incorrendo in un grave er- rore interpretativo della domanda di assistenza, avrebbe a torto annoverato tra
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i reati alla base della rogatoria l'associazione per delinquere di stampo mafioso, ciò che violerebbe i principi della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto. Essa censura inoltre la mancata presa in considerazione da parte dell'autorità di esecuzione d'importanti accadimenti intervenuti nel frattempo nell'ambito del procedimento penale italiano: in particolare l'incompetenza della Procura di Bre- scia rilevata dal Tribunale di Brescia riguardo al reato di riciclaggio; la limita- zione dei sequestri a concorrenza di 3.2 milioni di euro decisa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con sblocco delle eccedenze; la reiezione da parte del Tribunale di Brescia della richiesta di misure di preven- zione patrimoniali personali e patrimoniali formulata dal questore di Brescia dei confronti di F. In realtà, i beni patrimoniali oggetto delle svariate misure adottate dalle autorità sarebbero di pertinenza di F. e l'unico reato ipotizzabile sarebbe di natura fiscale, per il quale sarebbero già state fornite totali garanzie per l'e- ventuale risarcimento dovuto allo Stato italiano.
E. 3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X
n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto in- terno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.
E. 3.2 Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'espo- sto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre con- traddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter- minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibi- lità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non de- vono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assi- stenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente
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quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il proce- dimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commer- ciale o economica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in mate- ria fiscale giusta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).
E. 3.3 In concreto, occorre innanzitutto premettere che l'esposto dei fatti presentato nella rogatoria del 6 marzo 2014 è già stato ritenuto sufficiente da questa Corte nelle sue decisioni del 30 luglio 2015 concernenti due conti di F. toccati da se- questri rogatoriali (v. RR.2015.65 consid. 2 e RR.2015.66 consid. 3). Indipen- dentemente da quanto dichiarato dalla ricorrente relativamente all'accusa di ap- partenenza ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, questa Corte ha già avuto modo di affermare nelle predette decisioni del 30 luglio 2015, rela- tivamente ai conti bancari ivi litigiosi, che le risultanze investigative indurrebbero ad ipotizzare che F. abbia utilizzato i conti in parola per riciclare denaro prove- niente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore edile (v. RR.2015.65 consid. 2.2; RR.2015.66 consid. 3.3). Ora, ipotizzando l'autorità estera un aiuto da parte di C., attraverso la società qui ricorrente da lui diretta, a D. e G. a riciclare e reinvestire i presunti profitti di reato, la condizione della doppia punibilità è adempiuta già solo per questo mo- tivo, dato che i fatti esteri possono essere sussunti in Svizzera al reato di rici- claggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. Per tacere degli ulteriori fatti con- testati a G. e D. (v. act. 1.4 pag. 2 e segg.), i quali possono senz'altro essere sussunti almeno ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP). Non da ultimo, in virtù dell'art. 50 CAS (v. supra consid. 3.2 in fine), l'assistenza può essere ammessa anche per eventuali infrazioni in materia di fiscalità indiretta.
Certo, come naturale, la procedura all'estero ha subìto nel frattempo un'evolu- zione, ma le autorità italiane non hanno dichiarato di voler ritirare la propria do- manda di assistenza e non vi è nessun elemento per ritenere che a questo sta- dio della procedura la documentazione in questione non sia più utilizzabile ai fini del giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che la do- manda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii). Anche se in base all'art. 31 n. 2 lett. b CRic la parte richiedente è tenuta ad informare immediatamente la parte richiesta di qualsiasi cambia- mento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del capitolo III della convenzione non risultino più giustificati, questo non comporta un obbligo di informare su cambiamenti che non sono comunque atti a sconvolgere l'assetto su cui si basavano le precedenti misure d'assistenza. La buona fede tra Stati in
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sostanza impone di informare sull'eventuale venir meno dei presupposti fonda- mentali su cui l'assistenza si fondava (v. M. RUHE, Commentario basilese, Inter- nationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 5 ad art. 31 CRic). Come qui sopra espo- sto, si tratta di un'eventualità qui pacificamente non data, visto che al di là delle puntuali novità processuali evidenziate nel ricorso, non vi sono elementi per ritenere decaduti i presupposti su cui l'assistenza si è finora basata.
E. 3.4 In definitiva anche tutte queste censure della ricorrente vanno respinte.
E. 4 La ricorrente sostiene che la trasmissione all'autorità rogante della documenta- zione cartacea e dei file sequestrati presso i suoi uffici violerebbe il principio della proporzionalità. Essa afferma che detta documentazione e detti file non avrebbero nessuna attinenza con la domanda di assistenza italiana, la quale nemmeno menzionerebbe il suo nome.
E. 4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abu- siva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le in- dagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'am- bito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no- vembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto
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2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurispru- denza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
E. 4.2 Ora, nella misura in cui l'autorità d'esecuzione, con il coinvolgimento della ricor- rente (v. consid. 2.1.3 supra), ha effettuato una cernita della documentazione cartacea e informatica raccolta presso gli uffici della predetta, decidendo di tra- smettere all'autorità rogante quei documenti e file in cui figurano le persone fi- siche e giuridiche coinvolte nelle indagini italiane, il suo modo di procedere non presta fianco a critiche. Occorre peraltro aggiungere che nemmeno possono essere esclusi quegli atti relativi a terzi entrati in contatto con le persone in que- stione, le quali potrebbero fungere da prestanome per attività di riciclaggio, come ad esempio la società L. Ltd., con sede alle Isole Marshall, titolare di un conto bancario presso la banca M., il cui avente diritto economico risulta essere N., padre dell'indagata F., conto che è stato destinatario di ingenti importi pro- venienti dalla società K. Ltd., società coinvolta nel procedimento estero (v. act.
E. 5 In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza. La tassa di giustizia, ridotta alla luce di quanto ritenuto al consid. 2.1.3, è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La Cassa del Tribu- nale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 5 febbraio 2016 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Ettore Item Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.221
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Fatti: A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bre- scia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In so- stanza, l'autorità rogante afferma che D. e G., presunti esponenti della crimina- lità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui H.S.r.l., I. S.r.l. e J. S.r.l., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali so- cietà ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli ef- fettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, depredan- done poi il patrimonio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di de- naro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. F. e E., risp. moglie e cognato di G., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione (v. act. 1.4 pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'esecuzione di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di C. e la società K. Ltd., allo scopo di acquisire tutta la documentazione in re- lazione con la fattispecie oggetto d'indagine (v. act. 1.1 pag. 2).
B. Mediante decisione del 14 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, dichiarando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.5).
C. Il 3 ottobre 2014 il MPC ha emanato un ordine di edizione nei confronti di A. SA, fiduciaria in cui C. ricopre il ruolo di presidente e direttore, attraverso il quale veniva ordinata la consegna di tutta la documentazione in relazione con la ro- gatoria. Tale ordine veniva eseguito il 7 ottobre seguente (v. act. 1.1 pag. 3).
D. Il 9 luglio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione cartacea ed informatica raccolta presso A. SA (v. act. 1.1).
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E. Il 31 luglio 2015 A. SA ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulandone l'an- nullamento (v. act. 1).
F. Con memoriali di risposta dell'8 e 9 settembre 2015, il MPC risp. l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).
G. Con replica del 6 ottobre 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse nel suo ricorso (v. act. 11).
H. Il 12 gennaio 2016 questo Tribunale ha invitato il MPC a fare pervenire copia dello scritto dell'autorità rogante dell'8 luglio 2015 menzionato nella risposta al ricorso (v. act. 13). Con invio del giorno successivo il MPC ha allegato copia di detto scritto (act. 14), il quale è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente in data 15 gennaio 2016 (act. 15).
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS.
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0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Inter- nationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al pre- cedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’autorità fede- rale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la perquisizione ed il sequestro è avve- nuto nei suoi uffici, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82)
2. La ricorrente invoca innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita: da una parte, la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione, dall'altra, essa sarebbe stata esclusa dall'operazione di cernita della documentazione seque- strata. In sede di replica essa ha inoltre aggiunto di essere venuta a conoscenza di uno scambio di corrispondenza intervenuto nel luglio 2015 tra la Procura di Brescia ed il MPC solo dopo aver letto la risposta al ricorso di quest'ultima, ciò che costituirebbe un'ulteriore violazione del summenzionato diritto.
2.1 2.1.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwal- tungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con
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rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’ese- cuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza è pos- sibile una sua sanatoria se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 1C_659/2015 del 30 di- cembre 2015, consid. 1.2; 1C_492/2012 del 9 ottobre 2012, consid. 2.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3), e se non vi è motivo di ritenere che l'autorità di esecuzione abusi di questa possibilità, interpretandola come invito a violare sistematica- mente il diritto di essere sentiti (DTF 126 II 111 consid. 6b/aa e sentenza del Tribunale federale 1C_127/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).
Il diritto di essere sentito contempla la facoltà per l'interessato di prendere co- noscenza del fascicolo processuale, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua situazione giuridica sia resa, di pre- sentare prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 124 II 132 consid. 2b e riferimenti citati). L'autorità di ese- cuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accurata- mente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604).
L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, pre- vede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'inte- ressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve po- ter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discu- tere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tri- bunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
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2.1.2 In concreto, va constatato che nella decisione impugnata il MPC, dopo aver descritto a grandi linee i fatti oggetto d'inchiesta in Italia (v. act. 1.1 pag. 2), rinviando nel contempo anche alla rogatoria del 6 marzo 2014, ha evidenziato i motivi che hanno portato ad ordinare la trasmissione della documentazione rac- colta negli uffici della ricorrente (v. ibidem pag. 4 e segg.). Essendo la società ricorrente diretta da C., persona indagata all'estero per riciclaggio di denaro, il MPC ha ritenuto utile trasmettere alle autorità roganti la documentazione rela- tiva a persone implicate nel procedimento penale estero menzionate nella do- manda di assistenza. Quanto precede doveva permettere, ed ha in effetti per- messo alla ricorrente, come testimonia anche l'articolata impugnativa (dieci pa- gine), di rendersi conto della portata del provvedimento contestato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. consid. 2.1.1). Dal punto di vista dell'obbligo di motivazione non vi è dunque stata violazione del diritto di essere sentito.
2.1.3 Con scritto del 20 gennaio 2015 il MPC ha sottoposto alla ricorrente la docu- mentazione raccolta durante la perquisizione del 7 ottobre 2014, al fine di per- mettere alla stessa di esprimersi in merito alla loro trasmissione all'estero e di eventualmente acconsentire ad un'esecuzione semplificata giusta l'art. 80c AIMP (v. act. 7.3). La ricorrente ha risposto in data 2 febbraio 2015, dichiarando di non acconsentire all'esecuzione semplificata (v. ibidem). Il 19 febbraio se- guente, essa trasmetteva al MPC un elenco di documenti da lei ritenuti inutili per il procedimento estero (v. ibidem). Anche da questo punto di vista nulla si può rimproverare al MPC relativamente al rispetto del diritto di essere sentita della ricorrente. Per quanto attiene invece allo scambio di corrispondenza tra il MPC e la Procura di Brescia volto a determinare se l'autorità rogante fosse sempre interessata al mantenimento dei sequestri in Svizzera (v. act. 7 pag. 4), di cui la ricorrente è venuta a conoscenza solo con la risposta al ricorso, occorre rilevare che questa autorità ha provveduto a trasmetterle detto documento il 15 gennaio 2016, dopo averlo ricevuto il giorno prima dallo stesso MPC (v. su- pra Fatti lett. H). Il mancato accesso a questo documento, che ha certo rilievo per valutare l'opportunità o meno di eseguire, rispettivamente mantenere le mi- sure rogatoriali litigiose, costituisce una puntuale violazione del diritto di essere sentita dell'insorgente, ma ricorrendo pacificamente le condizioni per una sana- toria ai sensi della sopraccitata giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.1), non vi è ragione di annullare la decisione impugnata, la quale può essere tutelata, te- nendo tuttavia in considerazione questo fatto in sede di fissazione delle spese giudiziarie (v. TPF 2008 consid. 2.3, 6 e 7).
3. La ricorrente sostiene in secondo luogo che il MPC, incorrendo in un grave er- rore interpretativo della domanda di assistenza, avrebbe a torto annoverato tra
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i reati alla base della rogatoria l'associazione per delinquere di stampo mafioso, ciò che violerebbe i principi della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto. Essa censura inoltre la mancata presa in considerazione da parte dell'autorità di esecuzione d'importanti accadimenti intervenuti nel frattempo nell'ambito del procedimento penale italiano: in particolare l'incompetenza della Procura di Bre- scia rilevata dal Tribunale di Brescia riguardo al reato di riciclaggio; la limita- zione dei sequestri a concorrenza di 3.2 milioni di euro decisa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con sblocco delle eccedenze; la reiezione da parte del Tribunale di Brescia della richiesta di misure di preven- zione patrimoniali personali e patrimoniali formulata dal questore di Brescia dei confronti di F. In realtà, i beni patrimoniali oggetto delle svariate misure adottate dalle autorità sarebbero di pertinenza di F. e l'unico reato ipotizzabile sarebbe di natura fiscale, per il quale sarebbero già state fornite totali garanzie per l'e- ventuale risarcimento dovuto allo Stato italiano.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X
n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto in- terno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.
3.2 Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'espo- sto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre con- traddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter- minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibi- lità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non de- vono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assi- stenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente
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quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il proce- dimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commer- ciale o economica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in mate- ria fiscale giusta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).
3.3 In concreto, occorre innanzitutto premettere che l'esposto dei fatti presentato nella rogatoria del 6 marzo 2014 è già stato ritenuto sufficiente da questa Corte nelle sue decisioni del 30 luglio 2015 concernenti due conti di F. toccati da se- questri rogatoriali (v. RR.2015.65 consid. 2 e RR.2015.66 consid. 3). Indipen- dentemente da quanto dichiarato dalla ricorrente relativamente all'accusa di ap- partenenza ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, questa Corte ha già avuto modo di affermare nelle predette decisioni del 30 luglio 2015, rela- tivamente ai conti bancari ivi litigiosi, che le risultanze investigative indurrebbero ad ipotizzare che F. abbia utilizzato i conti in parola per riciclare denaro prove- niente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore edile (v. RR.2015.65 consid. 2.2; RR.2015.66 consid. 3.3). Ora, ipotizzando l'autorità estera un aiuto da parte di C., attraverso la società qui ricorrente da lui diretta, a D. e G. a riciclare e reinvestire i presunti profitti di reato, la condizione della doppia punibilità è adempiuta già solo per questo mo- tivo, dato che i fatti esteri possono essere sussunti in Svizzera al reato di rici- claggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. Per tacere degli ulteriori fatti con- testati a G. e D. (v. act. 1.4 pag. 2 e segg.), i quali possono senz'altro essere sussunti almeno ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP). Non da ultimo, in virtù dell'art. 50 CAS (v. supra consid. 3.2 in fine), l'assistenza può essere ammessa anche per eventuali infrazioni in materia di fiscalità indiretta.
Certo, come naturale, la procedura all'estero ha subìto nel frattempo un'evolu- zione, ma le autorità italiane non hanno dichiarato di voler ritirare la propria do- manda di assistenza e non vi è nessun elemento per ritenere che a questo sta- dio della procedura la documentazione in questione non sia più utilizzabile ai fini del giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che la do- manda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii). Anche se in base all'art. 31 n. 2 lett. b CRic la parte richiedente è tenuta ad informare immediatamente la parte richiesta di qualsiasi cambia- mento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del capitolo III della convenzione non risultino più giustificati, questo non comporta un obbligo di informare su cambiamenti che non sono comunque atti a sconvolgere l'assetto su cui si basavano le precedenti misure d'assistenza. La buona fede tra Stati in
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sostanza impone di informare sull'eventuale venir meno dei presupposti fonda- mentali su cui l'assistenza si fondava (v. M. RUHE, Commentario basilese, Inter- nationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 5 ad art. 31 CRic). Come qui sopra espo- sto, si tratta di un'eventualità qui pacificamente non data, visto che al di là delle puntuali novità processuali evidenziate nel ricorso, non vi sono elementi per ritenere decaduti i presupposti su cui l'assistenza si è finora basata.
3.4 In definitiva anche tutte queste censure della ricorrente vanno respinte.
4. La ricorrente sostiene che la trasmissione all'autorità rogante della documenta- zione cartacea e dei file sequestrati presso i suoi uffici violerebbe il principio della proporzionalità. Essa afferma che detta documentazione e detti file non avrebbero nessuna attinenza con la domanda di assistenza italiana, la quale nemmeno menzionerebbe il suo nome.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abu- siva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le in- dagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'am- bito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no- vembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto
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2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurispru- denza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
4.2 Ora, nella misura in cui l'autorità d'esecuzione, con il coinvolgimento della ricor- rente (v. consid. 2.1.3 supra), ha effettuato una cernita della documentazione cartacea e informatica raccolta presso gli uffici della predetta, decidendo di tra- smettere all'autorità rogante quei documenti e file in cui figurano le persone fi- siche e giuridiche coinvolte nelle indagini italiane, il suo modo di procedere non presta fianco a critiche. Occorre peraltro aggiungere che nemmeno possono essere esclusi quegli atti relativi a terzi entrati in contatto con le persone in que- stione, le quali potrebbero fungere da prestanome per attività di riciclaggio, come ad esempio la società L. Ltd., con sede alle Isole Marshall, titolare di un conto bancario presso la banca M., il cui avente diritto economico risulta essere N., padre dell'indagata F., conto che è stato destinatario di ingenti importi pro- venienti dalla società K. Ltd., società coinvolta nel procedimento estero (v. act. 1.4 pag. 5 e segg., in part. 12 e segg.; act. 1.1 pag. 6 e seg.; act. 7 pag. 6). L'autorità di esecuzione ha del resto ben evidenziato per ogni cartella informa- tica e per ogni raccoglitore presi in considerazione gli elementi considerati per- tinenti per l'inchiesta estera (v. act. 11 pag. 5 e segg. e act. 7 pag. 5 e seg.). In sostanza, i documenti e file di cui sopra, rinvenuti nella fiduciaria di C., persona indagata all'estero sospettata, con altri, di aver riciclato il provento di reati falli- mentari commessi dagli amministratori delle società H. S.r.l., I. S.r.l. e J. S.r.l. (v. act. 1.4 pag. 4 e supra lett. A), presentano un'utilità potenziale evidente, po- tendo essi permettere di ricostruire i flussi di denaro che gli inquirenti italiani ritengono provenire dalle presunte distrazioni commesse a danno delle sud- dette società, le quali sarebbero state gestite dalla criminalità organizzata.
Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione cartacea ed informatica sequestrata emerge in con- creto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero e gli atti e file oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'au- torità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 con- sid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto espo- sto, vi è da concludere che la trasmissione della documentazione cartacea e informatica litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
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5. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza. La tassa di giustizia, ridotta alla luce di quanto ritenuto al consid. 2.1.3, è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La Cassa del Tribu- nale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.
Bellinzona, 8 febbraio 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Ettore Item - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).