Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
Sachverhalt
A. L’11 giugno 2020, il Ministério Público Federal Estado do Paranà (Brasile), ba- sandosi su di una trasmissione spontanea d’informazioni del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) del 12 febbraio 2019 (v. act. 1.12), ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione passiva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo 1998) e organizzazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). In sostanza, le autorità estere sospettano che A., nella sua funzione di responsabile delle finanze, del personale e dell’organizza- zione della società C. in Venezuela, abbia partecipato direttamente alle attività corruttive contestate a quest’ultima in relazione a contratti d’appalto che sareb- bero stati ottenuti mediante il pagamento di tangenti a funzionari della società Petrobras in Brasile. Egli avrebbe avuto un ruolo attivo nel versamento di dette tangenti, ricevendo su suoi conti bancari, anche in Svizzera, valori legati a tale attività illecita (v. atto 01-00-0028 e segg. incarto MPC).
Con la loro domanda, le autorità brasiliane hanno postulato l’acquisizione della documentazione concernente le seguenti relazioni bancarie: n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 presso la banca D., le prime tre intestate ad A. e l’ultima alla società B. Inc. (in seguito: B. Inc.). Per quest’ultima relazione è stato inoltre richiesto il seque- stro dei saldi attivi (v. atto 01-00-0036 e seg. incarto MPC).
B. Mediante decisione del 23 luglio 2020, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giu- stizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00- 0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda brasiliana (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC) e lo stesso giorno ha ordinato l’acquisizione della documentazione, già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento
n. SV.15.0775, riguardante le seguenti relazioni bancarie: n. 5 e n. 4 presso la banca E., Ginevra, la prima intestata ad A. e la seconda a B. Inc. (v. atto 05-02- 0001 e segg. incarto MPC); n. 1 e n. 2 presso la banca D., Ginevra, la prima intestata ad A. e la seconda alla società F. Inc. (in seguito: F.; v. atto 05-01- 0001 e segg. incarto MPC). Della relazione n. 4 è stato inoltre ordinato il blocco degli averi ivi giacenti.
C. Con quattro decisioni di chiusura del 2 febbraio 2022, l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di sva- riata documentazione riguardante le relazioni in questione e mantenendo il blocco della n. 4 (v. act. 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5).
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D. Il 7 marzo 2022, A. e B. Inc. hanno impugnato le summenzionate decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulandone, a titolo principale, l’annullamento. Sussidiariamente, essi chiedono di ordinare al MPC e all’UFG “d’interpeller l’autorité requérante et de lui fixer un délai raisonnable pour qu’elle présente une demande complémentaire con- forme aux dispositions applicable è l’entraide; à défaut de quoi l’entraide sera refusée” (v. act. 1, pag. 20 e seg.).
E. Con scritto del 31 marzo 2022, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 6). Con risposta del 1° aprile 2022, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
F. Con replica del 19 aprile 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la
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Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'as- sistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,
v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’inte- ressato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3). Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto econo- mico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquida- zione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133
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pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3). Egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.257 del 2 luglio 2013 con- sid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1) e quindi non sempli- cemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2).
E. 1.6.2 In concreto, nella misura in cui titolari delle stesse, A. è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti le relazioni n. 5 presso la banca E. e n. 1 presso la banca D. e B. Inc. contro quella concernente la relazione n. 4 presso la banca E.
Per quanto attiene alla società F. e alla relazione n. 2 presso D., A. sostiene di essere il beneficiario dello scioglimento della società. Ora, pur avendo fornito la prova della radiazione di quest’ultima (v. act. 1.9), egli non ha fornito nessun documento che dimostri che il medesimo sia stato il beneficiario dell’integralità dei valori di detta società al momento del suo scioglimento. Il fatto che A. fosse l’avente diritto economico della suddetta relazione (v. act. 1.7), in assenza di ulteriore documentazione pertinente, non è sufficiente per riconoscergli la legit- timazione ricorsuale.
In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del gravame.
E. 2 I ricorrenti sostengono che la domanda di assistenza sia nulla, sia perché sprov- vista dell’autorizzazione giudiziaria richiesta dal diritto brasiliano, sia perché l’autorità rogante è incompetente a perseguire i reati contestati agli indagati nel procedimento penale estero. Il MPC avrebbe dovuto quindi respingerla.
E. 2.1 L’autorità svizzera d’esecuzione è tenuta, in virtù dei trattati di cui sopra al consid. 1.3, a prestare la più ampia assistenza giudiziaria possibile che le viene richiesta da una parte contraente. Di principio, non deve pronunciarsi sulla compatibilità dell’assistenza giudiziaria con il diritto dello Stato richiedente, do- vendo essa soltanto esaminare se l’assistenza giudiziaria è ammissibile se- condo il diritto nazionale e internazionale applicabili (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.143 del 3 dicembre 2007 consid. 4). Se una domanda di assistenza giudiziaria valida è stata presentata in Svizzera, l’autorità richiesta non è di regola tenuta ad una presa in esame di decisioni emesse nel frattempo nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.53- 54 del 20 maggio 2021 consid. 5.1). La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza repressiva dello Stato richiedente; la deci- sione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può es-
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sere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risul- tino manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2). Se alla Svizzera viene presentata una rogatoria ossequiante le condizioni legali dell'assistenza, l'autorità d'esecuzione non è chiamata a valu- tare decisioni interne allo Stato estero, relative al foro competente per perse- guire e invocare i reati in esame. Inoltre, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sen- tenze del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 1 con rinvii; 1A.218/2003 del 17 dicembre 2003 consid. 3.5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.66 del 30 luglio 2015 consid. 4.2). Questo anche in ossequio all’art. 17a cpv. 1 AIMP, secondo il quale l’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. Eventuali ritardi possono infatti ostacolare o compromettere il perseguimento penale (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 310).
E. 2.2 In concreto, il Ministério Público Federal Estado do Paranà ha presentato la sua rogatoria relativa al procedimento da lui condotto in Brasile l’11 giugno 2020 (v. Fatti lett. A). A seguito di due scritti, uno del 26 aprile e l’altro del 28 giugno 2021, con i quali i ricorrenti contestavano in sostanza la competenza della pre- detta autorità, il MPC, con lettere del 23 giugno e 28 settembre 2021, ha inter- pellato quest’ultima, segnalandole “che da informazioni in nostro possesso, emergerebbe che il Ministero pubblico federale, Procuradoria da República no Estado do Paranà di Curitiba, a seguito di una sentenza del Supremo Tribunale Federale brasiliano sarebbe, nell’ambito dello scandalo corruttivo C./Petrobras, esclusivamente competente per condurre procedimenti riferibili a crimini com- messi direttamente ed esclusivamente a danno della società Petrobras. Tale sentenza escluderebbe, quindi, la competenza dello stesso Ministero pubblico federale per condurre il procedimento nei confronti di A. e fondare la suindicata richiesta rogatoriale del 13 maggio 2020. Vi chiediamo pertanto di indicarci se ciò corrisponde al vero e se l’evasione della commissione rogatoria sopraindi- cata permane di attualità” (act. 1.14). Con risposta dell’11 novembre 2021, l’au- torità rogante, dopo aver premesso che “i fondi ricevuti da A. provengono dal conto G., fornito con valori illeciti dal Settore delle Operazioni Strutturate dell’im- prenditore C. e utilizzato da questo dipartimento per pagare vantaggi indebiti ad agenti pubblici, compresi i dipendenti della Petrobras” (act. 1.14), ha sì confer- mato che “in una decisione emessa il 5 marzo 2021, la sentenza del 13° Tribu- nale Federale della Sottosezione Giudiziaria di Curitiba ha effettivamente decli- nato la giurisdizione per perseguire e giudicare l’azione penale in favore del Tribunale Elettorale del Distretto Federale” (ibidem, pag. 2), ma ha aggiunto che la rogatoria è legata anche ad altri due procedimenti condotti dalle autorità pe- nali brasiliane, precisando che “anche nell’ipotesi di un nuovo cambiamento di competenza del Giudizio del 13° Tribunale Federale della Sottosezione Giudi- ziaria di Curitiba, si mantiene l’interesse all’oggetto di tale richiesta di assistenza
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poiché, in questo caso, ci sarebbe solo una ridistribuzione della presente richie- sta ad un’altra unità del Ministero Pubblico Federale, senza nessuna alterazione nel suo merito” (ibidem, pag. 2 e seg.). Ora, preso atto di quanto precede, il MPC ha correttamente dato seguito alla domanda di assistenza brasiliana. In- fatti, la sentenza d’incompetenza emessa all’estero, che non tocca alle autorità svizzere interpretare e che non intacca la competenza repressiva in quanto tale delle autorità brasiliane nel loro insieme, non esime l’autorità elvetica dal dare seguito, nella misura in cui sono ossequiate le regole dell’assistenza, alle richie- ste brasiliane, anche perché la documentazione litigiosa trasmessa all’autorità rogante potrà senz’altro essere inoltrata da quest’ultima all’autorità di persegui- mento penale brasiliana competente. Rifiutare l’assistenza sulla base di deci- sioni procedurali estere di cui l’autorità richiesta non può valutare in maniera inequivocabile tutte le implicazioni e conseguenze è del resto incompatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera e con l’esigenza di celerità. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
E. 3 Gli insorgenti affermano che la decisione brasiliana d’incompetenza riguarde- rebbe due dei tre procedimenti evocati dall’autorità rogante nel suo scritto dell’11 novembre 2021 e che la domanda di assistenza sembrerebbe quindi mantenuta per il solo e unico procedimento n° 5036528-23.2015.404.7000, per il quale però non sarebbe stato presentato un esposto dei fatti. Questa maniera di procedere non sarebbe conforme alle esigenze formali in materia, nella mi- sura in cui non permetterebbe l’analisi delle condizioni materiali dell’assistenza, come il rispetto dei principi della doppia punibilità e della proporzionalità.
E. 3.1 Secondo l’art. 24 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, le richieste di assistenza devono contenere in particolare le seguenti informazioni: il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell’art 14 (lett. d). L’art. 28 AIMP, unitamente all’art. 10 OAIMP, pone i medesimi requisiti (DTF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 con- sid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.309 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le con- dizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato ri- chiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo suf- ficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo
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Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ri- cerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).
E. 3.2 In concreto, si rileva che la rogatoria dell’11 giugno 2020, completata dallo scritto dell’11 novembre 2011, contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa applicabile (v. atto 01-00-0028 e segg. incarto MPC e act. 1.14). La decisione impugnata ne riporta ampiamente il contenuto, compresi i fatti contestati al ri- corrente e le operazioni sospette intervenute sui conti a lui riconducibili. In altre parole, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 24 n. 1 Trat- tato svizzero-brasiliano e all’art. 28 AIMP, risulta sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'indagine e i reati contestati. Del resto, essendo la documenta- zione litigiosa semplicemente destinata a essere trasmessa all’autorità di per- seguimento penale brasiliana competente, non si vede per quale motivo l’auto- rità rogante avrebbe dovuto presentare nuovamente un esposto dei fatti. Le censure presentate in tale ambito sono dunque da disattendere.
E. 4 I ricorrenti censurano la violazione del principio della proporzionalità, nella mi- sura in cui non vi sarebbe nessun legame tra le misure rogatoriali richieste e la procedura penale estera.
E. 4.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini
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(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati, visto che l’autorità in- quirente estera ha un interesse a conoscere qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o rici- clare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incrimi- nanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande com- plementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evi- dente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, com- presi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze
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del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).
E. 4.1.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che A. è imputato nel procedimento estero e B. Inc. è una società a lui riconducibile. Il MPC ha inoltre rilevato che dalla documentazione bancaria concernente le relazioni oggetto delle decisioni impugnate emergono operazioni connesse con la fattispecie descritta in rogatoria. In particolare, tra- mite più operazioni che hanno toccato anche altri conti riconducibili ad A., dette relazioni hanno beneficiato di ingenti accrediti provenienti da una relazione ban- caria in essere presso un istituto bancario elvetico intestato a G., società che l’autorità rogante ha indicato essere una “cassa nera” utilizzata dal Gruppo C. per espletare la sua attività corruttiva.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e la consolidata giurisprudenza in materia (v. supra consid. 4.1.1).
E. 4.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
E. 4.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 4.1.2) nonché la complessità e la vastità delle indagini legate alla vicenda C./Petrobras, in merito a fatti che si sarebbero svolti durante l’arco di svariati anni, con ingenti implica- zioni finanziarie, è senz'altro possibile concludere che esistono elementi suffi- cienti per confermare il sequestro della relazione n. 4 presso la banca E. inte- stata a B. Inc. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati ad A. è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'og- getto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato
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richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). Il sequestro litigioso deve essere mante- nuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero progredisca (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal se- questro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non pre- senta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la re- lativa censura respinta.
E. 5 I ricorrenti censurano infine la malafede dell’autorità rogante, nella misura in cui le autorità dello Stato del Paraná, violando i principi determinanti la competenza delle autorità brasiliane, non avrebbero esitato ad arrogarsi le competenze che non erano le loro per perseguire A. e sollecitare l’assistenza giudiziaria alla Svizzera. La procura brasiliana si sarebbe comportata in maniera sleale, se- gnatamente dissimulando all’autorità d’esecuzione le decisioni riguardanti la sua incompetenza e pretendendo che la domanda di assistenza presenterebbe un interesse per una procedura già sfociata in una sentenza forse definitiva senza legami con i fatti invocati nella rogatoria.
Ora, come già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.1) e rettamente rilevato dal MPC in sede di risposta, nella misura in cui l’autorità rogante non aveva l’obbligo di informare l’autorità d’esecuzione della decisione relativa alla propria incompetenza, vista la possibilità di trasmettere la causa all’autorità brasiliana ritenuta competente, la censura va respinta, anche perché, interpellata puntual- mente al riguardo dal MPC, detta autorità ha informato correttamente e in ma- niera trasparente sulla situazione procedurale all’estero (v. act. 1.14).
E. 6 In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 7'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già ver- sato.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 9 giugno 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. INC.,
entrambi rappresentati dagli avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.52-53
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Fatti: A. L’11 giugno 2020, il Ministério Público Federal Estado do Paranà (Brasile), ba- sandosi su di una trasmissione spontanea d’informazioni del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) del 12 febbraio 2019 (v. act. 1.12), ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione passiva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo 1998) e organizzazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). In sostanza, le autorità estere sospettano che A., nella sua funzione di responsabile delle finanze, del personale e dell’organizza- zione della società C. in Venezuela, abbia partecipato direttamente alle attività corruttive contestate a quest’ultima in relazione a contratti d’appalto che sareb- bero stati ottenuti mediante il pagamento di tangenti a funzionari della società Petrobras in Brasile. Egli avrebbe avuto un ruolo attivo nel versamento di dette tangenti, ricevendo su suoi conti bancari, anche in Svizzera, valori legati a tale attività illecita (v. atto 01-00-0028 e segg. incarto MPC).
Con la loro domanda, le autorità brasiliane hanno postulato l’acquisizione della documentazione concernente le seguenti relazioni bancarie: n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 presso la banca D., le prime tre intestate ad A. e l’ultima alla società B. Inc. (in seguito: B. Inc.). Per quest’ultima relazione è stato inoltre richiesto il seque- stro dei saldi attivi (v. atto 01-00-0036 e seg. incarto MPC).
B. Mediante decisione del 23 luglio 2020, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giu- stizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00- 0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda brasiliana (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC) e lo stesso giorno ha ordinato l’acquisizione della documentazione, già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento
n. SV.15.0775, riguardante le seguenti relazioni bancarie: n. 5 e n. 4 presso la banca E., Ginevra, la prima intestata ad A. e la seconda a B. Inc. (v. atto 05-02- 0001 e segg. incarto MPC); n. 1 e n. 2 presso la banca D., Ginevra, la prima intestata ad A. e la seconda alla società F. Inc. (in seguito: F.; v. atto 05-01- 0001 e segg. incarto MPC). Della relazione n. 4 è stato inoltre ordinato il blocco degli averi ivi giacenti.
C. Con quattro decisioni di chiusura del 2 febbraio 2022, l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di sva- riata documentazione riguardante le relazioni in questione e mantenendo il blocco della n. 4 (v. act. 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5).
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D. Il 7 marzo 2022, A. e B. Inc. hanno impugnato le summenzionate decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulandone, a titolo principale, l’annullamento. Sussidiariamente, essi chiedono di ordinare al MPC e all’UFG “d’interpeller l’autorité requérante et de lui fixer un délai raisonnable pour qu’elle présente une demande complémentaire con- forme aux dispositions applicable è l’entraide; à défaut de quoi l’entraide sera refusée” (v. act. 1, pag. 20 e seg.).
E. Con scritto del 31 marzo 2022, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 6). Con risposta del 1° aprile 2022, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
F. Con replica del 19 aprile 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la
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Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'as- sistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.5 Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6
1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,
v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’inte- ressato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3). Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto econo- mico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquida- zione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133
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pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3). Egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.257 del 2 luglio 2013 con- sid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1) e quindi non sempli- cemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2).
1.6.2 In concreto, nella misura in cui titolari delle stesse, A. è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti le relazioni n. 5 presso la banca E. e n. 1 presso la banca D. e B. Inc. contro quella concernente la relazione n. 4 presso la banca E.
Per quanto attiene alla società F. e alla relazione n. 2 presso D., A. sostiene di essere il beneficiario dello scioglimento della società. Ora, pur avendo fornito la prova della radiazione di quest’ultima (v. act. 1.9), egli non ha fornito nessun documento che dimostri che il medesimo sia stato il beneficiario dell’integralità dei valori di detta società al momento del suo scioglimento. Il fatto che A. fosse l’avente diritto economico della suddetta relazione (v. act. 1.7), in assenza di ulteriore documentazione pertinente, non è sufficiente per riconoscergli la legit- timazione ricorsuale.
In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del gravame.
2. I ricorrenti sostengono che la domanda di assistenza sia nulla, sia perché sprov- vista dell’autorizzazione giudiziaria richiesta dal diritto brasiliano, sia perché l’autorità rogante è incompetente a perseguire i reati contestati agli indagati nel procedimento penale estero. Il MPC avrebbe dovuto quindi respingerla.
2.1 L’autorità svizzera d’esecuzione è tenuta, in virtù dei trattati di cui sopra al consid. 1.3, a prestare la più ampia assistenza giudiziaria possibile che le viene richiesta da una parte contraente. Di principio, non deve pronunciarsi sulla compatibilità dell’assistenza giudiziaria con il diritto dello Stato richiedente, do- vendo essa soltanto esaminare se l’assistenza giudiziaria è ammissibile se- condo il diritto nazionale e internazionale applicabili (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.143 del 3 dicembre 2007 consid. 4). Se una domanda di assistenza giudiziaria valida è stata presentata in Svizzera, l’autorità richiesta non è di regola tenuta ad una presa in esame di decisioni emesse nel frattempo nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.53- 54 del 20 maggio 2021 consid. 5.1). La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza repressiva dello Stato richiedente; la deci- sione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può es-
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sere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risul- tino manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2). Se alla Svizzera viene presentata una rogatoria ossequiante le condizioni legali dell'assistenza, l'autorità d'esecuzione non è chiamata a valu- tare decisioni interne allo Stato estero, relative al foro competente per perse- guire e invocare i reati in esame. Inoltre, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sen- tenze del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 1 con rinvii; 1A.218/2003 del 17 dicembre 2003 consid. 3.5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.66 del 30 luglio 2015 consid. 4.2). Questo anche in ossequio all’art. 17a cpv. 1 AIMP, secondo il quale l’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. Eventuali ritardi possono infatti ostacolare o compromettere il perseguimento penale (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 310).
2.2 In concreto, il Ministério Público Federal Estado do Paranà ha presentato la sua rogatoria relativa al procedimento da lui condotto in Brasile l’11 giugno 2020 (v. Fatti lett. A). A seguito di due scritti, uno del 26 aprile e l’altro del 28 giugno 2021, con i quali i ricorrenti contestavano in sostanza la competenza della pre- detta autorità, il MPC, con lettere del 23 giugno e 28 settembre 2021, ha inter- pellato quest’ultima, segnalandole “che da informazioni in nostro possesso, emergerebbe che il Ministero pubblico federale, Procuradoria da República no Estado do Paranà di Curitiba, a seguito di una sentenza del Supremo Tribunale Federale brasiliano sarebbe, nell’ambito dello scandalo corruttivo C./Petrobras, esclusivamente competente per condurre procedimenti riferibili a crimini com- messi direttamente ed esclusivamente a danno della società Petrobras. Tale sentenza escluderebbe, quindi, la competenza dello stesso Ministero pubblico federale per condurre il procedimento nei confronti di A. e fondare la suindicata richiesta rogatoriale del 13 maggio 2020. Vi chiediamo pertanto di indicarci se ciò corrisponde al vero e se l’evasione della commissione rogatoria sopraindi- cata permane di attualità” (act. 1.14). Con risposta dell’11 novembre 2021, l’au- torità rogante, dopo aver premesso che “i fondi ricevuti da A. provengono dal conto G., fornito con valori illeciti dal Settore delle Operazioni Strutturate dell’im- prenditore C. e utilizzato da questo dipartimento per pagare vantaggi indebiti ad agenti pubblici, compresi i dipendenti della Petrobras” (act. 1.14), ha sì confer- mato che “in una decisione emessa il 5 marzo 2021, la sentenza del 13° Tribu- nale Federale della Sottosezione Giudiziaria di Curitiba ha effettivamente decli- nato la giurisdizione per perseguire e giudicare l’azione penale in favore del Tribunale Elettorale del Distretto Federale” (ibidem, pag. 2), ma ha aggiunto che la rogatoria è legata anche ad altri due procedimenti condotti dalle autorità pe- nali brasiliane, precisando che “anche nell’ipotesi di un nuovo cambiamento di competenza del Giudizio del 13° Tribunale Federale della Sottosezione Giudi- ziaria di Curitiba, si mantiene l’interesse all’oggetto di tale richiesta di assistenza
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poiché, in questo caso, ci sarebbe solo una ridistribuzione della presente richie- sta ad un’altra unità del Ministero Pubblico Federale, senza nessuna alterazione nel suo merito” (ibidem, pag. 2 e seg.). Ora, preso atto di quanto precede, il MPC ha correttamente dato seguito alla domanda di assistenza brasiliana. In- fatti, la sentenza d’incompetenza emessa all’estero, che non tocca alle autorità svizzere interpretare e che non intacca la competenza repressiva in quanto tale delle autorità brasiliane nel loro insieme, non esime l’autorità elvetica dal dare seguito, nella misura in cui sono ossequiate le regole dell’assistenza, alle richie- ste brasiliane, anche perché la documentazione litigiosa trasmessa all’autorità rogante potrà senz’altro essere inoltrata da quest’ultima all’autorità di persegui- mento penale brasiliana competente. Rifiutare l’assistenza sulla base di deci- sioni procedurali estere di cui l’autorità richiesta non può valutare in maniera inequivocabile tutte le implicazioni e conseguenze è del resto incompatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera e con l’esigenza di celerità. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
3. Gli insorgenti affermano che la decisione brasiliana d’incompetenza riguarde- rebbe due dei tre procedimenti evocati dall’autorità rogante nel suo scritto dell’11 novembre 2021 e che la domanda di assistenza sembrerebbe quindi mantenuta per il solo e unico procedimento n° 5036528-23.2015.404.7000, per il quale però non sarebbe stato presentato un esposto dei fatti. Questa maniera di procedere non sarebbe conforme alle esigenze formali in materia, nella mi- sura in cui non permetterebbe l’analisi delle condizioni materiali dell’assistenza, come il rispetto dei principi della doppia punibilità e della proporzionalità.
3.1 Secondo l’art. 24 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, le richieste di assistenza devono contenere in particolare le seguenti informazioni: il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell’art 14 (lett. d). L’art. 28 AIMP, unitamente all’art. 10 OAIMP, pone i medesimi requisiti (DTF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 con- sid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.309 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le con- dizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato ri- chiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo suf- ficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo
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Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ri- cerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).
3.2 In concreto, si rileva che la rogatoria dell’11 giugno 2020, completata dallo scritto dell’11 novembre 2011, contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa applicabile (v. atto 01-00-0028 e segg. incarto MPC e act. 1.14). La decisione impugnata ne riporta ampiamente il contenuto, compresi i fatti contestati al ri- corrente e le operazioni sospette intervenute sui conti a lui riconducibili. In altre parole, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 24 n. 1 Trat- tato svizzero-brasiliano e all’art. 28 AIMP, risulta sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'indagine e i reati contestati. Del resto, essendo la documenta- zione litigiosa semplicemente destinata a essere trasmessa all’autorità di per- seguimento penale brasiliana competente, non si vede per quale motivo l’auto- rità rogante avrebbe dovuto presentare nuovamente un esposto dei fatti. Le censure presentate in tale ambito sono dunque da disattendere.
4. I ricorrenti censurano la violazione del principio della proporzionalità, nella mi- sura in cui non vi sarebbe nessun legame tra le misure rogatoriali richieste e la procedura penale estera.
4.1
4.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini
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(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati, visto che l’autorità in- quirente estera ha un interesse a conoscere qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o rici- clare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incrimi- nanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande com- plementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evi- dente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, com- presi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze
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del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).
4.1.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che A. è imputato nel procedimento estero e B. Inc. è una società a lui riconducibile. Il MPC ha inoltre rilevato che dalla documentazione bancaria concernente le relazioni oggetto delle decisioni impugnate emergono operazioni connesse con la fattispecie descritta in rogatoria. In particolare, tra- mite più operazioni che hanno toccato anche altri conti riconducibili ad A., dette relazioni hanno beneficiato di ingenti accrediti provenienti da una relazione ban- caria in essere presso un istituto bancario elvetico intestato a G., società che l’autorità rogante ha indicato essere una “cassa nera” utilizzata dal Gruppo C. per espletare la sua attività corruttiva.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e la consolidata giurisprudenza in materia (v. supra consid. 4.1.1).
4.2
4.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
4.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 4.1.2) nonché la complessità e la vastità delle indagini legate alla vicenda C./Petrobras, in merito a fatti che si sarebbero svolti durante l’arco di svariati anni, con ingenti implica- zioni finanziarie, è senz'altro possibile concludere che esistono elementi suffi- cienti per confermare il sequestro della relazione n. 4 presso la banca E. inte- stata a B. Inc. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati ad A. è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'og- getto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato
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richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). Il sequestro litigioso deve essere mante- nuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero progredisca (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal se- questro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non pre- senta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la re- lativa censura respinta.
5. I ricorrenti censurano infine la malafede dell’autorità rogante, nella misura in cui le autorità dello Stato del Paraná, violando i principi determinanti la competenza delle autorità brasiliane, non avrebbero esitato ad arrogarsi le competenze che non erano le loro per perseguire A. e sollecitare l’assistenza giudiziaria alla Svizzera. La procura brasiliana si sarebbe comportata in maniera sleale, se- gnatamente dissimulando all’autorità d’esecuzione le decisioni riguardanti la sua incompetenza e pretendendo che la domanda di assistenza presenterebbe un interesse per una procedura già sfociata in una sentenza forse definitiva senza legami con i fatti invocati nella rogatoria.
Ora, come già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.1) e rettamente rilevato dal MPC in sede di risposta, nella misura in cui l’autorità rogante non aveva l’obbligo di informare l’autorità d’esecuzione della decisione relativa alla propria incompetenza, vista la possibilità di trasmettere la causa all’autorità brasiliana ritenuta competente, la censura va respinta, anche perché, interpellata puntual- mente al riguardo dal MPC, detta autorità ha informato correttamente e in ma- niera trasparente sulla situazione procedurale all’estero (v. act. 1.14).
6. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 7'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già ver- sato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
Bellinzona, 10 giugno 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti - Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3 - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).