Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A. SA, ,
E. 2 B.,
entrambi rappresentati dagli avv. Ergin Cimen e Alfio Decristophoris,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2011.311-312
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Visti: - il ricorso presentato il 14 dicembre 2011 dalla A. SA e B. avverso la decisione di chiusura del 10 novembre 2011 con la quale il Ministero pubblico del Can- tone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente spagnola di un verbale d'interrogatorio di B. nonché documentazione commerciale concer- nente la A. SA; - le osservazioni del 13 e 18 gennaio 2012 presentate dall'Ufficio federale di giustizia, risp. dal Ministero pubblico ticinese; - la lettera del 30 gennaio 2012 inviata dal patrocinatore dei ricorrenti, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso e postulato l'esonero da ogni spesa proces- suale con contestuale restituzione dell'anticipo già versato. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 30 gennaio 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrati- ve, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta in uno stadio avanzato del- la procedura, dopo che la causa aveva già cagionato considerevoli oneri di cancelleria, per cui visto l'art. 5 RSPPF non è possibile esonerare i ricorrenti da ogni spesa come da essi postulato.
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Dispositiv
- Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti l'importo di fr. 4'000.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 1° febbraio 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A. SA, , 2. B.,
entrambi rappresentati dagli avv. Ergin Cimen e Alfio Decristophoris,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2011.311-312
- 2 -
Visti: - il ricorso presentato il 14 dicembre 2011 dalla A. SA e B. avverso la decisione di chiusura del 10 novembre 2011 con la quale il Ministero pubblico del Can- tone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente spagnola di un verbale d'interrogatorio di B. nonché documentazione commerciale concer- nente la A. SA; - le osservazioni del 13 e 18 gennaio 2012 presentate dall'Ufficio federale di giustizia, risp. dal Ministero pubblico ticinese; - la lettera del 30 gennaio 2012 inviata dal patrocinatore dei ricorrenti, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso e postulato l'esonero da ogni spesa proces- suale con contestuale restituzione dell'anticipo già versato. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 30 gennaio 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrati- ve, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta in uno stadio avanzato del- la procedura, dopo che la causa aveva già cagionato considerevoli oneri di cancelleria, per cui visto l'art. 5 RSPPF non è possibile esonerare i ricorrenti da ogni spesa come da essi postulato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti l'importo di fr. 4'000.--.
Bellinzona, 1° febbraio 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Ergin Cimen e Alfio Decristophoris - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).