opencaselaw.ch

RR.2007.159

Bundesstrafgericht · 2008-02-18 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); competenza in ambito di dissuggellamento

Sachverhalt

A. Il 6 aprile 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha presentato una domanda di assistenza internazionale in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino avente quale oggetto la perquisizio- ne ed il sequestro di relazioni bancarie, il sequestro/blocco di proprietà im- mobiliari, nonché l’audizione testimoniale di svariate persone, il tutto in re- lazione ad un procedimento penale contro B., C. ed eventualmente terzi ignoti per il titolo di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale conti- nuata ed aggravata, concorso in bancarotta distrattiva e documentale ag- gravata dall’entità dell’importo, nonché, in relazione al procedimento penale contro C., D. e E., per il titolo di appropriazione indebita, induzione al rici- claggio, rispettivamente concorso in riciclaggio, nonché falsità in documen- ti.

B. Con decisione di entrata in materia e esecuzione del 18 settembre 2007, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto la domanda di assistenza, ordinando fra le altre cose la perquisizione dell’avv. A. e del suo bagaglio, al momento del suo rientro in aereo dal Marocco all’aeroporto di Ginevra, nonché il sequestro dei documenti utili per l’inchiesta e dei valori patrimo- niali connessi con quest’ultima.

La perquisizione, effettuata la sera del 18 settembre 2007, ha portato al se- questro di alcuni documenti e di un computer portatile, materiale posto sot- to suggello ed inizialmente trasferito a disposizione della Polizia giudiziaria del Canton Vaud che era incaricata di alcuni atti istruttori e che ha procedu- to all’interrogatorio dell’avv. A. in data 19 settembre 2007. Successivamen- te tale materiale è stato spedito (in cassa sigillata) al Ministero pubblico tici- nese, che lo ha ricevuto il 27 settembre 2007. Il 2 ottobre 2007 quest’ultima autorità ha poi proceduto ad un’udienza incombenti, al termine della quale tutti gli oggetti e documenti sequestrati sono stati restituiti, previa sommaria visione da parte del Procuratore pubblico, ad eccezione del contenuto della “cartella C. 2007” contenuta nel computer portatile dell’avv. A.. Il contenuto di tale cartella è stato stampato ed i relativi documenti cartacei sono stati posti sotto suggello senza essere visionati dall’autorità inquirente per l’opposizione dello stesso A., il quale ha fatto valere il suo prevalente se- greto professionale.

L’11 ottobre 2007 il Ministero pubblico ticinese ha trasmesso il verbale in- combenti, con annessa busta sigillata, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, chiedendo di decidere in merito al dissuggellamento di quest’ultima ed alla eventuale esclusione di quegli atti coperti dal segreto professionale dell’avv. A., consentendo quindi la visione

- 3 -

da parte dell’autorità di esecuzione di quegli atti non coperti dal segreto professionale allo scopo di effettuarne la cernita e deciderne l’eventuale trasmissione all’autorità rogante in quanto utile all’inchiesta estera.

C. In precedenza, il 28 settembre 2007, A. è insorto al Tribunale penale fede- rale contro la decisione di entrata in materia e esecuzione del 18 settembre 2007, domandando in sostanza il dissequestro di tutti i beni e documenti sequestrati a seguito della perquisizione del 18 settembre 2007. Il 4 ottobre 2007 l’insorgente, facendo riferimento all’udienza incombenti nel frattempo avvenuta in data 2 ottobre, ha scritto a questo Tribunale affermando che il suo ricorso viene mantenuto limitatamente a quanto tutt’ora sequestrato. Per quanto attiene ai documenti sotto suggello egli domanda inoltre che la richiesta di dissuggellamento venga trattata da questo Tribunale e non dall’autorità giudiziaria ticinese adita dal Procuratore pubblico.

D. Il 22 ottobre 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, a conclusione delle proprie osservazioni, contesta l’ammissibilità del gravame, in quanto gli oggetti sequestrati non sarebbero beni e valori ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, e nega altresì la competenza del Tribunale penale fede- rale in materia di dissuggellamento e di eventuali esclusioni di dati/docu- menti coperti dal segreto professionale. A suo avviso tale competenza spetterebbe alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Can- tone Ticino in virtù dell’art. 4 della legge cantonale d’applicazione della AIMP. A conclusione delle proprie osservazioni del 22 ottobre 2007 l’Ufficio fede- rale di giustizia (UFG) propone che il ricorso venga dichiarato inammissibi- le.

Mediante replica del 5 novembre 2007 il ricorrente ribadisce la necessità di una verifica giudiziaria della legittimità del sequestro, nonché della compe- tenza di questo Tribunale in ambito di dissuggellamento.

E. La questione della competenza in ambito di dissuggellamento è stata og- getto di uno scambio di pareri fra questa Corte e la Camera dei ricorsi pe- nali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino. Rilevata una divergenza di opinioni in proposito, le due autorità hanno comunque deciso, per ragioni di celerità, che la domanda di dissuggellamento venga trattata dall’autorità cantonale.

- 4 -

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tri- bunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei re- clami penali è competente per statuire sui ricorsi in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

E. 1.2 Giusta l’art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile in base al rinvio risultante dal combinato di- sposto degli art. 30 lett. b e 28 cpv. 1 lett. e LTPF, l’autorità esamina d’uffi- cio la sua competenza. Analogamente al Tribunale federale in applicazione dell’omologo art. 29 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), il Tribunale penale federale si pronuncia altresì d'ufficio e con pieno potere d’esame sull'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (v. DTF 133 I 185 consid. 2 e rinvii).

E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul ri- ciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello conven- zionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in ma- teria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP e art. I n. 2 dell'Accor- do; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c con rinvii dottrinali).

- 5 -

E. 2.1 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le de- cisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impu- gnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).

E. 2.2 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci- dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimo- strare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrat- tuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di do- ver far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza TPF RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.3 Nel caso concreto, allo stadio attuale della procedura, gli unici oggetti rima- sti in possesso dell’autorità d’esecuzione sono le copie cartacee della “car- tella C. 2007” contenuta nel computer portatile del ricorrente. Al termine dell’udienza incombenti del 2 ottobre 2007 tutti gli altri oggetti e documenti sequestrati sono stati infatti restituiti, previa sommaria visione da parte del Procuratore pubblico, mentre il contenuto di suddetta cartella è stato stam- pato ed i relativi documenti cartacei sono stati posti sotto suggello senza essere visionati dall’autorità inquirente per l’opposizione dello stesso ricor- rente, il quale ha fatto valere il suo prevalente segreto professionale. A queste condizioni vi è motivo per dubitare del fatto che esistano ancora be- ni (Vermögenswerte, objets) o valori (Wertgegenstände, valeurs) seque- strati ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP. L’autorità non è infatti restata in possesso del disco duro appartenente al ricorrente, in cui tale cartella è fisicamente contenuta, ma si è limitata, in ossequio al principio della pro- porzionalità, a stampare tale cartella su di un supporto cartaceo separato, di cui il ricorrente non si può certo considerare proprietario o possessore ai

- 6 -

sensi del Codice civile svizzero (v. WOLFGANG WIEGAND, Commentario ba- silese, 3a ed., Basilea 2007, n. 10 preliminarmente ad art. 641 e segg. CC). Al limite si potrebbe porre il quesito dell’esistenza di una titolarità di natura immateriale sui contenuti della cartella (v. KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des bien immatériels, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 15 e seg., 29; sull’applicabilità del concetto di valori patrimoniali anche a beni immateriali v. altresì art. 1 lett. b della Convenzione sul riciclaggio nonché, in relazione all’art. 70 CP, MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, AJP/PJA 2007, pag. 1382 e seg.), questione che nella fattispecie non necessita però di venire approfondita nella misura in cui non si vede come il ricorrente possa attualmente subire un pregiudizio immediato ed irreparabile dal fatto che l’autorità cantonale sia fisicamente in possesso di tali fotocopie, le quali sono comunque sotto suggello per cui non possono essere in alcun modo utilizzate a suo pregiudizio. D’altro canto egli non è in alcun modo impossi- bilitato ad utilizzare normalmente per il suo lavoro la cartella originale pre- sente nel disco duro del suo computer. Ne consegue che il ricorso va di- chiarato inammissibile perché non si realizzano nella fattispecie le condi- zioni di cui all’art. 80e cpv. 2 AIMP.

E. 2.4 Per quanto riguarda la domanda del ricorrente volta a trasmettere la com- petenza in materia di dissuggellamento a questa Corte, va preliminarmente rilevato che la questione è stata oggetto di uno scambio di pareri fra le autorità coinvolte. Pur di fronte ad una divergenza di opinioni, per evitare il prolungarsi inutile della procedura, esse hanno deciso che la domanda di dissuggellamento avrebbe seguito il suo corso separato in sede cantonale, come proposto da questa Corte nello scritto del 19 dicembre 2007 e dallo stesso Procuratore pubblico ticinese, il quale ha appunto inoltrato la sua domanda di dissuggello presso l’autorità giudiziaria ticinese. Prima di esporre gli argomenti che questo Tribunale ritiene decisivi nella risoluzione del conflitto di competenza, occorre sottolineare che le decisioni di levata dei sigilli non sono decisioni incidentali immediatamente contestabili; esse possono, se del caso, essere impugnate solamente al momento della deci- sione di chiusura (cfr. consid. 2.1 supra). Ciò premesso, l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di ricorso in ambito di assistenza giudiziaria internazionale non ha modificato la proce- dura relativa alla levata di sigilli. La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è infatti divenuta autorità di ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale, ma non è stata investita dal legislatore di compiti quale autorità chiamata ad emanare decisioni di prima istanza e quindi re- lative all'esecuzione in quanto tale delle commissioni rogatorie. Dato che la procedura di dissuggellamento sfocia appunto in una decisione di questo tipo, essa non può essere considerata una procedura di ricorso giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale. Questo si-

- 7 -

gnifica che nel caso di domande di dissuggellamento presentate nell’ambito di atti esecutivi affidati ad un’autorità cantonale, in applicazione degli art. 9 e 12 AIMP, la procedura rimane retta dal diritto cantonale (v. DTF 127 II 151 consid. 4d/aa). Ciò non toglie che un'eventuale violazione del segreto professionale potrà comunque essere, se del caso, fatta valere di fronte a questa Corte in sede di ricorso contro la decisione di chiusura (v. DTF 126 II 495 consid. 5e/dd pag. 505 e seg.; L. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 5 ad art. 80e AIMP). Questo modo di procedere permette del resto di evitare che sia la medesima autorità ad essere chiamata a sindacare in sede di ricorso la legittimità di una propria pregressa decisione. Situazione che in ambito di procedure di assistenza la cui esecuzione è affidata ad autorità federali viene risolta lasciando alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, e non alla II Corte dei reclami penali, la competenza in ambito di disuggellamento (v. già TPF 2004 12 consid. 1.1 e 1.2).

E. 2.5 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e che la connessa domanda di trasferire a questa Corte la competenza in ambito di dissuggellamento va respinta.

E. 3 Con questa decisione, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto. Dopo l’avvenuta restituzione di tutto quanto sequestrato a seguito della sopraccitata udienza incombenti, essa aveva già del resto perso di in- teresse attuale.

E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribuna- le penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-

- 8 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La richiesta di assunzione della procedura di dissuggellamento è respinta.
  3. La domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
  4. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 18 febbraio 2008 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia pena- le all’Italia

Sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); competenza in ambito di dissuggellamento

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2007.159

- 2 -

Fatti: A. Il 6 aprile 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha presentato una domanda di assistenza internazionale in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino avente quale oggetto la perquisizio- ne ed il sequestro di relazioni bancarie, il sequestro/blocco di proprietà im- mobiliari, nonché l’audizione testimoniale di svariate persone, il tutto in re- lazione ad un procedimento penale contro B., C. ed eventualmente terzi ignoti per il titolo di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale conti- nuata ed aggravata, concorso in bancarotta distrattiva e documentale ag- gravata dall’entità dell’importo, nonché, in relazione al procedimento penale contro C., D. e E., per il titolo di appropriazione indebita, induzione al rici- claggio, rispettivamente concorso in riciclaggio, nonché falsità in documen- ti.

B. Con decisione di entrata in materia e esecuzione del 18 settembre 2007, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto la domanda di assistenza, ordinando fra le altre cose la perquisizione dell’avv. A. e del suo bagaglio, al momento del suo rientro in aereo dal Marocco all’aeroporto di Ginevra, nonché il sequestro dei documenti utili per l’inchiesta e dei valori patrimo- niali connessi con quest’ultima.

La perquisizione, effettuata la sera del 18 settembre 2007, ha portato al se- questro di alcuni documenti e di un computer portatile, materiale posto sot- to suggello ed inizialmente trasferito a disposizione della Polizia giudiziaria del Canton Vaud che era incaricata di alcuni atti istruttori e che ha procedu- to all’interrogatorio dell’avv. A. in data 19 settembre 2007. Successivamen- te tale materiale è stato spedito (in cassa sigillata) al Ministero pubblico tici- nese, che lo ha ricevuto il 27 settembre 2007. Il 2 ottobre 2007 quest’ultima autorità ha poi proceduto ad un’udienza incombenti, al termine della quale tutti gli oggetti e documenti sequestrati sono stati restituiti, previa sommaria visione da parte del Procuratore pubblico, ad eccezione del contenuto della “cartella C. 2007” contenuta nel computer portatile dell’avv. A.. Il contenuto di tale cartella è stato stampato ed i relativi documenti cartacei sono stati posti sotto suggello senza essere visionati dall’autorità inquirente per l’opposizione dello stesso A., il quale ha fatto valere il suo prevalente se- greto professionale.

L’11 ottobre 2007 il Ministero pubblico ticinese ha trasmesso il verbale in- combenti, con annessa busta sigillata, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, chiedendo di decidere in merito al dissuggellamento di quest’ultima ed alla eventuale esclusione di quegli atti coperti dal segreto professionale dell’avv. A., consentendo quindi la visione

- 3 -

da parte dell’autorità di esecuzione di quegli atti non coperti dal segreto professionale allo scopo di effettuarne la cernita e deciderne l’eventuale trasmissione all’autorità rogante in quanto utile all’inchiesta estera.

C. In precedenza, il 28 settembre 2007, A. è insorto al Tribunale penale fede- rale contro la decisione di entrata in materia e esecuzione del 18 settembre 2007, domandando in sostanza il dissequestro di tutti i beni e documenti sequestrati a seguito della perquisizione del 18 settembre 2007. Il 4 ottobre 2007 l’insorgente, facendo riferimento all’udienza incombenti nel frattempo avvenuta in data 2 ottobre, ha scritto a questo Tribunale affermando che il suo ricorso viene mantenuto limitatamente a quanto tutt’ora sequestrato. Per quanto attiene ai documenti sotto suggello egli domanda inoltre che la richiesta di dissuggellamento venga trattata da questo Tribunale e non dall’autorità giudiziaria ticinese adita dal Procuratore pubblico.

D. Il 22 ottobre 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, a conclusione delle proprie osservazioni, contesta l’ammissibilità del gravame, in quanto gli oggetti sequestrati non sarebbero beni e valori ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, e nega altresì la competenza del Tribunale penale fede- rale in materia di dissuggellamento e di eventuali esclusioni di dati/docu- menti coperti dal segreto professionale. A suo avviso tale competenza spetterebbe alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Can- tone Ticino in virtù dell’art. 4 della legge cantonale d’applicazione della AIMP. A conclusione delle proprie osservazioni del 22 ottobre 2007 l’Ufficio fede- rale di giustizia (UFG) propone che il ricorso venga dichiarato inammissibi- le.

Mediante replica del 5 novembre 2007 il ricorrente ribadisce la necessità di una verifica giudiziaria della legittimità del sequestro, nonché della compe- tenza di questo Tribunale in ambito di dissuggellamento.

E. La questione della competenza in ambito di dissuggellamento è stata og- getto di uno scambio di pareri fra questa Corte e la Camera dei ricorsi pe- nali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino. Rilevata una divergenza di opinioni in proposito, le due autorità hanno comunque deciso, per ragioni di celerità, che la domanda di dissuggellamento venga trattata dall’autorità cantonale.

- 4 -

Diritto: 1.

1.1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tri- bunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei re- clami penali è competente per statuire sui ricorsi in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

1.2. Giusta l’art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile in base al rinvio risultante dal combinato di- sposto degli art. 30 lett. b e 28 cpv. 1 lett. e LTPF, l’autorità esamina d’uffi- cio la sua competenza. Analogamente al Tribunale federale in applicazione dell’omologo art. 29 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), il Tribunale penale federale si pronuncia altresì d'ufficio e con pieno potere d’esame sull'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (v. DTF 133 I 185 consid. 2 e rinvii).

1.3. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul ri- ciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello conven- zionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in ma- teria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP e art. I n. 2 dell'Accor- do; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c con rinvii dottrinali).

- 5 -

2.

2.1. La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le de- cisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impu- gnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).

2.2. In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci- dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimo- strare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrat- tuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di do- ver far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza TPF RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii).

2.3. Nel caso concreto, allo stadio attuale della procedura, gli unici oggetti rima- sti in possesso dell’autorità d’esecuzione sono le copie cartacee della “car- tella C. 2007” contenuta nel computer portatile del ricorrente. Al termine dell’udienza incombenti del 2 ottobre 2007 tutti gli altri oggetti e documenti sequestrati sono stati infatti restituiti, previa sommaria visione da parte del Procuratore pubblico, mentre il contenuto di suddetta cartella è stato stam- pato ed i relativi documenti cartacei sono stati posti sotto suggello senza essere visionati dall’autorità inquirente per l’opposizione dello stesso ricor- rente, il quale ha fatto valere il suo prevalente segreto professionale. A queste condizioni vi è motivo per dubitare del fatto che esistano ancora be- ni (Vermögenswerte, objets) o valori (Wertgegenstände, valeurs) seque- strati ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP. L’autorità non è infatti restata in possesso del disco duro appartenente al ricorrente, in cui tale cartella è fisicamente contenuta, ma si è limitata, in ossequio al principio della pro- porzionalità, a stampare tale cartella su di un supporto cartaceo separato, di cui il ricorrente non si può certo considerare proprietario o possessore ai

- 6 -

sensi del Codice civile svizzero (v. WOLFGANG WIEGAND, Commentario ba- silese, 3a ed., Basilea 2007, n. 10 preliminarmente ad art. 641 e segg. CC). Al limite si potrebbe porre il quesito dell’esistenza di una titolarità di natura immateriale sui contenuti della cartella (v. KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des bien immatériels, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 15 e seg., 29; sull’applicabilità del concetto di valori patrimoniali anche a beni immateriali v. altresì art. 1 lett. b della Convenzione sul riciclaggio nonché, in relazione all’art. 70 CP, MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, AJP/PJA 2007, pag. 1382 e seg.), questione che nella fattispecie non necessita però di venire approfondita nella misura in cui non si vede come il ricorrente possa attualmente subire un pregiudizio immediato ed irreparabile dal fatto che l’autorità cantonale sia fisicamente in possesso di tali fotocopie, le quali sono comunque sotto suggello per cui non possono essere in alcun modo utilizzate a suo pregiudizio. D’altro canto egli non è in alcun modo impossi- bilitato ad utilizzare normalmente per il suo lavoro la cartella originale pre- sente nel disco duro del suo computer. Ne consegue che il ricorso va di- chiarato inammissibile perché non si realizzano nella fattispecie le condi- zioni di cui all’art. 80e cpv. 2 AIMP.

2.4. Per quanto riguarda la domanda del ricorrente volta a trasmettere la com- petenza in materia di dissuggellamento a questa Corte, va preliminarmente rilevato che la questione è stata oggetto di uno scambio di pareri fra le autorità coinvolte. Pur di fronte ad una divergenza di opinioni, per evitare il prolungarsi inutile della procedura, esse hanno deciso che la domanda di dissuggellamento avrebbe seguito il suo corso separato in sede cantonale, come proposto da questa Corte nello scritto del 19 dicembre 2007 e dallo stesso Procuratore pubblico ticinese, il quale ha appunto inoltrato la sua domanda di dissuggello presso l’autorità giudiziaria ticinese. Prima di esporre gli argomenti che questo Tribunale ritiene decisivi nella risoluzione del conflitto di competenza, occorre sottolineare che le decisioni di levata dei sigilli non sono decisioni incidentali immediatamente contestabili; esse possono, se del caso, essere impugnate solamente al momento della deci- sione di chiusura (cfr. consid. 2.1 supra). Ciò premesso, l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di ricorso in ambito di assistenza giudiziaria internazionale non ha modificato la proce- dura relativa alla levata di sigilli. La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è infatti divenuta autorità di ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale, ma non è stata investita dal legislatore di compiti quale autorità chiamata ad emanare decisioni di prima istanza e quindi re- lative all'esecuzione in quanto tale delle commissioni rogatorie. Dato che la procedura di dissuggellamento sfocia appunto in una decisione di questo tipo, essa non può essere considerata una procedura di ricorso giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale. Questo si-

- 7 -

gnifica che nel caso di domande di dissuggellamento presentate nell’ambito di atti esecutivi affidati ad un’autorità cantonale, in applicazione degli art. 9 e 12 AIMP, la procedura rimane retta dal diritto cantonale (v. DTF 127 II 151 consid. 4d/aa). Ciò non toglie che un'eventuale violazione del segreto professionale potrà comunque essere, se del caso, fatta valere di fronte a questa Corte in sede di ricorso contro la decisione di chiusura (v. DTF 126 II 495 consid. 5e/dd pag. 505 e seg.; L. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 5 ad art. 80e AIMP). Questo modo di procedere permette del resto di evitare che sia la medesima autorità ad essere chiamata a sindacare in sede di ricorso la legittimità di una propria pregressa decisione. Situazione che in ambito di procedure di assistenza la cui esecuzione è affidata ad autorità federali viene risolta lasciando alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, e non alla II Corte dei reclami penali, la competenza in ambito di disuggellamento (v. già TPF 2004 12 consid. 1.1 e 1.2).

2.5. Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e che la connessa domanda di trasferire a questa Corte la competenza in ambito di dissuggellamento va respinta.

3. Con questa decisione, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto. Dopo l’avvenuta restituzione di tutto quanto sequestrato a seguito della sopraccitata udienza incombenti, essa aveva già del resto perso di in- teresse attuale.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribuna- le penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-

- 8 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La richiesta di assunzione della procedura di dissuggellamento è respinta. 3. La domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 4. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo dei costi già versato. Bellinzona, 18 febbraio 2008

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Diego Della Casa - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali noti- ficate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla car- cerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pre- giudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissi- bile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è parti- colarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati ele- mentari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF). Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).