Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien; Zuständigkeit im Bereich von Entsiegelungsverfahren.
Sachverhalt
Il 6 aprile 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha presentato una domanda di assistenza internazionale in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino in relazione ad un procedimento penale per tutta una serie di reati fra cui la bancarotta fraudolenta. Con deci- sione di entrata in materia e esecuzione del 18 settembre 2007, l’autorità rogata ha accolto la domanda di assistenza, ordinando, fra le varie misure richieste, anche la perquisizione dell’avv. A. La perquisizione ha portato al sequestro di alcuni documenti e di un computer portatile, materiale posto sotto suggello. Il 2 ottobre 2007 il Ministero pubblico ha proceduto ad un’udienza incombenti, al termine della quale tutti gli oggetti e documenti sequestrati sono stati restituiti, previa sommaria visione da parte del Procu- ratore pubblico, ad eccezione del contenuto della "cartella C. 2007" conte- nuta nel computer portatile del perquisito. Il contenuto di tale cartella è stato stampato ed i relativi documenti cartacei sono stati posti sotto suggello senza essere visionati dall’autorità inquirente per l’opposizione dello stesso A., il quale ha fatto valere il suo prevalente segreto professionale. L’11 ottobre 2007 il Ministero pubblico ticinese ha trasmesso il verbale incombenti, con annessa busta sigillata, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, chiedendo di decidere in merito al dissuggellamento di quest’ultima. In precedenza, il 28 settembre 2007, A. è insorto al Tribunale penale federale contro la decisione di entrata in materia e esecuzione del 18 settembre 2007, domandando in sostanza il dissequestro di tutti i beni e documenti sequestrati a seguito della sua perquisizione. Il 4 ottobre 2007 l’insorgente, facendo riferimento all’udienza incombenti nel frattempo avvenuta in data 2 ottobre, ha scritto al Tribunale penale federale affermando che il suo ricorso veniva mantenuto limitatamente a quanto tutt’ora sequestrato. Per quanto attiene ai documenti sotto suggello egli domanda inoltre che la richiesta di dissuggellamento venga trattata da que- sto Tribunale e non dall’autorità giudiziaria ticinese adita dal Procuratore pubblico.
La II Corte dei reclami penali ha dichiarato inammissibile il ricorso.
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Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale fede- rale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
E. 1.2 Giusta l’art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile in base al rinvio risultante dal combinato disposto degli art. 30 lett. b e 28 cpv. 1 lett. e LTPF, l’autorità esamina d’ufficio la sua competenza. Analogamente al Tribunale federale in applica- zione dell’omologo art. 29 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), il Tribunale penale federale si pronun- cia altresì d'ufficio e con pieno potere d’esame sull'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (v. DTF 133 I 185 consid. 2 e rinvii).
E. 1.3 (...)
E. 2.1 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabi- le mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
E. 2.2 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni con-
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10 trattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; TPF RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii).
E. 2.3 Nel caso concreto, allo stadio attuale della procedura, gli unici oggetti rimasti in possesso dell’autorità d’esecuzione sono le copie cartacee della "cartella C. 2007" contenuta nel computer portatile del ricorrente. Al termi- ne dell’udienza incombenti del 2 ottobre 2007 tutti gli altri oggetti e docu- menti sequestrati sono stati infatti restituiti, previa sommaria visione da parte del Procuratore pubblico, mentre il contenuto di suddetta cartella è stato stampato ed i relativi documenti cartacei sono stati posti sotto suggello senza essere visionati dall’autorità inquirente per l’opposizione dello stesso ricorrente, il quale ha fatto valere il suo prevalente segreto professionale. A queste condizioni vi è motivo per dubitare del fatto che esistano ancora beni (Vermögenswerte, objets) o valori (Wertgegenstände, valeurs) sequestrati ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP. L’autorità non è infatti restata in possesso del disco duro appartenente al ricorrente, in cui tale cartella è fisi- camente contenuta, ma si è limitata, in ossequio al principio della propor- zionalità, a stampare tale cartella su di un supporto cartaceo separato, di cui il ricorrente non si può certo considerare proprietario o possessore ai sensi del Codice civile svizzero (v. WOLFGANG WIEGAND, Commentario basilese, 3a ed., Basilea 2007, n. 10 preliminarmente ad art. 641 e segg. CC). Al limite si potrebbe porre il quesito dell’esistenza di una titolarità di natura immateriale sui contenuti della cartella (v. KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des bien immatériels, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 15 e seg., 29; sull’applicabilità del concetto di valori patrimoniali anche a beni immateriali v. altresì art. 1 lett. b della Convenzione sul riciclaggio nonché, in relazione all’art. 70 CP, MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, AJP/PJA 2007, pag. 1382 e seg.), questione che nella fattispecie non necessita però di venire approfondita nella misura in cui non si vede come il ricorrente possa attualmente subire un pregiudizio immediato ed irreparabile dal fatto che l’autorità cantonale sia fisicamente in possesso di tali fotocopie, le quali sono comunque sotto suggello per cui non possono essere in alcun modo utilizzate a suo pregiudizio. D’altro canto egli non è in alcun modo impos-
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11 sibilitato ad utilizzare normalmente per il suo lavoro la cartella originale presente nel disco duro del suo computer. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile perché non si realizzano nella fattispecie le condi- zioni di cui all’art. 80e cpv. 2 AIMP.
E. 2.4 Le decisioni di levata dei sigilli non sono decisioni incidentali immedia- tamente contestabili; esse possono, se del caso, essere impugnate solamente al momento della decisione di chiusura (cfr. consid. 2.1 supra).
Ciò premesso, l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di ricorso in ambito di assistenza giudiziaria internazionale non ha modificato la proce- dura relativa alla levata di sigilli. La II Corte dei reclami penali del Tribuna- le penale federale è infatti divenuta autorità di ricorso in materia di assisten- za giudiziaria internazionale, ma non è stata investita dal legislatore di com- piti quale autorità chiamata ad emanare decisioni di prima istanza e quindi relative all'esecuzione in quanto tale delle commissioni rogatorie. Dato che la procedura di dissuggellamento sfocia appunto in una decisione di questo tipo, essa non può essere considerata una procedura di ricorso giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. e LTPF. Questo significa che nel caso di domande di dissuggellamento presentate nell’ambito di atti esecutivi affidati ad un’autorità cantonale, in applicazione degli art. 9 e 12 AIMP, la procedura rimane retta dal diritto cantonale (v. DTF 127 II 151 consid. 4d/aa). Ciò non toglie che un'eventuale violazione del segreto professionale potrà comunque essere, se del caso, fatta valere di fronte a questa Corte in sede di ricorso contro la decisione di chiusura (v. DTF 126 II 495 consid. 5e/dd pag. 505 e seg.; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 5 ad art. 80e AIMP). Que- sto modo di procedere permette del resto di evitare che sia la medesima autorità ad essere chiamata a sindacare in sede di ricorso la legittimità di una propria pregressa decisione. Situazione che in ambito di procedure di assistenza la cui esecuzione è affidata ad autorità federali viene risolta la- sciando alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, e non alla II Corte dei reclami penali, la competenza in ambito di disuggellamento (v. già TPF 2004 12 consid. 1.1 e 1.2).
E. 2.5 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e che la connessa domanda di trasferire a questa Corte la competenza in ambito di dissuggellamento va respinta.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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3. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino del 18 febbraio 2008 (RR.2007.159)
Assistenza internazionale in materia penale all’Italia; competenza in ambito di procedura di dissuggellamento.
Art. 9, 12 AIMP
Il Tribunale penale federale si pronuncia d’ufficio sia sulla sua competenza che sull’ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (consid. 1.2). Nozione di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (con- sid. 2.2). Nel caso di domande di dissuggellamento presentate nell’ambito di atti esecutivi affidati ad un’autorità cantonale, in applicazione degli art. 9 e 12 AIMP, la procedura rimane retta dal diritto cantonale anche dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 28 cpv. 1 lett. e LTPF (consid. 2.4).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien; Zuständigkeit im Bereich von Entsiegelungsverfahren.
Art. 9, 12 IRSG
Das Bundesstrafgericht entscheidet von Amtes wegen sowohl über seine Zu- ständigkeit als auch über die Zulässigkeit von Beschwerden, die ihm unterbrei- tet werden (E. 1.2). Begriff des unmittelbaren und nicht wieder gutzumachen- den Nachteils im Sinne von Art. 80e Abs. 2 IRSG (E. 2.2). Bei der Ausführung eines Ersuchens, welche einer kantonalen Behörde übertragen wurde, richtet sich das Entsiegelungsverfahren in Anwendung von Art. 9 und 12 IRSG nach kantonalem Recht, auch nach Inkrafttreten des neuen Art. 28 Abs. 1 lit. e SGG (E. 2.4).
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Italie; compétence en matière de procédure de levée de scellés.
Art. 9, 12 EIMP
Le Tribunal pénal fédéral se prononce d’office sur sa compétence et sur la recevabilité des recours qui lui sont adressés (consid. 1.2). Notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (consid. 2.2). Dans le cas d’une demande de levée de scellés présentée en rapport avec des mesures prises en exécution de l’entraide par une autorité cantonale, en application des
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8 art. 9 et 12 EIMP, la procédure est régie par le droit cantonal également après l’entrée en vigueur du nouvel art. 28 al. 1 let. e LTPF (consid. 2.4).
Riassunto dei fatti:
Il 6 aprile 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha presentato una domanda di assistenza internazionale in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino in relazione ad un procedimento penale per tutta una serie di reati fra cui la bancarotta fraudolenta. Con deci- sione di entrata in materia e esecuzione del 18 settembre 2007, l’autorità rogata ha accolto la domanda di assistenza, ordinando, fra le varie misure richieste, anche la perquisizione dell’avv. A. La perquisizione ha portato al sequestro di alcuni documenti e di un computer portatile, materiale posto sotto suggello. Il 2 ottobre 2007 il Ministero pubblico ha proceduto ad un’udienza incombenti, al termine della quale tutti gli oggetti e documenti sequestrati sono stati restituiti, previa sommaria visione da parte del Procu- ratore pubblico, ad eccezione del contenuto della "cartella C. 2007" conte- nuta nel computer portatile del perquisito. Il contenuto di tale cartella è stato stampato ed i relativi documenti cartacei sono stati posti sotto suggello senza essere visionati dall’autorità inquirente per l’opposizione dello stesso A., il quale ha fatto valere il suo prevalente segreto professionale. L’11 ottobre 2007 il Ministero pubblico ticinese ha trasmesso il verbale incombenti, con annessa busta sigillata, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, chiedendo di decidere in merito al dissuggellamento di quest’ultima. In precedenza, il 28 settembre 2007, A. è insorto al Tribunale penale federale contro la decisione di entrata in materia e esecuzione del 18 settembre 2007, domandando in sostanza il dissequestro di tutti i beni e documenti sequestrati a seguito della sua perquisizione. Il 4 ottobre 2007 l’insorgente, facendo riferimento all’udienza incombenti nel frattempo avvenuta in data 2 ottobre, ha scritto al Tribunale penale federale affermando che il suo ricorso veniva mantenuto limitatamente a quanto tutt’ora sequestrato. Per quanto attiene ai documenti sotto suggello egli domanda inoltre che la richiesta di dissuggellamento venga trattata da que- sto Tribunale e non dall’autorità giudiziaria ticinese adita dal Procuratore pubblico.
La II Corte dei reclami penali ha dichiarato inammissibile il ricorso.
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9 Estratto dei considerandi:
1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale fede- rale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
1.2 Giusta l’art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile in base al rinvio risultante dal combinato disposto degli art. 30 lett. b e 28 cpv. 1 lett. e LTPF, l’autorità esamina d’ufficio la sua competenza. Analogamente al Tribunale federale in applica- zione dell’omologo art. 29 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), il Tribunale penale federale si pronun- cia altresì d'ufficio e con pieno potere d’esame sull'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (v. DTF 133 I 185 consid. 2 e rinvii).
1.3 (...)
2. 2.1 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabi- le mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
2.2 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni con-
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10 trattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; TPF RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii).
2.3 Nel caso concreto, allo stadio attuale della procedura, gli unici oggetti rimasti in possesso dell’autorità d’esecuzione sono le copie cartacee della "cartella C. 2007" contenuta nel computer portatile del ricorrente. Al termi- ne dell’udienza incombenti del 2 ottobre 2007 tutti gli altri oggetti e docu- menti sequestrati sono stati infatti restituiti, previa sommaria visione da parte del Procuratore pubblico, mentre il contenuto di suddetta cartella è stato stampato ed i relativi documenti cartacei sono stati posti sotto suggello senza essere visionati dall’autorità inquirente per l’opposizione dello stesso ricorrente, il quale ha fatto valere il suo prevalente segreto professionale. A queste condizioni vi è motivo per dubitare del fatto che esistano ancora beni (Vermögenswerte, objets) o valori (Wertgegenstände, valeurs) sequestrati ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP. L’autorità non è infatti restata in possesso del disco duro appartenente al ricorrente, in cui tale cartella è fisi- camente contenuta, ma si è limitata, in ossequio al principio della propor- zionalità, a stampare tale cartella su di un supporto cartaceo separato, di cui il ricorrente non si può certo considerare proprietario o possessore ai sensi del Codice civile svizzero (v. WOLFGANG WIEGAND, Commentario basilese, 3a ed., Basilea 2007, n. 10 preliminarmente ad art. 641 e segg. CC). Al limite si potrebbe porre il quesito dell’esistenza di una titolarità di natura immateriale sui contenuti della cartella (v. KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des bien immatériels, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 15 e seg., 29; sull’applicabilità del concetto di valori patrimoniali anche a beni immateriali v. altresì art. 1 lett. b della Convenzione sul riciclaggio nonché, in relazione all’art. 70 CP, MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, AJP/PJA 2007, pag. 1382 e seg.), questione che nella fattispecie non necessita però di venire approfondita nella misura in cui non si vede come il ricorrente possa attualmente subire un pregiudizio immediato ed irreparabile dal fatto che l’autorità cantonale sia fisicamente in possesso di tali fotocopie, le quali sono comunque sotto suggello per cui non possono essere in alcun modo utilizzate a suo pregiudizio. D’altro canto egli non è in alcun modo impos-
TPF 2008 7
11 sibilitato ad utilizzare normalmente per il suo lavoro la cartella originale presente nel disco duro del suo computer. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile perché non si realizzano nella fattispecie le condi- zioni di cui all’art. 80e cpv. 2 AIMP.
2.4 Le decisioni di levata dei sigilli non sono decisioni incidentali immedia- tamente contestabili; esse possono, se del caso, essere impugnate solamente al momento della decisione di chiusura (cfr. consid. 2.1 supra).
Ciò premesso, l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di ricorso in ambito di assistenza giudiziaria internazionale non ha modificato la proce- dura relativa alla levata di sigilli. La II Corte dei reclami penali del Tribuna- le penale federale è infatti divenuta autorità di ricorso in materia di assisten- za giudiziaria internazionale, ma non è stata investita dal legislatore di com- piti quale autorità chiamata ad emanare decisioni di prima istanza e quindi relative all'esecuzione in quanto tale delle commissioni rogatorie. Dato che la procedura di dissuggellamento sfocia appunto in una decisione di questo tipo, essa non può essere considerata una procedura di ricorso giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. e LTPF. Questo significa che nel caso di domande di dissuggellamento presentate nell’ambito di atti esecutivi affidati ad un’autorità cantonale, in applicazione degli art. 9 e 12 AIMP, la procedura rimane retta dal diritto cantonale (v. DTF 127 II 151 consid. 4d/aa). Ciò non toglie che un'eventuale violazione del segreto professionale potrà comunque essere, se del caso, fatta valere di fronte a questa Corte in sede di ricorso contro la decisione di chiusura (v. DTF 126 II 495 consid. 5e/dd pag. 505 e seg.; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 5 ad art. 80e AIMP). Que- sto modo di procedere permette del resto di evitare che sia la medesima autorità ad essere chiamata a sindacare in sede di ricorso la legittimità di una propria pregressa decisione. Situazione che in ambito di procedure di assistenza la cui esecuzione è affidata ad autorità federali viene risolta la- sciando alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, e non alla II Corte dei reclami penali, la competenza in ambito di disuggellamento (v. già TPF 2004 12 consid. 1.1 e 1.2).
2.5 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e che la connessa domanda di trasferire a questa Corte la competenza in ambito di dissuggellamento va respinta.