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RH.2014.1

Bundesstrafgericht · 2014-02-05 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 28 settembre 2009 la Corte d'Appello di Parigi ha condannato A., cittadi- no italiano nato il 16 maggio 1945, alla pena di tre anni, due dei quali da scontare, per i reati di frode fiscale e omissione della contabilità. Tale sen- tenza è divenuta definitiva il 6 ottobre 2010 (v. allegati ad act. 3.2).

B. Mediante segnalazione del 13 giugno 2013, SIRENE Francia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione del predetto (v. act. 3.1).

C. Con nota diplomatica del 28 ottobre 2013 l'Ambasciata di Francia a Berna ha trasmesso alle autorità elvetiche la formale domanda di estradizione di A. (v. act. 3.2).

D. Il 9 gennaio 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini d'estradizione sfociato nel fermo dell'estradando il giorno seguente (v. act. 3.3). Nel suo interrogatorio del 10 gennaio 2014 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A., al quale è stata notificata la domanda di estradizione di cui sopra, ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità francesi, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata (v. act. 3.4).

E. Con reclamo del 16 gennaio 2014 alla Corte dei reclami penali del Tribuna- le penale federale, A. ha postulato, in via principale, l'accertamento dell'i- nadeguatezza dell'ordine d'arresto emesso nei suoi confronti nonché la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, la revoca dell'ordine in que- stione e l'adozione di misure cautelari sostitutive alla carcerazione, più pre- cisamente il deposito dei suoi documenti d'identità ed il versamento di una cauzione.

F. Con osservazioni del 23 gennaio 2014 l’UFG ha proposto di respingere il gravame. Mediante replica del 28 gennaio seguente, il reclamante ha so- stanzialmente confermato le sue conclusioni ricorsuali.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazio- ne delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in rela- zione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradan- do è pacifica.

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica francese e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e l'11 maggio 1986 per la Repubblica francese, dall'Accordo del 10 febbraio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubbli- ca francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a comple- mento della CEEstr (RS 0.353.934.92), entrato il vigore il 1° gennaio 2006 (in seguito: Accordo franco-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti del- la Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do- manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi,

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a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estra- dizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in pri- ma istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giuri- sprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, ri- spettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i docu- menti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estra- dizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la libera- zione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condi- zioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro norma- tivo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Appli- cabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, ri-

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spettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presen- tata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione preci- sa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenu- te necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposi- zione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispet- to degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

E. 3 Il reclamante si oppone alla sua carcerazione, a suo dire misura sproporziona- ta, contestando l'esistenza di un pericolo di fuga. Egli sarebbe titolare da di- versi anni di un permesso di domicilio in Svizzera ed il centro dei suoi interessi sarebbe indubbiamente Lugano. Egli vivrebbe stabilmente a Z. (Svizzera) con la moglie, gestendo con quest'ultima un ristorante. La figlia vivrebbe ad Y. (Svizzera) e tutta la sua rete di amicizie e conoscenze si troverebbe in Ticino. Trasferitosi in Svizzera dopo la sua condanna, si sarebbe subito annunciato alle autorità competenti al fine di regolarizzare il suo soggiorno, ottenendo al- tresì il suo attuale permesso di domicilio. Egli si sarebbe così ricostruito una vita dignitosa, nel pieno rispetto dell'ordine e della sicurezza svizzeri. Egli non avrebbe minimamente tentato di fuggire dalle sue responsabilità. Il regime molto restrittivo de "La Farera" non si giustificherebbe nel suo caso, dato che non esisterebbe nessun rischio di colluttazione (recte: collusione), tantomeno di inquinamento delle prove. Più proporzionata e giustificata alla fattispecie ri- sulterebbe essere l'adozione di misure sostitutive alla carcerazione come il deposito dei propri documenti d'identità e di legittimazione ed il versamento di una cauzione.

E. 3.1 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione e- stradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di nega- re la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indi- scussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena pri- vativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interes- sato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fu- ga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozio- ne di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha

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quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona per- seguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti ses- suali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha consi- derato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ri- tenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elet- tronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorve- glianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zuri- go dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'or- dine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non ab- bia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il depo- sito di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'i- dentità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

E. 3.2 Orbene, questa Corte rileva che il reclamante, cittadino italiano con permesso C, risiede in Svizzera dal 2005. Egli è socio, unitamente alla moglie e alla fi- glia, che vivono anche in Svizzera, de "B. Sagl", nonché gerente della stessa (v. act. 1.3). Tale situazione, soprattutto alla luce della sopraccitata giurispru- denza, mediante la quale il Tribunale federale ha negato la scarcerazione a persone residenti e attive professionalmente in Svizzera da molti anni (v. su- pra consid. 3.1), non può essere considerata idonea a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga e non permette quindi di derogare, in via ec- cezionale, alla regola della carcerazione. Essendo inoltre l'estradizione richie- sta per l'esecuzione di una pena di tre anni, due dei quali da scontare, con- fermata in appello, il fatto che l'estradando abbia dichiarato di non potere in

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alcun modo acconsentire ad essere estradato alla Francia, perché ritiene di non aver fatto nulla (v. act. 3.4 pag. 2), non può che confermare il rischio di fuga. Per tacere del fatto che l'estradando, data la sua nazionalità, potrebbe in qualsiasi momento ripiegare in Italia, ciò che implicherebbe per le autorità francesi l'avvio di una nuova procedura estradizionale, con ulteriori ritardi. Il versamento di una cauzione avrebbe del resto un'incidenza minima sul rischio in questione; da un lato, il reclamante, non fornendo nessuna decisione di tas- sazione, ma unicamente una dichiarazione fiscale relativa al 2011, una fattura concernente l'assicurazione malattia ed un estratto conto bancario (v. act. 4.1), ha prodotto documentazione che non rende possibile un accertamento della sua situazione patrimoniale, ciò che non permette di fissare un importo che deve essere sufficientemente dissuasivo. Va a tal proposito ricordato che il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione (v. sentenza del Tribu- nale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). D'altro lato, la situazione finanziaria precaria del reclamante, il quale ha offerto una cauzione di fr. 10'000.-, non sembra permettere il versamento di una cau- zione realmente dissuasiva. Nel suo interrogatorio del 10 gennaio 2014 egli ha dichiarato infatti di avere difficoltà economiche, di non riuscire spesso a "tirarsi fuori lo stipendio" con la sua attività di ristoratore e di non avere particolari ri- sparmi né altro (v. act. 3.4 pag. 4), ciò che tra l'altro gli ha permesso di ottene- re il gratuito patrocinio.

E. 4 Il reclamante contesta infine la sua collocazione nel carcere giudiziario La Fa- rera, affermando che il regime molto restrittivo applicatogli (un'ora di aria ed il resto della giornata solo in cella) non si giustificherebbe nel suo caso.

E. 4.1 Giusta l'art. 20 cpv. 1 OAIMP, di regola, la carcerazione è eseguita secondo le prescrizioni del Cantone. Se le circostanze lo esigono, l'Ufficio federale può, dopo aver conferito con il Cantone, ordinare che si proceda in altro modo. A- gevolazioni nella carcerazione possono essere concesse soltanto previo con- senso dell'Ufficio federale.

E. 4.2 Ora, il Cantone Ticino ha deciso di collocare, di principio, tutte le persone in attesa di estradizione nel carcere giudiziario La Farera, senza distinguere l'e- stradizione finalizzata al perseguimento penale da quella tesa all'esecuzione di una pena all'estero (v. www.ti.ch/carcere; cfr. anche Regolamento sull'ese- cuzione delle pene e delle misure per gli adulti; RL 4.2.1.1.1). Non avendo il reclamante avanzato nessun motivo particolare, giustificato e documentato, ostante la sua carcerazione presso il suddetto carcere, a parte lamentarsi di circostanze, certo provanti a livello psicofisico, ma usuali in ambito detentivo,

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l'UFG, giustamente, non ha intravvisto gli estremi per un trasferimento altrove del predetto. In definitiva, anche tale censura va respinta.

E. 5 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi ri- sultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento im- pugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando or- dinando misure cautelari sostitutive.

E. 6 In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 5 febbraio 2014 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione presso il carcere giudiziario La Farera, rappresentato dall'avv. Yasar Ravi,

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2014.1

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Fatti: A. Il 28 settembre 2009 la Corte d'Appello di Parigi ha condannato A., cittadi- no italiano nato il 16 maggio 1945, alla pena di tre anni, due dei quali da scontare, per i reati di frode fiscale e omissione della contabilità. Tale sen- tenza è divenuta definitiva il 6 ottobre 2010 (v. allegati ad act. 3.2).

B. Mediante segnalazione del 13 giugno 2013, SIRENE Francia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione del predetto (v. act. 3.1).

C. Con nota diplomatica del 28 ottobre 2013 l'Ambasciata di Francia a Berna ha trasmesso alle autorità elvetiche la formale domanda di estradizione di A. (v. act. 3.2).

D. Il 9 gennaio 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini d'estradizione sfociato nel fermo dell'estradando il giorno seguente (v. act. 3.3). Nel suo interrogatorio del 10 gennaio 2014 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A., al quale è stata notificata la domanda di estradizione di cui sopra, ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità francesi, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata (v. act. 3.4).

E. Con reclamo del 16 gennaio 2014 alla Corte dei reclami penali del Tribuna- le penale federale, A. ha postulato, in via principale, l'accertamento dell'i- nadeguatezza dell'ordine d'arresto emesso nei suoi confronti nonché la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, la revoca dell'ordine in que- stione e l'adozione di misure cautelari sostitutive alla carcerazione, più pre- cisamente il deposito dei suoi documenti d'identità ed il versamento di una cauzione.

F. Con osservazioni del 23 gennaio 2014 l’UFG ha proposto di respingere il gravame. Mediante replica del 28 gennaio seguente, il reclamante ha so- stanzialmente confermato le sue conclusioni ricorsuali.

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Diritto: 1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazio- ne delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in rela- zione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradan- do è pacifica.

1.1 L'estradizione fra la Repubblica francese e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e l'11 maggio 1986 per la Repubblica francese, dall'Accordo del 10 febbraio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubbli- ca francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a comple- mento della CEEstr (RS 0.353.934.92), entrato il vigore il 1° gennaio 2006 (in seguito: Accordo franco-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti del- la Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do- manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi,

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a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estra- dizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in pri- ma istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giuri- sprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, ri- spettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i docu- menti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estra- dizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la libera- zione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condi- zioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro norma- tivo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Appli- cabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, ri-

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spettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presen- tata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione preci- sa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenu- te necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposi- zione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispet- to degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3. Il reclamante si oppone alla sua carcerazione, a suo dire misura sproporziona- ta, contestando l'esistenza di un pericolo di fuga. Egli sarebbe titolare da di- versi anni di un permesso di domicilio in Svizzera ed il centro dei suoi interessi sarebbe indubbiamente Lugano. Egli vivrebbe stabilmente a Z. (Svizzera) con la moglie, gestendo con quest'ultima un ristorante. La figlia vivrebbe ad Y. (Svizzera) e tutta la sua rete di amicizie e conoscenze si troverebbe in Ticino. Trasferitosi in Svizzera dopo la sua condanna, si sarebbe subito annunciato alle autorità competenti al fine di regolarizzare il suo soggiorno, ottenendo al- tresì il suo attuale permesso di domicilio. Egli si sarebbe così ricostruito una vita dignitosa, nel pieno rispetto dell'ordine e della sicurezza svizzeri. Egli non avrebbe minimamente tentato di fuggire dalle sue responsabilità. Il regime molto restrittivo de "La Farera" non si giustificherebbe nel suo caso, dato che non esisterebbe nessun rischio di colluttazione (recte: collusione), tantomeno di inquinamento delle prove. Più proporzionata e giustificata alla fattispecie ri- sulterebbe essere l'adozione di misure sostitutive alla carcerazione come il deposito dei propri documenti d'identità e di legittimazione ed il versamento di una cauzione.

3.1 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione e- stradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di nega- re la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indi- scussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena pri- vativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interes- sato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fu- ga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozio- ne di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha

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quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona per- seguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti ses- suali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha consi- derato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ri- tenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elet- tronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorve- glianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zuri- go dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'or- dine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non ab- bia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il depo- sito di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'i- dentità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

3.2 Orbene, questa Corte rileva che il reclamante, cittadino italiano con permesso C, risiede in Svizzera dal 2005. Egli è socio, unitamente alla moglie e alla fi- glia, che vivono anche in Svizzera, de "B. Sagl", nonché gerente della stessa (v. act. 1.3). Tale situazione, soprattutto alla luce della sopraccitata giurispru- denza, mediante la quale il Tribunale federale ha negato la scarcerazione a persone residenti e attive professionalmente in Svizzera da molti anni (v. su- pra consid. 3.1), non può essere considerata idonea a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga e non permette quindi di derogare, in via ec- cezionale, alla regola della carcerazione. Essendo inoltre l'estradizione richie- sta per l'esecuzione di una pena di tre anni, due dei quali da scontare, con- fermata in appello, il fatto che l'estradando abbia dichiarato di non potere in

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alcun modo acconsentire ad essere estradato alla Francia, perché ritiene di non aver fatto nulla (v. act. 3.4 pag. 2), non può che confermare il rischio di fuga. Per tacere del fatto che l'estradando, data la sua nazionalità, potrebbe in qualsiasi momento ripiegare in Italia, ciò che implicherebbe per le autorità francesi l'avvio di una nuova procedura estradizionale, con ulteriori ritardi. Il versamento di una cauzione avrebbe del resto un'incidenza minima sul rischio in questione; da un lato, il reclamante, non fornendo nessuna decisione di tas- sazione, ma unicamente una dichiarazione fiscale relativa al 2011, una fattura concernente l'assicurazione malattia ed un estratto conto bancario (v. act. 4.1), ha prodotto documentazione che non rende possibile un accertamento della sua situazione patrimoniale, ciò che non permette di fissare un importo che deve essere sufficientemente dissuasivo. Va a tal proposito ricordato che il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione (v. sentenza del Tribu- nale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). D'altro lato, la situazione finanziaria precaria del reclamante, il quale ha offerto una cauzione di fr. 10'000.-, non sembra permettere il versamento di una cau- zione realmente dissuasiva. Nel suo interrogatorio del 10 gennaio 2014 egli ha dichiarato infatti di avere difficoltà economiche, di non riuscire spesso a "tirarsi fuori lo stipendio" con la sua attività di ristoratore e di non avere particolari ri- sparmi né altro (v. act. 3.4 pag. 4), ciò che tra l'altro gli ha permesso di ottene- re il gratuito patrocinio.

4. Il reclamante contesta infine la sua collocazione nel carcere giudiziario La Fa- rera, affermando che il regime molto restrittivo applicatogli (un'ora di aria ed il resto della giornata solo in cella) non si giustificherebbe nel suo caso.

4.1 Giusta l'art. 20 cpv. 1 OAIMP, di regola, la carcerazione è eseguita secondo le prescrizioni del Cantone. Se le circostanze lo esigono, l'Ufficio federale può, dopo aver conferito con il Cantone, ordinare che si proceda in altro modo. A- gevolazioni nella carcerazione possono essere concesse soltanto previo con- senso dell'Ufficio federale.

4.2 Ora, il Cantone Ticino ha deciso di collocare, di principio, tutte le persone in attesa di estradizione nel carcere giudiziario La Farera, senza distinguere l'e- stradizione finalizzata al perseguimento penale da quella tesa all'esecuzione di una pena all'estero (v. www.ti.ch/carcere; cfr. anche Regolamento sull'ese- cuzione delle pene e delle misure per gli adulti; RL 4.2.1.1.1). Non avendo il reclamante avanzato nessun motivo particolare, giustificato e documentato, ostante la sua carcerazione presso il suddetto carcere, a parte lamentarsi di circostanze, certo provanti a livello psicofisico, ma usuali in ambito detentivo,

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l'UFG, giustamente, non ha intravvisto gli estremi per un trasferimento altrove del predetto. In definitiva, anche tale censura va respinta.

5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi ri- sultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento im- pugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando or- dinando misure cautelari sostitutive.

6. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 5 febbraio 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Yasar Ravi - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).