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BE.2023.24

Bundesstrafgericht · 2024-02-21 · Italiano CH

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Con decisione del 6 novembre 2023, l’Amministrazione federale delle contri- buzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preven- tiva, tasse di bollo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF (v. act. 1.1), ha aperto nei confronti di B. Sagl in liquidazione, C. Ltd, A. e D. un’inchiesta fiscale speciale giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) per sottrazione di importanti somme d’imposta e frode fiscale, reati commessi tra il 2016 e il 2021 (v. act. 1.1 e 1.2).

In sostanza, l’autorità fiscale sospetta che il fondo lussemburghese E., costi- tuito il 21 giugno 2010 da A., sia stato gestito dalla Svizzera, in particolar modo dal Canton Ticino tramite B. Sagl in liquidazione o C. Ltd, Malta. Que- sto perché le commissioni corrisposte dal summenzionato fondo per la ge- stione degli asset sarebbero state versate alla F. SA, Lussemburgo, la quale non impiegando personale le avrebbe riversate verosimilmente a C. Ltd, anch’essa senza attività e personale, commissioni a loro volta riversate nella holding del gruppo, G. Ltd, Malta, società detenuta da A. e D. In questo modo, le commissioni di gestione non sarebbero state tassate nella giurisdi- zione nella quale avrebbero lavorato i principali amministratori e dove vero- similmente il fondo sarebbe stato gestito (v. act. 1, pag. 2 e seg.).

B. Nell’ambito del procedimento di cui sopra, l’AFC, in data 9 novembre 2023, ha effettuato una perquisizione presso il domicilio privato di A., a Lugano, la quale ha permesso alle autorità inquirenti di trovare un PC, del cui contenuto l’autorità fiscale ha effettuato una copia forense, nonché tre telefoni cellulari, un computer portatile e un tablet, dei quali però non è stata fatta copia fo- rense. Opponendosi il predetto alla perquisizione, gli apparecchi in questione sono stati posti sotto sigillo (v. act. 1.3 e 1.4).

C. Con istanza del 28 novembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’AFC ha postulato l’autorizzazione a proce- dere alla levata dei sigilli apposti ai supporti informatici di cui sopra e alla cernita dei dati ivi contenuti (v. act. 1).

D. Con risposta dell’11 dicembre 2023, trasmessa all’AFC per conoscenza (v. act. 6), l’opponente ha postulato, in via cautelare, la reiezione dell’istanza e la restituzione degli oggetti messi sotto sigillo; in via subordinata, che questa Corte proceda alla cernita dei supporti informatici messi sotto sigillo e che, fatta copia forense dei soli documenti informatici rilevanti per l’inchiesta, sia

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ordinata la restituzione all’opponente dei supporti informatici e dei documenti non rilevanti per l’inchiesta (act. 5, pag. 25).

E. Con scritto del 23 gennaio 2024, questa Corte ha dato l’incarico all’Ufficio federale di polizia fedpol (in seguito: fedpol) di creare delle copie forensi dei dati contenuti nei supporti informatici oggetto dell’istanza di levata dei sigilli in questione (v. act. 7).

F. Con scritto del 30 gennaio 2024, trasmesso alle parti per conoscenza (v. act. 10), fedpol ha trasmesso a questa Corte quanto richiesto (v. act. 9).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.

E. 1.2 Giusta l’art. 190 cpv. 1 LIFD, il capo del DFF può autorizzare l’AFC a svol- gere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assi- stenza o d’istigazione a tali atti. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). In base all’art. 191 cpv. 1 LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 DPA.

Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).

E. 1.3 L’AFC è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un

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termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’AFC il 28 novembre 2023 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.

E. 2.1 Nella DTF 148 IV 221, il Tribunale federale ha affermato che scopo del sigil- lamento è di escludere qualsiasi possibilità per l'autorità inquirente di pren- dere conoscenza dei dati sequestrati prima che un tribunale decida sull'am- missibilità dell'accesso agli stessi. Nella procedura di dissigillamento non spetta quindi all'autorità inquirente, ma semmai con l'ausilio di una persona esperta, al Giudice dei provvedimenti coercitivi esaminare se sussistano im- pedimenti al dissigillamento, che si oppongano alla perquisizione. Qualora appaia opportuno allestire una copia dei dati per tutelarne la perdita o per un altro motivo, non si può ritardare l'apposizione dei sigilli sugli apparecchi; la copia dei dati dev'essere ordinata immediatamente, pure da parte dal Giu- dice dei provvedimenti coercitivi, dopo l'apposizione dei sigilli, semmai a ri- chiesta dell'autorità inquirente. Quest'ultima non può essere coinvolta in al- cun modo negli atti reali dello sblocco degli apparecchi e del mirroring dei dati (consid. 2 e 3). L'esecuzione dello sblocco degli apparecchi e del mirro- ring prima dell'apposizione dei sigilli da parte di un'autorità incaricata da quella inquirente costituisce un vizio procedurale considerevole, che com- porta l'inutilizzabilità dei dati e la loro distruzione, come pure la restituzione degli apparecchi all'avente diritto (consid. 4).

E. 2.2 In concreto, premesso che la giurisprudenza del Tribunale penale federale sulla problematica in questione (v. sentenze BE.2017.4 del 19 ottobre 2017 consid. 2.2; BE.2017.21-23 del 4 ottobre 2019 consid. 4.2) risulta ormai su- perata dalla DTF 148 IV 221, si rileva che questa Corte, conformemente a quanto prescritto dal Tribunale federale, e constatato che l’AFC non ha pro- ceduto ad effettuare essa stessa copia forense dei dati presenti nei tre tele- fonici cellulari (ATI002, ATI004 e ATI006), nel PC portatile (ATI003) e nel tablet (ATI005) (v. act. 1, pag. 2), ha dato mandato alla fedpol di procedervi (v. DTF 148 IV 221 consid. 2.5 e 2.6; supra Fatti lett. E). Per quanto riguarda invece il PC fisso (ATI001), nella misura in cui l’AFC ha già effettuato essa stessa la copia forense del suo contenuto (v. act. 1, pag. 2), in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, i dati ivi contenuti risultano inutilizza- bili e la copia forense va distrutta.

E. 3.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76; sentenza del Tribunale federale 1B_274/2008 del

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27 gennaio 2009 consid. 6.1). Ne segue che anche la perquisizione di tele- foni cellulari sottostà alla suddetta normativa.

E. 3.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronun- ciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3) alla luce dei criteri di cui al consid. 4.1.

La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).

E. 4.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzi- tutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione (DTF 106 IV 413 consid. 4). All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficien- temente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di con- danna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settem- bre 2019 consid. 4.1 e rinvii).

La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È suffi- ciente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di re- gistrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna con- nessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi po- stulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).

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A questo stadio, l’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).

Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribu- nale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).

E. 4.2.1 Nel caso concreto, l’AFC ha aperto un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti dell’opponente, A., B. Sagl in liquidazione ed C. Ltd a seguito delle seguenti ipotesi di reato, menzionate nello scritto dell’AFC del 6 novembre 2023: “B. Sagl in liquidazione, rispettivamente C. Ltd nei periodi fiscali 2016-2021 avrebbero commesso una sottrazione d’im- posta (art. 175, art. 176 LIFD) di importanti somme d’imposta, in quanto B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabilizzato i ricavi derivanti dalla ge- stione del fondo d’investimento E., rispettivamente C. Ltd, Valletta, Malta non avrebbe intrattenuto sede effettiva in Ticino. Di conseguenza, le attività di gestione del fondo d’investimento non sarebbero state tassate dove esse venivano eseguite”. Inoltre, “B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabiliz- zato una parte dei ricavi a lei spettanti, inoltrando documenti falsi all’autorità fiscale, in ragione di quanto precede sarebbe dato il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)”. “A., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, avrebbe attuato la frode fiscale a nome di B. Sagl e sarebbe com- plice dei presunti reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)”. Mentre “D., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, sarebbe com- plice dei reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)” (act. 1.2, pag. 1 e seg.). In altre parole, l’AFC sospetta che il fondo d’investimento di diritto lussembur- ghese E. venga in realtà gestito in Canton Ticino ad opera di A. e D. In tale caso, i ricavi derivanti dalla gestione – specificatamente le management fees e, quando conseguite, le performance fees – dovrebbero essere contabiliz- zate e tassate in Ticino e non all’estero (v. act. 1.1). I sospetti dell’autorità fiscale si basano sulla struttura nella quale sono inglobate le società indagate e su quanto ha potuto essere ricostruito in merito alle posizioni di A. e D. (v. ibidem). Secondo l’autorità fiscale, “le commissioni corrisposte dal fondo ci- tato per la gestione degli asset (Allegato 10), venivano versate alla F. SA, Lussemburgo (Allegato 11, pag. 1 e 13), la quale non impiegando personale (Allegato 12, pag. 2) le riversava verosimilmente alla società maltese C. Ltd.,

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anch’essa senza attività e personale (Allegato 13, pag. 1, 5 e 17), e quindi venivano riversate nella società holding del gruppo, la G. LTD., Malta, la quale era detenuta da A. e D. (Allegato 14, pag. 1,5 e 10; Allegato 14). In questo modo le commissioni di gestione non venivano tassate nella giurisdi- zione nella quale lavoravano i principali amministratori (A. e D.) e dove vero- similmente il fondo veniva gestito (Allegato 16, parzialmente con omissis). Per quanto riguarda l’attività svolta da D., divenuto coazionista di A. LTD. tra gennaio e giugno 2017 e direttore operativo a partire da fine 2016, occorrerà verificare in quali giurisdizioni egli ha svolto la propria attività professionale negli anni 2017-2018 (cfr. Allegato 15). Da notare che secondo il suo profilo Linkedin, D. sarebbe divenuto Member of the Board of directors and of the lnvestment Committee di H. Real Estate solamente nel dicembre 2017 (Alle- gato 17). Vi è poi il sospetto che anche le subscription e redemption fees corrisposte a seguito della vendita di parti del fondo non siano state tassate in Svizzera, ma sono verosimilmente transitate dalla società di intermedia- zione mobiliare I. Ltd., Londra (Inghilterra), della quale A. e D. erano soci (cfr. Allegato 15), per poi essere suddivise con i gestori patrimoniali che acqui- stavano le parti del fondo per i propri clienti. Anche in questo caso l’AFC ipotizza che una parte dell’attività di distribuzione venisse svolta dal Cantone Ticino, senza essere tassata […]. L’imposta totale presumibilmente sottratta ammonta a CHF 2,4 mio” (act. 1, pag. 2 e seg.). L’AFC aggiunge che “A. e D. sono le persone che, nel periodo oggetto d’inchiesta, hanno agito per conto di G. LTD. (Allegato 18, pag. 1-3) e delle sue partecipate, occorrerà quindi chiarire essi se hanno commesso atti di partecipazione alle presunte sottrazioni sopra descritte” (ibidem, pag. 3). Inoltre, “dal profilo delle sottra- zioni personali dell’imputato il sospetto fondato riguarda una presunta tra- sposizione avvenuta nel 2017. A. presenta infatti per il menzionato anno fi- scale due dichiarazioni fiscali differenti, con valori diversi. Nella prima, rice- vuta dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino il 2 ottobre 2018, si evidenzierebbe una trasposizione (cfr. art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD), data dal trasferimento dell’integralità delle azioni di diverse società alla G. LTD. detenuta da A. in misura del 50 % (Allegato 19). Per contro, nella seconda dichiarazione fiscale, datata 18 febbraio 2020 e controfirmata da J. SA (Alle- gato 20), vi sono delle correzioni tali per cui la trasposizione non è più data, vale a dire che la percentuale di detenzione di G. LTD è stata corretta al di sotto della soglia del 50 %. In aggiunta a ciò, viene prodotto il “Patto Para- sociale” (cfr. Allegato 15), tra A. e D., a sostegno dei menzionati cambia- menti, nel quale addirittura la ragione sociale della società oggetto di patto è riportato in maniera errata” (ibidem).

E. 4.2.2 Con l’intento di raccogliere elementi utili all’inchiesta, l’AFC ha proceduto alla perquisizione dell’abitazione di A. (v. act. 1.3), operazione che ha permesso di rinvenire tre telefoni cellulari iPhone, un PC fisso, un PC portatile HP e un tablet Samsung. Del contenuto del PC fisso (utente famiglia) e delle e-mail

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google è stata fatta una copia forense poi messa sotto sigilli. Gli altri oggetti sono stati suggellati. Il tutto su richiesta dell’opponente sulla base dell’art. 50 cpv. 3 DPA (v. act. 1.4 e 1.5). L’AFC, a sostegno della richiesta di levata dei sigilli, afferma che i restanti supporti informatici (ATI002-ATI006) apparter- rebbero ad A. o a sua moglie, precisando che qualora gli stessi “dovessero contenere dati sottostanti al segreto medico della moglie, questi verranno restituiti e non saranno in alcun modo sequestrati dall’AFC” (act. 1, pag. 6). A suo avviso, “risulta chiaro che tra i dati informatici dell’opponente vi siano mezzi di prova rilevanti che permettono di chiarire la fattispecie. La perquisi- zione di carte è inoltre proporzionale. Pertanto l’istanza è fondata” (ibidem).

E. 4.2.3 L’opponente, dal canto suo, afferma che l’AFC, nella sua istanza, “non forni- sce una descrizione dei fatti sufficientemente chiara e dettagliata e, oltretutto, non apporta sufficienti prove per poter fondare un preteso assoggettamento alla fiscalità svizzera delle attività del fondo E. Conseguentemente, l’AFC non allega fatti che possano essere ricondotti ad una fattispecie penale; con la logica conclusione che non viene minimamente provata l’esistenza di suf- ficienti sospetti di reato” (act. 5, pag. 3 e seg.). Per quanto riguarda i telefoni cellulari, il computer portatile e il tablet (ATI002-ATI006), egli sostiene che “gli stessi contengono dati protetti inerenti il segreto professionale tra medico e paziente” (ibidem, pag. 39).

E. 4.3 Alla luce degli elementi presentati dall’AFC nella sua istanza e dei vari docu- menti indicati, nonché dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, riba- dita l’inutilizzabilità dei dati contenuti nel PC fisso (ATI001) (v. supra consid. 2.2), questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’AFC disponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le infrazioni descritte e che i dati contenuti nei supporti informatici dell’oppo- nente posti sotto sigillo presentino un’utilità potenziale per il prosieguo dell’in- chiesta. Non essendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a permettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’in- chiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. L’opponente ha di- chiarato che i supporti informatici in questione contengono dati protetti dal segreto professionale tra medico e paziente. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto per il PC fisso (ATI001), definito il “computer di famiglia” (v. act. 5, pag. 37) – per il quale è stato sostanziato il segreto medico e il cui conte- nuto non è comunque utilizzabile dall’AFC (v. supra consid. 2.2) –, per i re- stanti supporti informatici egli non ha minimamente sostanziato e motivato tale affermazione. Orbene, nella misura in cui i cellulari, il PC e il tablet sigil- lati erano in uso all’opponente nonché imputato, e che i dati in essi contenuti possono riguardare anche l’attività professionale del predetto, la loro utilità potenziale per l’inchiesta non può essere esclusa. Quanto precede basta per permettere la levata dei sigilli dai supporti informatici dell’opponente, per cui le dettagliate argomentazioni presentate in sede di risposta, con cui in

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sostanza si anticipano valutazioni che riguardano il merito della causa e non certo il limitato orizzonte di esame del giudice del dissigillamento (v. supra consid. 4.1), vanno a questo stadio disattese. La richiedente ha già in ogni caso dichiarato che qualora i supporti informatici dovessero contenere dati sottostanti al segreto medico della moglie, questi verranno restituiti e non saranno in alcun modo sequestrati dall’AFC. In ogni caso, la perquisizione dei supporti in parola dovrà essere effettuata col maggior riguardo possibile dei segreti privati (e di quelli di terzi eventualmente non coinvolti nel presente procedimento), conformemente ai disposti dell’art. 50 cpv. 1 DPA, e le infor- mazioni protette, rapidamente individuabili e comunque tutelate dal segreto d’ufficio, dovranno essere scartate ai fini dell’inchiesta.

E. 5 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFC deve essere accolta per i tre telefoni cellulari iPhone (ATI002, ATI004 e ATI006), il PC portatile nero HP (ATI003) e il tablet Samsung (ATI005). Essa è invece da respingere per quanto riguarda la copia forense del contenuto del PC fisso (ATI001), il cui contenuto risulta inutilizzabile per l’inchiesta e va distrutto (v. supra consid. 2.2). Non avendo l’opponente minimamente sostanziato e mo- tivato l’esistenza di un segreto ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’AFC è auto- rizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita dei dati con- tenuti nei tre cellulari iPhone, nel PC portatile nero HP e nel tablet Samsung.

E. 6 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, di regola, le spese giu- diziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giusti- ficano, il tribunale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addos- sate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivol- gono al tribunale nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso (art. 66 cpv. 4 LTF). Visto quanto precede, non vengono quindi addossate spese all’AFC. All’op- ponente, in gran parte soccombente, viene addossata una tassa di giustizia ridotta di fr. 1'500.–. L’AFC deve inoltre rifondere all’opponente adeguate spese ripetibili limitatamente al punto di diritto in cui egli non risulta soccom- bente (v. art. 68 LTF). Nel caso concreto, tenuto conto del presumibile

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dispendio temporale nell'elaborazione della sua risposta all’istanza di levata dei sigilli e della tariffa applicabile, un importo forfettario di fr. 500.–, da porre a carico dell'amministrazione in causa, appare adeguato.

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Dispositiv
  1. La richiesta di levata dei sigilli è parzialmente accolta.
  2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita dei dati contenuti nelle copie forensi dei tre tele- foni cellulari Apple IPhone (ATI002, ATI004 e ATI006), del PC portatile nero (ATI003) e del tablet Samsung (ATI005) dell’opponente. Gli apparecchi origi- nali vanno restituiti all’opponente.
  3. La copia forense dei dati contenuti nel PC fisso (ATI001) va distrutta.
  4. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– è posta a carico dell’opponente.
  5. L’Amministrazione federale delle contribuzioni verserà all’opponente un im- porto di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 21 febbraio 2024 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Richiedente

contro

A.,

rappresentato dall'avv. Roy Bay,

Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BE.2023.24

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Fatti: A. Con decisione del 6 novembre 2023, l’Amministrazione federale delle contri- buzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preven- tiva, tasse di bollo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF (v. act. 1.1), ha aperto nei confronti di B. Sagl in liquidazione, C. Ltd, A. e D. un’inchiesta fiscale speciale giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) per sottrazione di importanti somme d’imposta e frode fiscale, reati commessi tra il 2016 e il 2021 (v. act. 1.1 e 1.2).

In sostanza, l’autorità fiscale sospetta che il fondo lussemburghese E., costi- tuito il 21 giugno 2010 da A., sia stato gestito dalla Svizzera, in particolar modo dal Canton Ticino tramite B. Sagl in liquidazione o C. Ltd, Malta. Que- sto perché le commissioni corrisposte dal summenzionato fondo per la ge- stione degli asset sarebbero state versate alla F. SA, Lussemburgo, la quale non impiegando personale le avrebbe riversate verosimilmente a C. Ltd, anch’essa senza attività e personale, commissioni a loro volta riversate nella holding del gruppo, G. Ltd, Malta, società detenuta da A. e D. In questo modo, le commissioni di gestione non sarebbero state tassate nella giurisdi- zione nella quale avrebbero lavorato i principali amministratori e dove vero- similmente il fondo sarebbe stato gestito (v. act. 1, pag. 2 e seg.).

B. Nell’ambito del procedimento di cui sopra, l’AFC, in data 9 novembre 2023, ha effettuato una perquisizione presso il domicilio privato di A., a Lugano, la quale ha permesso alle autorità inquirenti di trovare un PC, del cui contenuto l’autorità fiscale ha effettuato una copia forense, nonché tre telefoni cellulari, un computer portatile e un tablet, dei quali però non è stata fatta copia fo- rense. Opponendosi il predetto alla perquisizione, gli apparecchi in questione sono stati posti sotto sigillo (v. act. 1.3 e 1.4).

C. Con istanza del 28 novembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’AFC ha postulato l’autorizzazione a proce- dere alla levata dei sigilli apposti ai supporti informatici di cui sopra e alla cernita dei dati ivi contenuti (v. act. 1).

D. Con risposta dell’11 dicembre 2023, trasmessa all’AFC per conoscenza (v. act. 6), l’opponente ha postulato, in via cautelare, la reiezione dell’istanza e la restituzione degli oggetti messi sotto sigillo; in via subordinata, che questa Corte proceda alla cernita dei supporti informatici messi sotto sigillo e che, fatta copia forense dei soli documenti informatici rilevanti per l’inchiesta, sia

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ordinata la restituzione all’opponente dei supporti informatici e dei documenti non rilevanti per l’inchiesta (act. 5, pag. 25).

E. Con scritto del 23 gennaio 2024, questa Corte ha dato l’incarico all’Ufficio federale di polizia fedpol (in seguito: fedpol) di creare delle copie forensi dei dati contenuti nei supporti informatici oggetto dell’istanza di levata dei sigilli in questione (v. act. 7).

F. Con scritto del 30 gennaio 2024, trasmesso alle parti per conoscenza (v. act. 10), fedpol ha trasmesso a questa Corte quanto richiesto (v. act. 9).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1.

1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.

1.2 Giusta l’art. 190 cpv. 1 LIFD, il capo del DFF può autorizzare l’AFC a svol- gere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assi- stenza o d’istigazione a tali atti. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). In base all’art. 191 cpv. 1 LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 DPA.

Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).

1.3 L’AFC è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un

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termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’AFC il 28 novembre 2023 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.

2.

2.1 Nella DTF 148 IV 221, il Tribunale federale ha affermato che scopo del sigil- lamento è di escludere qualsiasi possibilità per l'autorità inquirente di pren- dere conoscenza dei dati sequestrati prima che un tribunale decida sull'am- missibilità dell'accesso agli stessi. Nella procedura di dissigillamento non spetta quindi all'autorità inquirente, ma semmai con l'ausilio di una persona esperta, al Giudice dei provvedimenti coercitivi esaminare se sussistano im- pedimenti al dissigillamento, che si oppongano alla perquisizione. Qualora appaia opportuno allestire una copia dei dati per tutelarne la perdita o per un altro motivo, non si può ritardare l'apposizione dei sigilli sugli apparecchi; la copia dei dati dev'essere ordinata immediatamente, pure da parte dal Giu- dice dei provvedimenti coercitivi, dopo l'apposizione dei sigilli, semmai a ri- chiesta dell'autorità inquirente. Quest'ultima non può essere coinvolta in al- cun modo negli atti reali dello sblocco degli apparecchi e del mirroring dei dati (consid. 2 e 3). L'esecuzione dello sblocco degli apparecchi e del mirro- ring prima dell'apposizione dei sigilli da parte di un'autorità incaricata da quella inquirente costituisce un vizio procedurale considerevole, che com- porta l'inutilizzabilità dei dati e la loro distruzione, come pure la restituzione degli apparecchi all'avente diritto (consid. 4).

2.2 In concreto, premesso che la giurisprudenza del Tribunale penale federale sulla problematica in questione (v. sentenze BE.2017.4 del 19 ottobre 2017 consid. 2.2; BE.2017.21-23 del 4 ottobre 2019 consid. 4.2) risulta ormai su- perata dalla DTF 148 IV 221, si rileva che questa Corte, conformemente a quanto prescritto dal Tribunale federale, e constatato che l’AFC non ha pro- ceduto ad effettuare essa stessa copia forense dei dati presenti nei tre tele- fonici cellulari (ATI002, ATI004 e ATI006), nel PC portatile (ATI003) e nel tablet (ATI005) (v. act. 1, pag. 2), ha dato mandato alla fedpol di procedervi (v. DTF 148 IV 221 consid. 2.5 e 2.6; supra Fatti lett. E). Per quanto riguarda invece il PC fisso (ATI001), nella misura in cui l’AFC ha già effettuato essa stessa la copia forense del suo contenuto (v. act. 1, pag. 2), in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, i dati ivi contenuti risultano inutilizza- bili e la copia forense va distrutta.

3.

3.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76; sentenza del Tribunale federale 1B_274/2008 del

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27 gennaio 2009 consid. 6.1). Ne segue che anche la perquisizione di tele- foni cellulari sottostà alla suddetta normativa.

3.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronun- ciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3) alla luce dei criteri di cui al consid. 4.1.

La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).

4.

4.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzi- tutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione (DTF 106 IV 413 consid. 4). All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficien- temente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di con- danna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settem- bre 2019 consid. 4.1 e rinvii).

La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È suffi- ciente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di re- gistrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna con- nessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi po- stulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).

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A questo stadio, l’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).

Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribu- nale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).

4.2

4.2.1 Nel caso concreto, l’AFC ha aperto un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti dell’opponente, A., B. Sagl in liquidazione ed C. Ltd a seguito delle seguenti ipotesi di reato, menzionate nello scritto dell’AFC del 6 novembre 2023: “B. Sagl in liquidazione, rispettivamente C. Ltd nei periodi fiscali 2016-2021 avrebbero commesso una sottrazione d’im- posta (art. 175, art. 176 LIFD) di importanti somme d’imposta, in quanto B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabilizzato i ricavi derivanti dalla ge- stione del fondo d’investimento E., rispettivamente C. Ltd, Valletta, Malta non avrebbe intrattenuto sede effettiva in Ticino. Di conseguenza, le attività di gestione del fondo d’investimento non sarebbero state tassate dove esse venivano eseguite”. Inoltre, “B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabiliz- zato una parte dei ricavi a lei spettanti, inoltrando documenti falsi all’autorità fiscale, in ragione di quanto precede sarebbe dato il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)”. “A., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, avrebbe attuato la frode fiscale a nome di B. Sagl e sarebbe com- plice dei presunti reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)”. Mentre “D., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, sarebbe com- plice dei reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)” (act. 1.2, pag. 1 e seg.). In altre parole, l’AFC sospetta che il fondo d’investimento di diritto lussembur- ghese E. venga in realtà gestito in Canton Ticino ad opera di A. e D. In tale caso, i ricavi derivanti dalla gestione – specificatamente le management fees e, quando conseguite, le performance fees – dovrebbero essere contabiliz- zate e tassate in Ticino e non all’estero (v. act. 1.1). I sospetti dell’autorità fiscale si basano sulla struttura nella quale sono inglobate le società indagate e su quanto ha potuto essere ricostruito in merito alle posizioni di A. e D. (v. ibidem). Secondo l’autorità fiscale, “le commissioni corrisposte dal fondo ci- tato per la gestione degli asset (Allegato 10), venivano versate alla F. SA, Lussemburgo (Allegato 11, pag. 1 e 13), la quale non impiegando personale (Allegato 12, pag. 2) le riversava verosimilmente alla società maltese C. Ltd.,

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anch’essa senza attività e personale (Allegato 13, pag. 1, 5 e 17), e quindi venivano riversate nella società holding del gruppo, la G. LTD., Malta, la quale era detenuta da A. e D. (Allegato 14, pag. 1,5 e 10; Allegato 14). In questo modo le commissioni di gestione non venivano tassate nella giurisdi- zione nella quale lavoravano i principali amministratori (A. e D.) e dove vero- similmente il fondo veniva gestito (Allegato 16, parzialmente con omissis). Per quanto riguarda l’attività svolta da D., divenuto coazionista di A. LTD. tra gennaio e giugno 2017 e direttore operativo a partire da fine 2016, occorrerà verificare in quali giurisdizioni egli ha svolto la propria attività professionale negli anni 2017-2018 (cfr. Allegato 15). Da notare che secondo il suo profilo Linkedin, D. sarebbe divenuto Member of the Board of directors and of the lnvestment Committee di H. Real Estate solamente nel dicembre 2017 (Alle- gato 17). Vi è poi il sospetto che anche le subscription e redemption fees corrisposte a seguito della vendita di parti del fondo non siano state tassate in Svizzera, ma sono verosimilmente transitate dalla società di intermedia- zione mobiliare I. Ltd., Londra (Inghilterra), della quale A. e D. erano soci (cfr. Allegato 15), per poi essere suddivise con i gestori patrimoniali che acqui- stavano le parti del fondo per i propri clienti. Anche in questo caso l’AFC ipotizza che una parte dell’attività di distribuzione venisse svolta dal Cantone Ticino, senza essere tassata […]. L’imposta totale presumibilmente sottratta ammonta a CHF 2,4 mio” (act. 1, pag. 2 e seg.). L’AFC aggiunge che “A. e D. sono le persone che, nel periodo oggetto d’inchiesta, hanno agito per conto di G. LTD. (Allegato 18, pag. 1-3) e delle sue partecipate, occorrerà quindi chiarire essi se hanno commesso atti di partecipazione alle presunte sottrazioni sopra descritte” (ibidem, pag. 3). Inoltre, “dal profilo delle sottra- zioni personali dell’imputato il sospetto fondato riguarda una presunta tra- sposizione avvenuta nel 2017. A. presenta infatti per il menzionato anno fi- scale due dichiarazioni fiscali differenti, con valori diversi. Nella prima, rice- vuta dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino il 2 ottobre 2018, si evidenzierebbe una trasposizione (cfr. art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD), data dal trasferimento dell’integralità delle azioni di diverse società alla G. LTD. detenuta da A. in misura del 50 % (Allegato 19). Per contro, nella seconda dichiarazione fiscale, datata 18 febbraio 2020 e controfirmata da J. SA (Alle- gato 20), vi sono delle correzioni tali per cui la trasposizione non è più data, vale a dire che la percentuale di detenzione di G. LTD è stata corretta al di sotto della soglia del 50 %. In aggiunta a ciò, viene prodotto il “Patto Para- sociale” (cfr. Allegato 15), tra A. e D., a sostegno dei menzionati cambia- menti, nel quale addirittura la ragione sociale della società oggetto di patto è riportato in maniera errata” (ibidem).

4.2.2 Con l’intento di raccogliere elementi utili all’inchiesta, l’AFC ha proceduto alla perquisizione dell’abitazione di A. (v. act. 1.3), operazione che ha permesso di rinvenire tre telefoni cellulari iPhone, un PC fisso, un PC portatile HP e un tablet Samsung. Del contenuto del PC fisso (utente famiglia) e delle e-mail

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google è stata fatta una copia forense poi messa sotto sigilli. Gli altri oggetti sono stati suggellati. Il tutto su richiesta dell’opponente sulla base dell’art. 50 cpv. 3 DPA (v. act. 1.4 e 1.5). L’AFC, a sostegno della richiesta di levata dei sigilli, afferma che i restanti supporti informatici (ATI002-ATI006) apparter- rebbero ad A. o a sua moglie, precisando che qualora gli stessi “dovessero contenere dati sottostanti al segreto medico della moglie, questi verranno restituiti e non saranno in alcun modo sequestrati dall’AFC” (act. 1, pag. 6). A suo avviso, “risulta chiaro che tra i dati informatici dell’opponente vi siano mezzi di prova rilevanti che permettono di chiarire la fattispecie. La perquisi- zione di carte è inoltre proporzionale. Pertanto l’istanza è fondata” (ibidem).

4.2.3 L’opponente, dal canto suo, afferma che l’AFC, nella sua istanza, “non forni- sce una descrizione dei fatti sufficientemente chiara e dettagliata e, oltretutto, non apporta sufficienti prove per poter fondare un preteso assoggettamento alla fiscalità svizzera delle attività del fondo E. Conseguentemente, l’AFC non allega fatti che possano essere ricondotti ad una fattispecie penale; con la logica conclusione che non viene minimamente provata l’esistenza di suf- ficienti sospetti di reato” (act. 5, pag. 3 e seg.). Per quanto riguarda i telefoni cellulari, il computer portatile e il tablet (ATI002-ATI006), egli sostiene che “gli stessi contengono dati protetti inerenti il segreto professionale tra medico e paziente” (ibidem, pag. 39).

4.3 Alla luce degli elementi presentati dall’AFC nella sua istanza e dei vari docu- menti indicati, nonché dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, riba- dita l’inutilizzabilità dei dati contenuti nel PC fisso (ATI001) (v. supra consid. 2.2), questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’AFC disponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le infrazioni descritte e che i dati contenuti nei supporti informatici dell’oppo- nente posti sotto sigillo presentino un’utilità potenziale per il prosieguo dell’in- chiesta. Non essendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a permettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’in- chiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. L’opponente ha di- chiarato che i supporti informatici in questione contengono dati protetti dal segreto professionale tra medico e paziente. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto per il PC fisso (ATI001), definito il “computer di famiglia” (v. act. 5, pag. 37) – per il quale è stato sostanziato il segreto medico e il cui conte- nuto non è comunque utilizzabile dall’AFC (v. supra consid. 2.2) –, per i re- stanti supporti informatici egli non ha minimamente sostanziato e motivato tale affermazione. Orbene, nella misura in cui i cellulari, il PC e il tablet sigil- lati erano in uso all’opponente nonché imputato, e che i dati in essi contenuti possono riguardare anche l’attività professionale del predetto, la loro utilità potenziale per l’inchiesta non può essere esclusa. Quanto precede basta per permettere la levata dei sigilli dai supporti informatici dell’opponente, per cui le dettagliate argomentazioni presentate in sede di risposta, con cui in

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sostanza si anticipano valutazioni che riguardano il merito della causa e non certo il limitato orizzonte di esame del giudice del dissigillamento (v. supra consid. 4.1), vanno a questo stadio disattese. La richiedente ha già in ogni caso dichiarato che qualora i supporti informatici dovessero contenere dati sottostanti al segreto medico della moglie, questi verranno restituiti e non saranno in alcun modo sequestrati dall’AFC. In ogni caso, la perquisizione dei supporti in parola dovrà essere effettuata col maggior riguardo possibile dei segreti privati (e di quelli di terzi eventualmente non coinvolti nel presente procedimento), conformemente ai disposti dell’art. 50 cpv. 1 DPA, e le infor- mazioni protette, rapidamente individuabili e comunque tutelate dal segreto d’ufficio, dovranno essere scartate ai fini dell’inchiesta.

5. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFC deve essere accolta per i tre telefoni cellulari iPhone (ATI002, ATI004 e ATI006), il PC portatile nero HP (ATI003) e il tablet Samsung (ATI005). Essa è invece da respingere per quanto riguarda la copia forense del contenuto del PC fisso (ATI001), il cui contenuto risulta inutilizzabile per l’inchiesta e va distrutto (v. supra consid. 2.2). Non avendo l’opponente minimamente sostanziato e mo- tivato l’esistenza di un segreto ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’AFC è auto- rizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita dei dati con- tenuti nei tre cellulari iPhone, nel PC portatile nero HP e nel tablet Samsung.

6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, di regola, le spese giu- diziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giusti- ficano, il tribunale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addos- sate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivol- gono al tribunale nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso (art. 66 cpv. 4 LTF). Visto quanto precede, non vengono quindi addossate spese all’AFC. All’op- ponente, in gran parte soccombente, viene addossata una tassa di giustizia ridotta di fr. 1'500.–. L’AFC deve inoltre rifondere all’opponente adeguate spese ripetibili limitatamente al punto di diritto in cui egli non risulta soccom- bente (v. art. 68 LTF). Nel caso concreto, tenuto conto del presumibile

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dispendio temporale nell'elaborazione della sua risposta all’istanza di levata dei sigilli e della tariffa applicabile, un importo forfettario di fr. 500.–, da porre a carico dell'amministrazione in causa, appare adeguato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di levata dei sigilli è parzialmente accolta. 2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita dei dati contenuti nelle copie forensi dei tre tele- foni cellulari Apple IPhone (ATI002, ATI004 e ATI006), del PC portatile nero (ATI003) e del tablet Samsung (ATI005) dell’opponente. Gli apparecchi origi- nali vanno restituiti all’opponente. 3. La copia forense dei dati contenuti nel PC fisso (ATI001) va distrutta. 4. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– è posta a carico dell’opponente. 5. L’Amministrazione federale delle contribuzioni verserà all’opponente un im- porto di fr. 500.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 21 febbraio 2024

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Roy Bay

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).