Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
Sachverhalt
A. Con decisione del 6 novembre 2023, l’Amministrazione federale delle contri- buzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preven- tiva, tasse di bollo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF (v. act. 1.1), ha aperto nei confronti di B. Sagl in liquidazione, C. Ltd, D. ed E. un’inchiesta fiscale speciale giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) per sottrazione di importanti somme d’imposta e frode fiscale, reati commessi tra il 2016 e il 2021 (v. act. 1.1 e 1.2).
In sostanza, l’autorità fiscale sospetta che il fondo lussemburghese F. costi- tuito il 21 giugno 2010 da D., sia stato gestito dalla Svizzera, in particolar modo dal Canton Ticino tramite B. Sagl in liquidazione o C. Ltd, Malta. Que- sto perché le commissioni corrisposte dal summenzionato fondo per la ge- stione degli asset sarebbero state versate alla G. SA, Lussemburgo, la quale non impiegando personale le avrebbe riversate verosimilmente a C. Ltd, anch’essa senza attività e personale, commissioni a loro volta riversate nella holding del gruppo, H. Ltd, Malta, società detenuta da D. ed E. In questo modo, le commissioni di gestione non sarebbero state tassate nella giurisdi- zione nella quale avrebbero lavorato i principali amministratori e dove vero- similmente il fondo sarebbe stato gestito (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
B. Nell’ambito del procedimento di cui sopra, l’AFC, con scritto del 27 novembre 2023, ha presentato alla A. SA, a Lugano, una richiesta di edizione di atti concernenti le persone fisiche e giuridiche indagate (v. act. 1.3), sfociata, il giorno seguente, nella consegna alle autorità fiscali di due scatole chiuse e sigillate contenenti documenti cartacei e un supporto informatico USB. Op- ponendosi la A. SA alla perquisizione, quanto consegnato è stato posto sotto sigilli (v. act. 1.4 e 1.5).
C. Con istanza del 15 dicembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’AFC ha postulato l’autorizzazione a proce- dere alla levata dei sigilli e alla cernita dei documenti cartacei e dei dati in- formatici contenuti sul supporto informatico consegnati dalla A. SA (v. act. 1).
D. Con risposta del 26 gennaio 2023, la A. SA si è opposta all’istanza in que- stione, postulando inoltre la sospensione della procedura fino a decisione definitiva nelle parallele cause BE.2023.23, BE.2023.24 e BE.2023.25+27 (v. act. 8).
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E. Con replica del 5 febbraio 2024, trasmessa all’opponente per conoscenza (v. act. 11), l’AFC ha confermato la propria istanza, contestando inoltre la legittimità di A. SA a opporsi a quest’ultima e respingendo la domanda di sospensione della procedura (v. act. 10).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.
E. 1.2 Giusta l’art. 190 cpv. 1 LIFD, il capo del DFF può autorizzare l’AFC a svol- gere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assi- stenza o d’istigazione a tali atti. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). In base all’art. 191 cpv. 1 LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 DPA.
Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).
E. 1.3 L’AFC è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’AFC il 15 dicembre 2023 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.
E. 2 Il patrocinatore dell’opponente chiede “di sospendere la procedura di dissug- gello delle carte da lei consegnate fino a decisione definitiva nei ricordati incarti BE.2023.23-24-25-27. Ove ivi fossero accolte le richieste dei soggetti
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opponenti, A. SA […] manterrebbe l’opposizione al dissuggello delle carte da lei prodotte. In caso contrario, invece, la mia assistita consentirebbe. Si os- servi che, ove fossero accolte le richieste in questione, l’edizione domandata da A. SA si troverebbe logicamente sprovvista di fondamento” (act. 8, pag. 1 e seg.).
E. 2.1 Il DPA non contiene nessuna disposizione riguardante la sospensione della procedura. Una procedura di ricorso può essere sospesa se il suo esito di- pende da un’altra procedura di cui appare opportuno attendere l’esito (v. art. 314 cpv. 1 lett. b in relazione con art. 379 CPP). Giusta l’art. 5 cpv. 1 CPP, le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
E. 2.2 Nella fattispecie, non vi sono ragioni per sospendere la procedura di levata dei sigilli. Premesso che la presente Corte si è già pronunciata nelle proce- dure BE.2023.24, BE.2023.25 e BE.2023.27 in data 21 febbraio 2024, giudizi però impugnati dall’AFC dinanzi al Tribunale federale, si rileva che l’esito della presente procedura non dipende da quello delle procedure pendenti al Tribunale federale, segnatamente non essendo la documentazione litigiosa oggetto della presente causa la stessa di quella riguardante le summenzio- nate procedure. Considerato altresì l’imperativo di celerità, la domanda di sospensione va dunque respinta.
E. 3.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76). Ne segue che anche la perquisizione di telefoni cellulari sottostà alla suddetta normativa.
E. 3.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronun- ciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3) alla luce dei criteri di cui al consid. 4.1.
La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).
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E. 4.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzi- tutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione (DTF 106 IV 413 consid. 4). All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficien- temente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di con- danna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settem- bre 2019 consid. 4.1 e rinvii).
La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È suffi- ciente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di re- gistrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna con- nessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi po- stulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 con- sid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).
A questo stadio, l’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).
Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribu- nale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).
E. 4.2 - 6 -
E. 4.2.1 Nel caso concreto, l’AFC ha aperto un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti dell’opponente, D., B. Sagl in liquidazione e C. Ltd a seguito delle seguenti ipotesi di reato, menzionate nello scritto dell’AFC del 6 novembre 2023: “B. Sagl in liquidazione, rispettivamente C. Ltd nei periodi fiscali 2016-2021 avrebbero commesso una sottrazione d’im- posta (art. 175, art. 176 LIFD) di importanti somme d’imposta, in quanto B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabilizzato i ricavi derivanti dalla ge- stione del fondo d’investimento F., rispettivamente C. Ltd, Valletta, Malta non avrebbe intrattenuto sede effettiva in Ticino. Di conseguenza, le attività di gestione del fondo d’investimento non sarebbero state tassate dove esse venivano eseguite”. Inoltre, “B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabiliz- zato una parte dei ricavi a lei spettanti, inoltrando documenti falsi all’autorità fiscale, in ragione di quanto precede sarebbe dato il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)”. “D., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, avrebbe attuato la frode fiscale a nome di B. Sagl e sarebbe com- plice dei presunti reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)”. Mentre “E., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, sarebbe com- plice dei reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)” (act. 1.2, pag. 1 e seg.). In altre parole, l’AFC sospetta che il fondo d’investimento di diritto lussembur- ghese F. venga in realtà gestito in Canton Ticino ad opera di D. ed E. In tale caso, i ricavi derivanti dalla gestione – specificatamente le management fees e, quando conseguite, le performance fees – dovrebbero essere contabiliz- zate e tassate in Ticino e non all’estero (v. act. 1.1). I sospetti dell’autorità fiscale si basano sulla struttura nella quale sono inglobate le società indagate e su quanto ha potuto essere ricostruito in merito alle posizioni di D. ed E. (v. ibidem). Secondo l’autorità fiscale, “le commissioni corrisposte dal fondo citato per la gestione degli asset (Allegato 8, pag. 800.119.0044, 0087), ve- nivano versate alla G. SA, Lussemburgo (Allegato A, pag. 800.116.0017, 0030, dal cui conto economico risulta che queste venivano contabilizzate come utile), la quale non impiegando personale (Allegato B, pag. 800.116.0009-0012, nella quale si osserva che la società non contabilizzava alcun costo del personale) le riversava (cfr. Allegato A, pag. 800.116.0029, dalla quale si vede che le commissioni percepite venivano poi contabilizzate quasi nella loro integralità come costi alla voce “Autres charges externes – Rémunérations d’intermédiaires et honoraires – Honoraires – Autres hono- raires”) verosimilmente alla società maltese C. Ltd, anch’essa senza attività e personale (Allegato C, da cui risulta che la società generava ingenti utili [pag. 800.114.0020] a fronte di alcun costo del personale [pag. 800.114.0032]). Quindi, dalla C. Ltd. le commissioni venivano riversate nella società holding del gruppo, la H. LTD, Malta, la quale era detenuta da D. ed E. (Allegato D, pag. 800.110.0031, 0035 e 0040, da cui risulta l’importante dividendo concesso alla società holding durante l’anno 2019; Allegato 9, pag. 800.101.0147-0148). In questo modo le commissioni di gestione non veni- vano tassate nella giurisdizione nella quale lavoravano i principali
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amministratori (D. ed E.) e dove verosimilmente il fondo veniva gestito (Alle- gato 10, parzialmente con omissis, pag. 800.101.0476-0482, pag. 800.100.0185-0188). Per quanto riguarda l’attività svolta da E., divenuto coa- zionista di H. LTD tra gennaio e giugno 2017 e direttore operativo a partire da fine 2016, occorrerà verificare in quali giurisdizioni egli ha svolto la propria attività professionale negli anni 2017-2018 (cfr. Allegato 9). Da notare che secondo il suo profilo Linkedin, E. sarebbe divenuto Member of the Board of directors and of the lnvestment Committee di “I. Real Estate” solamente nel dicembre 2017 (Allegato 11, pag. 800.100.01 84). Vi è poi il sospetto che anche le subscription e redemption fees corrisposte a seguito della vendita di parti del fondo non siano state tassate in Svizzera, ma sono verosimil- mente transitate dalla società di intermediazione mobiliare J. Ltd, Londra (In- ghilterra), della quale D. ed E. erano soci (cfr. Allegato 9), per poi essere suddivise con i gestori patrimoniali che acquistavano le parti del fondo per i propri clienti. Anche in questo caso I’AFC ipotizza che una parte dell’attività di distribuzione venisse svolta dal Cantone Ticino, senza essere tassata” (act. 1, pag. 3 e seg.).
L’AFC aggiunge che “D. ed E. sono le persone che, nel periodo oggetto d’in- chiesta, hanno agito per conto di H. LTD (Allegato 12, pag. 800.110.0023-
0025) e delle sue partecipate, occorrerà quindi chiarire essi se hanno com- messo atti di partecipazione alle presunte sottrazioni sopra descritte” (ibi- dem, pag. 4). Inoltre, sotto il profilo delle sottrazioni personali di D., “il so- spetto fondato riguarda una presunta trasposizione avvenuta nel 2017. D. presenta infatti per il menzionato anno fiscale due dichiarazioni fiscali diffe- renti, con valori diversi. Nella prima, ricevuta dalla Divisione delle contribu- zioni del Cantone Ticino il 2 ottobre 2018, si evidenzierebbe una trasposi- zione (cfr. art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD), data dal trasferimento dell’integralità delle azioni di diverse società alla H. LTD detenuta da D. in misura del 50% (Allegato 13; pag.800.101.0429). Per contro, nella seconda dichiarazione fi- scale, datata 18 febbraio 2020 e controfirmata da A. SA (Allegato 14; pag. 800.101 .0115), vi sono delle correzioni tali per cui la trasposizione non è più data, vale a dire che la percentuale di detenzione di H. LTD è stata corretta al di sotto della soglia del 50 %. In aggiunta a ciò, viene prodotto il “Patto Parasociale” (cfr. Allegato 9), tra D. ed E., a sostegno dei menzionati cam- biamenti, nel quale addirittura la ragione sociale della società oggetto di patto è riportato in maniera errata” (ibidem, pag. 4).
E. 4.2.2 Con l’intento di raccogliere elementi utili all’inchiesta, l’AFC ha proceduto alla richiesta di edizione di atti in possesso dell’opponente relativi agli indagati (v. act. 1.3), operazione che ha permesso di ottenere documentazione car- tacea e informatica, suggellata su richiesta dell’opponente sulla base dell’art. 50 cpv. 3 DPA (v. act. 1.4 e 1.5). A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l’autorità fiscale afferma, in sostanza, che la documentazione
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cartacea (fatture, documentazione bancaria e contabile, bilanci, contratti, pratiche del personale, documentazione fiscale, ecc.), concernente B. Sagl e K. SA in liquidazione, sarebbe necessaria per comprendere l’attività svolta dalle società, precisato come D. ed E. sarebbero stati dipendenti della se- conda società. Per quanto riguarda i documenti informatici, l’AFC sostiene che questi, “riguardanti le pratiche fiscali, contabili, quelle del personale, i contratti, la corrispondenza, la nota studi e la rete A. SA (files di lavoro) dei soggetti D., E., K. SA in liquidazione e B. SagI in liquidazione sono determi- nanti per comprendere i fatti” (act. 1, pag. 6). Inoltre, “le e-mail esportate dall’archivio di posta elettronica che contengono D., E., B. Sagl e K. SA nel campo del mittente, del destinatario, nell’oggetto e/o nel corpo del testo sono potenzialmente rilevanti per ricostruire i fatti” (ibidem). L’autorità fiscale ag- giunge che “le offerte di A. SA nei confronti delle società K. SA in liquidazione e B. SagI in liquidazione, le fatture emesse da A. SA e il dettaglio dei lavori svolti dai dipendenti della fiduciaria (timesheet) riguardo i soggetti D., E., K. SA in liquidazione e B. SagI in liquidazione sono importanti per capire l’ope- rato della consulente fiscale degli imputati” (ibidem, pag. 7). Riassumendo, “risulta chiaro che tra i documenti cartacei e i dati informatici dell’opponente vi siano mezzi di prova rilevanti che permettono di chiarire la fattispecie. La perquisizione di carte è inoltre proporzionale. Pertanto l’istanza è fondata” (ibidem).
E. 4.2.3 L’opponente, dal canto suo, formula tre osservazioni in risposta all’istanza dell’AFC, ossia: “in primo luogo, A. SA […] è legata a un rapporto di mandato con le persone e società nei confronti delle quali la AFC conduce l’inchiesta speciale (e/o ad esse collegate). In secondo momento, tali soggetti hanno attivato procedure e reclamo/ricorso contro il sequestro di loro documenta- zione deciso dalla AFC (incarti BE.2023.23-24-25-27). Terzo aspetto, la do- cumentazione richiesta in edizione alla A. SA è, almeno in parte, la stessa alla consegna e accesso alla quale i citati soggetti indagati dalla AFC si op- pongono. Per queste ragioni A. SA si oppone alla levata dei sigilli da lei fatti apporre” (act. 8, pag. 1). Contestualmente a quanto precede, l’opponente chiede “di sospendere la procedura di dissuggello delle carte da lei conse- gnate fino a decisione definitiva nei ricordati incarti BE.2023.23-24-25-27. Ove ivi fossero accolte le richieste dei soggetti opponenti, A. SA manterrebbe l’opposizione al dissuggello delle carte da lei prodotte. In caso contrario, in- vece, la mia assistita consentirebbe. Si osservi che, ove fossero accolte le richieste in questione, l’edizione domandata ad A. SA si troverebbe logica- mente sprovvista di fondamento. A. SA osserva, per finire, che procedere in altro modo significherebbe, in pratica, bypassare le garanzie processuali che la legge assicura a chi è oggetto di indagine in ambito di DPA. Al tempo stesso, se A. SA non si opponesse alla levata dei sigilli sulle carte da lei consegnate alla DAPI, potrebbe esporsi a rimprovero da parte dei suoi clienti
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coinvolti nella procedura dell’AFC. Donde, appunto, la sua presente presa di posizione” (ibidem, pag. 1 e seg.).
E. 4.3 Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dall’opponente, quanto addotto e documentato dall’AFC nella sua dettagliata istanza, anche alla luce dei ne- cessari chiarimenti ancora da effettuarsi, permette indubbiamente di conclu- dere che sussistano sufficienti indizi di reato e che tutti i documenti posti sotto sigillo presentino un’utilità potenziale per il prosieguo dell’inchiesta. Non es- sendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a per- mettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’inchiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. Ciò che risulta particolarmente signifi- cativo è che la documentazione litigiosa riguarda direttamente le attività delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nei fatti oggetto d’inchiesta. Le obie- zioni dell’opponente non toccano la sostanza degli argomenti apportati con precisione e dovizia di particolari dall’AFC, ma si limitano a vaghi rinvii, di natura quasi tautologica, alla necessità di salvaguardare gli interessi delle persone e società contrattualmente legate all’opponente stessa, senza chi- narsi di fatto sugli essentialia della presente causa, ovvero gli indizi di reato e l’utilità potenziale della documentazione litigiosa. L’opponente non ha al- tresì invocato segreti qualificati ex art. 50 cpv. 2 DPA e per il resto vigono comunque le garanzie offerte dall’art. 50 cpv. 1 DPA, a cui l’autorità inqui- rente è tenuta ad attenersi. Alla luce di ciò non vi è alcun motivo di negare la postulata levata dei sigilli.
E. 5 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFC deve essere integralmente accolta. Non essendo i documenti cartacei e i dati contenuti nel supporto informatico oggetto della richiesta toccati da un segreto profes- sionale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’AFC è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione in questione, contenuta in due scatole, consegnata dall’opponente il 28 novembre 2023 a seguito della richiesta di edizione atti del 27 novembre 2023 (v. act. 1.5). La scatola 1 riguarda “B. Sagl – Dossiers dei clienti”. La scatola 2 contiene: “Dossiers pratiche del personale allestiti da A. SA”; “Dossiers ispezioni fi- scali”; “Dossier privato D.”; “Dossier nero” (contenuto dispositivo USB) (v. act. 1.4).
E. 6 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto
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applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non ven- gono per contro assegnate ripetibili all’AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
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Dispositiv
- La richiesta di sospensione della procedura di levata dei sigilli è respinta.
- La richiesta di levata dei sigilli è accolta.
- L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita dei documenti cartacei e dei dati informatici con- tenuti nelle due scatole consegnate dall’opponente.
- La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell’opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 24 aprile 2024 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Richiedente
contro
A. SA,
rappresentata dall'avv. Edy Salmina,
Opponente
Oggetto
Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2023.29
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Fatti: A. Con decisione del 6 novembre 2023, l’Amministrazione federale delle contri- buzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preven- tiva, tasse di bollo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF (v. act. 1.1), ha aperto nei confronti di B. Sagl in liquidazione, C. Ltd, D. ed E. un’inchiesta fiscale speciale giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) per sottrazione di importanti somme d’imposta e frode fiscale, reati commessi tra il 2016 e il 2021 (v. act. 1.1 e 1.2).
In sostanza, l’autorità fiscale sospetta che il fondo lussemburghese F. costi- tuito il 21 giugno 2010 da D., sia stato gestito dalla Svizzera, in particolar modo dal Canton Ticino tramite B. Sagl in liquidazione o C. Ltd, Malta. Que- sto perché le commissioni corrisposte dal summenzionato fondo per la ge- stione degli asset sarebbero state versate alla G. SA, Lussemburgo, la quale non impiegando personale le avrebbe riversate verosimilmente a C. Ltd, anch’essa senza attività e personale, commissioni a loro volta riversate nella holding del gruppo, H. Ltd, Malta, società detenuta da D. ed E. In questo modo, le commissioni di gestione non sarebbero state tassate nella giurisdi- zione nella quale avrebbero lavorato i principali amministratori e dove vero- similmente il fondo sarebbe stato gestito (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
B. Nell’ambito del procedimento di cui sopra, l’AFC, con scritto del 27 novembre 2023, ha presentato alla A. SA, a Lugano, una richiesta di edizione di atti concernenti le persone fisiche e giuridiche indagate (v. act. 1.3), sfociata, il giorno seguente, nella consegna alle autorità fiscali di due scatole chiuse e sigillate contenenti documenti cartacei e un supporto informatico USB. Op- ponendosi la A. SA alla perquisizione, quanto consegnato è stato posto sotto sigilli (v. act. 1.4 e 1.5).
C. Con istanza del 15 dicembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’AFC ha postulato l’autorizzazione a proce- dere alla levata dei sigilli e alla cernita dei documenti cartacei e dei dati in- formatici contenuti sul supporto informatico consegnati dalla A. SA (v. act. 1).
D. Con risposta del 26 gennaio 2023, la A. SA si è opposta all’istanza in que- stione, postulando inoltre la sospensione della procedura fino a decisione definitiva nelle parallele cause BE.2023.23, BE.2023.24 e BE.2023.25+27 (v. act. 8).
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E. Con replica del 5 febbraio 2024, trasmessa all’opponente per conoscenza (v. act. 11), l’AFC ha confermato la propria istanza, contestando inoltre la legittimità di A. SA a opporsi a quest’ultima e respingendo la domanda di sospensione della procedura (v. act. 10).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.
Diritto: 1.
1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.
1.2 Giusta l’art. 190 cpv. 1 LIFD, il capo del DFF può autorizzare l’AFC a svol- gere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assi- stenza o d’istigazione a tali atti. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). In base all’art. 191 cpv. 1 LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 DPA.
Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).
1.3 L’AFC è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’AFC il 15 dicembre 2023 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.
2. Il patrocinatore dell’opponente chiede “di sospendere la procedura di dissug- gello delle carte da lei consegnate fino a decisione definitiva nei ricordati incarti BE.2023.23-24-25-27. Ove ivi fossero accolte le richieste dei soggetti
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opponenti, A. SA […] manterrebbe l’opposizione al dissuggello delle carte da lei prodotte. In caso contrario, invece, la mia assistita consentirebbe. Si os- servi che, ove fossero accolte le richieste in questione, l’edizione domandata da A. SA si troverebbe logicamente sprovvista di fondamento” (act. 8, pag. 1 e seg.).
2.1 Il DPA non contiene nessuna disposizione riguardante la sospensione della procedura. Una procedura di ricorso può essere sospesa se il suo esito di- pende da un’altra procedura di cui appare opportuno attendere l’esito (v. art. 314 cpv. 1 lett. b in relazione con art. 379 CPP). Giusta l’art. 5 cpv. 1 CPP, le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2.2 Nella fattispecie, non vi sono ragioni per sospendere la procedura di levata dei sigilli. Premesso che la presente Corte si è già pronunciata nelle proce- dure BE.2023.24, BE.2023.25 e BE.2023.27 in data 21 febbraio 2024, giudizi però impugnati dall’AFC dinanzi al Tribunale federale, si rileva che l’esito della presente procedura non dipende da quello delle procedure pendenti al Tribunale federale, segnatamente non essendo la documentazione litigiosa oggetto della presente causa la stessa di quella riguardante le summenzio- nate procedure. Considerato altresì l’imperativo di celerità, la domanda di sospensione va dunque respinta.
3.
3.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76). Ne segue che anche la perquisizione di telefoni cellulari sottostà alla suddetta normativa.
3.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronun- ciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3) alla luce dei criteri di cui al consid. 4.1.
La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).
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4.
4.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzi- tutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione (DTF 106 IV 413 consid. 4). All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficien- temente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di con- danna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settem- bre 2019 consid. 4.1 e rinvii).
La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È suffi- ciente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di re- gistrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna con- nessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi po- stulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 con- sid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).
A questo stadio, l’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).
Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribu- nale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).
4.2
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4.2.1 Nel caso concreto, l’AFC ha aperto un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti dell’opponente, D., B. Sagl in liquidazione e C. Ltd a seguito delle seguenti ipotesi di reato, menzionate nello scritto dell’AFC del 6 novembre 2023: “B. Sagl in liquidazione, rispettivamente C. Ltd nei periodi fiscali 2016-2021 avrebbero commesso una sottrazione d’im- posta (art. 175, art. 176 LIFD) di importanti somme d’imposta, in quanto B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabilizzato i ricavi derivanti dalla ge- stione del fondo d’investimento F., rispettivamente C. Ltd, Valletta, Malta non avrebbe intrattenuto sede effettiva in Ticino. Di conseguenza, le attività di gestione del fondo d’investimento non sarebbero state tassate dove esse venivano eseguite”. Inoltre, “B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabiliz- zato una parte dei ricavi a lei spettanti, inoltrando documenti falsi all’autorità fiscale, in ragione di quanto precede sarebbe dato il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)”. “D., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, avrebbe attuato la frode fiscale a nome di B. Sagl e sarebbe com- plice dei presunti reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)”. Mentre “E., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, sarebbe com- plice dei reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)” (act. 1.2, pag. 1 e seg.). In altre parole, l’AFC sospetta che il fondo d’investimento di diritto lussembur- ghese F. venga in realtà gestito in Canton Ticino ad opera di D. ed E. In tale caso, i ricavi derivanti dalla gestione – specificatamente le management fees e, quando conseguite, le performance fees – dovrebbero essere contabiliz- zate e tassate in Ticino e non all’estero (v. act. 1.1). I sospetti dell’autorità fiscale si basano sulla struttura nella quale sono inglobate le società indagate e su quanto ha potuto essere ricostruito in merito alle posizioni di D. ed E. (v. ibidem). Secondo l’autorità fiscale, “le commissioni corrisposte dal fondo citato per la gestione degli asset (Allegato 8, pag. 800.119.0044, 0087), ve- nivano versate alla G. SA, Lussemburgo (Allegato A, pag. 800.116.0017, 0030, dal cui conto economico risulta che queste venivano contabilizzate come utile), la quale non impiegando personale (Allegato B, pag. 800.116.0009-0012, nella quale si osserva che la società non contabilizzava alcun costo del personale) le riversava (cfr. Allegato A, pag. 800.116.0029, dalla quale si vede che le commissioni percepite venivano poi contabilizzate quasi nella loro integralità come costi alla voce “Autres charges externes – Rémunérations d’intermédiaires et honoraires – Honoraires – Autres hono- raires”) verosimilmente alla società maltese C. Ltd, anch’essa senza attività e personale (Allegato C, da cui risulta che la società generava ingenti utili [pag. 800.114.0020] a fronte di alcun costo del personale [pag. 800.114.0032]). Quindi, dalla C. Ltd. le commissioni venivano riversate nella società holding del gruppo, la H. LTD, Malta, la quale era detenuta da D. ed E. (Allegato D, pag. 800.110.0031, 0035 e 0040, da cui risulta l’importante dividendo concesso alla società holding durante l’anno 2019; Allegato 9, pag. 800.101.0147-0148). In questo modo le commissioni di gestione non veni- vano tassate nella giurisdizione nella quale lavoravano i principali
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amministratori (D. ed E.) e dove verosimilmente il fondo veniva gestito (Alle- gato 10, parzialmente con omissis, pag. 800.101.0476-0482, pag. 800.100.0185-0188). Per quanto riguarda l’attività svolta da E., divenuto coa- zionista di H. LTD tra gennaio e giugno 2017 e direttore operativo a partire da fine 2016, occorrerà verificare in quali giurisdizioni egli ha svolto la propria attività professionale negli anni 2017-2018 (cfr. Allegato 9). Da notare che secondo il suo profilo Linkedin, E. sarebbe divenuto Member of the Board of directors and of the lnvestment Committee di “I. Real Estate” solamente nel dicembre 2017 (Allegato 11, pag. 800.100.01 84). Vi è poi il sospetto che anche le subscription e redemption fees corrisposte a seguito della vendita di parti del fondo non siano state tassate in Svizzera, ma sono verosimil- mente transitate dalla società di intermediazione mobiliare J. Ltd, Londra (In- ghilterra), della quale D. ed E. erano soci (cfr. Allegato 9), per poi essere suddivise con i gestori patrimoniali che acquistavano le parti del fondo per i propri clienti. Anche in questo caso I’AFC ipotizza che una parte dell’attività di distribuzione venisse svolta dal Cantone Ticino, senza essere tassata” (act. 1, pag. 3 e seg.).
L’AFC aggiunge che “D. ed E. sono le persone che, nel periodo oggetto d’in- chiesta, hanno agito per conto di H. LTD (Allegato 12, pag. 800.110.0023-
0025) e delle sue partecipate, occorrerà quindi chiarire essi se hanno com- messo atti di partecipazione alle presunte sottrazioni sopra descritte” (ibi- dem, pag. 4). Inoltre, sotto il profilo delle sottrazioni personali di D., “il so- spetto fondato riguarda una presunta trasposizione avvenuta nel 2017. D. presenta infatti per il menzionato anno fiscale due dichiarazioni fiscali diffe- renti, con valori diversi. Nella prima, ricevuta dalla Divisione delle contribu- zioni del Cantone Ticino il 2 ottobre 2018, si evidenzierebbe una trasposi- zione (cfr. art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD), data dal trasferimento dell’integralità delle azioni di diverse società alla H. LTD detenuta da D. in misura del 50% (Allegato 13; pag.800.101.0429). Per contro, nella seconda dichiarazione fi- scale, datata 18 febbraio 2020 e controfirmata da A. SA (Allegato 14; pag. 800.101 .0115), vi sono delle correzioni tali per cui la trasposizione non è più data, vale a dire che la percentuale di detenzione di H. LTD è stata corretta al di sotto della soglia del 50 %. In aggiunta a ciò, viene prodotto il “Patto Parasociale” (cfr. Allegato 9), tra D. ed E., a sostegno dei menzionati cam- biamenti, nel quale addirittura la ragione sociale della società oggetto di patto è riportato in maniera errata” (ibidem, pag. 4).
4.2.2 Con l’intento di raccogliere elementi utili all’inchiesta, l’AFC ha proceduto alla richiesta di edizione di atti in possesso dell’opponente relativi agli indagati (v. act. 1.3), operazione che ha permesso di ottenere documentazione car- tacea e informatica, suggellata su richiesta dell’opponente sulla base dell’art. 50 cpv. 3 DPA (v. act. 1.4 e 1.5). A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l’autorità fiscale afferma, in sostanza, che la documentazione
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cartacea (fatture, documentazione bancaria e contabile, bilanci, contratti, pratiche del personale, documentazione fiscale, ecc.), concernente B. Sagl e K. SA in liquidazione, sarebbe necessaria per comprendere l’attività svolta dalle società, precisato come D. ed E. sarebbero stati dipendenti della se- conda società. Per quanto riguarda i documenti informatici, l’AFC sostiene che questi, “riguardanti le pratiche fiscali, contabili, quelle del personale, i contratti, la corrispondenza, la nota studi e la rete A. SA (files di lavoro) dei soggetti D., E., K. SA in liquidazione e B. SagI in liquidazione sono determi- nanti per comprendere i fatti” (act. 1, pag. 6). Inoltre, “le e-mail esportate dall’archivio di posta elettronica che contengono D., E., B. Sagl e K. SA nel campo del mittente, del destinatario, nell’oggetto e/o nel corpo del testo sono potenzialmente rilevanti per ricostruire i fatti” (ibidem). L’autorità fiscale ag- giunge che “le offerte di A. SA nei confronti delle società K. SA in liquidazione e B. SagI in liquidazione, le fatture emesse da A. SA e il dettaglio dei lavori svolti dai dipendenti della fiduciaria (timesheet) riguardo i soggetti D., E., K. SA in liquidazione e B. SagI in liquidazione sono importanti per capire l’ope- rato della consulente fiscale degli imputati” (ibidem, pag. 7). Riassumendo, “risulta chiaro che tra i documenti cartacei e i dati informatici dell’opponente vi siano mezzi di prova rilevanti che permettono di chiarire la fattispecie. La perquisizione di carte è inoltre proporzionale. Pertanto l’istanza è fondata” (ibidem).
4.2.3 L’opponente, dal canto suo, formula tre osservazioni in risposta all’istanza dell’AFC, ossia: “in primo luogo, A. SA […] è legata a un rapporto di mandato con le persone e società nei confronti delle quali la AFC conduce l’inchiesta speciale (e/o ad esse collegate). In secondo momento, tali soggetti hanno attivato procedure e reclamo/ricorso contro il sequestro di loro documenta- zione deciso dalla AFC (incarti BE.2023.23-24-25-27). Terzo aspetto, la do- cumentazione richiesta in edizione alla A. SA è, almeno in parte, la stessa alla consegna e accesso alla quale i citati soggetti indagati dalla AFC si op- pongono. Per queste ragioni A. SA si oppone alla levata dei sigilli da lei fatti apporre” (act. 8, pag. 1). Contestualmente a quanto precede, l’opponente chiede “di sospendere la procedura di dissuggello delle carte da lei conse- gnate fino a decisione definitiva nei ricordati incarti BE.2023.23-24-25-27. Ove ivi fossero accolte le richieste dei soggetti opponenti, A. SA manterrebbe l’opposizione al dissuggello delle carte da lei prodotte. In caso contrario, in- vece, la mia assistita consentirebbe. Si osservi che, ove fossero accolte le richieste in questione, l’edizione domandata ad A. SA si troverebbe logica- mente sprovvista di fondamento. A. SA osserva, per finire, che procedere in altro modo significherebbe, in pratica, bypassare le garanzie processuali che la legge assicura a chi è oggetto di indagine in ambito di DPA. Al tempo stesso, se A. SA non si opponesse alla levata dei sigilli sulle carte da lei consegnate alla DAPI, potrebbe esporsi a rimprovero da parte dei suoi clienti
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coinvolti nella procedura dell’AFC. Donde, appunto, la sua presente presa di posizione” (ibidem, pag. 1 e seg.).
4.3 Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dall’opponente, quanto addotto e documentato dall’AFC nella sua dettagliata istanza, anche alla luce dei ne- cessari chiarimenti ancora da effettuarsi, permette indubbiamente di conclu- dere che sussistano sufficienti indizi di reato e che tutti i documenti posti sotto sigillo presentino un’utilità potenziale per il prosieguo dell’inchiesta. Non es- sendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a per- mettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’inchiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. Ciò che risulta particolarmente signifi- cativo è che la documentazione litigiosa riguarda direttamente le attività delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nei fatti oggetto d’inchiesta. Le obie- zioni dell’opponente non toccano la sostanza degli argomenti apportati con precisione e dovizia di particolari dall’AFC, ma si limitano a vaghi rinvii, di natura quasi tautologica, alla necessità di salvaguardare gli interessi delle persone e società contrattualmente legate all’opponente stessa, senza chi- narsi di fatto sugli essentialia della presente causa, ovvero gli indizi di reato e l’utilità potenziale della documentazione litigiosa. L’opponente non ha al- tresì invocato segreti qualificati ex art. 50 cpv. 2 DPA e per il resto vigono comunque le garanzie offerte dall’art. 50 cpv. 1 DPA, a cui l’autorità inqui- rente è tenuta ad attenersi. Alla luce di ciò non vi è alcun motivo di negare la postulata levata dei sigilli.
5. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFC deve essere integralmente accolta. Non essendo i documenti cartacei e i dati contenuti nel supporto informatico oggetto della richiesta toccati da un segreto profes- sionale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’AFC è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione in questione, contenuta in due scatole, consegnata dall’opponente il 28 novembre 2023 a seguito della richiesta di edizione atti del 27 novembre 2023 (v. act. 1.5). La scatola 1 riguarda “B. Sagl – Dossiers dei clienti”. La scatola 2 contiene: “Dossiers pratiche del personale allestiti da A. SA”; “Dossiers ispezioni fi- scali”; “Dossier privato D.”; “Dossier nero” (contenuto dispositivo USB) (v. act. 1.4).
6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto
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applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non ven- gono per contro assegnate ripetibili all’AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di sospensione della procedura di levata dei sigilli è respinta. 2. La richiesta di levata dei sigilli è accolta. 3. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita dei documenti cartacei e dei dati informatici con- tenuti nelle due scatole consegnate dall’opponente. 4. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell’opponente.
Bellinzona, 25 aprile 2024
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Edy Salmina
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).