Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
Sachverhalt
A. Con decisione del 6 novembre 2023, l’Amministrazione federale delle contri- buzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preven- tiva, tasse di bollo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF (v. act. 1.1), ha aperto nei confronti di B. Sagl in liquidazione, C. Ltd, D. e A. un’inchiesta fiscale speciale giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) per sottrazione di importanti somme d’imposta e frode fiscale, reati che sarebbero stati commessi tra il 2016 e il 2021 (v. act. 1.1 e 1.2).
In sostanza, l’autorità fiscale sospetta che il fondo lussemburghese E. costi- tuito il 21 giugno 2010 da D., sia stato gestito dalla Svizzera, in particolar modo dal Canton Ticino tramite B. Sagl in liquidazione o C. Ltd, Malta. Que- sto perché le commissioni corrisposte dal summenzionato fondo per la ge- stione degli asset sarebbero state versate alla F. SA, Lussemburgo, la quale non impiegando personale le avrebbe riversate verosimilmente a C. Ltd, anch’essa senza attività e personale, commissioni a loro volta riversate nella holding del gruppo, G. Ltd, Malta, società detenuta da D. e A. In questo modo, le commissioni di gestione non sarebbero state tassate nella giurisdi- zione nella quale avrebbero lavorato i principali amministratori e dove vero- similmente il fondo sarebbe stato gestito (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
B. Nell’ambito del procedimento di cui sopra, l’AFC, in data 9 novembre 2023, ha effettuato una perquisizione presso il domicilio privato di A., a Paradiso, la quale ha permesso alle autorità inquirenti di trovare un telefono cellulare in uso al predetto. Opponendosi quest’ultimo alla perquisizione, il telefono cellulare in questione è stato posto sotto sigillo (v. act. 1.3 e 1.4).
C. Con istanza del 28 novembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’AFC ha postulato l’autorizzazione a proce- dere alla levata dei sigilli apposti al telefono cellulare di cui sopra e alla cer- nita dei dati ivi contenuti (v. act. 1).
D. Con risposta dell’11 dicembre 2023, trasmessa all’AFC per conoscenza (v. act. 5), l’opponente ha postulato, in via principale, la reiezione dell’istanza e la restituzione del telefono cellulare; in via subordinata, che sia fatto ordine all’AFC “di effettuare una copia forense dei documenti informatici contenuti nel cellulare iPhone 13 della società H. SA e procedere alla cernita dei soli documenti informatici rilevanti per l’inchiesta. Fatta la copia forense dei
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documenti informatici rilevanti per l’inchiesta, è ordinata la restituzione del cellulare alla società H. SA” (act. 1, pag. 25).
E. Con scritto del 23 gennaio 2024, questa Corte ha dato l’incarico all’Ufficio federale di polizia fedpol (in seguito: fedpol) di creare delle copie forensi dei dati contenuti nel telefono cellulare oggetto dell’istanza di levata dei sigilli in questione (v. act. 6).
F. Con scritto del 30 gennaio 2024, trasmesso alle parti per conoscenza (v. act. 9), fedpol ha trasmesso a questa Corte quanto richiesto (v. act. 8).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.
E. 1.2 Giusta l’art. 190 cpv. 1 LIFD, il capo del DFF può autorizzare l’AFC a svol- gere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assi- stenza o d’istigazione a tali atti. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). In base all’art. 191 cpv. 1 LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 DPA.
Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).
E. 1.3 L’AFC è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un
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termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’AFC il 28 novembre 2023 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.
E. 2 L’opponente sostiene che “non essendo stata effettuata nessuna copia fo- rense, secondo la giurisprudenza (cfr. BE.2017.21-23) la richiesta di levata di sigilli per questo supporto è irricevibile e lo stesso va restituito all’oppo- nente” (act. 4, pag. 25).
E. 2.1 Nella DTF 148 IV 221, il Tribunale federale ha affermato che scopo del sigil- lamento è di escludere qualsiasi possibilità per l'autorità inquirente di pren- dere conoscenza dei dati sequestrati prima che un tribunale decida sull'am- missibilità dell'accesso agli stessi. Nella procedura di dissigillamento non spetta quindi all'autorità inquirente, ma semmai con l'ausilio di una persona esperta, al Giudice dei provvedimenti coercitivi esaminare se sussistano im- pedimenti al dissigillamento, che si oppongano alla perquisizione. Qualora appaia opportuno allestire una copia dei dati per tutelarne la perdita o per un altro motivo, non si può ritardare l'apposizione dei sigilli sugli apparecchi; la copia dei dati dev'essere ordinata immediatamente, pure da parte del Giu- dice dei provvedimenti coercitivi, dopo l'apposizione dei sigilli, semmai a ri- chiesta dell'autorità inquirente. Quest'ultima non può essere coinvolta in al- cun modo negli atti reali dello sblocco degli apparecchi e del mirroring dei dati (consid. 2 e 3). L'esecuzione dello sblocco degli apparecchi e del mirro- ring prima dell'apposizione dei sigilli da parte di un'autorità incaricata da quella inquirente costituisce un vizio procedurale considerevole, che com- porta l'inutilizzabilità dei dati e la loro distruzione, come pure la restituzione degli apparecchi all'avente diritto (consid. 4).
E. 2.2 In concreto, premesso che il contenuto della sentenza del Tribunale penale federale BE.2017.21-23 del 4 ottobre 2019, sul punto in questione, risulta ormai superato dalla DTF 148 IV 221, si rileva che questa Corte, conforme- mente a quanto prescritto dal Tribunale federale, e constatato che l’AFC non ha proceduto ad effettuare essa stessa copia forense dei dati presenti nel telefono cellulare in uso all’opponente (v. act. 1, pag. 2), ha dato mandato alla fedpol di procedervi (v. DTF 148 IV 221 consid. 2.5 e 2.6; supra Fatti lett. E). Visto quanto precede, la censura in questo ambito va disattesa.
E. 3.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art.
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50 DPA (DTF 108 IV 76). Ne segue che anche la perquisizione di telefoni cellulari sottostà alla suddetta normativa.
E. 3.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronun- ciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3) alla luce dei criteri di cui al consid. 4.1.
La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).
E. 4.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzi- tutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione (DTF 106 IV 413 consid. 4). All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficien- temente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di con- danna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settem- bre 2019 consid. 4.1 e rinvii).
La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È suffi- ciente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di re- gistrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna con- nessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi po- stulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).
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A questo stadio, l’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).
Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribu- nale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).
E. 4.2.1 Nel caso concreto, l’AFC ha aperto un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti dell’opponente, D., B. Sagl in liquidazione e C. Ltd a seguito delle seguenti ipotesi di reato, menzionate nello scritto dell’AFC del 6 novembre 2023: “B. Sagl in liquidazione, rispettivamente C. Ltd nei periodi fiscali 2016-2021 avrebbero commesso una sottrazione d’im- posta (art. 175, art. 176 LIFD) di importanti somme d’imposta, in quanto B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabilizzato i ricavi derivanti dalla ge- stione del fondo d’investimento E., rispettivamente C. Ltd, Valletta, Malta non avrebbe intrattenuto sede effettiva in Ticino. Di conseguenza, le attività di gestione del fondo d’investimento non sarebbero state tassate dove esse venivano eseguite”. Inoltre, “B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabiliz- zato una parte dei ricavi a lei spettanti, inoltrando documenti falsi all’autorità fiscale, in ragione di quanto precede sarebbe dato il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)”. “D., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, avrebbe attuato la frode fiscale a nome di B. Sagl e sarebbe com- plice dei presunti reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)”. Mentre “A., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, sarebbe com- plice dei reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)” (act. 1.2, pag. 1 e seg.). In altre parole, l’AFC sospetta che il fondo d’investimento di diritto lussembur- ghese E. venga in realtà gestito nel Canton Ticino ad opera di D. e A. In tale caso, i ricavi derivanti dalla gestione – specificatamente le management fees e, quando conseguite, le performance fees – dovrebbero essere contabiliz- zate e tassate in Ticino e non all’estero (v. act. 1.1). I sospetti dell’autorità fiscale si basano sulla struttura nella quale sono inglobate le società indagate e su quanto ha potuto essere ricostruito in merito alle posizioni di D. e A. (v. ibidem). Secondo l’autorità fiscale, “le commissioni corrisposte dal fondo ci- tato per la gestione degli asset (Allegato 9), venivano versate alla F. SA, Lussemburgo (Allegato 10, pag. 1 e 13), la quale non impiegando personale (Allegato 11, pag. 2) le riversava verosimilmente alla società maltese C. Ltd.,
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anch’essa senza attività e personale (Allegato 12, pag. 1, 5 e 17), e quindi venivano riversate nella società holding del gruppo, la G. LTD., Malta, la quale era detenuta da D. e A. (Allegato 13, pag. 1,5 e 10; Allegato 14). In questo modo le commissioni di gestione non venivano tassate nella giurisdi- zione nella quale lavoravano i principali amministratori (D. e A.) e dove vero- similmente il fondo veniva gestito (Allegato 15, parzialmente con omissis). Per quanto riguarda l’attività svolta da A., divenuto coazionista di G. LTD. tra gennaio e giugno 2017 e direttore operativo a partire da fine 2016, occorrerà verificare in quali giurisdizioni egli ha svolto la propria attività professionale negli anni 2017-2018 (cfr. Allegato 14). Da notare che secondo il suo profilo Linkedin, A. sarebbe divenuto Member of the Board of directors and of the lnvestment Committee di I. Real Estate solamente nel dicembre 2017 (Alle- gato 16). Vi è poi il sospetto che anche le subscription e redemption fees corrisposte a seguito della vendita di parti del fondo non siano state tassate in Svizzera, ma sono verosimilmente transitate dalla società di intermedia- zione mobiliare J. Ltd., Londra (Inghilterra), della quale D. e A. erano soci (cfr. Allegato 14), per poi essere suddivise con i gestori patrimoniali che ac- quistavano le parti del fondo per i propri clienti. Anche in questo caso l’AFC ipotizza che una parte dell’attività di distribuzione venisse svolta dal Cantone Ticino, senza essere tassata […]. L’imposta totale presumibilmente sottratta ammonta a CHF 2,4 mio” (act. 1, pag. 2 e seg.). L’AFC aggiunge che “D. e A. sono le persone che, nel periodo oggetto d’inchiesta, hanno agito per conto di G. LTD. (Allegato 17, pag. 1-3) e delle sue partecipate, occorrerà quindi chiarire essi se hanno commesso atti di partecipazione alle presunte sottrazioni sopra descritte” (ibidem, pag. 3). Inoltre, “dal profilo delle sottra- zioni personali dell’imputato il sospetto fondato riguarda la dichiarazione del dividendo di CHF 500’000 avvenuta il 31 dicembre 2019, allorquando egli avrebbe preso domicilio in Svizzera il 2 gennaio 2020. Tuttavia, come si evince chiaramente dall’Allegato 18, egli in data 23 dicembre 2019 si trovava già in Svizzera” (ibidem).
E. 4.2.2 Con l’intento di raccogliere elementi utili all’inchiesta, l’AFC ha proceduto alla perquisizione dell’abitazione di A. (v. act. 1.3), operazione che ha permesso di rinvenire un telefono cellulare iPhone 13 mini in uso al predetto, suggellato su richiesta di quest’ultimo sulla base dell’art. 50 cpv. 3 DPA (v. act. 1.4 e 1.5). A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l’autorità fiscale afferma che, pur appartenendo formalmente alla H. SA, il telefono cellulare posto sotto sigillo sarebbe in uso esclusivo di A. Essa sostiene che “non è escluso
– anzi è estremamente verosimile – che su tale telefono vi siano dei dati privati del signor A. potenzialmente rilevanti per verificare la questione del suo domicilio nel 2019 (cfr. art. 50 cpv. 1 DPA). Occorre rilevare che il tele- fono cellulare sugellato al momento della perquisizione domiciliare è l’unico oggetto informatico rinvenuto nell’abitazione dell’imputato. Anche sotto que- sto profilo appare chiaro che l’analisi dei dati contenuti all’interno del cellulare
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sia necessaria al fine di poter confermare (o smentire) il sospetto fondato nei suoi confronti. E inoltre d’uopo sottolineare che l’interesse dell’inchiesta pre- vale sugli interessi di H. SA al mantenimento del segreto, segreto tra l’altro non protetto dall’articolo 50 capoverso 2 DPA. È pacifico che dati apparte- nenti a H. SA – se effettivamente irrilevanti per l’inchiesta – non verranno sequestrati dall’AFC” (act. 1, pag. 5). L’AFC aggiunge che “altri segreti pro- tetti ai sensi dell’articolo 50 capoverso 2 DPA non sono stati invocati” e che, riassumendo, “risulta chiaro che tra i dati informatici del telefono cellulare dell’opponente vi siano mezzi di prova rilevanti che permettono di chiarire la fattispecie. La perquisizione di carte è inoltre proporzionale. Pertanto l’istanza è fondata” (ibidem).
E. 4.2.3 L’opponente, dal canto suo, afferma che l’AFC, nella sua istanza, “non forni- sce una descrizione dei fatti sufficientemente chiara e precisa, né tantomeno adduce prove sufficienti, per poter fondare un preteso assoggettamento alla fiscalità svizzera delle varie entità giuridiche o persone menzionate nella ri- chiesta di levata dei sigilli e, di conseguenza, non allega fatti che possano essere ricondotti ad una fattispecie penale per quanto concerne la pretesa gestione dalla Svizzera del fondo lussemburghese E. (act. 4, pag. 3). Inoltre, “anche per quanto attiene alle pretese sottrazioni personali del sig. D. e del sig. A. l’autorità inquirente non adduce sospetti precisi e sufficientemente fondati circa la commissione di un reato. Peraltro, le infrazioni contestate al sig. D., che riguarderebbe un’asserita trasposizione […], o al sig. A., che concernerebbe una pretesa mancata dichiarazione di un dividendo […] ri- guarderebbero singole fattispecie di sottrazione d’imposte per cui non sa- rebbe realizzata la condizione della continuata sottrazione d’imposta posta come condizione dall’art. 190 cpv. 2 LIFD” (ibidem). Per quanto riguarda il telefono cellulare sotto sigillo, l’opponente afferma che lo stesso sarebbe in suo uso, ma apparterrebbe alla H. SA, aggiungendo che quest’ultima “non ha nulla a che fare con le attività del fondo E. e non ha alcun legame di partecipazione con G. Ltd. Infatti, è una società costituita il 24 giugno 2020 di cui solo il sig. A. è azionista nonché amministratore, che si occupa di atti- vità immobiliari. I dati immagazzinati nel cellulare non hanno pertanto alcuna rilevanza né per la determinazione del domicilio fiscale del sig. A. nel 2019 né per quanto riguarda la pretesa gestione dalla Svizzera del fondo E. Il te- lefono messo sotto sigilli è un iPhone 13 mini, un modello che è stato pre- sentato per la prima volta il 14 settembre 2021 all’evento California strea- ming presso l’Apple Park e che è disponibile all’acquisto dal 24 settembre
2021. Dal momento che l’inchiesta riguarda gli anni 2016 a 2021 è chiaro che il cellulare in questione non contiene dati informatici importanti per l’in- chiesta. In ogni caso, non essendo stata effettuata nessuna copia forense, secondo la giurisprudenza (cfr. BE.2017.21-23) la richiesta di levata di sigilli per questo supporto è irricevibile e lo stesso va restituito all’Opponente” (ibi- dem, pag. 24 e seg.).
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E. 4.3 Alla luce degli elementi presentati dall’AFC nella sua istanza e dei vari docu- menti indicati, nonché dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’AFC di- sponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le infra- zioni descritte e che i dati contenuti nel cellulare dell’opponente posto sotto sigillo presentino un’utilità potenziale per il prosieguo dell’inchiesta. Non es- sendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a per- mettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’inchiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. L’opponente ha dichiarato che la so- cietà H. SA non avrebbe nulla a che vedere con il fondo E. e con G. Ltd e che i dati presenti nel cellulare non avrebbero nessuna utilità per l’inchiesta. Si tratta un’affermazione che va verificata, anche perché l’AFC ha dichiarato che, in base alle sue conoscenze attuali, “non si può escludere che altre società non ancora note all’AFC appartengano al gruppo. Pertanto, sono ri- levanti anche i documenti di società precedentemente sconosciute che pre- sumibilmente avevano legami commerciali con una delle società note del gruppo nella sfera d’influenza delle persone imputate” (act. 1, pag. 4). Ma ciò che risulta ancora più significativo è che il cellulare in questione era in uso all’opponente nonché imputato, e i dati in esso contenuti possono riguardare anche le attività del predetto oggetto dell’inchiesta fiscale. Il fatto che il cel- lulare sia stato acquistato dopo il 24 settembre 2021 non ha ovviamente al- cuna rilevanza, visto che i dati in esso contenuti sono notoriamente salva- guardati in un sistema cloud e possono risalire ad una data precedente all’ac- quisto dell’hardware, ciò che è del resto la regola quando si acquista un nuovo cellulare. Quanto precede basta per permettere la levata dei sigilli dal telefono cellulare dell’opponente, per cui le dettagliate argomentazioni pre- sentate in sede di risposta, con cui in sostanza si anticipano valutazioni che riguardano il merito della causa e non certo il limitato orizzonte di esame del giudice del dissigillamento (v. supra consid. 4.1), vanno a questo stadio di- sattese. Egli non ha del resto invocato segreti tutelati dall’art. 50 cpv. 2 DPA. La richiedente ha già in ogni caso dichiarato che i dati della società H. SA, se effettivamente irrilevanti per l’inchiesta, non verranno sequestrati dall’au- torità (v. act. 1, pag. 5). Ad ogni modo, la perquisizione del cellulare dovrà essere effettuata col maggior riguardo possibile dei segreti privati (e di quelli di terzi eventualmente non coinvolti nel presente procedimento), conforme- mente ai disposti dell’art. 50 cpv. 1 DPA, e le informazioni protette, rapida- mente individuabili e comunque tutelate dal segreto d’ufficio, dovranno es- sere scartate ai fini dell’inchiesta.
E. 5 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFC deve essere accolta. Non essendo i dati contenuti nel cellulare oggetto della richiesta toc- cata da un segreto ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’AFC è autorizzata a
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procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita dei dati contenuti nel cellulare.
E. 6 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non ven- gono per contro assegnate ripetibili all’AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
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Dispositiv
- La richiesta di levata dei sigilli è accolta.
- L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita dei dati contenuti nel telefono cellulare Apple IPhone 13 mini dell’opponente.
- La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell’opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 21 febbraio 2024 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Richiedente
contro
A.,
rappresentato dagli avv. Peter A. Jäggi e Federica Nico- losi, Studio Legale Tributario,
Opponente
Oggetto
Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2023.23
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Fatti: A. Con decisione del 6 novembre 2023, l’Amministrazione federale delle contri- buzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preven- tiva, tasse di bollo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF (v. act. 1.1), ha aperto nei confronti di B. Sagl in liquidazione, C. Ltd, D. e A. un’inchiesta fiscale speciale giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) per sottrazione di importanti somme d’imposta e frode fiscale, reati che sarebbero stati commessi tra il 2016 e il 2021 (v. act. 1.1 e 1.2).
In sostanza, l’autorità fiscale sospetta che il fondo lussemburghese E. costi- tuito il 21 giugno 2010 da D., sia stato gestito dalla Svizzera, in particolar modo dal Canton Ticino tramite B. Sagl in liquidazione o C. Ltd, Malta. Que- sto perché le commissioni corrisposte dal summenzionato fondo per la ge- stione degli asset sarebbero state versate alla F. SA, Lussemburgo, la quale non impiegando personale le avrebbe riversate verosimilmente a C. Ltd, anch’essa senza attività e personale, commissioni a loro volta riversate nella holding del gruppo, G. Ltd, Malta, società detenuta da D. e A. In questo modo, le commissioni di gestione non sarebbero state tassate nella giurisdi- zione nella quale avrebbero lavorato i principali amministratori e dove vero- similmente il fondo sarebbe stato gestito (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
B. Nell’ambito del procedimento di cui sopra, l’AFC, in data 9 novembre 2023, ha effettuato una perquisizione presso il domicilio privato di A., a Paradiso, la quale ha permesso alle autorità inquirenti di trovare un telefono cellulare in uso al predetto. Opponendosi quest’ultimo alla perquisizione, il telefono cellulare in questione è stato posto sotto sigillo (v. act. 1.3 e 1.4).
C. Con istanza del 28 novembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’AFC ha postulato l’autorizzazione a proce- dere alla levata dei sigilli apposti al telefono cellulare di cui sopra e alla cer- nita dei dati ivi contenuti (v. act. 1).
D. Con risposta dell’11 dicembre 2023, trasmessa all’AFC per conoscenza (v. act. 5), l’opponente ha postulato, in via principale, la reiezione dell’istanza e la restituzione del telefono cellulare; in via subordinata, che sia fatto ordine all’AFC “di effettuare una copia forense dei documenti informatici contenuti nel cellulare iPhone 13 della società H. SA e procedere alla cernita dei soli documenti informatici rilevanti per l’inchiesta. Fatta la copia forense dei
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documenti informatici rilevanti per l’inchiesta, è ordinata la restituzione del cellulare alla società H. SA” (act. 1, pag. 25).
E. Con scritto del 23 gennaio 2024, questa Corte ha dato l’incarico all’Ufficio federale di polizia fedpol (in seguito: fedpol) di creare delle copie forensi dei dati contenuti nel telefono cellulare oggetto dell’istanza di levata dei sigilli in questione (v. act. 6).
F. Con scritto del 30 gennaio 2024, trasmesso alle parti per conoscenza (v. act. 9), fedpol ha trasmesso a questa Corte quanto richiesto (v. act. 8).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.
Diritto: 1.
1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.
1.2 Giusta l’art. 190 cpv. 1 LIFD, il capo del DFF può autorizzare l’AFC a svol- gere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assi- stenza o d’istigazione a tali atti. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). In base all’art. 191 cpv. 1 LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 DPA.
Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).
1.3 L’AFC è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un
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termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’AFC il 28 novembre 2023 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.
2. L’opponente sostiene che “non essendo stata effettuata nessuna copia fo- rense, secondo la giurisprudenza (cfr. BE.2017.21-23) la richiesta di levata di sigilli per questo supporto è irricevibile e lo stesso va restituito all’oppo- nente” (act. 4, pag. 25).
2.1 Nella DTF 148 IV 221, il Tribunale federale ha affermato che scopo del sigil- lamento è di escludere qualsiasi possibilità per l'autorità inquirente di pren- dere conoscenza dei dati sequestrati prima che un tribunale decida sull'am- missibilità dell'accesso agli stessi. Nella procedura di dissigillamento non spetta quindi all'autorità inquirente, ma semmai con l'ausilio di una persona esperta, al Giudice dei provvedimenti coercitivi esaminare se sussistano im- pedimenti al dissigillamento, che si oppongano alla perquisizione. Qualora appaia opportuno allestire una copia dei dati per tutelarne la perdita o per un altro motivo, non si può ritardare l'apposizione dei sigilli sugli apparecchi; la copia dei dati dev'essere ordinata immediatamente, pure da parte del Giu- dice dei provvedimenti coercitivi, dopo l'apposizione dei sigilli, semmai a ri- chiesta dell'autorità inquirente. Quest'ultima non può essere coinvolta in al- cun modo negli atti reali dello sblocco degli apparecchi e del mirroring dei dati (consid. 2 e 3). L'esecuzione dello sblocco degli apparecchi e del mirro- ring prima dell'apposizione dei sigilli da parte di un'autorità incaricata da quella inquirente costituisce un vizio procedurale considerevole, che com- porta l'inutilizzabilità dei dati e la loro distruzione, come pure la restituzione degli apparecchi all'avente diritto (consid. 4).
2.2 In concreto, premesso che il contenuto della sentenza del Tribunale penale federale BE.2017.21-23 del 4 ottobre 2019, sul punto in questione, risulta ormai superato dalla DTF 148 IV 221, si rileva che questa Corte, conforme- mente a quanto prescritto dal Tribunale federale, e constatato che l’AFC non ha proceduto ad effettuare essa stessa copia forense dei dati presenti nel telefono cellulare in uso all’opponente (v. act. 1, pag. 2), ha dato mandato alla fedpol di procedervi (v. DTF 148 IV 221 consid. 2.5 e 2.6; supra Fatti lett. E). Visto quanto precede, la censura in questo ambito va disattesa.
3.
3.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art.
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50 DPA (DTF 108 IV 76). Ne segue che anche la perquisizione di telefoni cellulari sottostà alla suddetta normativa.
3.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronun- ciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3) alla luce dei criteri di cui al consid. 4.1.
La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).
4.
4.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzi- tutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione (DTF 106 IV 413 consid. 4). All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficien- temente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di con- danna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settem- bre 2019 consid. 4.1 e rinvii).
La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È suffi- ciente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di re- gistrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna con- nessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi po- stulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).
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A questo stadio, l’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).
Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribu- nale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).
4.2
4.2.1 Nel caso concreto, l’AFC ha aperto un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti dell’opponente, D., B. Sagl in liquidazione e C. Ltd a seguito delle seguenti ipotesi di reato, menzionate nello scritto dell’AFC del 6 novembre 2023: “B. Sagl in liquidazione, rispettivamente C. Ltd nei periodi fiscali 2016-2021 avrebbero commesso una sottrazione d’im- posta (art. 175, art. 176 LIFD) di importanti somme d’imposta, in quanto B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabilizzato i ricavi derivanti dalla ge- stione del fondo d’investimento E., rispettivamente C. Ltd, Valletta, Malta non avrebbe intrattenuto sede effettiva in Ticino. Di conseguenza, le attività di gestione del fondo d’investimento non sarebbero state tassate dove esse venivano eseguite”. Inoltre, “B. Sagl in liquidazione non avrebbe contabiliz- zato una parte dei ricavi a lei spettanti, inoltrando documenti falsi all’autorità fiscale, in ragione di quanto precede sarebbe dato il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)”. “D., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, avrebbe attuato la frode fiscale a nome di B. Sagl e sarebbe com- plice dei presunti reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)”. Mentre “A., oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d’imposta, sarebbe com- plice dei reati indicati al punto 1 (art. 177 LIFD)” (act. 1.2, pag. 1 e seg.). In altre parole, l’AFC sospetta che il fondo d’investimento di diritto lussembur- ghese E. venga in realtà gestito nel Canton Ticino ad opera di D. e A. In tale caso, i ricavi derivanti dalla gestione – specificatamente le management fees e, quando conseguite, le performance fees – dovrebbero essere contabiliz- zate e tassate in Ticino e non all’estero (v. act. 1.1). I sospetti dell’autorità fiscale si basano sulla struttura nella quale sono inglobate le società indagate e su quanto ha potuto essere ricostruito in merito alle posizioni di D. e A. (v. ibidem). Secondo l’autorità fiscale, “le commissioni corrisposte dal fondo ci- tato per la gestione degli asset (Allegato 9), venivano versate alla F. SA, Lussemburgo (Allegato 10, pag. 1 e 13), la quale non impiegando personale (Allegato 11, pag. 2) le riversava verosimilmente alla società maltese C. Ltd.,
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anch’essa senza attività e personale (Allegato 12, pag. 1, 5 e 17), e quindi venivano riversate nella società holding del gruppo, la G. LTD., Malta, la quale era detenuta da D. e A. (Allegato 13, pag. 1,5 e 10; Allegato 14). In questo modo le commissioni di gestione non venivano tassate nella giurisdi- zione nella quale lavoravano i principali amministratori (D. e A.) e dove vero- similmente il fondo veniva gestito (Allegato 15, parzialmente con omissis). Per quanto riguarda l’attività svolta da A., divenuto coazionista di G. LTD. tra gennaio e giugno 2017 e direttore operativo a partire da fine 2016, occorrerà verificare in quali giurisdizioni egli ha svolto la propria attività professionale negli anni 2017-2018 (cfr. Allegato 14). Da notare che secondo il suo profilo Linkedin, A. sarebbe divenuto Member of the Board of directors and of the lnvestment Committee di I. Real Estate solamente nel dicembre 2017 (Alle- gato 16). Vi è poi il sospetto che anche le subscription e redemption fees corrisposte a seguito della vendita di parti del fondo non siano state tassate in Svizzera, ma sono verosimilmente transitate dalla società di intermedia- zione mobiliare J. Ltd., Londra (Inghilterra), della quale D. e A. erano soci (cfr. Allegato 14), per poi essere suddivise con i gestori patrimoniali che ac- quistavano le parti del fondo per i propri clienti. Anche in questo caso l’AFC ipotizza che una parte dell’attività di distribuzione venisse svolta dal Cantone Ticino, senza essere tassata […]. L’imposta totale presumibilmente sottratta ammonta a CHF 2,4 mio” (act. 1, pag. 2 e seg.). L’AFC aggiunge che “D. e A. sono le persone che, nel periodo oggetto d’inchiesta, hanno agito per conto di G. LTD. (Allegato 17, pag. 1-3) e delle sue partecipate, occorrerà quindi chiarire essi se hanno commesso atti di partecipazione alle presunte sottrazioni sopra descritte” (ibidem, pag. 3). Inoltre, “dal profilo delle sottra- zioni personali dell’imputato il sospetto fondato riguarda la dichiarazione del dividendo di CHF 500’000 avvenuta il 31 dicembre 2019, allorquando egli avrebbe preso domicilio in Svizzera il 2 gennaio 2020. Tuttavia, come si evince chiaramente dall’Allegato 18, egli in data 23 dicembre 2019 si trovava già in Svizzera” (ibidem).
4.2.2 Con l’intento di raccogliere elementi utili all’inchiesta, l’AFC ha proceduto alla perquisizione dell’abitazione di A. (v. act. 1.3), operazione che ha permesso di rinvenire un telefono cellulare iPhone 13 mini in uso al predetto, suggellato su richiesta di quest’ultimo sulla base dell’art. 50 cpv. 3 DPA (v. act. 1.4 e 1.5). A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l’autorità fiscale afferma che, pur appartenendo formalmente alla H. SA, il telefono cellulare posto sotto sigillo sarebbe in uso esclusivo di A. Essa sostiene che “non è escluso
– anzi è estremamente verosimile – che su tale telefono vi siano dei dati privati del signor A. potenzialmente rilevanti per verificare la questione del suo domicilio nel 2019 (cfr. art. 50 cpv. 1 DPA). Occorre rilevare che il tele- fono cellulare sugellato al momento della perquisizione domiciliare è l’unico oggetto informatico rinvenuto nell’abitazione dell’imputato. Anche sotto que- sto profilo appare chiaro che l’analisi dei dati contenuti all’interno del cellulare
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sia necessaria al fine di poter confermare (o smentire) il sospetto fondato nei suoi confronti. E inoltre d’uopo sottolineare che l’interesse dell’inchiesta pre- vale sugli interessi di H. SA al mantenimento del segreto, segreto tra l’altro non protetto dall’articolo 50 capoverso 2 DPA. È pacifico che dati apparte- nenti a H. SA – se effettivamente irrilevanti per l’inchiesta – non verranno sequestrati dall’AFC” (act. 1, pag. 5). L’AFC aggiunge che “altri segreti pro- tetti ai sensi dell’articolo 50 capoverso 2 DPA non sono stati invocati” e che, riassumendo, “risulta chiaro che tra i dati informatici del telefono cellulare dell’opponente vi siano mezzi di prova rilevanti che permettono di chiarire la fattispecie. La perquisizione di carte è inoltre proporzionale. Pertanto l’istanza è fondata” (ibidem).
4.2.3 L’opponente, dal canto suo, afferma che l’AFC, nella sua istanza, “non forni- sce una descrizione dei fatti sufficientemente chiara e precisa, né tantomeno adduce prove sufficienti, per poter fondare un preteso assoggettamento alla fiscalità svizzera delle varie entità giuridiche o persone menzionate nella ri- chiesta di levata dei sigilli e, di conseguenza, non allega fatti che possano essere ricondotti ad una fattispecie penale per quanto concerne la pretesa gestione dalla Svizzera del fondo lussemburghese E. (act. 4, pag. 3). Inoltre, “anche per quanto attiene alle pretese sottrazioni personali del sig. D. e del sig. A. l’autorità inquirente non adduce sospetti precisi e sufficientemente fondati circa la commissione di un reato. Peraltro, le infrazioni contestate al sig. D., che riguarderebbe un’asserita trasposizione […], o al sig. A., che concernerebbe una pretesa mancata dichiarazione di un dividendo […] ri- guarderebbero singole fattispecie di sottrazione d’imposte per cui non sa- rebbe realizzata la condizione della continuata sottrazione d’imposta posta come condizione dall’art. 190 cpv. 2 LIFD” (ibidem). Per quanto riguarda il telefono cellulare sotto sigillo, l’opponente afferma che lo stesso sarebbe in suo uso, ma apparterrebbe alla H. SA, aggiungendo che quest’ultima “non ha nulla a che fare con le attività del fondo E. e non ha alcun legame di partecipazione con G. Ltd. Infatti, è una società costituita il 24 giugno 2020 di cui solo il sig. A. è azionista nonché amministratore, che si occupa di atti- vità immobiliari. I dati immagazzinati nel cellulare non hanno pertanto alcuna rilevanza né per la determinazione del domicilio fiscale del sig. A. nel 2019 né per quanto riguarda la pretesa gestione dalla Svizzera del fondo E. Il te- lefono messo sotto sigilli è un iPhone 13 mini, un modello che è stato pre- sentato per la prima volta il 14 settembre 2021 all’evento California strea- ming presso l’Apple Park e che è disponibile all’acquisto dal 24 settembre
2021. Dal momento che l’inchiesta riguarda gli anni 2016 a 2021 è chiaro che il cellulare in questione non contiene dati informatici importanti per l’in- chiesta. In ogni caso, non essendo stata effettuata nessuna copia forense, secondo la giurisprudenza (cfr. BE.2017.21-23) la richiesta di levata di sigilli per questo supporto è irricevibile e lo stesso va restituito all’Opponente” (ibi- dem, pag. 24 e seg.).
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4.3 Alla luce degli elementi presentati dall’AFC nella sua istanza e dei vari docu- menti indicati, nonché dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’AFC di- sponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le infra- zioni descritte e che i dati contenuti nel cellulare dell’opponente posto sotto sigillo presentino un’utilità potenziale per il prosieguo dell’inchiesta. Non es- sendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a per- mettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’inchiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. L’opponente ha dichiarato che la so- cietà H. SA non avrebbe nulla a che vedere con il fondo E. e con G. Ltd e che i dati presenti nel cellulare non avrebbero nessuna utilità per l’inchiesta. Si tratta un’affermazione che va verificata, anche perché l’AFC ha dichiarato che, in base alle sue conoscenze attuali, “non si può escludere che altre società non ancora note all’AFC appartengano al gruppo. Pertanto, sono ri- levanti anche i documenti di società precedentemente sconosciute che pre- sumibilmente avevano legami commerciali con una delle società note del gruppo nella sfera d’influenza delle persone imputate” (act. 1, pag. 4). Ma ciò che risulta ancora più significativo è che il cellulare in questione era in uso all’opponente nonché imputato, e i dati in esso contenuti possono riguardare anche le attività del predetto oggetto dell’inchiesta fiscale. Il fatto che il cel- lulare sia stato acquistato dopo il 24 settembre 2021 non ha ovviamente al- cuna rilevanza, visto che i dati in esso contenuti sono notoriamente salva- guardati in un sistema cloud e possono risalire ad una data precedente all’ac- quisto dell’hardware, ciò che è del resto la regola quando si acquista un nuovo cellulare. Quanto precede basta per permettere la levata dei sigilli dal telefono cellulare dell’opponente, per cui le dettagliate argomentazioni pre- sentate in sede di risposta, con cui in sostanza si anticipano valutazioni che riguardano il merito della causa e non certo il limitato orizzonte di esame del giudice del dissigillamento (v. supra consid. 4.1), vanno a questo stadio di- sattese. Egli non ha del resto invocato segreti tutelati dall’art. 50 cpv. 2 DPA. La richiedente ha già in ogni caso dichiarato che i dati della società H. SA, se effettivamente irrilevanti per l’inchiesta, non verranno sequestrati dall’au- torità (v. act. 1, pag. 5). Ad ogni modo, la perquisizione del cellulare dovrà essere effettuata col maggior riguardo possibile dei segreti privati (e di quelli di terzi eventualmente non coinvolti nel presente procedimento), conforme- mente ai disposti dell’art. 50 cpv. 1 DPA, e le informazioni protette, rapida- mente individuabili e comunque tutelate dal segreto d’ufficio, dovranno es- sere scartate ai fini dell’inchiesta.
5. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFC deve essere accolta. Non essendo i dati contenuti nel cellulare oggetto della richiesta toc- cata da un segreto ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’AFC è autorizzata a
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procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita dei dati contenuti nel cellulare.
6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe- derale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non ven- gono per contro assegnate ripetibili all’AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di levata dei sigilli è accolta. 2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita dei dati contenuti nel telefono cellulare Apple IPhone 13 mini dell’opponente. 3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell’opponente.
Bellinzona, 21 febbraio 2024
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Peter A. Jäggi e Federica Nicolosi, Studio Legale Tributario
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).