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76_I_18

BGE 76 I 18

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Italiano CH
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18 Staatsrecht. ten Tendenz, die Verwirkung des Beschwerderechtes und des Rückforderungsanspruches an strengere Vorausset- zungen zu knüpfen (BGE 73 I 223 und dort zitierte frühere Urteile). Sie trägt auch dem Umstand Rechnung, dass dem Laien nicht ohne weiteres zugemutet werden darf, nach Kenntnisnahme vom kollidierenden Steueranspruch eines andern Kantons bei weiteren Zahlungen an den bisherigen Steuergläubiger auch noch Vorbehalte bezüglich jener Zahlungen anzubringen, die er auf Grund einer rechts- kräftigen Steuerveranlagung bereits früher geleistet hat, und dass es deshalb unbillig wäre, beim Nichtanbringen dieses Vorbehaltes auf unbedingte Anerkennung des ge- tilgten Steueranspruchs bzw. Verwirkung des Beschwerde- rechtes zu schliessen. Im vorliegenden Fall hat somit die Stiftung « Wengi») ihr Beschwerderecht und damit ihren Rückforderungsan- spruch nur hinsichtlich ihrer Zahlung vom 29. Oktober 1948 verwirkt, da lediglich diese Rate noch vorbehaltlos bezahlt worden ist, nachdem ihr der kollidierende berni- sche Steueranspruch zur Kenntnis gebracht worden war. IH. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES

5. Sentenza dell'otto marzo 1950 neHa causa Bonzanigo contro Gran Consiglio deI Cantone Tieino. Porlata dell'art. 57 della Costituzione ticinese. Concetto di decreto legislativo avente un carattere obbligatorio generale. Tragweite des Art. 57 der Tessiner Kantonsverfassung. Begriff des Grossratsbeschlusses (decreto legislativo) allgemein verbind- licher Natur. Porlee de l'art. 57 de Ia constitution tessinoise. « Decret Iegislatif de caractere obligatoire gen6ral ». Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 5. l!) A. - Con decreto legislativo 7 novembre 1949 il Gran Consiglio deI Cantone Ticino approvö ((ilcontratto di fondazione e gli statuti delle Officine idroelettriche della Maggia S.A. e la partecipazione deI Cantone alla. stessa». Questo deereto fu dichiarato di earattere non obbligatorio generale. n medesimo giorno, il Gran Consiglio decretö di assu- mere azioni della costituenda S.A. Officine elettriche della Maggia per Ull importo nominale di 12 000 000 fr. pari a~ 20 % deI capitale azionario ed autorizzö il Consiglio dl Stato ad emettere un prestito per detta somma. Auche questo decreto fu dichiarato di carattere non obbligatorio generale. B. - Con tempestivo ricorso di diritto pubblico II no- vembre 1949 (e complemento 27 novembre) l'ing. Fernando Bonzanigo ha chiesto l'annullamento di questi decreti e subordinatemente ha domandato che siano muniti della clausola referendaria, adducendo in sostanza quanto segue :

a) I decreti impugnati sono in urto con la costituzione ticinese. n Gran Consiglio ha violato l'art. 57 della costi- tuzione cantonale, poiche ha dichiarato ehe i decreti erano di earattere non obbligatorio generale. Ambedue i decreti avrebbero dovuto sottostare al referendum facol- tativo, poiehe essi hanno pel Cantone Ticino una portata ec~no~ca, sociale e politica straordinariamente grande e pOlche non erano urgenti. La grande portata delle decisioni prese dal Gran Con- siglio ~on puö essere seriamente contestata. A questo proposito basta rimandare ai messaggi 25 febbraio e 70ttobre 1949 deI Consiglio di Stato, come pure al rapporto 3 novembre 1949 della Commissione della gestione. Ne e dubbi~ che ~ancasse l'urgenza. Giit, alla fine di giugno 1949 ~ lavOrI tecnici preliminari erano terminati e gli statut: .della costituenda societa erano appurati. n po- polo tlC1l1eSe avrebbe quindi potuto pronunciarsi atempo.

b) ~'a~. 57 della costituzione ticinese distingue tra decretl dl carattere obbligatorio generale (i quali possono

20 Staatsrecht. essere urgenti 0 non urgenti) e deereti ehe non sono di earattere obbligatorio generale. In base ad una pratiea decennale il Gran Consiglio ha sempre dichiarato « ur- genti » i deereti di portata finanziaria, rieonoseendo cosi tacitamente ch'essi sono di earattere obbligatorio generale e pertanto soggetti al referendum (sentenza inedita deI T. F. pronunciata il 18 ottobre 1905 su ricorso Motta). D'altra parte, la legge 26 febbraio 1919 su l'utilizza- zione e l'esereizio delle forze idrauliehe nel Cantone ehe prevede la possibilita della partecipazione deI Cantone aHo sfruttamento delle forze idriehee stata sottoposta al referendum (art. 11). I decreti impugnati ehe poggiano su questa legge avrebbero quindi dovuto essere muniti della clausola referendaria.

c) La partecipazione con 12000000 fr. alle Oflicine idro- elettriche della Maggia S.A. e contraria agli interessi deI Cantone Ticino. Essa appare superflua gia pel fatto ehe le oflieine elettriehe dei Comuni sono in grado di far fronte ai 4/5 deI fabbisogno di corrente elettriea. L'utile pel Cantone non superera 1'1 % di 12000000 fr. ossia 120000fr. La partecipazione deI Cantone Ticino e dovuta al desiderio di alcuni pochi membri deI Gran Consiglio e avrebbe dovuto essere respinta nell'interesse pubblieo. La S.A. Oflicine idroelettriehe della Maggia avrebbe potuto essere costituita anche senza la parteeipazione finanziaria deI Cantone Tieino. C. - Rispondendo il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino ha eoncluso pel rigetto deI rieorso, osservando sostanzialmente :

a) Gli impugnati deereti sono la logiea eonseguenza deI deereto legislativo 10 marzo 1949 ehe ha aeeordato la eoneessione per 10 sfruttamento delle forze idriehe della Maggia. L'art. 1 di questo deereto legislativo ha regolato tanto la eoneessione di sfruttare Ie forze idriehe della Maggia, quanto Ia partecipazione deI Cantone alla costru- zione e all'esereizio delle Oflicine elettriche della Maggia. La portata deI diritto coneesso e stata pertanto cireoseritta I Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 5. 21 in modo preciso e definitivo; gli impegni d'ordine finan= ziario derivanti al Cantone dalla sua partecipazione erano pure facilmente prevedibili. La eoneessione era esplieitamente subordinata aHa parte- eipazione deI Cantone. TI principio della Qoncessione subor- dinata aHa parteeipazione deI Cantone e stabilito daHa legge 26 febbraio 1919 sull'utilizzazione ed esercizio delle -forze idrauliehe. Infatti, giusta l'art. 1, « la deri~ vazione, l'utilizzazione e l'esereizio a seopi industriali delle aeque dei laghi, dei fiumi e dei torrenti deI Cantone Tieino possono, anziehe eoneessionati nelle forme previste dalla legge 17 maggio 1894 sull'utilizzazione delle aeque, essere assunte da una a pareeehie Societa per azioni con parte- eipazione dello Stato e sotto Ia sua sorveglianza, nei modi stabiliti dalle relative eonvenzioni. » Contrariamente aH'opinione deI ricorrente, Ia parte- eipazione deI Cantone allo sfruttamento delle sue forze idriche non e « la eonseguenza di aleune riehieste di poehi deputati al Gran Consiglio», ma e inveee l'applieazione di una legge ehe il popolo -tieinese ha approvata.

b) Seeondo Ia giurisprudenza deI Tribunale federale, « la eoneessione di forze idriehe e un atto amministrativo retto dal diritto pubblieo, atto ehe stabilisee i diritti e gli obblighi deI coneessionario ed al quale egli si sottopone aeeettando Ia eoneessione. E chiaro ehe un atto di questa natura non ha un earattere normativo generale, appli- cabile a tutti i eittadini,ma si limita a definire i rapporti tra il eoneedente e il concessionario. A eio nulla muta il fatto ehe in eonereto la eoncessione deve rivestire, seeondo il diritto tieinese, la forma di un deereto deI Gran Consiglio ») (sentenza inedita pronuneiata il 18 settembre 1942 dal Tribunale federale su rieorso Casoni). Ne segue ehe il decreto legislativo, eol quale il Gran Consiglio ha appro- vato i1 eontratto di fondazione e gli statuti della societa anonima, non ha earattere obbligatorio generale. Questo deereto legisiativo eireoscrive soltanto gli obblighi contrat- tuali delle parti.

22 Staatsrecht.

c) La qualita per agire mediante ricorso di diritto pubblico si determina soltanto in base alle norme delI'Or- ganizzazione giudiziaria federale (RU 59 I 80; 65 I 131). Trattandosi d'un atto legislativo di carattere non obbli- gatorio generale, ha veste per ricorrere unicamente chi e leso nei suoi interessi. Privati, cui solo mediatamente ridonda un vantaggio da una norma di Iegge emanata nel pubhlico interesse, non hanno veste per ricorrere al Tribunale federale in seguito ad arbitraria interpretazione od applieazione di essa (RU 69 I 20; 72 I 98, 181). Il ricorrente ha riconosciuto ehe il decreto Iegislativo 7 novembre 1949 non 10 lede nei suoi interessi giuridici direttamente protetti. Egli afferma soltanto ehe la parte- eipazione deI Cantone Tieino alla S. A. Officine idroelet- triche della Maggia « frutterehbe poco 0 nulla al Ticino» ed e comunque « avversa all 'interesse deI Paese». La tutela delI'interesse pubblico non spetta ai privati, ma alle autorita chiamate ad applicare Ia legge. L'ing. Bonzanigo non ha pertanto veste per ricorrere.

d) L'ing. Bonzanigo insorge anche eontro il decreto legislativo 7 novemhre 1949 in merito allo stanziamento d'un credito per l'assunzione di azioni della S.A. Officine idroelettriche della Maggia. Se la partecipazione deI Can- tone dovesse rappresentare une spesa a norma delI'art. 57 CC, questa spesa sarebbe la conseguenza Iogica e necessaria deI decreto Iegislativo 10 marzo 1949 ehe gia .stabiliva esplicitamente la partecipazione deI Cantone. E contro quel decreto Iegislativo ehe avrebbe dovuto insorgere semmai l'ing. Bonzanigo. Un decreto ehe fornisce soltanto i mezzi per coprire une spesa gia decisa non dev'es- sere munito della clausola referendaria. Come retta- mente osserva Giacometti nel « Das Staatsrecht der schwei- zerischen Kantone», pag. 533, la spesa derivante dalla partecipazione dello Stato ad un'azienda elettrica non soggiace a referendum, quando questa partecipazione e stata precedentemente accettata.

e) Il ricorrente si dilunga in fine . sulle conseguenze eco- r ! r ! • Stimmrecht. kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 5. 23 nomico-politiche derivanti dalla partecipazione dello Stato allo sfruttamento della Maggia. Ma I'esame di questo problema esula dalle competenze deI Trihunale federale. D. - L'undici dicembre 1949, I'ing. Bonzanigo ha inoltrato un secondo complemento al ricorso, adducendo sostanzialmente quanto segue: La partecipazione deI Cantone Ticino alla S.A. Officine idroelettriehe della Maggia non e stata deeretata dal Gran Consiglio il 10 marzo 1949, ma soltanto il 7 novembre 1949. Col prima dei due decreti 10 marzo 1949 il Consiglio ha ratificato le direttive per la costituzione d'una societa di studio eome pure Ia eon- _ venzione 17 febbraio 1949: allora esisteva soltanto I'in- tenzione deI Cantone Ticino di parteeipare in futuro alla S.A. Officine idroelettriche della Maggia. Col seeondo deereto 10 marzo 1949 il legislatore tieinese aeeordö Ia coneessione delle forze idriche della Maggia al eonsorzio postulante. Solo in data 7 novembre 1949 il Gran Consiglio approvo il eontratto di fondazione della S.A. Offieine idroelettriehe della Maggia. Nella sua risposta al ricorso di diritto pubblieo il Consiglio di Stato afferma : «Inoltre, comportano oneri per 10 Stato ~nche quelle l~ggi cI;e pur non contemp1ando spese dirette tuttaVla ne determmano ~ quanto 1a 10ro attuazione e suhordinata ~ una spes!", (ad .esemplO le leggi ehe autorizzano 10 Stato apartempare a aZle!lde Idroelet- triehe . cf. Gia.cometti Das Staatsrecht der schwerz. Kantone,

p. 533 nota 37). Anche contro questi atti legislativi in quanto leggi e dato il diritto di referendo. » Con eio il Consiglio di Stato rieonosee ehe il decreto legislativo 7 novembre 1949 cirea I'approvazione deI eon- tratto di fondazione e degli statuti della S.A. Offieine idroelettriche della Maggia e stato a torto dichiarato di carattere non ohbligatorio generale. La tesi dei Consiglio di Stato, secondo cui l'emissione di un prestito non eostituisee una spesa a' sensi dell'art. 57 CF, non regge. La parola « spesa» signifiea qui sol- tanto ehe sono soggetti al referendum anehe quei deereti .ehe implicano una spesa urgente di oltre 200000 fr.

24 Staatsrecht. Ad ogni modo, giova rilevare ehe tutti i deereti eoi quall ilConsiglio di Stato e stato autorizzato. ad emettere un prestito sono sempre stati assoggettati al referendum faeol- tativo. I deereti impugnati sono quindi arbitrari. Oonsiderando in diritto :

1. - Non e eontestato ehe il rieorrente e eittadino attivo e quindi in possesso deI diritto di voto in materia ealltonale. Ne segue ehe, eontrariamente all'opinione deI deI Consiglio di Stato e in ossequio alla giurisprudenza deI Tribunale federale (RU 71 I 311-312), l'ing. Bonzanigo ha veste per rieorrere mediante gravame di diritto pubblieo al Tribunale federale eontro il fatto ehe il Gran Consiglio ha sottratto ad un'eventuale votazione popolare gli im- pugnati deereti.

2. - A giudizio deI rieorrente, gli impugnati deereti sarebbero in urto eon l'art. 57 della eostituzione eantonale, seeondo eui soggiaeeiono al referendum facoltativo : . a) tutte le leggi, senz'eeeezione,

b) i deereti legislativi di carattere obbligatorio generale ehe non siano di natura urgente. Se essi sono di natura urgente, non soggiaeciono quindi al referendum, eeeetto ehe importino una spesa superiore a 200000 fr. : in questo easo, ossia se portano seeo una spesa di oltre 200000 fr., debbono essere muniti della clausola referendaria. Siceome gli impugnati decreti prevedono una spesa di oltre 200 000 fr., non possono essere sottratti al referendum a motivo della loro urgenza. Il Gran Consiglio motiva pert'> il non assoggettamento al referendum col fatto ehe si tratta di deereti non aventi earattere obligatorio generale. Devesi pertanto indagare ehe si debba intendere per decreto legislativo di carattere obbligatorio generale. Nella sentenza inedita 15 ottobre 1947su ricorso Caroni e LO il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione se, giusta l'art. 57 della eostituzione tieinese, solo norme di diritto ehe obbligano persone private ed eventual- I . I I I I Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 5. mente norme di organizzazione, oppure anche atti am- ministrativi rivestano earattere obbligatorio generale. Il Tribunale federale si e invece pronunciato con la sen- tenza 24 giugno 1948 nella causa Liembd (RU 74 I 254/

56) sulla questione se e aquall condizioni un atto am- ministrativo sia da considera;~' -~~~~ -a~mlte uncarat-' tere' obbligatorio gener~le. Seeondo questa sentenz~, la:- porlata 0 l'importanzapiii 0 meno grande di un atto amministrativo dal lato finanziario 0 politico e un segno troppo indeterminato e quindi improprio per stabilire quall decreti debbano essere assoggettati al referendum e quall non 10 debbano essere. Per giungere ad un risultato soddi- sfaeente, si deve preseindere dalla qualifica «obbligatorio») ehe ha un pieno significato soltanto per atti ehe statuiseono una norma giuridica e si deve dare il maggior peso alla parola « generale». Sono quindi soggettial referendum deereti di earattere 0 portata generale in eontrapposto a quelli ehe eoneernono un singolo easo Gonereto, un provvedimento individuale. E certo ehe i decreti legislativi impugnati dall'ing. Bonzanigo sono atti amministrativi e non e dubbio ehe non si tratta di deereti di natura 0 portata generale, ma di deereti ehe diseiplinano un singolo easo eoncreto: da un lato, l'approvazione deI eontratto relativo alla parteeipazione deI Cantone Tieino alla fondazione delle Officine della Maggia e, dall'altro lato, l'emissione di un prestito di 12 milioni di franehi per poter far fronte all'obbli- go previsto nel eontratto. L'approvazione degli statuti della nuova soeieta e l'assunzione di azioni per un ammontare di 12 milioni non hanno una portata indipendente, ma sono una conseguenza risultante dal eontratto approvato. un adempimento dello stesso. Il Gran Consiglio ha quindi rettamente dichiarato all'art. 3 degli impugnati deereti ehe non si tratta di decreti di carattere obbligatorio generale e non li ha muniti della elausola referendaria.

3. - Oosl stando le eose, non oceorre esaminare nel

26 Staatsrecht. merito le altre obiezi0I!i formulate dal ricorrente. Queste obiezioni sono comunque infondate. Sta bene che la legge 26 febbraio 1919 su l'utilizzazione e l'esercizio delle forze idrauliche fu sottoposta al referen- dum; non ne segue pera (contrariamente a quanto opina il ricorrente) che anche gli impugnati decreti fondati su questa legge dovessero essere assoggettati al referendum. La necessita deI 10ro assoggettamento dev'essere esa- minata aparte. Non e una questione di diritto ma di apprezzamento quella disapere se la partecipazione risponda agli interessi deI Cantone Ticino. Siffatta questione e sottratta al sin- dacato deI Tribunale federale.

4. - Devesi riconoscere che la suddetta interpretazione dell'art. 57 della costituzione ticinese non collima con quella di GUCOMETTI, il quale nella sua opera « Staats- recht der Schweizerischen Kantone», pag. 531, e d'avviso ehe il Cantone Ticino, se non conosce un referendum gene- rale in materia di spese, ne eonosee uno speeiale facoltativo nel senso ehe decreti legisiativi ehe eomportano spese uniehe 0 periodiche eccedenti 200000 fr. debbono essere muniti della elausola referendaria. D'altra parte, devesi rilevare ehe il Gran Consiglio,deI Cantone Tieino ha sottoposto al referendum un numero eonsiderevole di deereti, eiaseuno dei quali comportava una spesa superiore a 200000 fr., senza dichiararli di earattere obbligatorio generale. Cos1, ad esempio, veggansi. Bollettino officiale delle leggi e degli atti eseeutivi deI Cantone Ticino, anno 1937, pag. 21/24; 154/156; 166/168; 151/152; anno 1947, pag. 26/29; anno 1948, pag. 124, 125/126. In altri casi il Gran Consiglio non ha assoggettato al referendum decreti che comportavano una spesa eecedente 200000 fr., diehiarando ehe essi entravano in vigore con Ia Ioro pubblicazione (efr. Bollettino offieiaIe, anno 1947, pag. 66; anno 1948, pag. 62/63, 72/73). Infine in altri easi (v. Bollettino offieiale, anno 1937, \ Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N' 5. 27 J>ag. 130; anno 1947, pag. 58) dei deereti ehe eomportavano una spesa superiore ai 200 000 fr. furono diehiarati espres- samente urgenti allo scopo manifesto di sottrarli al refe- rendum. Da questi rilievi si deduee che il GranConsiglio deI Cantone Tieino non ha seguito nell'interpretazione e nell'applieazione delI 'art. 57CC una prassi uniforme e costante. Esso interpreta quest'articolo talora nel senso esposto al secondo considerando, talora nel senso d'un referendum in materia di spese. I1 Tribunale federale e quindi pienamente libero nel suo sindaeato: non e vin- colato dal modo di vedere della massima giurisdizione legislativa eantonale, dal quale non suole di regola seostarsi senza necessita. Procedendo ad una libera indagine, sola l'interpreta- zione dell'art. 57 CC esposta nel secondo considerando appare ammissibile. GIACOMETTI (op. eit.) non tiene pre- sente che, giusta l'art. 57 CC, non tutti i decreti che com- portano una spesa di oltre 200000 fr. sono soggetti al referendum, ma solo i decreti di carattere obbligatorio generale. La cifra di 200000 Fr. indicata neH'art. 57 CC ha una portata esclusivamente ai fini deH'urgenza, nel senso che, se la spesa che porta seco un deereto di earat- tere obbligatorio generale supera i 200000 fr., il decreto non pua piu essere dichiarato urgente. Contrariamente aH'avviso di GUCOMETTI, la legislazione tieinese non eonosce un referendum in materia finanziaria, come ne e conferma il fatto ehe un'iniziativa e stata ora promossa nel Cantone Ticino, secondo la quale tutti i deereti di qualsiasi natu- ra, ehe eomportano pel Cantone una spesa superiore ai 400000 fr. una volta tanto 0 spese periodiehe aventi il medesimo ogetto 0 seopo, sono sottoposti in via obbliga- toria a votazione popolare. In tale modo si vuole istituire un referendum sulle spese a' sensi delle suddette aHe- gazioni di Giacometti. Riguardo aHa competenza per l'emissione di prestiti, devesi osservare che, anche se esiste in un Cantone i1

28 StaatsreCht. referendum sulle spese nel senso di Giacometti (op. cit.} non ne segue che i decreti in materia di emissione di pre- stiti ne siano senz'altro assoggettati. L'assoggettamento di siffatti decreti 'al referendum dovrebb'essere specialmente statuito nella costituzione (cfr. GIACmmTTI, op. cit. pag. 529/530). Quanto al Cantone Ticino, vale per l'emissione di prestiti l'art. 25 cifra 3 della costituzione cantonale. Anche ESCHER, nella sua dissertazione « Das Finanzre- ferendum in den schweizerischen Kantonen)), rileva a pag. 25 ehe soltanto cinque Cantoni (tra i quali non deve noverarsi il Cantone Ticino) conoscono il referendum in materia di prestiti. . 1l Tribunale tederal.e pronuncia : TI ricorso e respinto. Vgl. auch Nr. 10. - Voir aussi n° 10. IV. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

6. Auszug aus dem Urteil vom 8. März 1950 i. S. X gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich. Wenn eine kantonale Strafprozessordllung bestimmt, dass die Untersuchungsbehörde zur Sicherung der künftigen Vollstrek- kung eines Straf urteils vom Vermögen des Angeschuldigten so viel mit Beschlag belegen könne, als zur Deckung der Prozess- kosten, einer allfälligen Busse, des verursachten Schadens und der Strafvollzugskosten voraussichtlich erforderlich ist, so verstösst das jedenfalls dann nicht gegen die Art. 58-60 StGB wenn es sich um eine Straf untersuchung wegen Steuerbetruge~. handelt. Ebensowenig steht eine solche Bestimmung im Widerspruch mit. dem SchKG, soweit sie die Deckung der Prozesskosten, einer allfälligen Busse und einer Nachsteuerforderung sichern will. Bedeutung des Art. 44 SchKG. J Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 6. 29 La disposition de procedure cantonaJe qui permet a l'autoriM d'instruction de confisquer le patrimoine du prevenu a con- currence du montant presume des frais de proces, de l'amende, du dommage cause et des frais d'execution de la peine ne heurte pas les an. 58 a 60 CP, du moins lorsqu'il s'agit d'une poursuite pour fraude fiscale. Dans la mesure ou elle tend a assurer le paiement des frais de pro- ces, de l'amende et de l'impot soustrait, elle n'est pas non plus inconciliable avec la LP. Signification de l'an. 44 LP. La disposizione della procedura cantonale che permette all'auto- rita d'istruttoria la confisca deI patrimonio dell'imputato sino a concorrenza dell'ammontare presunto delle spese proces- suali, della multa, deI danno causato e delle spese d'esecuzione, non e in urto con gli art. 58-60 CP, almenD quando si tratti d'una esecuzione per frode fiscale. Nella misura in cui tende a garantire il pagamento delle spese processuali, della multa e dell'imposta sottratta, la suddetta disposizione non e altresi inconciliabile con la LEF. Significato dell'art. 44 LEF. A. - § 83 der zürch. StPO bestimmt: « Entzieht sich ein Angeschuldigter, der keine Sicherheit ge- leistet hat, der Untersuchung durch die Flucht, oder erscheint es zur Sicherung der künftigen Vollstreckung eines Strafurteils aus andern Gründen als geboten, so kann durch die Untersuchungs- behörde vom Vermögen des Angeschuldigten so viel mit Beschlag belegt werden, als zur Deckung der Prozesskosten, einer allfälligen Busse, des verursachten Schadens und der Strafvollzugskosten voraussichtlich erforderlich ist.» B. - In der gegen X wegen Steuerbetrugs geführten Strafuntersuchung beschlagnahmte die Bezirksanwaltschaft Zürich in Anwendung der §§ 83 ff. der zfuch. StPO zwei Sparhefte und ein Depositenheft im Gesamtbetrage von rund Fr. 16,500.-. Den von X hiegegen eingereichten Rekurs wies die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich mit Entscheid vom 14./20. Dezember 1949 ab. Die Begründung lässt sich folgendermassen zusammen- fassen:

a) Die Auffassung des Beschwerdeführers, dass § 83 StPO gegen die Art. 58-60 des schweiz. StGB verstosse, sei unrichtig. Der Beschwerdeführer verwechsle die durch das materielle Strafrecht des Bundes vorgesehenen Rechte