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62_I_129

BGE 62 I 129

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Italiano CH
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128

Strafrecht.

sans doute entendre par la que, dans la mISSIon confiee

aux deux notarres, il s'agissait d'une pareille delegation de

pouvoirs, eonfQrme a l'art. 650 CC.

Pour obvier aces ineonvenients et a ees diffieulMs, il faut

adopter un eritere simple et sur en limitant la porMe du

pouvoir de representation prevu a l'art. 55 aux personnes

etrangeres a la socieM qui ont la qualite de mandataires

aux termes de l'inscription au registre du commerce

(AMSTUTZ et WYSS p. 219, note 3). Cette solution est

claire et nette, et elle empeche la socil~te de se retrancher

derriere des tiers quelconques, en les eommettant ades

affaires deterlninees.

3. -

Si, des lors, seulle representant de la persollne juri-

dique inserit au registre du eommerce peut etre rendu

responsable envers l'administration f6derale des contri-

butions a raison d'actes ou d'olnissions en matiere fiscale,

seul un rapport de mandat ressortant dudit registre peut,

le cas echeant, faire passer sur la tete du mandataire la

respollsabiliM qui, d'apres la loi, pese en premier lieu sur

les organes soeiaux.

Or, en l'espece, sans cOllteste le mandat confie succes-

sivement aux deux notaires n'a pas fait l'objet d'ulle ins-

cription au registre du commerce, en sorte que seuls les

organes de la soeiete immobiliere, a savoir les adlninistra-

teurs intimes au present recours, pouvaient encourir la

responsabiliM penale.

Par ces motifs, le Tribunal f6Ural

admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie la cause

a l'autorite cantonale pour etre statue a nouveau dans le

sens des considerants du present arret.

I

1

1211

A. STAATSHECHT -

DROIT PUBLIC

I. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

29. Sentenza. 18 settembre 1936

nella causa «Migros» contro 'ricino.

1. Conferma della giurisprudenza secondo cui non deve avere

carattere proibitivo l'onere fiscale partieolare ehe puo gravare,

accanto alle imposte gcnerali ordinariet il eommercio ambu-

lante e, segnatamcntf!, quello mediante autoearri attrezzati

a negozio.

2. Per il Cantone Ticino e neUe eireostanze economiehe attuali

quest'onere fiseale partieolare non deve eeeedere, per gli auto-

earri attrezzati a negozio, l'importo complessivo di fr. 3800

all'anno, paI"i al 2 % delIa cifra d'affari annua di fr. 190000

reputata normale per gli autoearri di questo tipo neUa region",

ticinese.

Sunto dei tatti :

A. -

La legge ticinese dei 15 gennaio 1935 regolante

l'esereizio deI commercio e delle professioni ambulanti

dispone segnatamente (art. 7) ehe le patenti richieste per

queste professioni sono di nove eategorie da suddividersi

in classi dal COllsiglio di Stato « a seconda della qualitil

della merce posta in vendita, deI genere delle professioni,

della loro importanza edella natura degli apparecchi

automatici ».

Nella quarta categoria sono comprese le « patellti per

negozianti ambulanti ehe fanno uso nel loro commercio

ed in qualsiasi modo di veicoli a motore idolleamente

attrezzati e tali da costituire dei veri e propri negozi am bu-

lanti ».

AS (;2 I -

1936

f)

1:10

Staatsrecht.

Vart. 7 disp?ne inoltre per questa categoria :

H Oltre alla classificazione a seconda della merce il

Consiglio di· Stato potra stabilire la progressivita in

base al numero dei veicoli ehe risultassero al servizio

della medesima ditta.

Veieoli a motore attrezzati ehe venissero riforniti

durante i viaggi eon qualsiasi mezzo, pagano una tassa

supplementare deI 25 %.

Per i rimorchi e per gli autocarri sussidiari non

attrezzati, sara dovuta per ogni veicolo, una tassa

supplementare deI 50 % di quella pagata per il veicolo

principale. »

L'art. 9 statuisee :

« 11 diritto spettante al Cantone va da fr. 1 a fr. 10 000

all'anno.

§ 1. .....

§ Unitamente al prezzo della patente eantonale 10

Stato pereepira un diritto comunale da assegnare a

fine anno ai Comuni in base aHa popolazione residente

e cio neHe seguenti misure :

25 % per la 1., II., V., VI., VIII. e IX. Categoria;

50 % per la III. e VII. Categoria;

100 % per la IV. Categoria. »

Secondo l'art. 10 i comuni {(impregiudicato il diritto

a percepire una tassa per l'occupazione dell'area comunale »

possono {(prelevare una tassadi visto di cent. 20 al giorno

o fr. 1 per settimana ».

Il regolamento d'esecuzione di questa legge decretato

dal Consiglio di Stato l'undici giugno 1935 ed entrato in

vigore il 1° luglio seguente, prescrive segnatamente :

{(Art. 34. -

Le patenti di quarta categoria per

negozianti ambulanti ehe fanno uso nel loro commereio

ed in qualsiasi modo di veicoli a motore idoneamente

attrezzati e taU da eostituire dei 1)eri e propri negozi am-

bulanti, sono ripartite in tre classi identiche rispetto

Handels. und Gewerbefreiheit. No 29.

131

alla qualita della merce a quelle indicate nella prima

categoria.

............. ..

~ . . . ..

.. .

§ 2. La patente e valida per un solo veicolo.

Art. 35. -

Secondo la qualita della merce, i prezzi

delle patenti della IV eategoria sono fissati come segue :

Diritto {isso spettante allo Stato.

I classe.

per 3 mesi fr. 1000 per 6 mesi fr. 2000 per 12 mesi

fr. 4000

II classe.

per 3 mesi fr.

750 per 6 mesi fr. 1500 per 12 mesi

fr. 3000

III classe.

per 3 mesi fr.

500 per 6 mesi fr. 1000 per 12 mesi

fr. 2000.

§ 1. Veicoli a motore attrezzati ehe venissero rifor-

niti durante i viaggi di vendita con qualsiasi mezzo

pagano una tassa supplementare deI 25 %.

§ 2. Per i rimorchi, per gli autocarri sussidiari non

attrezzati non sara dovuta per ogni veicolo nna tassa

supplementare deI 50 %. »

B. -

La Migros, Soeieta cooperativa fra produttori e

eonsumatori, a Lugano, ha interposto un ricorso di diritto

pubblico fondato sugli art. 31 e 4 CF. eon cui domanda al

Tribunale federale :

a) d'anllullare la legge 15 gennaio 1935 regolante

l'esercizio deI cornmercio e deHeprofessioni ambulanti, iu

ispecie art. 9, ed i1 regolamento d'applicazione dell'undiei

giugno 1935, segnatarnente gli art. 34 e 35.

b) di constatare che 1'ouere fiscale risult~n~e. per ess~

dal prefato regolamento ha carattere prOlbltlvo ed e

quindi incostituzionale.

A sostegno di queste concIusioni Ja ricorrente a.ddnce

Staatllre"ht.

segnatamente ehe l'aggravio fiscale imposto dal regola-

mento querelato ad ognuno dei due autocarri-negozio

messi in cireotazione da essa nel Tieino e di fr. 14978

(fr. 4000 tassa cantonale + fr. 4000 tassa comunale

+ fr. 2000 tassa supplementare per il carro di riforni-

mento + fr. 988 tassa comunale di visto + fr. 3990 tassa

comunale di terratieo). La eifra d'affari media ottenuta

dai due autoearri tieinesi e di fr. 190000 all'anno

mentre nel resto della Svizzera s'aggira sui fr. 330000.

L'onere fiseale imposto nel Ticino agli autocarri attrez-

zati a negozio e eos1 elevato da rendere pratieamente

impossihile questa forma d'attivita eommereiale.

C. -

Il Consiglio di Stato ha proposto il rigetto deI

rieorso. Esso am mette ehe il eommereio della rieorrente

rientra nella IV eategoria deI regolamento e ehe la tassa

calltonale di patente per questa eategoria e di fr. 4000

allnui per ogni autoearro, ma eontesta resattezza deI

ealcolo presentato dalla lVIigros circa l'onere fiseale e01n-

plessivo gravante sugli autoearri adducelldo ehe in realta

esso sarehbe solo di fr. 10 592,80 (fr. 4000 tassa cantonale

+ fr. 4000 tassa eomunale + fr. 592,80 per diritti di

visto comullale + fr. 2000 supplemento pel carro di

rifornimento. A questa somma si dovrehhe aggiungere la

tassa di terratico richiesta per l'oecupazione deI terrellO

comunale il cui totale non precisahile in anticipo, non

avrebbe certo raggiunto neppure lontanamente l'importo

di fr. 3990.

Le nuove tasse erano state imposte all'autorita can-

tonale dalla necessita di lottare contro l'eceessiva razio-

nalizzazione eommereiale adottata dalla Migros la quale

eondueeva aHa rovina il ceto dei piecoli eommereianti

tieinesi.

D. -

N eHa seduta deI 6 marzo 1936 il Tribunale federale

ha deeiso d'istituire una perizia giudiziale ed ha nominato

quali periti i signori prof. Marbaeh e Dr. R. Just, a Zurigo,

memhri della Commissione federale per l'indagine sui

prezzi invitandoli ad indicare se e oltre quale limite le

Handels· und Gewerbefreiheit. N° 29.

133

tasse previste dal regolamento tieinese II giugno 1935

per i earri-negozio diventino proibitive ed a dire se, astra-

zion fatta della questione della eoncorrenza eeonomiea,

esistano altre ragioni oggettive ehe possano eventualmente

giustifieare un'imposizione pih forte delle imprese tipo

Migros.

E. -

Nella 101'0 relazione deI 22 maggio 1936 i periti

hanno risposto negativamente al secondo quesito dichia-

rando ehe, per se stessi, ne i metodi eommereiali ne i prezzi

e le qualita delle merei vendute dalla rieorrente giustifi-

eherebbero un onere tributario maggiore di quello imposto

al eommereio ambulante in genere.

Per quanto riguarda il primo quesito, i periti dichiarano

d'averlo risolto informandosi ai prineipi saneiti dalla

giurisprudenza federale;.in ispecie dalla sentenza 29 gennaio

1932 Migros e. Direzione di Polizia pi Berna, giungendo

alla eonelusione ehe, data la eifra d'affari di fr. 190000

annui rappresentanti la media ottenuta dai due autocarri-

llegozio della rieorrente, Ull onere fiscale annuo di fr. II 552

per ognuno di questi carri (fr. 4000, tassa cantonale, pih

fr. 4000, tassa comunale, pih fr. 2000, tassa supplementare

per il carro di rifornimento, piu fr. 1000, per tasse di

terratieo, pih fr. 552, per tasse di visto), onere pari al 6 %

della cifra d'affari summenzionata, aveva earattere netta-

mente proihitivo nell'anno 1935 e nelle condizioni in eui

questa forma d'attivita eommereiale deve svolgersi sul

territorio ticinese. Secondo i periti, le imprese tipo Migros

possono lottare eontro i eoncorrenti solo se i molteplici

ineonvenienti inerenti al sistema della vendita mediante

autocarri (brevita deI tempo disponibile per la vendita

ehe dev'essere effettuata spesso in ore seomode pel eom-

pratore, numero ristretto dei tipi di meree venduti gia

imballati, in quantita fisse e non sceite dal compratore,

senza ehe questi sia guidato e eonsigliato nella eompera

dal venditore, vendita fatta solo a eontanti) possono

essere eompensati dal minor prezzo. Ora il margine a

favore della Migros fra i prezzi pratieati da questa e quelli

Htaatsrecht.

degli altri nego~ianti di derrate alimentari e notevoImente

diminuito dal 1930/1931 in poL Delle tasse ehe non pote-

vano ritenersi proibitive a quell'epoca sono diventate tali

ora perehe la· possibilita di aumentare i prezzi, onde

coprire l'onere risultante dall'aggravio fiscale speeiaIe,

e seemata.

NeHe eondizioni eeonomiehe attuali un aumento dei

prezzi onde far fronte aH'onere delle tasse sugli auto-

earri-negozio deve ritenersi proibitivo per Ia rieOlTente se

supera lma media deI 2 %. Poiehe una eifra d'affari media

di fr. 190000 per autoearro enormale nel Ticino, 1'onere

tributario risultante dalle tasse eantonale, eomunale,

supplementare per il carro di rifornimento, di visto e di

terratieo, diventa quindi proibitivo, coi prezzi attuali

e nel Ticino, per i carri-negozio ad assortimento uguale 0

analogo a quello della Migros, se sorpassa l'importo di

fr. 3800. Qualora un carro Iavorasse in eondizioni partieo-

larmente favorevoli, questo limite potrebbe pero essere

elevato in misura pih 0 meno notevole senza ehe per

questo l'esercizio deI earro cessasse d'essere redditizio.

Queste eonclusioni, dieono i periti, valgono solo per il Can-

tone Tieino e non si puo quindi applieare senz'altro Ia eifra

limite di fr. 3800 ad altri Cantoni e regioni svizzere in

cui le eondizioni di fatto sono assai diverse e possono

quindi giustificare delle soluzioni differenti.

Estmtto dei considerandi :

1. -

...

2. - ...................... .

Secondo la eostante giurisprudenza deI Tribunale fede-

rale (cfr. RU 57 I 165 e le sentenze Migros c. Berna deI

23 gennaio 1931 edel 29 gennaio 1932, Migros e. Basilea-

Campagna deI 28 dieembre 1932) il eommereio ambulante,

i1 quale eomprende anche Ia vendita esercitata sulle piazze

estrade pubbliche mediante autoearri attrezzati a negozio,

pub essere sottoposto, date le forme in eui si svoige e gli

inconvenienti ehe offre, oltre alle imposte generali ordi-

Handels- und Gewerbefreiheit. No 29.

135

narie, ad un onere fiscale partieolare senza ehe in eio si

possa ravvisare un intaeeo alla garanzia della liberta deI

eommereio e dell'industria eonsaerata dall'art. 31 CF

quale fondamento della vita economiea. Quest'imposizione

speciale non deve pero essere proibitiva nei suoi effetti,

vale a dire non dev'essere d'importo eosl elevato da escIu-

dere la possibilita di eonseguire un guadagno eommereiale

adeguato nella branea eommereiale eolpita. Deeisiva al

riguardo non e dunque Ia situazione in eui per effetto di

quest'onere viene a trovarsi il singolo negoziante.

Alla eondizione ehe 1'0nere fiseale speeiale gravante il

eommereio ambulante non debba avere effetto proibitivo

non e possibile rinuneiare, eome vorrebbe il Consiglio di

Stato, poiche senza di essa l'esereizio di certe attivita

eommereiali lecite potrebbe essere reso praticamente

impossibile dall'imposizione di tasse troppo elevate per

laseiare un utile e Ia liberta deI commercio cesserebbe cosl

d'essere garantita. Si e invano ehe al mantenimento di

questa eondizione l'autorita cantonale ha opposto ehe

anche l'Assembiea federale avrebbe limitato gravemente

Ia liberta deI eommereio, vietando eol decreto federale

deI 14 ottobre 1933 l'apertura e l'ampliamento dei grandi

bazar, dei negozi a prezzo lllieo eee., e ehe eio ehe e lecito

alla Confederazione non puo essere vietato al Cantone la

cui politica e ispirata dagli stessi criteri. Se l'esame della

costituzionalita deI summenzionato deereto federale e

sottratto a questa Corte dall'art. 113 CF, il diritto federale

le attribuisce inveee quello della eostituzionalita degli atti

cantonali ed essa non pub sottrarsi a questo dovere. DeI

resto il fatto ehe, pur avendone la possibilita, l'Assembiea

federale non ha aggiunto al divieto di aprire dei nuovi

grandi negozi, l'interdizione della vendita mediante auto-

earri-negozio, benehe questo sistema fosse gia diffuso

all'epoea in eui legifero, sembra indicare ehe si e seiente-

mente ehe il legislatore federale non ha voluto sottoporre

questa forma d'attivita commereiale a limitazioni piu.

severe di quelle ehe sono eonsentite dall'art. 31 CF. Col

136

Staatsrecht.

garantire la li~erla dell'industria edel eommereio questo

artieolo pone a fondamento della vita eoonomica il sistema

della libera ooncorrenza fra le attivita eommerciali e

industriali che; per se stesse, hanno carattere lecito. Per

ciö che concerne la vendita mediante autocarri-negozio,

questo carattere lecito non e eontroverso e si e quindi

invano che il Oonsiglio di· Stato oppone a questo sistema

la coneorrenza deleteria che costituisce segnatamente per

il ceto socialmente utile e importante dei piccoli negozianti

di campagna ed i danni ehe ne risultano per essi. L'argo-

mento urta contro il fatto ehe la liberta di concorrenza,

causa di questi danni, e voluta dalla Oostituzione federale

coi suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti e non puö quindi

essere soppressa dal giudice.

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9

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..

3. -

Da quanto sopra risulta che anche in questo easo

il Tribunale federale non puö esimersi, in conformita

della sua giurisprudenza costante, dal ricercare se ed in

quale misura le tasse gravanti il commercio ambulante

mediante autocarri-negozio abbiano effettivamente per

questa forma d'attivita oommerciale l'effetto proibitivo

asserito dalla ricorrente. In quest'indagine si deve tener

conto delI' onere rappresentato da tutte le tasse speciali

gravanti questa forma d'attivita, comprese quindi quelle

per se stesse lecite -

se contenute entro limiti adeguati

all'importanza della controprestazione dell'autorita -

per

il visto comunale e per l'occupazione dell'area pubblica

(RU 53 I 12 e seg.). In concreto questo compito e stato

affidato dal Tribunale federale a due periti di riconosciuta

competenza ed imparzialita. Si e a torto che il Oonsiglio

di Stato muove alla loro relazione I' appunto di rispecchiare

la situazione di fatto esistente nelle grandi citta della

Svizzera tedesca che e assai diversa da quella delle cam-

pagne ticinesi. I periti hanno espressamente dichiarato

d'essere giunti alle loro conclusioni tenendo conto delle

condizioni geografiche ed economiche in cui versa il

Cantone Ticino, al cui territorio hanno anzi esplicitamente

l!li

limitato la validita delle loro conclusioni. Se e esatto

che parecchi degli esempi da essi citati per dimostrare

segnatamente la riduzione deI margine fra i prezzi della

Migros e quelli dei suoi concorrenti avvenuta negli ultimi

anni sono tolti dalla Svizzera tedesca, non e perö men

vero che a questi esempi essi hanno attribuito solo la

portata d'indizi d'una tendenza generale nell'andamento

dei prezzi che, come tale, vale, secondo il loro competente

parere, anche per la regione ticinese. Per il Tribunale

federale non esiste quindi nessun motivo di scostarsi dal

giudizio dei periti per quanto riguarda l'effetto proibitivo

delle tasse impugnate, il quale e dimostrato anche dal fatto

che per gli autocarri-negozio dei genere usato dalla ricor-

rente l'ammontare di fr. 8000 delle due tasse di base

(cantonale e comunale) e circa dieci volte e mezza piu

elevato delle tasse corrispondenti (fr. 500, tassa canto-

nale, piu fr. 250, tassa comunale) imposte agli autocarri

pure della IV categoria espressamente attrezzati per la

vendita di pane, frutta, verdura, gelati, dolei, lattieini

(art. 34 § 1, 31 e 32 de] regolamento, 9 della legge) e a quelli

della III categoria immediatamente precedente, la quale

comprende i negozianti ehe fanno uso nel loro commercio

« di veicoli a motore non idoneamente attrezzati ». La

sproporzione forlissima fra le tasse acoollate a queste

diverse categorie non puö manifestamente essere giustifi-

cata se non in parte da considerazioni tratte dalla maggiore

potenzialita e dal migliore rendimento degli autoveicoli

tipo Migros e denota chiaramente il proposito dell'autorita

cantonale d'impedire di fatto, col renderla troppo onerosa,

la vendita mediante questi veicoli.

Oosi pure il Tribunale federale non ha nessun motivo

per scostarsi dal competente giudizio dei periti per quanta

concerne il limite oltre il quale il totale delle summenzio-

nate tasse (cantonale, comunale, supplementare, di visto

e di terratico) diventa proibitivo per la vendita mediante

autocarri-negozio. Per le considerazioni da essi svolte, detto

limite dev'essere fissato, per il Cantone Ticino, aHo stato

138

~taatsrecht.

attuale dei p~zzi, nella somma annua di fr. 3800 pari

al 2 % della cifra d'affari annua di fr. 190.000 reputata

normale dai perlti per un autocarro-negozio nel Ticino.

4. -.

Il Tribunale federale pronuncia :

In quanto e ricevibile il ricorso e ammesso nel serum

dei considerandi.

11. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

30. Auszug aus dem Urteil vom 10. Juli 1936 i. S.

Josef Atzli Baugeschäft A.-G. gegen Solothurn und Baselstadt.

Steuerpflicht eines interkantonalen Baugeschäftes am Ort eines

ständigen Baubureaus. Grundsätze für die Behandlung der

« Mobilen Konti)} bei der interkantonalen Steuerausscheidung

zwischen dem Hauptsitz und der geschäftlichen Niederlassung

eines Erwerbsunternehmens im allgemeinen und eines Bau-

geschäftes im besondern.

Bei der Steuereinschätzung der Aktiengesellschaft ((Josef

Atzli Baugeschäft » wurde zwischen Solothurn als dem

Kanton des Hauptsitzes einerseits und Baselstadt als

Liegenschaftskanton und Sitz einer im Handelsregister

eingetragenen Zweigniederlassung (Baubureau) ander-

seits streitig :

a) ob die Pflichtige in Basel lediglich für ihren dortigen

Grundbesitz (Spekulationsbauten) oder auch für das

Baubureau (im Sinne einer geschäftlichen Niederlassung)

Steuern zu bezahlen habe;

. c) wie im letztern Fall die Ausscheidung der (Mobilen

Konti » zwischen des beiden Kantonen vorzunehmen sei.

Den Erwägungen des hierüber ergangenen bundes-

gerichtlichen Urteils ist zu entnehmen :

Doppelbesteuerung. N0 30.

131l

« 2. -

Die Rekurrentin ist im Kanton Basel-Stadt

nicht nur deshalb steuerpflichtig, weil sie in Basel Grund-

eigentum besitzt, sondern auch deshalb, weil sie dort

eine Betriebsstätte hat. Eine solche begründet nicht nur

dann ein sekundäres Domizil, wenn sie die rechtlichen

Merkmale einer Zweigniederlassung aufweist, sondern

nach der neuern bundesgerichtlichen Praxis genügt, dass

ständige körperliche Einrichtungen vorhanden sind und

sich in denselben ein qualitativ und quantitativ wesent-

licher Teil des Geschäftsbetriebes vollzieht (BGE 51 I

S. 401; 52 I S. 242/3; 54 I S. 417 ff.). Diese Voraus-

setzungen sind für den Betrieb der Rekurrentin in Basel

erfüllt. Das dort errichtete Baubureau ist nicht nur eine

körperliche, sondern auch ein~ ständige Einrichtung.

Das Erfordernis der Ständigkeit fehlt zwar, wie das

Bundesgericht wiederholt entschieden hat, jeweils dann,

wenn ein Baubureau nur für eine einzelne Baute erstellt

wird (BGE 41 I S. 441/2; i. S. Seeberger vom 28. Mai

1927; i. S. Müller vom 8. Juni 1928 S. 9/10). Doch die

Rekurrentin hat ihr Basler Bureau nicht nur für eine

bestimmte Baute eröffnet, sondern zur Unterstützung

ihrer auf die Dauer angelegten spekulativen Bautätigkeit

in Basel und Umgebung... Da die auf diesem Bureau

geleistete Arbeit zum eigentlichen Geschäftsbetrieb der

Rekurrentin gehört,

muss sie

auch als

qualitativ

wesentlich bezeichnet werden (vgl. z. B. 40 I S. 74). Das

Erfordernis der quantitativen Erheblichkeit aber ist von

der Praxis nur deshalb aufgestellt worden, um die Be-

steuerung von dem Umfang nach ganz nebensächlichen

gewerblichen Betätigungen und die daraus leicht sich

ergebende unerträgliche Zersplitterung der Steuerpflicht

zu verhindern (vgl. BGE i. S. EW Wynau A.-G. vom

21. September 1928 S. 3). Als völlig nebensächlich kanil

aber die vom Basler Baubureau ausgehende Tätigkeit

nicht bezeichnet werden.

4. -

Im wesentlichen dreht sich der Streit um die