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56_II_178

BGE 56 II 178

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Italiano CH
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178

Sachenrecht. ~o 29.

~ 29. Batratto deHa sentenza n Aprile 1930

della seconda sezione civile nella causa Pammto di Bovio

eontro ditta ClericettL

Prescrizione acquisitiva trentennale secondo il diritto italiano

e il diritto svizzaro. Onere della prova deU'spplicsbilita dell'uno

o dell'altro. -

L'intavolazione deI fondo a registro fondiario

non e 6ondizione di inizio della prescrizione. -

Eooezione di

sospensione deI termine di prescrizione dedotta dall'art. 134

eif. 6 CO.

(Art. 2135 eodice eivile italiano : 19 Tit. fin. 662, 661 ces;

134 cif. 6 CO; 928 dell'antico eodiee eivile ticinese).

A. -

Poco tempo dopo l'apertura della Ferrovia Capo-

Iago -

Monte Generoso, sul margine della strada per

pedoni, ehe dalla stazione-termine di detta linea conduce

aHa vetta, venivano costrutte due baracche, l'una in

legno, nel1892, e l'altra in pietra, nel 1895. Le costruzioni

sorsero, col consenso della famiglia Clericetti, su terreno

di cui detta famiglia si riteneva proprietaria in base ad

un contratto col Comune confinante itaIiano di S. Fedele

d'Intelvi, ehe le aveva venduto un appezzamento di

terreno {~fino al confine ». La baracche servirono in seguito

e servono aneora per la vendita di oggetti da ba~ar.

Secondo il trattato di Varese deI 2 agosto 1752 e

successivi accordi (v. raceolta generale delle Ieggi deI

Cantone Tieino deI 1847 p. 4~6 N. 388 e nuova raccolta

deI 1886-87 Vol. III pag. 330), la Iinea di demarcazione

deI confine itaIo-svizzero eorrispondeva a quella dello

spartiacque. Per le escavazioni fatte all'epoca della costru-

zione della ferrovia deI Monte Generoso e relativi fabbri-

cati, che mutarono la configurazione dei Iuoghi e distrus-

sero il naturale displuvio, la Iinea divenne incerta : ma

anche allora le due baracche venivano considerate da

tutti, comprese le autorita fiscaIi e doganaIi svizzere ed

itaIiane, come site su territorio itaIiano. TI regolamento

dei confini italo-svizzeri, diventati dubbi 0 contestati,

avvenne con accordo dell'8 novembre 1926, mediante il

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quale, nella loealita di cui si tratta, la Iinea di demarca-

zione venne fissata eon una retta dal termine N. 24 fino

aHa vetta, di modo che le baracche vennero a trovarsi

in Isvizzera, in territorio deI Patriziato di Rovio.

B. -

Con petizione deI 241uglio 1928, il Patriziato di

Rovio, basandosi sull'art. 671 cp. 1 ces, citava la ditta

Domenico Clericetti &; FigIi davanti il Pretore di Lugano-

Campagna, cui cniedeva di pronunciare :

1. Le due baraoone costrutte sul fondo di proprieta

dell'attore, sito in tarritorio svizzer(), rono sua proprieta.

2. A titolo d'indennita per usoabusivo delle baracche,

la oonvenuta paghera all'attore 7000 fchi. (in seguito

ridotti a 5000 fchi.).

3. Spese e ripetibili a carico della convenuta.

Si opponeva la convenuta a queste prefuse, allegando,

che fino alla nuova demarcazione deI confine deI 1926 il

terreno, sul quale stanno le baracche, era,territorio

italiano e che e di sua proprieta, colle baracche edificatevi.

Ad ogni modo sollevava l'eccezione dell'usucapione tren-

tannale in base all 'art. 2135 deI codice civile italiano.

O. -

Con sentenza deI 14 gennaio 1930 il Tribunale

di Appello respingeva le due domande ed accoglieva la

conclusione riconvenzionale della convenuta sulla base

della motivazione seguente: La convenuta ha raggiunto

la prova deWacquisto deI terreno su cui sorgono Ie

baracche, mentre, al contrario, le affermazioni di pro-

prieta da parte deI Patriziato non furono comprovate. La

convenuta da oltre Un trentennio ha fatto e continua a

far atti di proprietaria sulle due baracche. NeUa Iocalita

di cui si tratta torna invero impossibile ristabilire, per la

mutata situazione dei luoghi, la Iinea di demarcazione

fissata dal trattato di Varese : ma, secondo le deposizioni

dei loro costruttori, le baracche erano site, all'epoca della

costruzione, su territorio italiano. NeUo sresso senso si

sono pronnnciata le persone ehe per lunghi anni ebbero

le baracche in locazione. Queste conoordi deposizioni dei

testi rimarrebbero tuttavia un'opinione personale, 8e non

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Sachenrecht. N° 2~.

fossero confortate dalla prova, ehe fino al 1926 tanto le

autorita fiseali italiane ehe quelle svizzere banno consi-

derato 1e baraeche ed i negozi in esse eserciti come siti sn

territorio italiano, esigendo, 1e prime, regolarmente ogni

anno, le tasse usnali d'esercizio: eie seconde, il dazio per

il trasporto delle merci residuanti a fine di stagione aI

di qua deI oonfine di allora, eioe snl territoriO' svizzero.

Attualmente invece il terreno e le due baracehe si tro-

vano sn territorio svizzero. Ma nel frattempo, per aver

la convenuta posseduto per oltre trent'anni a eontare

dal 1892 le costruzioni, in modo continuo, pacifieo e

pubblico, si e verificata a

suo favore I'usueapione

a' sensi dell'art. 2135 deI codice eivile italiano, corris-

pondente all'art. 662 deI eodice eivile svizzero.

Oonsiderando in diritto :

1. -.

2. -

TI nodo della causa sta nel sapere se ristanza

cantonale abbia rettamente giudicato applieando il

diritto italiano nella questione dell'usueapione.

a) TI diritto italiano e indubbiamente appIieabile, se il

fondo Clericetti apparteneva al territorio italiano nell'epoca

in eui l'usucapione intervenne. A questo riguardo, la parte

rieorrente sostiene, ehe alla convenuta spettava l'onere

della prova, perche e88a aveva invoeato l'usucapione

secondo il diritto straniero (italiano). L'assunto e fondato

-

e si dira in seguito per qual ragione -

ma e errato

l'argomento, ehe il ricorrente invoca a suo conforto. La

questione dell'appIicazione di diritto svizzero 0 di diritto

straniero dev'essere esaminata d'officio e le condizioni di

fatto dell'applicabilita di questo 0 di quello (art. 56 e 57

OG) sono da provarsi per il diritto svizzero, al quale fa

capo i1 ricorrente, come per il diritto estero, iIivocato dalla

convenuta. Ma l'onere della prova incombe aHa convenuta

per altro motivo. Secondo il protücollo dei 1926 eoncer-

nente la demarcazione deI confine, il fondo e posto in

territorio svizzero. Siccome nelle trattative 001 1896 non

Sachenrecht. N0 29.

IS1

si trattO di cambiamento, ma di determinazione deHa

l~ea di confinediventata inoorta, si deve presumere,

fmO' a prova deI eontrario da fornirsi dalla convenuta che

pur ammettendo la possibilita di qualche modific~zion~

delle linee primitive (donde la clausola a favore dei diritti

~rivati acquisiti, v. comunicazione deI Dipartimento poli-

tlCO federale deI 18 agosto 1928), il territorio in questione

foose sempre stato svizzero.

b) Chicdesi quindise la convenuta abbia fornita la

prova contrnria vale a dire la prova, che dall'epoca

dell'inizio dell'usucapione fino al 1926 il fondo era su

territorio italianO'. Trnttandosi di una questione di apprez-

zamento delle prove (dei testimoni assunti e dei docu-

menti prodotti), la questione non presterebbe a eontro-

versia, se l'istanza cantonale l'avesse decisa in termini

chiari, il ehe non e. Essa afferma in un primo tempo (pag. 5

cap. 2) ehe «neUa locaIita per cui ora si dibatte torna

impossibile ristabilire ... la linea di demarcazione fissata

dal trattato di Varese ... l> E, riferendo il risultato deI

eostituto testimoniale, essa soggiunge, ehe le deposizioni

OOi testi (favorevoli aHa tesi italiana) «rimarrebbero

un'opinione personale l) se non fossero «confortate e rese

determinanti '" con la prova di documenti », ehe in seguito

vengono discussi e ritenuti probanti. Nell'insieme dell'ar-

gomentazione . v'e una certa contraddizione. Ma essa

non e insanabile cd appare dovuta urucamente ad impre-

cisione redaziomile. L'istanza cantonale intendeva dire

ehe, seanche la linea primitiva di oonfine non puo piit

essere rieostituita esattamente nei suoi particolari. occorre

tuttavia, in base aUe deposizioni testimoruali, QOllfortate

dai documenti deposti dalla convenuta, ritenere, ehe

correva al nord. 001 fondo, eioe attribuiva il fondo in

discorso all'Italia.

Seoondo le eonstatazioni dell'istanza cantonale (le

quali, non essendo contrarie agli atti, vineolano questa

Dorre), la cO'nvenuta ha dunque fomito la prova ehe,

dall'epoea dell'iniziO' dell'usueapione fino al 1926 (anno in

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Sachenrecht. N0 29.

cui l'usucapione erasi avverata gia da qualehe tempo},

i1 territorio in questione spettava all'Italia. Donde una

doppia illazione :anzitutto, ehe l'istanza cantonaIe JIa

rettamente giudicato applicando i1 diritto italiano: in

secondo luogo, ehe la questione di sapere, se quel diritto

essa ha rettamente interpretato, sfugge, come diritto

estero, aU'indagine di questa Corte (art. 56 e 57 00).

3. -

L'esito della causa non sarebbe deI:resto diverso.

ove nella questione dell'usucapione (prescrizione acquisi-

tiva, secondo il CCS), si facesse capo aldiritto sv:izzero.

Infatti, a' sensi dell'art. 19 titolo finale ces, da} 1912

in avanti, la prescrizione acquisitiva e sottoposta. alla

nuova legge, cioe al ce unificato. «Se perO, aggiunge

detto disposto, una prescrizione acquisitiva a:mmessa da.lla

nuova legge, era gia -cominciata sotto la legge anteriore

(nella specie : la !egge ticinese), i1 tempo tra800rsO fino

all'entrata in vigore di questo eodiee e compntato nel

termine della legge nuova. » Ora, l'istauza eontonale con-

stata in fatto ehe la convenuta ha posseduto i1 fondo sn

cui sono erette le baracche per trent'anni seuz'interruzione

e pacifieamente. Siffatto possesso e costitutivo di pre-

scrizione acquisitiva tanto a' sensi dell'art. 928 dell'antico

codice civile ticinese ehe dell'~rt. 662 CCS (prescrizione

acquisitiva straordinaria). Invano, il rieorrente sostiene

I'inapplicabilita di quest'ultimo disposto di legge, nel

Tieino non essendo ancora stato impiantato il registro

fondiario definitivo. Il Tribunale federale ha recentemente

dichiarato (v. sentenza Kaiser c. Landis deI 3 febbraio

1926, RU Vol. 52 p. 16 e seg.), ehe I'introduzione deI

registro fondiario federale non e eondizione d'applicazione

dell'art. 661 CCS coneernente la prescrizione acquisitiva

ordinaria. Ma se eiö vale per la prescrizione acquisitiva

ordinaria, la quale suppone un'iscrizione fondiaria, deve,

a fortiori, vaiere per la prescrizione straordinaria (m. 662

CC), ehe prescinde da qualsiasi intavolazione.

4. -

Infine, dai combinati disposti degli an. 663 ce

e 134, cifra 6 CO, il ricorrente crede di poter dedurre ehe,

Sachenrecht. N° 30.

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3d ogni modo, a datare da11912, il termine di preserizione

non poteva piu correre neppure agli effetti degli art. 19

e 49 CCS, data 1'impossibilita nella quale, per l'ineertezza

dei termini, il ricorrente si sarebbe trovato per proporre

l'azione, di natura reale immobiliare, davanti i tribunali

svizzeri. Ma ognuno vede ehe, cosi argomentando, il rieor-

rente rinnega la sua tesi fondamentale dell'appartenenza

deI fondo al territorio svizzero. Se dunque, secondo la base

dell'azione stessa, il terreno non divenne svizzero solo 11el

1926, ma 10 era gia dal tratta1,o di Varese in poi, llulla

era di ostacolo a ehe iI ricorrente proponesse l'azione

davanti al giudice rei sitae. Indubbiamen1,e, la prova

deIl'affermazione, che gia prima dei 1926 Ia Iinea di eonfine

assegnava il fondo al territorio svizzero, era diffieile: ma

la diffieolta 0 anche Yimpossibilita di una prova 110n

equivale all'impossibilita di promuovere l'azione a' sensi

dell'art. 134 eifra 6 CO. DeI res1,o, la causa avrebbe potuto

anche essere sospesa fino a definizione delle trattative

italo-svizzere sulla determinazione deI confine. In realta,

non questa pretesa impossibilita di agire fu causa della

tardivita dell'a~ione, sibbene il fatto, ehe solo la demar-

eazione deI 1926 indusse il Patriziato di Rovio a van-

tare delle pretese, ehe fino allora non aveva mai pell-

sa1,o a sollevare.

11 Tribunale jederale pronun.cia :

Il ricorso e respin1,o.

30. Extrait de l'arrit da la IIe Seetion civila du 22 mai 1930

dans la cause Masse en raUlite de la Societe cooperative

des vignerons et consommateurs aubergistea

contre :Bucher-Guyer at Petrig.

Parties integrante8 d'un immeuble et accessoires ducHt : Caracteres

essentiels de ces notions (consid. 3).

Ellets de la vente d'un immeuble aur les droits d'un tiers demeure

proprietaire de cerlains accessoires : Le transfert des accessoires

est subordoIUle a la boIUle foi de l'acquereur (consid. 4).