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F-3236/2026

F-3236/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. Il ricorrente (di seguito anche: interessato) ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 marzo 2026, dichiarando di essere nato il (...). Da ricerche intraprese nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato della migrazione SEM è emersa una domanda d'asilo precedente in Belgio del 16 gennaio 2023. Al momento del deposito della domanda in Svizzera il ricorrente ha allegato vari documenti. B. Il 24 marzo 2026 l'autorità inferiore ha concesso al ricorrente una prima audizione nell'ambito della minore età (di seguito: PA-RMNA). In tale ambito al ricorrente è stata anche data la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza del Belgio. C. Il 30 marzo 2026 è stata eseguita una perizia medica allo scopo di accertare l'età del ricorrente. Da tale esame clinico è stata esclusa con elevata probabilità prossima alla certezza la minore età. Tale perizia è stata trasmessa all'autorità inferiore il 15 aprile 2026. D. Il 16 aprile 2026 la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di modificare la data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al 1° gennaio 2008. Il 21 aprile 2026 ha fatto seguito la presa di posizione del ricorrente, contestando la visione della SEM. Il giorno successivo l'autorità inferiore ha proceduto con le modifiche sul SIMIC, fissando la data di nascita al 1° gennaio 2008 e considerando, dunque, il ricorrente quale maggiorenne per il seguito della procedura. E. Il 22 aprile 2026 la SEM ha inoltrato una domanda di ripresa in carico al Belgio basata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 27 aprile 2026 ha fatto seguito l'accettazione della ripresa in carico belga basata sulla norma indicata dalla SEM. F. Con decisione del 28 aprile 2026 - inoltrata al ricorrente il 29 aprile 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, ha disposto l'allontanamento in Belgio e lo ha intimato al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. G. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) con gravame del 7 maggio 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo, riconoscendo l'interessato quale minorenne per il seguito della procedura. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia rettificata conformemente alla richiesta e alle dichiarazioni del ricorrente, di modo da ripristinarla al 15 marzo 2009. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. H. L' 8 maggio 2026 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]). 1.2 Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-3357/2026, e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 4 della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento. 1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il Tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d n. 1 LTF). 2. 2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi). 2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 3. 3.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la valutazione della sua età sarebbe stata frutto di mezzi di prova insufficienti, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 3.2 Il ricorrente contesta in particolare il valore probatorio attribuito alla perizia medica del 5 aprile 2026 (SEM-atti 26/1), in quanto non risulterebbe sufficiente per attestare la maggiore età. Di fatto, l'esame odontostomatologico, in mancanza del dente del giudizio 28, non sarebbe risultato sufficiente per escludere la minore età e la valutazione da parte dell'autorità inferiore sarebbe pertanto solamente parziale; in aggiunta a ciò, alcuni parametri non indicherebbero l'età minima del ricorrente e altri criteri - come, ad esempio, l'esame radiologico della mano - indicherebbero una minore età. Tali considerazioni, tuttavia, non sono idonee a intaccare il valore probatorio della perizia. Infatti, benché alcuni aspetti dell'esame non abbiano potuto tenere conto di certune specificità, è stata eseguita una perizia basata sull'anamnesi del ricorrente, per cui sono stati presi in considerazione elementi relativi all'età dentaria e l'età ossea del ricorrente. In base a questi ultimi è stata dedotta un'età minima di 19 anni. Benché l'esame sia stato oggetto di alcune limitazioni, riconosciute dagli stessi medici responsabili, questi hanno dedotto con elevata probabilità, prossima alla certezza, la maggiore età del ricorrente (vedi SEM-atti 26/1, p. 8). Va infine precisato che solamente quando l'analisi scheletrica rispettivamente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica conducono entrambe ad un'età minima inferiore ai 18 anni, i risultati medici non possono essere considerati attendibili per valutare l'età del ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non essendo questo il caso, e mancando ulteriori mezzi di prova divergenti (cfr. di seguito), la perizia eseguita ha valore probatorio sufficiente per asserire la maggiore età del ricorrente (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 7.2. sul valore probatorio di una perizia odontostomatologica parziale; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 5.3.2). 3.3 Allo scopo di rendere credibili le sue considerazioni in merito alla presunta minore età il ricorrente ha inoltrato vari documenti, ovvero la Tazkara, copia del passaporto ed il suo certificato di nascita (SEM-atti 9/4, ID-002, ID-003, 11/2). Per quanto riguarda la Tazkara, trattasi di un documento che secondo costante giurisprudenza ha un valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid. 4.2.2). Inoltre, al contrario di quanto dichiarato in fase di ricorso, risultano agli atti solamente fotocopie del passaporto, per cui l'autenticità del documento non può essere dimostrata (vedi esemplativamente sentenza del TAF F-1884/2026 del 19 marzo 2026 consid. 2.3). Considerazioni analoghe valgono per il certificato di nascita, di cui va rammentata la giurisprudenza, secondo quale tali documenti non risultano essere sicuri da eventuali falsificazioni (vedi sentenza del Tribunale E-7354/2025 del 13 aprile 2026 consid. 8.1). 3.4 Vanno inoltre analizzate le dichiarazioni fatte dal ricorrente nell'ambito della PA-RMNA. Egli ha dichiarato in particolare di non sapere quando abbia festeggiato il suo compleanno per l'ultima volta e che "forse" si sarebbe trattato del suo sedicesimo compleanno (cfr. SEM-atti 20/12, p. 3). Inoltre, ha detto di essere venuto a conoscenza della sua data di nascita per la prima volta giunto in Belgio, allorquando avrebbe visto la sua Tazkara (cfr. SEM-atti 20/12, p. 3). Ciò risulta scarsamente compatibile con le dichiarazioni successivamente fatte in merito alla sua scolarizzazione, per cui egli avrebbe frequentato la scuola fino alla sesta classe (SEM-atti 20/12, p. 5). Risulta infatti scarsamente probabile che una persona scolarizzata non conosca elementi basilari di natura anagrafica concernenti la sua persona. Inoltre, non risulta chiaro per quale motivo il ricorrente sappia esattamente quanti anni abbiano avuto i suoi fratelli - ovvero di 15, 14 e 12 anni - ma che non abbia saputo dare alcuna indicazione sugli anni che sua madre o suo padre avrebbero potuto avere al momento della sua nascita (SEM-atti 20/12, p. 7). Infine, ritornando sul discorso del passaporto, egli ha dichiarato di averlo perso in Afghanistan e successivamente di essere partito da tale Paese sprovvisto di tale documentazione (cfr. SEM-atti 20/12, p. 8). Pertanto, risulta dubbiosa la dichiarazione fatta in fase di ricorso secondo cui il ricorrente otterrebbe nei prossimi giorni il suo documento di viaggio proveniente dalla Francia (cfr. act. 1, p. 5). Di conseguenza non può escludersi il fatto che tale documento possa essere riferito ad un omonimo del ricorrente oppure che tale documentazione sia falsa. Inoltre, egli è risultato approssimativo nel suo racconto concernente la partenza dal Paese d'origine fino all'arrivo in Svizzera, non ricordando in particolare le date di partenza dal Belgio o dalla Turchia e senza nemmeno indicarne un periodo di riferimento (cfr. SEM-atti 20/12, p. 9-10). Da tale racconto emergono varie lacune ed incongruenze da non rendere le dichiarazioni del ricorrente credibili. 3.5 A tali elementi va aggiunto il fatto che le autorità belghe abbiano registrato il ricorrente sotto vari alias, tra cui due riportanti date di nascita del (...) e del (...) (cfr. SEM-atti 37/1). Sulla base di questi elementi le autorità straniere hanno accettato la richiesta di ripresa in carico da parte della Svizzera il 27 aprile 2026.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Quale minorenne si considera un cittadino di uno Stato terzo di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III; art. 1a lett. d dell'Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minorenni non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. art. 8 para. 4 RD III; Filzwieser/Sprung, Dublin-III-VO, Vienna 2014, cap. 15 e seg. ad Art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché del Belgio per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 3.3).

E. 4.2 L'onere della prova spetta al ricorrente, per cui la minore età nell'ambito di una procedura d'asilo va come minimo resa credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3).

E. 4.3 Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito al suo tragitto dall'Afghanistan, così come ulteriori informazioni in merito alla sua biografia, non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 3.2 e seguenti). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era con elevatissima probabilità maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico.

E. 5.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo appartiene al Belgio giusta l'art. 18 para. 1 lett. d RD III. Avendo tale Paese accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10).

E. 5.2 Di seguito l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo belga non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. esemplativamente sentenze del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.1; D-2818/2022 del 30 giugno 2022 pp. 6-7) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso il Belgio. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

E. 5.3 Tale giudizio non permette di essere ribaltato dalle allegazioni ricorsuali. Infatti, le dichiarazioni secondo cui il ricorrente appartenga alla categoria dei soggetti vulnerabili (cfr. gravame di ricorso, pp. 9-11) non risultano supportate da alcun mezzo di prova che possa effettivamente accertarne la veridicità. Inoltre, va rammentato che il Belgio è uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante. Qualora il ricorrente lo riterrà opportuno, egli potrà adire alle vie di diritto necessarie per far valere i propri diritti, se dovesse incombere in una loro violazione nell'ambito del sistema d'accoglienza belga (cfr. sentenza del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.3). Infine, neanche i certificati medici prodotti innanzi l'autorità inferiore permettono di fondare gli estremi per l'applicazione delle clausole di discrezionalità (cfr. SEM-atti 42/5, 28/5; in considerazione della sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).

E. 6 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare dell' 8 maggio 2026. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

E. 7 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina successiva)

Dispositiv
  1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-3236/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-3357/2026.
  2. Il ricorso concernente la procedura F-3236/2026 viene respinto.
  3. Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. N [...]) - autorità cantonale competente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3236/2026 Sentenza del 15 maggio 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 aprile 2026. Fatti: A. Il ricorrente (di seguito anche: interessato) ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 marzo 2026, dichiarando di essere nato il (...). Da ricerche intraprese nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato della migrazione SEM è emersa una domanda d'asilo precedente in Belgio del 16 gennaio 2023. Al momento del deposito della domanda in Svizzera il ricorrente ha allegato vari documenti. B. Il 24 marzo 2026 l'autorità inferiore ha concesso al ricorrente una prima audizione nell'ambito della minore età (di seguito: PA-RMNA). In tale ambito al ricorrente è stata anche data la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza del Belgio. C. Il 30 marzo 2026 è stata eseguita una perizia medica allo scopo di accertare l'età del ricorrente. Da tale esame clinico è stata esclusa con elevata probabilità prossima alla certezza la minore età. Tale perizia è stata trasmessa all'autorità inferiore il 15 aprile 2026. D. Il 16 aprile 2026 la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di modificare la data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al 1° gennaio 2008. Il 21 aprile 2026 ha fatto seguito la presa di posizione del ricorrente, contestando la visione della SEM. Il giorno successivo l'autorità inferiore ha proceduto con le modifiche sul SIMIC, fissando la data di nascita al 1° gennaio 2008 e considerando, dunque, il ricorrente quale maggiorenne per il seguito della procedura. E. Il 22 aprile 2026 la SEM ha inoltrato una domanda di ripresa in carico al Belgio basata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 27 aprile 2026 ha fatto seguito l'accettazione della ripresa in carico belga basata sulla norma indicata dalla SEM. F. Con decisione del 28 aprile 2026 - inoltrata al ricorrente il 29 aprile 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, ha disposto l'allontanamento in Belgio e lo ha intimato al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. G. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) con gravame del 7 maggio 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo, riconoscendo l'interessato quale minorenne per il seguito della procedura. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia rettificata conformemente alla richiesta e alle dichiarazioni del ricorrente, di modo da ripristinarla al 15 marzo 2009. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. H. L' 8 maggio 2026 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]). 1.2 Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-3357/2026, e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 4 della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento. 1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il Tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d n. 1 LTF). 2. 2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi). 2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 3. 3.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la valutazione della sua età sarebbe stata frutto di mezzi di prova insufficienti, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 3.2 Il ricorrente contesta in particolare il valore probatorio attribuito alla perizia medica del 5 aprile 2026 (SEM-atti 26/1), in quanto non risulterebbe sufficiente per attestare la maggiore età. Di fatto, l'esame odontostomatologico, in mancanza del dente del giudizio 28, non sarebbe risultato sufficiente per escludere la minore età e la valutazione da parte dell'autorità inferiore sarebbe pertanto solamente parziale; in aggiunta a ciò, alcuni parametri non indicherebbero l'età minima del ricorrente e altri criteri - come, ad esempio, l'esame radiologico della mano - indicherebbero una minore età. Tali considerazioni, tuttavia, non sono idonee a intaccare il valore probatorio della perizia. Infatti, benché alcuni aspetti dell'esame non abbiano potuto tenere conto di certune specificità, è stata eseguita una perizia basata sull'anamnesi del ricorrente, per cui sono stati presi in considerazione elementi relativi all'età dentaria e l'età ossea del ricorrente. In base a questi ultimi è stata dedotta un'età minima di 19 anni. Benché l'esame sia stato oggetto di alcune limitazioni, riconosciute dagli stessi medici responsabili, questi hanno dedotto con elevata probabilità, prossima alla certezza, la maggiore età del ricorrente (vedi SEM-atti 26/1, p. 8). Va infine precisato che solamente quando l'analisi scheletrica rispettivamente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica conducono entrambe ad un'età minima inferiore ai 18 anni, i risultati medici non possono essere considerati attendibili per valutare l'età del ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non essendo questo il caso, e mancando ulteriori mezzi di prova divergenti (cfr. di seguito), la perizia eseguita ha valore probatorio sufficiente per asserire la maggiore età del ricorrente (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 7.2. sul valore probatorio di una perizia odontostomatologica parziale; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 5.3.2). 3.3 Allo scopo di rendere credibili le sue considerazioni in merito alla presunta minore età il ricorrente ha inoltrato vari documenti, ovvero la Tazkara, copia del passaporto ed il suo certificato di nascita (SEM-atti 9/4, ID-002, ID-003, 11/2). Per quanto riguarda la Tazkara, trattasi di un documento che secondo costante giurisprudenza ha un valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid. 4.2.2). Inoltre, al contrario di quanto dichiarato in fase di ricorso, risultano agli atti solamente fotocopie del passaporto, per cui l'autenticità del documento non può essere dimostrata (vedi esemplativamente sentenza del TAF F-1884/2026 del 19 marzo 2026 consid. 2.3). Considerazioni analoghe valgono per il certificato di nascita, di cui va rammentata la giurisprudenza, secondo quale tali documenti non risultano essere sicuri da eventuali falsificazioni (vedi sentenza del Tribunale E-7354/2025 del 13 aprile 2026 consid. 8.1). 3.4 Vanno inoltre analizzate le dichiarazioni fatte dal ricorrente nell'ambito della PA-RMNA. Egli ha dichiarato in particolare di non sapere quando abbia festeggiato il suo compleanno per l'ultima volta e che "forse" si sarebbe trattato del suo sedicesimo compleanno (cfr. SEM-atti 20/12, p. 3). Inoltre, ha detto di essere venuto a conoscenza della sua data di nascita per la prima volta giunto in Belgio, allorquando avrebbe visto la sua Tazkara (cfr. SEM-atti 20/12, p. 3). Ciò risulta scarsamente compatibile con le dichiarazioni successivamente fatte in merito alla sua scolarizzazione, per cui egli avrebbe frequentato la scuola fino alla sesta classe (SEM-atti 20/12, p. 5). Risulta infatti scarsamente probabile che una persona scolarizzata non conosca elementi basilari di natura anagrafica concernenti la sua persona. Inoltre, non risulta chiaro per quale motivo il ricorrente sappia esattamente quanti anni abbiano avuto i suoi fratelli - ovvero di 15, 14 e 12 anni - ma che non abbia saputo dare alcuna indicazione sugli anni che sua madre o suo padre avrebbero potuto avere al momento della sua nascita (SEM-atti 20/12, p. 7). Infine, ritornando sul discorso del passaporto, egli ha dichiarato di averlo perso in Afghanistan e successivamente di essere partito da tale Paese sprovvisto di tale documentazione (cfr. SEM-atti 20/12, p. 8). Pertanto, risulta dubbiosa la dichiarazione fatta in fase di ricorso secondo cui il ricorrente otterrebbe nei prossimi giorni il suo documento di viaggio proveniente dalla Francia (cfr. act. 1, p. 5). Di conseguenza non può escludersi il fatto che tale documento possa essere riferito ad un omonimo del ricorrente oppure che tale documentazione sia falsa. Inoltre, egli è risultato approssimativo nel suo racconto concernente la partenza dal Paese d'origine fino all'arrivo in Svizzera, non ricordando in particolare le date di partenza dal Belgio o dalla Turchia e senza nemmeno indicarne un periodo di riferimento (cfr. SEM-atti 20/12, p. 9-10). Da tale racconto emergono varie lacune ed incongruenze da non rendere le dichiarazioni del ricorrente credibili. 3.5 A tali elementi va aggiunto il fatto che le autorità belghe abbiano registrato il ricorrente sotto vari alias, tra cui due riportanti date di nascita del (...) e del (...) (cfr. SEM-atti 37/1). Sulla base di questi elementi le autorità straniere hanno accettato la richiesta di ripresa in carico da parte della Svizzera il 27 aprile 2026. Considerando che l'autorità inferiore aveva fornito i dati della perizia, annettendoli alla richiesta di ripresa in carico (cfr. SEM-atti 34/7) ed il fatto che il ricorrente aveva depositato la sua richiesta d'asilo in Belgio nel gennaio del 2023 (SEM-atti 13/1), va ritenuto che le autorità di codesto Paese considerassero il ricorrente quale maggiorenne al momento della richiesta della Svizzera. In caso contrario, il Belgio avrebbe rifiutato la ripresa in carico indicando la presunta minore età del ricorrente. 3.6 Soppesando gli indizi che avrebbero potuto argomentare una minore età (vedi documenti forniti dal ricorrente di scarso valore probatorio) con gli accertamenti condotti dall'autorità inferiore (scarsa credibilità del ricorrente in ambito di PA-RMNA, perizia medica e dichiarazioni delle autorità straniere) emerge che il ricorrente era, al momento del deposito della domanda d'asilo, con molta probabilità maggiorenne. L'autorità inferiore ha condotto pertanto un esame completo e veritiero dei fatti rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi dunque al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano prive di fondamento. 4. 4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Quale minorenne si considera un cittadino di uno Stato terzo di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III; art. 1a lett. d dell'Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minorenni non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. art. 8 para. 4 RD III; Filzwieser/Sprung, Dublin-III-VO, Vienna 2014, cap. 15 e seg. ad Art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché del Belgio per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 3.3). 4.2 L'onere della prova spetta al ricorrente, per cui la minore età nell'ambito di una procedura d'asilo va come minimo resa credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). 4.3 Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito al suo tragitto dall'Afghanistan, così come ulteriori informazioni in merito alla sua biografia, non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 3.2 e seguenti). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era con elevatissima probabilità maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico. 5. 5.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo appartiene al Belgio giusta l'art. 18 para. 1 lett. d RD III. Avendo tale Paese accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10). 5.2 Di seguito l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo belga non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. esemplativamente sentenze del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.1; D-2818/2022 del 30 giugno 2022 pp. 6-7) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso il Belgio. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 5.3 Tale giudizio non permette di essere ribaltato dalle allegazioni ricorsuali. Infatti, le dichiarazioni secondo cui il ricorrente appartenga alla categoria dei soggetti vulnerabili (cfr. gravame di ricorso, pp. 9-11) non risultano supportate da alcun mezzo di prova che possa effettivamente accertarne la veridicità. Inoltre, va rammentato che il Belgio è uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante. Qualora il ricorrente lo riterrà opportuno, egli potrà adire alle vie di diritto necessarie per far valere i propri diritti, se dovesse incombere in una loro violazione nell'ambito del sistema d'accoglienza belga (cfr. sentenza del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.3). Infine, neanche i certificati medici prodotti innanzi l'autorità inferiore permettono di fondare gli estremi per l'applicazione delle clausole di discrezionalità (cfr. SEM-atti 42/5, 28/5; in considerazione della sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).

6. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare dell' 8 maggio 2026. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

7. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina successiva) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-3236/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-3357/2026.

2. Il ricorso concernente la procedura F-3236/2026 viene respinto.

3. Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. N [...])

- autorità cantonale competente