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F-2957/2022

F-2957/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);

- alla SEM, CFA Chiasso, n. di rif. N ... (in copia);

- all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2957/2022 Sentenza del 14 luglio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Claudia Cotting Schalch; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ... 2004, Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 giugno 2022 / N ... Visto che: il 15 ottobre 2021, A.______ (il ricorrente), cittadino afghano che asserisce di essere nato il ... 2005 o 2006, ha presentato una domanda d'asilo in Bulgaria dopo essere entrato senza documento di viaggio e senza visto nell'Unione europea, l'8 aprile 2022, il ricorrente ha presentato una seconda domanda d'asilo in Slovenia, il 14 aprile 2022, giunto in Svizzera privo di documento di viaggio e di visto, il ricorrente ha depositato una terza domanda d'asilo, il 27 giugno 2022, una volta istruito il caso e concluso, da un lato, che il ricorrente fosse maggiorenne, attribuendogli ai fini della procedura d'asilo la data di nascita del ... 2004, e, dall'altro lato, che la Slovenia fosse competente in materia, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Slovenia, il 28 giugno 2022, il ricorrente, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione, il 6 luglio 2022, per il tramite del suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che egli sia considerato come minorenne per il prosieguo della procedura d'asilo oppure che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione, il 7 luglio 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Slovenia, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in presenza di un minore non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III), se la questione della minore età del richiedente l'asilo è controversa, occorre chiarire preliminarmente questo aspetto determinante sia per identificare lo Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo, sia per la procedura applicabile; la valutazione della SEM riguardo all'età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito e, se essa si rivela errata, bisognerà retrocedere gli atti alla SEM affinché riprenda e conduca la procedura idoneamente, tenendo conto della minore età del richiedente l'asilo ("dans des circonstances idoines": cfr., tra le tante, le sentenze TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1), in generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare la sua minore età (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]), per pronunciarsi pregiudizialmente sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, la SEM si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti e sui risultati delle audizioni relative al quadro personale dell'interessato nel suo paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. art. 17 cpv. 3bis LAsi e DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti), la determinazione medica dell'età avviene, in generale, tramite un esame clinico (EX), una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) dello sterno clavicolare e un'ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie; l'EX e la RX della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età; la RX della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la TAC dello sterno clavicolare e con l'OPT; la TAC dello sterno clavicolare e l'OPT possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo; quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento globale delle prove (cfr., per più dettagli, la DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5, 5.6 e 5.7 con gli innumerevoli riferimenti giurisprudenziali), in concreto, il 15 maggio 2022, la SEM ha proceduto all'audizione del ricorrente, durante la quale quest'ultimo ha dichiarato in particolare, a proposito della sua età, di non sapere "precisamente la mia data di nascita e nessuno me l'ha mai detta [...] probabilmente ho 16 anni e due mesi o 15 anni e dieci mesi [...]" (cfr. incarto SEM, doc. 21/10), il 3 giugno 2022, nutrendo dei dubbi sulla data di nascita del ricorrente, la SEM ha incaricato il "Centre universitaire romand de médecine légale" (CURML) di eseguire gli esami medici necessari per delucidare questa questione; il 7 giugno 2022, il CURML ha eseguito un EX del ricorrente, una RX della sua mano destra, una TAC del suo sterno clavicolare e un'OPT delle sue arcate dentarie; il 15 giugno 2022, il CURML ha comunicato alla SEM i risultati degli esami, dai quali risulta che l'età media del ricorrente è situata tra i 20 e i 24 anni, che la sua età minima è di 19 anni, che non è dunque possibile che egli abbia meno di 18 anni, ma che la data di nascita del 1° gennaio 2006, che figura sui documenti del ricorrente, può essere esclusa (cfr. incarto SEM, doc. 44/12), ora, alla luce di queste risultanze peritali pluridisciplinari univoche, è inequivocabile che il ricorrente, diversamente da quanto egli pretende, non è minore, ossia di età inferiore ai diciotto anni (art. 2 lett. i RD III), bensì maggiorenne, per cui non può godere delle garanzie speciali formulate all'art. 6 RD III e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 8 RD III; peraltro, i dati peritali pluridisciplinari in questione permettono di affermare, senza che vi siano dubbi ragionevoli in proposito, che il ricorrente era (già) maggiorenne quando ha depositato la sua prima domanda d'asilo, il 15 ottobre 2021, in Bulgaria (art. 7 par. 2 RD III), nonostante il fatto che la SEM gli abbia attribuito, ai fini della procedura, la data di nascita del ... 2004 (maggiore età dal 1° gennaio 2022); in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro, in concreto, dall'incarto si evince che il ricorrente, come egli stesso ha confermato (cfr. ricorso, pag. 2), ha depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria il 15 ottobre 2021, e una seconda domanda d'asilo in Slovenia l'8 aprile 2022, il 14 giugno 2022, in conformità all'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la SEM ha presentato alle autorità competenti slovene, rispettivamente bulgare, una richiesta di ripresa in carico del ricorrente (cfr. incarto SEM, doc. 38/5 e 41/5), trasmettendo loro, il 17 giugno seguente, copie degli esami del CURML con un breve riassunto in inglese (cfr. incarto SEM, doc. 46/1 e 48/1), il 22 giugno 2022, le autorità slovene hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Slovenia e la SEM ha comunicato alle autorità bulgari il ritiro della relativa richiesta di ripresa in carico (cfr. incarto SEM, doc. 52/1 a 55/1), di conseguenza, la competenza della Slovenia ad evadere la domanda d'asilo del ricorrente è accertata; in relazione al trasferimento del ricorrente in Slovenia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Slovenia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che la Slovenia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. la sentenza TAF F-1543/2018 del 19 marzo 2018 consid. 6.1), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 10 e 11), è notorio che in Slovenia non vi sono carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; questo significa, in particolare, che spetta al ricorrente sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Slovenia per difendersi, se del caso, da eventuali abusi di potere degli organi di Stato, come per esempio della polizia (cfr., tra le numerose, le sentenze TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021, F-4311/2021 del 6 ottobre 2021 e F-3150/2021 del 13 luglio 2021), pertanto, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; per opporsi al suo trasferimento in Slovenia il ricorrente asserisce inoltre, riferendosi alla lettera di dimissione del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Mendrisio (ORM), del 1° luglio 2022, che ha prodotto con il ricorso, di vivere un "fortissimo stress psico-fisico [...] dovuto proprio alla ipotesi di un suo allontanamento" (ricorso, pag. 11); riguardo alla situazione medica del ricorrente, occorre rilevare che l'incarto non fa stato di problemi di salute particolari, se si eccettuano una verruca nonché dei dolori alla mano e all'anca destra (cfr. incarto SEM, doc. 12/2 e 15/2 a 19/2); dal canto suo, la lettera di dimissione dell'ORM ha diagnosticato una contrattura dolorosa della muscolatura trapezoidale sinistra, descrivendo un "paziente già valutato nella giornata precedente per agitazione psicomotoria reattiva alla notizia del rimpatrio, recidiva di stato di agitazione in serata con sintomi somatici, regrediti dopo la terapia effettuata in ospedale. In assenza di indicazione a valutazione psichiatrica urgente si ritrasferisce il paziente presso centro asilanti con terapia fi riserva in caso di agitazione", pertanto, stando così le cose, questo Tribunale reputa che lo stato di salute generale del ricorrente non sia un ostacolo al suo trasferimento in Slovenia, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, la Slovenia è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora osservare, come evidenzia giustamente la SEM, che "solo la capacità [medica] al trasferimento è decisiva per il seguito della procedura Dublino. Quest'ultima sarà valutata in modo definitivo poco prima del trasferimento" (decisione impugnata, pag. 8), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché anche la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Slovenia per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Slovenia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);

- alla SEM, CFA Chiasso, n. di rif. N ... (in copia);

- all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna (in copia).