Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3368/2022 Sentenza del 17 agosto 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Giuseppina Santoro, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 luglio 2022 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 26 aprile 2022, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 29 aprile 2022, da cui si evince che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Slovenia il 12 aprile 2022 ed in Grecia il 17 settembre 2019, la procura del 2 maggio 2022 conferita dall'interessato alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale del 10 maggio 2022 del colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la richiesta di ripresa in carico del richiedente del 10 maggio 2022 presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità slovene, l'accettazione della richiesta da parte di suddette autorità il 18 maggio 2022, la decisione della SEM del 26 luglio 2022, notificata il 27 luglio 2022, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Slovenia, il ricorso del 4 agosto 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 agosto 2022) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso anzitutto alla sospensione in via cautelare dell'esecuzione dell'allontanamento ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in seguito, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; il tutto con richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, con protestate tasse e spese, la sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento del 5 agosto 2022, gli atti medici presenti nell'incarto, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessato, posto di fronte alla possibile competenza della Slovenia per l'evasione della sua domanda d'asilo ha riferito che in tale Paese non avrebbe voluto chiedere asilo; che nei 10 giorni in cui sarebbe rimasto nel campo non avrebbe ricevuto le cure mediche per i suoi dolori, il cibo non sarebbe stato buono e non ci sarebbe stato un interprete; che in tale occasione, egli ha altresì allegato di soffrire di mal di (...) e di avere problemi (...) ed ha indicato che in Svizzera risiederebbe il cugino (cfr. atto SEM [...]-12/2), che nella decisione impugnata l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'accettazione esplicita della richiesta di ripresa in carico da parte delle autorità slovene ha ritenuto data la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo; che invero, il cugino non rientrerebbe nella nozione di membro della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III e l'effettiva volontà o meno di depositare una domanda d'asilo in tale Paese sarebbe del tutto ininfluente, che in seguito, la SEM ha escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento, che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311); che invero, data la documentazione medica presa in considerazione, non vi sarebbe alcun motivo per ritenere che il suo stato di salute sarebbe suscettibile di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di allontanamento nello stato di destinazione; che tutti i fatti giuridicamente rilevanti sarebbero accertati; che il fatto che nessuna presa in carico (...) sia stata iniziata fino ad oggi lascerebbe desumere che le turbe (...) di cui soffrirebbe non sarebbero né così urgenti né così gravi da ostacolare il suo trasferimento in Slovenia; che lo Stato in questione non soltanto disporrebbe di infrastrutture sanitare del tutto equiparabili a quelle elvetiche, ma sarebbe anche firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che nel proprio ricorso l'insorgente censura innanzitutto che con la decisione impugnata l'autorità inferiore non avrebbe esaminato in modo completo ed esauriente i fatti giuridicamente rilevanti, in particolare per quanto riguarda l'accertamento dei fatti medici determinanti; che egli avrebbe descritto la sua situazione di sofferenza menzionando e segnalando i propri problemi medici sia nel colloquio Dublino, sia al Servizio di Medic Help; che dai documenti medici versati all'incarto, si evincerebbe che il ricorrente soffrirebbe di una (...) trattata con una terapia antalgica fissa, e al bisogno, da scalare secondo i dolori, nonché di (...); che tuttavia, nonostante le richieste d'aiuto (...) e (...) all'infermeria del Centro, l'insorgente non avrebbe avuto la possibilità di incontrare un medico specialista in (...), né uno (...), né di iniziare una presa a carico presso il Servizio (...); che l'accertamento medico sarebbe manifestamente incompleto, non essendo stata effettuata alcuna diagnosi in merito alla sofferenza psichica del ricorrente, e questo senza che nulla gli potrebbe essere rimproverato, e quindi in violazione della massima inquisitoria; che essendo ignota la diagnosi, come ignoti i trattamenti necessari, risulterebbe carente l'esame rispetto all'eventuale esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento in Slovenia e incompleta la valutazione e la motivazione rispetto all'eventuale utilizzo della clausola umanitaria ex art. 17 Regolamento Dublino III; che omettendo di verificare d'ufficio in modo dettagliato la situazione medica del ricorrente, la SEM non avrebbe rispettato il suo obbligo di accertare in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo ed allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'«EURODAC», che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo a B._______ (Slovenia) il 12 aprile 2022 (cfr. atto SEM [...]-9/1), che il 10 maggio 2022 la SEM ha presentato alle autorità slovene competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM [...]-14/5), che il 18 maggio 2022, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Slovenia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto SEM [...]-19/1), che l'insorgente nonostante non abbia negato di aver depositato una domanda d'asilo in tale Paese, ha dichiarato che non sarebbe stata sua volontà farlo (cfr. atto SEM [...]-12/2, pag. 2), che tuttavia, si rileva che il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che altresì, come giustamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, il cugino dell'insorgente presente in Svizzera non rientra nella nozione di membri della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la competenza della Slovenia, è di principio data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura] e direttiva accoglienza), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie; che nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia e dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente l'insorgente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale F-2957/2022 del 14 luglio 2022 pag. 7 con ulteriori riferimenti), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che in seguito, la presenza in Svizzera del cugino non permette neppure l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III dal momento che non risulta che l'insorgente abbia un particolare rapporto di dipendenza con il parente, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che essendo decisivo visto la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferimenti completi), che nelle procedure Dublino, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario della persona da trasferire funge da discriminante sono innanzitutto inerenti le condizioni di applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. sulle nozioni si veda Fanny Matthey, Procédures d'asile et pluralité de statuts, 2012, pag. 174; anche DTAF 2011/9 consid. 8.1), che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che ferme queste premesse, è ora necessario valutare se l'accertamento dei fatti svolto dalla SEM sia conforme ai principi sopra esposti, che al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente, che quest'ultimo è stato innanzitutto visitato da un medico generalista il quale ha diagnosticato una (...) da trattare farmacologicamente con un anti-infiammatorio ([...]) e un miorilassante ([...]) e da approfondire mediante una (...); che per le turbe (...) è strato prescritto uno psicofarmaco ([...]) e proposta una valutazione presso i Servizi (...) (cfr. F2 del 29 aprile 2022), che il 13 maggio 2022 il ricorrente è stato sottoposto ad una (...) (cfr. referto (...) del 16 maggio 2022, atto SEM 18/2), che gli ulteriori esami effettuati nel corso della degenza dal 19 maggio 2022 al 25 maggio 2022 all'Ospedale Regionale di C._______ per dolori (...), hanno confermato una (...), da trattare con terapia antalgica fissa e al bisogno come da prescrizione - da scalare secondo dolori - ed (...), da trattare con (...) (cfr. lettera di dimissione del 25 maggio 2022), che in seguito alla visita (...) del 30 giugno 2022 il medico ha reputato opportuna una presa a carico da parte del Centro di terapia del dolore per (...), al fine di alleviare la sintomatologia algica (cfr. lettera [...] del 12 luglio 2022, atto SEM 22/2), che il 12 luglio 2022 il ricorrente è stato sottoposto a (...) con (...) di (...) (cfr. lettera Centro Terapia per il dolore del 12 luglio 2022, atto SEM 23/2), che la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente, che nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente, che invero, per quanto riguarda l'assenza di informazioni in merito allo stato di salute psichico dell'insorgente, tale mancanza non può essere imputata alla SEM; che malgrado sia d'uopo osservare che egli nel corso del colloquio Dublino abbia dichiarato di avere problemi (...), da una parte non vi sono indizi per ritenere che egli si sia rivolto all'infermeria del Centro e che la stessa gli abbia negato un consulto (...) rispettivamente una visita medica; che d'altra parte, vi è pure modo di ritenere che, essendo egli stato in cura da diversi medici ed essendo anche stato ricoverato per quasi una settimana in ospedale, se ne avesse davvero avuto necessità, avrebbe avuto più di un'occasione per riferire di eventuali ed ulteriori disturbi, come ad esempio ha fatto per (...); che di conseguenza, si può partire dal presupposto che i suoi presunti problemi (...) non siano né urgenti né gravi, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che tale conclusione è tuttora attuale, che invero, la visita (...) del 28 luglio 2022, non ha evidenziato né nuove problematiche mediche né un peggioramento di quelle già conosciute; che nel corso della stessa è stata modificata la terapia per la (...) a tipo (...) o (...) con (...) ed in caso di inefficacia con (...); che in caso di inefficacia di questi farmaci dovrebbe essere fatto un tentativo con (...); che altresì, è stata prescritta una profilassi con (...), ed è stata sospesa l'assunzione di (...) per inefficacia; che, in tale contesto, è stato ritenuto auspicabile che il ricorrente possa approfittare di un luogo tranquillo dove riposare la notte; che per la (...) è stata prescritta una terapia a base di (...) per 7 giorni ed un ciclo di fisioterapia locale (cfr. lettera ambulatoriale del [...] dell'Ospedale Regionale di C._______ del 29 luglio 2022), che la Slovenia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che, inoltre, le prestazioni di pronto soccorso sono garantite, che egli potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità slovene dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che da ultimo, non si ravvisano indicatori che permettano di ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 5 agosto 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: