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F-2263/2025

F-2263/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di un tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.2 La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

E. 4.3.1 Nel caso in narrativa, si evince dagli atti che il ricorrente ha presentato domanda d'asilo in Italia il (...) - ed in questo Paese avrebbe in particolare ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio in attesa del risultato della sua domanda - circostanze pure da lui confermate (cfr. n. 11/1, 14/1, 21/3 e 31/2). Sulla base di ciò, la SEM ha presentato una domanda di ripresa in carico all'Italia fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (rispettivamente sull'art. 12 par. 4 RD III alla fine del formulario; cfr. n. 25/1, 27/7 e 28/1). Le autorità italiane richieste, non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, sono reputate aver accettato la loro competenza per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 4.3.2 Il ricorrente, nel suo ricorso, si prevale della relazione con B._______, perché il suo incarto venga trattato dall'autorità inferiore unitamente a quello della compagna, che è stato invece passato alla procedura d'asilo nazionale. Tuttavia il Tribunale rileva in proposito, come egli non si possa validamente prevalere in particolare degli art. 10 e 11 RD III - che tra l'altro egli non cita nel ricorso - per una trattazione congiunta del suo caso con B._______, in quanto quest'ultima non rientra nella nozione di "familiare" ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, non essendo la loro relazione costituitasi già nel paese d'origine e visto quanto verrà motivato di seguito (cfr. infra consid. 6.3).

E. 4.3.3 In considerazione di quanto precede, la competenza dell'Italia risulta dunque di principio data.

E. 5.1 Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene, al contrario di quanto concluso nel provvedimento litigioso, che le problematiche nell'accoglienza e nella procedura di richiedenti l'asilo in Italia, che avrebbe lui stesso sperimentato, sarebbero da considerare quali carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Chiaro indizio in tal senso, sarebbe che i trasferimenti Dublino verso il suddetto Paese sono stati sospesi da più di due anni, e la situazione d'accoglienza italiana sarebbe da considerare ancora più grave visto il tempo trascorso o comunque che, entro il termine per un suo trasferimento, vi sarebbero ancora meno possibilità di ripresa del sistema d'accoglienza italiano (cfr. ricorso, p.to II, pag. 5 segg.).

E. 5.2 Ora, risulta dalla giurisprudenza recente dello scrivente Tribunale che questa autorità ritenga che non vi sia l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in Italia, le quali si opporrebbero al trasferimento di un richiedente non particolarmente vulnerabile e senza gravi problemi di salute - come è il caso del ricorrente (cfr. infra consid. 6.5) - e ciò anche se, la procedura d'asilo ed il sistema d'accoglienza e d'assistenza sociale in tale paese, soffrano di puntuali deficienze (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e 10.4; cfr. anche le sentenze del TAF F-355/2025 del 24 gennaio 2025 consid. 4.1, F-945/2025 del 24 febbraio 2025 consid. 2.1, F-256/2025 del 20 gennaio 2025 consid. 7.2, F-4539/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.2, F-741/2025 dell'11 febbraio 2025 consid. 3.2). Pertanto, il rispetto da parte dell'Italia dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto europeo in materia di procedura d'asilo e d'accoglienza, in particolare il principio di non-respingimento enunciato espressamente all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la proibizione di maltrattamenti prevista agli art. 3 CEDU così come agli art. 3 e 16 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), rimane presunto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4 valutazione confermata anche nella sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 precitata consid. 10.2; ex multis la sentenza del TAF F-4539/2024 succitata consid. 3.2).

E. 5.3 Inoltre, la circostanza che l'Italia rifiuti temporaneamente l'esecuzione dei trasferimenti Dublino, a differenza di quanto motivato nel suo ricorso dall'insorgente, non risulta essere una circostanza sufficiente, di per sé sola, per ritenere l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. a tal proposito la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24 del 19 dicembre 2024 par. 43; cfr. anche nello stesso senso, la sentenza del TAF F-4539/2024 succitata consid. 3.3). Altresì, la citazione, anche di passaggi, di una sentenza del (...) nel ricorso (cfr. pag. 6 seg.), in quanto giurisprudenza di un tribunale straniero, non lega in alcun modo la scrivente autorità. Neppure il rapporto (...) del (...) sulla situazione del sistema d'accoglienza in Italia, referenziato nel memoriale ricorsuale (cfr. pag. 7), è in grado di rimettere in discussione le presunzioni succitate. Da ultimo, le circostanze addotte dall'insorgente nel colloquio Dublino, che in Italia non avrebbe ricevuto aiuto, malgrado abbia cercato di contattare molte associazioni umanitarie ed avrebbe trascorso (...) in strada, e che non sarebbe riuscito a rinnovare il suo permesso scaduto o a trovare lavoro, nemmeno con l'aiuto della (...) rispettivamente rivolgendosi al comune di residenza ed al patronato (cfr. n. 21/3 e 31/2), per nulla sostanziate con elementi concreti e circostanziati, non sono atte a mutare la conclusione sopra esposta circa la mancanza di violazioni sistemiche nel sistema d'accoglienza italiano.

E. 5.4 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie.

E. 6.1 Per contestare il suo trasferimento in Italia, il ricorrente invoca la sua relazione con la compagna B._______, ancora in procedura d'asilo nazionale in Svizzera, nonché le condizioni difficili in cui avrebbe vissuto nel suddetto Paese. Il suo trasferimento nel predetto Stato membro sarebbe contrario, a mente sua, all'art. 8 CEDU rispettivamente all'art. 3 CEDU, e nel caso peculiare di specie si dovrebbero quindi applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 6.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 6.3.1 Innanzitutto, per quanto attiene alla relazione con la compagna di cui il ricorrente si prevale per opporsi al suo trasferimento verso l'Italia, occorre osservare quanto segue.

E. 6.3.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per opporsi all'eventuale separazione dalla sua famiglia, purché intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1 e rif. cit.). La giurisprudenza costante del Tribunale federale, considera che le relazioni rientranti nella protezione dell'art. 8 CEDU, siano soprattutto quelle concernenti la famiglia nucleare ("Kernfamilie"), ovvero quelle esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-5388/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 9.2.1). La Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che, la nozione di "famiglia" prevista all'art. 8, non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio, ma può comprendere altri legami "famigliari" de facto, quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi legame coniugale (cfr. CorteEDU, Moretti e Benedetti contro Italia del 27 aprile 2010, 16318/07, par. 45). Se sufficientemente intensi, possono essere ritenuti anche rapporti tra parenti stretti, come fratelli e sorelle o zii e nipoti, ma in questo caso deve sussistere un particolare rapporto di dipendenza tra la persona con diritto di presenza assicurato e il cittadino straniero che richiede il permesso, che va al di là dei consueti rapporti familiari o legami affettivi (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1 e rif. cit.; sentenza della CorteEDU, Moretti e Benedetti contro Italia succitata, par. 46).

E. 6.3.3 Tornando al caso concreto, v'è da osservare a titolo preliminare, che soltanto un matrimonio celebrato validamente all'estero può essere riconosciuto in Svizzera (art. 45 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 [LDIP, RS 291]). Ora, malgrado il ricorrente, anche nel suo ricorso, ritenga B._______ come sua moglie, risulta tuttavia chiaramente dagli atti di causa (ed anche dagli atti contenuti nel dossier N [...] di B._______ che il Tribunale ha consultato) come egli non abbia mai contratto matrimonio civile in Italia, Paese quest'ultimo dove avrebbe conosciuto B._______, malgrado la sua intenzione dichiarata (cfr. n. 21/3). Inoltre, al contrario di quanto da egli riferito nel suo ricorso, non si desume né dai suoi asserti né da quelli di B._______ che sarebbe stato celebrato un matrimonio religioso in Italia fra i due, in quanto l'unico episodio riconducibile a tali affermazioni, trattasi di una mera festa in presenza di qualche amico e parente, senza alcuna valenza giuridica. Pertanto, il ricorrente con B._______ continua ad essere considerato non coniugato da questo Tribunale.

E. 6.3.4 Proseguendo, l'insorgente ha dichiarato di aver conosciuto la compagna B._______ nel (...) del (...) in Italia, e che da (...) del (...) avrebbero vissuto assieme in un alloggio da lui affittato. Malgrado la loro intenzione di sposarsi, recandosi anche in questura a E._______ - ricevendo anche a tal fine un nulla osta al matrimonio da parte del D._______ a E._______ - essi non sarebbero riusciti a contrarre matrimonio a causa di problemi economici, nonché a causa dello scadere del permesso di soggiorno italiano del ricorrente. Con la compagna sarebbero inoltre in attesa di un figlio (dagli atti nel dossier N di B._______, risulta come la stessa sarebbe al [...] mese di gravidanza; cfr. anche n. 21/3 e 38/16). Il Tribunale, considerati attentamente gli atti di causa, rileva come la coabitazione tra il ricorrente e la compagna dura da poco più di (...) mesi e non può pertanto essere considerata di lunga durata. A ciò si aggiunge che la loro relazione data al (...) del (...), allorché essi si trovavano entrambi alloggiati in un centro d'accoglienza in Italia, quindi risulta relativamente recente e non intrapresa già nel loro Paese d'origine. Essi ad oggi, nonostante il ricorrente asserisca che il figlio in grembo alla compagna sarebbe suo, di fatto, se la gravidanza verrà portata a termine, egli dovrà ancora riconoscere il futuro nascituro, perché possa prevalersi di un qualsivoglia legame giuridicamente valido con il medesimo. Inoltre, malgrado l'espressa volontà del ricorrente di sposarsi in Italia con la compagna, e della documentazione presentata dal ricorrente che sostiene la stessa (cfr. n. 33/9 e 38/16), non risulta tuttavia dagli atti all'inserto che in Svizzera i medesimi abbiano intrapreso dei passi procedurali in tal senso e quindi che il loro matrimonio possa essere ritenuto imminente. Altresì, malgrado l'insorgente abbia asserito di aver affittato in Italia per (...) un alloggio per stare con B._______ (cfr. n. 21/3), non risulta dai suoi asserti (né da quelli di B._______), che vi sia una dipendenza economica tra i due. Alla luce di quanto precede, il ricorrente non può quindi prevalersi validamente dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con B._______ equiparabile ad una "vita familiare" ai sensi della giurisprudenza succitata. Altresì, per quanto non si possa ad oggi negare che il ricorrente possa essere un sostegno per la compagna, che attende in più un bambino, e che la sua presenza sembri essere positiva per la partner, tuttavia vi è da rilevare che tale sostegno è iniziato non prima del (...) del (...), allorché egli avrebbe conosciuto la compagna in Italia, e che ella fino ad allora era stata sola, potendo contare eventualmente sul sostegno di un fratello pure presente in Italia e che risiedeva con il ricorrente e la compagna nell'abitazione (cfr. dossier N di B._______ e certificato di stato di famiglia del [...], n. 33/9). Inoltre, dall'esame della documentazione medica all'inserto (e di quella di B._______), non risulta che vi sia un legame di particolare dipendenza tra il ricorrente ed B._______, che vada al di là del legame affettivo tra i due, che il Tribunale non intende porre in dubbio. D'altra parte, la compagna non rientra neppure nel cerchio dei beneficiari definito dalla CorteEDU. In effetti egli, visto quanto già considerato sopra, non può essere considerato un parente stretto di B._______. Inoltre, anche se non determinante, il Tribunale evidenzia come la relazione affettiva tra il ricorrente e la compagna - ed eventualmente anche con il futuro nascituro - non risulta essere intralciata in modo eccessivo, essendo che il Paese dove l'insorgente verrebbe trasferito è confinante con la Svizzera e quindi egli potrebbe incontrare la compagna durante delle brevi visite reciproche, previa autorizzazione delle autorità competenti, nonché intrattenere il contatto in particolare via telefono e social media. Per il resto, ed onde evitare inutili ridondanze, si rinvia alla decisione della SEM (cfr. n. II, pag. 7).

E. 6.3.5 Alla luce di quanto precede, l'insorgente non può pertanto prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Italia, che non risulta pertanto contrario alla suddetta disposizione.

E. 6.4 Per quanto poi attiene alle condizioni di vita in Italia, malgrado il Tribunale non escluda che sia possibile che le condizioni di alloggio e per trovare un'attività lavorativa possano essere state difficili come asserito dal ricorrente (cfr. n. 21/3 e 31/2), le argomentazioni presenti nel ricorso circa l'impossibilità per lui di reinserirsi nel sistema d'accoglienza italiano, viste le problematiche attuali presenti nello stesso, non raggiungono un grado tale di gravità e di disagio che permetterebbe di concludere per un trattamento contrario all'art. 3 CEDU rispettivamente all'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo trasferimento verso l'Italia. Ad ogni buon conto, il ricorrente non ha difatti apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto, che permetta di ammettere che in caso di un suo trasferimento in Italia, egli sarebbe durevolmente privato di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che lui non potrà beneficiare dell'aiuto di cui avrebbe bisogno per far valere i suoi diritti in tal senso. Difatti, malgrado egli abbia asserito di essersi rivolto a delle associazioni umanitarie, senza che esse lo aiutassero (cfr. n. 21/3, pag. 2; n. 31/2, pag. 1), dichiarazioni che non sono però supportate da alcun elemento concreto e sostanziato (cfr. anche supra consid. 5.3), tuttavia egli non ha mai allegato di essersi rivolto alle istanze giudiziarie presenti in Italia - anche per il tramite delle associazioni non governative ivi presenti - per far valere i suoi diritti. Pertanto, egli non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi sostanziati e fondati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità italiane rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione delle norme comunitarie ed internazionali. Inoltre, egli non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che l'Italia non rispetterebbe il principio di non respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese.

E. 6.5.1 Per quanto infine attiene allo stato di salute del ricorrente, si evince dai documenti medici all'inserto, che egli ha effettuato un consulto odontoiatrico il 10 marzo 2025, dove gli è stato estratto un dente (cfr. n. 35/4). Inoltre, durante le visite mediche del 13 marzo 2025 (cfr. n. 37/5) rispettivamente del 28 marzo 2025 (cfr. n. 46/2), gli sono state poste le diagnosi d'insonnia con incubi con la prescrizione di una terapia farmacologica a base di Stilnox 10 mg (cfr. n. 37/5), nonché di scabbia, con la relativa prescrizione farmacologica (cfr. n. 46/2).

E. 6.5.2 Visto quanto sopra, è indubbio che nella presente disamina lo stato di salute dell'insorgente non rientri nella restrittiva giurisprudenza convenzionale (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, par. 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, par. 121 segg.), né in quello per cui altrimenti si sarebbe dovuto ottenere dall'Italia delle pregresse garanzie specifiche circa la presa a carico immediata dal profilo medico ed alloggiativo del ricorrente (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3 e 10.4.4). In ogni caso, l'Italia, che è legata dalla direttiva accoglienza e dispone all'evidenza di strutture mediche equiparabili a quelle presenti su suolo elvetico, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).

E. 6.6 Visto quanto precede, il trasferimento del ricorrente verso l'Italia non è contrario agli obblighi della Svizzera derivanti dagli art. 3 CEDU e 3 Conv. tortura.

E. 6.7 Alla luce di quanto sopra, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 17 par. 1 RD III). Non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Inoltre, in tale contesto, si rileva ancora come la mera censura proposta nel ricorso di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (cfr. ricorso, pag. 4), per nulla motivata e sostanziata oltre nel memoriale ricorsuale, è da respingere senza ulteriori considerazioni in merito.

E. 7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 2 aprile 2025 sono revocate.

E. 9 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2263/2025 Sentenza del 7 aprile 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 marzo 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2025, insieme alla presunta compagna B._______ (di seguito anche: B._______; dossier della SEM N [...]). A.b Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 26 febbraio 2025, è risultato che il richiedente era entrato illegalmente in Italia il (...) e aveva già depositato una domanda d'asilo nel medesimo Paese il (...). A.c In data (...) febbraio 2025, la SEM ha svolto con l'interessato un colloquio personale in conformità all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), nell'ambito del quale il richiedente è stato questionato sia circa la sua relazione con B._______, sia in merito alla possibile competenza dell'Italia per il trattamento della sua domanda d'asilo. Egli ha depositato agli atti: la sua carta d'identità per stranieri italiana, non valida per l'espatrio; il permesso di soggiorno provvisorio rilasciato dalla questura di C._______; la tessera sanitaria italiana; la carta d'immatricolazione tunisina; copie di due fotografie che lo ritraggono con B._______; stampa del certificato di stato libero in materia di matrimonio rilasciatogli dal D._______ a E._______; le stampe dei certificati di stato libero (nulla osta al matrimonio) del (...) per l'interessato e B._______ rilasciati dal D._______ a E._______; le copie degli estratti di nascita dell'interessato e di B._______; la stampa del certificato di stato di famiglia del F._______. A.d Sempre il (...) febbraio 2025 l'autorità inferiore ha dapprima trasmesso all'Italia una domanda di presa in carico del richiedente fondata sull'art. 12 par. 4 RD III, poi annullata il medesimo giorno, e trasmessa nuovamente quale domanda di ripresa in carico basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ma citando nuovamente alla fine del formulario il disposto art. 12 par. 4 RD III. L'Italia non ha risposto alla stessa. A.e Il (...) marzo 2025, si è tenuto un ulteriore colloquio Dublino con il richiedente, portante esclusivamente sulla possibile competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo. A.f Con scritto datato 12 marzo 2025, la SEM ha informato il richiedente della sua intenzione di voler procedere con la trattazione separata del suo incarto rispetto a quello della fidanzata B._______, non essendo la loro relazione comparabile ad un concubinato, ed offrendo la possibilità all'interessato di essere sentito in merito. Tramite la missiva del 18 marzo 2025, quest'ultimo ha presentato le sue osservazioni, chiedendo che il suo incarto con quello di B._______ fossero uniti e che essi fossero considerati un nucleo famigliare. Oltre a copia di altre due fotografie che raffigurerebbero il richiedente con B._______, egli ha nuovamente presentato parte della documentazione già versata precedentemente agli atti dalla SEM. B. Con decisione del 21 marzo 2025, notificata il 25 marzo 2025 - in tale ambito la rappresentanza legale incaricata ha rinunciato al suo mandato - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia. C. Il 1° aprile 2025 (cfr. risultanze processuali), l'interessato - per il tramite della sua rappresentante legale di cui ha allegato copia di una nuova procura sottoscritta il 27 marzo 2025 - è insorto contro la succitata decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), concludendo, a titolo procedurale, d'un canto alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto presentando istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato l'annullamento della decisione della SEM e la restituzione degli atti a quest'ultima autorità affinché proceda all'esame nazionale della sua domanda d'asilo. D. Con misure supercautelari del 2 aprile 2025, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di un tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2 La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 4.3 4.3.1 Nel caso in narrativa, si evince dagli atti che il ricorrente ha presentato domanda d'asilo in Italia il (...) - ed in questo Paese avrebbe in particolare ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio in attesa del risultato della sua domanda - circostanze pure da lui confermate (cfr. n. 11/1, 14/1, 21/3 e 31/2). Sulla base di ciò, la SEM ha presentato una domanda di ripresa in carico all'Italia fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (rispettivamente sull'art. 12 par. 4 RD III alla fine del formulario; cfr. n. 25/1, 27/7 e 28/1). Le autorità italiane richieste, non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, sono reputate aver accettato la loro competenza per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente. 4.3.2 Il ricorrente, nel suo ricorso, si prevale della relazione con B._______, perché il suo incarto venga trattato dall'autorità inferiore unitamente a quello della compagna, che è stato invece passato alla procedura d'asilo nazionale. Tuttavia il Tribunale rileva in proposito, come egli non si possa validamente prevalere in particolare degli art. 10 e 11 RD III - che tra l'altro egli non cita nel ricorso - per una trattazione congiunta del suo caso con B._______, in quanto quest'ultima non rientra nella nozione di "familiare" ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, non essendo la loro relazione costituitasi già nel paese d'origine e visto quanto verrà motivato di seguito (cfr. infra consid. 6.3). 4.3.3 In considerazione di quanto precede, la competenza dell'Italia risulta dunque di principio data. 5. 5.1 Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene, al contrario di quanto concluso nel provvedimento litigioso, che le problematiche nell'accoglienza e nella procedura di richiedenti l'asilo in Italia, che avrebbe lui stesso sperimentato, sarebbero da considerare quali carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Chiaro indizio in tal senso, sarebbe che i trasferimenti Dublino verso il suddetto Paese sono stati sospesi da più di due anni, e la situazione d'accoglienza italiana sarebbe da considerare ancora più grave visto il tempo trascorso o comunque che, entro il termine per un suo trasferimento, vi sarebbero ancora meno possibilità di ripresa del sistema d'accoglienza italiano (cfr. ricorso, p.to II, pag. 5 segg.). 5.2 Ora, risulta dalla giurisprudenza recente dello scrivente Tribunale che questa autorità ritenga che non vi sia l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in Italia, le quali si opporrebbero al trasferimento di un richiedente non particolarmente vulnerabile e senza gravi problemi di salute - come è il caso del ricorrente (cfr. infra consid. 6.5) - e ciò anche se, la procedura d'asilo ed il sistema d'accoglienza e d'assistenza sociale in tale paese, soffrano di puntuali deficienze (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e 10.4; cfr. anche le sentenze del TAF F-355/2025 del 24 gennaio 2025 consid. 4.1, F-945/2025 del 24 febbraio 2025 consid. 2.1, F-256/2025 del 20 gennaio 2025 consid. 7.2, F-4539/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.2, F-741/2025 dell'11 febbraio 2025 consid. 3.2). Pertanto, il rispetto da parte dell'Italia dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto europeo in materia di procedura d'asilo e d'accoglienza, in particolare il principio di non-respingimento enunciato espressamente all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la proibizione di maltrattamenti prevista agli art. 3 CEDU così come agli art. 3 e 16 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), rimane presunto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4 valutazione confermata anche nella sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 precitata consid. 10.2; ex multis la sentenza del TAF F-4539/2024 succitata consid. 3.2). 5.3 Inoltre, la circostanza che l'Italia rifiuti temporaneamente l'esecuzione dei trasferimenti Dublino, a differenza di quanto motivato nel suo ricorso dall'insorgente, non risulta essere una circostanza sufficiente, di per sé sola, per ritenere l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. a tal proposito la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24 del 19 dicembre 2024 par. 43; cfr. anche nello stesso senso, la sentenza del TAF F-4539/2024 succitata consid. 3.3). Altresì, la citazione, anche di passaggi, di una sentenza del (...) nel ricorso (cfr. pag. 6 seg.), in quanto giurisprudenza di un tribunale straniero, non lega in alcun modo la scrivente autorità. Neppure il rapporto (...) del (...) sulla situazione del sistema d'accoglienza in Italia, referenziato nel memoriale ricorsuale (cfr. pag. 7), è in grado di rimettere in discussione le presunzioni succitate. Da ultimo, le circostanze addotte dall'insorgente nel colloquio Dublino, che in Italia non avrebbe ricevuto aiuto, malgrado abbia cercato di contattare molte associazioni umanitarie ed avrebbe trascorso (...) in strada, e che non sarebbe riuscito a rinnovare il suo permesso scaduto o a trovare lavoro, nemmeno con l'aiuto della (...) rispettivamente rivolgendosi al comune di residenza ed al patronato (cfr. n. 21/3 e 31/2), per nulla sostanziate con elementi concreti e circostanziati, non sono atte a mutare la conclusione sopra esposta circa la mancanza di violazioni sistemiche nel sistema d'accoglienza italiano. 5.4 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie. 6. 6.1 Per contestare il suo trasferimento in Italia, il ricorrente invoca la sua relazione con la compagna B._______, ancora in procedura d'asilo nazionale in Svizzera, nonché le condizioni difficili in cui avrebbe vissuto nel suddetto Paese. Il suo trasferimento nel predetto Stato membro sarebbe contrario, a mente sua, all'art. 8 CEDU rispettivamente all'art. 3 CEDU, e nel caso peculiare di specie si dovrebbero quindi applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 6.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.3 6.3.1 Innanzitutto, per quanto attiene alla relazione con la compagna di cui il ricorrente si prevale per opporsi al suo trasferimento verso l'Italia, occorre osservare quanto segue. 6.3.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per opporsi all'eventuale separazione dalla sua famiglia, purché intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1 e rif. cit.). La giurisprudenza costante del Tribunale federale, considera che le relazioni rientranti nella protezione dell'art. 8 CEDU, siano soprattutto quelle concernenti la famiglia nucleare ("Kernfamilie"), ovvero quelle esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-5388/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 9.2.1). La Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che, la nozione di "famiglia" prevista all'art. 8, non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio, ma può comprendere altri legami "famigliari" de facto, quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi legame coniugale (cfr. CorteEDU, Moretti e Benedetti contro Italia del 27 aprile 2010, 16318/07, par. 45). Se sufficientemente intensi, possono essere ritenuti anche rapporti tra parenti stretti, come fratelli e sorelle o zii e nipoti, ma in questo caso deve sussistere un particolare rapporto di dipendenza tra la persona con diritto di presenza assicurato e il cittadino straniero che richiede il permesso, che va al di là dei consueti rapporti familiari o legami affettivi (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1 e rif. cit.; sentenza della CorteEDU, Moretti e Benedetti contro Italia succitata, par. 46). 6.3.3 Tornando al caso concreto, v'è da osservare a titolo preliminare, che soltanto un matrimonio celebrato validamente all'estero può essere riconosciuto in Svizzera (art. 45 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 [LDIP, RS 291]). Ora, malgrado il ricorrente, anche nel suo ricorso, ritenga B._______ come sua moglie, risulta tuttavia chiaramente dagli atti di causa (ed anche dagli atti contenuti nel dossier N [...] di B._______ che il Tribunale ha consultato) come egli non abbia mai contratto matrimonio civile in Italia, Paese quest'ultimo dove avrebbe conosciuto B._______, malgrado la sua intenzione dichiarata (cfr. n. 21/3). Inoltre, al contrario di quanto da egli riferito nel suo ricorso, non si desume né dai suoi asserti né da quelli di B._______ che sarebbe stato celebrato un matrimonio religioso in Italia fra i due, in quanto l'unico episodio riconducibile a tali affermazioni, trattasi di una mera festa in presenza di qualche amico e parente, senza alcuna valenza giuridica. Pertanto, il ricorrente con B._______ continua ad essere considerato non coniugato da questo Tribunale. 6.3.4 Proseguendo, l'insorgente ha dichiarato di aver conosciuto la compagna B._______ nel (...) del (...) in Italia, e che da (...) del (...) avrebbero vissuto assieme in un alloggio da lui affittato. Malgrado la loro intenzione di sposarsi, recandosi anche in questura a E._______ - ricevendo anche a tal fine un nulla osta al matrimonio da parte del D._______ a E._______ - essi non sarebbero riusciti a contrarre matrimonio a causa di problemi economici, nonché a causa dello scadere del permesso di soggiorno italiano del ricorrente. Con la compagna sarebbero inoltre in attesa di un figlio (dagli atti nel dossier N di B._______, risulta come la stessa sarebbe al [...] mese di gravidanza; cfr. anche n. 21/3 e 38/16). Il Tribunale, considerati attentamente gli atti di causa, rileva come la coabitazione tra il ricorrente e la compagna dura da poco più di (...) mesi e non può pertanto essere considerata di lunga durata. A ciò si aggiunge che la loro relazione data al (...) del (...), allorché essi si trovavano entrambi alloggiati in un centro d'accoglienza in Italia, quindi risulta relativamente recente e non intrapresa già nel loro Paese d'origine. Essi ad oggi, nonostante il ricorrente asserisca che il figlio in grembo alla compagna sarebbe suo, di fatto, se la gravidanza verrà portata a termine, egli dovrà ancora riconoscere il futuro nascituro, perché possa prevalersi di un qualsivoglia legame giuridicamente valido con il medesimo. Inoltre, malgrado l'espressa volontà del ricorrente di sposarsi in Italia con la compagna, e della documentazione presentata dal ricorrente che sostiene la stessa (cfr. n. 33/9 e 38/16), non risulta tuttavia dagli atti all'inserto che in Svizzera i medesimi abbiano intrapreso dei passi procedurali in tal senso e quindi che il loro matrimonio possa essere ritenuto imminente. Altresì, malgrado l'insorgente abbia asserito di aver affittato in Italia per (...) un alloggio per stare con B._______ (cfr. n. 21/3), non risulta dai suoi asserti (né da quelli di B._______), che vi sia una dipendenza economica tra i due. Alla luce di quanto precede, il ricorrente non può quindi prevalersi validamente dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con B._______ equiparabile ad una "vita familiare" ai sensi della giurisprudenza succitata. Altresì, per quanto non si possa ad oggi negare che il ricorrente possa essere un sostegno per la compagna, che attende in più un bambino, e che la sua presenza sembri essere positiva per la partner, tuttavia vi è da rilevare che tale sostegno è iniziato non prima del (...) del (...), allorché egli avrebbe conosciuto la compagna in Italia, e che ella fino ad allora era stata sola, potendo contare eventualmente sul sostegno di un fratello pure presente in Italia e che risiedeva con il ricorrente e la compagna nell'abitazione (cfr. dossier N di B._______ e certificato di stato di famiglia del [...], n. 33/9). Inoltre, dall'esame della documentazione medica all'inserto (e di quella di B._______), non risulta che vi sia un legame di particolare dipendenza tra il ricorrente ed B._______, che vada al di là del legame affettivo tra i due, che il Tribunale non intende porre in dubbio. D'altra parte, la compagna non rientra neppure nel cerchio dei beneficiari definito dalla CorteEDU. In effetti egli, visto quanto già considerato sopra, non può essere considerato un parente stretto di B._______. Inoltre, anche se non determinante, il Tribunale evidenzia come la relazione affettiva tra il ricorrente e la compagna - ed eventualmente anche con il futuro nascituro - non risulta essere intralciata in modo eccessivo, essendo che il Paese dove l'insorgente verrebbe trasferito è confinante con la Svizzera e quindi egli potrebbe incontrare la compagna durante delle brevi visite reciproche, previa autorizzazione delle autorità competenti, nonché intrattenere il contatto in particolare via telefono e social media. Per il resto, ed onde evitare inutili ridondanze, si rinvia alla decisione della SEM (cfr. n. II, pag. 7). 6.3.5 Alla luce di quanto precede, l'insorgente non può pertanto prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Italia, che non risulta pertanto contrario alla suddetta disposizione. 6.4 Per quanto poi attiene alle condizioni di vita in Italia, malgrado il Tribunale non escluda che sia possibile che le condizioni di alloggio e per trovare un'attività lavorativa possano essere state difficili come asserito dal ricorrente (cfr. n. 21/3 e 31/2), le argomentazioni presenti nel ricorso circa l'impossibilità per lui di reinserirsi nel sistema d'accoglienza italiano, viste le problematiche attuali presenti nello stesso, non raggiungono un grado tale di gravità e di disagio che permetterebbe di concludere per un trattamento contrario all'art. 3 CEDU rispettivamente all'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo trasferimento verso l'Italia. Ad ogni buon conto, il ricorrente non ha difatti apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto, che permetta di ammettere che in caso di un suo trasferimento in Italia, egli sarebbe durevolmente privato di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che lui non potrà beneficiare dell'aiuto di cui avrebbe bisogno per far valere i suoi diritti in tal senso. Difatti, malgrado egli abbia asserito di essersi rivolto a delle associazioni umanitarie, senza che esse lo aiutassero (cfr. n. 21/3, pag. 2; n. 31/2, pag. 1), dichiarazioni che non sono però supportate da alcun elemento concreto e sostanziato (cfr. anche supra consid. 5.3), tuttavia egli non ha mai allegato di essersi rivolto alle istanze giudiziarie presenti in Italia - anche per il tramite delle associazioni non governative ivi presenti - per far valere i suoi diritti. Pertanto, egli non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi sostanziati e fondati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità italiane rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione delle norme comunitarie ed internazionali. Inoltre, egli non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che l'Italia non rispetterebbe il principio di non respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. 6.5 6.5.1 Per quanto infine attiene allo stato di salute del ricorrente, si evince dai documenti medici all'inserto, che egli ha effettuato un consulto odontoiatrico il 10 marzo 2025, dove gli è stato estratto un dente (cfr. n. 35/4). Inoltre, durante le visite mediche del 13 marzo 2025 (cfr. n. 37/5) rispettivamente del 28 marzo 2025 (cfr. n. 46/2), gli sono state poste le diagnosi d'insonnia con incubi con la prescrizione di una terapia farmacologica a base di Stilnox 10 mg (cfr. n. 37/5), nonché di scabbia, con la relativa prescrizione farmacologica (cfr. n. 46/2). 6.5.2 Visto quanto sopra, è indubbio che nella presente disamina lo stato di salute dell'insorgente non rientri nella restrittiva giurisprudenza convenzionale (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, par. 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, par. 121 segg.), né in quello per cui altrimenti si sarebbe dovuto ottenere dall'Italia delle pregresse garanzie specifiche circa la presa a carico immediata dal profilo medico ed alloggiativo del ricorrente (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3 e 10.4.4). In ogni caso, l'Italia, che è legata dalla direttiva accoglienza e dispone all'evidenza di strutture mediche equiparabili a quelle presenti su suolo elvetico, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). 6.6 Visto quanto precede, il trasferimento del ricorrente verso l'Italia non è contrario agli obblighi della Svizzera derivanti dagli art. 3 CEDU e 3 Conv. tortura. 6.7 Alla luce di quanto sopra, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 17 par. 1 RD III). Non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Inoltre, in tale contesto, si rileva ancora come la mera censura proposta nel ricorso di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (cfr. ricorso, pag. 4), per nulla motivata e sostanziata oltre nel memoriale ricorsuale, è da respingere senza ulteriori considerazioni in merito.

7. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 2 aprile 2025 sono revocate.

9. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: