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F-1525/2022

F-1525/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-02 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti, fermo restando l’obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l’asilo provare la sua minore età (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]), la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell’età del richiedente l’asilo, basandosi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l’età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l’asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la

F-1525/2022 Pagina 5 maggiore età (cfr. art. 17 cpv. 3bis LAsi e DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti), la determinazione medica dell’età avviene, in genere, tramite un esame clinico, una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) dello sterno clavicolare e un’ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie; l’esame clinico e la RX della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età: la RX della mano viene però tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la TAC dello sterno clavicolare e con l’OPT; la TAC dello sterno clavicolare e l’OPT possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo; quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento globale delle prove (cfr., per più dettagli, la DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5, 5.6 e 5.7 con gli innumerevoli riferimenti giurisprudenziali), il 28 dicembre 2021, nutrendo dei dubbi sulla data di nascita del 1° gennaio 2005 dichiarata dal ricorrente, la SEM ha incaricato il “Centre universitaire romand de médecine légale” (CURML) di eseguire gli esami medici necessari per delucidare questa questione; il 30 dicembre 2021, il CURML ha eseguito un esame clinico del ricorrente, una RX della sua mano destra, una TAC del suo sterno clavicolare e un’OPT delle sue arcate dentarie (cfr. incarto SEM, doc. 12/2); il 4 gennaio 2022, il CURML ha comunicato alla SEM i risultati degli esami, dai quali risulta che l’età media del ricorrente è situata tra i 18 e i 22 anni, che la sua età minima è di 17.6 anni, che è possibile dunque che egli abbia meno di 18 anni, ma che la data di nascita del 1° gennaio 2005 può essere esclusa (cfr. incarto SEM, doc. 17/12), il 24 gennaio 2022, la SEM ha svolto l’audizione del ricorrente, con particolare riguardo alla sua età (cfr. incarto SEM, doc. 20/13); in proposito, il ricorrente, che è giunto in Europa privo di documenti d’identità (“tazkira”), ha ribadito che sua madre gli aveva detto, al momento di lasciare l’Afghanistan, che aveva sedici anni, non aggiungendo in sostanza nulla di più; sulla base delle risultanze degli esami del CURML e della sua audizione, la SEM ha informato il ricorrente che “le sarà pertanto attribuita la data di nascita 01.01.2003, ovvero una data secondo la quale il primo giorno del primo mese dell’anno del deposito della sua domanda d’asilo in Svizzera, lei avrebbe compiuto la maggiore età” (incarto SEM, doc. 20/13), ciò di cui egli ha in definitiva preso atto, il suo rappresentante rilevando tuttavia che, nella misura in cui sussiste “un dubbio circa la minore età”,

F-1525/2022 Pagina 6 egli “andrebbe considerato minorenne” in applicazione dell’art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107); da ultimo, il ricorrente ha affermato di non aver nessun problema di salute (cfr. incarto SEM, doc. 20/13), ora, nel quadro di un apprezzamento globale di tutti i dati raccolti dalla SEM, questo Tribunale deve constatare, come prima cosa, che il ricorrente, riguardo all’accertamento della sua età, ha eluso le domande postegli dalla SEM dopo che il CURML aveva escluso la data di nascita del 1° gennaio 2005, continuando a dichiarare di avere sedici anni, così come gli avrebbe detto sua madre al momento di lasciare l’Afghanistan, ed è quindi venuto meno al suo obbligo di collaborare con la SEM; in secondo luogo, rispetto alle risultanze della RX (età massima: 19 anni; età minima: 16.1 anni), della TAC (età media: 21.7 anni) e dell’OPT (età media: 18.2 anni), effettuate dal CURML, questo Tribunale reputa che, siccome l’età media del ricorrente si situa tra i 18 e i 22 anni, si potrebbe presumere, in base a questo indicatore, che egli abbia intorno ai 20 anni; tenendo tuttavia conto che la sua età minima è pari a 17.6 anni, è legittimo supporre che egli possa avere un po’ più di 18 anni e 6 mesi; così, se è possibile che la sua età minima sia inferiore ai 18 anni, è comunque più verosimile che la sua età effettiva sia almeno pari o di poco superiore ai 18 anni, dimodoché egli deve essere ritenuto maggiorenne (cfr. art. 2 lett. i/j RD III); questa conclusione, ricavata dai dati di natura medico-scientifica del CURML, è avvalorata da altri elementi caratterizzanti la vicenda, in primis il fatto che il ricorrente non ha presentato alcun documento d’identità alla SEM e che, dando indicazioni contraddittorie o comunque non attendibili sulla sua età, dapprima in Bulgaria, poi in Svizzera, egli ha contribuito a creare e mantenere l’incertezza su un aspetto essenziale per l’applicazione del RD III, come si può evincere dagli artt. 6 e 8 RD III (cfr. decisione impugnata, passim, in particolare la pag. 7); in accordo con l’art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro, gli obblighi dello Stato membro competente, descritti all'art. 18 par. 1 lett. c–d, vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 RD III),

F-1525/2022 Pagina 7 in concreto, dall’incarto si evince che il ricorrente, prima di entrare in Svizzera il 25 dicembre 2021, attraversando l’Austria, è giunto in Bulgaria il 18 novembre 2021 (cfr., in particolare, il foglio complementare d’ingresso e i dati Eurodac [incarto SEM, doc. 1 a 11]), il 26 gennaio 2022, in conformità all’art. 21 par. 1 RD III, la SEM ha presentato alle autorità bulgare competenti una richiesta di presa in carico del ricorrente (cfr. incarto SEM, doc. 24/5 e 25/1), il 9 febbraio 2022, le autorità bulgare hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria, in conformità all’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. incarto SEM, doc. 28/1), di conseguenza, la competenza della Bulgaria ad evadere la domanda d’asilo del ricorrente è accertata; si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Bulgaria è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, benché dai rapporti indipendenti disponibili sia desumibile, come sostiene lo stesso ricorrente, che il sistema del diritto d’asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l’aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata per intensità ed ampiezza a quella ritenuta per la Grecia (cfr. le sentenze TAF D-6598/2019, già citata, consid. 10.2 con i numerosi riferimenti, e F-7195/2018 dell’11 febbraio 2020 consid. 6.6.7), pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, segnatamente il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, garantendo una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE

F-1525/2022 Pagina 8 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF E-3182/2019 del 18 luglio 2019), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d’ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in concreto, il ricorrente si oppone al suo trasferimento in Bulgaria, invocando, da un lato, di essere “stato picchiato. Mi hanno picchiato sulla testa e mi hanno fatto azzannare dai cani” (ricorso, pag. 6, riproducente un estratto dell’audizione del 24.01.22), e, dall’altro lato, il fatto che la Bulgaria è esposta, dal 24 febbraio 2022, ad un “massiccio afflusso di migranti provenienti dall’Ucraina” (ricorso, pag. 13); ora, nonostante la loro valenza, né il primo né il secondo riferimento, presi distintamente o insieme, sono sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d’asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande d’asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine; più concretamente, va precisato, da un lato, che le percosse che il ricorrente asserisce di avere subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze di polizia, costituiscono un’allegazione di parte non suffragata da alcun indizio che potrebbe sostanziarla almeno in parte (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019, già citata, consid. 11.4); dall’altro lato, si noti ancora che i problemi venuti alla luce in Bulgaria con la crisi dei rifugiati ucraini (“insufficient capacity and resources to manage the situation with the people displaced from Ukraine” [allegato 3 del ricorso]), sembrano essere riconducibili alla gravità e alla tragicità della congiuntura bellica attuale, ma non ad insufficienze strutturali rimaste sconosciute fino ad oggi e scoperte soltanto di recente, ne deriva che l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; benché abbia affermato, a conclusione dell’audizione del 24 gennaio 2022, di non avere “nessun problema [di salute]”, il ricorrente fa pure valere, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il “mancato approfondimento delle

F-1525/2022 Pagina 9 perdite di memoria” e la “mancata attesa della visita neurologica” (ricorso, pag. 16), secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193), a prescindere dalle affermazioni contraddittorie del ricorrente sul suo stato di salute, il primo medico generico che l’ha visitato il 29 dicembre 2021, gli ha diagnosticato delle lesioni pustolose agli arti inferiori e ai genitali di origine da determinare (cfr. incarto SEM, doc. 16/2 [referto medico F2]); il 12 gennaio 2022, lo stesso medico ha formulato la diagnosi di insonnia (cfr. incarto SEM, doc. 35/3 [referto medico F2]); il 16 febbraio 2022, uno psichiatra ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento, rimarcando che il ricorrente “riferisce che a seguito dei colpi in testa subiti durante il percorso migratorio avrebbe iniziato ad accusare problemi di memoria. Si ritiene opportuno un accertamento medico in tale ambito” (cfr. incarto SEM, doc. 30/2 [referto medico F2]); il 23 febbraio 2022, un altro psichiatra ha confermato la medesima diagnosi, rimasta immutata (cfr. incarto SEM, doc. 31/2 [referto medico F2]); il 14 marzo 2022, il primo medico generico ha diagnosticato una “perdita di memoria soggettiva di non chiara origine”, con la precisazione che l’“esame neurologico cursorio ed esame obiettivo risultano nella norma” (cfr. incarto SEM, doc. 37/3 [referto medico F2]), ora, sulla base di questa configurazione diagnostica, questo Tribunale non intravede motivi sufficienti per credere che lo stato di salute del ricorrente, sotto il profilo sia somatico che psicologico, possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Bulgaria, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, la Bulgaria è tenuta a provvedere affinché i richiedenti l’asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, la quale comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), sostegno medico che anche il ricorrente potrà, se del caso, richiedere,

F-1525/2022 Pagina 10 è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3), alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché anche la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Bulgaria per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7); per finire, il ricorrente invoca la violazione del suo diritto di essere sentito, principalmente sotto il profilo di una pretesa motivazione insufficiente della decisione impugnata, elencando, per sostanziare la censura, tutte le critiche formulate nei confronti della SEM (cfr. ricorso, pag. 16), ora, come esposto in precedenza, la SEM ha istruito correttamente il caso ed ha motivato la sua decisione in modo sufficientemente dettagliato sotto il profilo delle esigenze del diritto di essere sentiti, dimodoché la relativa censura, per quanto intelligibile, si rivela infondata; in conclusione, è a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo contestuale trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]),

F-1525/2022 Pagina 11 la decisione è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-1525/2022 Pagina 12 Comunicazione: – rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento); – SEM, CFA Chiasso, ad …; – all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-1525/2022 Pagina 12 Comunicazione: – rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento); – SEM, CFA Chiasso, ad …; – all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1525/2022 Sentenza del 2 maggio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Muriel Beck Kadima; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il 1° gennaio 2003, Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 23 marzo 2022 / N .... Visto che: il 25 dicembre 2021, A._______ (il ricorrente), cittadino afghano avente dichiarato di essere nato il 1° gennaio 2005, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera, e ciò dopo avere presentato la medesima richiesta di protezione internazionale in Bulgaria, il 18 novembre 2021, e in Austria, il 17 dicembre 2021, il 23 marzo 2022, istruito il caso e concluso che la Bulgaria fosse competente in materia, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Bulgaria, il 24 marzo 2022, il rappresentante del ricorrente, SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione della SEM, il 31 marzo 2022, per il tramite del suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che sia riconosciuto come minorenne, che la decisione impugnata sia annullata, che la competenza della Svizzera sia constatata e che la domanda d'asilo esaminata dalla SEM oppure, in via subordinata, che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione, il 1° aprile 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, nel senso dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM non entra, di norma, nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento, prima di applicare questa disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in presenza di un minore non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III), se la questione della minore età del richiedente l'asilo è controversa, occorre chiarire preliminarmente questo aspetto determinante sia per identificare lo Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo, sia sul piano della procedura; la valutazione della SEM riguardo all'età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito e, se essa si rivela errata, bisognerà retrocedere gli atti alla SEM affinché riprenda e conduca la procedura idoneamente, tenendo conto della minore età del richiedente l'asilo ("dans des circonstances idoines": cfr., tra le tante, le sentenze TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1), in generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare la sua minore età (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]), la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, basandosi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. art. 17 cpv. 3bis LAsi e DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti), la determinazione medica dell'età avviene, in genere, tramite un esame clinico, una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) dello sterno clavicolare e un'ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie; l'esame clinico e la RX della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età: la RX della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la TAC dello sterno clavicolare e con l'OPT; la TAC dello sterno clavicolare e l'OPT possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo; quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento globale delle prove (cfr., per più dettagli, la DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5, 5.6 e 5.7 con gli innumerevoli riferimenti giurisprudenziali), il 28 dicembre 2021, nutrendo dei dubbi sulla data di nascita del 1° gennaio 2005 dichiarata dal ricorrente, la SEM ha incaricato il "Centre universitaire romand de médecine légale" (CURML) di eseguire gli esami medici necessari per delucidare questa questione; il 30 dicembre 2021, il CURML ha eseguito un esame clinico del ricorrente, una RX della sua mano destra, una TAC del suo sterno clavicolare e un'OPT delle sue arcate dentarie (cfr. incarto SEM, doc. 12/2); il 4 gennaio 2022, il CURML ha comunicato alla SEM i risultati degli esami, dai quali risulta che l'età media del ricorrente è situata tra i 18 e i 22 anni, che la sua età minima è di 17.6 anni, che è possibile dunque che egli abbia meno di 18 anni, ma che la data di nascita del 1° gennaio 2005 può essere esclusa (cfr. incarto SEM, doc. 17/12), il 24 gennaio 2022, la SEM ha svolto l'audizione del ricorrente, con particolare riguardo alla sua età (cfr. incarto SEM, doc. 20/13); in proposito, il ricorrente, che è giunto in Europa privo di documenti d'identità ("tazkira"), ha ribadito che sua madre gli aveva detto, al momento di lasciare l'Afghanistan, che aveva sedici anni, non aggiungendo in sostanza nulla di più; sulla base delle risultanze degli esami del CURML e della sua audizione, la SEM ha informato il ricorrente che "le sarà pertanto attribuita la data di nascita 01.01.2003, ovvero una data secondo la quale il primo giorno del primo mese dell'anno del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, lei avrebbe compiuto la maggiore età" (incarto SEM, doc. 20/13), ciò di cui egli ha in definitiva preso atto, il suo rappresentante rilevando tuttavia che, nella misura in cui sussiste "un dubbio circa la minore età", egli "andrebbe considerato minorenne" in applicazione dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107); da ultimo, il ricorrente ha affermato di non aver nessun problema di salute (cfr. incarto SEM, doc. 20/13), ora, nel quadro di un apprezzamento globale di tutti i dati raccolti dalla SEM, questo Tribunale deve constatare, come prima cosa, che il ricorrente, riguardo all'accertamento della sua età, ha eluso le domande postegli dalla SEM dopo che il CURML aveva escluso la data di nascita del 1° gennaio 2005, continuando a dichiarare di avere sedici anni, così come gli avrebbe detto sua madre al momento di lasciare l'Afghanistan, ed è quindi venuto meno al suo obbligo di collaborare con la SEM; in secondo luogo, rispetto alle risultanze della RX (età massima: 19 anni; età minima: 16.1 anni), della TAC (età media: 21.7 anni) e dell'OPT (età media: 18.2 anni), effettuate dal CURML, questo Tribunale reputa che, siccome l'età media del ricorrente si situa tra i 18 e i 22 anni, si potrebbe presumere, in base a questo indicatore, che egli abbia intorno ai 20 anni; tenendo tuttavia conto che la sua età minima è pari a 17.6 anni, è legittimo supporre che egli possa avere un po' più di 18 anni e 6 mesi; così, se è possibile che la sua età minima sia inferiore ai 18 anni, è comunque più verosimile che la sua età effettiva sia almeno pari o di poco superiore ai 18 anni, dimodoché egli deve essere ritenuto maggiorenne (cfr. art. 2 lett. i/j RD III); questa conclusione, ricavata dai dati di natura medico-scientifica del CURML, è avvalorata da altri elementi caratterizzanti la vicenda, in primis il fatto che il ricorrente non ha presentato alcun documento d'identità alla SEM e che, dando indicazioni contraddittorie o comunque non attendibili sulla sua età, dapprima in Bulgaria, poi in Svizzera, egli ha contribuito a creare e mantenere l'incertezza su un aspetto essenziale per l'applicazione del RD III, come si può evincere dagli artt. 6 e 8 RD III (cfr. decisione impugnata, passim, in particolare la pag. 7); in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro, gli obblighi dello Stato membro competente, descritti all'art. 18 par. 1 lett. c-d, vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 RD III), in concreto, dall'incarto si evince che il ricorrente, prima di entrare in Svizzera il 25 dicembre 2021, attraversando l'Austria, è giunto in Bulgaria il 18 novembre 2021 (cfr., in particolare, il foglio complementare d'ingresso e i dati Eurodac [incarto SEM, doc. 1 a 11]), il 26 gennaio 2022, in conformità all'art. 21 par. 1 RD III, la SEM ha presentato alle autorità bulgare competenti una richiesta di presa in carico del ricorrente (cfr. incarto SEM, doc. 24/5 e 25/1), il 9 febbraio 2022, le autorità bulgare hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria, in conformità all'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. incarto SEM, doc. 28/1), di conseguenza, la competenza della Bulgaria ad evadere la domanda d'asilo del ricorrente è accertata; si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Bulgaria è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, benché dai rapporti indipendenti disponibili sia desumibile, come sostiene lo stesso ricorrente, che il sistema del diritto d'asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata per intensità ed ampiezza a quella ritenuta per la Grecia (cfr. le sentenze TAF D-6598/2019, già citata, consid. 10.2 con i numerosi riferimenti, e F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.6.7), pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, segnatamente il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, garantendo una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF E-3182/2019 del 18 luglio 2019), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in concreto, il ricorrente si oppone al suo trasferimento in Bulgaria, invocando, da un lato, di essere "stato picchiato. Mi hanno picchiato sulla testa e mi hanno fatto azzannare dai cani" (ricorso, pag. 6, riproducente un estratto dell'audizione del 24.01.22), e, dall'altro lato, il fatto che la Bulgaria è esposta, dal 24 febbraio 2022, ad un "massiccio afflusso di migranti provenienti dall'Ucraina" (ricorso, pag. 13); ora, nonostante la loro valenza, né il primo né il secondo riferimento, presi distintamente o insieme, sono sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine; più concretamente, va precisato, da un lato, che le percosse che il ricorrente asserisce di avere subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze di polizia, costituiscono un'allegazione di parte non suffragata da alcun indizio che potrebbe sostanziarla almeno in parte (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019, già citata, consid. 11.4); dall'altro lato, si noti ancora che i problemi venuti alla luce in Bulgaria con la crisi dei rifugiati ucraini ("insufficient capacity and resources to manage the situation with the people displaced from Ukraine" [allegato 3 del ricorso]), sembrano essere riconducibili alla gravità e alla tragicità della congiuntura bellica attuale, ma non ad insufficienze strutturali rimaste sconosciute fino ad oggi e scoperte soltanto di recente, ne deriva che l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; benché abbia affermato, a conclusione dell'audizione del 24 gennaio 2022, di non avere "nessun problema [di salute]", il ricorrente fa pure valere, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il "mancato approfondimento delle perdite di memoria" e la "mancata attesa della visita neurologica" (ricorso, pag. 16), secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193), a prescindere dalle affermazioni contraddittorie del ricorrente sul suo stato di salute, il primo medico generico che l'ha visitato il 29 dicembre 2021, gli ha diagnosticato delle lesioni pustolose agli arti inferiori e ai genitali di origine da determinare (cfr. incarto SEM, doc. 16/2 [referto medico F2]); il 12 gennaio 2022, lo stesso medico ha formulato la diagnosi di insonnia (cfr. incarto SEM, doc. 35/3 [referto medico F2]); il 16 febbraio 2022, uno psichiatra ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento, rimarcando che il ricorrente "riferisce che a seguito dei colpi in testa subiti durante il percorso migratorio avrebbe iniziato ad accusare problemi di memoria. Si ritiene opportuno un accertamento medico in tale ambito" (cfr. incarto SEM, doc. 30/2 [referto medico F2]); il 23 febbraio 2022, un altro psichiatra ha confermato la medesima diagnosi, rimasta immutata (cfr. incarto SEM, doc. 31/2 [referto medico F2]); il 14 marzo 2022, il primo medico generico ha diagnosticato una "perdita di memoria soggettiva di non chiara origine", con la precisazione che l'"esame neurologico cursorio ed esame obiettivo risultano nella norma" (cfr. incarto SEM, doc. 37/3 [referto medico F2]), ora, sulla base di questa configurazione diagnostica, questo Tribunale non intravede motivi sufficienti per credere che lo stato di salute del ricorrente, sotto il profilo sia somatico che psicologico, possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Bulgaria, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, la Bulgaria è tenuta a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, la quale comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), sostegno medico che anche il ricorrente potrà, se del caso, richiedere, è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché anche la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Bulgaria per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7); per finire, il ricorrente invoca la violazione del suo diritto di essere sentito, principalmente sotto il profilo di una pretesa motivazione insufficiente della decisione impugnata, elencando, per sostanziare la censura, tutte le critiche formulate nei confronti della SEM (cfr. ricorso, pag. 16), ora, come esposto in precedenza, la SEM ha istruito correttamente il caso ed ha motivato la sua decisione in modo sufficientemente dettagliato sotto il profilo delle esigenze del diritto di essere sentiti, dimodoché la relativa censura, per quanto intelligibile, si rivela infondata; in conclusione, è a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo contestuale trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);

- SEM, CFA Chiasso, ad ...;

- all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).