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F-1174/2025

F-1174/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-26 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Egli reclama in particolare una decisione immotivata (art. 35 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto l'autorità inferiore avrebbe omesso qualsiasi riferimento alle precedenti domande d'asilo inoltrate presso gli altri Stati membri, per cui non si dedurrebbe chiaramente per quale motivo si debba considerare la Croazia competente. Inoltre la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto non avrebbe sufficientemente tenuto conto delle presunte carenze sistemiche nel sistema d'asilo croato così come di eventuali motivi umanitari, da cui si dedurrebbe un rilevamento viziato dei fatti (art. 106 par. 1 lett. b LAsi). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 2.2 Giusta l'art. 35 par. 1 PA le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. L'obbligo di motivazione di una decisione, discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l'autorità è tenuta a riportare i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L'autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può, al contrario, limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2).

E. 2.3 Contrariamente a quanto menzionato nella memoria di ricorso, l'autorità inferiore non ha violato il suo obbligo di motivare la decisione. Infatti essa ha riportato nei fatti tutte le richieste d'asilo inoltrate dal ricorrente e di cui era a conoscenza (cfr. SEM-atti, no. 29/17). Il loro mancato trattamento risulta tuttavia giustificato, dato che la Croazia è stato l'unico degli Stati interpellati ad avere accettato la richiesta di ripresa in carico (cfr. SEM-atti, no. 20/5), e la sua competenza è stata confermata anche dalle autorità slovene (cfr. SEM-atti, no. 19/4). Inoltre non sussistono elementi concreti che possano attestare una competenza prioritaria degli altri Stati summenzionati. Pertanto la SEM ha dedotto la competenza delle autorità croate e ne ha esibito in maniera sufficientemente chiara le ragioni, mettendo il ricorrente nella posizione di potere impugnare la decisione avversata.

E. 2.4 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e, dunque, del rilevamento viziato dei fatti, la SEM ha fatto esplicito riferimento alla prassi vigente di codesto Tribunale, per cui in Croazia non si evincono carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024 consid. 5.5). Inoltre la SEM ha sufficientemente preso in considerazione lo stato di salute del ricorrente, per cui in contrasto con le allegazioni ricorsuali, ne ha dedotto la non applicabilità dell'art. 17 par. 1 RD III.

E. 2.5 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Inoltre la decisione risulta sufficientemente motivata (art. 35 cpv. 1 combinato ad art. 6 LAsi). Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito risultano prive di fondamento. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.1 e segg.).

E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 3.3 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

E. 3.4 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva presentato domanda d'asilo in Croazia il 20 maggio 2023 (vedi SEM-atti, no. 10/1). Tuttavia risulta lampante che questa non fosse stata la prima domanda d'asilo che il ricorrente avesse depositato presso uno degli Stati membri, figurando una prima domanda in Austria del 16 dicembre 2016. La Croazia ha accettato esplicitamente la richiesta della SEM giusta l'art. 20 par. 5 RD III (SEM-atti, no. 24/2) dopo che è stata informata del rifiuto da parte delle autorità slovene ed essendo messa in piena conoscenza della fattispecie per potere determinare la sua competenza (SEM-atti, no. 20/9), per cui non si deduce alcuna violazione da parte della SEM del suo obbligo di informare in maniera trasparente e completa le autorità straniere (cfr. esemplativamente sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10). Inoltre la Croazia aveva già accettato la propria competenza innanzi alla richiesta di ripresa in carico delle autorità slovene (cfr. SEM-atti, no. 19/4), per cui sussistono sufficienti indizi per affermare che questo Paese abbia intenzione di giudicare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. In contrasto alla giurisprudenza citata dal ricorrente (vedi sentenza del Tribunale F-6796/2023 del 31 maggio 2024 consid. 7.4) la competenza della Croazia non è confermata unicamente dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico di quest'ultima, ma bensì dalla conferma di un altro Stato membro, che ha esplicitamente rifiutato la domanda di ripresa in carico adducendo alle competenze di un altro Stato. Inoltre non sussiste all'interno del RD III alcuna norma vincolante che definisca in quale ordine debbano essere reperiti gli Stati competenti per una richiesta di presa o ripresa in carico da parte dello Stato richiedente (cfr. sentenza del Tribunale F-1038/2021 del 15 marzo 2021, p. 5). Perciò non sussistono elementi concreti che possano attestare una competenza prioritaria degli altri Stati summenzionati. Pertanto la decisione impugnata non diverge dalla giurisprudenza del Tribunale (vedi sentenze del Tribunale F-954/2018 del 21 febbraio 2018 consid. 3; F-2143/2020 del 6 maggio 2020 consid. 5.3; F-4389/2022 del 12 ottobre 2022 consid. 4.2; F-6879/2023 consid. 3.5; E-3167/2024 del 28 maggio 2024 p. 4).

E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).

E. 4.2 A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (PA-CR; RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CCT, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 4.3 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024 consid. 5.5).

E. 4.4 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento.

E. 4.5 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 5 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 5.1 Per contestare il suo trasferimento in Croazia, il ricorrente si è appellato in fase di ricorso ad una sua presunta vulnerabilità, in quanto sottoposto a delle cure di disassuefazione da oppioidi. Inoltre vengono fatte valere delle situazioni di precarietà all'interno del sistema d'asilo croato, per cui sussisterebbero sistematiche violazioni dei diritti umani documentate in diversi rapporti (cfr. atto 1, p. 7).

E. 5.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che il ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Come già esposto, l'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderlo a carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).

E. 5.3 Proseguendo dal profilo medico emerge che il ricorrente soffre di alcuni dolori di stomaco da oltre 30 anni, per cui risulta necessaria l'assunzione di alcuni medicamenti, tra cui il Pantozol (cfr. SEM-atti, no. 23/2). Inoltre risulta evidente un trattamento medico dovuto ad una dipendenza da oppiacei (cfr. SEM-atti, no. 25/2). Tali patologie, rispettivamente trattamenti, risultano debitamente presi in conto nelle modalità di esecuzione dell'allontanamento (cfr. SEM-atti, no. 27/1). Queste problematiche non possono tuttavia essere considerate ostative ad un trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4).

E. 5.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento del ricorrente verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

E. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1174/2025 Sentenza del 26 febbraio 2025 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Marocco, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 gennaio 2025. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che egli aveva già depositato le seguenti domande d'asilo: in Austria, il 16 dicembre 2016; in Francia, il 25 novembre 2019; in Lussemburgo, il 4 febbraio 2022; in Croazia, il 20 maggio 2023; in Slovenia, il 15 aprile 2024. B. Il 24 gennaio 2025 il ricorrente ha sostenuto, in presenza del suo patrocinatore legale, un colloquio Dublino. In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza degli Stati summenzionati per lo svolgimento della procedura d'asilo ed allontanamento e di esprimersi su eventuali patologie mediche. C. Il 24 gennaio 2025 la SEM ha inoltrato presso le autorità slovene una richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 29 gennaio 2025 la Slovenia ha rifiutato la richiesta, informando la SEM che le autorità slovene avevano già ricevuto una risposta positiva alla loro richiesta di ripresa in carico nei confronti della Croazia. Pertanto la SEM ha formulato un'altra richiesta presso le autorità croate il 29 gennaio 2025 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, alla quale ha fatto seguito l'accettazione da parte della Croazia sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III in data 12 febbraio 2025. D. Per decisione del 14 febbraio 2025, notificata al ricorrente il 17 febbraio 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato l'allontanamento in Croazia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. E. Contro tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso il 21 febbraio 2025. Il ricorrente domanda che l'esecuzione della decisione venga sospesa in via supercautelare nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Egli domanda inoltre l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie oltre che del relativo anticipo, con protesta di tasse e ripetibili. Nel merito chiede l'annullamento della precitata decisione e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. F. Il 24 febbraio 2025 il giudice istruttore ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Croazia. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Egli reclama in particolare una decisione immotivata (art. 35 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto l'autorità inferiore avrebbe omesso qualsiasi riferimento alle precedenti domande d'asilo inoltrate presso gli altri Stati membri, per cui non si dedurrebbe chiaramente per quale motivo si debba considerare la Croazia competente. Inoltre la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto non avrebbe sufficientemente tenuto conto delle presunte carenze sistemiche nel sistema d'asilo croato così come di eventuali motivi umanitari, da cui si dedurrebbe un rilevamento viziato dei fatti (art. 106 par. 1 lett. b LAsi). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 Giusta l'art. 35 par. 1 PA le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. L'obbligo di motivazione di una decisione, discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l'autorità è tenuta a riportare i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L'autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può, al contrario, limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). 2.3 Contrariamente a quanto menzionato nella memoria di ricorso, l'autorità inferiore non ha violato il suo obbligo di motivare la decisione. Infatti essa ha riportato nei fatti tutte le richieste d'asilo inoltrate dal ricorrente e di cui era a conoscenza (cfr. SEM-atti, no. 29/17). Il loro mancato trattamento risulta tuttavia giustificato, dato che la Croazia è stato l'unico degli Stati interpellati ad avere accettato la richiesta di ripresa in carico (cfr. SEM-atti, no. 20/5), e la sua competenza è stata confermata anche dalle autorità slovene (cfr. SEM-atti, no. 19/4). Inoltre non sussistono elementi concreti che possano attestare una competenza prioritaria degli altri Stati summenzionati. Pertanto la SEM ha dedotto la competenza delle autorità croate e ne ha esibito in maniera sufficientemente chiara le ragioni, mettendo il ricorrente nella posizione di potere impugnare la decisione avversata. 2.4 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e, dunque, del rilevamento viziato dei fatti, la SEM ha fatto esplicito riferimento alla prassi vigente di codesto Tribunale, per cui in Croazia non si evincono carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024 consid. 5.5). Inoltre la SEM ha sufficientemente preso in considerazione lo stato di salute del ricorrente, per cui in contrasto con le allegazioni ricorsuali, ne ha dedotto la non applicabilità dell'art. 17 par. 1 RD III. 2.5 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Inoltre la decisione risulta sufficientemente motivata (art. 35 cpv. 1 combinato ad art. 6 LAsi). Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito risultano prive di fondamento. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.1 e segg.). 3. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 3.3 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 3.4 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva presentato domanda d'asilo in Croazia il 20 maggio 2023 (vedi SEM-atti, no. 10/1). Tuttavia risulta lampante che questa non fosse stata la prima domanda d'asilo che il ricorrente avesse depositato presso uno degli Stati membri, figurando una prima domanda in Austria del 16 dicembre 2016. La Croazia ha accettato esplicitamente la richiesta della SEM giusta l'art. 20 par. 5 RD III (SEM-atti, no. 24/2) dopo che è stata informata del rifiuto da parte delle autorità slovene ed essendo messa in piena conoscenza della fattispecie per potere determinare la sua competenza (SEM-atti, no. 20/9), per cui non si deduce alcuna violazione da parte della SEM del suo obbligo di informare in maniera trasparente e completa le autorità straniere (cfr. esemplativamente sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10). Inoltre la Croazia aveva già accettato la propria competenza innanzi alla richiesta di ripresa in carico delle autorità slovene (cfr. SEM-atti, no. 19/4), per cui sussistono sufficienti indizi per affermare che questo Paese abbia intenzione di giudicare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. In contrasto alla giurisprudenza citata dal ricorrente (vedi sentenza del Tribunale F-6796/2023 del 31 maggio 2024 consid. 7.4) la competenza della Croazia non è confermata unicamente dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico di quest'ultima, ma bensì dalla conferma di un altro Stato membro, che ha esplicitamente rifiutato la domanda di ripresa in carico adducendo alle competenze di un altro Stato. Inoltre non sussiste all'interno del RD III alcuna norma vincolante che definisca in quale ordine debbano essere reperiti gli Stati competenti per una richiesta di presa o ripresa in carico da parte dello Stato richiedente (cfr. sentenza del Tribunale F-1038/2021 del 15 marzo 2021, p. 5). Perciò non sussistono elementi concreti che possano attestare una competenza prioritaria degli altri Stati summenzionati. Pertanto la decisione impugnata non diverge dalla giurisprudenza del Tribunale (vedi sentenze del Tribunale F-954/2018 del 21 febbraio 2018 consid. 3; F-2143/2020 del 6 maggio 2020 consid. 5.3; F-4389/2022 del 12 ottobre 2022 consid. 4.2; F-6879/2023 consid. 3.5; E-3167/2024 del 28 maggio 2024 p. 4). 4. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2 A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (PA-CR; RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CCT, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 4.3 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024 consid. 5.5). 4.4 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento. 4.5 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

5. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 5.1 Per contestare il suo trasferimento in Croazia, il ricorrente si è appellato in fase di ricorso ad una sua presunta vulnerabilità, in quanto sottoposto a delle cure di disassuefazione da oppioidi. Inoltre vengono fatte valere delle situazioni di precarietà all'interno del sistema d'asilo croato, per cui sussisterebbero sistematiche violazioni dei diritti umani documentate in diversi rapporti (cfr. atto 1, p. 7). 5.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che il ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Come già esposto, l'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderlo a carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 5.3 Proseguendo dal profilo medico emerge che il ricorrente soffre di alcuni dolori di stomaco da oltre 30 anni, per cui risulta necessaria l'assunzione di alcuni medicamenti, tra cui il Pantozol (cfr. SEM-atti, no. 23/2). Inoltre risulta evidente un trattamento medico dovuto ad una dipendenza da oppiacei (cfr. SEM-atti, no. 25/2). Tali patologie, rispettivamente trattamenti, risultano debitamente presi in conto nelle modalità di esecuzione dell'allontanamento (cfr. SEM-atti, no. 27/1). Queste problematiche non possono tuttavia essere considerate ostative ad un trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). 5.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento del ricorrente verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: