Asilo (senza allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino siriano di etnia curda e di religione sunnita, è nato a H._______ nel governatorato di Hasakah, dove ha vissuto fino al 1984, per poi trasferirsi a I._______ fino all'espatrio avvenuto nel 2009. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 16 gennaio 2010 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno in compagnia della propria famiglia, varcando dapprima illegalmente il territorio turco a piedi per poi proseguire per mezzo di un TIR fino in Italia, ignaro degli Stati attraverso i quali sarebbe transitato, giungendo infine in territorio elvetico con il treno (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010 di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1-3 e 7 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto la sua famiglia sarebbe vittima di discriminazioni a causa della loro appartenenza etnica. Inoltre, a causa di problemi con la ex-moglie, vi sarebbe una decisione di divieto d'uscita dalla Siria emanata nei suoi confronti. Pertanto, a causa di tale provvedimento, l'interessato avrebbe lasciato il territorio siriano illegalmente, dopo essere stato liberato dall'arresto di 27 giorni avvenuto in occasione del primo tentativo d'espatrio. Altresì, visto l'espatrio illegale, l'interessato temerebbe che qualora tornasse in Siria sarebbe nuovamente arrestato (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 2 e 6 seg. e verbale di audizione del 27 aprile 2010 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pagg. 4 e 8 seg.). A.b La moglie C._______, apolide Ajnabi di etnia curda e di religione sunnita, originaria di H._______ con ultimo domicilio a I._______, sentita separatamente a fondamento della sua domanda d'asilo ha fatto valere gli stessi motivi di discriminazione verso i curdi enunciati dal marito. Inoltre ha indicato di non avere dei motivi d'asilo personali, indicando che sarebbe espatriata per garantire un futuro ai suoi figli. Altresì, visto l'espatrio illegale, anche l'interessata temerebbe che qualora tornasse in Siria sarebbe nuovamente arrestata (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010 di C._______ [di seguito: verbale 1/C._______], pagg. 1 seg. e 5 seg. e verbale d'audizione del 27 aprile 2010 C._______ [di seguito: verbale 2/C._______], pagg. 8 seg.). Circa il viaggio d'espatrio, anch'essa, come il marito, ha indicato di aver subito un fermo in quanto non avrebbe potuto lasciare il territorio siriano legalmente a causa della sua condizione di Ajnabi (cfr. verbale 1/C._______, pagg. 2 e 6 e verbale 2/C._______, pagg. 5 seg.). A.c Il figlio E._______, cittadino siriano di etnia curda e di religione sunnita, sarebbe espatriato separatamente dai genitori in compagnia dei suoi fratelli (F._______, G._______ e L._______ [N (...)]: cfr. A.e). Avrebbero raggiunto i genitori in Turchia, viaggiando legalmente, muniti di passaporti con i visti per la Turchia (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2010 di E._______ [di seguito: verbale 1/E._______, pagg. 1 e 5 seg.). Sentito separatamente sui motivi d'asilo, egli ha indicato, come i propri genitori, d'essere espatriato per le discriminazioni subite a causa della loro appartenenza etnica. Inoltre, anch'egli ha indicato che qualora dovesse rientrare in Siria sarebbe sicuramente arrestato, in quanto al momento dell'uscita avrebbe avuto un visto per la Turchia che sarebbe oramai scaduto ed il passaporto gli sarebbe stato ritirato (cfr. verbale 1/E._______, pag. 5 e verbale d'audizione del 27 aprile 2010 di E._______ [di seguito: verbale 2/E._______], pagg. 5 seg.). A.d In allegato alla loro domanda d'asilo, gli interessati hanno depositato il libretto di famiglia, il documento d'identità di C._______ (cosiddetto Red Cards, sul quale è indicato che l'interessata non è cittadina siriana ed ha il divieto d'uscita dalla Siria), il certificato militare di A._______, una copia della carta d'identità di A._______, una copia della patente di guida di A._______ e copia del registro familiare. A.e La domanda d'asilo della figlia L._______, dopo aver contratto matrimonio con un richiedente l'asilo siriano, è stata trattata non più con il gruppo familiare A._______/C._______ (N [...]), bensì congiuntamente alla domanda di suo marito (N [...]). La sua procedura è terminata positivamente ottenendo l'asilo, in quanto coniuge di una persona alla quale è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. B. L'11 febbraio 2010 sono state trasmesse due richieste d'informazione all'Ambasciata svizzera a Damasco circa A._______ e C._______. In data 7 giugno 2010 rispettivamente 6 settembre 2010 la rappresentanza svizzera ha allestito due rapporti informativi destinati all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM). C. Con decisioni separate del 28 novembre 2013 (una concernente i genitori ed i figli minorenni e l'altra concernente E._______, ormai divenuto maggiorenne), notificate agli interessati in data 29 novembre 2013 (cfr. atto A52/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. D. In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro dei plichi raccomandati; data d'entrata: 24 dicembre 2013), i richiedenti sono insorti con atti separati contro dette decisioni con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo delle decisioni impugnate ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio a favore del loro rappresentante, con protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili. E. Con ordinanza del 16 aprile 2014, il Tribunale ha trasmesso all'UFM un esemplare del ricorso concernente i genitori ed i figli minorenni ed ha invitato detto Ufficio a presentare una risposta a suddetto ricorso entro il 1° maggio 2014. Ha altresì esentato gli stessi dal versamento di un anticipo delle presunte spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria come pure sul gratuito patrocinio in prosieguo di causa. F. Con risposta del 22 aprile 2014, trasmessa agli interessati per conoscenza, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
E. 2 I ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.).
E. 3 Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto vigente, tenendo conto, qualora fosse il caso, del principio della retroattività della legge (cfr. tra le altre, DTF 122 V 405 consid. 3b.aa. e DTAF 2009/3 consid. 3.2-3.4).
E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.).
E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.1 Nelle querelate decisioni, l'UFM ha considerato che i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero pertinenti giusta l'art. 3 LAsi. In particolare, i pregiudizi subiti a causa della loro appartenenza etnica non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo. I curdi "privilegiati" di nazionalità siriana, sebbene vittime di pregiudizi economici e di angherie da parte delle autorità, non sarebbero esposti a una persecuzione collettiva. Per quanto concerne i curdi apolidi, essi sarebbero effettivamente esposti a forti discriminazioni: non possederebbero la cittadinanza siriana, non avrebbero il diritto di voto e non sarebbero autorizzati a possedere o acquisire terreni, immobili o ad esercitare un commercio. Tuttavia conformemente alla vigente giurisprudenza delle autorità in materia di asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 23 e sentenza del TAF D-7624/2009 del 3 marzo 2011 consid. 6.4), gli Ajanib non sarebbero esposti ad una persecuzione collettiva, infatti per questa categoria di persone non si potrebbe parlare di repressioni da parte dello Stato che rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in Siria. Inoltre, conformemente al decreto 49 del 7 aprile 2011, gli Ajanib registrati nel distretto di Hasakah avrebbero la possibilità di ottenere la nazionalità siriana. Pertanto, visto che le discriminazioni riportate dagli insorgenti si limiterebbero al fatto che le figlie non avrebbero potuto trovare lavoro e che C._______ non avrebbe potuto lasciare il Paese, tali pregiudizi non costituirebbero una persecuzione giusta l'art. 3 LAsi. Inoltre, non vi sarebbe alcun motivo di persecuzione rilevante ai fini dell'asilo quando la persecuzione stessa sarebbe esercitata nel perseguimento di obiettivi legittimi per uno Stato di diritto. Pertanto, circa il divieto d'uscita imposto a A._______, il timore di essere arrestati per aver lasciato illegalmente la Siria come pure di incorrere dunque in una sanzione penale in patria per abbandono illecito del territorio siriano, l'UFM ha ritenuto che le sanzioni penali a seguito della violazione del diritto interno di uno Stato non sarebbero di per sé considerate misure persecutorie ai sensi della LAsi. Di conseguenza anche tali motivi non sarebbero pertinenti.
E. 6.2 Con ricorsi separati gli insorgenti hanno contestato l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i loro motivi d'asilo. Per quanto concerne il marito A._______, a causa della denuncia della sua seconda moglie alle autorità, la quale avrebbe rivelato che lo stesso avrebbe lavorato all'estero, sarebbe stata emanata contro di lui una decisione di divieto d'espatrio. Tale decisione avrebbe poi comportato la sua carcerazione di 27 giorni durante la quale sarebbe stato detenuto in condizioni disumane e degradanti in una cella sotterranea, senza finestre e senza possibilità di uscire e tenuto a pane e acqua tranne un giorno alla settimana nel quale gli sarebbero state servite delle patate. Sarebbe inoltre stato interrogato più volte e preso a schiaffi e insultato durante gli interrogatori. I ricorrenti hanno indicato che l'UFM si sarebbe fondata su una giurisprudenza ormai desueta, visto soprattutto la guerra civile in atto in Siria. I curdi sarebbero sempre più vittime di incarcerazioni abusive, come lo testimonia l'incarcerazione di A._______, incarcerato unicamente a causa di un divieto d'uscita per il solo motivo d'aver esercitato una professione all'estero. Una carcerazione determinata da una legge discriminatoria e contraria ai diritti fondamentali sarebbe a sua volta altrettanto discriminatoria e contraria ai diritti umani. Non sarebbe sufficiente legittimare tali misure, a loro dire inique, per il solo fatto d'essere state codificate in un testo di legge. Pertanto la carcerazione di 27 gironi sarebbe illecita e determinata per il solo fatto d'appartenere all'etnia curda. Inoltre, rilevate le condizioni di carcerazioni anteriormente indicate e la possibilità d'essere nuovamente incarcerato a causa del suo espatrio illegale, l'insieme della fattispecie costituirebbe un motivo d'accoglimento della domanda d'asilo giusta l'art. 3 LAsi. Circa la situazione della moglie, C._______, anch'ella vittima di una carcerazione di 27 giorni per il semplice fatto di essere Ajnabi, varrebbe quanto già indicato circa il marito. Infatti seppur non malmenata durante gli interrogatori, sarebbe stata incarcerata nelle stesse condizioni del marito. Altresì, quo alla possibilità d'ottenere la cittadinanza siriana, gli insorgenti hanno indicato che il decreto 49 del 7 aprile 2011, al quale l'UFM ha fatto riferimento, non ha come obiettivo principale di riconoscere la cittadinanza agli apolidi Ajanib. Tale decreto sarebbe stato emanato dal governo siriano con il solo e unico scopo di tenere calma la minoranza siriana per evitare di aprire un nuovo fronte di conflitto. Inoltre nella realtà dei fatti, il numero effettivo di curdi che avrebbero potuto ottenere un documento nazionale sarebbero meno di 6000, ciò che lascerebbe i restanti 300'000 curdi ancora privi di riconoscimento. Allo stesso modo, chi avrebbe già ottenuto il documento dovrebbe ancora essere interrogato da non meglio precisati organismi statali prima che il suo documento possa venir utilizzato, ciò getterebbe ombre profonde sulla reale volontà che vi sarebbe dietro all'emanazione di un simile provvedimento. Pertanto, in caso in cui i ricorrenti dovessero rientrare in Siria, a causa della legge siriana, a loro dire iniqua, e del loro espatrio illegale, sarebbero nuovamente imprigionati e detenuti in condizioni che violano l'art. 3 CEDU. La loro specifica situazione personale che li avrebbe visti incarcerati per motivi intrinsecamente connessi alla loro appartenenza ad una minoranza etnica e dunque contrari agli art. 3 e 5 CEDU e soprattutto a rischio di una nuova analoga carcerazione in caso di rientro nel proprio Paese, potrebbe andare a configurare gli estremi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza gli insorgenti hanno chiesto a codesto Tribunale di rivedere la propria giurisprudenza in merito alla situazione dei cittadini curdi in Siria, giurisprudenza ritenuta desueta e non più atta alle mutate circostanze della Siria. Altresì, hanno chiesto di riconoscere che i siriani di etnia curda sarebbero esposti al pericolo di carcerazioni ingiustificate che si porrebbero in contrasto con gli art. 3 e 5 CEDU, con la conseguenza che ai medesimi, in quanto collettività, venga riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. A A._______, la moglie C._______, e di riflesso ai figli, tra cui E._______, dovrebbe dunque essere riconosciuta la qualità di rifugiato.
E. 7.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art 29 cpv. 2 Cost., ed ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa agli art. 29 e segg. PA, prevede, in particolare, il diritto per il destinatario della decisione d'essere informato e d'esprimersi circa gli elementi pertinenti, prima dell'emanazione della decisione concernente la sua situazione giuridica, come pure il diritto di consultare gli atti, il diritto di fornire delle prove circa i fatti che possano influenzare le sorti della decisione, il diritto di partecipare all'amministrazione delle prove e di prenderne conoscenza nonché d'esprimersi a proposito (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurisprudenza ivi citata). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo nel merito. Una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (cfr. DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 e riferimenti ivi citati).
E. 7.2 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
E. 7.3 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Il rinvio all'autorità inferiore è particolarmente indicato, allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.). Tuttavia, è possibile che secondo il caso, in principio, tali lacune possano essere sanate in procedura di ricorso per motivi di economia processuale (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3).
E. 8 Il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa all'UFM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova decisione.
E. 8.1 Durante la fase istruttoria, l'UFM, come ha enunciato nei fatti della sua decisione, ha sottomesso due richieste d'informazione all'Ambasciata svizzera a Damasco circa A._______ e C._______. La rappresentanza svizzera ha, in seguito, allestito due relativi rapporti informativi. Ebbene, tali rapporti non sono stati sottoposti agli interessati (cfr. atti A54/2), presumibilmente per il motivo che tali rapporti avrebbero confermato le loro dichiarazioni (cfr. decisione dell'UFM concernente A._______ e C._______, pag. 2). Secondo prassi costante, le risultanze di un rapporto d'Ambasciata, nonché il relativo questionario delle domande, non costituiscono dei documenti interni e soggiacciono al diritto di consultazione (cfr. GICRA 1994 n. 26 consid. 2d.bb). Con richiesta del 16 dicembre 2013, il rappresentante degli insorgenti ha chiesto all'UFM la consultazione degli atti. L'UFM, il 19 dicembre 2013, ha dato seguito a tale richiesta (cfr. atti A54/2), omettendo di trasmettere tuttavia i rapporti d'Ambasciata (cfr. atti A43/7 e A44/9). Il Tribunale ritiene che tali rapporti d'Ambasciata avrebbero dovuto essere inviati ai ricorrenti per conoscenza con possibilità d'esprimersi, essendo tali documenti molto importanti per la qualità e la correttezza della fase istruttoria. Nella fattispecie, infatti, i ricorrenti, affidandosi da quanto asserito dall'UFM nella decisione impugnata riguardante A._______ e C._______, ovvero che i rapporti d'Ambasciata avrebbero confermato le dichiarazioni degli stessi, sono partiti dal principio che il motivo del divieto d'uscita di A._______ sarebbe stato da ricondurre, come asserito dallo stesso durante le audizioni, a una denuncia effettuata dalla sua ex-moglie, che lo accusava d'aver svolto delle attività lavorative all'estero, attività che, quale curdo, secondo la legge siriana non sarebbe stato in diritto di svolgere (cfr. verbale 1/A._______, pag. 3 e verbale 2/A._______, pagg. 4 e 7 seg.). Orbene, il Tribunale constata che nel rapporto d'Ambasciata riguardante A._______, il motivo della decisione di divieto d'espatrio non si fonda su tale questione. Pertanto, i ricorrenti si sono basati su un accertamento dei fatti incorretto per redigere il ricorso, infatti l'argomentazione principale del gravame si fonda anche su tale fatto, incorrettamente accertato, per argomentare la discriminazione della quale sarebbero vittime i curdi in Siria e nello specifico la famiglia qui ricorrente. Pertanto, prima di poter decidere sulle presenti cause pendenti, è giudizioso concedere il diritto di essere sentito al ricorrente su tale questione, omesso d'accordare dall'UFM nella fase istruttoria e successivamente in occasione della richiesta di consultazione degli atti. Per una questione di trasparenza sarà opportuno altresì, trasmettere il rapporto informativo d'Ambasciata riguardante C._______. Vista tale violazione del diritto di essere sentito, il Tribunale potrebbe sanare la constatata violazione trasmettendo i relativi rapporti con facoltà di presa di posizione. Tuttavia, ritenuti i seguenti considerandi, il Tribunale ritiene giudizioso, rinviare la causa all'autorità inferiore e richiedere all'UFM di procedere nel senso.
E. 8.2 Nella decisione impugnata riguardante A._______ e C._______, l'UFM ha richiamato nei fatti, conformemente alle dichiarazioni dei ricorrenti, il fermo di 27 giorni subito dagli stessi a causa di un primo tentativo d'espatrio illegale. Tuttavia, in occasione dell'analisi della rilevanza dei loro motivi d'asilo, l'UFM non si è soffermato ad analizzare tale episodio, di per sé giuridicamente rilevante. L'autorità inferiore si è limitata ad indicare che le discriminazioni addotte si limiterebbero al fatto che le figlie non avrebbero potuto trovare lavoro e che C._______ non avrebbe potuto lasciare il Paese e che pertanto tali pregiudizi non sarebbero di un'intensità tale da costituire una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. decisione dell'UFM concernente A._______ e C._______, pag. 4). Ebbene, già a questo stadio dell'analisi dei loro motivi d'asilo, l'UFM pur ammettendo la poca intensità delle discriminazioni subite dalla famiglia, omette di esaminare in maniera specifica l'intensità del fermo di 27 giorni di C._______ per aver cercato di espatriare quale Ajnabi. Parimenti, circa il fermo di 27 giorni subito dal marito, sebbene non sia stata analizzata la sua intensità, è stato indicato che il rischio di incorrere in una sanzione penale nel Paese d'origine per abbandono illecito del territorio a causa di problemi avuti con la seconda moglie, non è considerato come una misura persecutoria ai sensi della LAsi, giacché si tratta di sanzioni penali a seguito della violazione del diritto interno di uno Stato. Il Tribunale non può che condividere tale conclusione generale, tuttavia, visti i fatti giuridicamente rilevanti della fattispecie, un esame dell'intensità del fermo di 27 giorni subito dal marito, deve essere debitamente analizzato, qualora potesse rappresentare una misura legittima ma spropositatamente severa dello Stato in questione. Pertanto, non analizzando l'intensità del fermo di 27 giorni subito da A._______ e C._______, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti come pure una violazione dell'obbligo di motivare. All'UFM è quindi richiesto d'esprimersi su tali fatti giuridicamente rilevanti.
E. 8.3 Infine, nelle decisioni impugnate, l'UFM, ha indicato conformemente alla GICRA 2002 n. 23 come pure alla sentenza del TAF D-7624/2009 del 3 marzo 2011 consid. 6.4, che gli Ajanib come pure i curdi "privilegiati" con nazionalità siriana non sarebbero vittime di una persecuzione collettiva. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine degli insorgenti e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). La situazione in Siria negli ultimi anni è considerevolmente cambiata sia dal punto di vista politico che della sicurezza come pure del rispetto dei diritti umani. A causa della guerra civile in atto, la situazione attuale in Siria soggiace a cambiamenti repentini e continui. I ricorrenti, espatriati nel 2009, hanno indicato nell'atto di ricorso che successivamente all'esplosione del conflitto attuale in Siria, la situazione dei curdi si sarebbe ulteriormente aggravata. L'argomentazione generale dell'UFM nelle decisioni impugnate, circa la situazione dei curdi "privilegiati" e gli apolidi Ajnabi in Siria non può essere ritenuta attuale vista l'incertezza sulle sorti della Siria. Pertanto, s'imporrebbero ulteriori chiarimenti circa l'attuale eventuale situazione di sicurezza. Nella presente fattispecie, è di interesse particolarmente l'attuale situazione dei curdi con cittadinanza siriana e quella dei curdi apolidi Ajanib. V'è dunque da stabilire se e in che modo i curdi, secondo il loro status al Paese d'origine, abbiano attualmente a temere un pericolo d'una persecuzione mirata nei loro confronti come collettività, qualora dovessero eventualmente fare rientro in Siria. Visto quanto sopra, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Pertanto, come già annunciato, v'è da rinviare la causa all'autorità inferiore in modo che proceda agli accertamenti necessari dei fatti giuridicamente rilevanti.
E. 9 Pertanto, i ricorsi sono accolti e le decisioni impugnate del 28 novembre 2013 sono annullate. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM (art. 61 cpv. 1 PA), il quale si pronuncerà nuovamente sulle domande d'asilo dopo aver trasmesso a A._______ ed C._______ i relativi rapporti informativi d'Ambasciata con facoltà d'esprimersi (cfr. consid. 8.1), analizzato il fermo di 27 giorni subito da A._______ ed C._______ (cfr. consid. 8.2) e verificato l'attuale situazione dei curdi in Siria (cfr. consid. 8.3).
E. 10.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto la domanda d'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) nonché la domanda d'accordo del gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA) sono divenute prive d'oggetto.
E. 10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante i ricorrenti rappresentati abbiano protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non hanno presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Di conseguenza, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'200.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- I procedimenti D-7234/2013 e D-7233/2013 sono congiunti.
- I ricorsi sono accolti. Le decisioni dell'UFM del 28 novembre 2013 sono annullate e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di due nuove decisioni ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'200.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7234/2013, D-7233/2013 Sentenza del 2 luglio 2014 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Robert Galliker, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), C._______, nata il (...), alias D._______, nata il (...), ed i figli E._______, nato il (...), F._______, nata il (...), G._______, nato il (...), Siria, patrocinati dall'avv. Daniele Iuliucci, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisioni dell'UFM del 28 novembre 2013 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino siriano di etnia curda e di religione sunnita, è nato a H._______ nel governatorato di Hasakah, dove ha vissuto fino al 1984, per poi trasferirsi a I._______ fino all'espatrio avvenuto nel 2009. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 16 gennaio 2010 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno in compagnia della propria famiglia, varcando dapprima illegalmente il territorio turco a piedi per poi proseguire per mezzo di un TIR fino in Italia, ignaro degli Stati attraverso i quali sarebbe transitato, giungendo infine in territorio elvetico con il treno (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010 di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1-3 e 7 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto la sua famiglia sarebbe vittima di discriminazioni a causa della loro appartenenza etnica. Inoltre, a causa di problemi con la ex-moglie, vi sarebbe una decisione di divieto d'uscita dalla Siria emanata nei suoi confronti. Pertanto, a causa di tale provvedimento, l'interessato avrebbe lasciato il territorio siriano illegalmente, dopo essere stato liberato dall'arresto di 27 giorni avvenuto in occasione del primo tentativo d'espatrio. Altresì, visto l'espatrio illegale, l'interessato temerebbe che qualora tornasse in Siria sarebbe nuovamente arrestato (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 2 e 6 seg. e verbale di audizione del 27 aprile 2010 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pagg. 4 e 8 seg.). A.b La moglie C._______, apolide Ajnabi di etnia curda e di religione sunnita, originaria di H._______ con ultimo domicilio a I._______, sentita separatamente a fondamento della sua domanda d'asilo ha fatto valere gli stessi motivi di discriminazione verso i curdi enunciati dal marito. Inoltre ha indicato di non avere dei motivi d'asilo personali, indicando che sarebbe espatriata per garantire un futuro ai suoi figli. Altresì, visto l'espatrio illegale, anche l'interessata temerebbe che qualora tornasse in Siria sarebbe nuovamente arrestata (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010 di C._______ [di seguito: verbale 1/C._______], pagg. 1 seg. e 5 seg. e verbale d'audizione del 27 aprile 2010 C._______ [di seguito: verbale 2/C._______], pagg. 8 seg.). Circa il viaggio d'espatrio, anch'essa, come il marito, ha indicato di aver subito un fermo in quanto non avrebbe potuto lasciare il territorio siriano legalmente a causa della sua condizione di Ajnabi (cfr. verbale 1/C._______, pagg. 2 e 6 e verbale 2/C._______, pagg. 5 seg.). A.c Il figlio E._______, cittadino siriano di etnia curda e di religione sunnita, sarebbe espatriato separatamente dai genitori in compagnia dei suoi fratelli (F._______, G._______ e L._______ [N (...)]: cfr. A.e). Avrebbero raggiunto i genitori in Turchia, viaggiando legalmente, muniti di passaporti con i visti per la Turchia (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2010 di E._______ [di seguito: verbale 1/E._______, pagg. 1 e 5 seg.). Sentito separatamente sui motivi d'asilo, egli ha indicato, come i propri genitori, d'essere espatriato per le discriminazioni subite a causa della loro appartenenza etnica. Inoltre, anch'egli ha indicato che qualora dovesse rientrare in Siria sarebbe sicuramente arrestato, in quanto al momento dell'uscita avrebbe avuto un visto per la Turchia che sarebbe oramai scaduto ed il passaporto gli sarebbe stato ritirato (cfr. verbale 1/E._______, pag. 5 e verbale d'audizione del 27 aprile 2010 di E._______ [di seguito: verbale 2/E._______], pagg. 5 seg.). A.d In allegato alla loro domanda d'asilo, gli interessati hanno depositato il libretto di famiglia, il documento d'identità di C._______ (cosiddetto Red Cards, sul quale è indicato che l'interessata non è cittadina siriana ed ha il divieto d'uscita dalla Siria), il certificato militare di A._______, una copia della carta d'identità di A._______, una copia della patente di guida di A._______ e copia del registro familiare. A.e La domanda d'asilo della figlia L._______, dopo aver contratto matrimonio con un richiedente l'asilo siriano, è stata trattata non più con il gruppo familiare A._______/C._______ (N [...]), bensì congiuntamente alla domanda di suo marito (N [...]). La sua procedura è terminata positivamente ottenendo l'asilo, in quanto coniuge di una persona alla quale è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. B. L'11 febbraio 2010 sono state trasmesse due richieste d'informazione all'Ambasciata svizzera a Damasco circa A._______ e C._______. In data 7 giugno 2010 rispettivamente 6 settembre 2010 la rappresentanza svizzera ha allestito due rapporti informativi destinati all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM). C. Con decisioni separate del 28 novembre 2013 (una concernente i genitori ed i figli minorenni e l'altra concernente E._______, ormai divenuto maggiorenne), notificate agli interessati in data 29 novembre 2013 (cfr. atto A52/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. D. In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro dei plichi raccomandati; data d'entrata: 24 dicembre 2013), i richiedenti sono insorti con atti separati contro dette decisioni con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo delle decisioni impugnate ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio a favore del loro rappresentante, con protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili. E. Con ordinanza del 16 aprile 2014, il Tribunale ha trasmesso all'UFM un esemplare del ricorso concernente i genitori ed i figli minorenni ed ha invitato detto Ufficio a presentare una risposta a suddetto ricorso entro il 1° maggio 2014. Ha altresì esentato gli stessi dal versamento di un anticipo delle presunte spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria come pure sul gratuito patrocinio in prosieguo di causa. F. Con risposta del 22 aprile 2014, trasmessa agli interessati per conoscenza, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
2. I ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.).
3. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto vigente, tenendo conto, qualora fosse il caso, del principio della retroattività della legge (cfr. tra le altre, DTF 122 V 405 consid. 3b.aa. e DTAF 2009/3 consid. 3.2-3.4).
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.).
5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6. 6.1 Nelle querelate decisioni, l'UFM ha considerato che i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero pertinenti giusta l'art. 3 LAsi. In particolare, i pregiudizi subiti a causa della loro appartenenza etnica non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo. I curdi "privilegiati" di nazionalità siriana, sebbene vittime di pregiudizi economici e di angherie da parte delle autorità, non sarebbero esposti a una persecuzione collettiva. Per quanto concerne i curdi apolidi, essi sarebbero effettivamente esposti a forti discriminazioni: non possederebbero la cittadinanza siriana, non avrebbero il diritto di voto e non sarebbero autorizzati a possedere o acquisire terreni, immobili o ad esercitare un commercio. Tuttavia conformemente alla vigente giurisprudenza delle autorità in materia di asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 23 e sentenza del TAF D-7624/2009 del 3 marzo 2011 consid. 6.4), gli Ajanib non sarebbero esposti ad una persecuzione collettiva, infatti per questa categoria di persone non si potrebbe parlare di repressioni da parte dello Stato che rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in Siria. Inoltre, conformemente al decreto 49 del 7 aprile 2011, gli Ajanib registrati nel distretto di Hasakah avrebbero la possibilità di ottenere la nazionalità siriana. Pertanto, visto che le discriminazioni riportate dagli insorgenti si limiterebbero al fatto che le figlie non avrebbero potuto trovare lavoro e che C._______ non avrebbe potuto lasciare il Paese, tali pregiudizi non costituirebbero una persecuzione giusta l'art. 3 LAsi. Inoltre, non vi sarebbe alcun motivo di persecuzione rilevante ai fini dell'asilo quando la persecuzione stessa sarebbe esercitata nel perseguimento di obiettivi legittimi per uno Stato di diritto. Pertanto, circa il divieto d'uscita imposto a A._______, il timore di essere arrestati per aver lasciato illegalmente la Siria come pure di incorrere dunque in una sanzione penale in patria per abbandono illecito del territorio siriano, l'UFM ha ritenuto che le sanzioni penali a seguito della violazione del diritto interno di uno Stato non sarebbero di per sé considerate misure persecutorie ai sensi della LAsi. Di conseguenza anche tali motivi non sarebbero pertinenti. 6.2 Con ricorsi separati gli insorgenti hanno contestato l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i loro motivi d'asilo. Per quanto concerne il marito A._______, a causa della denuncia della sua seconda moglie alle autorità, la quale avrebbe rivelato che lo stesso avrebbe lavorato all'estero, sarebbe stata emanata contro di lui una decisione di divieto d'espatrio. Tale decisione avrebbe poi comportato la sua carcerazione di 27 giorni durante la quale sarebbe stato detenuto in condizioni disumane e degradanti in una cella sotterranea, senza finestre e senza possibilità di uscire e tenuto a pane e acqua tranne un giorno alla settimana nel quale gli sarebbero state servite delle patate. Sarebbe inoltre stato interrogato più volte e preso a schiaffi e insultato durante gli interrogatori. I ricorrenti hanno indicato che l'UFM si sarebbe fondata su una giurisprudenza ormai desueta, visto soprattutto la guerra civile in atto in Siria. I curdi sarebbero sempre più vittime di incarcerazioni abusive, come lo testimonia l'incarcerazione di A._______, incarcerato unicamente a causa di un divieto d'uscita per il solo motivo d'aver esercitato una professione all'estero. Una carcerazione determinata da una legge discriminatoria e contraria ai diritti fondamentali sarebbe a sua volta altrettanto discriminatoria e contraria ai diritti umani. Non sarebbe sufficiente legittimare tali misure, a loro dire inique, per il solo fatto d'essere state codificate in un testo di legge. Pertanto la carcerazione di 27 gironi sarebbe illecita e determinata per il solo fatto d'appartenere all'etnia curda. Inoltre, rilevate le condizioni di carcerazioni anteriormente indicate e la possibilità d'essere nuovamente incarcerato a causa del suo espatrio illegale, l'insieme della fattispecie costituirebbe un motivo d'accoglimento della domanda d'asilo giusta l'art. 3 LAsi. Circa la situazione della moglie, C._______, anch'ella vittima di una carcerazione di 27 giorni per il semplice fatto di essere Ajnabi, varrebbe quanto già indicato circa il marito. Infatti seppur non malmenata durante gli interrogatori, sarebbe stata incarcerata nelle stesse condizioni del marito. Altresì, quo alla possibilità d'ottenere la cittadinanza siriana, gli insorgenti hanno indicato che il decreto 49 del 7 aprile 2011, al quale l'UFM ha fatto riferimento, non ha come obiettivo principale di riconoscere la cittadinanza agli apolidi Ajanib. Tale decreto sarebbe stato emanato dal governo siriano con il solo e unico scopo di tenere calma la minoranza siriana per evitare di aprire un nuovo fronte di conflitto. Inoltre nella realtà dei fatti, il numero effettivo di curdi che avrebbero potuto ottenere un documento nazionale sarebbero meno di 6000, ciò che lascerebbe i restanti 300'000 curdi ancora privi di riconoscimento. Allo stesso modo, chi avrebbe già ottenuto il documento dovrebbe ancora essere interrogato da non meglio precisati organismi statali prima che il suo documento possa venir utilizzato, ciò getterebbe ombre profonde sulla reale volontà che vi sarebbe dietro all'emanazione di un simile provvedimento. Pertanto, in caso in cui i ricorrenti dovessero rientrare in Siria, a causa della legge siriana, a loro dire iniqua, e del loro espatrio illegale, sarebbero nuovamente imprigionati e detenuti in condizioni che violano l'art. 3 CEDU. La loro specifica situazione personale che li avrebbe visti incarcerati per motivi intrinsecamente connessi alla loro appartenenza ad una minoranza etnica e dunque contrari agli art. 3 e 5 CEDU e soprattutto a rischio di una nuova analoga carcerazione in caso di rientro nel proprio Paese, potrebbe andare a configurare gli estremi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza gli insorgenti hanno chiesto a codesto Tribunale di rivedere la propria giurisprudenza in merito alla situazione dei cittadini curdi in Siria, giurisprudenza ritenuta desueta e non più atta alle mutate circostanze della Siria. Altresì, hanno chiesto di riconoscere che i siriani di etnia curda sarebbero esposti al pericolo di carcerazioni ingiustificate che si porrebbero in contrasto con gli art. 3 e 5 CEDU, con la conseguenza che ai medesimi, in quanto collettività, venga riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. A A._______, la moglie C._______, e di riflesso ai figli, tra cui E._______, dovrebbe dunque essere riconosciuta la qualità di rifugiato. 7. 7.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art 29 cpv. 2 Cost., ed ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa agli art. 29 e segg. PA, prevede, in particolare, il diritto per il destinatario della decisione d'essere informato e d'esprimersi circa gli elementi pertinenti, prima dell'emanazione della decisione concernente la sua situazione giuridica, come pure il diritto di consultare gli atti, il diritto di fornire delle prove circa i fatti che possano influenzare le sorti della decisione, il diritto di partecipare all'amministrazione delle prove e di prenderne conoscenza nonché d'esprimersi a proposito (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurisprudenza ivi citata). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo nel merito. Una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (cfr. DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 e riferimenti ivi citati). 7.2 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 7.3 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Il rinvio all'autorità inferiore è particolarmente indicato, allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.). Tuttavia, è possibile che secondo il caso, in principio, tali lacune possano essere sanate in procedura di ricorso per motivi di economia processuale (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3).
8. Il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa all'UFM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova decisione. 8.1 Durante la fase istruttoria, l'UFM, come ha enunciato nei fatti della sua decisione, ha sottomesso due richieste d'informazione all'Ambasciata svizzera a Damasco circa A._______ e C._______. La rappresentanza svizzera ha, in seguito, allestito due relativi rapporti informativi. Ebbene, tali rapporti non sono stati sottoposti agli interessati (cfr. atti A54/2), presumibilmente per il motivo che tali rapporti avrebbero confermato le loro dichiarazioni (cfr. decisione dell'UFM concernente A._______ e C._______, pag. 2). Secondo prassi costante, le risultanze di un rapporto d'Ambasciata, nonché il relativo questionario delle domande, non costituiscono dei documenti interni e soggiacciono al diritto di consultazione (cfr. GICRA 1994 n. 26 consid. 2d.bb). Con richiesta del 16 dicembre 2013, il rappresentante degli insorgenti ha chiesto all'UFM la consultazione degli atti. L'UFM, il 19 dicembre 2013, ha dato seguito a tale richiesta (cfr. atti A54/2), omettendo di trasmettere tuttavia i rapporti d'Ambasciata (cfr. atti A43/7 e A44/9). Il Tribunale ritiene che tali rapporti d'Ambasciata avrebbero dovuto essere inviati ai ricorrenti per conoscenza con possibilità d'esprimersi, essendo tali documenti molto importanti per la qualità e la correttezza della fase istruttoria. Nella fattispecie, infatti, i ricorrenti, affidandosi da quanto asserito dall'UFM nella decisione impugnata riguardante A._______ e C._______, ovvero che i rapporti d'Ambasciata avrebbero confermato le dichiarazioni degli stessi, sono partiti dal principio che il motivo del divieto d'uscita di A._______ sarebbe stato da ricondurre, come asserito dallo stesso durante le audizioni, a una denuncia effettuata dalla sua ex-moglie, che lo accusava d'aver svolto delle attività lavorative all'estero, attività che, quale curdo, secondo la legge siriana non sarebbe stato in diritto di svolgere (cfr. verbale 1/A._______, pag. 3 e verbale 2/A._______, pagg. 4 e 7 seg.). Orbene, il Tribunale constata che nel rapporto d'Ambasciata riguardante A._______, il motivo della decisione di divieto d'espatrio non si fonda su tale questione. Pertanto, i ricorrenti si sono basati su un accertamento dei fatti incorretto per redigere il ricorso, infatti l'argomentazione principale del gravame si fonda anche su tale fatto, incorrettamente accertato, per argomentare la discriminazione della quale sarebbero vittime i curdi in Siria e nello specifico la famiglia qui ricorrente. Pertanto, prima di poter decidere sulle presenti cause pendenti, è giudizioso concedere il diritto di essere sentito al ricorrente su tale questione, omesso d'accordare dall'UFM nella fase istruttoria e successivamente in occasione della richiesta di consultazione degli atti. Per una questione di trasparenza sarà opportuno altresì, trasmettere il rapporto informativo d'Ambasciata riguardante C._______. Vista tale violazione del diritto di essere sentito, il Tribunale potrebbe sanare la constatata violazione trasmettendo i relativi rapporti con facoltà di presa di posizione. Tuttavia, ritenuti i seguenti considerandi, il Tribunale ritiene giudizioso, rinviare la causa all'autorità inferiore e richiedere all'UFM di procedere nel senso. 8.2 Nella decisione impugnata riguardante A._______ e C._______, l'UFM ha richiamato nei fatti, conformemente alle dichiarazioni dei ricorrenti, il fermo di 27 giorni subito dagli stessi a causa di un primo tentativo d'espatrio illegale. Tuttavia, in occasione dell'analisi della rilevanza dei loro motivi d'asilo, l'UFM non si è soffermato ad analizzare tale episodio, di per sé giuridicamente rilevante. L'autorità inferiore si è limitata ad indicare che le discriminazioni addotte si limiterebbero al fatto che le figlie non avrebbero potuto trovare lavoro e che C._______ non avrebbe potuto lasciare il Paese e che pertanto tali pregiudizi non sarebbero di un'intensità tale da costituire una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. decisione dell'UFM concernente A._______ e C._______, pag. 4). Ebbene, già a questo stadio dell'analisi dei loro motivi d'asilo, l'UFM pur ammettendo la poca intensità delle discriminazioni subite dalla famiglia, omette di esaminare in maniera specifica l'intensità del fermo di 27 giorni di C._______ per aver cercato di espatriare quale Ajnabi. Parimenti, circa il fermo di 27 giorni subito dal marito, sebbene non sia stata analizzata la sua intensità, è stato indicato che il rischio di incorrere in una sanzione penale nel Paese d'origine per abbandono illecito del territorio a causa di problemi avuti con la seconda moglie, non è considerato come una misura persecutoria ai sensi della LAsi, giacché si tratta di sanzioni penali a seguito della violazione del diritto interno di uno Stato. Il Tribunale non può che condividere tale conclusione generale, tuttavia, visti i fatti giuridicamente rilevanti della fattispecie, un esame dell'intensità del fermo di 27 giorni subito dal marito, deve essere debitamente analizzato, qualora potesse rappresentare una misura legittima ma spropositatamente severa dello Stato in questione. Pertanto, non analizzando l'intensità del fermo di 27 giorni subito da A._______ e C._______, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti come pure una violazione dell'obbligo di motivare. All'UFM è quindi richiesto d'esprimersi su tali fatti giuridicamente rilevanti. 8.3 Infine, nelle decisioni impugnate, l'UFM, ha indicato conformemente alla GICRA 2002 n. 23 come pure alla sentenza del TAF D-7624/2009 del 3 marzo 2011 consid. 6.4, che gli Ajanib come pure i curdi "privilegiati" con nazionalità siriana non sarebbero vittime di una persecuzione collettiva. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine degli insorgenti e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). La situazione in Siria negli ultimi anni è considerevolmente cambiata sia dal punto di vista politico che della sicurezza come pure del rispetto dei diritti umani. A causa della guerra civile in atto, la situazione attuale in Siria soggiace a cambiamenti repentini e continui. I ricorrenti, espatriati nel 2009, hanno indicato nell'atto di ricorso che successivamente all'esplosione del conflitto attuale in Siria, la situazione dei curdi si sarebbe ulteriormente aggravata. L'argomentazione generale dell'UFM nelle decisioni impugnate, circa la situazione dei curdi "privilegiati" e gli apolidi Ajnabi in Siria non può essere ritenuta attuale vista l'incertezza sulle sorti della Siria. Pertanto, s'imporrebbero ulteriori chiarimenti circa l'attuale eventuale situazione di sicurezza. Nella presente fattispecie, è di interesse particolarmente l'attuale situazione dei curdi con cittadinanza siriana e quella dei curdi apolidi Ajanib. V'è dunque da stabilire se e in che modo i curdi, secondo il loro status al Paese d'origine, abbiano attualmente a temere un pericolo d'una persecuzione mirata nei loro confronti come collettività, qualora dovessero eventualmente fare rientro in Siria. Visto quanto sopra, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Pertanto, come già annunciato, v'è da rinviare la causa all'autorità inferiore in modo che proceda agli accertamenti necessari dei fatti giuridicamente rilevanti.
9. Pertanto, i ricorsi sono accolti e le decisioni impugnate del 28 novembre 2013 sono annullate. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM (art. 61 cpv. 1 PA), il quale si pronuncerà nuovamente sulle domande d'asilo dopo aver trasmesso a A._______ ed C._______ i relativi rapporti informativi d'Ambasciata con facoltà d'esprimersi (cfr. consid. 8.1), analizzato il fermo di 27 giorni subito da A._______ ed C._______ (cfr. consid. 8.2) e verificato l'attuale situazione dei curdi in Siria (cfr. consid. 8.3). 10. 10.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto la domanda d'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) nonché la domanda d'accordo del gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA) sono divenute prive d'oggetto. 10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante i ricorrenti rappresentati abbiano protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non hanno presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Di conseguenza, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'200.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. I procedimenti D-7234/2013 e D-7233/2013 sono congiunti.
2. I ricorsi sono accolti. Le decisioni dell'UFM del 28 novembre 2013 sono annullate e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di due nuove decisioni ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'200.- a titolo di spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: