Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, giunto in Svizzera l'8 settembre 2020, vi ha depositato una domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. atto [...]-3/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già presentato una domanda d'asilo pregressa in Grecia l'8 maggio 2018 e che l'8 luglio 2019 egli aveva ottenuto protezione (cfr. atto 13/2). Il 16 ottobre 2020 la SEM ha quindi svolto con il richiedente un colloquio Dublino volto a chiarire un'eventuale competenza delle autorità greche per lo svolgimento della procedura d'asilo (cfr. atto 19/2). In tale occasione, egli ha confermato di aver demandato ed ottenuto protezione dalla Repubblica ellenica, da cui il permesso di soggiorno valido sino al 7 luglio 2022 del quale sarebbe a beneficio. C. Dal 9 settembre 2020 al 30 settembre 2020, il richiedente è stato oggetto di un ricovero d'urgenza per nefropatia cronica necessitante dialisi, presso l'Ospedale Regionale di Mendrisio (cfr. atti 21/2 e 22/3). Inoltre, il 1° ottobre 2020 egli ha sostenuto un'ulteriore visita medica (cfr. atto 23/2). D. In data 16 ottobre 2020 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente (cfr. atto 24/2) in applicazione dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 19 ottobre 2020 le autorità elleniche preposte hanno accettato la riammissione dell'interessato indicando nel contempo che allo stesso è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e ch'egli dispone di un permesso di soggiorno valido fino al 7 luglio 2022 (cfr. atto 28/1). E. In medesima data, la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il suo allontanamento verso la Grecia (cfr. atto 35/1). Con scritto del 22 ottobre 2020 (cfr. atto 31/12), lo stesso si è espresso contro un suo allontanamento verso la Grecia dacché in tale Paese non avrebbe potuto beneficiare di un adeguato supporto finanziario o sociale. Invero, dopo aver ottenuto la protezione internazionale, egli avrebbe potuto svolgere unicamente alcuni lavori stagionali - peraltro, a suo dire, non regolamentati - soggiornando quale ospite presso un amico e sopravvivendo solo grazie agli aiuti finanziari inviati da famigliari. Egli ha oltremodo riferito di aver lasciato la Grecia in ragione delle gravi malattie che lo affliggerebbero e che richiederebbero un costante seguito medico. Ebbene, in tale Paese egli non avrebbe beneficiato di un'adeguata assistenza sanitaria. Al contrario, l'insorgente rileva che le sedute di emodialisi ivi effettuate sarebbero durate meno rispetto a quelle in Svizzera; inoltre, in Grecia egli avrebbe avuto difficoltà nell'accedere finanziariamente ai medicinali prescrittigli. In ogni caso, posta la complessità del suo quadro clinico, vi sarebbe la necessità di indire una perizia medica approfondita per mezzo di un modulo F4. F. Fra il 2 novembre 2020 e il 10 novembre 2020 l'interessato è stato nuovamente ricoverato presso (...) (cfr. atto 39/4). Egli ha altresì beneficiato di un ulteriore consulto medico in data 27 novembre 2020 (cfr. atti 36/2 e 38/2). G. Per il tramite della sua patrocinatrice, in data 22 dicembre 2020 il richiedente si è espresso in merito alla bozza di decisione della SEM del 21 dicembre 2020 di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. atto 44/2), avversando un suo trasferimento in Grecia e ribadendo quanto già esposto in precedenza (cfr. supra consid. E). Ne conseguirebbe ch'egli temerebbe di ritrovarsi senza sostegno e senza alloggio per il caso in cui facesse ritorno in Grecia (cfr. atto 44/2). H. Con decisione del 22 dicembre 2020, notificata il 23 dicembre 2020 (cfr. atto 46/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente, nonché l'esecuzione del provvedimento stesso, verso la Grecia. La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti eseguiti sarebbe risultato che il richiedente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità greche avrebbero dato il consenso alla sua riammissione. Altresì, la SEM ha ritenuto che essendo l'interessato già stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia, non sussisterebbero elementi per ritenere adempiuti i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi ed il medesimo non avrebbe neppure un interesse degno di protezione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconoscimento della qualità di rifugiato. Il richiedente potrebbe dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera secondo i disposti dell'art. 44 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Anzitutto l'autorità inferiore ha riassunto l'istoriato clinico del ricorrente, per poi osservare che in particolare dal rapporto medico specialistico del 10 novembre 2020, risulterebbe che il medesimo sarebbe affetto da un'insufficienza renale cronica terminale dialisi-richiedente, da iperkaliemia con complicanze di anemia renale e iperparatiroidismo secondario, da sanguinamento intestinale a verosimile partenza emorroidale, da una gastrite nel contesto di una verosimile malattia da reflusso gastro-esofageo DD Colon irritabile, nonché da aneurisma spurio all'arteria radiale. In aggiunta, a A._______ sarebbe stata diagnosticata anche una cardiopatia ipertensiva, una pregressa otite media con contestuale sovra-infezione esterna a destra, oltreché una pregressa epatite B. Per tali patologie, il richiedente seguirebbe un trattamento composto da sedute di emodialisi a cadenza tri-settimanali, oltre che la somministrazione di una cura farmacologica. La SEM ha dunque ritenuto che la situazione medica dell'interessato sarebbe chiara, essendo conosciute diagnosi, trattamento e necessità mediche future. Altresì, la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, alla quale il richiedente avrebbe accesso in quanto beneficiario dello statuto di rifugiato in Grecia, in virtù dell'art. 30 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione). Sarebbe pertanto dovere delle autorità greche assicurare la sua presa a carico medica, così come sarebbe responsabilità del richiedente far valere i suoi diritti presso le medesime autorità. A ciò si aggiungerebbe il fatto che le asserzioni secondo le quali egli non avrebbe avuto accesso ad un'adeguata assistenza sanitaria, non sarebbero suffragate da alcun elemento concreto, riducendosi ad un suo mero giudizio personale. Altresì, la situazione medica dell'interessato, benché complessa, non sarebbe di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia. Del resto, secondo l'autorità inferiore, lo stato di salute sarà preso in considerazione al momento dell'organizzazione del trasferimento. Per quanto riguarda invece le difficili condizioni di vita fatte valere in Grecia, l'autorità inferiore ha ritenuto che esse non sarebbero un motivo d'inesigibilità. In effetti, la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione) i cui art. 26-29 e 32 autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita, garantiscono l'accesso al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla scolarizzazione per i bambini ed alla protezione sociale e all'alloggio. Di conseguenza, sarebbe compito dell'interessato rivolgersi alle autorità greche per chiedere aiuto e far valere i suoi diritti. Inoltre, accanto alle strutture statali vi sarebbero organismi di natura caritativa presso i quali i cittadini di Paesi terzi potrebbero rivolgersi. Nel caso specifico, in merito alla situazione di indigenza fatta valere, l'autorità inferiore ha fatto riferimento all'art. 32 direttiva qualificazione, il quale garantirebbe l'accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Grecia. La SEM ha quindi rilevato che pur potendo essere il livello di vita effettivamente più basso in Grecia, gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che neppure le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica, sarebbero un motivo di inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Grecia. La difficile situazione economica riguarderebbe infatti l'insieme della popolazione. In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che qualora dopo il ritorno in Grecia il richiedente dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza, o dovesse portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe suo compito far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto. Da ultimo, l'allontanamento in Grecia - benché attualmente sospeso dalla corrente pandemia di Coronavirus (Covid-19) - sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo la Grecia dato il suo accordo in tal senso. I. Il 30 dicembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 31 dicembre 20209, l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'esame materiale della domanda d'asilo. In subordine, egli ha demandato la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. In primo luogo, il ricorrente censura un'istruzione incompleta dei fatti medici. A suo dire l'autorità inferiore parrebbe non aver considerato le complicazioni che interverrebbero ad ogni visita medica predisposta, come dimostrerebbero, ad esempio, gli atti medici del 27 novembre 2020 e l'atto medico F2 concernente il consulto psichiatrico del 23 dicembre 2020. Conseguentemente, l'autorità inferiore avrebbe, omesso di richiedere un rapporto medico completo (F4), esimendosi dal valutare compiutamente il rischio di trattamenti contrari ai disposti dell'art. 3 CEDU per il caso egli fosse allontanato in Grecia (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4-5, punto 3). Oltre a ciò, il sistema di accoglienza greco sarebbe notoriamente contraddistinto da numerose lacune. In tal senso, in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale sarebbe difficoltoso accedere ad un alloggio, all'assistenza sociale, al mercato del lavoro, ad un'adeguata assistenza sanitaria così come a misure d'integrazione (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 4). Di conseguenza, ritenuto anche il precario quadro clinico del ricorrente, si giustificherebbe un esame individualizzato del caso di specie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 4). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. L'insorgente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Con la sua impugnativa, il ricorrente si prevale anzitutto di un accertamento incompleto del suo stato di salute. Orbene, tale censura non è atta nella presente disamina a condurre alla cassazione della decisione avversata. Il Tribunale rileva difatti che la situazione di salute dell'interessato risulti nella fattispecie chiara, con delle diagnosi acclarate e delle terapie già impostate, come d'altro canto giustamente osservato dalla SEM nel provvedimento impugnato e alla cui motivazione si rinvia integralmente al fine di evitare inutili ripetizioni (cfr. supra consid. H). Per quanto concerne invece le asserite problematiche psicologiche - segnalate unicamente in sede ricorsuale - nulla permette di ritenere che queste necessitino una più approfondita valutazione medica, tanto più se considerato che nell'ambito della visita medica del 23 dicembre 2020, il medico curante non ha reputato necessario procedere fissando un'ulteriore consulto né, tantomeno, prescrivendo al paziente una terapia. Sicché, alla luce degli elementi sopra evidenziati, alla SEM non può essere imputato né un accertamento incompleto né inesatto dei fatti rilevanti in merito allo stato di salute del ricorrente e non si ravvisa pertanto alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità in parola. Conseguentemente la censura ricorsuale va pertanto in tal senso respinta.
E. 5 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente, l'8 luglio 2019 è stata riconosciuta la protezione internazionale in Grecia e che egli è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dall'8 luglio 2019 al 7 luglio 2022 (cfr. atto 28/1). Altresì, le autorità elleniche, in data 19 ottobre 2020, hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto 28/1). Da parte sua, l'interessato non ha sollevato dubbi quanto all'effettivo riconoscimento della protezione, né ha apportato indizi suscettibili di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di non-refoulement rinviandolo nel suo Paese d'origine.
E. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 7 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 8 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 9 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).
E. 9.1 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. In particolare, il Tribunale ha recentemente ritenuto che si può partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. ibidem). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza sopracitata). Il Tribunale ha avuto inoltre modo di specificare che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 9.2 Nel caso concreto, è pacifico che il ricorrente sia stato riconosciuto beneficiario di protezione internazionale dalla Grecia. Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che in caso di allontanamento in tale Paese, venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv.).
E. 9.3 Nondimeno, nell'esercizio del suo diritto di essere sentito (cfr. atti 31/12 e 44/2) così come implicitamente con il gravame (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 4), il richiedente allega - attese le lacune nel sistema di accoglienza greco - l'esistenza di un rischio ai sensi del quale egli si ritroverebbe senza alloggio e senza i mezzi finanziari sufficienti a condurre la propria esistenza oltre che per l'acquisto dei farmaci necessari al trattamento delle sue patologie, per il caso in cui ritornasse in Grecia. Ne discenderebbe quindi la necessità di procedere ad un esame individualizzato del caso di specie.
E. 9.3.1 Al riguardo, giova in primo luogo rammentare che la CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73).
E. 9.3.2 Vieppiù, lo scrivente osserva che il caso in esame non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019, richiamata con il ricorso. Invero, nella fattispecie concreta non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad una valutazione concreta della situazione di fatto, poiché, come rettamente ritenuto dalla SEM, l'insorgente pur avendo avuto occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si sarebbe trovato nella Repubblica ellenica, non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno di quanto esposto. In particolare, nulla permette di ritenere che il ricorrente, durante il suo soggiorno in Grecia non si sia visto attribuire un alloggio, non abbia beneficiato di una sufficiente assistenza medica, che la qualità delle sedute di emodialisi fosse inadeguata, né che si sia rivolto alle autorità preposte senza che queste fornissero aiuto. Invero, tali affermazioni si riducono a mere affermazioni di parte, tanto più se considerato il lungo soggiorno in Grecia, il carteggio clinico confezionato dalle autorità sanitarie greche versato agli atti, oltre al fatto ch'egli stesso ha ammesso di essersi sottoposto a regolari sedute di dialisi in tale Paese (cfr. atto 31/12) oltre ad aver seguito un trattamento medicamentoso (cfr. atto 21/2). Alla luce delle considerazioni che precedono v'è pertanto da ritenere che, malgrado i rapporti richiamati in sede ricorsuale, e pur tenendo conto della situazione peculiare dell'interessato - in particolare delle difficili condizioni di vita - nonché della situazione economica in Grecia (cfr. supra consid. 7.3 e sentenze del Tribunale D-6348/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 7.4.2), la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti tali da ritenere che il trasferimento in Grecia costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o che l'interessato sia confrontato ad una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetta al richiedente far valere i suoi diritti - se del caso adendo le opportune vie legali - e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'insorgente può rivolgersi a delle strutture caritative, al fine di trovare un alloggio.
E. 9.4 A._______ ritiene inoltre che il suo stato di salute costituisca un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 9.4.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193).
E. 9.4.2 Con riguardo alle diverse patologie diagnosticategli (cfr. supra consid. H) il Tribunale non può esimersi dall'osservare che - pur non volendone assolutamente minimizzare il tenore - le condizioni di salute dell'interessato non appaiono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata per il caso facessi ritorno in Grecia. In primo luogo, le sue malattie - ivi comprese le supposte recenti problematiche psicologiche di cui all'atto medico F2 del 23 dicembre 2020 non risultano essere ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento (cfr. atto 38/4). Vieppiù, non v'è modo di ritenere seri motivi di considerare che il ricorrente sarà confrontato in Grecia ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese la ricorrente potrà ottenere i trattamenti medici adeguati. Il richiedente stesso ha del resto ammesso di aver sempre beneficiato dei trattamenti richiesti ed in particolare delle necessarie sedute di dialisi (cfr. atto 31/12). Infine, neppure l'asserzione secondo la quale egli avrebbe riscontrato difficoltà nel finanziare l'acquisto dei medicinali necessari è suscettibile di condurre il Tribunale ad una diversa ponderazione. Sul punto, è in effetti doveroso rammentare che la Grecia, in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, ha trasposto in diritto interno nazionale con decreto presidenziale (P.D).141/2013 - pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013 - gli obblighi previsti da tale direttiva. In particolare, si rileva che la legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili - categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2018, pag. 190, consultato il 7 gennaio 2021). Già l'art. 14 del decreto presidenziale (P.D).220/2007 - pubblicato nella gazzetta ufficiale volume A 251/13.11.2007 (consultato sul sito < http://www.refworld.org/docid/49676abb2.html il 7 gennaio 2020) e trasponente gli obblighi sanciti dalla direttiva qualificazione del 2003 - prevedeva ugualmente l'accesso gratuito alla necessaria assistenza sanitaria, farmacologica e ospedaliera ai richiedenti l'asilo non assicurati ed indigenti. Di conseguenza, spetta al ricorrente far valere i propri diritti al fine di ottenere la necessaria presa a carico medica per il proseguimento della terapia farmacologica delle patologie lamentate.
E. 9.4.3 Da ultimo, giova rammentare che essendo stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia, gli sono conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, egli potrà dunque adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.
E. 9.5 L'interessato, in definitiva, non ha dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove ha già soggiornato - le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019).
E. 10.1 Nel caso in disamina, l'insorgente non è però riuscito in tale intento. Invero, le difficili condizioni di esistenza così come le problematiche mediche, peraltro già trattati sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta comunque essere il caso nella fattispecie (cfr. supra consid. 9.4 e 9.5).
E. 10.2 Comunque, appare opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo del ricorrente ed al suo stato di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità al fine di garantire un trasferimento efficace e rapido alle strutture terapeutiche adatte. Per garantire una consona ed ininterrotta continuazione delle cure, i certificati medici sono da tradurre se possibile in greco, altrimenti per lo meno in lingua inglese. Inoltre, l'insorgente potrà usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).
E. 11 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'interessato.
E. 12 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6593/2020 Sentenza del 12 gennaio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Déborah D'Aveni, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Nigeria patrocinato dal signor Massimiliano Minì, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento;decisione della SEM del 22 dicembre 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, giunto in Svizzera l'8 settembre 2020, vi ha depositato una domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. atto [...]-3/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già presentato una domanda d'asilo pregressa in Grecia l'8 maggio 2018 e che l'8 luglio 2019 egli aveva ottenuto protezione (cfr. atto 13/2). Il 16 ottobre 2020 la SEM ha quindi svolto con il richiedente un colloquio Dublino volto a chiarire un'eventuale competenza delle autorità greche per lo svolgimento della procedura d'asilo (cfr. atto 19/2). In tale occasione, egli ha confermato di aver demandato ed ottenuto protezione dalla Repubblica ellenica, da cui il permesso di soggiorno valido sino al 7 luglio 2022 del quale sarebbe a beneficio. C. Dal 9 settembre 2020 al 30 settembre 2020, il richiedente è stato oggetto di un ricovero d'urgenza per nefropatia cronica necessitante dialisi, presso l'Ospedale Regionale di Mendrisio (cfr. atti 21/2 e 22/3). Inoltre, il 1° ottobre 2020 egli ha sostenuto un'ulteriore visita medica (cfr. atto 23/2). D. In data 16 ottobre 2020 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente (cfr. atto 24/2) in applicazione dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 19 ottobre 2020 le autorità elleniche preposte hanno accettato la riammissione dell'interessato indicando nel contempo che allo stesso è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e ch'egli dispone di un permesso di soggiorno valido fino al 7 luglio 2022 (cfr. atto 28/1). E. In medesima data, la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il suo allontanamento verso la Grecia (cfr. atto 35/1). Con scritto del 22 ottobre 2020 (cfr. atto 31/12), lo stesso si è espresso contro un suo allontanamento verso la Grecia dacché in tale Paese non avrebbe potuto beneficiare di un adeguato supporto finanziario o sociale. Invero, dopo aver ottenuto la protezione internazionale, egli avrebbe potuto svolgere unicamente alcuni lavori stagionali - peraltro, a suo dire, non regolamentati - soggiornando quale ospite presso un amico e sopravvivendo solo grazie agli aiuti finanziari inviati da famigliari. Egli ha oltremodo riferito di aver lasciato la Grecia in ragione delle gravi malattie che lo affliggerebbero e che richiederebbero un costante seguito medico. Ebbene, in tale Paese egli non avrebbe beneficiato di un'adeguata assistenza sanitaria. Al contrario, l'insorgente rileva che le sedute di emodialisi ivi effettuate sarebbero durate meno rispetto a quelle in Svizzera; inoltre, in Grecia egli avrebbe avuto difficoltà nell'accedere finanziariamente ai medicinali prescrittigli. In ogni caso, posta la complessità del suo quadro clinico, vi sarebbe la necessità di indire una perizia medica approfondita per mezzo di un modulo F4. F. Fra il 2 novembre 2020 e il 10 novembre 2020 l'interessato è stato nuovamente ricoverato presso (...) (cfr. atto 39/4). Egli ha altresì beneficiato di un ulteriore consulto medico in data 27 novembre 2020 (cfr. atti 36/2 e 38/2). G. Per il tramite della sua patrocinatrice, in data 22 dicembre 2020 il richiedente si è espresso in merito alla bozza di decisione della SEM del 21 dicembre 2020 di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. atto 44/2), avversando un suo trasferimento in Grecia e ribadendo quanto già esposto in precedenza (cfr. supra consid. E). Ne conseguirebbe ch'egli temerebbe di ritrovarsi senza sostegno e senza alloggio per il caso in cui facesse ritorno in Grecia (cfr. atto 44/2). H. Con decisione del 22 dicembre 2020, notificata il 23 dicembre 2020 (cfr. atto 46/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente, nonché l'esecuzione del provvedimento stesso, verso la Grecia. La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti eseguiti sarebbe risultato che il richiedente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità greche avrebbero dato il consenso alla sua riammissione. Altresì, la SEM ha ritenuto che essendo l'interessato già stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia, non sussisterebbero elementi per ritenere adempiuti i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi ed il medesimo non avrebbe neppure un interesse degno di protezione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconoscimento della qualità di rifugiato. Il richiedente potrebbe dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera secondo i disposti dell'art. 44 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Anzitutto l'autorità inferiore ha riassunto l'istoriato clinico del ricorrente, per poi osservare che in particolare dal rapporto medico specialistico del 10 novembre 2020, risulterebbe che il medesimo sarebbe affetto da un'insufficienza renale cronica terminale dialisi-richiedente, da iperkaliemia con complicanze di anemia renale e iperparatiroidismo secondario, da sanguinamento intestinale a verosimile partenza emorroidale, da una gastrite nel contesto di una verosimile malattia da reflusso gastro-esofageo DD Colon irritabile, nonché da aneurisma spurio all'arteria radiale. In aggiunta, a A._______ sarebbe stata diagnosticata anche una cardiopatia ipertensiva, una pregressa otite media con contestuale sovra-infezione esterna a destra, oltreché una pregressa epatite B. Per tali patologie, il richiedente seguirebbe un trattamento composto da sedute di emodialisi a cadenza tri-settimanali, oltre che la somministrazione di una cura farmacologica. La SEM ha dunque ritenuto che la situazione medica dell'interessato sarebbe chiara, essendo conosciute diagnosi, trattamento e necessità mediche future. Altresì, la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, alla quale il richiedente avrebbe accesso in quanto beneficiario dello statuto di rifugiato in Grecia, in virtù dell'art. 30 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione). Sarebbe pertanto dovere delle autorità greche assicurare la sua presa a carico medica, così come sarebbe responsabilità del richiedente far valere i suoi diritti presso le medesime autorità. A ciò si aggiungerebbe il fatto che le asserzioni secondo le quali egli non avrebbe avuto accesso ad un'adeguata assistenza sanitaria, non sarebbero suffragate da alcun elemento concreto, riducendosi ad un suo mero giudizio personale. Altresì, la situazione medica dell'interessato, benché complessa, non sarebbe di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia. Del resto, secondo l'autorità inferiore, lo stato di salute sarà preso in considerazione al momento dell'organizzazione del trasferimento. Per quanto riguarda invece le difficili condizioni di vita fatte valere in Grecia, l'autorità inferiore ha ritenuto che esse non sarebbero un motivo d'inesigibilità. In effetti, la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione) i cui art. 26-29 e 32 autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita, garantiscono l'accesso al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla scolarizzazione per i bambini ed alla protezione sociale e all'alloggio. Di conseguenza, sarebbe compito dell'interessato rivolgersi alle autorità greche per chiedere aiuto e far valere i suoi diritti. Inoltre, accanto alle strutture statali vi sarebbero organismi di natura caritativa presso i quali i cittadini di Paesi terzi potrebbero rivolgersi. Nel caso specifico, in merito alla situazione di indigenza fatta valere, l'autorità inferiore ha fatto riferimento all'art. 32 direttiva qualificazione, il quale garantirebbe l'accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Grecia. La SEM ha quindi rilevato che pur potendo essere il livello di vita effettivamente più basso in Grecia, gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che neppure le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica, sarebbero un motivo di inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Grecia. La difficile situazione economica riguarderebbe infatti l'insieme della popolazione. In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che qualora dopo il ritorno in Grecia il richiedente dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza, o dovesse portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe suo compito far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto. Da ultimo, l'allontanamento in Grecia - benché attualmente sospeso dalla corrente pandemia di Coronavirus (Covid-19) - sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo la Grecia dato il suo accordo in tal senso. I. Il 30 dicembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 31 dicembre 20209, l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'esame materiale della domanda d'asilo. In subordine, egli ha demandato la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. In primo luogo, il ricorrente censura un'istruzione incompleta dei fatti medici. A suo dire l'autorità inferiore parrebbe non aver considerato le complicazioni che interverrebbero ad ogni visita medica predisposta, come dimostrerebbero, ad esempio, gli atti medici del 27 novembre 2020 e l'atto medico F2 concernente il consulto psichiatrico del 23 dicembre 2020. Conseguentemente, l'autorità inferiore avrebbe, omesso di richiedere un rapporto medico completo (F4), esimendosi dal valutare compiutamente il rischio di trattamenti contrari ai disposti dell'art. 3 CEDU per il caso egli fosse allontanato in Grecia (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4-5, punto 3). Oltre a ciò, il sistema di accoglienza greco sarebbe notoriamente contraddistinto da numerose lacune. In tal senso, in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale sarebbe difficoltoso accedere ad un alloggio, all'assistenza sociale, al mercato del lavoro, ad un'adeguata assistenza sanitaria così come a misure d'integrazione (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 4). Di conseguenza, ritenuto anche il precario quadro clinico del ricorrente, si giustificherebbe un esame individualizzato del caso di specie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 4). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. L'insorgente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con la sua impugnativa, il ricorrente si prevale anzitutto di un accertamento incompleto del suo stato di salute. Orbene, tale censura non è atta nella presente disamina a condurre alla cassazione della decisione avversata. Il Tribunale rileva difatti che la situazione di salute dell'interessato risulti nella fattispecie chiara, con delle diagnosi acclarate e delle terapie già impostate, come d'altro canto giustamente osservato dalla SEM nel provvedimento impugnato e alla cui motivazione si rinvia integralmente al fine di evitare inutili ripetizioni (cfr. supra consid. H). Per quanto concerne invece le asserite problematiche psicologiche - segnalate unicamente in sede ricorsuale - nulla permette di ritenere che queste necessitino una più approfondita valutazione medica, tanto più se considerato che nell'ambito della visita medica del 23 dicembre 2020, il medico curante non ha reputato necessario procedere fissando un'ulteriore consulto né, tantomeno, prescrivendo al paziente una terapia. Sicché, alla luce degli elementi sopra evidenziati, alla SEM non può essere imputato né un accertamento incompleto né inesatto dei fatti rilevanti in merito allo stato di salute del ricorrente e non si ravvisa pertanto alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità in parola. Conseguentemente la censura ricorsuale va pertanto in tal senso respinta.
5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente, l'8 luglio 2019 è stata riconosciuta la protezione internazionale in Grecia e che egli è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dall'8 luglio 2019 al 7 luglio 2022 (cfr. atto 28/1). Altresì, le autorità elleniche, in data 19 ottobre 2020, hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto 28/1). Da parte sua, l'interessato non ha sollevato dubbi quanto all'effettivo riconoscimento della protezione, né ha apportato indizi suscettibili di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di non-refoulement rinviandolo nel suo Paese d'origine. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
8. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
9. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 9.1 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. In particolare, il Tribunale ha recentemente ritenuto che si può partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. ibidem). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza sopracitata). Il Tribunale ha avuto inoltre modo di specificare che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.2 Nel caso concreto, è pacifico che il ricorrente sia stato riconosciuto beneficiario di protezione internazionale dalla Grecia. Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che in caso di allontanamento in tale Paese, venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv.). 9.3 Nondimeno, nell'esercizio del suo diritto di essere sentito (cfr. atti 31/12 e 44/2) così come implicitamente con il gravame (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 4), il richiedente allega - attese le lacune nel sistema di accoglienza greco - l'esistenza di un rischio ai sensi del quale egli si ritroverebbe senza alloggio e senza i mezzi finanziari sufficienti a condurre la propria esistenza oltre che per l'acquisto dei farmaci necessari al trattamento delle sue patologie, per il caso in cui ritornasse in Grecia. Ne discenderebbe quindi la necessità di procedere ad un esame individualizzato del caso di specie. 9.3.1 Al riguardo, giova in primo luogo rammentare che la CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73). 9.3.2 Vieppiù, lo scrivente osserva che il caso in esame non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019, richiamata con il ricorso. Invero, nella fattispecie concreta non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad una valutazione concreta della situazione di fatto, poiché, come rettamente ritenuto dalla SEM, l'insorgente pur avendo avuto occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si sarebbe trovato nella Repubblica ellenica, non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno di quanto esposto. In particolare, nulla permette di ritenere che il ricorrente, durante il suo soggiorno in Grecia non si sia visto attribuire un alloggio, non abbia beneficiato di una sufficiente assistenza medica, che la qualità delle sedute di emodialisi fosse inadeguata, né che si sia rivolto alle autorità preposte senza che queste fornissero aiuto. Invero, tali affermazioni si riducono a mere affermazioni di parte, tanto più se considerato il lungo soggiorno in Grecia, il carteggio clinico confezionato dalle autorità sanitarie greche versato agli atti, oltre al fatto ch'egli stesso ha ammesso di essersi sottoposto a regolari sedute di dialisi in tale Paese (cfr. atto 31/12) oltre ad aver seguito un trattamento medicamentoso (cfr. atto 21/2). Alla luce delle considerazioni che precedono v'è pertanto da ritenere che, malgrado i rapporti richiamati in sede ricorsuale, e pur tenendo conto della situazione peculiare dell'interessato - in particolare delle difficili condizioni di vita - nonché della situazione economica in Grecia (cfr. supra consid. 7.3 e sentenze del Tribunale D-6348/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 7.4.2), la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti tali da ritenere che il trasferimento in Grecia costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o che l'interessato sia confrontato ad una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetta al richiedente far valere i suoi diritti - se del caso adendo le opportune vie legali - e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'insorgente può rivolgersi a delle strutture caritative, al fine di trovare un alloggio. 9.4 A._______ ritiene inoltre che il suo stato di salute costituisca un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 9.4.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193). 9.4.2 Con riguardo alle diverse patologie diagnosticategli (cfr. supra consid. H) il Tribunale non può esimersi dall'osservare che - pur non volendone assolutamente minimizzare il tenore - le condizioni di salute dell'interessato non appaiono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata per il caso facessi ritorno in Grecia. In primo luogo, le sue malattie - ivi comprese le supposte recenti problematiche psicologiche di cui all'atto medico F2 del 23 dicembre 2020 non risultano essere ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento (cfr. atto 38/4). Vieppiù, non v'è modo di ritenere seri motivi di considerare che il ricorrente sarà confrontato in Grecia ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese la ricorrente potrà ottenere i trattamenti medici adeguati. Il richiedente stesso ha del resto ammesso di aver sempre beneficiato dei trattamenti richiesti ed in particolare delle necessarie sedute di dialisi (cfr. atto 31/12). Infine, neppure l'asserzione secondo la quale egli avrebbe riscontrato difficoltà nel finanziare l'acquisto dei medicinali necessari è suscettibile di condurre il Tribunale ad una diversa ponderazione. Sul punto, è in effetti doveroso rammentare che la Grecia, in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, ha trasposto in diritto interno nazionale con decreto presidenziale (P.D).141/2013 - pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013 - gli obblighi previsti da tale direttiva. In particolare, si rileva che la legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili - categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2018, pag. 190, consultato il 7 gennaio 2021). Già l'art. 14 del decreto presidenziale (P.D).220/2007 - pubblicato nella gazzetta ufficiale volume A 251/13.11.2007 (consultato sul sito < http://www.refworld.org/docid/49676abb2.html il 7 gennaio 2020) e trasponente gli obblighi sanciti dalla direttiva qualificazione del 2003 - prevedeva ugualmente l'accesso gratuito alla necessaria assistenza sanitaria, farmacologica e ospedaliera ai richiedenti l'asilo non assicurati ed indigenti. Di conseguenza, spetta al ricorrente far valere i propri diritti al fine di ottenere la necessaria presa a carico medica per il proseguimento della terapia farmacologica delle patologie lamentate. 9.4.3 Da ultimo, giova rammentare che essendo stato riconosciuto quale rifugiato in Grecia, gli sono conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, egli potrà dunque adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati. 9.5 L'interessato, in definitiva, non ha dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove ha già soggiornato - le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019). 10.1 Nel caso in disamina, l'insorgente non è però riuscito in tale intento. Invero, le difficili condizioni di esistenza così come le problematiche mediche, peraltro già trattati sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta comunque essere il caso nella fattispecie (cfr. supra consid. 9.4 e 9.5). 10.2 Comunque, appare opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo del ricorrente ed al suo stato di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità al fine di garantire un trasferimento efficace e rapido alle strutture terapeutiche adatte. Per garantire una consona ed ininterrotta continuazione delle cure, i certificati medici sono da tradurre se possibile in greco, altrimenti per lo meno in lingua inglese. Inoltre, l'insorgente potrà usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).
11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'interessato.
12. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: