Esecuzione dell'allontanamento
Sachverhalt
A. Gli interessati, cittadini afghani, sono entrati in Svizzera il 10 luglio 2019 ed il 18 luglio 2019 hanno depositato domanda d'asilo. B. Dalle investigazioni della SEM, in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che i richiedenti avevano depositato domanda d'asilo in Grecia il 16 ottobre 2017 e che il 30 marzo 2018 avevano ottenuto protezione. Il 31 luglio 2019 la SEM ha quindi svolto con entrambi un colloquio Dublino per un'eventuale competenza delle autorità greche allo svolgimento della procedura d'asilo (cfr. atti 30/2 e 33/2). In tale occasione, essi si sono dichiarati contrari all'allontanamento in Grecia poiché in tale Paese non avrebbero un alloggio, non vi sarebbe alcun futuro per i figli e l'interessata non stava bene di salute. C. In data 2 agosto 2019 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti (cfr. atto 41/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 5 agosto 2019 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati ed hanno indicato che è stato loro riconosciuto lo statuto di rifugiati e che dispongono di un permesso di soggiorno valido fino al 28 giugno 2021 (cfr. atto 44/1). D. Il 22 ottobre 2019 la SEM ha concesso agli interessati il diritto di essere sentiti circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il loro allontanamento verso la Grecia. Con scritto del 31 ottobre 2019 (cfr. atto 76/3) gli stessi si sono espressi contro un loro allontanamento verso la Grecia poiché in tale Paese non avrebbero potuto beneficiare né di un alloggio né di un'assistenza adeguata. Invero, dopo aver ottenuto la protezione internazionale, avrebbero vissuto abusivamente insieme alla figlia, ad un figlio ed alla nipote in una casa abbandonata ("squat") per poi ritrovarsi a vivere per strada in una tenda. Dopo l'ottenimento della protezione non sarebbe più stato loro concesso alcun sostegno economico. I richiedenti avrebbero vissuto in condizioni di estrema indigenza in Grecia. Essi erano privi di misure di assistenza sociale e medica, nonché di misure volte a favorire la loro integrazione sociale e lavorativa. Tali condizioni avrebbero portato ad un sensibile aggravamento della grave patologia della richiedente - affetta da diabete mellito di tipo 2 - la quale non avrebbe ricevuto alcuna assistenza medica da parte dell'autorità ellenica. Le uniche cure mediche sarebbero state fornite dall'ONG Médecins sans frontières. Considerata l'eccezionale vulnerabilità dei richiedenti, un rinvio verso la Grecia non risulterebbe, allo stato attuale, non solo non ragionevolmente esigibile, ma con tutta probabilità anche in contrasto con l'art. 3 CEDU. La gravità della condizione di abbandono terapeutico, assistenziale e materiale nella quale si ritroverebbero a vivere metterebbe a repentaglio non solo la possibilità stessa di una vita dignitosa, ma la loro stessa sopravvivenza. Il carattere strutturale delle carenze nel sistema d'asilo greco, sarebbe manifestamente accertato in numerosi studi internazionali. E. Il 22 novembre 2019 i richiedenti, per il tramite della rappresentante legale, hanno preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM del 19 novembre 2019 di non entrata nel merito della loro domanda d'asilo. Essi si sono dichiarati in particolare contrari al loro allontanamento in Grecia poiché ivi non beneficerebbero né di un alloggio né di cure mediche adeguate. L'assenza di cure mediche in Grecia, nonostante l'ottenimento della protezione internazionale, avrebbe avuto serie complicanze per l'interessata le quali sarebbero state trattate soltanto in Svizzera. Un'interruzione delle cure conseguente all'allontanamento potrebbe condurre la signora ad una condizione di abbandono terapeutico talmente grave che, correlata alla mancanza di un alloggio e alla condizione di particolare fragilità familiare, finirebbe col porsi in contrasto con l'art. 3 CEDU. In allegato, gli interessati hanno altresì trasmesso dei video che mostrerebbero le condizioni di abbandono in cui si sarebbero ritrovati una volta allontanati dallo squat in cui vivevano. F. Con decisione del 25 novembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 88/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia. La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti eseguiti sarebbe risultato che i richiedenti avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità greche avrebbero dato il consenso alla loro riammissione. Altresì, la SEM ha ritenuto che essendo gli interessati già stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, non sussisterebbero elementi per ritenere adempiuti i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi ed i medesimi non avrebbero neppure un interesse degno di protezione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconoscimento della qualità di rifugiato. I richiedenti potrebbero dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Anzitutto l'autorità inferiore ha riassunto tutti gli atti medici presenti all'incarto riguardanti la richiedente. Dagli stessi risulterebbe in sostanza che ella soffrirebbe diabete mellito di tipo 2, che l'edema maculare all'occhio sinistro si sarebbe risolto e che sarebbe stata operata per la cataratta, mentre che per l'occhio destro sarebbero previste ancora tre iniezioni per l'edema maculare mentre un intervento per la cataratta sarebbe da definirsi una volta risolto l'edema. La SEM ha dunque ritenuto che la situazione medica dell'interessata sarebbe chiara, diagnosi, trattamento e necessità mediche future sarebbero infatti conosciute. Altresì, la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, alla quale la richiedente avrebbe accesso in quanto beneficiaria dello statuto di rifugiato in Grecia, in virtù dell'art. 30 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione). Sarebbe pertanto dovere delle autorità greche assicurare la sua presa a carico medica, nonché sarebbe responsabilità dei richiedenti far valere i loro diritti presso le autorità greche. La situazione medica dell'interessata, pur essendo complessa, non sarebbe di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia. Lo stato di salute sarà ad ogni modo preso in considerazione al momento dell'organizzazione del trasferimento. Per quanto riguarda invece le difficili condizioni di vita fatte valere in Grecia, l'autorità inferiore ha ritenuto che esse non sarebbero un motivo d'inesigibilità. In effetti, la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione) i cui art. 26-29 e 32 autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita, garantiscono l'accesso al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla scolarizzazione per i bambini ed alla protezione sociale e all'alloggio. Di conseguenza, sarebbe compito dei richiedenti rivolgersi alle autorità greche per chiedere aiuto e far valere i loro diritti. Inoltre, accanto alle strutture statali vi sarebbero organismi di natura caritativa presso i quali i cittadini di Paesi terzi potrebbero rivolgersi. Nel caso specifico, in merito alla situazione di indigenza fatta valere, l'autorità inferiore ha fatto riferimento all'art. 32 direttiva qualificazione, il quale garantirebbe l'accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Grecia. La SEM ha quindi rilevato che pur potendo essere il livello di vita effettivamente più basso in Grecia, gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che neppure le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica, sarebbero un motivo di inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Grecia. La difficile situazione economica riguarderebbe infatti l'insieme della popolazione. In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che se dopo il ritorno in Grecia i richiedenti dovessero essere realmente costretti dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza, o dovesse portare pregiudizio ai loro diritti fondamentali, sarebbe loro compito far valere i loro diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto. G. Il 2 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 dicembre 2019), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed hanno in particolare concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. In subordine, l'esecuzione dell'allontanamento non dovrebbe essere considerata né lecita né ragionevolmente esigibile. Altresì, hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Con ricorso gli insorgenti confutano unicamente il giudizio sulla liceità e la ragionevole esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Anzitutto, i ricorrenti sottolineano la condizione di particolare vulnerabilità in cui versano in ragione della loro anziana età, delle loro precarie condizioni di salute, del loro analfabetismo, del trascorso in Grecia segnato da condizioni di estrema indigenza, nonché della forte pressione psicologica cui sono sottoposti a causa della recente sparizione del figlio. In seguito, i ricorrenti fanno valere un'istruzione incompleta dei fatti medici. Da una parte essi ritengono che data l'attuale persistenza dell'edema maculare diffuso all'occhio destro e la relativa necessità di intervento, nonché i trattamenti ancora in atto, non sarebbe possibile valutare in maniera complessiva e completa la situazione medica della ricorrente. D'altra parte invece, essi rilevano che i dolori alla testa esposti dall'interessata in corso di procedura non sarebbero stati sufficientemente indagati malgrado ella li avesse già menzionati durante il Colloquio Dublino. Alla luce delle difficoltà di comunicazione della ricorrente la SEM avrebbe dovuto indagare le succitate problematiche in ottemperanza agli obblighi istruttori. Altresì, l'autorità inferiore, visti i numerosi documenti medici agli atti, avrebbe dovuto richiedere un rapporto medico completo (F4). Gli insorgenti censurano poi un accertamento inesatto in relazione alle condizioni generali di accesso alle cure mediche e alle condizioni di accoglienza in Grecia. Segnatamente, essi rilevano che il livello di criticità del sistema d'accoglienza greco, nonché le importanti difficoltà di effettivo accesso alle cure mediche sarebbero accertate da numerosi studi specialistici. Altresì, nei fatti, la ricorrente non avrebbe ricevuto la necessaria assistenza medica da parte delle autorità greche nonostante l'ottenimento della protezione internazionale, ciò che avrebbe portato ad una complicazione della sua patologia. Un'interruzione delle cure conseguente all'allontanamento verso la Grecia potrebbe condurre l'insorgente ad una condizione di abbandono terapeutico talmente grave, che, correlata alla mancanza di un alloggio e alla condizione di particolare fragilità familiare, finirebbe col porsi in contrasto con l'art. 3 CEDU. Inoltre, nella decisione avversata, la SEM non avrebbe effettuato alcun esame individualizzato e concreto rispetto alle allegazioni ed ai mezzi di prova forniti dai ricorrenti relativamente alle drammatiche condizioni di vita subite in Grecia. Essi sottolineano in seguito nuovamente le condizioni di indigenza cui sarebbero stati sottoposti dalle autorità greche. Più volte si sarebbero rivolti alle autorità per chiedere un sostegno, tuttavia non avrebbero mai avuto alcun riscontro positivo. Contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, oltre agli indizi concreti di rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, i video depositati mostrerebbero le condizioni di abbandono in cui i richiedenti si sarebbero ritrovati quando sono stati allontanati dalla polizia dall'alloggio abusivo. L'autorità inferiore pertanto, avrebbe dovuto prendere in considerazione la specificità del caso e la situazione personale degli insorgenti, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute della ricorrente. Al ricorso gli insorgenti hanno allegato la nuova documentazione medica, in particolare gli appuntamenti futuri per le visite oculistiche. H. Con scritto del 9 dicembre 2019 gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 5 dicembre 2019 dal quale risulta che la ricorrente è stata sottoposta ad una iniezione intravitreale di Eylea all'occhio destro come previsto dal trattamento medico in atto. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 4 Preliminarmente, il Tribunale rileva che non avendo gli insorgenti in sede ricorsuale contestato la decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 5 I ricorrenti, fanno valere anzitutto un accertamento incompleto dello stato di salute dell'interessata. Il Tribunale rileva che tali censure ricorsuali non possono essere seguite. Invero, il quadro clinico dell'interessata risulta (diagnosi e trattamento), come ha a giusto titolo ritenuto la SEM, chiaro. Ella soffre di diabete mellito di tipo 2 per il quale è in trattamento con diversi farmaci, è in trattamento anche per l'edema maculare all'occhio destro con iniezioni intravitreali di anti-VEGF e una volta che l'edema sarà risolto potrà essere sottoposta all'intervento di cataratta. Dal certificato medico (F2) del 25 novembre 2019 inoltrato in sede ricorsuale, risulta inoltre che l'intervento di cataratta è fissato per il 12 dicembre 2019. Il fatto che l'insorgente sia ancora in trattamento per le iniezioni e debba essere sottoposta ad un intervento non impediscono una valutazione complessiva della fattispecie. Per quanto riguarda invece i dolori alla testa segnalati in sede di colloquio Dublino il 31 luglio 2019, la ricorrente risulta essere stata visitata dal medico tre volte prima del colloquio (cfr. atto 35/11) e diverse volte dopo lo stesso (cfr. ad es. atto 74/4 contenente diversi appuntamenti medici) nonché ospedalizzata dal 7 al 14 agosto 2019 (cfr. atto 54/5) e visitata al Pronto soccorso il 17 ottobre 2019 (cfr. atto 67/16). Ella ha dunque avuto la possibilità a diverse riprese di comunicare ai medici curanti eventuali altri problemi, per il che, nella fattispecie alla SEM non può essere imputato un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. anche infra consid. 7.5).
E. 6 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 7 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.1 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione generale in Grecia e della situazione individuale dei ricorrenti, vi sono dei seri motivi di considerare, in caso di rinvio in Grecia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU.
E. 7.2 Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Grecia è legata dalla direttiva qualificazione. In conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno nazionale. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti degli insorgenti - ai quali ha riconosciuto la qualità di rifugiato - costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei confronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Il Tribunale parte dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. Tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e riferimenti citati). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D.-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti).
E. 7.3 Nel caso in esame, gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia (cfr. atto 44/1). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che in caso di allontanamento in Grecia venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv.).
E. 7.4 Essi allegano che vi sono indizi concreti di rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, segnatamente a causa delle condizioni di abbandono in cui si sono ritrovati quando sono stati allontanati dalla polizia dallo squat dove alloggiavano abusivamente.
E. 7.4.1 La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73).
E. 7.4.2 Anzitutto il Tribunale rileva che il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dai ricorrenti a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero, nella fattispecie non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto, poiché gli insorgenti pur avendo avuto occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si sono trovati in Grecia hanno fornito delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. In particolare, agli interessati, oltre al colloquio Dublino (cfr. atti 30/2 e 33/2), è stato concesso il diritto di essere sentiti in merito alla possibile non entrata nel merito della loro domanda d'asilo (cfr. atto 76/3 del 31 ottobre 2019). Tuttavia, nel corso dell'esercizio di tale diritto di essere sentiti essi non hanno fornito informazioni concrete, ma si sono limitati a dichiarare che dopo l'ottenimento della protezione non avrebbero più ottenuto sostegno economico da parte delle autorità greche e di essersi ritrovati privati di misure di assistenza sociale e medica, senza tuttavia concretizzare tali allegazioni. Altresì, il Tribunale rileva che contrariamente a quanto allegato in merito all'interruzione del sostegno dopo l'ottenimento della protezione a marzo 2018, dagli atti di causa risulta che, la figlia C._______ nel colloquio complementare Dublino ha invece asserito che le autorità elleniche hanno fornito loro degli aiuti economici i quali sono stati sospesi soltanto all'incirca nel mese di giugno 2019 e dunque ben dopo l'accoglimento della loro domanda d'asilo (cfr. N [...] atto 65/4). Dalle risultanze processuali non risulta neppure che essi si siano rivolti alle autorità per contestare la decisione di interruzione di erogazione degli aiuti economici, essendo infatti partiti per la Svizzera una volta cessato il sostegno (cfr. ibidem). Per ciò che concerne l'alloggio invece, risulta che i richiedenti ed i loro famigliari (i figli e la nipote) hanno alloggiato in un campo sull'isola di Leros per 10 o 11 mesi prima di trasferirsi ad Atene dove avrebbero vissuto in uno squat, da dove un mese prima della partenza sono stati cacciati e sono rimasti per strada. Il Tribunale ritiene che, pur tenendo conto della situazione particolare degli interessati - in particolare delle difficili condizioni di vita - e della situazione economica in Grecia (cfr. supra consid. 7.3 e sentenze del TAF E-5133+5134/2018 del 26 ottobre 2018), la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o che gli stessi siano confrontati ad una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Invero, per la maggior parte del tempo passato in Grecia essi hanno ricevuto un aiuto economico ed hanno potuto rivolgersi a delle strutture caritative per l'ottenimento di un alloggio, soltanto nell'ultimo mese passato in Grecia le richiedenti non hanno avuto a disposizione un'abitazione. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetta ai richiedenti far valere i loro diritti - se del caso adendo le vie legali - e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, i ricorrenti possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio.
E. 7.5 I ricorrenti ritengono in seguito che lo stato di salute dell'interessata costituisca un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 7.5.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193).
E. 7.5.2 Come già rilevato precedentemente (cfr. supra consid. 6.2.1), la ricorrente soffre di diabete mellito di tipo 2, con delle complicanze microvascolari (retinopatia diabetica, polineuropatia) e macrovascolari (disfunzione distolica di grado 1 e un aneurisma del setto interatriale) (cfr. atto 54/5). Dalla documentazione medica agli atti ed in particolare dalla fluorangiografia del 23 settembre 2019 risulta una maculopatia diabetica con edema maculare diffuso all'occhio destro, mentre all'occhio sinistro si è risolta (cfr. atti 63/7). Il trattamento prevede delle iniezioni di anti-VEGF e un intervento di cataratta per entrambi gli occhi. L'occhio sinistro è stato operato il 10 ottobre 2019, mentre l'intervento per l'occhio destro è previsto per il 12 dicembre 2019. Pur non volendo assolutamente minimizzare, le condizioni di salute della ricorrente, esse non sono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata. Segnatamente, da una parte, la sua malattia non risulta essere ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. Mentre d'altra parte, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che la ricorrente sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale e malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica la quale causa una mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema sanitario, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese la ricorrente potrà ottenere i trattamenti medici adeguati (cfr. la recente sentenza del Tribunale D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 inerente in particolare ad un ricorrente affetto da diabete mellito di tipo I). Segnatamente, vi sono delle cliniche specializzate nel trattamento del diabete, così come sono disponibili medicamenti e terapie di base (cfr. Group Euroclinic, Athenes Euroclinic, https://www.euroclinic.gr/en/department/diabetes-unit-athens/ ; https://www.who.int/diabetes/country-profiles/grc_en.pdf, consultati il 11.12.2019). A fondamento di ciò si rileva che la Grecia, in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, ha trasposto in diritto interno nazionale con decreto presidenziale (P.D).141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, gli obblighi previsti da tale direttiva. In particolare, si rileva che la legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili - categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2018, pag. 190, consultato il 06.12.2019). Già l'art. 14 del decreto presidenziale (P.D).220/2007 - pubblicato nella gazzetta ufficiale volume A 251/13.11.2007 (consultato sul sito http://www.refworld.org/docid/49676abb2.html il 11.12.2019) e trasponente gli obblighi sanciti dalla direttiva qualificazione del 2003 - prevedeva ugualmente l'accesso gratuito alla necessaria assistenza sanitaria, farmacologica e ospedaliera ai richiedenti l'asilo non assicurati ed indigenti. Di conseguenza, spetta alla ricorrente far valere i propri diritti al fine di ottenere la necessaria presa a carico medica per il proseguimento della terapia farmacologica per il diabete.
E. 7.5.3 Infine, si rammenta ai ricorrenti che essendo stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, essi potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.
E. 7.6 Gli interessati, in conclusione, non hanno dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove hanno già soggiornato - le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019).
E. 8.1 Nel caso in disamina, gli insorgenti non sono però riusciti in tale intento. Invero, le difficili condizioni di esistenza così come le problematiche mediche, peraltro già trattati sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta comunque essere il caso nella fattispecie (cfr. supra consid. 7.5).
E. 8.2 Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo dei ricorrenti ed al loro stato di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire un trasferimento efficace e rapido della ricorrente alle strutture terapeutiche adatte. Per garantire una consona ed ininterrotta continuazione delle cure, i certificati medici sono da tradurre se possibile in greco, altrimenti per lo meno in inglese. Inoltre, gli insorgenti potranno altresì usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).
E. 9 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.
E. 10 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6348/2019 Sentenza del 31 gennaio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati dalla Signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (Stato terzo sicuro [Grecia]); decisione della SEM del 25 novembre 2019. Fatti: A. Gli interessati, cittadini afghani, sono entrati in Svizzera il 10 luglio 2019 ed il 18 luglio 2019 hanno depositato domanda d'asilo. B. Dalle investigazioni della SEM, in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che i richiedenti avevano depositato domanda d'asilo in Grecia il 16 ottobre 2017 e che il 30 marzo 2018 avevano ottenuto protezione. Il 31 luglio 2019 la SEM ha quindi svolto con entrambi un colloquio Dublino per un'eventuale competenza delle autorità greche allo svolgimento della procedura d'asilo (cfr. atti 30/2 e 33/2). In tale occasione, essi si sono dichiarati contrari all'allontanamento in Grecia poiché in tale Paese non avrebbero un alloggio, non vi sarebbe alcun futuro per i figli e l'interessata non stava bene di salute. C. In data 2 agosto 2019 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti (cfr. atto 41/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 5 agosto 2019 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati ed hanno indicato che è stato loro riconosciuto lo statuto di rifugiati e che dispongono di un permesso di soggiorno valido fino al 28 giugno 2021 (cfr. atto 44/1). D. Il 22 ottobre 2019 la SEM ha concesso agli interessati il diritto di essere sentiti circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il loro allontanamento verso la Grecia. Con scritto del 31 ottobre 2019 (cfr. atto 76/3) gli stessi si sono espressi contro un loro allontanamento verso la Grecia poiché in tale Paese non avrebbero potuto beneficiare né di un alloggio né di un'assistenza adeguata. Invero, dopo aver ottenuto la protezione internazionale, avrebbero vissuto abusivamente insieme alla figlia, ad un figlio ed alla nipote in una casa abbandonata ("squat") per poi ritrovarsi a vivere per strada in una tenda. Dopo l'ottenimento della protezione non sarebbe più stato loro concesso alcun sostegno economico. I richiedenti avrebbero vissuto in condizioni di estrema indigenza in Grecia. Essi erano privi di misure di assistenza sociale e medica, nonché di misure volte a favorire la loro integrazione sociale e lavorativa. Tali condizioni avrebbero portato ad un sensibile aggravamento della grave patologia della richiedente - affetta da diabete mellito di tipo 2 - la quale non avrebbe ricevuto alcuna assistenza medica da parte dell'autorità ellenica. Le uniche cure mediche sarebbero state fornite dall'ONG Médecins sans frontières. Considerata l'eccezionale vulnerabilità dei richiedenti, un rinvio verso la Grecia non risulterebbe, allo stato attuale, non solo non ragionevolmente esigibile, ma con tutta probabilità anche in contrasto con l'art. 3 CEDU. La gravità della condizione di abbandono terapeutico, assistenziale e materiale nella quale si ritroverebbero a vivere metterebbe a repentaglio non solo la possibilità stessa di una vita dignitosa, ma la loro stessa sopravvivenza. Il carattere strutturale delle carenze nel sistema d'asilo greco, sarebbe manifestamente accertato in numerosi studi internazionali. E. Il 22 novembre 2019 i richiedenti, per il tramite della rappresentante legale, hanno preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM del 19 novembre 2019 di non entrata nel merito della loro domanda d'asilo. Essi si sono dichiarati in particolare contrari al loro allontanamento in Grecia poiché ivi non beneficerebbero né di un alloggio né di cure mediche adeguate. L'assenza di cure mediche in Grecia, nonostante l'ottenimento della protezione internazionale, avrebbe avuto serie complicanze per l'interessata le quali sarebbero state trattate soltanto in Svizzera. Un'interruzione delle cure conseguente all'allontanamento potrebbe condurre la signora ad una condizione di abbandono terapeutico talmente grave che, correlata alla mancanza di un alloggio e alla condizione di particolare fragilità familiare, finirebbe col porsi in contrasto con l'art. 3 CEDU. In allegato, gli interessati hanno altresì trasmesso dei video che mostrerebbero le condizioni di abbandono in cui si sarebbero ritrovati una volta allontanati dallo squat in cui vivevano. F. Con decisione del 25 novembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 88/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia. La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti eseguiti sarebbe risultato che i richiedenti avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità greche avrebbero dato il consenso alla loro riammissione. Altresì, la SEM ha ritenuto che essendo gli interessati già stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, non sussisterebbero elementi per ritenere adempiuti i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi ed i medesimi non avrebbero neppure un interesse degno di protezione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconoscimento della qualità di rifugiato. I richiedenti potrebbero dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Anzitutto l'autorità inferiore ha riassunto tutti gli atti medici presenti all'incarto riguardanti la richiedente. Dagli stessi risulterebbe in sostanza che ella soffrirebbe diabete mellito di tipo 2, che l'edema maculare all'occhio sinistro si sarebbe risolto e che sarebbe stata operata per la cataratta, mentre che per l'occhio destro sarebbero previste ancora tre iniezioni per l'edema maculare mentre un intervento per la cataratta sarebbe da definirsi una volta risolto l'edema. La SEM ha dunque ritenuto che la situazione medica dell'interessata sarebbe chiara, diagnosi, trattamento e necessità mediche future sarebbero infatti conosciute. Altresì, la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, alla quale la richiedente avrebbe accesso in quanto beneficiaria dello statuto di rifugiato in Grecia, in virtù dell'art. 30 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione). Sarebbe pertanto dovere delle autorità greche assicurare la sua presa a carico medica, nonché sarebbe responsabilità dei richiedenti far valere i loro diritti presso le autorità greche. La situazione medica dell'interessata, pur essendo complessa, non sarebbe di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia. Lo stato di salute sarà ad ogni modo preso in considerazione al momento dell'organizzazione del trasferimento. Per quanto riguarda invece le difficili condizioni di vita fatte valere in Grecia, l'autorità inferiore ha ritenuto che esse non sarebbero un motivo d'inesigibilità. In effetti, la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione) i cui art. 26-29 e 32 autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita, garantiscono l'accesso al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla scolarizzazione per i bambini ed alla protezione sociale e all'alloggio. Di conseguenza, sarebbe compito dei richiedenti rivolgersi alle autorità greche per chiedere aiuto e far valere i loro diritti. Inoltre, accanto alle strutture statali vi sarebbero organismi di natura caritativa presso i quali i cittadini di Paesi terzi potrebbero rivolgersi. Nel caso specifico, in merito alla situazione di indigenza fatta valere, l'autorità inferiore ha fatto riferimento all'art. 32 direttiva qualificazione, il quale garantirebbe l'accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Grecia. La SEM ha quindi rilevato che pur potendo essere il livello di vita effettivamente più basso in Grecia, gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che neppure le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica, sarebbero un motivo di inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Grecia. La difficile situazione economica riguarderebbe infatti l'insieme della popolazione. In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che se dopo il ritorno in Grecia i richiedenti dovessero essere realmente costretti dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza, o dovesse portare pregiudizio ai loro diritti fondamentali, sarebbe loro compito far valere i loro diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto. G. Il 2 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 dicembre 2019), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed hanno in particolare concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. In subordine, l'esecuzione dell'allontanamento non dovrebbe essere considerata né lecita né ragionevolmente esigibile. Altresì, hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Con ricorso gli insorgenti confutano unicamente il giudizio sulla liceità e la ragionevole esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Anzitutto, i ricorrenti sottolineano la condizione di particolare vulnerabilità in cui versano in ragione della loro anziana età, delle loro precarie condizioni di salute, del loro analfabetismo, del trascorso in Grecia segnato da condizioni di estrema indigenza, nonché della forte pressione psicologica cui sono sottoposti a causa della recente sparizione del figlio. In seguito, i ricorrenti fanno valere un'istruzione incompleta dei fatti medici. Da una parte essi ritengono che data l'attuale persistenza dell'edema maculare diffuso all'occhio destro e la relativa necessità di intervento, nonché i trattamenti ancora in atto, non sarebbe possibile valutare in maniera complessiva e completa la situazione medica della ricorrente. D'altra parte invece, essi rilevano che i dolori alla testa esposti dall'interessata in corso di procedura non sarebbero stati sufficientemente indagati malgrado ella li avesse già menzionati durante il Colloquio Dublino. Alla luce delle difficoltà di comunicazione della ricorrente la SEM avrebbe dovuto indagare le succitate problematiche in ottemperanza agli obblighi istruttori. Altresì, l'autorità inferiore, visti i numerosi documenti medici agli atti, avrebbe dovuto richiedere un rapporto medico completo (F4). Gli insorgenti censurano poi un accertamento inesatto in relazione alle condizioni generali di accesso alle cure mediche e alle condizioni di accoglienza in Grecia. Segnatamente, essi rilevano che il livello di criticità del sistema d'accoglienza greco, nonché le importanti difficoltà di effettivo accesso alle cure mediche sarebbero accertate da numerosi studi specialistici. Altresì, nei fatti, la ricorrente non avrebbe ricevuto la necessaria assistenza medica da parte delle autorità greche nonostante l'ottenimento della protezione internazionale, ciò che avrebbe portato ad una complicazione della sua patologia. Un'interruzione delle cure conseguente all'allontanamento verso la Grecia potrebbe condurre l'insorgente ad una condizione di abbandono terapeutico talmente grave, che, correlata alla mancanza di un alloggio e alla condizione di particolare fragilità familiare, finirebbe col porsi in contrasto con l'art. 3 CEDU. Inoltre, nella decisione avversata, la SEM non avrebbe effettuato alcun esame individualizzato e concreto rispetto alle allegazioni ed ai mezzi di prova forniti dai ricorrenti relativamente alle drammatiche condizioni di vita subite in Grecia. Essi sottolineano in seguito nuovamente le condizioni di indigenza cui sarebbero stati sottoposti dalle autorità greche. Più volte si sarebbero rivolti alle autorità per chiedere un sostegno, tuttavia non avrebbero mai avuto alcun riscontro positivo. Contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, oltre agli indizi concreti di rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, i video depositati mostrerebbero le condizioni di abbandono in cui i richiedenti si sarebbero ritrovati quando sono stati allontanati dalla polizia dall'alloggio abusivo. L'autorità inferiore pertanto, avrebbe dovuto prendere in considerazione la specificità del caso e la situazione personale degli insorgenti, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute della ricorrente. Al ricorso gli insorgenti hanno allegato la nuova documentazione medica, in particolare gli appuntamenti futuri per le visite oculistiche. H. Con scritto del 9 dicembre 2019 gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 5 dicembre 2019 dal quale risulta che la ricorrente è stata sottoposta ad una iniezione intravitreale di Eylea all'occhio destro come previsto dal trattamento medico in atto. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4. Preliminarmente, il Tribunale rileva che non avendo gli insorgenti in sede ricorsuale contestato la decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento.
5. I ricorrenti, fanno valere anzitutto un accertamento incompleto dello stato di salute dell'interessata. Il Tribunale rileva che tali censure ricorsuali non possono essere seguite. Invero, il quadro clinico dell'interessata risulta (diagnosi e trattamento), come ha a giusto titolo ritenuto la SEM, chiaro. Ella soffre di diabete mellito di tipo 2 per il quale è in trattamento con diversi farmaci, è in trattamento anche per l'edema maculare all'occhio destro con iniezioni intravitreali di anti-VEGF e una volta che l'edema sarà risolto potrà essere sottoposta all'intervento di cataratta. Dal certificato medico (F2) del 25 novembre 2019 inoltrato in sede ricorsuale, risulta inoltre che l'intervento di cataratta è fissato per il 12 dicembre 2019. Il fatto che l'insorgente sia ancora in trattamento per le iniezioni e debba essere sottoposta ad un intervento non impediscono una valutazione complessiva della fattispecie. Per quanto riguarda invece i dolori alla testa segnalati in sede di colloquio Dublino il 31 luglio 2019, la ricorrente risulta essere stata visitata dal medico tre volte prima del colloquio (cfr. atto 35/11) e diverse volte dopo lo stesso (cfr. ad es. atto 74/4 contenente diversi appuntamenti medici) nonché ospedalizzata dal 7 al 14 agosto 2019 (cfr. atto 54/5) e visitata al Pronto soccorso il 17 ottobre 2019 (cfr. atto 67/16). Ella ha dunque avuto la possibilità a diverse riprese di comunicare ai medici curanti eventuali altri problemi, per il che, nella fattispecie alla SEM non può essere imputato un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. anche infra consid. 7.5).
6. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
7. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.1 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione generale in Grecia e della situazione individuale dei ricorrenti, vi sono dei seri motivi di considerare, in caso di rinvio in Grecia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU. 7.2 Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Grecia è legata dalla direttiva qualificazione. In conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno nazionale. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti degli insorgenti - ai quali ha riconosciuto la qualità di rifugiato - costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei confronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Il Tribunale parte dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. Tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e riferimenti citati). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D.-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). 7.3 Nel caso in esame, gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia (cfr. atto 44/1). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che in caso di allontanamento in Grecia venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv.). 7.4 Essi allegano che vi sono indizi concreti di rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, segnatamente a causa delle condizioni di abbandono in cui si sono ritrovati quando sono stati allontanati dalla polizia dallo squat dove alloggiavano abusivamente. 7.4.1 La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73). 7.4.2 Anzitutto il Tribunale rileva che il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dai ricorrenti a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero, nella fattispecie non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto, poiché gli insorgenti pur avendo avuto occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si sono trovati in Grecia hanno fornito delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. In particolare, agli interessati, oltre al colloquio Dublino (cfr. atti 30/2 e 33/2), è stato concesso il diritto di essere sentiti in merito alla possibile non entrata nel merito della loro domanda d'asilo (cfr. atto 76/3 del 31 ottobre 2019). Tuttavia, nel corso dell'esercizio di tale diritto di essere sentiti essi non hanno fornito informazioni concrete, ma si sono limitati a dichiarare che dopo l'ottenimento della protezione non avrebbero più ottenuto sostegno economico da parte delle autorità greche e di essersi ritrovati privati di misure di assistenza sociale e medica, senza tuttavia concretizzare tali allegazioni. Altresì, il Tribunale rileva che contrariamente a quanto allegato in merito all'interruzione del sostegno dopo l'ottenimento della protezione a marzo 2018, dagli atti di causa risulta che, la figlia C._______ nel colloquio complementare Dublino ha invece asserito che le autorità elleniche hanno fornito loro degli aiuti economici i quali sono stati sospesi soltanto all'incirca nel mese di giugno 2019 e dunque ben dopo l'accoglimento della loro domanda d'asilo (cfr. N [...] atto 65/4). Dalle risultanze processuali non risulta neppure che essi si siano rivolti alle autorità per contestare la decisione di interruzione di erogazione degli aiuti economici, essendo infatti partiti per la Svizzera una volta cessato il sostegno (cfr. ibidem). Per ciò che concerne l'alloggio invece, risulta che i richiedenti ed i loro famigliari (i figli e la nipote) hanno alloggiato in un campo sull'isola di Leros per 10 o 11 mesi prima di trasferirsi ad Atene dove avrebbero vissuto in uno squat, da dove un mese prima della partenza sono stati cacciati e sono rimasti per strada. Il Tribunale ritiene che, pur tenendo conto della situazione particolare degli interessati - in particolare delle difficili condizioni di vita - e della situazione economica in Grecia (cfr. supra consid. 7.3 e sentenze del TAF E-5133+5134/2018 del 26 ottobre 2018), la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o che gli stessi siano confrontati ad una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Invero, per la maggior parte del tempo passato in Grecia essi hanno ricevuto un aiuto economico ed hanno potuto rivolgersi a delle strutture caritative per l'ottenimento di un alloggio, soltanto nell'ultimo mese passato in Grecia le richiedenti non hanno avuto a disposizione un'abitazione. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetta ai richiedenti far valere i loro diritti - se del caso adendo le vie legali - e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, i ricorrenti possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio. 7.5 I ricorrenti ritengono in seguito che lo stato di salute dell'interessata costituisca un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 7.5.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193). 7.5.2 Come già rilevato precedentemente (cfr. supra consid. 6.2.1), la ricorrente soffre di diabete mellito di tipo 2, con delle complicanze microvascolari (retinopatia diabetica, polineuropatia) e macrovascolari (disfunzione distolica di grado 1 e un aneurisma del setto interatriale) (cfr. atto 54/5). Dalla documentazione medica agli atti ed in particolare dalla fluorangiografia del 23 settembre 2019 risulta una maculopatia diabetica con edema maculare diffuso all'occhio destro, mentre all'occhio sinistro si è risolta (cfr. atti 63/7). Il trattamento prevede delle iniezioni di anti-VEGF e un intervento di cataratta per entrambi gli occhi. L'occhio sinistro è stato operato il 10 ottobre 2019, mentre l'intervento per l'occhio destro è previsto per il 12 dicembre 2019. Pur non volendo assolutamente minimizzare, le condizioni di salute della ricorrente, esse non sono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata. Segnatamente, da una parte, la sua malattia non risulta essere ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. Mentre d'altra parte, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che la ricorrente sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale e malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica la quale causa una mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema sanitario, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese la ricorrente potrà ottenere i trattamenti medici adeguati (cfr. la recente sentenza del Tribunale D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 inerente in particolare ad un ricorrente affetto da diabete mellito di tipo I). Segnatamente, vi sono delle cliniche specializzate nel trattamento del diabete, così come sono disponibili medicamenti e terapie di base (cfr. Group Euroclinic, Athenes Euroclinic, https://www.euroclinic.gr/en/department/diabetes-unit-athens/ ; https://www.who.int/diabetes/country-profiles/grc_en.pdf, consultati il 11.12.2019). A fondamento di ciò si rileva che la Grecia, in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, ha trasposto in diritto interno nazionale con decreto presidenziale (P.D).141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, gli obblighi previsti da tale direttiva. In particolare, si rileva che la legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili - categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2018, pag. 190, consultato il 06.12.2019). Già l'art. 14 del decreto presidenziale (P.D).220/2007 - pubblicato nella gazzetta ufficiale volume A 251/13.11.2007 (consultato sul sito http://www.refworld.org/docid/49676abb2.html il 11.12.2019) e trasponente gli obblighi sanciti dalla direttiva qualificazione del 2003 - prevedeva ugualmente l'accesso gratuito alla necessaria assistenza sanitaria, farmacologica e ospedaliera ai richiedenti l'asilo non assicurati ed indigenti. Di conseguenza, spetta alla ricorrente far valere i propri diritti al fine di ottenere la necessaria presa a carico medica per il proseguimento della terapia farmacologica per il diabete. 7.5.3 Infine, si rammenta ai ricorrenti che essendo stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, essi potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati. 7.6 Gli interessati, in conclusione, non hanno dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove hanno già soggiornato - le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
8. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019). 8.1 Nel caso in disamina, gli insorgenti non sono però riusciti in tale intento. Invero, le difficili condizioni di esistenza così come le problematiche mediche, peraltro già trattati sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta comunque essere il caso nella fattispecie (cfr. supra consid. 7.5). 8.2 Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo dei ricorrenti ed al loro stato di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire un trasferimento efficace e rapido della ricorrente alle strutture terapeutiche adatte. Per garantire una consona ed ininterrotta continuazione delle cure, i certificati medici sono da tradurre se possibile in greco, altrimenti per lo meno in inglese. Inoltre, gli insorgenti potranno altresì usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).
9. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.
10. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: