Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a I coniugi A._______ e B._______ (di seguito: interessati, richiedenti, ricorrenti o insorgenti) hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 17 agosto 2024. A.b In data 22 agosto 2024 gli interessati hanno conferito procura alla Pro- tezione giuridica della Regione (…). A.c Con scritto del 2 settembre 2024 e del 13 settembre 2024, gli interes- sati hanno trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite del loro rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella pre- sente procedura – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3-18). A.d In data 19 settembre 2024, rispettivamente in data 20 settembre 2024, la SEM ha sentito – separatamente ed individualmente – i richiedenti nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e Con scritto del 20 settembre 2024, gli interessati hanno trasmesso alla SEM, per il tramite del loro rappresentante legale, un ulteriore mezzo di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente proce- dura – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 21). Nella medesima data, la SEM ha assunto agli atti i mdp SEM n. 19 e 20 presen- tati dalla sorella della ricorrente con parere del 19 settembre 2024 nella propria procedura. A.f Con progetto di decisione del 25 settembre 2024, la SEM ha prospet- tato agli interessati una decisione negativa in merito alla loro domanda d’asilo. A.g Con parere del 26 settembre 2024 i richiedenti hanno avuto la possi- bilità di presentare le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di decisione negativa della SEM del 25 settembre 2024. B. B.a Con decisione del 27 settembre 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati degli interessati, ha respinto
D-6340/2024 Pagina 3 la loro domanda d’asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen dei richiedenti e incaricato il Cantone C._______ dell’esecuzione della misura. B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (…) ha ri- nunciato al mandato di rappresentanza nei confronti degli interessati. C. C.a In data 7 ottobre 2024 (data d’entrata: 8 ottobre 2024) gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale) e hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la conces- sione dell’asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento, con contestuale richiesta di concessione dell’as- sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. C.b Con decisione del 16 gennaio 2025, la SEM ha attribuito i richiedenti al Cantone C._______.
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ri- corso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle
D-6340/2024 Pagina 4 argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuri- diche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La presente procedura espone, sostanzialmente, la medesima fattispecie di cui alla procedura, pure pendente al Tribunale, presentata dalla sorella della ricorrente (D._______ con il marito E._______, D-6070/2024). Per- tanto, il presente procedimento è coordinato con la procedura D-6070/2024. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.
E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc- corre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 5.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento ogget- tivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono- scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di es- sere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una perse- cuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).
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E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elabo- rato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 6.1 Sentiti sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, i richie- denti – di origine curda lui, rispettivamente alevita lei, entrambi di confes- sione musulmana – hanno dichiarato che avrebbero dovuto lasciare il loro Paese d’origine, la Turchia, a causa delle minacce di morte che avrebbero ricevuto dal padre della ricorrente. In particolare, i ricorrenti hanno raccon- tato che il padre della ricorrente non avrebbe dato il consenso al loro ma- trimonio a causa della differente etnia del ricorrente, si sarebbe arrabbiato, li avrebbe insultati e minacciati. Hanno riferito un episodio in particolare in cui una sera il padre della ricorrente, che sarebbe stato informato dell’av- venuto matrimonio nonostante il suo disaccordo, sarebbe stato nel quar- tiere in cui abitava la ricorrente. La ricorrente ha indicato che suo padre avrebbe camminato verso di lei e quando l’avrebbe visto lei avrebbe gridato e avrebbe iniziato a scappare correndo con il ricorrente verso una strada affollata, gridando e chiedendo aiuto e si sarebbero poi nascosti in un edi- ficio. Hanno raccontato che il padre li avrebbe insultati e rincorsi armato di pistola. Hanno raccontato che quella sera sarebbero stati in compagnia della sorella della ricorrente e di suo marito e che la sorella della ricorrente, durante la fuga, sarebbe caduta ferendosi. Hanno indicato di non avere sporto denuncia contro il padre della ricorrente a causa del fatto che lo Stato turco non sarebbe (stato) in grado di proteggerli. Hanno infatti asse- rito che il padre della ricorrente sarebbe già stato numerose volte in carcere per brevi periodi per violenza, minaccia e percosse contro la ricorrente, la sorella e la madre della ricorrente, che una volta avrebbe accoltellato la madre della ricorrente, nonché che il padre si sarebbe liberato dei poliziotti corrompendoli e, grazie alle molte conoscenze che avrebbe a causa della sua vita malavitosa – il padre gestirebbe un (…) illegale e sarebbe coinvolto nel traffico di droga e di armi –, li avrebbe trovati anche se si fossero tra- sferiti in un’altra città. La ricorrente ha altresì aggiunto che suo padre, dopo il suo espatrio, l’avrebbe cercata a casa sua, nonché presso la residenza di suo zio materno, il quale sarebbe un (…), e che lì si sarebbe nascosta
D-6340/2024 Pagina 6 la madre della ricorrente. In caso di rientro in Turchia, la ricorrente avrebbe paura che il padre potrebbe trovarli ed ucciderli, mentre il ricorrente avrebbe paura che l’unità della famiglia sarebbe danneggiata e che il rien- tro in Turchia sarebbe la loro fine.
E. 6.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto dei ricor- renti sarebbe vago, stereotipato, a tratti contraddittorio, generico e privo della qualità che sarebbe lecito attendersi da chi adduce di avere vissuto un’esperienza intensa e grave come quella raccontata dai ricorrenti e per- tanto non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha in particolare os- servato che le dichiarazioni dei ricorrenti sarebbero prive di dettagli perso- nali e vaghe in riferimento alla sera del (…) 2024 in cui avrebbero visto il padre della ricorrente nel quartiere in cui abitava la ricorrente e quest’ultimo li avrebbe rincorsi armato di pistola. Ha osservato che la ricorrente, nel proprio racconto spontaneo, non avrebbe mai accennato al fatto che il pa- dre avesse un’arma o una pistola e che ciò sarebbe un dettaglio non su- perfluo che difficilmente sarebbe stato omesso se tale episodio fosse real- mente accaduto. Ha rilevato inoltre che è contrario a ogni logica dell’agire il fatto che i ricorrenti non avrebbero chiamato la polizia né sporto denuncia dopo un simile grave episodio. Ha altresì ritenuto poco plausibili e contrad- dittorie le affermazioni secondo cui il padre della ricorrente avrebbe legami stretti con la polizia e avrebbe potuto trovarli ovunque nel Paese d’origine con il fatto che il padre della ricorrente avrebbe chiesto nel quartiere – pe- raltro solo il (…) 2024 – gli indirizzi dei mariti delle figlie. Inoltre, il ricorrente, nella sua audizione, non avrebbe detto nulla riguardo al fatto che il padre della ricorrente avrebbe chiesto nel quartiere il suo indirizzo. Quanto ai mezzi di prova presentati dai ricorrenti, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero inadeguati e non renderebbero verosimili le allegazioni dei ri- chiedenti. In particolare, l’autorità inferiore ha ritenuto che nel video non sarebbe possibile scorgere alcuna arma e non sarebbero riconoscibili le persone presenti. Sotto il profilo della rilevanza dei motivi d’asilo addotti ai sensi dell’art. 3 LAsi, la SEM ha preliminarmente osservato che molti episodi raccontati dalla ricorrente risalirebbero a prima del 2019 e non sarebbero quindi più attuali. Inoltre, che le minacce sarebbero state fatte da una terza persona e che, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazio- nale, i richiedenti l’asilo dovrebbero avere esaurito nel loro Pease d’origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di solle- citare la protezione da parte di uno Stato terzo. Al riguardo, la SEM ha constatato che alle autorità turche sarebbe per principio riconosciuta capa- cità di protezione, e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica.
D-6340/2024 Pagina 7 Ha ritenuto che le allegazioni secondo cui il padre della ricorrente avrebbe stretti legami con la polizia e le giustificazioni rese dai ricorrenti per il fatto di non avere denunciato le minacce ricevute dal padre della ricorrente sa- rebbero basate su mere ipotesi e supposizioni e sarebbero anzi sconfes- sate proprio dalla documentazione giudiziaria prodotta dai richiedenti stessi. Dalla stessa emergerebbe infatti che il padre della ricorrente sa- rebbe stato condannato e incarcerato diverse volte per percosse, insulti e minacce che la ricorrente, sua sorella e sua madre avrebbero subito. L’au- torità inferiore ha altresì constatato che la madre della ricorrente sarebbe membro di un’associazione per la protezione delle donne vittime di vio- lenza, che la ricorrente vi si sarebbe recata insieme alla madre e alla so- rella in giovane età e che vi avrebbe ricevuto sostegno psicologico ed eco- nomico. Pertanto, qualora ne avesse avuta la necessità, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi a tale associazione. Quanto al parere trasmesso dal rappresentante legale il 26 settembre 2024, l’autorità inferiore ha os- servato che lo stesso non conterrebbe elementi atti a giustificare una mo- difica del progetto di decisione negativo del 25 settembre 2024. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisferebbero né l’art. 7 LAsi né l’art. 3 LAsi.
E. 6.3 In sede di ricorso, gli insorgenti hanno sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segna- tamente che sarebbero stati minacciati di morte dal padre della ricorrente. Nel proprio gravame, i ricorrenti hanno fatto valere di essere stati sufficien- temente precisi, in particolare per quanto riguarderebbe la sera in cui sa- rebbero stati minacciati con una pistola dal padre della ricorrente. Secondo i ricorrenti tale episodio si sarebbe svolto in maniera molto rapida e non vi sarebbero pertanto particolari dettagli da riportare, ma loro avrebbero de- scritto l’accaduto in maniera cronologica, senza contraddizioni e con coe- renza e pertanto avrebbero reso verosimile il fatto che quanto raccontato sarebbe stato realmente vissuto da loro. Hanno indicato che, nonostante la ricorrente non avrebbe più avuto contatti con suo padre dal 2019, il ma- trimonio di quest’ultima – avvenuto nel 2024 e in assenza del consenso del padre – avrebbe provocato le minacce di morte da parte di suo padre e pertanto il rischio di subire violenza sarebbe concreto ed attuale. Hanno aggiunto che il ricorso all’aiuto delle autorità di polizia e giudiziarie turche non sarebbe servito e che le numerose incarcerazioni che avrebbe subito il padre della ricorrente dimostrerebbero l’incapacità dell’autorità di risol- vere la situazione. Hanno indicato che se anche avessero fatto il ricorso ad associazioni che operano in favore delle donne vittime di violenza, le stesse non avrebbero potuto garantire loro una protezione assoluta.
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E. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che – così come già rilevato dalla SEM – emergono dubbi quanto alla verosimiglianza del racconto dei ricorrenti, in particolare in merito all’evento scatenante l’espa- trio. Infatti, seppure gli insorgenti nel corso delle rispettive audizioni siano stati più volte invitati a descrivere liberamente e dettagliatamente il loro vis- suto, le loro dichiarazioni risultano vaghe, generiche, stereotipate, senza dettagli, prive di riferimenti personali significativi, qualitativamente basse e contrarie alla logica dell’agire, dando l’impressione di non avere vissuto realmente l’episodio narrato (cfr. atto SEM 29/13, D15 e D46 e atto SEM 31/13, D15, D44 e D60). Inoltre, è perlomeno curioso che nel racconto spontaneo la ricorrente non abbia mai accennato al fatto che il padre avrebbe avuto un’arma, ma che lo ha asserito solo più avanti nel corso dell’audizione, trattandosi di un dettaglio fondamentale dell’accaduto (cfr. atto SEM 31/13, D15, D43 e D48). Questo Tribunale rileva ancora che, a tratti, i racconti dei ricorrenti non coincidono, segnatamente con riferimento alla telefonata che vi sarebbe stata tra il ricorrente e il marito della sorella della ricorrente (cfr. atto SEM 29/13, D15, D46 e D48 e atto SEM 31/13, D15), nonché al fatto che secondo la ricorrente un loro amico avrebbe chia- mato il ricorrente per avvisarli che il padre della ricorrente li avrebbe cercati il (…) 2024, mentre il ricorrente non ne ha mai fatto menzione (cfr. atto SEM 31/13, D15 e D60-D64). Comunque sia, a prescindere dalla verosimi- glianza delle allegazioni dei ricorrenti, questo Tribunale osserva che le di- chiarazioni dei richiedenti non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, come si esporrà al considerando seguente.
E. 7.2 Questo Tribunale osserva invero che gli episodi raccontati riguardano persecuzioni inflitte da una terza persona (cfr. sopra consid. 6.1) e, se- condo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richie- denti l’asilo devono avere esaurito tutte le possibilità di protezione all’in- terno del proprio Paese d’origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che gli insorgenti non hanno mai fatto appello alla polizia né mai sporto denunce per i fatti avvenuti nel 2024 (cfr. atto SEM 29/13, D37, D41, D44 e D49 e atto SEM 31/13, D42, D43 e D47). Peraltro, sia dalle allegazioni dei richiedenti, che dai mezzi di prova pro- dotti, emerge invero che lo Stato turco sarebbe intervenuto nei confronti del padre della ricorrente in seguito alle denunce esposte dalla madre della ricorrente (cfr. atto SEM 29/13, D17-D19, D39 e D40 e atto SEM 31/13, D18 e D26-D30 e mdp SEM n. 3-8). Non vi sono manifestamente pertanto indizi concreti per ritenere che i ricorrenti non avrebbero ottenuto prote- zione dallo Stato turco se l’avessero richiesta.
D-6340/2024 Pagina 9 Inoltre, secondo giurisprudenza, la capacità di protezione riconosciuta di principio alle autorità turche vale anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2–5.2.5; cfr. anche tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). I ricorrenti avrebbero altresì avuto – e avranno in fu- turo, qualora fosse necessario – la possibilità di rivolgersi a un avvocato o un’avvocata nel Paese d’origine, nonché ad un’associazione per la prote- zione delle donne vittime di violenza, come per esempio quella in cui la madre della ricorrente sarebbe già membro e da cui in passato la ricorrente avrebbe già ricevuto sostegno psicologico ed economico (cfr. atto SEM 31/13, D54-D56). Infine, a titolo abbondanziale, gli insorgenti avrebbero potuto lasciare la città di F._______ – città in cui vivrebbe il padre della ricorrente, in cui sa- rebbe riuscito a trovare la famiglia nonostante si fosse trasferita in un altro distretto (cfr. atto SEM 31/13, D53, D70-D72 e D81 e atto SEM 29/13, D54, D55 e D57-D59) e in cui sarebbero avvenuti i fatti descritti – e stabilirsi altrove nel Paese d’origine per eventualmente sottrarsi ai problemi narrati. Segnatamente, avrebbero potuto trasferirsi ad G._______ dove vivrebbe uno zio materno della ricorrente e presso il quale la madre della ricorrente si sarebbe trasferita per sfuggire alle minacce del padre della ricorrente (cfr. atto SEM 29/13, D21 e atto SEM 31/13, D15 e D60). Infatti, secondo quanto raccontato dalla ricorrente, sebbene il padre della ricorrente si sa- rebbe presentato (anche) presso la casa di questo zio materno, il mede- simo se ne sarebbe andato quando lo zio materno gli avrebbe (semplice- mente) detto di abbassare la voce (cfr. atto SEM 31/13, D60).
E. 7.3 Quali mezzi di prova, agli atti vi sono le copie delle rispettive carte d’identità (cfr. mdp SEM n. 1 e 2), una denuncia della madre della ricorrente contro il padre della ricorrente alla Procura di H._______ (cfr. mdp SEM n. 3), un verbale d’interrogatorio della madre della ricorrente alla Procura di F._______ (cfr. mdp SEM n. 4), gli ordini di protezione del Tribunale fami- liare di F._______ (cfr. mdp SEM n. 5 e 7), una decisione del Tribunale di 1° istanza (cfr. mdp SEM n. 6), una richiesta di provvedimenti della madre della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 8), il rapporto di pronto soccorso del (…) 2024 (cfr. atto SEM n. 9), dei messaggi ricevuti dalla sorella della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 10 e 11), una schermata con l’elenco delle telefonate (cfr. mdp SEM n. 20), delle fotografie (cfr. mdp SEM n. 12, 13, 16 e 19), copia del certificato di matrimonio (cfr. mdp SEM n. 14), copia del tesserino (…) dello zio materno della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 15), la foto di una
D-6340/2024 Pagina 10 schermata di ricevuta fiscale (cfr. mdp SEM n. 17), nonché delle chiavette USB contenenti dei video (cfr. mdp SEM n. 18 e 21). Questo Tribunale ri- tiene che gli stessi – come già rettamente indicato dalla SEM – sono ina- deguati e non sono atti a comprovare le allegazioni dei ricorrenti. Infatti, alcuni mezzi di prova dimostrano invero che lo Stato turco ha agito, di altri non vi è modo di verificarne la veridicità e sono da considerarsi come meri scritti di parte, e in altri ancora non è possibile riconoscervi l’effettiva pre- senza dei ricorrenti.
E. 7.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allonta- namento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 9.3 In sede di ricorso, gli insorgenti hanno genericamente fatto valere che l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto ver- rebbero esposti a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del
D-6340/2024 Pagina 11 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, e non sa- rebbe nemmeno ragionevolmente esigibile in relazione alla situazione me- dica grave della ricorrente, segnatamente soffrirebbe di (…) e l’accesso alle cure non sarebbe sempre garantito in Turchia.
E. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti in Turchia.
E. 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 10.1.2 Anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti cru- deli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 10.1.3 Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'e- secuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all'art. 44 LAsi).
E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, gli stranieri venissero a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.
E. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Par- tito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8
D-6340/2024 Pagina 12 novembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribu- nale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2).
E. 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe […]), ha ottenuto un diploma liceale e ha studiato (…) (cfr. atto SEM 29/13, D72) e si è inserito nel mondo del lavoro, esercitando le professioni di manutentore delle (…), direttore di un (…) e (…) (cfr. atto SEM 29/13, D73). In Turchia può contare sulla presenza di una rete sociale e famigliare, segnatamente sua madre, sua sorella e dei fratelli, nonché degli amici con cui avrebbe regolarmente contatti (cfr. atto SEM 29/13, D10-D13 e D77). Infine, l’insorgente ha dichiarato di non avere problemi di salute (cfr. atto SEM 29/13, D14). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non potrebbe rientrare in Turchia. Da parte sua, la ricorrente è una giovane donna (classe […]), ha ottenuto il diploma liceale nell’ambito del settore (…) (cfr. atto SEM 31/13, D82) e ha delle esperienze lavorative in qualità di (…) e di (…) (cfr. atto SEM 31/13, D83). Inoltre, può contare sulla presenza di una rete famigliare in Turchia, segnatamente sua madre, con cui sarebbe sempre in contatto e vivrebbe nella città di G._______ dallo zio materno della ricorrente, nonché suo fratello minore (cfr. atto SEM 31/13, D9, D10 e D60). Infine, il suo pro- blema di salute, segnatamente il (…), può essere curato – qualora neces- sario – in Turchia dove era già in cura dal 2021 (cfr. atti SEM 31/13, D11- D14). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui la ricorrente non potrebbe rientrare in Turchia.
E. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
D-6340/2024 Pagina 13 inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione im- pugnata confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-6340/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6340/2024 Sentenza del 26 marzo 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Turchia, c/o (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 27 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a I coniugi A._______ e B._______ (di seguito: interessati, richiedenti, ricorrenti o insorgenti) hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 17 agosto 2024. A.b In data 22 agosto 2024 gli interessati hanno conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c Con scritto del 2 settembre 2024 e del 13 settembre 2024, gli interessati hanno trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite del loro rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3-18). A.d In data 19 settembre 2024, rispettivamente in data 20 settembre 2024, la SEM ha sentito - separatamente ed individualmente - i richiedenti nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e Con scritto del 20 settembre 2024, gli interessati hanno trasmesso alla SEM, per il tramite del loro rappresentante legale, un ulteriore mezzo di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 21). Nella medesima data, la SEM ha assunto agli atti i mdp SEM n. 19 e 20 presentati dalla sorella della ricorrente con parere del 19 settembre 2024 nella propria procedura. A.f Con progetto di decisione del 25 settembre 2024, la SEM ha prospettato agli interessati una decisione negativa in merito alla loro domanda d'asilo. A.g Con parere del 26 settembre 2024 i richiedenti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di decisione negativa della SEM del 25 settembre 2024. B. B.a Con decisione del 27 settembre 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati degli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen dei richiedenti e incaricato il Cantone C._______ dell'esecuzione della misura. B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti degli interessati. C. C.a In data 7 ottobre 2024 (data d'entrata: 8 ottobre 2024) gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. C.b Con decisione del 16 gennaio 2025, la SEM ha attribuito i richiedenti al Cantone C._______. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. La presente procedura espone, sostanzialmente, la medesima fattispecie di cui alla procedura, pure pendente al Tribunale, presentata dalla sorella della ricorrente (D._______ con il marito E._______, D-6070/2024). Pertanto, il presente procedimento è coordinato con la procedura D-6070/2024. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.
4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 5.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 6. 6.1 Sentiti sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, i richiedenti - di origine curda lui, rispettivamente alevita lei, entrambi di confessione musulmana - hanno dichiarato che avrebbero dovuto lasciare il loro Paese d'origine, la Turchia, a causa delle minacce di morte che avrebbero ricevuto dal padre della ricorrente. In particolare, i ricorrenti hanno raccontato che il padre della ricorrente non avrebbe dato il consenso al loro matrimonio a causa della differente etnia del ricorrente, si sarebbe arrabbiato, li avrebbe insultati e minacciati. Hanno riferito un episodio in particolare in cui una sera il padre della ricorrente, che sarebbe stato informato dell'avvenuto matrimonio nonostante il suo disaccordo, sarebbe stato nel quartiere in cui abitava la ricorrente. La ricorrente ha indicato che suo padre avrebbe camminato verso di lei e quando l'avrebbe visto lei avrebbe gridato e avrebbe iniziato a scappare correndo con il ricorrente verso una strada affollata, gridando e chiedendo aiuto e si sarebbero poi nascosti in un edificio. Hanno raccontato che il padre li avrebbe insultati e rincorsi armato di pistola. Hanno raccontato che quella sera sarebbero stati in compagnia della sorella della ricorrente e di suo marito e che la sorella della ricorrente, durante la fuga, sarebbe caduta ferendosi. Hanno indicato di non avere sporto denuncia contro il padre della ricorrente a causa del fatto che lo Stato turco non sarebbe (stato) in grado di proteggerli. Hanno infatti asserito che il padre della ricorrente sarebbe già stato numerose volte in carcere per brevi periodi per violenza, minaccia e percosse contro la ricorrente, la sorella e la madre della ricorrente, che una volta avrebbe accoltellato la madre della ricorrente, nonché che il padre si sarebbe liberato dei poliziotti corrompendoli e, grazie alle molte conoscenze che avrebbe a causa della sua vita malavitosa - il padre gestirebbe un (...) illegale e sarebbe coinvolto nel traffico di droga e di armi -, li avrebbe trovati anche se si fossero trasferiti in un'altra città. La ricorrente ha altresì aggiunto che suo padre, dopo il suo espatrio, l'avrebbe cercata a casa sua, nonché presso la residenza di suo zio materno, il quale sarebbe un (...), e che lì si sarebbe nascosta la madre della ricorrente. In caso di rientro in Turchia, la ricorrente avrebbe paura che il padre potrebbe trovarli ed ucciderli, mentre il ricorrente avrebbe paura che l'unità della famiglia sarebbe danneggiata e che il rientro in Turchia sarebbe la loro fine. 6.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto dei ricorrenti sarebbe vago, stereotipato, a tratti contraddittorio, generico e privo della qualità che sarebbe lecito attendersi da chi adduce di avere vissuto un'esperienza intensa e grave come quella raccontata dai ricorrenti e pertanto non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha in particolare osservato che le dichiarazioni dei ricorrenti sarebbero prive di dettagli personali e vaghe in riferimento alla sera del (...) 2024 in cui avrebbero visto il padre della ricorrente nel quartiere in cui abitava la ricorrente e quest'ultimo li avrebbe rincorsi armato di pistola. Ha osservato che la ricorrente, nel proprio racconto spontaneo, non avrebbe mai accennato al fatto che il padre avesse un'arma o una pistola e che ciò sarebbe un dettaglio non superfluo che difficilmente sarebbe stato omesso se tale episodio fosse realmente accaduto. Ha rilevato inoltre che è contrario a ogni logica dell'agire il fatto che i ricorrenti non avrebbero chiamato la polizia né sporto denuncia dopo un simile grave episodio. Ha altresì ritenuto poco plausibili e contraddittorie le affermazioni secondo cui il padre della ricorrente avrebbe legami stretti con la polizia e avrebbe potuto trovarli ovunque nel Paese d'origine con il fatto che il padre della ricorrente avrebbe chiesto nel quartiere - peraltro solo il (...) 2024 - gli indirizzi dei mariti delle figlie. Inoltre, il ricorrente, nella sua audizione, non avrebbe detto nulla riguardo al fatto che il padre della ricorrente avrebbe chiesto nel quartiere il suo indirizzo. Quanto ai mezzi di prova presentati dai ricorrenti, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero inadeguati e non renderebbero verosimili le allegazioni dei richiedenti. In particolare, l'autorità inferiore ha ritenuto che nel video non sarebbe possibile scorgere alcuna arma e non sarebbero riconoscibili le persone presenti. Sotto il profilo della rilevanza dei motivi d'asilo addotti ai sensi dell'art. 3 LAsi, la SEM ha preliminarmente osservato che molti episodi raccontati dalla ricorrente risalirebbero a prima del 2019 e non sarebbero quindi più attuali. Inoltre, che le minacce sarebbero state fatte da una terza persona e che, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti l'asilo dovrebbero avere esaurito nel loro Pease d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo. Al riguardo, la SEM ha constatato che alle autorità turche sarebbe per principio riconosciuta capacità di protezione, e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica. Ha ritenuto che le allegazioni secondo cui il padre della ricorrente avrebbe stretti legami con la polizia e le giustificazioni rese dai ricorrenti per il fatto di non avere denunciato le minacce ricevute dal padre della ricorrente sarebbero basate su mere ipotesi e supposizioni e sarebbero anzi sconfessate proprio dalla documentazione giudiziaria prodotta dai richiedenti stessi. Dalla stessa emergerebbe infatti che il padre della ricorrente sarebbe stato condannato e incarcerato diverse volte per percosse, insulti e minacce che la ricorrente, sua sorella e sua madre avrebbero subito. L'autorità inferiore ha altresì constatato che la madre della ricorrente sarebbe membro di un'associazione per la protezione delle donne vittime di violenza, che la ricorrente vi si sarebbe recata insieme alla madre e alla sorella in giovane età e che vi avrebbe ricevuto sostegno psicologico ed economico. Pertanto, qualora ne avesse avuta la necessità, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi a tale associazione. Quanto al parere trasmesso dal rappresentante legale il 26 settembre 2024, l'autorità inferiore ha osservato che lo stesso non conterrebbe elementi atti a giustificare una modifica del progetto di decisione negativo del 25 settembre 2024. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisferebbero né l'art. 7 LAsi né l'art. 3 LAsi. 6.3 In sede di ricorso, gli insorgenti hanno sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che sarebbero stati minacciati di morte dal padre della ricorrente. Nel proprio gravame, i ricorrenti hanno fatto valere di essere stati sufficientemente precisi, in particolare per quanto riguarderebbe la sera in cui sarebbero stati minacciati con una pistola dal padre della ricorrente. Secondo i ricorrenti tale episodio si sarebbe svolto in maniera molto rapida e non vi sarebbero pertanto particolari dettagli da riportare, ma loro avrebbero descritto l'accaduto in maniera cronologica, senza contraddizioni e con coerenza e pertanto avrebbero reso verosimile il fatto che quanto raccontato sarebbe stato realmente vissuto da loro. Hanno indicato che, nonostante la ricorrente non avrebbe più avuto contatti con suo padre dal 2019, il matrimonio di quest'ultima - avvenuto nel 2024 e in assenza del consenso del padre - avrebbe provocato le minacce di morte da parte di suo padre e pertanto il rischio di subire violenza sarebbe concreto ed attuale. Hanno aggiunto che il ricorso all'aiuto delle autorità di polizia e giudiziarie turche non sarebbe servito e che le numerose incarcerazioni che avrebbe subito il padre della ricorrente dimostrerebbero l'incapacità dell'autorità di risolvere la situazione. Hanno indicato che se anche avessero fatto il ricorso ad associazioni che operano in favore delle donne vittime di violenza, le stesse non avrebbero potuto garantire loro una protezione assoluta. 7. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che - così come già rilevato dalla SEM - emergono dubbi quanto alla verosimiglianza del racconto dei ricorrenti, in particolare in merito all'evento scatenante l'espatrio. Infatti, seppure gli insorgenti nel corso delle rispettive audizioni siano stati più volte invitati a descrivere liberamente e dettagliatamente il loro vissuto, le loro dichiarazioni risultano vaghe, generiche, stereotipate, senza dettagli, prive di riferimenti personali significativi, qualitativamente basse e contrarie alla logica dell'agire, dando l'impressione di non avere vissuto realmente l'episodio narrato (cfr. atto SEM 29/13, D15 e D46 e atto SEM 31/13, D15, D44 e D60). Inoltre, è perlomeno curioso che nel racconto spontaneo la ricorrente non abbia mai accennato al fatto che il padre avrebbe avuto un'arma, ma che lo ha asserito solo più avanti nel corso dell'audizione, trattandosi di un dettaglio fondamentale dell'accaduto (cfr. atto SEM 31/13, D15, D43 e D48). Questo Tribunale rileva ancora che, a tratti, i racconti dei ricorrenti non coincidono, segnatamente con riferimento alla telefonata che vi sarebbe stata tra il ricorrente e il marito della sorella della ricorrente (cfr. atto SEM 29/13, D15, D46 e D48 e atto SEM 31/13, D15), nonché al fatto che secondo la ricorrente un loro amico avrebbe chiamato il ricorrente per avvisarli che il padre della ricorrente li avrebbe cercati il (...) 2024, mentre il ricorrente non ne ha mai fatto menzione (cfr. atto SEM 31/13, D15 e D60-D64). Comunque sia, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni dei ricorrenti, questo Tribunale osserva che le dichiarazioni dei richiedenti non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, come si esporrà al considerando seguente. 7.2 Questo Tribunale osserva invero che gli episodi raccontati riguardano persecuzioni inflitte da una terza persona (cfr. sopra consid. 6.1) e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti l'asilo devono avere esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che gli insorgenti non hanno mai fatto appello alla polizia né mai sporto denunce per i fatti avvenuti nel 2024 (cfr. atto SEM 29/13, D37, D41, D44 e D49 e atto SEM 31/13, D42, D43 e D47). Peraltro, sia dalle allegazioni dei richiedenti, che dai mezzi di prova prodotti, emerge invero che lo Stato turco sarebbe intervenuto nei confronti del padre della ricorrente in seguito alle denunce esposte dalla madre della ricorrente (cfr. atto SEM 29/13, D17-D19, D39 e D40 e atto SEM 31/13, D18 e D26-D30 e mdp SEM n. 3-8). Non vi sono manifestamente pertanto indizi concreti per ritenere che i ricorrenti non avrebbero ottenuto protezione dallo Stato turco se l'avessero richiesta. Inoltre, secondo giurisprudenza, la capacità di protezione riconosciuta di principio alle autorità turche vale anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2-5.2.5; cfr. anche tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). I ricorrenti avrebbero altresì avuto - e avranno in futuro, qualora fosse necessario - la possibilità di rivolgersi a un avvocato o un'avvocata nel Paese d'origine, nonché ad un'associazione per la protezione delle donne vittime di violenza, come per esempio quella in cui la madre della ricorrente sarebbe già membro e da cui in passato la ricorrente avrebbe già ricevuto sostegno psicologico ed economico (cfr. atto SEM 31/13, D54-D56). Infine, a titolo abbondanziale, gli insorgenti avrebbero potuto lasciare la città di F._______ - città in cui vivrebbe il padre della ricorrente, in cui sarebbe riuscito a trovare la famiglia nonostante si fosse trasferita in un altro distretto (cfr. atto SEM 31/13, D53, D70-D72 e D81 e atto SEM 29/13, D54, D55 e D57-D59) e in cui sarebbero avvenuti i fatti descritti - e stabilirsi altrove nel Paese d'origine per eventualmente sottrarsi ai problemi narrati. Segnatamente, avrebbero potuto trasferirsi ad G._______ dove vivrebbe uno zio materno della ricorrente e presso il quale la madre della ricorrente si sarebbe trasferita per sfuggire alle minacce del padre della ricorrente (cfr. atto SEM 29/13, D21 e atto SEM 31/13, D15 e D60). Infatti, secondo quanto raccontato dalla ricorrente, sebbene il padre della ricorrente si sarebbe presentato (anche) presso la casa di questo zio materno, il medesimo se ne sarebbe andato quando lo zio materno gli avrebbe (semplicemente) detto di abbassare la voce (cfr. atto SEM 31/13, D60). 7.3 Quali mezzi di prova, agli atti vi sono le copie delle rispettive carte d'identità (cfr. mdp SEM n. 1 e 2), una denuncia della madre della ricorrente contro il padre della ricorrente alla Procura di H._______ (cfr. mdp SEM n. 3), un verbale d'interrogatorio della madre della ricorrente alla Procura di F._______ (cfr. mdp SEM n. 4), gli ordini di protezione del Tribunale familiare di F._______ (cfr. mdp SEM n. 5 e 7), una decisione del Tribunale di 1° istanza (cfr. mdp SEM n. 6), una richiesta di provvedimenti della madre della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 8), il rapporto di pronto soccorso del (...) 2024 (cfr. atto SEM n. 9), dei messaggi ricevuti dalla sorella della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 10 e 11), una schermata con l'elenco delle telefonate (cfr. mdp SEM n. 20), delle fotografie (cfr. mdp SEM n. 12, 13, 16 e 19), copia del certificato di matrimonio (cfr. mdp SEM n. 14), copia del tesserino (...) dello zio materno della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 15), la foto di una schermata di ricevuta fiscale (cfr. mdp SEM n. 17), nonché delle chiavette USB contenenti dei video (cfr. mdp SEM n. 18 e 21). Questo Tribunale ritiene che gli stessi - come già rettamente indicato dalla SEM - sono inadeguati e non sono atti a comprovare le allegazioni dei ricorrenti. Infatti, alcuni mezzi di prova dimostrano invero che lo Stato turco ha agito, di altri non vi è modo di verificarne la veridicità e sono da considerarsi come meri scritti di parte, e in altri ancora non è possibile riconoscervi l'effettiva presenza dei ricorrenti. 7.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.3 In sede di ricorso, gli insorgenti hanno genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto verrebbero esposti a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, e non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile in relazione alla situazione medica grave della ricorrente, segnatamente soffrirebbe di (...) e l'accesso alle cure non sarebbe sempre garantito in Turchia. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Turchia. 10. 10.1 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.1.2 Anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.1.3 Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, gli stranieri venissero a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2). 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe [...]), ha ottenuto un diploma liceale e ha studiato (...) (cfr. atto SEM 29/13, D72) e si è inserito nel mondo del lavoro, esercitando le professioni di manutentore delle (...), direttore di un (...) e (...) (cfr. atto SEM 29/13, D73). In Turchia può contare sulla presenza di una rete sociale e famigliare, segnatamente sua madre, sua sorella e dei fratelli, nonché degli amici con cui avrebbe regolarmente contatti (cfr. atto SEM 29/13, D10-D13 e D77). Infine, l'insorgente ha dichiarato di non avere problemi di salute (cfr. atto SEM 29/13, D14). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non potrebbe rientrare in Turchia. Da parte sua, la ricorrente è una giovane donna (classe [...]), ha ottenuto il diploma liceale nell'ambito del settore (...) (cfr. atto SEM 31/13, D82) e ha delle esperienze lavorative in qualità di (...) e di (...) (cfr. atto SEM 31/13, D83). Inoltre, può contare sulla presenza di una rete famigliare in Turchia, segnatamente sua madre, con cui sarebbe sempre in contatto e vivrebbe nella città di G._______ dallo zio materno della ricorrente, nonché suo fratello minore (cfr. atto SEM 31/13, D9, D10 e D60). Infine, il suo problema di salute, segnatamente il (...), può essere curato - qualora necessario - in Turchia dove era già in cura dal 2021 (cfr. atti SEM 31/13, D11-D14). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui la ricorrente non potrebbe rientrare in Turchia. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. 13.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: