Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a I coniugi A._______ e B._______ (di seguito: interessati, richiedenti, ricorrenti o insorgenti) hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 17 agosto 2024. A.b In data 22 agosto 2024 gli interessati hanno conferito procura alla Pro- tezione giuridica della Regione (…). A.c Con scritti del 2 settembre 2024 e del 4 settembre 2024, gli interessati hanno trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite del loro rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente procedura – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3-15). A.d In data 10 settembre 2024, rispettivamente in data 11 settembre 2024, la SEM ha sentito – separatamente ed individualmente – i richiedenti nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e Con scritti dell’11 settembre 2024 e del 13 settembre 2024, gli interes- sati hanno trasmesso alla SEM, per il tramite del loro rappresentante le- gale, ulteriori mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente procedura – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 16-18). A.f Con progetto di decisione del 18 settembre 2024, la SEM ha prospet- tato agli interessati una decisione negativa in merito alla loro domanda d’asilo. A.g Con parere del 19 settembre 2024 i richiedenti hanno avuto la possi- bilità di presentare le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di decisione negativa della SEM del 18 settembre 2024. Al menzionato parere hanno allegato ulteriori mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente procedura – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 19-21).
D-6070/2024 Pagina 3 B. B.a Con decisione del 20 settembre 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati degli interessati, ha respinto la loro domanda d’asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen dei richiedenti e incaricato il Cantone C._______ dell’esecuzione della misura. B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (…) ha ri- nunciato al mandato di rappresentanza nei confronti degli interessati. C. C.a In data 25 settembre 2024 (data d’entrata: 26 settembre 2024) gli inte- ressati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la conces- sione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, con contestuale richiesta di conces- sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. C.b Per il tramite della posta elettronica, in data 30 settembre 2024 e 27 dicembre 2024 (ore 13:29), la ricorrente ha ribadito i motivi d’asilo suoi e di suo marito. Per il tramite di un ulteriore messaggio della posta elettronica del 27 dicembre 2024 (ore 13:33), la ricorrente ha asserito che la loro vita non sarebbe al sicuro in Turchia ed ha genericamente rinviato a delle noti- zie giornalistiche secondo cui in tre giorni 28 persone (ragazze, madri e donne) sarebbero state uccise in Turchia. Nel menzionato scritto ha altresì indicato che avrebbe fatto un video che avrebbe trasmesso nei media so- ciali in cui avrebbe detto che hanno presentato domanda d’asilo perché non vogliono morire e che il “tribunale dei diritti umani” non li protegge. Ha ribadito che la Turchia non proteggerebbe le donne e che nel 2024 sareb- bero state uccise 300 donne. Al suo scritto ha allegato diversi screenshot riguardanti notizie giornalistiche. C.c Con decisione del 16 gennaio 2025, la SEM ha attribuito i richiedenti al Cantone C._______.
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Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomenta- zioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La presente procedura espone, sostanzialmente, la medesima fattispecie di cui alla procedura, pure pendente al Tribunale, presentata dalla sorella della ricorrente (D._______ con il marito E._______, D-6340/2024). Per- tanto, il presente procedimento è coordinato con la procedura D- 6340/2024. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso mo- mento dal medesimo collegio giudicante.
E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
D-6070/2024 Pagina 5 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc- corre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 5.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento ogget- tivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono- scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di es- sere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una perse- cuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elabo- rato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 6.1 Sentiti sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, i richie- denti – di origine curda lui, rispettivamente alevita lei, entrambi di confes- sione musulmana – hanno dichiarato che avrebbero dovuto lasciare il loro Paese d’origine, la Turchia, a causa delle minacce di morte che avrebbero ricevuto dal padre della ricorrente. In particolare, i ricorrenti hanno raccon- tato che il padre della ricorrente non avrebbe dato il consenso al loro ma- trimonio a causa della differente etnia del ricorrente, si sarebbe arrabbiato, li avrebbe insultati e minacciati. Hanno riferito un episodio in particolare in
D-6070/2024 Pagina 6 cui una sera il padre della ricorrente, che sarebbe stato informato dell’av- venuto matrimonio nonostante il suo disaccordo, sarebbe stato davanti a casa della ricorrente ad aspettarli e quando li avrebbe visti avrebbe puntato un’arma contro di loro e li avrebbe insultati. I ricorrenti sarebbero scappati e, durante la fuga, la ricorrente sarebbe caduta ferendosi. Hanno raccon- tato che quella sera sarebbero stati in compagnia della sorella della ricor- rente e di suo marito e che il padre della ricorrente avrebbe inseguito quest’ultimi, ma non li avrebbe raggiunti. Hanno indicato di non avere sporto denuncia contro il padre della ricorrente a causa del fatto che lo Stato turco non sarebbe (stato) in grado di proteggerli. Hanno infatti asse- rito che il padre della ricorrente sarebbe già stato numerose volte in carcere per brevi periodi per violenza, minaccia e percosse contro la ricorrente, la sorella e la madre della ricorrente, che una volta avrebbe accoltellato la madre della ricorrente, nonché che il padre si sarebbe liberato dei poliziotti corrompendoli e, grazie alle molte conoscenze che avrebbe a causa della sua vita malavitosa – il padre gestirebbe un (…) illegale e sarebbe coinvolto nel traffico di stupefacenti e di armi –, li avrebbe trovati anche se si fossero trasferiti in un’altra città. La ricorrente ha altresì aggiunto che suo padre l’avrebbe cercata ancora diverse volte a casa sua – anche dopo il suo espatrio –, nonché presso la residenza (…) di suo zio materno, il quale sarebbe un (…), e che lì si sarebbero nascosti la madre ed il fratello della ricorrente. Hanno altresì dichiarato che in caso di rientro in Turchia avreb- bero paura del padre della ricorrente per via delle sue minacce di morte.
E. 6.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto dei ricor- renti sarebbe vago, stereotipato, generico e privo della qualità che sarebbe lecito attendersi da chi adduce di avere vissuto un’esperienza come quella raccontata dai ricorrenti e pertanto non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha in particolare osservato che le dichiarazioni dei ricorrenti sareb- bero forzate, vaghe, stereotipate e prive di dettagli e riferimenti personali in riferimento alla sera in cui il padre della ricorrente li avrebbe aspettati davanti a casa, a quale arma avrebbe impugnato e a quanto avrebbe detto il padre della ricorrente in quella occasione. Ha rilevato inoltre che non sa- rebbero nemmeno plausibili le motivazioni per cui i ricorrenti non avrebbero sporto denuncia dopo un simile grave episodio aggravato dalla presenza di un’arma. Sarebbero altresì vaghe, succinte, stereotipate ed evasive le affermazioni in merito al fatto che il padre della ricorrente li avrebbe più volte cercati presso la casa della madre della ricorrente e presso la casa dello zio materno della ricorrente, nonché in merito alle modalità con cui sarebbero venuti a conoscenza che il padre della ricorrente li avrebbe cer- cati. Quanto ai mezzi di prova presentati dai ricorrenti, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero inadeguati e non renderebbero verosimili le
D-6070/2024 Pagina 7 allegazioni dei richiedenti. In particolare, l’autorità inferiore ha ritenuto che nel video e nelle fotografie non sarebbero riconoscibili le persone presenti, che dal rapporto del pronto soccorso non emergerebbe che la ricorrente si sarebbe ferita cadendo durante la fuga e che il messaggio ricevuto dalla ricorrente da parte della madre sarebbe un mero scritto di parte. Sotto il profilo della rilevanza dei motivi d’asilo addotti ai sensi dell’art. 3 LAsi, la SEM ha osservato che le minacce sarebbero state fatte da una terza persona e che, secondo il principio della sussidiarietà della prote- zione internazionale, i richiedenti l’asilo dovrebbero avere esaurito nel loro Pease d’origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non sta- tali prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo. Al riguardo, la SEM ha constatato che alle autorità turche sarebbe per principio ricono- sciuta capacità di protezione, e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica. Nella presente fattispecie, la SEM ha ritenuto che le giustifica- zioni rese dai ricorrenti per il fatto di non avere denunciato le minacce rice- vute dal padre della ricorrente non sarebbero comprensibili e sarebbero anzi sconfessate proprio dalla documentazione giudiziaria prodotta dai ri- chiedenti stessi. Dalla stessa emergerebbe infatti che il padre della ricor- rente sarebbe stato condannato e incarcerato già cinque volte per per- cosse, insulti e minacce che la ricorrente, sua sorella e sua madre avreb- bero subito. L’autorità inferiore ha altresì constatato che la madre della ri- corrente sarebbe membro di un’associazione per la protezione delle donne vittime di violenza, che la ricorrente vi si sarebbe recata insieme alla madre e alla sorella in giovane età e che vi avrebbe ricevuto sostegno psicologico ed economico. Pertanto, qualora ne avesse avuta la necessità, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi a tale associazione. Quanto al parere trasmesso dal rappresentante legale il 19 settembre 2024, l’autorità inferiore ha os- servato che lo stesso non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova atti a giustificare una modifica del progetto di decisione negativo del 18 settem- bre 2024. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisferebbero né l’art. 7 LAsi né l’art. 3 LAsi.
E. 6.3 In sede di ricorso, gli insorgenti hanno sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segna- tamente che sarebbero stati minacciati di morte dal padre della ricorrente. Nel proprio gravame, i ricorrenti hanno fatto valere di essere stati sufficien- temente precisi, in particolare per quanto riguarderebbe la sera in cui sa- rebbero stati minacciati con una pistola dal padre della ricorrente. Secondo i ricorrenti tale episodio si sarebbe svolto in maniera molto rapida e non vi sarebbero pertanto particolari dettagli da riportare, ma loro avrebbero de- scritto l’accaduto in maniera cronologica, senza contraddizioni e con
D-6070/2024 Pagina 8 coerenza e pertanto avrebbero reso verosimile il fatto che quanto raccon- tato sarebbe stato realmente vissuto da loro. Hanno inoltre asserito che i mezzi di prova prodotti, in particolare il messaggio di minaccia del padre della ricorrente e il rapporto del pronto soccorso, sarebbero adeguati a ren- dere verosimili le loro dichiarazioni. Hanno aggiunto che il ricorso all’aiuto delle autorità di polizia e giudiziarie turche non sarebbe servito e che le numerose incarcerazioni che avrebbe subito il padre della ricorrente dimo- strerebbero l’incapacità dell’autorità di risolvere la situazione. Hanno indi- cato che se anche avessero fatto il ricorso ad associazioni che operano in favore delle donne vittime di violenza, le stesse non avrebbero potuto ga- rantire loro una protezione assoluta.
E. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che – così come già rilevato dalla SEM – emergono dei dubbi quanto alla verosimiglianza del racconto dei ricorrenti, in particolare in merito all’evento scatenante l’espatrio. Infatti, seppure gli insorgenti nel corso delle rispettive audizioni siano stati più volte invitati a descrivere liberamente e dettagliatamente il loro racconto, le loro dichiarazioni risultano vaghe, generiche, stereotipate, senza dettagli, prive di riferimenti personali e qualitativamente basse, dando l’impressione di non avere vissuto realmente l’episodio narrato (cfr. atto SEM 28/13, D13, D14, D28, D29, D44 e D47 e atto SEM 30/13, D20, D21, D37, D38, D45, D49, D54 e D56). Questo Tribunale rileva ancora che, a tratti, i racconti dei ricorrenti non coincidono, segnatamente con riferi- mento alla telefonata che la ricorrente avrebbe fatto a suo padre nel tenta- tivo di convincerlo ad accettare che avrebbe sposato il ricorrente (cfr. atto SEM 30/13, D20, D21, D38 e D40 e atto SEM 28/13, D13 e D29). Comun- que sia, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni dei ricorrenti, questo Tribunale osserva che le dichiarazioni dei richiedenti non sono rile- vanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, come si esporrà al considerando seguente.
E. 7.2 Questo Tribunale osserva invero che gli episodi raccontati riguardano persecuzioni inflitte da una terza persona (cfr. sopra consid. 6.1) e, se- condo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richie- denti l’asilo devono avere esaurito tutte le possibilità di protezione all’in- terno del proprio Paese d’origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che gli insorgenti non hanno mai fatto appello alla polizia né mai sporto denunce (cfr. atto SEM 28/13, D34, D36, D42, D43, D45, D46, D58, D61 e D62 e atto SEM 30/13, D21, D41, D42, D47, D48 e D52). Peraltro, sia dalle allegazioni dei richiedenti, che dai mezzi di prova prodotti, emerge invero che lo Stato turco sarebbe interve- nuto nei confronti del padre della ricorrente in seguito alle denunce esposte
D-6070/2024 Pagina 9 dalla madre della ricorrente (cfr. atto SEM 28/13, D24, D30, D31 e D53 e mdp SEM n. 3-8). Non vi sono manifestamente pertanto indizi concreti per ritenere che i ricorrenti non avrebbero ottenuto protezione dallo Stato turco se l’avessero richiesta. Inoltre, secondo giurisprudenza, la capacità di protezione riconosciuta di principio alle autorità turche vale anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2–5.2.5; cfr. anche tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E- 4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). I ricorrenti avrebbero altresì avuto – e avranno in fu- turo, qualora fosse necessario – la possibilità di rivolgersi a un avvocato o un’avvocata nel Paese d’origine, nonché ad un’associazione per la prote- zione delle donne vittime di violenza, come per esempio quella in cui la madre della ricorrente sarebbe già membro e da cui in passato la ricorrente avrebbe già ricevuto sostegno psicologico ed economico (cfr. atto SEM 30/13, D71 e D73). Infine, a titolo abbondanziale, gli insorgenti avrebbero potuto lasciare la città di F._______ – città in cui vivrebbe il padre della ricorrente, in cui sa- rebbe riuscito a trovare la famiglia nonostante si fosse trasferita in un altro distretto (cfr. atto SEM 30/13, D64 e D83) e in cui sarebbero avvenuti i fatti descritti – e stabilirsi altrove nel Paese d’origine per eventualmente sot- trarsi ai problemi narrati. Segnatamente, avrebbero potuto trasferirsi ad G._______ o a H._______ dove vivrebbe uno zio materno della ricorrente e presso il quale la madre ed il fratello della ricorrente si sarebbero trasferiti per sfuggire alle minacce del padre della ricorrente (cfr. atto SEM 28/13, D67-D71 e atto SEM 30/13, D24, D54, D59-D62, D67 e D82). Infatti, se- condo quanto raccontato dalla ricorrente, sebbene il padre della ricorrente si sarebbe presentato (anche) presso la casa di questo zio materno, il me- desimo se ne sarebbe andato quando lo zio materno gli avrebbe detto che altrimenti avrebbe chiamato la polizia (cfr. atto SEM 30/13, D24).
E. 7.3 Quali mezzi di prova, i ricorrenti hanno prodotto copie delle rispettive carte d’identità (cfr. mdp SEM n. 1 e 2), una denuncia della madre della ricorrente contro il padre della ricorrente alla Procura di I.______ (cfr. mdp SEM n. 3), un verbale d’interrogatorio della madre della ricorrente alla Pro- cura di F._______ (cfr. mdp SEM n. 4), gli ordini di protezione del Tribunale familiare di F._______ (cfr. mdp SEM n. 5 e 7), una decisione del Tribunale di 1° istanza (cfr. mdp SEM n. 6), una richiesta di provvedimenti della ma- dre della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 8), il rapporto di pronto soccorso del
D-6070/2024 Pagina 10 (…) 2024 (cfr. atto SEM n. 9), dei messaggi ricevuti dalla ricorrente (cfr. mdp SEM n. 10 e 11), la schermata con l’elenco delle telefonate (cfr. mdp SEM n. 20), delle fotografie (cfr. mdp SEM n. 12, 13, 18 e 19), copia del certificato di matrimonio (cfr. mdp SEM n. 14), la foto di una schermata di ricevuta fiscale (cfr. mdp SEM n. 15), copia del tesserino (…) dello zio ma- terno della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 17), nonché delle chiavette USB contenenti dei video (cfr. mdp SEM n. 16 e 21). Questo Tribunale ritiene che gli stessi – come già rettamente indicato dalla SEM – sono inadeguati e non sono atti a comprovare le allegazioni dei ricorrenti. Infatti, alcuni mezzi di prova dimostrano invero che lo Stato turco ha agito, di altri non vi è modo di verificarne la veridicità e sono da considerarsi come meri scritti di parte, e in altri ancora non è possibile riconoscervi l’effettiva presenza dei ricorrenti.
E. 7.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
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E. 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allonta- namento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 9.3 In sede di ricorso, gli insorgenti hanno genericamente fatto valere che l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto ver- rebbero esposti a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, e non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile in relazione alla situazione medica grave della ricorrente, segnatamente gli (…) che sarebbero aumentati in frequenza ed intensità a causa dell’imminente possibilità di un ritorno in Turchia.
E. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti in Turchia.
E. 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 10.1.2 Anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti cru- deli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 10.1.3 Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'e- secuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all'art. 44 LAsi).
E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, gli stranieri venissero a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.
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E. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Par- tito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 no- vembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2).
E. 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe […]), ha ottenuto la maturità del liceo professionale con l’orientamento dell’(…) (cfr. atto SEM 28/13, D87) e si è inserito nel mondo del lavoro, dapprima come (…), poi come gestore di un (…) ed infine ha aperto un’attività in proprio – sempre nel settore della (…) – con la ricor- rente (cfr. atto SEM 28/13, D88 e atto SEM 30/13, D85). In Turchia può contare sulla presenza di una rete sociale e famigliare, segnatamente i ge- nitori – nonostante suo padre fosse anche lui contrario al matrimonio, lo stesso lo avrebbe aiutato dandogli le chiavi dell’auto e della (…) in cui si sarebbero potuti nascondere (cfr. atto SEM 28/13, D13, D14 e D47) –, un fratello, una sorella, dei cugini, nonché degli amici con cui avrebbe rego- larmente contatti (cfr. atto SEM 28/13, D9-D11, D93-D95). Infine, l’insor- gente ha dichiarato di non avere problemi di salute (cfr. atto SEM 28/13, D12), salvo una problematica dolorosa al (…), la quale può essere curata in Turchia (cfr. atti SEM 23/2, 47/2 e 50/2). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non potrebbe rientrare in Turchia. Da parte sua, la ricorrente è una giovane donna (classe […]), ha ottenuto la maturità liceale in materia di “(…)”, ha iniziato a studiare all’università alla facoltà di (…), senza tuttavia terminare tali studi, e ha ottenuto il di- ploma di (…) (cfr. atto SEM 30/13, D84). Ha già diverse esperienze lavora- tive, dapprima in un’azienda per cinque o sei anni nel settore del (…), poi per due anni e mezzo come assistente nel settore (…), in seguito ha aperto il proprio negozio di (…) ed infine ha aperto un’attività in proprio nel settore della (…) con il ricorrente (cfr. atto SEM 30/13, D85). Inoltre, può contare sulla presenza di una rete famigliare in Turchia, segnatamente la madre e il fratello, con cui ha contatti giornalieri e vivono nella città di G._______ o di H._______ dallo zio materno della ricorrente (cfr. atto SEM 28/13, D67- D71 e atto SEM 30/13, D13-D16, D24, D54, D59-D62, D67 e D82), e ha anche il sostegno dello zio paterno, il quale le avrebbe infatti detto che l’avrebbe difesa se il padre avesse provato a picchiarla (cfr. atto SEM
D-6070/2024 Pagina 13 30/13, D24). Infine, i suoi problemi di salute, segnatamente gli (…), pos- sono essere curati – qualora necessario – in Turchia dove era già in terapia mediante (…) e (…) (cfr. atti SEM 30/13, D17-D19, 24/2 e 46/2). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui la ricorrente non potrebbe rientrare in Tur- chia.
E. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione im- pugnata confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
D-6070/2024 Pagina 14 con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6070/2024 Sentenza del 26 marzo 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), e B._______, nata il (...), Turchia, c/o (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 20 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a I coniugi A._______ e B._______ (di seguito: interessati, richiedenti, ricorrenti o insorgenti) hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 17 agosto 2024. A.b In data 22 agosto 2024 gli interessati hanno conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c Con scritti del 2 settembre 2024 e del 4 settembre 2024, gli interessati hanno trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite del loro rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3-15). A.d In data 10 settembre 2024, rispettivamente in data 11 settembre 2024, la SEM ha sentito - separatamente ed individualmente - i richiedenti nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e Con scritti dell'11 settembre 2024 e del 13 settembre 2024, gli interessati hanno trasmesso alla SEM, per il tramite del loro rappresentante legale, ulteriori mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 16-18). A.f Con progetto di decisione del 18 settembre 2024, la SEM ha prospettato agli interessati una decisione negativa in merito alla loro domanda d'asilo. A.g Con parere del 19 settembre 2024 i richiedenti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di decisione negativa della SEM del 18 settembre 2024. Al menzionato parere hanno allegato ulteriori mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 19-21). B. B.a Con decisione del 20 settembre 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati degli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen dei richiedenti e incaricato il Cantone C._______ dell'esecuzione della misura. B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti degli interessati. C. C.a In data 25 settembre 2024 (data d'entrata: 26 settembre 2024) gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. C.b Per il tramite della posta elettronica, in data 30 settembre 2024 e 27 dicembre 2024 (ore 13:29), la ricorrente ha ribadito i motivi d'asilo suoi e di suo marito. Per il tramite di un ulteriore messaggio della posta elettronica del 27 dicembre 2024 (ore 13:33), la ricorrente ha asserito che la loro vita non sarebbe al sicuro in Turchia ed ha genericamente rinviato a delle notizie giornalistiche secondo cui in tre giorni 28 persone (ragazze, madri e donne) sarebbero state uccise in Turchia. Nel menzionato scritto ha altresì indicato che avrebbe fatto un video che avrebbe trasmesso nei media sociali in cui avrebbe detto che hanno presentato domanda d'asilo perché non vogliono morire e che il "tribunale dei diritti umani" non li protegge. Ha ribadito che la Turchia non proteggerebbe le donne e che nel 2024 sarebbero state uccise 300 donne. Al suo scritto ha allegato diversi screenshot riguardanti notizie giornalistiche. C.c Con decisione del 16 gennaio 2025, la SEM ha attribuito i richiedenti al Cantone C._______. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. La presente procedura espone, sostanzialmente, la medesima fattispecie di cui alla procedura, pure pendente al Tribunale, presentata dalla sorella della ricorrente (D._______ con il marito E._______, D-6340/2024). Pertanto, il presente procedimento è coordinato con la procedura D-6340/2024. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.
4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 5.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 6. 6.1 Sentiti sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, i richiedenti - di origine curda lui, rispettivamente alevita lei, entrambi di confessione musulmana - hanno dichiarato che avrebbero dovuto lasciare il loro Paese d'origine, la Turchia, a causa delle minacce di morte che avrebbero ricevuto dal padre della ricorrente. In particolare, i ricorrenti hanno raccontato che il padre della ricorrente non avrebbe dato il consenso al loro matrimonio a causa della differente etnia del ricorrente, si sarebbe arrabbiato, li avrebbe insultati e minacciati. Hanno riferito un episodio in particolare in cui una sera il padre della ricorrente, che sarebbe stato informato dell'avvenuto matrimonio nonostante il suo disaccordo, sarebbe stato davanti a casa della ricorrente ad aspettarli e quando li avrebbe visti avrebbe puntato un'arma contro di loro e li avrebbe insultati. I ricorrenti sarebbero scappati e, durante la fuga, la ricorrente sarebbe caduta ferendosi. Hanno raccontato che quella sera sarebbero stati in compagnia della sorella della ricorrente e di suo marito e che il padre della ricorrente avrebbe inseguito quest'ultimi, ma non li avrebbe raggiunti. Hanno indicato di non avere sporto denuncia contro il padre della ricorrente a causa del fatto che lo Stato turco non sarebbe (stato) in grado di proteggerli. Hanno infatti asserito che il padre della ricorrente sarebbe già stato numerose volte in carcere per brevi periodi per violenza, minaccia e percosse contro la ricorrente, la sorella e la madre della ricorrente, che una volta avrebbe accoltellato la madre della ricorrente, nonché che il padre si sarebbe liberato dei poliziotti corrompendoli e, grazie alle molte conoscenze che avrebbe a causa della sua vita malavitosa - il padre gestirebbe un (...) illegale e sarebbe coinvolto nel traffico di stupefacenti e di armi -, li avrebbe trovati anche se si fossero trasferiti in un'altra città. La ricorrente ha altresì aggiunto che suo padre l'avrebbe cercata ancora diverse volte a casa sua - anche dopo il suo espatrio -, nonché presso la residenza (...) di suo zio materno, il quale sarebbe un (...), e che lì si sarebbero nascosti la madre ed il fratello della ricorrente. Hanno altresì dichiarato che in caso di rientro in Turchia avrebbero paura del padre della ricorrente per via delle sue minacce di morte. 6.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto dei ricorrenti sarebbe vago, stereotipato, generico e privo della qualità che sarebbe lecito attendersi da chi adduce di avere vissuto un'esperienza come quella raccontata dai ricorrenti e pertanto non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha in particolare osservato che le dichiarazioni dei ricorrenti sarebbero forzate, vaghe, stereotipate e prive di dettagli e riferimenti personali in riferimento alla sera in cui il padre della ricorrente li avrebbe aspettati davanti a casa, a quale arma avrebbe impugnato e a quanto avrebbe detto il padre della ricorrente in quella occasione. Ha rilevato inoltre che non sarebbero nemmeno plausibili le motivazioni per cui i ricorrenti non avrebbero sporto denuncia dopo un simile grave episodio aggravato dalla presenza di un'arma. Sarebbero altresì vaghe, succinte, stereotipate ed evasive le affermazioni in merito al fatto che il padre della ricorrente li avrebbe più volte cercati presso la casa della madre della ricorrente e presso la casa dello zio materno della ricorrente, nonché in merito alle modalità con cui sarebbero venuti a conoscenza che il padre della ricorrente li avrebbe cercati. Quanto ai mezzi di prova presentati dai ricorrenti, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero inadeguati e non renderebbero verosimili le allegazioni dei richiedenti. In particolare, l'autorità inferiore ha ritenuto che nel video e nelle fotografie non sarebbero riconoscibili le persone presenti, che dal rapporto del pronto soccorso non emergerebbe che la ricorrente si sarebbe ferita cadendo durante la fuga e che il messaggio ricevuto dalla ricorrente da parte della madre sarebbe un mero scritto di parte. Sotto il profilo della rilevanza dei motivi d'asilo addotti ai sensi dell'art. 3 LAsi, la SEM ha osservato che le minacce sarebbero state fatte da una terza persona e che, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti l'asilo dovrebbero avere esaurito nel loro Pease d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo. Al riguardo, la SEM ha constatato che alle autorità turche sarebbe per principio riconosciuta capacità di protezione, e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica. Nella presente fattispecie, la SEM ha ritenuto che le giustificazioni rese dai ricorrenti per il fatto di non avere denunciato le minacce ricevute dal padre della ricorrente non sarebbero comprensibili e sarebbero anzi sconfessate proprio dalla documentazione giudiziaria prodotta dai richiedenti stessi. Dalla stessa emergerebbe infatti che il padre della ricorrente sarebbe stato condannato e incarcerato già cinque volte per percosse, insulti e minacce che la ricorrente, sua sorella e sua madre avrebbero subito. L'autorità inferiore ha altresì constatato che la madre della ricorrente sarebbe membro di un'associazione per la protezione delle donne vittime di violenza, che la ricorrente vi si sarebbe recata insieme alla madre e alla sorella in giovane età e che vi avrebbe ricevuto sostegno psicologico ed economico. Pertanto, qualora ne avesse avuta la necessità, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi a tale associazione. Quanto al parere trasmesso dal rappresentante legale il 19 settembre 2024, l'autorità inferiore ha osservato che lo stesso non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova atti a giustificare una modifica del progetto di decisione negativo del 18 settembre 2024. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisferebbero né l'art. 7 LAsi né l'art. 3 LAsi. 6.3 In sede di ricorso, gli insorgenti hanno sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che sarebbero stati minacciati di morte dal padre della ricorrente. Nel proprio gravame, i ricorrenti hanno fatto valere di essere stati sufficientemente precisi, in particolare per quanto riguarderebbe la sera in cui sarebbero stati minacciati con una pistola dal padre della ricorrente. Secondo i ricorrenti tale episodio si sarebbe svolto in maniera molto rapida e non vi sarebbero pertanto particolari dettagli da riportare, ma loro avrebbero descritto l'accaduto in maniera cronologica, senza contraddizioni e con coerenza e pertanto avrebbero reso verosimile il fatto che quanto raccontato sarebbe stato realmente vissuto da loro. Hanno inoltre asserito che i mezzi di prova prodotti, in particolare il messaggio di minaccia del padre della ricorrente e il rapporto del pronto soccorso, sarebbero adeguati a rendere verosimili le loro dichiarazioni. Hanno aggiunto che il ricorso all'aiuto delle autorità di polizia e giudiziarie turche non sarebbe servito e che le numerose incarcerazioni che avrebbe subito il padre della ricorrente dimostrerebbero l'incapacità dell'autorità di risolvere la situazione. Hanno indicato che se anche avessero fatto il ricorso ad associazioni che operano in favore delle donne vittime di violenza, le stesse non avrebbero potuto garantire loro una protezione assoluta. 7. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che - così come già rilevato dalla SEM - emergono dei dubbi quanto alla verosimiglianza del racconto dei ricorrenti, in particolare in merito all'evento scatenante l'espatrio. Infatti, seppure gli insorgenti nel corso delle rispettive audizioni siano stati più volte invitati a descrivere liberamente e dettagliatamente il loro racconto, le loro dichiarazioni risultano vaghe, generiche, stereotipate, senza dettagli, prive di riferimenti personali e qualitativamente basse, dando l'impressione di non avere vissuto realmente l'episodio narrato (cfr. atto SEM 28/13, D13, D14, D28, D29, D44 e D47 e atto SEM 30/13, D20, D21, D37, D38, D45, D49, D54 e D56). Questo Tribunale rileva ancora che, a tratti, i racconti dei ricorrenti non coincidono, segnatamente con riferimento alla telefonata che la ricorrente avrebbe fatto a suo padre nel tentativo di convincerlo ad accettare che avrebbe sposato il ricorrente (cfr. atto SEM 30/13, D20, D21, D38 e D40 e atto SEM 28/13, D13 e D29). Comunque sia, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni dei ricorrenti, questo Tribunale osserva che le dichiarazioni dei richiedenti non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, come si esporrà al considerando seguente. 7.2 Questo Tribunale osserva invero che gli episodi raccontati riguardano persecuzioni inflitte da una terza persona (cfr. sopra consid. 6.1) e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti l'asilo devono avere esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che gli insorgenti non hanno mai fatto appello alla polizia né mai sporto denunce (cfr. atto SEM 28/13, D34, D36, D42, D43, D45, D46, D58, D61 e D62 e atto SEM 30/13, D21, D41, D42, D47, D48 e D52). Peraltro, sia dalle allegazioni dei richiedenti, che dai mezzi di prova prodotti, emerge invero che lo Stato turco sarebbe intervenuto nei confronti del padre della ricorrente in seguito alle denunce esposte dalla madre della ricorrente (cfr. atto SEM 28/13, D24, D30, D31 e D53 e mdp SEM n. 3-8). Non vi sono manifestamente pertanto indizi concreti per ritenere che i ricorrenti non avrebbero ottenuto protezione dallo Stato turco se l'avessero richiesta. Inoltre, secondo giurisprudenza, la capacità di protezione riconosciuta di principio alle autorità turche vale anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2-5.2.5; cfr. anche tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). I ricorrenti avrebbero altresì avuto - e avranno in futuro, qualora fosse necessario - la possibilità di rivolgersi a un avvocato o un'avvocata nel Paese d'origine, nonché ad un'associazione per la protezione delle donne vittime di violenza, come per esempio quella in cui la madre della ricorrente sarebbe già membro e da cui in passato la ricorrente avrebbe già ricevuto sostegno psicologico ed economico (cfr. atto SEM 30/13, D71 e D73). Infine, a titolo abbondanziale, gli insorgenti avrebbero potuto lasciare la città di F._______ - città in cui vivrebbe il padre della ricorrente, in cui sarebbe riuscito a trovare la famiglia nonostante si fosse trasferita in un altro distretto (cfr. atto SEM 30/13, D64 e D83) e in cui sarebbero avvenuti i fatti descritti - e stabilirsi altrove nel Paese d'origine per eventualmente sottrarsi ai problemi narrati. Segnatamente, avrebbero potuto trasferirsi ad G._______ o a H._______ dove vivrebbe uno zio materno della ricorrente e presso il quale la madre ed il fratello della ricorrente si sarebbero trasferiti per sfuggire alle minacce del padre della ricorrente (cfr. atto SEM 28/13, D67-D71 e atto SEM 30/13, D24, D54, D59-D62, D67 e D82). Infatti, secondo quanto raccontato dalla ricorrente, sebbene il padre della ricorrente si sarebbe presentato (anche) presso la casa di questo zio materno, il medesimo se ne sarebbe andato quando lo zio materno gli avrebbe detto che altrimenti avrebbe chiamato la polizia (cfr. atto SEM 30/13, D24). 7.3 Quali mezzi di prova, i ricorrenti hanno prodotto copie delle rispettive carte d'identità (cfr. mdp SEM n. 1 e 2), una denuncia della madre della ricorrente contro il padre della ricorrente alla Procura di I.______ (cfr. mdp SEM n. 3), un verbale d'interrogatorio della madre della ricorrente alla Procura di F._______ (cfr. mdp SEM n. 4), gli ordini di protezione del Tribunale familiare di F._______ (cfr. mdp SEM n. 5 e 7), una decisione del Tribunale di 1° istanza (cfr. mdp SEM n. 6), una richiesta di provvedimenti della madre della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 8), il rapporto di pronto soccorso del (...) 2024 (cfr. atto SEM n. 9), dei messaggi ricevuti dalla ricorrente (cfr. mdp SEM n. 10 e 11), la schermata con l'elenco delle telefonate (cfr. mdp SEM n. 20), delle fotografie (cfr. mdp SEM n. 12, 13, 18 e 19), copia del certificato di matrimonio (cfr. mdp SEM n. 14), la foto di una schermata di ricevuta fiscale (cfr. mdp SEM n. 15), copia del tesserino (...) dello zio materno della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 17), nonché delle chiavette USB contenenti dei video (cfr. mdp SEM n. 16 e 21). Questo Tribunale ritiene che gli stessi - come già rettamente indicato dalla SEM - sono inadeguati e non sono atti a comprovare le allegazioni dei ricorrenti. Infatti, alcuni mezzi di prova dimostrano invero che lo Stato turco ha agito, di altri non vi è modo di verificarne la veridicità e sono da considerarsi come meri scritti di parte, e in altri ancora non è possibile riconoscervi l'effettiva presenza dei ricorrenti. 7.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.3 In sede di ricorso, gli insorgenti hanno genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto verrebbero esposti a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, e non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile in relazione alla situazione medica grave della ricorrente, segnatamente gli (...) che sarebbero aumentati in frequenza ed intensità a causa dell'imminente possibilità di un ritorno in Turchia. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Turchia. 10. 10.1 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.1.2 Anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.1.3 Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, gli stranieri venissero a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2). 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe [...]), ha ottenuto la maturità del liceo professionale con l'orientamento dell'(...) (cfr. atto SEM 28/13, D87) e si è inserito nel mondo del lavoro, dapprima come (...), poi come gestore di un (...) ed infine ha aperto un'attività in proprio - sempre nel settore della (...) - con la ricorrente (cfr. atto SEM 28/13, D88 e atto SEM 30/13, D85). In Turchia può contare sulla presenza di una rete sociale e famigliare, segnatamente i genitori - nonostante suo padre fosse anche lui contrario al matrimonio, lo stesso lo avrebbe aiutato dandogli le chiavi dell'auto e della (...) in cui si sarebbero potuti nascondere (cfr. atto SEM 28/13, D13, D14 e D47) -, un fratello, una sorella, dei cugini, nonché degli amici con cui avrebbe regolarmente contatti (cfr. atto SEM 28/13, D9-D11, D93-D95). Infine, l'insorgente ha dichiarato di non avere problemi di salute (cfr. atto SEM 28/13, D12), salvo una problematica dolorosa al (...), la quale può essere curata in Turchia (cfr. atti SEM 23/2, 47/2 e 50/2). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non potrebbe rientrare in Turchia. Da parte sua, la ricorrente è una giovane donna (classe [...]), ha ottenuto la maturità liceale in materia di "(...)", ha iniziato a studiare all'università alla facoltà di (...), senza tuttavia terminare tali studi, e ha ottenuto il diploma di (...) (cfr. atto SEM 30/13, D84). Ha già diverse esperienze lavorative, dapprima in un'azienda per cinque o sei anni nel settore del (...), poi per due anni e mezzo come assistente nel settore (...), in seguito ha aperto il proprio negozio di (...) ed infine ha aperto un'attività in proprio nel settore della (...) con il ricorrente (cfr. atto SEM 30/13, D85). Inoltre, può contare sulla presenza di una rete famigliare in Turchia, segnatamente la madre e il fratello, con cui ha contatti giornalieri e vivono nella città di G._______ o di H._______ dallo zio materno della ricorrente (cfr. atto SEM 28/13, D67-D71 e atto SEM 30/13, D13-D16, D24, D54, D59-D62, D67 e D82), e ha anche il sostegno dello zio paterno, il quale le avrebbe infatti detto che l'avrebbe difesa se il padre avesse provato a picchiarla (cfr. atto SEM 30/13, D24). Infine, i suoi problemi di salute, segnatamente gli (...), possono essere curati - qualora necessario - in Turchia dove era già in terapia mediante (...) e (...) (cfr. atti SEM 30/13, D17-D19, 24/2 e 46/2). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui la ricorrente non potrebbe rientrare in Turchia. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. 13.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: