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D-5964/2020

D-5964/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-04 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato, cittadino srilankese, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______ (nell’omonimo distretto, sito nella Provincia C._______ dello Sri Lanka), secondo le sue dichiarazioni avrebbe lasciato il suo Paese d’ori- gine il (…), illegalmente e via mare, in direzione della D._______. In se- guito, attraversando altri Paesi a lui sconosciuti, sarebbe giunto in Sviz- zera, presentandovi una domanda d’asilo il (…) ottobre 2016 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] A1/2 e A4/12). Il (…) ottobre 2016 il richiedente l’asilo ha sostenuto un’audizione sulle ge- neralità (cfr. atto A4/12; di seguito: verbale 1), allorché invece il (…) gen- naio 2018 (cfr. atto A11/22; di seguito: verbale 2) rispettivamente il (…) set- tembre 2020 (cfr. atto A17/15; di seguito: verbale 3) – in un’audizione com- plementare – il medesimo è stato questionato segnatamente in merito ai suoi motivi d’asilo. In sunto e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha motivato la sua do- manda d’asilo, riferendo come nell’ambito della sua professione di (…), di cui ne era (…) la sua famiglia, avrebbe (…) anche delle persone. Nel con- testo di tale attività, dal (…) al (…), gli sarebbe capitato anche di (…) delle persone appartenenti alle LTTE (acronimo in inglese per: “Liberation Tigers of Tamil Eelam”) o loro famigliari, che però lui non avrebbe conosciuto. Nell’(…) sarebbe stato arrestato, detenuto, interrogato e torturato svariati giorni da parte di membri del TID (acronimo in inglese per: “Terrorism In- vestigation Division”), che lo avrebbero accusato di (…) membri delle LTTE e lo avrebbero questionato circa i (…) da lui (…). Nel corso di uno sposta- mento per identificare alcune persone, egli sarebbe riuscito a darsi alla fuga, ed il (…) sarebbe espatriato verso l’E._______, via aerea, munito del suo passaporto e di un visto. In tale Paese avrebbe soggiornato sino all’(…), allorché segnatamente dopo il cambiamento di governo, avrebbe deciso di rientrare in patria, legalmente, munito delle autorizzazioni neces- sarie per rientrare. Fino all’(…) o al (…) non sarebbe incorso in alcuna pro- blematica, continuando ad esercitare la sua professione di (…), quando dei membri del TID lo avrebbero nuovamente ricercato. Temendo per la sua incolumità sarebbe quindi espatriato definitamente dallo Sri Lanka. Le vi- site degli affiliati del TID presso il suo domicilio e quello dei famigliari sa- rebbero tuttavia proseguite per un po’ dopo il suo espatrio, cessando del tutto soltanto nel corso del (…). In Svizzera, nell’alloggio in cui soggiorna, sarebbe stato coinvolto in un fatto di sangue. Un (…) avrebbe difatti tentato di aggredirlo con (…) e la (…), intervenuta sul luogo avrebbe (…), (…). Egli ha asserito di temere degli atti vendicativi da parte dei famigliari del (…),

D-5964/2020 Pagina 3 sia in patria che in Svizzera, essendo peraltro che alcuni di essi si sareb- bero già recati al suo domicilio in Sri Lanka ed avrebbero minacciato la moglie. A supporto dei suoi asserti, l’interessato ha prodotto in copia la seguente documentazione: la sua licenza di condurre, il suo certificato di nascita come pure i certificati di nascita della moglie e dei due figli, il suo certificato di matrimonio (nonché le traduzioni in inglese di questi ultimi documenti), due articoli di giornale inerenti fatti svoltisi in Svizzera rispettivamente da- tati (…) e (…) (cfr. atto A12) e copia del “police clearance certificate” del (…) in lingua inglese (cfr. verbale 1, p.to 4.04, pag. 6 seg.; verbale 2, D37, pag. 6, documento presente nel dossier N […]). Altresì, ha depositato agli atti un documento intitolato “Sri Lankan tamils registrations particulars” del (…) in lingua inglese (cfr. verbale 2, D35 e D38, pag. 6; documento pre- sente nel dossier N […]). B. Con decisione del 28 ottobre 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun- ciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Per il tramite del ricorso del 27 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), interposto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l’in- sorgente ha avversato la summenzionata decisione. Egli ha concluso chie- dendo l’annullamento di quest’ultima ed a titolo principale che gli venga concesso l’asilo in Svizzera. A titolo eventuale ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento. Contestualmente, il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 30 novembre 2020, il Tribunale ha accusato ricezione del suddetto ri- corso (cfr. risultanze processuali). E. Con decisione incidentale del 7 dicembre 2021, il Tribunale ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura,

D-5964/2020 Pagina 4 ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria e lo ha invitato a ver- sare, entro il 22 dicembre 2021, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Anticipo spese che è stato corrisposto tempestivamente dall’interessato il 21 dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transi- torie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nuova LAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rino- minata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1–4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi) contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a– c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

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E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha dapprima concluso come le allegazioni rese dall’interessato in corso di procedura, siano inverosimili giusta l’art. 7 LAsi, in quanto le medesime sarebbero su punti rilevanti con- traddittorie e poco motivate. In un secondo tempo, la SEM ha ritenuto che non sussistano in specie fondati motivi per desumere che, nel caso di un suo ritorno in patria, il ricorrente sarebbe esposto – in un prossimo futuro e secondo un’alta probabilità – a dei seri pregiudizi, rilevanti ai fini del rico- noscimento della qualità di rifugiato. In un passo successivo ha pure rite- nute irrilevanti, giusta l’art. 3 LAsi, le allegazioni dell’insorgente inerenti il suo timore di subire delle persecuzioni da parte dei famigliari del (…) che avrebbe tentato di aggredirlo in Svizzera e poi (…). Invero, si tratterebbe di persecuzioni da parte di terze persone contro le quali, non avendo reso verosimili le sue dichiarazioni circa le problematiche avute con le autorità del suo Paese d’origine, egli potrà rivolgersi a queste ultime, qualora si rivelasse necessario.

E. 4.2 Dal canto suo, nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente contesta in- nanzitutto di aver reso delle allegazioni contraddittorie, divergenti su punti essenziali e contrarie alla logica dell’agire. Invero, riprendendo e censu- rando alcune delle discrepanze rilevate dalla SEM nella sua decisione, il ricorrente osserva come la verosimiglianza e la coerenza dei suoi asserti andrebbero considerate dal punto di vista globale, esaminando nel com- plesso la situazione nella quale si sarebbe trovato nel suo Paese d’origine, di timore per la sua vita e per la sua incolumità fisica, nonché in rapporto alla situazione politica vigente in Sri Lanka. L’autorità inferiore sarebbe per- tanto scaduta in un accertamento inesatto ed incompleto delle sue dichia- razioni, soprattutto in ordine al fondato timore di persecuzione. Difatti, quanto sarebbe avvenuto nel (...), dimostrerebbe in modo limpido che le autorità antiterrorismo srilankesi continuerebbero a perseguitarlo nel caso in cui egli rientrasse in patria.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto

D-5964/2020 Pagina 6 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).

E. 5.3 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6 Il Tribunale considera che le argomentazioni ricorsuali del ricorrente non possano essere seguite, in quanto si constata come le asserzioni del pre- detto durante le audizioni contengano effettivamente diversi indicatori d’in- verosimiglianza su dei punti essenziali che rendono la sua intera narra- zione dei motivi che lo avrebbero indotto all’espatrio inverosimili.

E. 6.1 In primo luogo, l’insorgente ha rilasciato delle dichiarazioni incoerenti riguardo diversi punti chiave delle sue vicende che lo avrebbero deciso alla partenza dal Paese d’origine. A titolo meramente esemplificativo, in rap- porto all’asserito arresto nell’(…) del (…) da parte di agenti del TID, egli ha dapprima riferito che sarebbe stato portato e trattenuto nel campo (…) sito a F._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.); allorché invece nelle audizioni successive, il ricorrente non ha nominato il campo dove sarebbe stato trasportato (cfr. verbale 2, D79, pag. 11), anzi ha addirittura dichiarato di non sapere in quale campo sarebbe stato condotto (cfr. verbale 3, D35 segg., pag. 6 segg.; D43, pag. 8). Peraltro, se nel corso della prima audi- zione, egli ha riferito di essere stato portato in diversi campi e che durante i trasporti gli avrebbero bendato gli occhi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); al contrario nei seguenti verbali egli ha parlato di un unico luogo dove sa- rebbe stato detenuto (cfr. verbale 2, D79 segg., pag. 10 segg.; verbale 3, D35 segg., pag. 6 segg.). Non maggiormente coerenti appaiono essere le sue dichiarazioni circa la dinamica dell’arresto in casa, in quanto se in un

D-5964/2020 Pagina 7 primo momento egli ha dichiarato che le persone appartenenti al TID gli avrebbero detto che dovevano interrogarlo brevemente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), o ancora che lo avrebbero interrogato e rilasciato (cfr. verbale 2, D79, pag. 11); nel corso dell’ultima audizione federale, l’insorgente ha invece negato che gli avrebbero rivolto la parola o comunicato qualcosa, anche su sua richiesta (cfr. verbale 3, D40 e D42, pag. 7). Questionato su tale importante discrepanza, l’insorgente non ha fornito nessuna spiega- zione convincente, affermando unicamente di aver dimenticato molte cose, poiché a ciò non penserebbe (cfr. verbale 3, D55, pag. 11 seg.). Inoltre, se durante la seconda audizione egli ha asserito che al momento dell’arresto gli avrebbero bendato gli occhi (cfr. verbale 2, D79, pag. 10), di tale circo- stanza egli non ne ha narrato nelle altre due audizioni (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.; verbale 3, D35 segg., pag. 6 segg.), anzi lasciando intendere nell’ultima audizione che egli potesse vedere liberamente. Anche riguardo agli accadimenti che sarebbero successi nel (…) e che avrebbero condotto il ricorrente ad espatriare definitivamente dal suo Paese d’origine, le versioni discrepanti rese nelle diverse audizioni, ne minano fortemente la veridicità dell’intero racconto. In particolare, egli ha dapprima ricondotto gli eventi narrati al (…) o (…), allorché degli agenti del TID sarebbero nuo- vamente giunti a casa sua in cerca di lui, mentre egli era assente, ciò che gli avrebbe in seguito riportato la moglie (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); salvo invece nell’audizione successiva riferire che le stesse vicende sareb- bero avvenute ad (…), allorché degli affiliati del TID si sarebbero presentati a più riprese durante il giorno e nello spazio di più giorni presso il suo do- micilio, sempre in sua assenza (cfr. verbale 2, D87, pag. 13; D94 segg., pag. 14 seg.). Nel corso dell’ultimo verbale, egli ha invece offerto una ver- sione totalmente discrepante dalle precedenti, dichiarando segnatamente di essere stato interrogato svariate volte da personale del TID nell’(…) del (…) presso il suo domicilio, e di essersi pure dovuto presentare presso un posto di polizia per essere questionato, dove egli si sarebbe realmente re- cato (cfr. verbale 3, D46, pag. 9; D49, pag. 10 seg.). In merito a tali dichia- razioni, quandanche si possa relativizzare in un certo modo le date diverse fornite dall’interessato, come da lui proposto nel ricorso, non può tuttavia trovare alcuna spiegazione né la ripetitività delle visite dei membri del TID rispetto a quanto allegato nel corso della prima audizione, né la stridente incoerenza circa gli eventi narrati durante i primi due verbali rispetto all’ul- timo. Invero, la giustificazione che il ricorrente fornisce nell’atto ricorsuale di tali discrepanti versioni, ovvero di essersi sentito sufficientemente a suo agio soltanto nell’ultima audizione per raccontare correttamente i fatti, come pure che sarebbe stato ancora molto provato, spaventato e confuso a causa della (…) del suo (…), non risulta in nessun modo essere credibile. Nel corso dell’ultima audizione, egli era stato difatti posto specificatamente

D-5964/2020 Pagina 8 difronte a tali diverse incoerenze dal funzionario incaricato della SEM (cfr. verbale 3, D56 segg., pag. 12); tuttavia asserendo dapprima di aver narrato i fatti come nelle precedenti audizioni (cfr. verbale 3, D56, pag. 12), ed in seguito che quanto raccontato nell’ultima audizione corrisponderebbe a quanto avvenuto, ciò che troverebbe conferma anche dal responsabile del villaggio (cfr. verbale 3, D57 seg., pag. 12), non riuscendo però minima- mente nell’intento di spiegare le contraddizioni rilevate, né affermando in alcun modo di non essersi sentito a suo agio precedentemente o spaven- tato e confuso come invece riportato in sede ricorsuale. Anche riguardo alle allegazioni rese circa la sua carta d’identità, non è possibile seguire le ar- gomentazioni esposte dall’interessato nel suo memoriale ricorsuale. In- vero, egli ha rilasciato in merito delle asserzioni nettamente discordanti, affermando in un primo tempo che la carta d’identità gli sarebbe stata se- questrata nel (…) da membri del TID (cfr. verbale 2, D30, pag. 6; D90 segg., pag. 13 seg.), salvo in un secondo tempo dichiarare invece che l’avrebbe dovuta esibire al personale TID, come da loro richiestogli, du- rante una visita al suo domicilio nel (…) (cfr. verbale 3, D49, pag. 10). Non è in alcun modo evincibile dalle sue asserzioni rese in quest’ultima audi- zione, che i membri del TID gli avrebbero richiesto di mostrare un docu- mento d’identità e lui avrebbe esibito la patente di guida, in quanto unico documento in suo possesso, come riportato nel suo ricorso; bensì egli ha espresso limpidamente e senza possibilità di altra interpretazione che gli avrebbero richiesto la carta d’identità, documento che avrebbero poi con- trollato (“[…] haben sie die ID-Karte von mir verlangt und kontrolliert. […]”, cfr. verbale 3, D49, pag. 10). In tale contesto, la tesi esposta dall’insorgente nel ricorso di ricondurre alla traduzione effettuata dall’interprete presente la differenza delle allegazioni rese nel corso delle audizioni, appare essere meramente pretestuosa, in quanto non fondata su alcun elemento di qual- sivoglia sostanza. A tal proposito va peraltro rammentato il fatto che l’insor- gente ha sottoscritto i suoi verbali certificandone quindi la veridicità delle dichiarazioni ivi riportate, e peraltro sempre riportando di comprendere bene il traduttore presente (cfr. verbale 1, p.to 9.02, pag. 9; verbale 2, D1, pag. 1; verbale 3, D1, pag. 1). Inoltre non sono evincibili dai verbali in alcun momento delle difficoltà o incomprensioni in tal senso o ancora delle os- servazioni riguardo alla traduzione effettuata.

E. 6.2 In secondo luogo, le allegazioni rese dall’insorgente in audizione risul- tano pure essere a tratti illogiche e poco plausibili. Appare difatti a dir poco sorprendente che l’insorgente, il quale ha asserito di essere riuscito a fug- gire dai membri del TID durante un’incursione all’esterno del campo dove si trovava rinchiuso (cfr. verbale 2, D82, pag. 11; verbale 3, D6, pag. 6 seg.), sia potuto espatriare del tutto legalmente dall’aeroporto di

D-5964/2020 Pagina 9 G._______ verso l’E._______ nell’(…) del (…) – in quanto munito del suo passaporto e di un visto d’entrata per tale Paese – come pure di ritornare in patria legalmente (…) dopo, senza subire da parte delle autorità srilan- kesi alcuna problematica o interrogatorio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D31 segg., pag. 6; D73 segg., pag. 10; verbale 3, D50, pag. 11). Circostanze che appaiono perlomeno stridere con le ricerche nei suoi con- fronti da parte delle autorità srilankesi presso il domicilio familiare dopo il suo espatrio nel (…) (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 12) e fanno seriamente dubitare delle medesime. Peraltro, appare illogico e quantomeno inusuale che le autorità srilankesi, se realmente egli fosse riuscito a fuggire dal loro arresto e fossero state interessate a lui, abbiano atteso fino a dopo il suo espatrio per iniziarlo a cercare presso il suo domicilio, invece di cominciare immantinente le ricerche. Pertanto, anche le ricerche successive ai suoi espatri da parte delle autorità srilankesi presso i suoi famigliari (cfr. verbale 2, D82 seg., pag. 12; verbale 3, D35, pag. 6 seg.), non risultano essere credibili, atteso che tali dichiarazioni risultano d’acchito inverosimili poiché apparentabili a delle mere allegazioni di parte non sorrette da nessun ele- mento concreto a loro sostegno (cfr. anche la sentenza del Tribunale E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni).

E. 6.3 Visto quanto precede, è proprio nella valutazione complessiva e d’in- sieme delle allegazioni del ricorrente, come postulato dal medesimo insor- gente nel suo ricorso, che l’intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese d’origine, e che l’avrebbero indotto all’espatrio definitivo, non risulta essere verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.

E. 7 Proseguendo nell’analisi, l’insorgente non può neppure vedersi ricono- scere la qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga.

E. 7.1 Per quanto attiene i timori esternati in audizione dall’insorgente di pos- sibili azioni vendicative da parte di famigliari del (…) in Svizzera nel caso di un suo rientro in patria (cfr. verbale 2, D64, pag. 9; D87, pag. 13; verbale 3, D53, pag. 11), non si può ritenere che le stesse rappresentino delle mi- nacce di persecuzioni concrete, mirate verso l’insorgente (o verso la sua

D-5964/2020 Pagina 10 famiglia), attuali o nel prossimo futuro, che risultino fondate dal profilo og- gettivo. Invero, malgrado il ricorrente abbia riportato di alcune visite presso il suo domicilio famigliare da parte di parenti del (…) nel (…), che avrebbero minacciato la moglie, le stesse sarebbero in seguito cessate – anche con l’intervento dei compaesani – (cfr. verbale 3, D18 segg., pag. 4), e non avrebbero condotto ad alcuna problematica concreta e sostanziata di sorta (cfr. anche verbale 2, D50 segg., pag. 7 seg.). In tali circostanze, e visto anche quanto già sopra ritenuto inverosimile in merito alle persecuzioni delle autorità srilankesi, come osservato rettamente dall’autorità inferiore nella sua decisione, si può quindi esigere dal ricorrente che egli si indirizzi in futuro, ed in caso di bisogno, alle prime per ottenere protezione, verso minacce o azioni compiute da terzi, prima di sollecitare quelle di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 con- sid. 3), essendo peraltro rammentato che una sola possibilità remota di una persecuzione futura non è sufficiente per ammettere la loro rilevanza in materia d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-4044/2021 del 28 settem- bre 2021 consid. 5.2). Inoltre, i timori di subire delle persecuzioni da terzi asseriti dall’insorgente, non rientrano all’evidenza nei motivi esaustivi di cui all’art. 3 cpv. 1 LAsi (ovvero la razza, la religione, la nazionalità, l’apparte- nenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche), in quanto riconducibili a mente sua esclusivamente alle circostanze che lo ritengano colpevole della (…) del (…) nonché a favore delle (…) (cfr. ver- bale 2, D11, pag. 4; verbale 3, D18, pag. 4; D54, pag. 11).

E. 7.2 Altresì il ricorrente, visto anche quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 6), non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover es- sere registrato nella “Stop List” dalle autorità del suo Paese d’origine (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Inoltre, data l’inve- rosimiglianza dei motivi d’asilo, non si può partire dall’assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riac- cendere il conflitto etnico nel Paese (cfr. sentenza E-1866/2015 con- sid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, il medesimo insorgente, ha asserito di non avere avuto legami diretti con le LTTE (cfr. verbale 2, D112, pag. 16), e la sola circostanza che un fratello si sarebbe unito a loro non risulta essere determinante, in quanto non vi sono indizi agli atti che il ricorrente od i suoi famigliari abbiano subito alcuna problematica di sorta a causa di tale appartenenza del fratello, pe- raltro essendo già dal (…) che non avrebbero notizie del medesimo (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 6; verbale 2, D49, pag. 7). Oltracciò, l’interessato

D-5964/2020 Pagina 11 ha affermato di non essere stato politicamente attivo né in Sri Lanka, come neppure in Svizzera, o di aver riscontrato problematiche con le autorità o con terzi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D113 seg., pag. 16), salvo quanto già sopra considerato inverosimile. In buona sostanza, non appare che l’interessato possa essere percepito dalle autorità srilankesi come una minaccia per l’unità e la coesione nazionali (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.4). Le sole circostanze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d’ori- gine, come pure di aver introdotto una domanda d’asilo all’estero, la durata del suo soggiorno all’estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia C._______ e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 con- sid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle auto- rità srilankesi. Nemmeno le asserite cicatrici che il ricorrente ritiene avere sulla (…) (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 9; verbale 2, D12, pag. 4) non ri- sultano essere determinanti, di per sé sole per suscitare tali sospetti (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.5). Difatti queste ultime non soltanto non sono state certificate medicalmente, malgrado l’insorgente ne avesse la possibilità; bensì, vista l’inverosimiglianza dei suoi asserti in merito ai suoi motivi d’asilo, anche fosse che tali cicatrici siano realmente presenti sul corpo dell’insorgente, potrebbero essergli state occasionate in una mol- teplicità di circostanze, che il Tribunale non è pertanto tenuto a vagliare. Tali fattori, confermano tutt’al più che il ricorrente possa venire interrogato dalle autorità del suo Paese al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle medesime (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esem- plificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Questa conclusione non permette però di riconoscere il rischio per l’insorgente, in caso di un suo rientro in patria, di trattamenti rilevanti nell’ambito dell’art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili elementi all’incarto che rendano verosimile che l’insor- gente possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’at- tuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non con- ducono ad una differente conclusione, in quanto il ricorrente non adduce alcun legame personale con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del Tribunale E-39/2019 dell’8 febbraio 2022 consid. 6.4, E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2).

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E. 7.3 Alla luce di quanto testé considerato, il ricorrente non può quindi pre- valersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi per dei motivi posteriori alla sua fuga. Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata.

E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.

E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 9.2 Il ricorrente, nel suo gravame, avversa anche le conclusioni a cui l’au- torità inferiore è giunta nella decisione impugnata circa l’ammissibilità e l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Invero, a mente sua, nel caso di una messa in atto della predetta misura, verrebbe violato il principio di non respingimento, come pure la situazione in Sri Lanka non militerebbe per un suo rientro nel Paese nella dignità e nella sicurezza. Ciò in quanto nel suo caso il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degra- danti sarebbe altissimo. Altresì, avendo lui un fondato timore di essere per- seguitato dalle autorità srilankesi, non potrebbe rivolgersi ad esse per rice- vere protezione dai famigliari del (…) su suolo elvetico, che avrebbe peral- tro già minacciato la sua famiglia nel Paese d’origine.

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E. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la pro- secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.

E. 10.2 A tal proposito, in primo luogo il Tribunale osserva come, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo gravame, quest’ultimo non è riu- scito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l’ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka, risulta anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, paci- fica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vie- tati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente inte- ressare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento con- trario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Per quanto attiene le asserzioni ricorsuali circa il fatto di non potersi rivolgere alle autorità srilankesi contro eventuali atti compiuti nei suoi confronti dai famigliari del (…) in Svizzera, si rimanda a quanto già sopra considerato (cfr. supra consid. 7.1), che all’evidenza non risultano rappresentare un ostacolo all’ammissibilità della misura d’allontanamento dell’insorgente. Inoltre, le problematiche di natura medica risultano perti- nenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), a cui non è apparentabile la pre- sente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.3).

E. 10.3 Ne consegue pertanto che, l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi.

E. 11.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragione- volmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

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E. 11.2 Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Inoltre, l’ese- cuzione dell’allontanamento risulta essere ragionevolmente esigibile in tutta la provincia C._______ – ad eccezione della regione di H._______ – qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]).

E. 11.3 Nella presente disamina, il ricorrente, ancora giovane, proviene dal distretto di B._______, sito nella provincia del I._______, dove dispone di una rete famigliare importante, formata dalla moglie, dai figli, dalla madre, da due fratelli nonché da altri parenti. Egli possiede inoltre di una propria abitazione con la moglie e di un (…), vanta di una buona formazione, non- ché di molti anni d’esperienza lavorativa quale (…) – di cui la sua famiglia sarebbe (…) di (…) – e come (…) di un (…). Quanto precede, risultano quindi essere presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in pa- tria, ed escludono che lo stesso debba trovarsi in una situazione di emer- genza esistenziale. I problemi di salute da lui asseriti – di disagio psichico e di colesterolo elevato per il quale assumerebbe anche dei medicamenti

– ma mai certificati, né per i quali non sarebbe seguito medicalmente (cfr. verbale 3, D3 segg., pag. 2 segg.), non giustificano del resto una sua am- missione provvisoria in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1–8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). Le cure mediche di base per gli eventuali disturbi che gli occasionerebbero ancora le suddette patologie, come pure i medicamenti che ancora assumerebbe, sono senz’altro dispo- nibili in Sri Lanka ed in particolare nella provincia d’origine del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale E-4583/2020 del 15 luglio 2021 con- sid. 10.4.3).

E. 11.4 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rela- zione con l’art. 44 LAsi).

E. 12 Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

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E. 13 Infine, non sussiste alcun ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente derivante dall’attuale situazione legata alla pandemia da co- ronavirus (detto anche Covid-19; cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-3576/2019 del 19 gennaio 2022 consid. 12, E-40/2019 del 3 gen- naio 2022 consid. 12).

E. 14 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 15 Visto tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la deci- sione impugnata confermata.

E. 16 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dell’insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

E. 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente in data 21 dicem- bre 2021. 17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5964/2020 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo corrisposto dal ri- corrente il 21 dicembre 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5964/2020 Sentenza del 4 marzo 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 ottobre 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino srilankese, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______ (nell'omonimo distretto, sito nella Provincia C._______ dello Sri Lanka), secondo le sue dichiarazioni avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il (...), illegalmente e via mare, in direzione della D._______. In seguito, attraversando altri Paesi a lui sconosciuti, sarebbe giunto in Svizzera, presentandovi una domanda d'asilo il (...) ottobre 2016 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] A1/2 e A4/12). Il (...) ottobre 2016 il richiedente l'asilo ha sostenuto un'audizione sulle generalità (cfr. atto A4/12; di seguito: verbale 1), allorché invece il (...) gennaio 2018 (cfr. atto A11/22; di seguito: verbale 2) rispettivamente il (...) settembre 2020 (cfr. atto A17/15; di seguito: verbale 3) - in un'audizione complementare - il medesimo è stato questionato segnatamente in merito ai suoi motivi d'asilo. In sunto e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha motivato la sua domanda d'asilo, riferendo come nell'ambito della sua professione di (...), di cui ne era (...) la sua famiglia, avrebbe (...) anche delle persone. Nel contesto di tale attività, dal (...) al (...), gli sarebbe capitato anche di (...) delle persone appartenenti alle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam") o loro famigliari, che però lui non avrebbe conosciuto. Nell'(...) sarebbe stato arrestato, detenuto, interrogato e torturato svariati giorni da parte di membri del TID (acronimo in inglese per: "Terrorism Investigation Division"), che lo avrebbero accusato di (...) membri delle LTTE e lo avrebbero questionato circa i (...) da lui (...). Nel corso di uno spostamento per identificare alcune persone, egli sarebbe riuscito a darsi alla fuga, ed il (...) sarebbe espatriato verso l'E._______, via aerea, munito del suo passaporto e di un visto. In tale Paese avrebbe soggiornato sino all'(...), allorché segnatamente dopo il cambiamento di governo, avrebbe deciso di rientrare in patria, legalmente, munito delle autorizzazioni necessarie per rientrare. Fino all'(...) o al (...) non sarebbe incorso in alcuna problematica, continuando ad esercitare la sua professione di (...), quando dei membri del TID lo avrebbero nuovamente ricercato. Temendo per la sua incolumità sarebbe quindi espatriato definitamente dallo Sri Lanka. Le visite degli affiliati del TID presso il suo domicilio e quello dei famigliari sarebbero tuttavia proseguite per un po' dopo il suo espatrio, cessando del tutto soltanto nel corso del (...). In Svizzera, nell'alloggio in cui soggiorna, sarebbe stato coinvolto in un fatto di sangue. Un (...) avrebbe difatti tentato di aggredirlo con (...) e la (...), intervenuta sul luogo avrebbe (...), (...). Egli ha asserito di temere degli atti vendicativi da parte dei famigliari del (...), sia in patria che in Svizzera, essendo peraltro che alcuni di essi si sarebbero già recati al suo domicilio in Sri Lanka ed avrebbero minacciato la moglie. A supporto dei suoi asserti, l'interessato ha prodotto in copia la seguente documentazione: la sua licenza di condurre, il suo certificato di nascita come pure i certificati di nascita della moglie e dei due figli, il suo certificato di matrimonio (nonché le traduzioni in inglese di questi ultimi documenti), due articoli di giornale inerenti fatti svoltisi in Svizzera rispettivamente datati (...) e (...) (cfr. atto A12) e copia del "police clearance certificate" del (...) in lingua inglese (cfr. verbale 1, p.to 4.04, pag. 6 seg.; verbale 2, D37, pag. 6, documento presente nel dossier N [...]). Altresì, ha depositato agli atti un documento intitolato "Sri Lankan tamils registrations particulars" del (...) in lingua inglese (cfr. verbale 2, D35 e D38, pag. 6; documento presente nel dossier N [...]). B. Con decisione del 28 ottobre 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Per il tramite del ricorso del 27 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), interposto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l'insorgente ha avversato la summenzionata decisione. Egli ha concluso chiedendo l'annullamento di quest'ultima ed a titolo principale che gli venga concesso l'asilo in Svizzera. A titolo eventuale ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 30 novembre 2020, il Tribunale ha accusato ricezione del suddetto ricorso (cfr. risultanze processuali). E. Con decisione incidentale del 7 dicembre 2021, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria e lo ha invitato a versare, entro il 22 dicembre 2021, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Anticipo spese che è stato corrisposto tempestivamente dall'interessato il 21 dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nuova LAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso come le allegazioni rese dall'interessato in corso di procedura, siano inverosimili giusta l'art. 7 LAsi, in quanto le medesime sarebbero su punti rilevanti contraddittorie e poco motivate. In un secondo tempo, la SEM ha ritenuto che non sussistano in specie fondati motivi per desumere che, nel caso di un suo ritorno in patria, il ricorrente sarebbe esposto - in un prossimo futuro e secondo un'alta probabilità - a dei seri pregiudizi, rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. In un passo successivo ha pure ritenute irrilevanti, giusta l'art. 3 LAsi, le allegazioni dell'insorgente inerenti il suo timore di subire delle persecuzioni da parte dei famigliari del (...) che avrebbe tentato di aggredirlo in Svizzera e poi (...). Invero, si tratterebbe di persecuzioni da parte di terze persone contro le quali, non avendo reso verosimili le sue dichiarazioni circa le problematiche avute con le autorità del suo Paese d'origine, egli potrà rivolgersi a queste ultime, qualora si rivelasse necessario. 4.2 Dal canto suo, nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto di aver reso delle allegazioni contraddittorie, divergenti su punti essenziali e contrarie alla logica dell'agire. Invero, riprendendo e censurando alcune delle discrepanze rilevate dalla SEM nella sua decisione, il ricorrente osserva come la verosimiglianza e la coerenza dei suoi asserti andrebbero considerate dal punto di vista globale, esaminando nel complesso la situazione nella quale si sarebbe trovato nel suo Paese d'origine, di timore per la sua vita e per la sua incolumità fisica, nonché in rapporto alla situazione politica vigente in Sri Lanka. L'autorità inferiore sarebbe pertanto scaduta in un accertamento inesatto ed incompleto delle sue dichiarazioni, soprattutto in ordine al fondato timore di persecuzione. Difatti, quanto sarebbe avvenuto nel (...), dimostrerebbe in modo limpido che le autorità antiterrorismo srilankesi continuerebbero a perseguitarlo nel caso in cui egli rientrasse in patria. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 5.3 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

6. Il Tribunale considera che le argomentazioni ricorsuali del ricorrente non possano essere seguite, in quanto si constata come le asserzioni del predetto durante le audizioni contengano effettivamente diversi indicatori d'inverosimiglianza su dei punti essenziali che rendono la sua intera narrazione dei motivi che lo avrebbero indotto all'espatrio inverosimili. 6.1 In primo luogo, l'insorgente ha rilasciato delle dichiarazioni incoerenti riguardo diversi punti chiave delle sue vicende che lo avrebbero deciso alla partenza dal Paese d'origine. A titolo meramente esemplificativo, in rapporto all'asserito arresto nell'(...) del (...) da parte di agenti del TID, egli ha dapprima riferito che sarebbe stato portato e trattenuto nel campo (...) sito a F._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.); allorché invece nelle audizioni successive, il ricorrente non ha nominato il campo dove sarebbe stato trasportato (cfr. verbale 2, D79, pag. 11), anzi ha addirittura dichiarato di non sapere in quale campo sarebbe stato condotto (cfr. verbale 3, D35 segg., pag. 6 segg.; D43, pag. 8). Peraltro, se nel corso della prima audizione, egli ha riferito di essere stato portato in diversi campi e che durante i trasporti gli avrebbero bendato gli occhi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); al contrario nei seguenti verbali egli ha parlato di un unico luogo dove sarebbe stato detenuto (cfr. verbale 2, D79 segg., pag. 10 segg.; verbale 3, D35 segg., pag. 6 segg.). Non maggiormente coerenti appaiono essere le sue dichiarazioni circa la dinamica dell'arresto in casa, in quanto se in un primo momento egli ha dichiarato che le persone appartenenti al TID gli avrebbero detto che dovevano interrogarlo brevemente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), o ancora che lo avrebbero interrogato e rilasciato (cfr. verbale 2, D79, pag. 11); nel corso dell'ultima audizione federale, l'insorgente ha invece negato che gli avrebbero rivolto la parola o comunicato qualcosa, anche su sua richiesta (cfr. verbale 3, D40 e D42, pag. 7). Questionato su tale importante discrepanza, l'insorgente non ha fornito nessuna spiegazione convincente, affermando unicamente di aver dimenticato molte cose, poiché a ciò non penserebbe (cfr. verbale 3, D55, pag. 11 seg.). Inoltre, se durante la seconda audizione egli ha asserito che al momento dell'arresto gli avrebbero bendato gli occhi (cfr. verbale 2, D79, pag. 10), di tale circostanza egli non ne ha narrato nelle altre due audizioni (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.; verbale 3, D35 segg., pag. 6 segg.), anzi lasciando intendere nell'ultima audizione che egli potesse vedere liberamente. Anche riguardo agli accadimenti che sarebbero successi nel (...) e che avrebbero condotto il ricorrente ad espatriare definitivamente dal suo Paese d'origine, le versioni discrepanti rese nelle diverse audizioni, ne minano fortemente la veridicità dell'intero racconto. In particolare, egli ha dapprima ricondotto gli eventi narrati al (...) o (...), allorché degli agenti del TID sarebbero nuovamente giunti a casa sua in cerca di lui, mentre egli era assente, ciò che gli avrebbe in seguito riportato la moglie (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); salvo invece nell'audizione successiva riferire che le stesse vicende sarebbero avvenute ad (...), allorché degli affiliati del TID si sarebbero presentati a più riprese durante il giorno e nello spazio di più giorni presso il suo domicilio, sempre in sua assenza (cfr. verbale 2, D87, pag. 13; D94 segg., pag. 14 seg.). Nel corso dell'ultimo verbale, egli ha invece offerto una versione totalmente discrepante dalle precedenti, dichiarando segnatamente di essere stato interrogato svariate volte da personale del TID nell'(...) del (...) presso il suo domicilio, e di essersi pure dovuto presentare presso un posto di polizia per essere questionato, dove egli si sarebbe realmente recato (cfr. verbale 3, D46, pag. 9; D49, pag. 10 seg.). In merito a tali dichiarazioni, quandanche si possa relativizzare in un certo modo le date diverse fornite dall'interessato, come da lui proposto nel ricorso, non può tuttavia trovare alcuna spiegazione né la ripetitività delle visite dei membri del TID rispetto a quanto allegato nel corso della prima audizione, né la stridente incoerenza circa gli eventi narrati durante i primi due verbali rispetto all'ultimo. Invero, la giustificazione che il ricorrente fornisce nell'atto ricorsuale di tali discrepanti versioni, ovvero di essersi sentito sufficientemente a suo agio soltanto nell'ultima audizione per raccontare correttamente i fatti, come pure che sarebbe stato ancora molto provato, spaventato e confuso a causa della (...) del suo (...), non risulta in nessun modo essere credibile. Nel corso dell'ultima audizione, egli era stato difatti posto specificatamente difronte a tali diverse incoerenze dal funzionario incaricato della SEM (cfr. verbale 3, D56 segg., pag. 12); tuttavia asserendo dapprima di aver narrato i fatti come nelle precedenti audizioni (cfr. verbale 3, D56, pag. 12), ed in seguito che quanto raccontato nell'ultima audizione corrisponderebbe a quanto avvenuto, ciò che troverebbe conferma anche dal responsabile del villaggio (cfr. verbale 3, D57 seg., pag. 12), non riuscendo però minimamente nell'intento di spiegare le contraddizioni rilevate, né affermando in alcun modo di non essersi sentito a suo agio precedentemente o spaventato e confuso come invece riportato in sede ricorsuale. Anche riguardo alle allegazioni rese circa la sua carta d'identità, non è possibile seguire le argomentazioni esposte dall'interessato nel suo memoriale ricorsuale. Invero, egli ha rilasciato in merito delle asserzioni nettamente discordanti, affermando in un primo tempo che la carta d'identità gli sarebbe stata sequestrata nel (...) da membri del TID (cfr. verbale 2, D30, pag. 6; D90 segg., pag. 13 seg.), salvo in un secondo tempo dichiarare invece che l'avrebbe dovuta esibire al personale TID, come da loro richiestogli, durante una visita al suo domicilio nel (...) (cfr. verbale 3, D49, pag. 10). Non è in alcun modo evincibile dalle sue asserzioni rese in quest'ultima audizione, che i membri del TID gli avrebbero richiesto di mostrare un documento d'identità e lui avrebbe esibito la patente di guida, in quanto unico documento in suo possesso, come riportato nel suo ricorso; bensì egli ha espresso limpidamente e senza possibilità di altra interpretazione che gli avrebbero richiesto la carta d'identità, documento che avrebbero poi controllato ("[...] haben sie die ID-Karte von mir verlangt und kontrolliert. [...]", cfr. verbale 3, D49, pag. 10). In tale contesto, la tesi esposta dall'insorgente nel ricorso di ricondurre alla traduzione effettuata dall'interprete presente la differenza delle allegazioni rese nel corso delle audizioni, appare essere meramente pretestuosa, in quanto non fondata su alcun elemento di qualsivoglia sostanza. A tal proposito va peraltro rammentato il fatto che l'insorgente ha sottoscritto i suoi verbali certificandone quindi la veridicità delle dichiarazioni ivi riportate, e peraltro sempre riportando di comprendere bene il traduttore presente (cfr. verbale 1, p.to 9.02, pag. 9; verbale 2, D1, pag. 1; verbale 3, D1, pag. 1). Inoltre non sono evincibili dai verbali in alcun momento delle difficoltà o incomprensioni in tal senso o ancora delle osservazioni riguardo alla traduzione effettuata. 6.2 In secondo luogo, le allegazioni rese dall'insorgente in audizione risultano pure essere a tratti illogiche e poco plausibili. Appare difatti a dir poco sorprendente che l'insorgente, il quale ha asserito di essere riuscito a fuggire dai membri del TID durante un'incursione all'esterno del campo dove si trovava rinchiuso (cfr. verbale 2, D82, pag. 11; verbale 3, D6, pag. 6 seg.), sia potuto espatriare del tutto legalmente dall'aeroporto di G._______ verso l'E._______ nell'(...) del (...) - in quanto munito del suo passaporto e di un visto d'entrata per tale Paese - come pure di ritornare in patria legalmente (...) dopo, senza subire da parte delle autorità srilankesi alcuna problematica o interrogatorio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D31 segg., pag. 6; D73 segg., pag. 10; verbale 3, D50, pag. 11). Circostanze che appaiono perlomeno stridere con le ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità srilankesi presso il domicilio familiare dopo il suo espatrio nel (...) (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 12) e fanno seriamente dubitare delle medesime. Peraltro, appare illogico e quantomeno inusuale che le autorità srilankesi, se realmente egli fosse riuscito a fuggire dal loro arresto e fossero state interessate a lui, abbiano atteso fino a dopo il suo espatrio per iniziarlo a cercare presso il suo domicilio, invece di cominciare immantinente le ricerche. Pertanto, anche le ricerche successive ai suoi espatri da parte delle autorità srilankesi presso i suoi famigliari (cfr. verbale 2, D82 seg., pag. 12; verbale 3, D35, pag. 6 seg.), non risultano essere credibili, atteso che tali dichiarazioni risultano d'acchito inverosimili poiché apparentabili a delle mere allegazioni di parte non sorrette da nessun elemento concreto a loro sostegno (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). 6.3 Visto quanto precede, è proprio nella valutazione complessiva e d'insieme delle allegazioni del ricorrente, come postulato dal medesimo insorgente nel suo ricorso, che l'intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese d'origine, e che l'avrebbero indotto all'espatrio definitivo, non risulta essere verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.

7. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga. 7.1 Per quanto attiene i timori esternati in audizione dall'insorgente di possibili azioni vendicative da parte di famigliari del (...) in Svizzera nel caso di un suo rientro in patria (cfr. verbale 2, D64, pag. 9; D87, pag. 13; verbale 3, D53, pag. 11), non si può ritenere che le stesse rappresentino delle minacce di persecuzioni concrete, mirate verso l'insorgente (o verso la sua famiglia), attuali o nel prossimo futuro, che risultino fondate dal profilo oggettivo. Invero, malgrado il ricorrente abbia riportato di alcune visite presso il suo domicilio famigliare da parte di parenti del (...) nel (...), che avrebbero minacciato la moglie, le stesse sarebbero in seguito cessate - anche con l'intervento dei compaesani - (cfr. verbale 3, D18 segg., pag. 4), e non avrebbero condotto ad alcuna problematica concreta e sostanziata di sorta (cfr. anche verbale 2, D50 segg., pag. 7 seg.). In tali circostanze, e visto anche quanto già sopra ritenuto inverosimile in merito alle persecuzioni delle autorità srilankesi, come osservato rettamente dall'autorità inferiore nella sua decisione, si può quindi esigere dal ricorrente che egli si indirizzi in futuro, ed in caso di bisogno, alle prime per ottenere protezione, verso minacce o azioni compiute da terzi, prima di sollecitare quelle di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), essendo peraltro rammentato che una sola possibilità remota di una persecuzione futura non è sufficiente per ammettere la loro rilevanza in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-4044/2021 del 28 settembre 2021 consid. 5.2). Inoltre, i timori di subire delle persecuzioni da terzi asseriti dall'insorgente, non rientrano all'evidenza nei motivi esaustivi di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi (ovvero la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche), in quanto riconducibili a mente sua esclusivamente alle circostanze che lo ritengano colpevole della (...) del (...) nonché a favore delle (...) (cfr. verbale 2, D11, pag. 4; verbale 3, D18, pag. 4; D54, pag. 11). 7.2 Altresì il ricorrente, visto anche quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 6), non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover essere registrato nella "Stop List" dalle autorità del suo Paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Inoltre, data l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel Paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, il medesimo insorgente, ha asserito di non avere avuto legami diretti con le LTTE (cfr. verbale 2, D112, pag. 16), e la sola circostanza che un fratello si sarebbe unito a loro non risulta essere determinante, in quanto non vi sono indizi agli atti che il ricorrente od i suoi famigliari abbiano subito alcuna problematica di sorta a causa di tale appartenenza del fratello, peraltro essendo già dal (...) che non avrebbero notizie del medesimo (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 6; verbale 2, D49, pag. 7). Oltracciò, l'interessato ha affermato di non essere stato politicamente attivo né in Sri Lanka, come neppure in Svizzera, o di aver riscontrato problematiche con le autorità o con terzi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D113 seg., pag. 16), salvo quanto già sopra considerato inverosimile. In buona sostanza, non appare che l'interessato possa essere percepito dalle autorità srilankesi come una minaccia per l'unità e la coesione nazionali (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.4). Le sole circostanze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia C._______ e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Nemmeno le asserite cicatrici che il ricorrente ritiene avere sulla (...) (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 9; verbale 2, D12, pag. 4) non risultano essere determinanti, di per sé sole per suscitare tali sospetti (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.5). Difatti queste ultime non soltanto non sono state certificate medicalmente, malgrado l'insorgente ne avesse la possibilità; bensì, vista l'inverosimiglianza dei suoi asserti in merito ai suoi motivi d'asilo, anche fosse che tali cicatrici siano realmente presenti sul corpo dell'insorgente, potrebbero essergli state occasionate in una molteplicità di circostanze, che il Tribunale non è pertanto tenuto a vagliare. Tali fattori, confermano tutt'al più che il ricorrente possa venire interrogato dalle autorità del suo Paese al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle medesime (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Questa conclusione non permette però di riconoscere il rischio per l'insorgente, in caso di un suo rientro in patria, di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili elementi all'incarto che rendano verosimile che l'insorgente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto il ricorrente non adduce alcun legame personale con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del Tribunale E-39/2019 dell'8 febbraio 2022 consid. 6.4, E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). 7.3 Alla luce di quanto testé considerato, il ricorrente non può quindi prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi per dei motivi posteriori alla sua fuga. Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.2 Il ricorrente, nel suo gravame, avversa anche le conclusioni a cui l'autorità inferiore è giunta nella decisione impugnata circa l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, a mente sua, nel caso di una messa in atto della predetta misura, verrebbe violato il principio di non respingimento, come pure la situazione in Sri Lanka non militerebbe per un suo rientro nel Paese nella dignità e nella sicurezza. Ciò in quanto nel suo caso il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti sarebbe altissimo. Altresì, avendo lui un fondato timore di essere perseguitato dalle autorità srilankesi, non potrebbe rivolgersi ad esse per ricevere protezione dai famigliari del (...) su suolo elvetico, che avrebbe peraltro già minacciato la sua famiglia nel Paese d'origine. 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.2 A tal proposito, in primo luogo il Tribunale osserva come, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo gravame, quest'ultimo non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka, risulta anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Per quanto attiene le asserzioni ricorsuali circa il fatto di non potersi rivolgere alle autorità srilankesi contro eventuali atti compiuti nei suoi confronti dai famigliari del (...) in Svizzera, si rimanda a quanto già sopra considerato (cfr. supra consid. 7.1), che all'evidenza non risultano rappresentare un ostacolo all'ammissibilità della misura d'allontanamento dell'insorgente. Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.3). 10.3 Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 11. 11.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere ragionevolmente esigibile in tutta la provincia C._______ - ad eccezione della regione di H._______ - qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). 11.3 Nella presente disamina, il ricorrente, ancora giovane, proviene dal distretto di B._______, sito nella provincia del I._______, dove dispone di una rete famigliare importante, formata dalla moglie, dai figli, dalla madre, da due fratelli nonché da altri parenti. Egli possiede inoltre di una propria abitazione con la moglie e di un (...), vanta di una buona formazione, nonché di molti anni d'esperienza lavorativa quale (...) - di cui la sua famiglia sarebbe (...) di (...) - e come (...) di un (...). Quanto precede, risultano quindi essere presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria, ed escludono che lo stesso debba trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. I problemi di salute da lui asseriti - di disagio psichico e di colesterolo elevato per il quale assumerebbe anche dei medicamenti - ma mai certificati, né per i quali non sarebbe seguito medicalmente (cfr. verbale 3, D3 segg., pag. 2 segg.), non giustificano del resto una sua ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). Le cure mediche di base per gli eventuali disturbi che gli occasionerebbero ancora le suddette patologie, come pure i medicamenti che ancora assumerebbe, sono senz'altro disponibili in Sri Lanka ed in particolare nella provincia d'origine del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale E-4583/2020 del 15 luglio 2021 consid. 10.4.3). 11.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

12. Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

13. Infine, non sussiste alcun ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente derivante dall'attuale situazione legata alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19; cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-3576/2019 del 19 gennaio 2022 consid. 12, E-40/2019 del 3 gennaio 2022 consid. 12).

14. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

15. Visto tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente in data 21 dicembre 2021.

17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo corrisposto dal ricorrente il 21 dicembre 2021.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: