Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato dall'insorgente.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato dall'insorgente.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5952/2018 Sentenza del 18 marzo 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A.________, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 21 settembre 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 17 agosto 2018, i verbali d'audizione del 27 agosto 2018 (di seguito: verbale 1) e del 6 settembre 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 21 settembre 2018, notificata il giorno medesimo (cfr. atto A13), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 18 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 ottobre 2018), con cui l'interessato ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore; in via ancor più sussidiaria di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per causa d'inammissibilità; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 19 ottobre 2019 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i mezzi di prova in lingua straniera prodotti all'attenzione della SEM e trasmessi da questa autorità al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 24 ottobre 2018, lo scritto del ricorrente del 25 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), per il cui tramite veniva inoltrata al Tribunale una traduzione di due dei suddetti mezzi di prova, la decisione incidentale del Tribunale del 1° novembre 2018, che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando il ricorrente a versare, entro il 16 novembre 2018, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, lo scritto del 16 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato) per il cui tramite l'insorgente ha formulato una generica richiesta di pagamento rateale del suddetto anticipo, la decisione incidentale del Tribunale del 21 novembre 2018 che accoglieva la succitata domanda, dilazionando il pagamento in tre rate, il tempestivo versamento dell'ammontare richiesto, la decisione incidentale del Tribunale del 13 febbraio 2020 che invitava l'interessato a trasmettere una traduzione in una lingua ufficiale di tutti i mezzi di prova prodotti, lo scritto dell'insorgente del 3 marzo 2020 con cui quest'ultimo inoltrava le traduzioni sollecitate e forniva ragguagli sull'ottenimento dei mezzi di prova in questione informando anche quanto al fatto che la sua famiglia avrebbe lasciato l'Iraq per dirigersi in Turchia, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente asilo, cittadino iracheno di etnia curda proveniente da (...), ha lasciato il proprio paese d'origine nel giugno del 2018 per recarsi dapprima in Turchia e poi in Europa; che egli ha asserito essere stato impiegato quale autista dalla locale municipalità; che in tale contesto, nel maggio del 2018 l'insorgente sarebbe venuto a conoscenza del fatto che il suo superiore, tale B.________, aveva registrato fraudolentemente a suo nome un bene immobiliare sito in un azzonamento riservato ai cristiani; che volendo poi farsi re-intestare il predetto appezzamento, il superiore ed un dirigente del Partito Democratico del Kurdistan di nome C.________ gli avrebbero richiesto di sottoscrivere una cessione di proprietà; che in occasione di un primo incontro con il dignitario partitico, il ricorrente si sarebbe rifiutato di accordare il proprio avallo temendo di poter avere problemi con il governo; che su consiglio del padre, egli avrebbe deciso di denunciare i fatti presso il commissariato di polizia; che in un secondo incontro in presenza di direttore e dirigente, quest'ultimo gli avrebbe nuovamente intimato di firmare il passaggio di proprietà e avendo scoperto del suo contatto con le forze dell'ordine, lo avrebbe minacciato di morte e colpito al volto; che a seguito dell'espatrio degli uomini riconducibili al politico in questione avrebbero chiesto informazioni sull'interessato presso il suo domicilio (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg. e verbale 2. pag. 2 e seg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo giudicato inattendibili le presunte ricerche presso il fratello e ciò sulla base del fatto che tale particolare non sarebbe mai stato addotto in precedenza dall'insorgente se non dietro espressa domanda dell'auditore sul finire della seconda audizione; che per il resto, la SEM ha constatato come le persecuzioni addotte non conterebbero motivi relazionabili a quanto previsto dall'art. 3 LAsi; che i problemi allegati dall'interessato sarebbero infatti da ricondurre ad una situazione di debolezza ed al suo ruolo di impiegato, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità resistente; che a suo dire, circa la presunta tardività delle dichiarazioni a riguardo delle visite presso il fratello, il metro di giudizio utilizzato dalla SEM sarebbe inadeguato; che la verosimiglianza della sua versione dei fatti sarebbe data; che a prescindere dalle motivazioni dei persecutori, si necessiterebbe di valutare se il ricorrente possa o meno venir esposto ad atti pregiudizievoli in futuro; che l'autorità non avrebbe preso in considerazione i singoli fattori di rischio, le minacce e l'influenza degli ingannatori; che l'assenza di possibilità di protezione in patria sarebbe a sua volta stata misconosciuta; che il ricorrente avrebbe del resto appreso circa l'emissione di un mandato di cattura a suo carico per titolo di contraffazione in relazione alla documentazione del terreno, poi prodotto contestualmente alla documentazione di cui sopra (cfr. supra e infra per la valutazione), che ciò nonostante, sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato, il Tribunale non può che condividere la lettura dell'autorità inferiore, che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è invero esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, che in specie è incontestabile che le problematiche vissute dall'insorgente in patria non siano riconducibili ad un motivo elencato nel succitato disposto; che egli è infatti finito nelle trame di B.________ e C.________ a causa della sua posizione subordinata e non per motivi etnici, religiosi o politici; che con ciò nemmeno si necessità di disquisire in merito alla verosimiglianza delle ricerche presso il fratello dal momento che l'interessato medesimo ha relegato tale evenienza alla medesima causale, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa; ch'egli sottolinea la contrarietà di un suo rinvio rispetto all'art. 3 CEDU, riferendo pure che dopo aver denunciato i fatti al commissariato le autorità non sarebbero intervenute nei confronti di B.________ e C.________; che questi avrebbero avuto una considerevole perdita di guadagno, da cui il desiderio di vendetta; che in considerazione della data di espatrio, i medesimi potrebbero del resto pensare che l'insorgente si sia rivolto alle autorità straniere; ch'egli ribadisce di non aver avuto alcuna intenzione di lasciare il proprio paese e che in loco vivrebbero tutt'ora i suoi figli, cosa che dimostrerebbe la fondatezza dei suoi timori, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Iraq, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha tuttavia più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU, che spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 consid. 6.3.2), che a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell'entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno è inoltre di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro province sotto il loro controllo; che tale valutazione è stata confermata anche della succitata sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt'ora validità (cfr. sentenza del Tribunale E-362/2019 del 17 luglio 2019), che sebbene vi siano evidenze quanto ad un certo influsso dei partiti al potere sul sistema giudiziario (cfr. Landinfo, Irak: Politi og rettsvesen i de tre kurdiskstyrte provinsene (KRI), 27.10.2016, consultato il 09.03.2020 all'indirizzo web https://www.ecoi.net/en/file/local/1134528/1788_1479114251_34531.pdf che menziona anche la messa in pratica di misure volte al miglioramento dell'indipendenza), nel caso in disamina l'insorgente non ha addotto elementi tali da rimettere in discussione l'assunto che precede, che come lo ha rettamente segnalato l'autorità inferiore, egli ha lasciato il paese senza curarsi dell'evolvere delle indagini avviate a seguito del deposito della denuncia, che pare del resto essere stata regolarmente recepita dalla polizia (cfr. atto A6, pag. 10; atto A11, pag. 4, 7, 8), che la tesi della collusione è del resto stata relegata a mera ipotesi dallo stesso insorgente (cfr. atto A11, pag. 4: "ho pensato che quell'ufficiale di polizia forse anche lui era complice"; pag. 8: "forse questo ufficiale, anche lui sapeva di questo caso"), che pure il fatto che lo stesso B.________, nell'ottobre del 2018 abbia dato prontamente seguito ad una richiesta del fratello del ricorrente e volta al rilascio di un'attestazione lavorativa in suo favore non avvalora la teoria circa l'esistenza di un «real risk» di essere sottoposto a trattamenti contrari ai citati disposti (cfr. risultanze processuali), che più generalmente anche il ruolo attivo dei fratelli dell'insorgente nei Peshmerga (cfr. atto A11, pag. 3) rende poco plausibile il fatto ch'egli sia inviso dai partiti al potere nella loro integralità e pertanto nell'impossibilità di far capo alla protezione statale, che la restante documentazione prodotta non permette di addivenire ad altro esito, che l'estratto del registro fondiario può semmai provare ch'egli abbia per un certo periodo di tempo posseduto un fondo nella municipalità, cosa che non per forza si relaziona con delle vicissitudini problematiche sotto l'aspetto dell'art. 3 CEDU e dell'art. 3 della Conv. tortura, che il mandato di cattura, il cui valore probatorio è ad ogni modo intrinsecamente ridotto (cfr. sulla questione le sentenze E-6225/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 6.1 e E-1700/2018 del 17 aprile 2018 consid. 4), quand'anche autentico, attesterebbe unicamente ch'egli era ricercato per un reato comune, senza che vi sia alcun riferimento alla diatriba allegata, che dal medesimo risulta inoltre unicamente che l'insorgente avrebbe dovuto essere fermato senza che vi siano indicazioni in merito ad esempio ad eventuali condanne o pene da scontare (cfr. situazione analoga nella sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019 consid. 11), che la sola esistenza di procedimenti penali non è di principio sufficiente per di dedurre un rischio di trattamenti vietati, che da ultimo va constatato come il ricorrente non abbia del resto fornito alcun elemento circa l'esito di eventuali processi contumaciali, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale considera che attualmente le provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5), che tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze D-233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 settembre 2017 consid. 7.4), che in ossequio a tale giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3), che in specie il ricorrente proviene da (...), nella provincia di Dohuk, dove ha vissuto sin dall'infanzia; che egli è giovane dispone di esperienza lavorativa e di una casa di proprietà (cfr. verbale 1, pag. 5), che il senso della necessità quanto all'esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l'interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell'impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell'ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8), che nel corso della procedura di prima istanza l'insorgente ha addotto che la sua famiglia (segnatamente i genitori, tre fratelli e quattro sorelle) risiederebbe tutt'ora nella regione e ch'egli sarebbe regolarmente in contatto con i suoi esponenti (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3); ch'egli ha pure menzionato l'esistenza di una moglie a sua volta dotata di una rete famigliare su Dohuk dalla quale avrebbe avuto quattro figli (cfr. verbale 1, pag. 4-5) nonché di ulteriore parentela (cfr. verbale 1, pag. 6), che in sede ricorsuale egli non ha rimesso in discussione tale aspetto, ribadendo di avere quattro figli in patria di cui uno si sarebbe ammalato per via della sua lontananza (cfr. ricorso, pag. 6), che è solo in occasione dello scritto del suo scritto (non spontaneo) del 3 marzo 2020 ch'egli afferma ora che "la famiglia", senza precisare di chi si tratti, avrebbe abbandonato il paese alla fine dell'anno scolastico 2018/2019, che tale allegazione, tardiva e parziale, quand'anche possa lasciare intendere che alcuni suoi famigliari abbiano lasciato il paese, non permette tuttavia di ritenere che l'interessato non disponga più di una rete socio-famigliare in Iraq, che ad ogni modo non v'è da temere quanto al fatto che l'insorgente, viste le pregresse esperienze e la casa di proprietà, finisca per trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale, che essendo dunque riuniti nel complesso i presupposti di cui alla succitata giurisprudenza, v'è luogo di concludere quanto all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che per prassi costante, spetta invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato in tre rate, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato dall'insorgente.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: