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D-1262/2018

D-1262/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino iracheno di etnia curda e religione islamica, è nato nella provincia di Erbil ed è cresciuto a Mosul. Egli ha raggiunto la Svizzera e presentato domanda d'asilo in data 22 ottobre 2013 (cfr. verbale d'audizione del 24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6). B. Con decisione del 4 aprile 2014, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione. Con sentenza D-2157/2014 del 10 luglio 2015 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha accolto il ricorso del 22 aprile 2014 limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 del dispositivo di suddetta decisione sono stati annullati e gli atti di causa ritornati alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione. C. Con decisione del 7 marzo 2016 l'autorità inferiore si è nuovamente pronunciata sulla questione dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Regione Autonoma del Kurdistan (ARK) in Iraq, segnatamente nella provincia di Erbil, ritenendola ammissibile, ragionevolmente esigibile nonché possibile. Il Tribunale, con sentenza D-2135/2016 del 9 novembre 2017, ha respinto il ricorso del 7 aprile 2016 e confermato l'ammissibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 11 gennaio 2018 l'interessato ha presentato all'attenzione della SEM una "domanda di riesame con richiesta di effetto sospensivo". A sostegno della sua domanda egli ha fatto valere da una parte che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile né possibile e dall'altra che egli avrebbe reso verosimile la sua situazione di persecuzione, in particolare grazie alla copia del mandato di cattura. Egli ha allegato diversi articoli di giornale, un rapporto di Amnesty International e l'estratto del codice penale militare iracheno. Sostanzialmente, il richiedente ha allegato che la polizia militare irachena lo avrebbe ricercato presso la casa dello zio, altresì egli farebbe sicuramente oggetto di un arresto qualora dovesse transitare dall'aeroporto di Bagdad. Infine, dagli articoli di giornale si potrebbe dedurre il deterioramento della situazione generale nella Regione Autonoma del Kurdistan dopo la votazione sul referendum per l'indipendenza nel settembre 2017, per questo motivo l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. E. Con decisione del 22 gennaio 2018, notificata il 30 gennaio 2018 (cfr. risultanze processuali), la SEM, qualificando l'istanza dell'interessato dell'11 gennaio 2018 quale domanda d'asilo multipla, l'ha respinta, ha considerato passate in giudicate ed esecutive le decisioni del 4 aprile 2014 e del 7 marzo 2016, ha fissato un emolumento di CHF 600.- ed ha stabilito che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. F. Il 1° marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 marzo 2018) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale postulando in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti alla SEM per la verifica dei motivi d'asilo e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. In subordine, ha chiesto che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq sia dichiarata inesigibile. Altresì, ha depositato una richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio con protestate tasse, spese e ripetibili. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 27 marzo 2018, ha constatato che i ricorsi contro le decisioni della SEM successive a nuove domande d'asilo sono assortiti ex lege dell'effetto sospensivo ed inoltre, conto tenuto dell'assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso, ha respinto la succitata domanda di assistenza giudiziaria (presentata con contestuale dipendente richiesta di gratuito patrocinio) invitandolo a corrispondere un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato suddetto anticipo. H. Con scritto del 12 aprile 2018, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale copia del mandato d'arresto del 1.12.2013, e relativa traduzione in italiano, emesso a seguito di una richiesta del Tribunale iracheno, dal quale risulterebbe che egli era un ufficiale dell'esercito e pertanto necessiterebbe di protezione e non potrebbe rientrare in Iraq. L'insorgente ha altresì trasmesso un articolo di giornale e relativa traduzione dal quale risulterebbe che in presenza dell'ambasciatore svizzero Heinz Peter Linz, il ministro iracheno degli sfollati e della migrazione avrebbe comunicato il rifiuto dell'Iraq di accettare i rimpatri dei rifugiati iracheni dall'Europa. Anche per questo motivo dunque l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile. I. Il Tribunale, con decisione incidentale del 20 giugno 2018, conto tenuto degli atti relativi alla procedura Dublin-In avviata dalla Germania ha fissato un termine alla patrocinatrice per comunicare al Tribunale il luogo di residenza del ricorrente e per produrre una dichiarazione sottoscritta dal medesimo mediante la quale egli doveva manifestare la volontà alla continuazione della procedura di ricorso con comminatoria di stralcio dai ruoli del ricorso in caso di scadenza infruttuosa del termine. J. Con scritto del 26 giugno 2018 la patrocinatrice ha informato il Tribunale che il ricorrente, dopo essersi allontanato verso la Germania, aveva ora fatto ritorno in Svizzera e risiedeva presso una famiglia di conoscenti. Nel contempo il ricorrente medesimo ha sottoscritto la dichiarazione per confermare la propria volontà di proseguire con il ricorso. K. La SEM il 20 settembre 2018 ha trasmesso al Tribunale il mezzo di prova in originale (mandato di arresto della Corte di Suleimaniya del 1.12.2013) ricevuto dall'insorgente. L. Con scritti del 23 gennaio 2019 e del 22 febbraio 2019 il ricorrente ha chiesto al Tribunale conferma della ricezione del mezzo di prova in originale, ha trasmesso la relativa traduzione in originale ed ha chiesto ragguagli sullo stato della procedura. Il Tribunale ha confermato la ricezione del mezzo di prova in originale e risposto alle richieste dell'insorgente con scritto dell'8 marzo 2019. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto qualificato la domanda dell'interessato dell'11 gennaio 2018 quale nuova domanda d'asilo dal momento che egli farebbe valere dei fatti nuovi - la ricerca della polizia militare irachena a casa dello zio - sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che i fatti e i mezzi di prova allegati non sarebbero tuttavia suscettibili di indurre una diversa valutazione del caso. Il Tribunale si sarebbe invero già espresso sui motivi d'asilo e i rispettivi mezzi di prova prodotti così come sull'esistenza di un timore di essere esposto a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, circa la riesamina del punto dell'asilo, la SEM ha rilevato che a nulla gioverebbe il codice penale militare iracheno così come il rapporto di Amnesty International. Altresì, l'affermazione secondo cui la polizia militare irachena avrebbe recentemente fatto visita al domicilio dello zio sarebbe una semplice affermazione di parte non corroborata da alcun elemento concreto. In ugual modo, gli articoli di varie testate giornalistiche non sarebbero in grado di provare una situazione attuale di violenza generalizzata nelle province della Regione Autonoma del Kurdistan e segnatamente nella provincia di Erbil.

E. 4.2 Nel gravame, l'insorgente osserva, per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che la domanda di riesame (recte: la nuova domanda d'asilo) non sarebbe basata unicamente sul referendum, ma la situazione sarebbe bensì ancora più instabile a seguito delle dimissioni del leader curdo Masoud Barzani. La SEM non si sarebbe inoltre espressa sulla difficoltà di approvvigionamento delle scorte di medicinali. Altresì, la Confederazione considererebbe questo paese a rischio per la sicurezza come risulterebbe anche dai consigli di viaggio emessi dal Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE). Pertanto, non si comprenderebbe come il paese potrebbe invece essere sicuro per il ricorrente. L'analisi della situazione del Kurdistan iracheno effettuata dal Tribunale nella sentenza E-5390/2017 del 2 novembre 2017 non rispecchierebbe la situazione attuale del paese e sarebbe ormai superata dagli eventi. Per quanto riguarderebbe invece l'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore non avrebbe specificato in che termini non si ravvedrebbero problemi, malgrado la sottolineata difficoltà di accedere ad un'ambasciata irachena per il rilascio del passaporto e ritenuta l'esistenza di un mandato d'arresto nei suoi confronti. Per quanto concerne i motivi d'asilo, ed in particolare la ricerca da parte della polizia presso la casa degli zii, il ricorrente ritiene che la SEM non abbia effettuato una valutazione complessiva attinente alla verosimiglianza di tali allegazioni. Non sarebbe comprensibile sulla base di quale valutazione l'autorità inferiore non abbia ritenuto tale allegazione veritiera. Se lo fosse, allontanando l'insorgente si rischierebbe di ledere i principi di cui all'art. 3 e 4 CEDU. Il ricorrente richiama pertanto quanto già esposto nella domanda di riesame e si ribadisce nelle conclusioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5 Nel caso in disamina, la SEM ha trattato la richiesta dell'interessato intitolata "domanda di riesame" esclusivamente quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi. L'insorgente, in sede ricorsuale, pur non contestando esplicitamente la qualifica effettuata dall'autorità inferiore, continua a definire la propria istanza quale domanda di riesame. È d'uopo pertanto analizzare in primo luogo questo punto.

E. 5.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è espressamente prevista dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). In altre parole, a seguito di una richiesta di adattamento, per poter dunque delimitare se la richiesta va trattata come domanda di riesame (art. 111b LAsi) oppure come domanda multipla (art. 111c LAsi) occorre esaminare se, sulla base del contenuto dell'istanza, viene richiesto un nuovo apprezzamento della qualità di rifugiato (domanda multipla) oppure se vengono fatti valere dei nuovi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (domanda di riesame).

E. 5.2 Altresì, è d'uopo effettuare un'ulteriore distinzione tra domanda di riesame/domanda multipla e revisione. Qualora l'istanza è fondata su dei nuovi mezzi di prova, essa può fondare una domanda di riesame o multipla unicamente qualora tali documenti siano successivi alla sentenza del Tribunale. Una revisione di una sentenza del Tribunale è in effetti unicamente possibile qualora il documento sia antecedente alla sentenza, ma non abbia potuto essere prodotto in sede ricorsuale (cfr. per ulteriori riferimenti sub. consid. 8.1).

E. 5.3 Nel caso in disamina, l'istanza dell'11 gennaio 2018 trasmessa alla SEM costituisce essenzialmente una richiesta di adattamento a seguito del cambiamento delle circostanze. In particolare, l'interessato ha fatto valere dei fatti nuovi inerenti alla qualità di rifugiato - ovvero il fatto di essere stato ricercato dalla polizia militare presso l'abitazione dello zio - e dunque da trattare nel quadro di una domanda multipla, ma anche inerenti all'esecuzione dell'allontanamento, quindi da trattare quale domanda di riesame. Avendo l'autorità inferiore trattato l'istanza unicamente quale domanda multipla, non ha creato alcun pregiudizio al richiedente. Infatti, da una parte, giusta l'art. 42 LAsi, egli ha il diritto di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, e dall'altra il ricorso ha, ex lege, effetto sospensivo (cfr. anche la decisione incidentale del Tribunale del 27 marzo 2018). Altresì, la qualificazione dell'istanza quale seconda domanda d'asilo, comporta anche un nuovo esame dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, non vi è nella fattispecie motivo di discostarsi dalla qualifica effettuata dalla SEM, dal momento che per il ricorrente non ne è conseguito alcun pregiudizio giuridico.

E. 6 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7 Nella fattispecie, per quanto riguarda l'asserita ricerca dell'insorgente da parte della polizia militare irachena presso l'abitazione dello zio, il Tribunale rileva che come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, che la stessa risulta essere un'affermazione di parte prodotta per i bisogni della causa. Altresì, non risulta neppure essere corroborata dal benché minimo elemento di consistenza. Invero, il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio in merito, non ha indicato in che modalità la polizia si sarebbe presentata presso l'abitazione dello zio. A titolo di esempio, l'insorgente non ha indicato quanti agenti fossero, quando esattamente sarebbe successo, che cosa di preciso avrebbero chiesto ai parenti. Va oltretutto rilevato che tali motivi, fanno riferimento alla diserzione del ricorrente, la quale tuttavia è stata considerata inverosimile (cfr. decisione dell'UFM del 4 aprile 2014 confermata dalla sentenza del Tribunale del 10 luglio 2015 consid. 5.3). Altresì, sembra poco probabile che l'interessato sia stato improvvisamente ricercato dalle autorità dopo ben più di cinque anni e malgrado i parenti vivessero a Erbil già da diverso tempo e dopo la sua partenza non abbiano avuto alcun tipo di problema (cfr. atto A18, D77-D79). A nulla giova l'allegazione ricorsuale secondo cui l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione complessiva delle allegazioni. È proprio da questo esame complessivo che si conclude all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo.

E. 8.1 Per quanto concerne invece il mandato d'arresto della corte di Suleimaniya del 1° dicembre 2013, il Tribunale rileva che tale documento è stato prodotto in copia al Tribunale unitamente al ricorso del 7 aprile 2016 contro la decisione della SEM del 7 marzo 2016 inerente esclusivamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Con scritto dell'11 settembre 2018 l'insorgente ha trasmesso all'autorità inferiore l'originale di questo mandato d'arresto, autorità che ha trasmesso il documento al Tribunale in data 20 settembre 2018. Orbene è anzitutto d'uopo osservare che, contrariamente a quanto scritto dall'interessato nell'istanza dell'11 gennaio 2018 (cfr. pto. 3: "Quanto alla decisione della SEM sul non riconoscimento della qualità di rifugiato del 4 aprile 2014, si tiene a sottolineare che l'istante ha reso verosimile la sua situazione di persecuzione che potrebbe avere in Iraq, mediante [...] in particolare la copia del mandato di cattura"), il mandato di arresto non era mai stato inoltrato alla Segreteria di Stato nel corso della prima procedura. Tale documento risulta infatti essere agli atti del Tribunale inerenti alla causa D-2135/2016, la quale trattava unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. In secondo luogo, la presente procedura non risulta essere la sede adeguata per l'apprezzamento di tale documento. Il mezzo di prova risulta infatti essere antecedente alla prima sentenza del Tribunale D-2157/2014, la quale confermava l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo ed essendo tale punto cresciuto in giudicato, avrebbe dunque dovuto essere allegato in un'istanza di revisione della sentenza D-2157/2014 giusta gli art. 121 LTF segg. in combinato disposto con l'art. 45 LTAF. Dal momento tuttavia che il Tribunale si è chinato su questo aspetto materiale, a prescindere dai rimedi di diritto e a scanso d'equivoci, si rileva ad ogni modo che, non risulta chiaro come l'interessato sia potuto entrare in possesso di tale documento, essendo stato emesso per i posti di blocco e per i quartieri generali delle forze di sicurezza e della polizia. Per il che già per questo motivo sorgono dei ragionevoli dubbi in merito alla sua autenticità. In seguito, vi è da chiedersi se il mandato di cattura risulta tuttora attuale, essendo passati più di sei anni dalla sua emissione. A questo proposito si rileva infatti che diverse fonti hanno riportato di amnistie intervenute a seguito di numerose diserzioni di soldati (cfr. Institute for the Study of War (ISW), The Struggles of the Iraqi Security Forces: 2013 Iraq, 21.08.2013, < http://iswresearch.blogspot.ch/2013/08/the-struggles-of-iraqi-security-forces.html >, consultato il 03.04.2019).

E. 8.2 Quand'anche si dovesse tuttavia partire dal presupposto che l'insorgente sia effettivamente ricercato per essere arrestato per diserzione, il Tribunale, per buona pace del ricorrente, osserva quanto segue.

E. 8.2.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44).

E. 8.2.2 Nel caso in disamina non vi sono indizi per ritenere che tali condizioni eccezionali siano adempiute. Da una parte va osservato che l'interessato si è arruolato volontariamente presso l'esercito e non ha fatto valere di aver avuto alcun problema a causa della sua etnia o di altro tipo. Il ricorrente non ha peraltro neppure reso verosimile di essere esposto a una sanzione disproporzionata in ragione della sua etnia curda, dal documento prodotto risulta infatti soltanto che egli debba essere fermato, non che sia già stato condannato e a che pena. Altresì, si rileva che l'asserita diserzione dell'interessato è da ricondurre alle minacce subite da parte di terzi mentre si trovava al negozio di famiglia e non al servizio militare stesso (cfr. atto A18, D21, D22). Infine, si osserva che né l'interessato né i famigliari sono mai stati attivi politicamente o hanno avuto qualsivoglia problema con le autorità irachene per il che anche da questo punto di vista non risultano motivi per ritenere che la pena sia aggravata per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi.

E. 8.2.3 Alla luce di quanto sopra dunque, l'asserita diserzione dell'interessato non parrebbe rilevante in materia d'asilo.

E. 8.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 10 Nella propria decisione la SEM, ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A dire del ricorrente l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe nella fattispecie inammissibile, inesigibile e impossibile. Da una parte sostiene che l'allontanamento sarebbe contrario agli art. 3 e 4 CEDU e dall'altra rinvia a quanto già scritto nella domanda di riesame (recte: domanda multipla).

E. 11 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio la regione autonoma del Kurdistan iracheno è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Altresì, Il Tribunale ha stabilito già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 consid. 6.3.2 e riferimento ivi citato). Infine, non vi è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Come già rilevato dal Tribunale nel corso della procedura precedente (cfr. sentenza D-2135/2016) dal mandato di arresto risulta unicamente che egli debba essere fermato. Esso non contiene tuttavia ulteriori indicazioni in merito ad esempio ad eventuali condanne e pene da scontare. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nella provincia di Erbil da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro.

E. 11.1.1 Il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3737/2015 ha attualizzato la prassi stabilita dalla DTAF 2008/5 e considerato che malgrado l'avvento dello "Stato Islamico" in Siria e Iraq - ed in particolare la sua presenza nell'Iraq centrale - abbia causato un importante numero di profughi interni e spinto le autorità dell'ARK ad inasprire le condizioni d'entrata ed intensificare le misure di sicurezza al fine di evitare l'entrata eventuali infiltrati o simpatizzanti dello "Stato Islamico", nelle province curde di Dohuk, Erbil, Suleimaniya e Halabja non vige una situazione di violenza generalizzata (cfr. E-3737/2015 consid. 7.3-7.4). Di conseguenza, se l'interessato proviene da una delle summenzionate province e vi sono delle circostanze individuali favorevoli - una rete socio-famigliare o legami con i partiti dominanti - l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi tuttora ragionevolmente esigibile (cfr. E-3737/2015 consid. 7.4.5 e DTAF 2008/5 consid. 7.5). Anche a seguito dei recenti avvenimenti il Tribunale ha confermato la validità di tale valutazione (cfr. a titolo d'esempio tra le ultime sentenze del TAF D-5890/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 5.4; D-1779/2016 del 6 dicembre 2018 consid. 7.3.2; D-1477/2018 del 10 agosto 2018 consid. 7.3.7). Altresì, si aggiunge che contrariamente a quanto allegato dal ricorrente con la sua nuova domanda d'asilo, gli aeroporti di Erbil e Suleimaniya sono stati riaperti al traffico internazionale, pur essendo controllati dalle autorità di Baghdad (cfr. Iraq, accordo con il Kurdistan del 17.01.2018, < http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/01/17/iraq-accordo-kurdistan/ > consultato il 03.04.2019; Riaprono gli aeroporti del Kurdistan iracheno del 21.03.2018, < http://www.occhidellaguerra.it/riaprono-gli-aeroporti-del-kurdistan-iracheno/ > consultato il 03.04.2019).

E. 11.1.2 Quanto alla situazione personale personale del ricorrente, egli non ha fatto valere di non adempire ai criteri favorevoli stabiliti dalla giurisprudenza. In particolare, non vi è stato alcun cambiamento quanto all'esistenza di una rete sociale e famigliare. Come già stabilito nella sentenza D-2135/2016, il ricorrente, di etnia curda, è originario di Erbil (cfr. sentenza D-2135/2016 consid. 7), è di giovane età, celibe e con esperienza professionale nel commercio di generi alimentari (cfr. atto A6, pag. 4). Egli parla sia il curdo kurmanci, sia il badini, sia l'arabo (cfr. atto A6, pag. 3). A Erbil risiedono i genitori, la sorella, cinque tra zii e zie e 23 cugini con i quali l'insorgente è in regolare contatto ed in buoni rapporti (cfr. atto A18, D65; atto A32, D10-D11, D35-D36, D38-D39). I genitori e la sorella del ricorrente - malgrado il padre percepisca una pensione dignitosa che può essere prelevata presso i competenti uffici di Erbil senza difficoltà - sono ospitati dallo zio materno il quale dispone di una spaziosa villa ed ha inoltre facilitato la loro registrazione presso l'ufficio della sicurezza (cfr. atto A18, D65 e atto A32, D16-D24). Sulla base delle sue stesse allegazioni (cfr. atto A32, D44-D45), l'insorgente godrebbe inoltre degli stessi privilegi dei suoi genitori, per il che, può essere presupposto un suo insediamento ad Erbil privo di particolari difficoltà. Alla luce di tutto ciò, un'integrazione del ricorrente nella provincia curda appare altamente plausibile. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una suo permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 11.2 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 11.3 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.- versato il 6 aprile 2018.

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 1'500, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500 versato il 6 aprile 2018.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1262/2018 Sentenza del 10 aprile 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniela Brüschweiler, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Iraq, rappresentato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame o una domanda multipla); decisione della SEM del 22 gennaio 2018. Fatti: A. A._______, cittadino iracheno di etnia curda e religione islamica, è nato nella provincia di Erbil ed è cresciuto a Mosul. Egli ha raggiunto la Svizzera e presentato domanda d'asilo in data 22 ottobre 2013 (cfr. verbale d'audizione del 24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6). B. Con decisione del 4 aprile 2014, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione. Con sentenza D-2157/2014 del 10 luglio 2015 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha accolto il ricorso del 22 aprile 2014 limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 del dispositivo di suddetta decisione sono stati annullati e gli atti di causa ritornati alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione. C. Con decisione del 7 marzo 2016 l'autorità inferiore si è nuovamente pronunciata sulla questione dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Regione Autonoma del Kurdistan (ARK) in Iraq, segnatamente nella provincia di Erbil, ritenendola ammissibile, ragionevolmente esigibile nonché possibile. Il Tribunale, con sentenza D-2135/2016 del 9 novembre 2017, ha respinto il ricorso del 7 aprile 2016 e confermato l'ammissibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 11 gennaio 2018 l'interessato ha presentato all'attenzione della SEM una "domanda di riesame con richiesta di effetto sospensivo". A sostegno della sua domanda egli ha fatto valere da una parte che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile né possibile e dall'altra che egli avrebbe reso verosimile la sua situazione di persecuzione, in particolare grazie alla copia del mandato di cattura. Egli ha allegato diversi articoli di giornale, un rapporto di Amnesty International e l'estratto del codice penale militare iracheno. Sostanzialmente, il richiedente ha allegato che la polizia militare irachena lo avrebbe ricercato presso la casa dello zio, altresì egli farebbe sicuramente oggetto di un arresto qualora dovesse transitare dall'aeroporto di Bagdad. Infine, dagli articoli di giornale si potrebbe dedurre il deterioramento della situazione generale nella Regione Autonoma del Kurdistan dopo la votazione sul referendum per l'indipendenza nel settembre 2017, per questo motivo l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. E. Con decisione del 22 gennaio 2018, notificata il 30 gennaio 2018 (cfr. risultanze processuali), la SEM, qualificando l'istanza dell'interessato dell'11 gennaio 2018 quale domanda d'asilo multipla, l'ha respinta, ha considerato passate in giudicate ed esecutive le decisioni del 4 aprile 2014 e del 7 marzo 2016, ha fissato un emolumento di CHF 600.- ed ha stabilito che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. F. Il 1° marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 marzo 2018) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale postulando in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti alla SEM per la verifica dei motivi d'asilo e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. In subordine, ha chiesto che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq sia dichiarata inesigibile. Altresì, ha depositato una richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio con protestate tasse, spese e ripetibili. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 27 marzo 2018, ha constatato che i ricorsi contro le decisioni della SEM successive a nuove domande d'asilo sono assortiti ex lege dell'effetto sospensivo ed inoltre, conto tenuto dell'assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso, ha respinto la succitata domanda di assistenza giudiziaria (presentata con contestuale dipendente richiesta di gratuito patrocinio) invitandolo a corrispondere un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato suddetto anticipo. H. Con scritto del 12 aprile 2018, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale copia del mandato d'arresto del 1.12.2013, e relativa traduzione in italiano, emesso a seguito di una richiesta del Tribunale iracheno, dal quale risulterebbe che egli era un ufficiale dell'esercito e pertanto necessiterebbe di protezione e non potrebbe rientrare in Iraq. L'insorgente ha altresì trasmesso un articolo di giornale e relativa traduzione dal quale risulterebbe che in presenza dell'ambasciatore svizzero Heinz Peter Linz, il ministro iracheno degli sfollati e della migrazione avrebbe comunicato il rifiuto dell'Iraq di accettare i rimpatri dei rifugiati iracheni dall'Europa. Anche per questo motivo dunque l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile. I. Il Tribunale, con decisione incidentale del 20 giugno 2018, conto tenuto degli atti relativi alla procedura Dublin-In avviata dalla Germania ha fissato un termine alla patrocinatrice per comunicare al Tribunale il luogo di residenza del ricorrente e per produrre una dichiarazione sottoscritta dal medesimo mediante la quale egli doveva manifestare la volontà alla continuazione della procedura di ricorso con comminatoria di stralcio dai ruoli del ricorso in caso di scadenza infruttuosa del termine. J. Con scritto del 26 giugno 2018 la patrocinatrice ha informato il Tribunale che il ricorrente, dopo essersi allontanato verso la Germania, aveva ora fatto ritorno in Svizzera e risiedeva presso una famiglia di conoscenti. Nel contempo il ricorrente medesimo ha sottoscritto la dichiarazione per confermare la propria volontà di proseguire con il ricorso. K. La SEM il 20 settembre 2018 ha trasmesso al Tribunale il mezzo di prova in originale (mandato di arresto della Corte di Suleimaniya del 1.12.2013) ricevuto dall'insorgente. L. Con scritti del 23 gennaio 2019 e del 22 febbraio 2019 il ricorrente ha chiesto al Tribunale conferma della ricezione del mezzo di prova in originale, ha trasmesso la relativa traduzione in originale ed ha chiesto ragguagli sullo stato della procedura. Il Tribunale ha confermato la ricezione del mezzo di prova in originale e risposto alle richieste dell'insorgente con scritto dell'8 marzo 2019. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto qualificato la domanda dell'interessato dell'11 gennaio 2018 quale nuova domanda d'asilo dal momento che egli farebbe valere dei fatti nuovi - la ricerca della polizia militare irachena a casa dello zio - sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che i fatti e i mezzi di prova allegati non sarebbero tuttavia suscettibili di indurre una diversa valutazione del caso. Il Tribunale si sarebbe invero già espresso sui motivi d'asilo e i rispettivi mezzi di prova prodotti così come sull'esistenza di un timore di essere esposto a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, circa la riesamina del punto dell'asilo, la SEM ha rilevato che a nulla gioverebbe il codice penale militare iracheno così come il rapporto di Amnesty International. Altresì, l'affermazione secondo cui la polizia militare irachena avrebbe recentemente fatto visita al domicilio dello zio sarebbe una semplice affermazione di parte non corroborata da alcun elemento concreto. In ugual modo, gli articoli di varie testate giornalistiche non sarebbero in grado di provare una situazione attuale di violenza generalizzata nelle province della Regione Autonoma del Kurdistan e segnatamente nella provincia di Erbil. 4.2 Nel gravame, l'insorgente osserva, per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che la domanda di riesame (recte: la nuova domanda d'asilo) non sarebbe basata unicamente sul referendum, ma la situazione sarebbe bensì ancora più instabile a seguito delle dimissioni del leader curdo Masoud Barzani. La SEM non si sarebbe inoltre espressa sulla difficoltà di approvvigionamento delle scorte di medicinali. Altresì, la Confederazione considererebbe questo paese a rischio per la sicurezza come risulterebbe anche dai consigli di viaggio emessi dal Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE). Pertanto, non si comprenderebbe come il paese potrebbe invece essere sicuro per il ricorrente. L'analisi della situazione del Kurdistan iracheno effettuata dal Tribunale nella sentenza E-5390/2017 del 2 novembre 2017 non rispecchierebbe la situazione attuale del paese e sarebbe ormai superata dagli eventi. Per quanto riguarderebbe invece l'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore non avrebbe specificato in che termini non si ravvedrebbero problemi, malgrado la sottolineata difficoltà di accedere ad un'ambasciata irachena per il rilascio del passaporto e ritenuta l'esistenza di un mandato d'arresto nei suoi confronti. Per quanto concerne i motivi d'asilo, ed in particolare la ricerca da parte della polizia presso la casa degli zii, il ricorrente ritiene che la SEM non abbia effettuato una valutazione complessiva attinente alla verosimiglianza di tali allegazioni. Non sarebbe comprensibile sulla base di quale valutazione l'autorità inferiore non abbia ritenuto tale allegazione veritiera. Se lo fosse, allontanando l'insorgente si rischierebbe di ledere i principi di cui all'art. 3 e 4 CEDU. Il ricorrente richiama pertanto quanto già esposto nella domanda di riesame e si ribadisce nelle conclusioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento.

5. Nel caso in disamina, la SEM ha trattato la richiesta dell'interessato intitolata "domanda di riesame" esclusivamente quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi. L'insorgente, in sede ricorsuale, pur non contestando esplicitamente la qualifica effettuata dall'autorità inferiore, continua a definire la propria istanza quale domanda di riesame. È d'uopo pertanto analizzare in primo luogo questo punto. 5.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è espressamente prevista dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). In altre parole, a seguito di una richiesta di adattamento, per poter dunque delimitare se la richiesta va trattata come domanda di riesame (art. 111b LAsi) oppure come domanda multipla (art. 111c LAsi) occorre esaminare se, sulla base del contenuto dell'istanza, viene richiesto un nuovo apprezzamento della qualità di rifugiato (domanda multipla) oppure se vengono fatti valere dei nuovi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (domanda di riesame). 5.2 Altresì, è d'uopo effettuare un'ulteriore distinzione tra domanda di riesame/domanda multipla e revisione. Qualora l'istanza è fondata su dei nuovi mezzi di prova, essa può fondare una domanda di riesame o multipla unicamente qualora tali documenti siano successivi alla sentenza del Tribunale. Una revisione di una sentenza del Tribunale è in effetti unicamente possibile qualora il documento sia antecedente alla sentenza, ma non abbia potuto essere prodotto in sede ricorsuale (cfr. per ulteriori riferimenti sub. consid. 8.1). 5.3 Nel caso in disamina, l'istanza dell'11 gennaio 2018 trasmessa alla SEM costituisce essenzialmente una richiesta di adattamento a seguito del cambiamento delle circostanze. In particolare, l'interessato ha fatto valere dei fatti nuovi inerenti alla qualità di rifugiato - ovvero il fatto di essere stato ricercato dalla polizia militare presso l'abitazione dello zio - e dunque da trattare nel quadro di una domanda multipla, ma anche inerenti all'esecuzione dell'allontanamento, quindi da trattare quale domanda di riesame. Avendo l'autorità inferiore trattato l'istanza unicamente quale domanda multipla, non ha creato alcun pregiudizio al richiedente. Infatti, da una parte, giusta l'art. 42 LAsi, egli ha il diritto di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, e dall'altra il ricorso ha, ex lege, effetto sospensivo (cfr. anche la decisione incidentale del Tribunale del 27 marzo 2018). Altresì, la qualificazione dell'istanza quale seconda domanda d'asilo, comporta anche un nuovo esame dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, non vi è nella fattispecie motivo di discostarsi dalla qualifica effettuata dalla SEM, dal momento che per il ricorrente non ne è conseguito alcun pregiudizio giuridico.

6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

7. Nella fattispecie, per quanto riguarda l'asserita ricerca dell'insorgente da parte della polizia militare irachena presso l'abitazione dello zio, il Tribunale rileva che come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, che la stessa risulta essere un'affermazione di parte prodotta per i bisogni della causa. Altresì, non risulta neppure essere corroborata dal benché minimo elemento di consistenza. Invero, il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio in merito, non ha indicato in che modalità la polizia si sarebbe presentata presso l'abitazione dello zio. A titolo di esempio, l'insorgente non ha indicato quanti agenti fossero, quando esattamente sarebbe successo, che cosa di preciso avrebbero chiesto ai parenti. Va oltretutto rilevato che tali motivi, fanno riferimento alla diserzione del ricorrente, la quale tuttavia è stata considerata inverosimile (cfr. decisione dell'UFM del 4 aprile 2014 confermata dalla sentenza del Tribunale del 10 luglio 2015 consid. 5.3). Altresì, sembra poco probabile che l'interessato sia stato improvvisamente ricercato dalle autorità dopo ben più di cinque anni e malgrado i parenti vivessero a Erbil già da diverso tempo e dopo la sua partenza non abbiano avuto alcun tipo di problema (cfr. atto A18, D77-D79). A nulla giova l'allegazione ricorsuale secondo cui l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione complessiva delle allegazioni. È proprio da questo esame complessivo che si conclude all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo. 8. 8.1 Per quanto concerne invece il mandato d'arresto della corte di Suleimaniya del 1° dicembre 2013, il Tribunale rileva che tale documento è stato prodotto in copia al Tribunale unitamente al ricorso del 7 aprile 2016 contro la decisione della SEM del 7 marzo 2016 inerente esclusivamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Con scritto dell'11 settembre 2018 l'insorgente ha trasmesso all'autorità inferiore l'originale di questo mandato d'arresto, autorità che ha trasmesso il documento al Tribunale in data 20 settembre 2018. Orbene è anzitutto d'uopo osservare che, contrariamente a quanto scritto dall'interessato nell'istanza dell'11 gennaio 2018 (cfr. pto. 3: "Quanto alla decisione della SEM sul non riconoscimento della qualità di rifugiato del 4 aprile 2014, si tiene a sottolineare che l'istante ha reso verosimile la sua situazione di persecuzione che potrebbe avere in Iraq, mediante [...] in particolare la copia del mandato di cattura"), il mandato di arresto non era mai stato inoltrato alla Segreteria di Stato nel corso della prima procedura. Tale documento risulta infatti essere agli atti del Tribunale inerenti alla causa D-2135/2016, la quale trattava unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. In secondo luogo, la presente procedura non risulta essere la sede adeguata per l'apprezzamento di tale documento. Il mezzo di prova risulta infatti essere antecedente alla prima sentenza del Tribunale D-2157/2014, la quale confermava l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo ed essendo tale punto cresciuto in giudicato, avrebbe dunque dovuto essere allegato in un'istanza di revisione della sentenza D-2157/2014 giusta gli art. 121 LTF segg. in combinato disposto con l'art. 45 LTAF. Dal momento tuttavia che il Tribunale si è chinato su questo aspetto materiale, a prescindere dai rimedi di diritto e a scanso d'equivoci, si rileva ad ogni modo che, non risulta chiaro come l'interessato sia potuto entrare in possesso di tale documento, essendo stato emesso per i posti di blocco e per i quartieri generali delle forze di sicurezza e della polizia. Per il che già per questo motivo sorgono dei ragionevoli dubbi in merito alla sua autenticità. In seguito, vi è da chiedersi se il mandato di cattura risulta tuttora attuale, essendo passati più di sei anni dalla sua emissione. A questo proposito si rileva infatti che diverse fonti hanno riportato di amnistie intervenute a seguito di numerose diserzioni di soldati (cfr. Institute for the Study of War (ISW), The Struggles of the Iraqi Security Forces: 2013 Iraq, 21.08.2013, , consultato il 03.04.2019). 8.2 Quand'anche si dovesse tuttavia partire dal presupposto che l'insorgente sia effettivamente ricercato per essere arrestato per diserzione, il Tribunale, per buona pace del ricorrente, osserva quanto segue. 8.2.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44). 8.2.2 Nel caso in disamina non vi sono indizi per ritenere che tali condizioni eccezionali siano adempiute. Da una parte va osservato che l'interessato si è arruolato volontariamente presso l'esercito e non ha fatto valere di aver avuto alcun problema a causa della sua etnia o di altro tipo. Il ricorrente non ha peraltro neppure reso verosimile di essere esposto a una sanzione disproporzionata in ragione della sua etnia curda, dal documento prodotto risulta infatti soltanto che egli debba essere fermato, non che sia già stato condannato e a che pena. Altresì, si rileva che l'asserita diserzione dell'interessato è da ricondurre alle minacce subite da parte di terzi mentre si trovava al negozio di famiglia e non al servizio militare stesso (cfr. atto A18, D21, D22). Infine, si osserva che né l'interessato né i famigliari sono mai stati attivi politicamente o hanno avuto qualsivoglia problema con le autorità irachene per il che anche da questo punto di vista non risultano motivi per ritenere che la pena sia aggravata per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. 8.2.3 Alla luce di quanto sopra dunque, l'asserita diserzione dell'interessato non parrebbe rilevante in materia d'asilo. 8.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

10. Nella propria decisione la SEM, ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A dire del ricorrente l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe nella fattispecie inammissibile, inesigibile e impossibile. Da una parte sostiene che l'allontanamento sarebbe contrario agli art. 3 e 4 CEDU e dall'altra rinvia a quanto già scritto nella domanda di riesame (recte: domanda multipla).

11. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio la regione autonoma del Kurdistan iracheno è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Altresì, Il Tribunale ha stabilito già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 consid. 6.3.2 e riferimento ivi citato). Infine, non vi è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Come già rilevato dal Tribunale nel corso della procedura precedente (cfr. sentenza D-2135/2016) dal mandato di arresto risulta unicamente che egli debba essere fermato. Esso non contiene tuttavia ulteriori indicazioni in merito ad esempio ad eventuali condanne e pene da scontare. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nella provincia di Erbil da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro. 11.1.1 Il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3737/2015 ha attualizzato la prassi stabilita dalla DTAF 2008/5 e considerato che malgrado l'avvento dello "Stato Islamico" in Siria e Iraq - ed in particolare la sua presenza nell'Iraq centrale - abbia causato un importante numero di profughi interni e spinto le autorità dell'ARK ad inasprire le condizioni d'entrata ed intensificare le misure di sicurezza al fine di evitare l'entrata eventuali infiltrati o simpatizzanti dello "Stato Islamico", nelle province curde di Dohuk, Erbil, Suleimaniya e Halabja non vige una situazione di violenza generalizzata (cfr. E-3737/2015 consid. 7.3-7.4). Di conseguenza, se l'interessato proviene da una delle summenzionate province e vi sono delle circostanze individuali favorevoli - una rete socio-famigliare o legami con i partiti dominanti - l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi tuttora ragionevolmente esigibile (cfr. E-3737/2015 consid. 7.4.5 e DTAF 2008/5 consid. 7.5). Anche a seguito dei recenti avvenimenti il Tribunale ha confermato la validità di tale valutazione (cfr. a titolo d'esempio tra le ultime sentenze del TAF D-5890/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 5.4; D-1779/2016 del 6 dicembre 2018 consid. 7.3.2; D-1477/2018 del 10 agosto 2018 consid. 7.3.7). Altresì, si aggiunge che contrariamente a quanto allegato dal ricorrente con la sua nuova domanda d'asilo, gli aeroporti di Erbil e Suleimaniya sono stati riaperti al traffico internazionale, pur essendo controllati dalle autorità di Baghdad (cfr. Iraq, accordo con il Kurdistan del 17.01.2018, consultato il 03.04.2019; Riaprono gli aeroporti del Kurdistan iracheno del 21.03.2018, consultato il 03.04.2019). 11.1.2 Quanto alla situazione personale personale del ricorrente, egli non ha fatto valere di non adempire ai criteri favorevoli stabiliti dalla giurisprudenza. In particolare, non vi è stato alcun cambiamento quanto all'esistenza di una rete sociale e famigliare. Come già stabilito nella sentenza D-2135/2016, il ricorrente, di etnia curda, è originario di Erbil (cfr. sentenza D-2135/2016 consid. 7), è di giovane età, celibe e con esperienza professionale nel commercio di generi alimentari (cfr. atto A6, pag. 4). Egli parla sia il curdo kurmanci, sia il badini, sia l'arabo (cfr. atto A6, pag. 3). A Erbil risiedono i genitori, la sorella, cinque tra zii e zie e 23 cugini con i quali l'insorgente è in regolare contatto ed in buoni rapporti (cfr. atto A18, D65; atto A32, D10-D11, D35-D36, D38-D39). I genitori e la sorella del ricorrente - malgrado il padre percepisca una pensione dignitosa che può essere prelevata presso i competenti uffici di Erbil senza difficoltà - sono ospitati dallo zio materno il quale dispone di una spaziosa villa ed ha inoltre facilitato la loro registrazione presso l'ufficio della sicurezza (cfr. atto A18, D65 e atto A32, D16-D24). Sulla base delle sue stesse allegazioni (cfr. atto A32, D44-D45), l'insorgente godrebbe inoltre degli stessi privilegi dei suoi genitori, per il che, può essere presupposto un suo insediamento ad Erbil privo di particolari difficoltà. Alla luce di tutto ciò, un'integrazione del ricorrente nella provincia curda appare altamente plausibile. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una suo permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 11.2 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.3 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.- versato il 6 aprile 2018.

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1'500, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500 versato il 6 aprile 2018.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: