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D-2157/2014

D-2157/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino iracheno di etnia curda e religione islamica, è nato a Erbil e cresciuto a Mosul in Iraq. Ha presentato domanda d'asilo in data 22 ottobre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un TIR proveniente dalla Turchia (cfr. verbale d'audizione del 24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato l'Iraq in quanto sarebbe stato minacciato da persone che avrebbero voluto estorcergli del denaro. Essendo Ufficiale del servizio di intelligence irachena (Istikhbarat) qualora tornasse in Iraq sarebbe arrestato ai sensi della legge militare irachena per diserzione (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale d'audizione del 27 marzo 2014 [di seguito: verbale 2], pagg. 3 seg.). A sostegno della domanda d'asilo il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

- la carta d'identità rilasciata il 9 maggio 2013;

- una copia della tessera di informazioni intestata al padre rilasciata a Mosul il 5 novembre 2010;

- una copia del certificato di nazionalità;

- quattro tessere militari emesse tra il 2008 e il 2011. B. Con decisione del 4 aprile 2014, notificata all'interessato in data 7 aprile 2014 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 22 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 aprile 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore oppure la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2014, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura, lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una risposta. E. In data 14 maggio 2014 l'UFM ha presentato la risposta al ricorso nella quale ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. F. La risposta al ricorso è stata trasmessa al ricorrente con possibilità d'esprimersi entro il 5 giugno 2014, termine tuttavia decorso infruttuoso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). La diserzione e la renitenza non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1; in altri termini alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se in seguito alla sua renitenza o diserzione abbia a temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-5553/2013 del 18 febbraio 2015 [prevista per la pubblicazione] consid. 4.3-4.5 e 5). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché tardive, contraddittorie non sufficientemente motivate ed incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. In particolare le sue allegazioni circa la diserzione sarebbero tardive, avendole addotte unicamente in audizione federale, e la motivazione atta a giustificare l'allegazione tardiva, ossia aver omesso di parlare della diserzione giacché sarebbe un'esclusione dell'asilo, non convincerebbe l'autorità inferiore. Inoltre non collimerebbero le sue dichiarazioni in relazione alle minacce subite per estorcergli denaro, avendo egli fornito durante le audizioni dichiarazioni contrastanti. L'UFM ha aggiunto che il comportamento assunto dopo le minacce subite sarebbe incoerente poiché egli non avrebbe indagato la provenienza delle minacce e nemmeno sporto denuncia né alla polizia né al servizio militare antiterroristico per il quale lavorerebbe. Parimenti illogico sarebbe avere disertato senza chiedere aiuto e senza dare alcun preavviso. Infine, le dichiarazioni si sarebbero contraddistinte dal carattere vago e superficiale: non avrebbe fornito un resoconto dettagliato circa le minacce subite, non avendo saputo fornire le date, la quantità di tali minacce come pure il tenore delle stesse. Il fatto di non sapere che tipo di sanzioni siano previste in caso di diserzione, non farebbe che confermare l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre grazie alla situazione di sicurezza e il rispetto dei diritti dell'uomo nelle quattro province nord-irachene controllate dall'autorità regionale curda, non vigerebbe una situazione di guerra generalizzata: nonostante lo stesso si sia socializzato a Mosul il suo allontanamento verso Erbil sarebbe ragionevolmente esigibile giacché ivi vivrebbero i parenti. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha ribadito che il motivo dell'allegazione tardiva circa la diserzione sarebbe, da un lato, il timore di subire delle ripercussioni nel suo Paese d'origine per aver dato informazioni relative alla sua attività di militare nei servizi segreti, e dall'altro lato l'irrilevanza di tale motivo ai sensi della LAsi. Vista la situazione vigente in Iraq non sarebbe stato illogico non aver denunciato le minacce o riferito tali eventi ai superiori militari. L'esperienza maturata in patria l'avrebbe invece spinto a tacere tali minacce, non sapendo di chi avrebbe potuto realmente fidarsi. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile poiché la sua vita sarebbe in pericolo. Inoltre non sarebbe neppure ragionevolmente esigibile, avendo egli passato gran parte della sua esistenza a Mosul ed avendo, i famigliari residenti a Erbil, l'intenzione di tornare a Mosul. Per questi motivi, gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo o sussidiariamente concedere l'ammissione provvisoria.

E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il ricorrente sarebbe stato informato dell'importanza di menzionare tutti i motivi d'asilo e della possibilità di esprimersi liberamente e senza timori in ragione del carattere confidenziale della procedura. Inoltre un richiedente l'asilo non dovrebbe adattare i propri motivi d'asilo in base al testo legale in vigore: pertanto nonostante l'introduzione del nuovo cpv. 3 che prevedrebbe l'esclusione dalla qualità di rifugiato per disertori e renitenti, il ricorrente avrebbe dovuto dichiarare i fatti vissuti senza plasmarli alle esigenze della LAsi. In ogni caso le sue dichiarazioni tardive sarebbero pure in contraddizione tra loro. Circa l'esecuzione dell'allontanamento l'autorità inferiore ha richiamato l'attenzione sul fatto che a tuttora i genitori dell'insorgente vivrebbero a Erbil presso lo zio (...), pertanto ciò confermerebbe la possibilità per il ricorrente di risiedere nel Kurdistan iracheno. Di conseguenza detto Ufficio ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente.

E. 5 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo sono inverosimili essendo tardive, contraddittorie e poco sostanziate.

E. 5.1 Il ricorrente non è riuscito a giustificare l'allegazione tardiva della sua diserzione. In audizione sommaria non ha accennato alla sua attività militare, mentre in seguito ha prodotto le tessere militari e ha fornito nuovi motivi d'asilo durante l'audizione federale (cfr. verbale 1, atto A11/1 e verbale 2, pag. 2). Chiestogli il motivo dell'allegazione tardiva dei suoi motivi d'asilo egli ha indicato che avrebbe temuto di ricevere una decisione negativa quale militare. Inoltre essendo un militare dei servizi segreti non avrebbe potuto lasciare il Paese. Giova rammentare che al ricorrente è stato ricordato l'obbligo del segreto d'ufficio al quale sottostanno le persone presenti alle audizioni e gli è stato rammentato il suo obbligo di collaborare (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 2). Al ricorrente quindi sono state presentate in modo esauriente le condizioni alle quali si sarebbe svolta l'audizione e chiestogli se fosse a conoscenza dei suoi diritti e doveri nel quadro della procedura d'asilo ha risposto positivamente (cfr. verbale 2, pag. 2). Si aggiunga che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il richiedente l'asilo deve allegare i fatti vissuti che lo hanno condotto all'espatrio e non ometterli per renderli conformi alle esigenze per l'ottenimento dell'asilo. L'allegazione tardiva ingiustificata rende l'autore della stessa inattendibile. Ciononostante l'allegazione tardiva è stata in parte documentata prima dell'audizione federale sui motivi d'asilo e approfondita durante la stessa. Pertanto il Tribunale ritiene giudizioso valutare la verosimiglianza del racconto del ricorrente prevalentemente sulla base del verbale dell'audizione federale giacché l'UFM non ritiene che le tessere militari versate agli atti siano falsi o falsificati e non mette in discussione la sua professione di militare (cfr. decisione, pag. 5).

E. 5.2 Il ricorrente ha indicato d'essere espatriato dopo aver ricevuto delle lettere minatorie da parte di terroristi: gli avrebbero intimato di lasciare il Paese oppure, secondo le differenti dichiarazioni, di lasciare il militare (cfr. verbale 2, pag. 4 seg.). Ciononostante il ricorrente cade in contraddizione giacché avrebbe dapprima indicato che i terroristi non sarebbero stati a conoscenza del suo incarico presso i servizi segreti (...), mentre in un secondo tempo ha indicato che l'avrebbero minacciato non soltanto come semplice militare, bensì perché attivo nei servizi segreti (cfr. ibidem). Dipoi circa la lettera di minacce ricevuta egli ha in un primo momento dichiarato di averla lasciata in Iraq poiché gli susciterebbe brutti ricordi, per poi indicare di non sapere dove sia, altrimenti l'avrebbe prodotta come mezzo di prova (cfr. verbale 2, pag. 5). Oltre alla lettera minatoria il ricorrente avrebbe ricevuto delle telefonate dello stesso tenore: le dichiarazioni circa il contenuto e la frequenza di tali telefonate sono state esposte dal ricorrente in maniera sbrigativa e vaga (cfr. verbale 2, pag. 5 seg.). Infine, poco convincente è la dichiarazione secondo la quale non avrebbe cercato di indagare sull'identità degli autori delle minacce nonostante sia un militare, a suo dire, attivo nei servizi segreti (cfr. verbale 2, pag. 6). Pertanto non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale con la quale ha giustificato tale mancanza con la situazione generale presente in Iraq.

E. 5.3 Il ricorrente non ha neppure reso verosimile l'allegata diserzione. Se da un lato ha reso verosimile d'essere stato un militare, dall'altro lato non è riuscito a rendere verosimile che al momento dell'espatrio fosse tuttavia attivo. La tessera militare più recente è stata emessa nel 2011 e non indica la validità, tuttavia il ricorrente ha asserito che la sua validità sarebbe di 3 anni (cfr. verbale 2, pag. 2). Il Tribunale ritiene le tessere militari di scarso valore probatorio, considerando altresì che l'indicazione del gruppo sanguigno dell'insorgente varia nel corso degli anni. Oltracciò il racconto del ricorrente circa l'ultima attività svolta come Ufficiale dei servizi segreti è da considerarsi inverosimile visto quanto testé indicato (cfr. consid. 5.1 e 5.2). Pertanto non si può partire dal presupposto che il ricorrente abbia disertato non avendo egli reso verosimile d'essere stato nel servizio attivo al momento dell'espatrio.

E. 5.4 Questo Tribunale ritiene quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).

E. 7.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.)

E. 8 In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'istanza di ricorso.

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore, richiamando la giurisprudenza del Tribunale, indica che l'esecuzione del ricorrente sarebbe ragionevolmente esigibile vista la situazione di sicurezza e il rispetto dei diritti dell'uomo nelle quattro province nord-irachene controllate dall'autorità regionale curda. Ivi non vigerebbe una situazione di guerra generalizzata: nonostante il ricorrente si sia socializzato a Mosul il suo allontanamento verso Erbil sarebbe ragionevolmente esigibile giacché dei parenti vivrebbero a Erbil. Nell'atto ricorsuale l'insorgente sottolinea la sua socializzazione a Mosul e l'intenzione dei parenti residenti a Erbil di recarsi a Mosul. Nella DTAF 2008/5 quo alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde dell'Iraq del nord (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). È sotto gli occhi di tutti che la situazione in Iraq e nelle regioni del nord è considerevolmente cambiata negli ultimi anni per quanto concerne la sicurezza. Il conflitto in Siria come pure l'avanzata dello Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham" (ISIS) anche conosciuto come "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) ed autoproclamatosi "Stato Islamico" (IS) hanno per conseguenza l'aumento del numero di rifugiati che cercano protezione nelle province nord dell'Iraq. La Regione autonoma del Kurdistan ha ultimamente reso più severe le condizioni d'entrata nell'Iraq del nord per evitare la presenza di infiltrati o simpatizzanti dell'IS e la popolazione locale stessa diffida dei profughi e dei concittadini che vi fanno ritorno. Sulla base di questi elementi, la situazione nel nord dell'Iraq appare tesa e insicura (cfr. sentenze del TAF E-1996/2014 del 19 febbraio 2015 consid. 7.3.1 e riferimenti ivi citati; D-5091/2014 del 28 maggio 2015 consid. 4.2; E-5370/2013 del 23 gennaio 2015 consid. 10.2.4; E-99/2013 del 17 dicembre 2014 consid. 7.2.3.1). Ciò posto, il Tribunale ritiene che nella presente fattispecie l'autorità inferiore non poteva limitarsi ad appoggiarsi sulla giurisprudenza del 2008 ritenuto inoltre che l'insorgente, come ammesso dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, si è socializzato a Mosul e non nella regione autonoma del Kurdistan. V'è dunque da valutare alla luce dei nuovi avvenimenti nel nord dell'Iraq se per il ricorrente nato a Erbil e cresciuto a Mosul il rinvio nelle tre province curde dell'Iraq è effettivamente ragionevolmente esigibile tenuto conto della rete sociale e famigliare ivi presente.

E. 8.3 Non possedendo tutti gli elementi di fatto, il Tribunale non può allo stato attuale pronunciarsi. Pertanto, s'impongono ulteriori chiarimenti circa la situazione di sicurezza nelle tre province curde del nord dell'Iraq. Nella presente fattispecie, è di interesse particolarmente la situazione nella provincia di Erbil. V'è dunque da stabilire approfonditamente se alla luce dei nuovi avvenimenti sopra citati (consid. 8.2) l'allontanamento del ricorrente, socializzato a Mosul, è da ritenere tuttavia ragionevolmente esigibile.

E. 9 Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento dopo aver approfonditamente ed esaurientemente verificato la situazione nelle tre province curde dell'Iraq del nord e segnatamente di Erbil (cfr. consid. 8).

E. 10.1 Visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere sulla questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, le spese processuali ridotte sarebbero poste a suo carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.

E. 10.2 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha sopportato spese indispensabili e relativamente elevate, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 TS-TAF). Non vengono quindi assegnate ripetibili.

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, per il resto è respinto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 4 aprile 2014 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2157/2014 Sentenza del 10 luglio 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Daniel Willisegger, Daniela Brüschweiler, cancelliera Zoe Cometti. Parti A.________, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 aprile 2014 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, cittadino iracheno di etnia curda e religione islamica, è nato a Erbil e cresciuto a Mosul in Iraq. Ha presentato domanda d'asilo in data 22 ottobre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un TIR proveniente dalla Turchia (cfr. verbale d'audizione del 24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato l'Iraq in quanto sarebbe stato minacciato da persone che avrebbero voluto estorcergli del denaro. Essendo Ufficiale del servizio di intelligence irachena (Istikhbarat) qualora tornasse in Iraq sarebbe arrestato ai sensi della legge militare irachena per diserzione (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale d'audizione del 27 marzo 2014 [di seguito: verbale 2], pagg. 3 seg.). A sostegno della domanda d'asilo il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

- la carta d'identità rilasciata il 9 maggio 2013;

- una copia della tessera di informazioni intestata al padre rilasciata a Mosul il 5 novembre 2010;

- una copia del certificato di nazionalità;

- quattro tessere militari emesse tra il 2008 e il 2011. B. Con decisione del 4 aprile 2014, notificata all'interessato in data 7 aprile 2014 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 22 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 aprile 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore oppure la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2014, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura, lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una risposta. E. In data 14 maggio 2014 l'UFM ha presentato la risposta al ricorso nella quale ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. F. La risposta al ricorso è stata trasmessa al ricorrente con possibilità d'esprimersi entro il 5 giugno 2014, termine tuttavia decorso infruttuoso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). La diserzione e la renitenza non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1; in altri termini alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se in seguito alla sua renitenza o diserzione abbia a temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-5553/2013 del 18 febbraio 2015 [prevista per la pubblicazione] consid. 4.3-4.5 e 5). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché tardive, contraddittorie non sufficientemente motivate ed incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. In particolare le sue allegazioni circa la diserzione sarebbero tardive, avendole addotte unicamente in audizione federale, e la motivazione atta a giustificare l'allegazione tardiva, ossia aver omesso di parlare della diserzione giacché sarebbe un'esclusione dell'asilo, non convincerebbe l'autorità inferiore. Inoltre non collimerebbero le sue dichiarazioni in relazione alle minacce subite per estorcergli denaro, avendo egli fornito durante le audizioni dichiarazioni contrastanti. L'UFM ha aggiunto che il comportamento assunto dopo le minacce subite sarebbe incoerente poiché egli non avrebbe indagato la provenienza delle minacce e nemmeno sporto denuncia né alla polizia né al servizio militare antiterroristico per il quale lavorerebbe. Parimenti illogico sarebbe avere disertato senza chiedere aiuto e senza dare alcun preavviso. Infine, le dichiarazioni si sarebbero contraddistinte dal carattere vago e superficiale: non avrebbe fornito un resoconto dettagliato circa le minacce subite, non avendo saputo fornire le date, la quantità di tali minacce come pure il tenore delle stesse. Il fatto di non sapere che tipo di sanzioni siano previste in caso di diserzione, non farebbe che confermare l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre grazie alla situazione di sicurezza e il rispetto dei diritti dell'uomo nelle quattro province nord-irachene controllate dall'autorità regionale curda, non vigerebbe una situazione di guerra generalizzata: nonostante lo stesso si sia socializzato a Mosul il suo allontanamento verso Erbil sarebbe ragionevolmente esigibile giacché ivi vivrebbero i parenti. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha ribadito che il motivo dell'allegazione tardiva circa la diserzione sarebbe, da un lato, il timore di subire delle ripercussioni nel suo Paese d'origine per aver dato informazioni relative alla sua attività di militare nei servizi segreti, e dall'altro lato l'irrilevanza di tale motivo ai sensi della LAsi. Vista la situazione vigente in Iraq non sarebbe stato illogico non aver denunciato le minacce o riferito tali eventi ai superiori militari. L'esperienza maturata in patria l'avrebbe invece spinto a tacere tali minacce, non sapendo di chi avrebbe potuto realmente fidarsi. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile poiché la sua vita sarebbe in pericolo. Inoltre non sarebbe neppure ragionevolmente esigibile, avendo egli passato gran parte della sua esistenza a Mosul ed avendo, i famigliari residenti a Erbil, l'intenzione di tornare a Mosul. Per questi motivi, gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo o sussidiariamente concedere l'ammissione provvisoria. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il ricorrente sarebbe stato informato dell'importanza di menzionare tutti i motivi d'asilo e della possibilità di esprimersi liberamente e senza timori in ragione del carattere confidenziale della procedura. Inoltre un richiedente l'asilo non dovrebbe adattare i propri motivi d'asilo in base al testo legale in vigore: pertanto nonostante l'introduzione del nuovo cpv. 3 che prevedrebbe l'esclusione dalla qualità di rifugiato per disertori e renitenti, il ricorrente avrebbe dovuto dichiarare i fatti vissuti senza plasmarli alle esigenze della LAsi. In ogni caso le sue dichiarazioni tardive sarebbero pure in contraddizione tra loro. Circa l'esecuzione dell'allontanamento l'autorità inferiore ha richiamato l'attenzione sul fatto che a tuttora i genitori dell'insorgente vivrebbero a Erbil presso lo zio (...), pertanto ciò confermerebbe la possibilità per il ricorrente di risiedere nel Kurdistan iracheno. Di conseguenza detto Ufficio ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente.

5. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo sono inverosimili essendo tardive, contraddittorie e poco sostanziate. 5.1 Il ricorrente non è riuscito a giustificare l'allegazione tardiva della sua diserzione. In audizione sommaria non ha accennato alla sua attività militare, mentre in seguito ha prodotto le tessere militari e ha fornito nuovi motivi d'asilo durante l'audizione federale (cfr. verbale 1, atto A11/1 e verbale 2, pag. 2). Chiestogli il motivo dell'allegazione tardiva dei suoi motivi d'asilo egli ha indicato che avrebbe temuto di ricevere una decisione negativa quale militare. Inoltre essendo un militare dei servizi segreti non avrebbe potuto lasciare il Paese. Giova rammentare che al ricorrente è stato ricordato l'obbligo del segreto d'ufficio al quale sottostanno le persone presenti alle audizioni e gli è stato rammentato il suo obbligo di collaborare (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 2). Al ricorrente quindi sono state presentate in modo esauriente le condizioni alle quali si sarebbe svolta l'audizione e chiestogli se fosse a conoscenza dei suoi diritti e doveri nel quadro della procedura d'asilo ha risposto positivamente (cfr. verbale 2, pag. 2). Si aggiunga che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il richiedente l'asilo deve allegare i fatti vissuti che lo hanno condotto all'espatrio e non ometterli per renderli conformi alle esigenze per l'ottenimento dell'asilo. L'allegazione tardiva ingiustificata rende l'autore della stessa inattendibile. Ciononostante l'allegazione tardiva è stata in parte documentata prima dell'audizione federale sui motivi d'asilo e approfondita durante la stessa. Pertanto il Tribunale ritiene giudizioso valutare la verosimiglianza del racconto del ricorrente prevalentemente sulla base del verbale dell'audizione federale giacché l'UFM non ritiene che le tessere militari versate agli atti siano falsi o falsificati e non mette in discussione la sua professione di militare (cfr. decisione, pag. 5). 5.2 Il ricorrente ha indicato d'essere espatriato dopo aver ricevuto delle lettere minatorie da parte di terroristi: gli avrebbero intimato di lasciare il Paese oppure, secondo le differenti dichiarazioni, di lasciare il militare (cfr. verbale 2, pag. 4 seg.). Ciononostante il ricorrente cade in contraddizione giacché avrebbe dapprima indicato che i terroristi non sarebbero stati a conoscenza del suo incarico presso i servizi segreti (...), mentre in un secondo tempo ha indicato che l'avrebbero minacciato non soltanto come semplice militare, bensì perché attivo nei servizi segreti (cfr. ibidem). Dipoi circa la lettera di minacce ricevuta egli ha in un primo momento dichiarato di averla lasciata in Iraq poiché gli susciterebbe brutti ricordi, per poi indicare di non sapere dove sia, altrimenti l'avrebbe prodotta come mezzo di prova (cfr. verbale 2, pag. 5). Oltre alla lettera minatoria il ricorrente avrebbe ricevuto delle telefonate dello stesso tenore: le dichiarazioni circa il contenuto e la frequenza di tali telefonate sono state esposte dal ricorrente in maniera sbrigativa e vaga (cfr. verbale 2, pag. 5 seg.). Infine, poco convincente è la dichiarazione secondo la quale non avrebbe cercato di indagare sull'identità degli autori delle minacce nonostante sia un militare, a suo dire, attivo nei servizi segreti (cfr. verbale 2, pag. 6). Pertanto non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale con la quale ha giustificato tale mancanza con la situazione generale presente in Iraq. 5.3 Il ricorrente non ha neppure reso verosimile l'allegata diserzione. Se da un lato ha reso verosimile d'essere stato un militare, dall'altro lato non è riuscito a rendere verosimile che al momento dell'espatrio fosse tuttavia attivo. La tessera militare più recente è stata emessa nel 2011 e non indica la validità, tuttavia il ricorrente ha asserito che la sua validità sarebbe di 3 anni (cfr. verbale 2, pag. 2). Il Tribunale ritiene le tessere militari di scarso valore probatorio, considerando altresì che l'indicazione del gruppo sanguigno dell'insorgente varia nel corso degli anni. Oltracciò il racconto del ricorrente circa l'ultima attività svolta come Ufficiale dei servizi segreti è da considerarsi inverosimile visto quanto testé indicato (cfr. consid. 5.1 e 5.2). Pertanto non si può partire dal presupposto che il ricorrente abbia disertato non avendo egli reso verosimile d'essere stato nel servizio attivo al momento dell'espatrio. 5.4 Questo Tribunale ritiene quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. 7.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 7.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.)

8. In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'istanza di ricorso. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore, richiamando la giurisprudenza del Tribunale, indica che l'esecuzione del ricorrente sarebbe ragionevolmente esigibile vista la situazione di sicurezza e il rispetto dei diritti dell'uomo nelle quattro province nord-irachene controllate dall'autorità regionale curda. Ivi non vigerebbe una situazione di guerra generalizzata: nonostante il ricorrente si sia socializzato a Mosul il suo allontanamento verso Erbil sarebbe ragionevolmente esigibile giacché dei parenti vivrebbero a Erbil. Nell'atto ricorsuale l'insorgente sottolinea la sua socializzazione a Mosul e l'intenzione dei parenti residenti a Erbil di recarsi a Mosul. Nella DTAF 2008/5 quo alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde dell'Iraq del nord (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). È sotto gli occhi di tutti che la situazione in Iraq e nelle regioni del nord è considerevolmente cambiata negli ultimi anni per quanto concerne la sicurezza. Il conflitto in Siria come pure l'avanzata dello Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham" (ISIS) anche conosciuto come "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) ed autoproclamatosi "Stato Islamico" (IS) hanno per conseguenza l'aumento del numero di rifugiati che cercano protezione nelle province nord dell'Iraq. La Regione autonoma del Kurdistan ha ultimamente reso più severe le condizioni d'entrata nell'Iraq del nord per evitare la presenza di infiltrati o simpatizzanti dell'IS e la popolazione locale stessa diffida dei profughi e dei concittadini che vi fanno ritorno. Sulla base di questi elementi, la situazione nel nord dell'Iraq appare tesa e insicura (cfr. sentenze del TAF E-1996/2014 del 19 febbraio 2015 consid. 7.3.1 e riferimenti ivi citati; D-5091/2014 del 28 maggio 2015 consid. 4.2; E-5370/2013 del 23 gennaio 2015 consid. 10.2.4; E-99/2013 del 17 dicembre 2014 consid. 7.2.3.1). Ciò posto, il Tribunale ritiene che nella presente fattispecie l'autorità inferiore non poteva limitarsi ad appoggiarsi sulla giurisprudenza del 2008 ritenuto inoltre che l'insorgente, come ammesso dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, si è socializzato a Mosul e non nella regione autonoma del Kurdistan. V'è dunque da valutare alla luce dei nuovi avvenimenti nel nord dell'Iraq se per il ricorrente nato a Erbil e cresciuto a Mosul il rinvio nelle tre province curde dell'Iraq è effettivamente ragionevolmente esigibile tenuto conto della rete sociale e famigliare ivi presente. 8.3 Non possedendo tutti gli elementi di fatto, il Tribunale non può allo stato attuale pronunciarsi. Pertanto, s'impongono ulteriori chiarimenti circa la situazione di sicurezza nelle tre province curde del nord dell'Iraq. Nella presente fattispecie, è di interesse particolarmente la situazione nella provincia di Erbil. V'è dunque da stabilire approfonditamente se alla luce dei nuovi avvenimenti sopra citati (consid. 8.2) l'allontanamento del ricorrente, socializzato a Mosul, è da ritenere tuttavia ragionevolmente esigibile.

9. Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento dopo aver approfonditamente ed esaurientemente verificato la situazione nelle tre province curde dell'Iraq del nord e segnatamente di Erbil (cfr. consid. 8). 10. 10.1 Visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere sulla questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, le spese processuali ridotte sarebbero poste a suo carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia. 10.2 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha sopportato spese indispensabili e relativamente elevate, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 TS-TAF). Non vengono quindi assegnate ripetibili.

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, per il resto è respinto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 4 aprile 2014 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: