Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino afgano, di etnia pashtun e proveniente dalla città di B._______, sarebbe arrivato in Svizzera il 19 luglio 2021 e vi ha depositato, il giorno successivo, una do- manda d’asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” o “autorità inferiore” n. […] -1/1, 2/2) (cfr. atto SEM n. 1/2). B. Il 20 luglio 2021, nel questionario “Europa”, l’interessato ha dichiarato che nel 2016 sarebbe partito dall’Afghanistan e arrivato, in Europa, su territorio greco, nello stesso anno (cfr. atto SEM n. 3/2). C. Il 15 ottobre 2021, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua per- sona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla pre- senza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale re- datto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 29/12) si evince, segnatamente, che il ricorrente sarebbe nato il (…) (e non il […] come invece indicato nel foglio relativo ai dati personali, cfr. atto SEM n. 2/2). Egli avrebbe deciso di lasciare il proprio Paese sostanzialmente a causa della presenza dei tale- bani, dell’uccisione di suo fratello maggiore da parte degli stessi e per il rischio di essere integrato con la forza nei loro ranghi al fine di combattere contro gli infedeli. Al momento del suo espatrio, egli avrebbe avuto dodici anni e, a quello del suo arrivo in Svizzera, diciassette anni. In passato, egli avrebbe unicamente frequentato una scuola religiosa per due o tre anni e avrebbe lavorato come operaio nella coltivazione di terreni e nella costru- zione di mattoni. Egli sarebbe partito da solo dall’Afghanistan per poi unirsi, durante il viaggio di espatrio, ad altre persone. Durante il suo percorso, egli avrebbe attraversato l’Iran, la Turchia, la Grecia, la Macedonia, la Serbia, la Bosnia, la Croazia e l’Italia per poi entrare illegalmente in Svizzera ac- compagnato da tre coetanei che sarebbero nati il suo stesso giorno, mese e anno (cfr. atto SEM n. 7/1). A supporto delle sue allegazioni, il richiedente ha presentato una copia della sua tazkara, che sarebbe stata emessa il (…) (cfr. atto SEM n. 31). D. Il 12 novembre 2021, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo del ricorrente. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 37/12) risulta, sostanzialmente, che il ricorrente sarebbe nato e cresciuto nel vil- laggio di C._______, in provincia di B._______, nel distretto di D._______. Quando egli aveva dodici anni, suo fratello, di sedici anni, sarebbe stato
D-5579/2021 Pagina 3 arruolato dai talebani e costretto a “partecipare alle jihad”, o meglio alla guerra santa contro gli infedeli. Dopo sei o sette mesi di assenza da casa, i talebani avrebbero riportato e gettato il suo cadavere di fronte all’abita- zione familiare. Dopodiché, essi avrebbero informato suo padre che avreb- bero arruolato anche l’interessato. Per questo motivo, il padre lo avrebbe esortato a lasciare il Paese. Nelle successive due settimane, l’interessato avrebbe pertanto organizzato il proprio espatrio per fuggire dai talebani. E. Il 18 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all’interessato il progetto di decisione riguardante la sua domanda d’asilo, concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 42/9), facoltà da lui eser- citata con scritto del 22 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 43/7). F. Con decisione del 23 novembre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 46/1), la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L’autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest’ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoria- mente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 44/13). G. Con ricorso del 23 dicembre 2021 l’interessato è insorto dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: “Tribunale”) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento della decisione impu- gnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In via subordinata, egli richiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inol- tre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altri- menti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggra- varsi contro quest’ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell’Ordi- nanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 4 La SEM, nella decisione impugnata, ha considerato inverosimili le allega- zioni addotte dal richiedente (art. 7 LAsi) e rinunciato, per questo motivo, a
D-5579/2021 Pagina 5 riconoscere a quest’ultimo lo statuto di rifugiato (art. 3 LAsi) e, di conse- guenza, a concedergli l’asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene, invece, nel proprio ricorso, che l’autorità inferiore avrebbe violato il diritto (art. 106 cpv. 1 lett. a Lasi) e accertato in modo in- completo e inesatto i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) pervenendo a tale conclusione.
E. 5 Preliminarmente, il Tribunale osserva come, essendo il ricorrente stato po- sto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 23 novembre 2021, og- getto del litigio in questa sede risulta esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi), il respingimento della sua domanda d’asilo (art. 2 LAsi) e la pronuncia dell’allontanamento (art. 44 LAsi).
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso in- clude il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi.
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richie- dente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del
D-5579/2021 Pagina 6 ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; deci- sivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra que- sti risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza precisa che se la persona audizionata è minorenne, l’età dev’essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016, consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un’esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe mancare la capa- cità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distinguere la realtà dall’immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. NORA LISCHETTI, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asyl- verfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d’altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l’asilo, minore è il grado di ve- rosimiglianza richiesto (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du requérant d’asile mineur non accompagné dans la procédure d’asile, Lausanne 2000,
n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audi- zione di richiedenti d’asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sen- tenza di principio DTAF 2014/30, consid. 3.
E. 6.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale rileva, inizialmente, che non si ravve- dono ragioni per le quali occorrerebbe ritenere inverosimili le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua identità, alla sua minore età e al suo luogo d’origine. Queste evenienze non vengono d’altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato.
E. 6.3.2 Ciò posto, il ricorrente non ha tuttavia, in primo luogo, fornito dichia- razioni sufficientemente fondate in merito alle persecuzioni che egli avrebbe subito da parte dei talebani. Le sue dichiarazioni sono, innanzi- tutto, in parte, impersonali e generiche. A dimostrazione di ciò, l’utilizzo ripetuto del condizionale e di frasi contenenti delle congetture (cfr. atto SEM n. 37/12, R28, R31, R33, R43, R48, R52, R54, R58). Pur tenendo conto dell’età del ricorrente, come altresì della sua limitata istruzione e del contesto dal quale egli proviene, non è possibile pervenire a una diversa
D-5579/2021 Pagina 7 interpretazione. Il ricorrente, pur essendo minorenne, ha dimostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell’organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest’ul- timo, considerato che egli avrebbe infatti transitato in ben otto Paesi prima di arrivare in Svizzera. Occorre, inoltre, tenere in considerazione che il ri- corrente, al momento dell’audizione, aveva quasi raggiunto la maggiore età. Non è di conseguenza possibile imputare gli indicatori di inverosimi- glianza unicamente alla sua giovane età. Tale circostanza, per quanto possa effettivamente avere un influsso sul metro di giudizio da adottare nella disamina delle allegazioni, non giustifica ad essa sola un’astrazione delle imprecisioni presenti nel suo racconto. A ciò si aggiunga che l’autorità di prima istanza si è confrontata con un richiedente l’asilo di diciassette anni la cui capacità di discernimento non è mai stata posta in discussione, ovvero con un soggetto in misura di esporre i suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi. Del resto, il verbale sui motivi d’asilo non lascia trasparire elementi concreti per ritenere il contrario né per ammettere che l’audizione si sia svolta in spregio alle esigenze dettate dalla giurisprudenza. Neppure la persona di fiducia, presente durante l’au- dizione, ha evidenziato problematiche di sorta al momento delle audizioni (cfr. atti SEM n. 29/12, 37/12). L’assenza di informazioni dettagliate e pre- cise non può neppure essere spiegata dalla presunta limitata formazione del ricorrente, ci si può infatti aspettare dallo stesso che sappia almeno descrivere ciò che lo circonda. A titolo esemplificativo, egli riesce, a do- manda dell’interrogante, ad essere preciso nella sua descrizione dei pe- riodi temporali relativi ai fatti da lui descritti, fornendo delle risposte univo- che (cfr. atto SEM n. 37/12, R11, R20, R21) ma non fornisce tuttavia una sufficiente descrizione su elementi secondari del suo racconto (cfr. atto SEM n. 37/12, R62). Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, non è infine possibile attribuire la mancanza di precisione a un’eventuale immaturità del ricorrente. Dai referti medici presenti agli atti non emerge d’altronde alcuna carenza di capacità cognitiva.
E. 6.3.3 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni suffi- cientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli ha dichiarato, in un primo momento, che avrebbe avuto dei problemi con i talebani (cfr. atto SEM n. 37/12, R9) e che l’avrebbero preso di mira (cfr. atto SEM n. 37/12 R50); allorché invece, alla domanda se avesse avuto contatti personali con questi ultimi, egli ha dichiarato in maniera univoca che ciò non era avvenuto (cfr. atto SEM n. 37/12, R24, R25).
E. 6.3.4 In terzo luogo, la veridicità del suo racconto può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo
D-5579/2021 Pagina 8 esemplificativo, non è credibile, alla luce della sua giovane età all’epoca dei fatti, che lo stesso avesse avuto “problemi con i talebani” (cfr. atto SEM
n. 37/12, R9) e che, in ragione del fatto che avrebbe “parlato male” di loro (cfr. atto SEM n. 37/12, R39), fosse nata “una specie di inimicizia” con gli stessi (cfr. atto SEM n. 37/12, R16). Difatti, come detto sopra, egli con- ferma a più riprese che non avrebbe mai avuto contatti diretti e personali con gli stessi (cfr. atto SEM n. 29/12, 7.02). Egli ha dichiarato, invero, di non sapere neppure chiaramente per quale motivo i talebani avrebbero vo- luto portarlo via dal proprio villaggio (cfr. atto SEM n. 37/12, R33, R39). A ciò si aggiunga che il reclutamento forzato di giovani ragazzi da parte dei talebani - che è stato constatato essere relativamente raro, in quanto essi si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicu- rezza (cfr. sentenze del Tribunale D-648/2022 del 13 settembre 2022 con- sid. 7.2; D-4128/2022 del 6 ottobre 2022) – si basano su criteri di età e di prestanza fisica (cfr. sentenze del Tribunale E-2592/2022 del 10 agosto 2022; D-3014/2018 del 6 febbraio 2020; E-3394/2019 del 29 agosto 2019, consid. 3.2). Data la sua giovane età di 12 anni all’epoca dei fatti, sembra escluso che potesse essere stato preso di mira dagli stessi.
E. 6.3.5 I mezzi di prova addotti dall’insorgente dinanzi all’autorità di prima istanza (cfr. atto SEM n. 31) non permettono, inoltre, né di provare né di rendere verosimili le sue allegazioni relative alla presenza dei talebani e agli incontri che gli stessi avrebbero avuto con il padre.
E. 6.3.6 Fatte queste premesse, da una valutazione complessiva delle alle- gazioni del ricorrente risulta che l’intera narrazione riguardante un’even- tuale persecuzione da parte dei talebani non possa essere ritenuta verosi- mile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Le dichiarazioni del ricorrente non sono suffi- cientemente fondate, parzialmente inconcludenti, non plausibili e non cre- dibili.
E. 6.4 In sintesi, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano es- sere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, effettiva- mente, numerosi indicatori d’inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono la sua intera narrazione dei motivi d’asilo inverosimile (art. 7 LAsi). Ne consegue che un esame in merito all’esistenza di motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi non risulta essere necessario.
E. 7 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque
D-5579/2021 Pagina 9 esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, se- gnatamente laddove censura la rilevanza, ai sensi dell’art. 3 LAsi, dei mo- tivi da lui addotti.
E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l’art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo rela- tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142311).
E. 8.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l’interessato è stato po- sto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’ac- chito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal pre- supposto che l’insorgente, appena maggiorenne, sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5579/2021 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5579/2021 Sentenza del 5 giugno 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Déborah D'Aveni, Contessina Theis, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 23 novembre 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino afgano, di etnia pashtun e proveniente dalla città di B._______, sarebbe arrivato in Svizzera il 19 luglio 2021 e vi ha depositato, il giorno successivo, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: "SEM" o "autorità inferiore" n. [...] -1/1, 2/2) (cfr. atto SEM n. 1/2). B. Il 20 luglio 2021, nel questionario "Europa", l'interessato ha dichiarato che nel 2016 sarebbe partito dall'Afghanistan e arrivato, in Europa, su territorio greco, nello stesso anno (cfr. atto SEM n. 3/2). C. Il 15 ottobre 2021, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 29/12) si evince, segnatamente, che il ricorrente sarebbe nato il (...) (e non il [...] come invece indicato nel foglio relativo ai dati personali, cfr. atto SEM n. 2/2). Egli avrebbe deciso di lasciare il proprio Paese sostanzialmente a causa della presenza dei talebani, dell'uccisione di suo fratello maggiore da parte degli stessi e per il rischio di essere integrato con la forza nei loro ranghi al fine di combattere contro gli infedeli. Al momento del suo espatrio, egli avrebbe avuto dodici anni e, a quello del suo arrivo in Svizzera, diciassette anni. In passato, egli avrebbe unicamente frequentato una scuola religiosa per due o tre anni e avrebbe lavorato come operaio nella coltivazione di terreni e nella costruzione di mattoni. Egli sarebbe partito da solo dall'Afghanistan per poi unirsi, durante il viaggio di espatrio, ad altre persone. Durante il suo percorso, egli avrebbe attraversato l'Iran, la Turchia, la Grecia, la Macedonia, la Serbia, la Bosnia, la Croazia e l'Italia per poi entrare illegalmente in Svizzera accompagnato da tre coetanei che sarebbero nati il suo stesso giorno, mese e anno (cfr. atto SEM n. 7/1). A supporto delle sue allegazioni, il richiedente ha presentato una copia della sua tazkara, che sarebbe stata emessa il (...) (cfr. atto SEM n. 31). D. Il 12 novembre 2021, la SEM ha provveduto all'audizione sui motivi d'asilo del ricorrente. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 37/12) risulta, sostanzialmente, che il ricorrente sarebbe nato e cresciuto nel villaggio di C._______, in provincia di B._______, nel distretto di D._______. Quando egli aveva dodici anni, suo fratello, di sedici anni, sarebbe stato arruolato dai talebani e costretto a "partecipare alle jihad", o meglio alla guerra santa contro gli infedeli. Dopo sei o sette mesi di assenza da casa, i talebani avrebbero riportato e gettato il suo cadavere di fronte all'abitazione familiare. Dopodiché, essi avrebbero informato suo padre che avrebbero arruolato anche l'interessato. Per questo motivo, il padre lo avrebbe esortato a lasciare il Paese. Nelle successive due settimane, l'interessato avrebbe pertanto organizzato il proprio espatrio per fuggire dai talebani. E. Il 18 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all'interessato il progetto di decisione riguardante la sua domanda d'asilo, concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 42/9), facoltà da lui esercitata con scritto del 22 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 43/7). F. Con decisione del 23 novembre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 46/1), la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 44/13). G. Con ricorso del 23 dicembre 2021 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: "Tribunale") avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, egli richiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4. La SEM, nella decisione impugnata, ha considerato inverosimili le allegazioni addotte dal richiedente (art. 7 LAsi) e rinunciato, per questo motivo, a riconoscere a quest'ultimo lo statuto di rifugiato (art. 3 LAsi) e, di conseguenza, a concedergli l'asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene, invece, nel proprio ricorso, che l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto (art. 106 cpv. 1 lett. a Lasi) e accertato in modo incompleto e inesatto i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) pervenendo a tale conclusione.
5. Preliminarmente, il Tribunale osserva come, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 23 novembre 2021, oggetto del litigio in questa sede risulta esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi), il respingimento della sua domanda d'asilo (art. 2 LAsi) e la pronuncia dell'allontanamento (art. 44 LAsi). 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza precisa che se la persona audizionata è minorenne, l'età dev'essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016, consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un'esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe mancare la capacità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distinguere la realtà dall'immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. Nora Lischetti, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d'altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l'asilo, minore è il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. Sylvie Cossy, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000, n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audizione di richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sentenza di principio DTAF 2014/30, consid. 3. 6.3 6.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale rileva, inizialmente, che non si ravvedono ragioni per le quali occorrerebbe ritenere inverosimili le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua identità, alla sua minore età e al suo luogo d'origine. Queste evenienze non vengono d'altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato. 6.3.2 Ciò posto, il ricorrente non ha tuttavia, in primo luogo, fornito dichiarazioni sufficientemente fondate in merito alle persecuzioni che egli avrebbe subito da parte dei talebani. Le sue dichiarazioni sono, innanzitutto, in parte, impersonali e generiche. A dimostrazione di ciò, l'utilizzo ripetuto del condizionale e di frasi contenenti delle congetture (cfr. atto SEM n. 37/12, R28, R31, R33, R43, R48, R52, R54, R58). Pur tenendo conto dell'età del ricorrente, come altresì della sua limitata istruzione e del contesto dal quale egli proviene, non è possibile pervenire a una diversa interpretazione. Il ricorrente, pur essendo minorenne, ha dimostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell'organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest'ultimo, considerato che egli avrebbe infatti transitato in ben otto Paesi prima di arrivare in Svizzera. Occorre, inoltre, tenere in considerazione che il ricorrente, al momento dell'audizione, aveva quasi raggiunto la maggiore età. Non è di conseguenza possibile imputare gli indicatori di inverosimiglianza unicamente alla sua giovane età. Tale circostanza, per quanto possa effettivamente avere un influsso sul metro di giudizio da adottare nella disamina delle allegazioni, non giustifica ad essa sola un'astrazione delle imprecisioni presenti nel suo racconto. A ciò si aggiunga che l'autorità di prima istanza si è confrontata con un richiedente l'asilo di diciassette anni la cui capacità di discernimento non è mai stata posta in discussione, ovvero con un soggetto in misura di esporre i suoi motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi. Del resto, il verbale sui motivi d'asilo non lascia trasparire elementi concreti per ritenere il contrario né per ammettere che l'audizione si sia svolta in spregio alle esigenze dettate dalla giurisprudenza. Neppure la persona di fiducia, presente durante l'audizione, ha evidenziato problematiche di sorta al momento delle audizioni (cfr. atti SEM n. 29/12, 37/12). L'assenza di informazioni dettagliate e precise non può neppure essere spiegata dalla presunta limitata formazione del ricorrente, ci si può infatti aspettare dallo stesso che sappia almeno descrivere ciò che lo circonda. A titolo esemplificativo, egli riesce, a domanda dell'interrogante, ad essere preciso nella sua descrizione dei periodi temporali relativi ai fatti da lui descritti, fornendo delle risposte univoche (cfr. atto SEM n. 37/12, R11, R20, R21) ma non fornisce tuttavia una sufficiente descrizione su elementi secondari del suo racconto (cfr. atto SEM n. 37/12, R62). Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, non è infine possibile attribuire la mancanza di precisione a un'eventuale immaturità del ricorrente. Dai referti medici presenti agli atti non emerge d'altronde alcuna carenza di capacità cognitiva. 6.3.3 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli ha dichiarato, in un primo momento, che avrebbe avuto dei problemi con i talebani (cfr. atto SEM n. 37/12, R9) e che l'avrebbero preso di mira (cfr. atto SEM n. 37/12 R50); allorché invece, alla domanda se avesse avuto contatti personali con questi ultimi, egli ha dichiarato in maniera univoca che ciò non era avvenuto (cfr. atto SEM n. 37/12, R24, R25). 6.3.4 In terzo luogo, la veridicità del suo racconto può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo esemplificativo, non è credibile, alla luce della sua giovane età all'epoca dei fatti, che lo stesso avesse avuto "problemi con i talebani" (cfr. atto SEM n. 37/12, R9) e che, in ragione del fatto che avrebbe "parlato male" di loro (cfr. atto SEM n. 37/12, R39), fosse nata "una specie di inimicizia" con gli stessi (cfr. atto SEM n. 37/12, R16). Difatti, come detto sopra, egli conferma a più riprese che non avrebbe mai avuto contatti diretti e personali con gli stessi (cfr. atto SEM n. 29/12, 7.02). Egli ha dichiarato, invero, di non sapere neppure chiaramente per quale motivo i talebani avrebbero voluto portarlo via dal proprio villaggio (cfr. atto SEM n. 37/12, R33, R39). A ciò si aggiunga che il reclutamento forzato di giovani ragazzi da parte dei talebani - che è stato constatato essere relativamente raro, in quanto essi si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. sentenze del Tribunale D-648/2022 del 13 settembre 2022 consid. 7.2; D-4128/2022 del 6 ottobre 2022) - si basano su criteri di età e di prestanza fisica (cfr. sentenze del Tribunale E-2592/2022 del 10 agosto 2022; D-3014/2018 del 6 febbraio 2020; E-3394/2019 del 29 agosto 2019, consid. 3.2). Data la sua giovane età di 12 anni all'epoca dei fatti, sembra escluso che potesse essere stato preso di mira dagli stessi. 6.3.5 I mezzi di prova addotti dall'insorgente dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. atto SEM n. 31) non permettono, inoltre, né di provare né di rendere verosimili le sue allegazioni relative alla presenza dei talebani e agli incontri che gli stessi avrebbero avuto con il padre. 6.3.6 Fatte queste premesse, da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta che l'intera narrazione riguardante un'eventuale persecuzione da parte dei talebani non possa essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente fondate, parzialmente inconcludenti, non plausibili e non credibili. 6.4 In sintesi, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, effettivamente, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono la sua intera narrazione dei motivi d'asilo inverosimile (art. 7 LAsi). Ne consegue che un esame in merito all'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risulta essere necessario.
7. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnatamente laddove censura la rilevanza, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei motivi da lui addotti. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142311 ). 8.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l'interessato è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, appena maggiorenne, sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
11. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: