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D-5491/2024

D-5491/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-07 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l’esame della verosimi- glianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessen- heitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2;

D-5491/2024 Pagina 4 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l’unico modo per sottrarsi a tale situa- zione forzata risulta essere la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 con- sid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che, nella propria richiesta, il richiedente ha sostanzialmente addotto che, sin dall’infanzia, avrebbe subito persecuzioni in patria in ragione della sua appartenenza all’etnia curda alevita, al punto che, all’età di 15 anni, avrebbe tentato il suicidio; che nel 2010 egli sarebbe stato minacciato con un coltello da un collega a causa di un litigio per motivi professionali; che, durante la colluttazione, l’interessato, per difendersi, avrebbe ferito il col- lega con lo stesso coltello; che egli sarebbe stato assolto al termine del procedimento giudiziario; che il richiedente ha in seguito dichiarato di es- sere espatriato in ragione dei problemi di tossicodipendenza di suo fratello maggiore; che quest’ultimo avrebbe accusato l’interessato di intrattenere una relazione sentimentale con la sua ex moglie; che il richiedente e l’intera famiglia sarebbero stati soliti subire maltrattamenti e violenze da parte del fratello; che, in particolare, nel maggio 2023, il fratello avrebbe minacciato l’interessato e altri membri della famiglia con un coltello; che la cognata avrebbe pertanto chiamato le forze dell’ordine, le quali avrebbero trattenuto il fratello alla stazione di polizia per l’intera notte; che, nel giugno 2023, l’interessato avrebbe ricevuto dei messaggi minatori sul proprio telefono da parte degli spacciatori del fratello, i quali l’avrebbero accusato di averli de- nunciati e di aver causato l’arresto di uno di essi; che egli avrebbe pertanto

D-5491/2024 Pagina 5 distrutto il telefono e la relativa carta SIM; che il richiedente teme, in caso di ritorno in Turchia, di essere ucciso da parte del fratello o dei suoi spac- ciatori, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le di- chiarazioni del richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il rico- noscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che i pregiudizi subiti in ragione dell’appartenenza all’etnia curda alevita non avrebbero un’intensità superiore alle difficoltà alle quali la maggior parte della popo- lazione curda alevita sarebbe sottoposta in Turchia; che non sussisterebbe un fondato timore di subire delle persecuzioni da parte del fratello o dei suoi spacciatori in caso di ritorno in Turchia, in quanto mancherebbe una vera e propria persecuzione da parte dello stesso nei suoi confronti e in quanto non l’avrebbe più incontrato dal maggio del 2023, fino al suo espa- trio nell’aprile del 2024; che allo stesso modo, egli non avrebbe mai incon- trato gli spacciatori responsabili dei messaggi minatori nel giugno del 2023; che, a comprova dell’inesistenza di qualsivoglia timore rilevante per la con- cessione dell’asilo, la SEM osserva che il ricorrente non avrebbe mai de- nunciato le azioni del fratello e dei suoi spacciatori, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), l’insorgente contesta tuttavia in modo confusionario la valutazione dell’autorità oppo- nente, affermando che le discriminazioni subite a motivo dell’appartenenza all’etnia curda alevita sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto generanti una pressione psichica insopportabile; che in caso di ritorno in patria sussisterebbe un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi da parte del fratello e dei suoi spacciatori; che, infine, le autorità turche non sarebbero in grado di proteggerlo, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, anzitutto, i pregiudizi e le discriminazioni subite dal ricorrente a motivo della sua appartenenza alla minoranza curda alevita, quali segnatamente le asserite ingiustizie da parte delle autorità turche, non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'et- nia curda alevita sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D- 6819/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 6.3); che gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sen- tenza del TAF E-5916/2023 del 17 novembre 2023); che, per di più,

D-5491/2024 Pagina 6 seppure la minoranza etnica curda subisca notoriamente delle discrimina- zioni e vessazioni, tuttavia, in generale, tali problematiche non raggiungono

– come neppure all’occorrenza – l'intensità prevista all'art. 3 LAsi (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati); che, in queste circostanze, i disagi e le discrimi- nazioni subìti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pre- giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pres- sione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, che egli avrebbe deciso di espatriare a seguito delle violenze subite dal fratello tossicodipendente e per timore di essere ucciso da parte dello stesso o dei suoi spacciatori; che, tuttavia, egli ha dichiarato di aver avuto problemi con il fratello “da sempre” e che le sue violenze erano rivolte an- che nei confronti della madre e dell’altro fratello (cfr. atto SEM n. 49/13); che il Tribunale non riscontra pertanto l’esistenza di alcuna persecuzione diretta contro il ricorrente, il quale non ha inoltre più incontrato il fratello dal mese di maggio del 2023 fino al suo espatrio avvenuto nel mese di aprile del 2024; che, allo stesso modo, egli non ha mai incontrato gli spacciatori che gli avrebbero inviato dei messaggi minatori nel giugno del 2023; che non sussiste pertanto alcun timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria, che, a titolo abbondanziale, giova rilevare che l’insorgente ha dichiarato di non aver mai denunciato alle autorità di polizia le azioni illecite del fratello; che le autorità turche hanno dimostrato di eseguire il proprio dovere, avendo proceduto all’arresto di uno degli spacciatori del fratello del ricor- rente e intervenendo prontamente nell’episodio verificatosi nel maggio 2023, all’esito del quale il fratello è stato condotto in centrale e trattenuto per l’intera notte (cfr. atto SEM n. 49/13); che non denunciando tali fatti e convivendo da sempre con il fratello, l’interessato ha dimostrato l’inesi- stenza di qualsivoglia fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di ritorno in Turchia, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento

D-5491/2024 Pagina 7 dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di

D-5491/2024 Pagina 8 colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8); che posta l’at- tuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, tra le quali figurano quella di B._______ (luogo d’origine dell’insorgente) e quella di C._______ (ultimo luogo di domicilio del ricorrente prima dell’espatrio), l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dev’essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]), che, nel caso concreto, l’interessato è celibe e agli atti non risultano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario (cfr. atti SEM n. 13/3, 14/2, 16/3, 17/3, 18/3, 29/2, 31/2, 36/2, 43/3, 44/3, 45/2, 46/2, 50/2, 57/2, 58/2, 59/2 e 63/3), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contem- plati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran con- tro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che egli ha inoltre riferito di aver intrapreso in passato, nel proprio Paese d’origine, un percorso terapeutico, il quale potrà essere eventualmente proseguito anche in futuro; che egli dispone inoltre di una valida esperienza professionale in vari settori, nonché di una rete familiare in patria, in particolare la madre e il fratello maggiore con i quali è in buoni rapporti, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto,

D-5491/2024 Pagina 9 che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal ver- samento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è dive- nuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favore- vole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5491/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5491/2024 Sentenza del 7 maggio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 23 agosto 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda e fede alevita, ha presentato in Svizzera il 6 maggio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-3/2), la decisione del 23 agosto 2024, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 55/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 53/10), il ricorso del 3 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 4 settembre 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con cui il ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, l'ammissione provvisoria in tale Paese per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli ha presentato altresì istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che, nella propria richiesta, il richiedente ha sostanzialmente addotto che, sin dall'infanzia, avrebbe subito persecuzioni in patria in ragione della sua appartenenza all'etnia curda alevita, al punto che, all'età di 15 anni, avrebbe tentato il suicidio; che nel 2010 egli sarebbe stato minacciato con un coltello da un collega a causa di un litigio per motivi professionali; che, durante la colluttazione, l'interessato, per difendersi, avrebbe ferito il collega con lo stesso coltello; che egli sarebbe stato assolto al termine del procedimento giudiziario; che il richiedente ha in seguito dichiarato di essere espatriato in ragione dei problemi di tossicodipendenza di suo fratello maggiore; che quest'ultimo avrebbe accusato l'interessato di intrattenere una relazione sentimentale con la sua ex moglie; che il richiedente e l'intera famiglia sarebbero stati soliti subire maltrattamenti e violenze da parte del fratello; che, in particolare, nel maggio 2023, il fratello avrebbe minacciato l'interessato e altri membri della famiglia con un coltello; che la cognata avrebbe pertanto chiamato le forze dell'ordine, le quali avrebbero trattenuto il fratello alla stazione di polizia per l'intera notte; che, nel giugno 2023, l'interessato avrebbe ricevuto dei messaggi minatori sul proprio telefono da parte degli spacciatori del fratello, i quali l'avrebbero accusato di averli denunciati e di aver causato l'arresto di uno di essi; che egli avrebbe pertanto distrutto il telefono e la relativa carta SIM; che il richiedente teme, in caso di ritorno in Turchia, di essere ucciso da parte del fratello o dei suoi spacciatori, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni del richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che i pregiudizi subiti in ragione dell'appartenenza all'etnia curda alevita non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali la maggior parte della popolazione curda alevita sarebbe sottoposta in Turchia; che non sussisterebbe un fondato timore di subire delle persecuzioni da parte del fratello o dei suoi spacciatori in caso di ritorno in Turchia, in quanto mancherebbe una vera e propria persecuzione da parte dello stesso nei suoi confronti e in quanto non l'avrebbe più incontrato dal maggio del 2023, fino al suo espatrio nell'aprile del 2024; che allo stesso modo, egli non avrebbe mai incontrato gli spacciatori responsabili dei messaggi minatori nel giugno del 2023; che, a comprova dell'inesistenza di qualsivoglia timore rilevante per la concessione dell'asilo, la SEM osserva che il ricorrente non avrebbe mai denunciato le azioni del fratello e dei suoi spacciatori, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), l'insorgente contesta tuttavia in modo confusionario la valutazione dell'autorità opponente, affermando che le discriminazioni subite a motivo dell'appartenenza all'etnia curda alevita sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto generanti una pressione psichica insopportabile; che in caso di ritorno in patria sussisterebbe un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte del fratello e dei suoi spacciatori; che, infine, le autorità turche non sarebbero in grado di proteggerlo, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, anzitutto, i pregiudizi e le discriminazioni subite dal ricorrente a motivo della sua appartenenza alla minoranza curda alevita, quali segnatamente le asserite ingiustizie da parte delle autorità turche, non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda alevita sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 6.3); che gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del TAF E-5916/2023 del 17 novembre 2023); che, per di più, seppure la minoranza etnica curda subisca notoriamente delle discriminazioni e vessazioni, tuttavia, in generale, tali problematiche non raggiungono - come neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati); che, in queste circostanze, i disagi e le discriminazioni subìti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, che egli avrebbe deciso di espatriare a seguito delle violenze subite dal fratello tossicodipendente e per timore di essere ucciso da parte dello stesso o dei suoi spacciatori; che, tuttavia, egli ha dichiarato di aver avuto problemi con il fratello "da sempre" e che le sue violenze erano rivolte anche nei confronti della madre e dell'altro fratello (cfr. atto SEM n. 49/13); che il Tribunale non riscontra pertanto l'esistenza di alcuna persecuzione diretta contro il ricorrente, il quale non ha inoltre più incontrato il fratello dal mese di maggio del 2023 fino al suo espatrio avvenuto nel mese di aprile del 2024; che, allo stesso modo, egli non ha mai incontrato gli spacciatori che gli avrebbero inviato dei messaggi minatori nel giugno del 2023; che non sussiste pertanto alcun timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria, che, a titolo abbondanziale, giova rilevare che l'insorgente ha dichiarato di non aver mai denunciato alle autorità di polizia le azioni illecite del fratello; che le autorità turche hanno dimostrato di eseguire il proprio dovere, avendo proceduto all'arresto di uno degli spacciatori del fratello del ricorrente e intervenendo prontamente nell'episodio verificatosi nel maggio 2023, all'esito del quale il fratello è stato condotto in centrale e trattenuto per l'intera notte (cfr. atto SEM n. 49/13); che non denunciando tali fatti e convivendo da sempre con il fratello, l'interessato ha dimostrato l'inesistenza di qualsivoglia fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Turchia, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8); che posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, tra le quali figurano quella di B._______ (luogo d'origine dell'insorgente) e quella di C._______ (ultimo luogo di domicilio del ricorrente prima dell'espatrio), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]), che, nel caso concreto, l'interessato è celibe e agli atti non risultano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario (cfr. atti SEM n. 13/3, 14/2, 16/3, 17/3, 18/3, 29/2, 31/2, 36/2, 43/3, 44/3, 45/2, 46/2, 50/2, 57/2, 58/2, 59/2 e 63/3), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che egli ha inoltre riferito di aver intrapreso in passato, nel proprio Paese d'origine, un percorso terapeutico, il quale potrà essere eventualmente proseguito anche in futuro; che egli dispone inoltre di una valida esperienza professionale in vari settori, nonché di una rete familiare in patria, in particolare la madre e il fratello maggiore con i quali è in buoni rapporti, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: