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D-5449/2024

D-5449/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-13 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A seguito di uno scritto del 7 giugno 2022 dell’allora loro rappresen- tante legale, che comunicava l’intenzione degli interessati di presentare domanda d’asilo in Svizzera, chiedendo di essere attribuiti al (…) – dove risiederebbe il fratello dell’interessato 1 – o in alternativa al (…), i medesimi hanno depositato formale domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2022. A.b Dalle ricerche intraprese dalla SEM, è risultato che i richiedenti ave- vano ottenuto dei visti dall’C._______. Per questo motivo, l’autorità infe- riore ha iniziato una procedura Dublino, con una relativa richiesta di presa in carico degli interessati all’C._______ il 21 giugno 2022. A.c I richiedenti sono stati sentiti, il (…) giugno 2022, sui loro dati personali, mentre che il (…) luglio 2022 si è tenuto il rispettivo colloquio Dublino. A.d Dopo una prima risposta negativa ricevuta dall’C._______ ed una ri- chiesta di riesame da parte della Svizzera, il 19 luglio 2022, l’autorità (…) competente ha accettato espressamente la presa in carico degli interes- sati. A.e Con decisione del 25 agosto 2022, la SEM ha pronunciato la non en- trata nel merito della domanda d’asilo degli interessati e ha disposto il loro trasferimento verso l’C._______. A.f Tramite la sentenza D-3857/2022 del 9 settembre 2022, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti il 5 settembre 2022 contro la succitata deci- sione della SEM. B. B.a Per mezzo dello scritto del 27 marzo 2023, la nuova rappresentante legale degli interessati, si è rivolta alla SEM per chiedere nuove in merito alla procedura dei suoi assistiti, di cui ha prodotto la relativa procura. Il 5 giugno 2023 ha reiterato la sua richiesta. B.b Con decisione del 15 giugno 2023, l’autorità inferiore ha comunicato che, a causa della scadenza del termine per il trasferimento verso l’C._______, la Svizzera è ora competente per il trattamento della do- manda d’asilo dei richiedenti. Di conseguenza, ha annullato la decisione del 25 agosto 2022 ed ha statuito che la procedura d’asilo nazionale è ri- presa e completata.

D-5449/2024 Pagina 3 B.c Il (…) marzo 2024 i richiedenti sono stati sentiti nell’ambito di un’audi- zione sui loro motivi d’asilo. In tale contesto l’interessato 1 ha asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che all’inizio del mese (…) del (…) (secondo il calendario grego- riano: […]), uno zio (…), membro del (…) (nota del Tribunale: […]), si sa- rebbe presentato al suo domicilio, riferendogli che il suo cellulare (dell’in- teressato) era sotto controllo. Pertanto egli avrebbe preso il suo cellulare e quello della moglie (con la quale sarebbero anche cugini) e li avrebbe de- positati in balcone, avvisando dello stesso avvenimento la coniuge. In se- guito si sarebbe rivolto ad un amico D._______, che lo avrebbe indirizzato verso una seconda persona E._______, il quale avrebbe iniziato a prepa- rare il loro espatrio dal Paese. Nel frattempo l’interessato, per motivi lavo- rativi, avrebbe dovuto fare una trasferta presso il (…). Prima di recarvisi, come solito anche in altre trasferte in posti simili, avrebbe dovuto compilare un questionario di sicurezza, dove vi erano pure delle domande legate alle relazioni famigliari. Egli, malgrado avrebbe diversi famigliari che sono o erano coinvolti nell’organizzazione Mujaheddin Khalgh (MEK) o simpatiz- zanti della stessa, non avrebbe risposto a tutto correttamente. Il (…), egli si sarebbe dovuto presentare nell’ufficio “Herasat” (l’ufficio di sicurezza) presente nel (…), dove un uomo della sicurezza gli avrebbe posto delle domande circa il questionario da lui compilato. A seguito di tale episodio, il ricorrente avrebbe chiamato la sua sede lavorativa a F._______, riferendo che doveva rientrarvi per un motivo personale, e sarebbe quindi partito la sera stessa. Nel frattempo avrebbe sollecitato E._______ perché provve- desse quanto prima a farli partire dall’Iran. Più o meno un mese dopo, egli si sarebbe recato assieme ad E._______ al consolato per richiedere i pas- saporti. Dopo circa due settimane, assieme alla moglie, si sarebbe recato nuovamente al consolato a G._______ per ritirare i loro passaporti ed il visto, che avrebbero poi consegnato a E._______. Il (…) (secondo il calen- dario gregoriano equivalente al […]) avrebbe ricevuto una telefonata dall’associazione Nejat, durante la quale gli avrebbero riferito di presentarsi con la moglie all’ufficio (…) di Ettelaat a F._______, (…) dopo, portando con loro i passaporti, per rispondere ad alcune domande. In (…) occasioni l’interessato avrebbe poi consegnato al fratello H._______ (il quale avrebbe acquisito la nazionalità […]) dei soldi, per sostenere l’organizza- zione MEK. Il (…) (equivalente al […] nel calendario gregoriano), l’interes- sato con la moglie sarebbero riusciti ad espatriare via aerea legalmente, partendo dall’aeroporto di F._______ verso I._______. In caso di ritorno in Iran egli teme di essere questionato, incarcerato, e finanche ucciso, a causa della simpatia, della collaborazione e dell’aiuto che egli avrebbe dato all’organizzazione MEK, nonché a causa del suo espatrio.

D-5449/2024 Pagina 4 Dal canto suo, l’interessata 2 ha dichiarato di essere espatriata con il ma- rito, in quanto come quest’ultimo si sarebbe dovuta presentare presso gli uffici di Ettelaat per un interrogatorio. Inoltre i suoi famigliari, come quelli del marito, farebbero parte o sarebbero simpatizzanti del MEK. In caso di ritorno in Iran ella teme di essere interrogata, torturata e giustiziata a causa del sostegno dato al MEK. Una volta giunta in Svizzera, assieme al marito, avrebbe partecipato a delle manifestazioni a sostegno dell’organizzazione Mujaheddin. A supporto della loro identità e dei loro motivi d’asilo, essi hanno presen- tato: gli originali delle loro carte d’identità; la copia del mandato di lavoro del (…) inerente al richiedente 1 e le stampe di due tessere lavorative dell’interessato 1. C. Tramite la decisione del 26 luglio 2024 – notificata il 30 luglio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-114/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti, ha respinto le loro domande d’asilo ed ha altresì pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della pre- citata misura. D. Gli interessati hanno impugnato la summenzionata decisione con ricorso del 29 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali), al Tribunale, proponendo, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo. A titolo subordinato, hanno postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Altresì, hanno presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gra- tuito patrocinio, nominando la MLaw Elisabetta Luda quale patrocinatrice d’ufficio. Al ricorso sono stati allegati, quali nuovi documenti e in copia, la dichiara- zione del (…) del (…), sei stampe di fotografie, nonché una chiavetta USB contenente dei video e delle fotografie (tra cui quelle già presentate stam- pate in copia con il ricorso; cfr. per la traduzione del loro contenuto nei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP], MdP n. 4). E. Nella sua decisione incidentale del 19 settembre 2024, il Tribunale ha in primo luogo osservato come i ricorrenti siano autorizzati a soggiornare in

D-5449/2024 Pagina 5 Svizzera fino a conclusione della procedura. In seguito, il giudice istruttore incaricato della pratica, osservando come in primo luogo essi non avreb- bero provato la loro indigenza – ciò che il Tribunale metteva in dubbio di primo acchito, viste le loro allegazioni – nonché che le loro motivazioni ri- corsuali apparivano prive di probabilità di successo, ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria totale. Di conseguenza, ha invitato i ricorrenti a voler versare, entro il 4 ottobre 2024, un anticipo sulle presumibili spese proces- suali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dai medesimi in data 30 settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 6). F. Il 25 ottobre 2024, l’autorità inferiore ha potuto presentare la sua risposta, proponendo il respingimento del ricorso. G. Con missiva del 25 novembre 2024, i ricorrenti hanno inoltrato le loro os- servazioni di replica, mentre che la SEM ha duplicato con scritto del 12 di- cembre 2024. Quest’ultimo scritto è stato trasmesso ai ricorrenti per cono- scenza dal Tribunale con ordinanza del 19 dicembre 2024, pronunciando nella stessa anche la chiusura dello scambio di scritti. H. Tramite lo scritto del 2 aprile 2025, i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale delle ulteriori osservazioni a supporto del fatto che essi sarebbero monito- rati anche all’estero dalle autorità iraniane e che sarebbero nel collimatore delle medesime, riconfermandosi nelle loro precedenti argomentazioni e conclusioni. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, segnatamente la varia docu- mentazione medica presente agli atti, verranno ripresi nei considerandi in diritto, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed

D-5449/2024 Pagina 6 è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 3.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1 In primo luogo il Tribunale, al contrario di quanto argomentato nel ri- corso dagli insorgenti, ritiene di poter seguire la SEM nelle motivazioni della decisione avversata, laddove considera che alcune circostanze narrate da- gli insorgenti, non siano state da loro rese verosimili.

D-5449/2024 Pagina 7

E. 4.2 Innanzitutto, l’evento che avrebbe avuto quale protagonista uno zio (…) del ricorrente 1 nel (…) del (…), risulta essere poco plausibile. Invero non si comprende come, se effettivamente tale zio (…) sia un (…) del (…), il ricorrente 1 invece di chiedere delle specificazioni a quest’ultimo in merito alla sua allegazione che il suo cellulare fosse sotto controllo, si sarebbe invece premurato di portare i cellulari in balcone e di discutere con la mo- glie, nonché in seguito, di rivolgersi per avere delle nuove in merito ad un amico, addirittura immantinente effettuando dei passi necessari per la- sciare l’Iran (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4; D9, pag. 3). Tale evento, descritto in modo breve e spiccio, senza alcun elemento probatorio concreto che ne renda perlomeno credibile l’accaduto, è pertanto da ritenere inverosimile. Le argomentazioni ricorsuali del tutto generiche esposte sul punto in que- stione (cfr. pag. 6 del ricorso), non sono atte a modificare la predetta con- clusione.

E. 4.3 Anche i versamenti in denaro che il ricorrente avrebbe effettuato per mano del fratello H._______ all’organizzazione MEK, non sono ritenuti cre- dibili. In merito, il ricorrente è difatti rimasto molto vago rispetto alle circo- stanze concrete in cui egli avrebbe versato i soldi direttamente in mano al fratello. Invero, a parte allegare che in tre occasioni avrebbe consegnato (…) al fratello, (…) e (…) all’(…) (cfr. n. 107/16, D21, pag. 6 e D24 segg., pag. 7), l’insorgente 1 non è riuscito a fornire alcun ulteriore indizio con- creto e reale che ne avvalori la credibilità. In particolare, egli si è dimostrato del tutto insicuro circa lo scopo per il quale tali soldi sarebbero stati effetti- vamente utilizzati, unicamente nominando delle generiche feste (cfr. ibi- dem, D28, pag. 8). Quanto addotto nel ricorso per supportare la veridicità di tali donazioni (cfr. pag. 6 del ricorso), non è in grado di condurre il Tribu- nale ad altro apprezzamento. Non può difatti essere seguita l’argomenta- zione degli insorgenti, che ritengono come il ricorrente 1 non chiedesse informazioni al fratello in merito all’uso che avrebbe fatto dei soldi versatigli dall’interessato, in quanto per quest’ultimo sarebbe stato un rischio la de- tenzione di tali informazioni, poiché non soltanto risulta una spiegazione fornita solamente in fase ricorsuale e per nulla evincibile dagli asserti pro- posti dal ricorrente dinanzi all’autorità inferiore, bensì rende ancora meno credibile che tali fondi siano stati versati ed effettivamente devoluti all’or- ganizzazione MEK, in quanto non è credibile che l’insorgente non si sia per lo meno accertato presso il fratello che tali soldi fossero stati realmente riversati alla predetta organizzazione. La copia della dichiarazione del (…) del (…) – prodotta con il ricorso – al contrario di quanto allegato nello stesso, non soltanto non attesta le circostanze dei versamenti effettuati dal ricorrente 1 al fratello né come gli stessi sarebbero stati utilizzati, bensì aggiunge maggiori indizi d’inverosimiglianza ai medesimi. Invero, nel

D-5449/2024 Pagina 8 documento succitato viene riportato come entrambi i ricorrenti avrebbero inviato “diversi contributi dall’interno dell’Iran” al MEK, ciò che non soltanto i predetti non hanno mai allegato, ma addirittura hanno negato di aver fatto (cfr. n. 107/16, D21, pag. 6 e D24, pag. 7; n. 108/7, D16 seg., pag. 4). Alla dichiarazione predetta, già per questa incongruenza importante, non può pertanto essere accordata alcuna valenza probatoria.

E. 4.4 Ciò posto, non può essere invece condivisa la conclusione d’inverosi- miglianza esposta nella decisione avversata, riguardo all’episodio in merito all’interrogatorio sul questionario di sicurezza asserito dall’insorgente 1, come pure che questi con la moglie sarebbero stati convocati all’ufficio (…) di Ettelaat a F._______ da parte dell’associazione Nejat. Invero, in merito, ed al contrario di quanto presente nel provvedimento impugnato e nella risposta della SEM, il Tribunale denota come il ricorrente 1 ha fornito diversi dettagli concreti nel suo racconto, riportando sia le circostanze nelle quali tali eventi sarebbero successi, sia il contenuto della conversazioni – anche con i dialoghi diretti avvenuti durante l’interrogatorio, rispettivamente nel corso della telefonata ricevuta da un membro di Nejat – nonché le date esatte degli stessi, senza mai risultare incoerente, come pure circa il com- portamento che egli avrebbe adottato successivamente (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4 seg.; D19, pag. 5 seg.; D30 segg., pag. 8 segg.). Tali eventi sono peraltro descritti, seppure brevemente, anche dalla ricorrente 2 nello stesso modo (cfr. n. 108/7, D9, pag. 3; D13 segg., pag. 3 seg.). Pertanto, in un’analisi del complesso di tali allegazioni, dove si rimarcano diversi in- dizi reali, il Tribunale giunge alla conclusione di verosimiglianza dei suddetti episodi. Gli stessi però, come si vedrà nei considerandi che seguono, non sono invece ritenuti pertinenti dal profilo dell’art. 3 LAsi.

E. 5.1 Il Tribunale deve quindi ora esaminare se le restanti dichiarazioni dei ricorrenti, considerate verosimili (cfr. supra consid. 4), adempiano alle con- dizioni poste dall’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 5.2 Nel corso delle loro audizioni i ricorrenti hanno affermato che il ricor- rente 1 sarebbe stato interrogato in un’occasione dall’ufficio Herasat ri- guardo ad un questionario di sicurezza che egli avrebbe compilato (cfr.

n. 107/16, D17, pag. 4 seg.; D30 segg., pag. 8 seg.; n. 108/7, D9, pag. 3; D13 seg., pag. 3 seg.). Inoltre, essi hanno asserito di essere simpatizzanti del MEK, come pure la loro famiglia che avrebbe anche dei membri militanti per tale organizzazione, nonché che sarebbero stati convocati a presen- tarsi presso l’ufficio di Ettelaat il (…) per essere interrogati (cfr. n. 107/16,

D-5449/2024 Pagina 9 D16 segg., pag. 3 segg.; n. 108/7, D9, pag. 3; D13 segg., pag. 3 seg.; D19 segg., pag. 4 seg.).

E. 5.3 Innanzitutto, le circostanze sopra ritenute verosimili (cfr. consid. 4.4), non raggiungono, agli occhi del Tribunale, per lo meno dal profilo oggettivo, un grado d’intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante, rispettivamente d’instillare un timore fondato di subire dei seri pregiudizi in caso di un ritorno dei ricorrenti in patria ai sensi dell’art. 3 LAsi, per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Difatti, a parte l’interrogatorio in merito al questionario compilato, subito sul posto di lavoro dall’insor- gente 1, nonché la telefonata di convocazione presso l’ufficio (…) di Ette- laat il (…), gli insorgenti non hanno riportato alcunché di concreto che sa- rebbe successo loro personalmente per mano delle autorità iraniane prima del loro espatrio (cfr. n. 107/16, D16 segg., pag. 3 segg.; n. 108/7, D21 segg., pag. 5). Essi hanno peraltro potuto lasciare il loro Paese d’origine legalmente, con i loro passaporti, e per via aerea (cfr. n. 43/2; 45/3 e 107/16, D67 seg., pag. 13), ovvero la via più controllata esistente, senza alcun intoppo. Anche considerando la possibilità di corrompere con il de- naro dei funzionari in aeroporto per mano del passatore che avrebbe orga- nizzato il loro viaggio, perché essi abbiano potuto passare i controlli come da loro affermato anche nel ricorso (cfr. pag. 5 seg.), risulta tuttavia piutto- sto strano, che malgrado essi avessero timore di essere sorvegliati, si siano comunque presentati personalmente al consolato a G._______ sia per ritirare il passaporto sia per il visto (cfr. n. 107/16, D17 segg., pag. 5 seg.), nonché che abbiano intrapreso il viaggio in aereo legalmente, nono- stante fossero attesi presso l’ufficio di Ettelaat (…) dopo. Inoltre, è soltanto con il loro scritto del 2 aprile 2025 che i ricorrenti hanno asserito che Ette- laat si sarebbe interessato a loro, telefonando il (…) alla madre della ricor- rente ed interrogandola il giorno seguente riguardo alla figlia, in particolare in merito alle supposte attività all’estero per il MEK effettuate dalla stessa. Essi non hanno invece mai asserito in precedenza di essere stati ricercati in qualche modo da parte delle autorità iraniane, anche presso i loro parenti tutt’ora residenti in Iran (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 107/16, D61 segg., pag. 13), né provato, o per lo meno reso verosimile, che queste si siano interessate a loro in qualche modo. Per quanto non già ritenuto sopra inverosimile, il ricorrente 1 ha difatti uni- camente asserito che in patria avrebbe mostrato dei video e dei filmati di trasmissioni televisive del MEK alle sue (…), cancellando poi dal computer le stesse. A causa di tali episodi (cfr. n. 107/16, D50 seg., pag. 12), non meglio definiti e precisati anche rispetto a quando sarebbero avvenuti, an- che fossero ritenuti verosimili, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo che gli stessi siano venuti a conoscenza delle autorità iraniane.

D-5449/2024 Pagina 10 Invero, se ciò fosse stato il caso, le stesse non avrebbero in alcun modo mancato di presentarsi presso il domicilio dei ricorrenti e/o dei loro fami- gliari, né d’interrogare questi ultimi, e ciò ben prima che gli insorgenti aves- sero potuto effettuare tutti i preparativi per lasciare il Paese d’origine, pure riuscendo a (…) (cfr. n. 108/7, D36 segg., pag. 6). Le circostanze descritte per la prima volta dagli insorgenti nello scritto del 2 aprile 2025, di eventi tra l’altro che sarebbero successi mesi prima, sono da ritenere poco credi- bili, in quanto risulta perlomeno strano che, come descritto, agenti di Ette- laat avrebbero chiesto alla madre della ricorrente di chiedere alla figlia per- ché si fosse recata a dei raduni ed a quanti, senza averle imposto che tale comunicazione avvenisse in loro presenza o ancora senza darle una sca- denza per riportare quanto appreso dalla figlia. Invero, non sono stati ripor- tati ulteriori contatti tra la madre della ricorrente 2 e Ettelaat, ciò che quest’ultima non avrebbe mancato di effettuare se effettivamente fossero stati realmente interessati alla ricorrente 2. Peraltro, i ricorrenti non descri- vono nelle ore d’interrogatorio che avrebbe subito la madre della ricorrente 2 da parte di agenti di Ettelaat, cosa in definitiva ella avrebbe rivelato agli stessi, a parte negare che si trattasse della figlia, quella raffigurata in due fotografie che le sarebbero state mostrate dagli agenti. Questa mancanza di dettagli rende ancora meno credibili gli eventi da loro narrati. Non si com- prende poi di quali messaggi tra la ricorrente 2 e la madre gli insorgenti sarebbero in possesso, allorché essi hanno citato in precedenza unica- mente di aver ricevuto una telefonata dalla madre della ricorrente 2, senza in alcun modo citare dei messaggi, né cosa questi conterrebbero. Il Tribu- nale non ritiene pertanto necessario richiedere o attendere la produzione dei medesimi, così come proposto dai ricorrenti nelle loro osservazioni del 2 aprile 2025. Peraltro, oltre all’inverosimiglianza dei predetti asserti, il Tri- bunale rileva che gli stessi, in quanto eventi fondati su delle allegazioni riportate ai ricorrenti da parte di terzi, sono già di per sé opinabili e non risultano per questo motivo rilevanti (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il princi- pio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni).

E. 5.4 Visto quanto precede, considerati nel loro insieme i succitati elementi, gli stessi conducono lo scrivente Tribunale alla conclusione che i ricorrenti al momento della loro partenza dal Paese d’origine non avessero alcun timore, per lo meno dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni da parte delle autorità iraniane per il fatto di doversi presentare presso l’ufficio di Ettelaat per rispondere ad alcuni quesiti, né che, nel caso di un loro ri- torno nel Paese d’origine, essi debbano temere di subire, in un futuro pros- simo e secondo un’elevata probabilità, delle persecuzioni determinanti ai

D-5449/2024 Pagina 11 sensi dell’asilo. Ciò in quanto né la loro simpatia personale per il MEK, né men che meno la loro collaborazione e l’aiuto dato all’organizzazione pre- detta, come da loro asserito (cfr. n. 107/16, D77, pag. 14; n. 108/7, D40, pag. 6), per quanto precede, non sono stati da loro resi né verosimili né pertinenti ai fini dell’asilo. In tale contesto si rammenta che la sola ipotetica possibilità di subire delle persecuzioni al loro rientro nel Paese d’origine, e ciò in particolare a causa di un interrogatorio presso le autorità iraniane che potrebbero essere tenuti a sostenere, in mancanza di qualsiasi indizio con- creto e sostanziato in tal senso, non è sufficiente ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 con i riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.5 Anche le allegazioni apportate in fase ricorsuale, non sono atte a mo- dificare il predetto apprezzamento. Invero, i ricorrenti, al contrario di quanto da loro addotto nel gravame, non sono stati in grado di rendere verosimile il loro supporto economico al MEK né i loro supposti rapporti con il mede- simo, né ancor meno che il ricorrente 1 sarebbe stato “scoperto” dalle au- torità iraniane a causa degli stessi (cfr. ricorso, pag. 7). A tal proposito si evidenzia ancora, come per le autorità iraniane – e ciò vale anche per le attività effettuate da Herasat, il quale sarebbe un ente statale (cfr.

n. 107/16, precisazione alla D35, pag. 16) – sarebbe stato facile, e senza bisogno di riempire un questionario, conoscere gli effettivi famigliari del ri- corrente 1, e se fossero state interessate a lui – o alla ricorrente 2 – non avrebbero sicuramente atteso anni, lasciando continuare il ricorrente 1 a lavorare tranquillamente e ciò malgrado gli asserti scorretti da lui resi negli svariati formulari di sicurezza che negli anni avrebbe dovuto compilare. Anzi, proprio per queste dichiarazioni scorrette da lui rilasciate in tali for- mulari, egli doveva attendersi, prima o poi, che le autorità del suo Paese d’origine, lo questionassero in merito, rispettivamente gliene chiedessero le ragioni.

E. 6.1 Dal profilo oggettivo dei motivi d’espatrio, occorre analizzare se gli in- sorgenti a causa dei loro parenti (i fratelli del ricorrente 1, la sorella del ricorrente 1, il padre della ricorrente 2, nonché degli zii di ambo i ricorrenti), che avrebbero tutt’ora dei legami rispettivamente sarebbero stati dei sim- patizzanti o dei membri conosciuti dell’organizzazione MEK o del (…) (cfr.

n. 107/16, D22, pag. 6 seg.; n. 108/7, D20, pag. 4), rischino di subire delle persecuzioni riflesse d’intensità sufficiente ai sensi dell’asilo.

E. 6.2 Si rimarca in proposito come i ricorrenti non abbiano mai addotto di essere stati interrogati sul conto dei loro famigliari da parte delle autorità

D-5449/2024 Pagina 12 iraniane, allorché si sarebbero ancora trovati nel loro Paese d’origine. Ciò che queste ultime non avrebbero di certo mancato di fare in tutti questi anni se i ricorrenti li avessero interessati in tal senso, essendo come i due fratelli del ricorrente 1, si trovino all’estero già da svariati anni, e che questi anche in passato ha potuto effettuare diversi viaggi fuori dall’Iran per motivi di la- voro, senza che neppure al suo ritorno subisse un qualsivoglia pregiudizio o interrogatorio. Inoltre, la sorella del ricorrente 1, si troverebbe ancora in Iran, come pure la madre di questi, e quindi non si ravvede come le autorità iraniane debbano interessarsi agli insorgenti, essendo queste ultime diret- tamente reperibili sul suolo iraniano. Per quanto attiene al padre della ri- corrente 2 ed ai vari zii che sarebbero stati simpatizzanti o membri del MEK, risulta come gli stessi siano nel frattempo stati uccisi o deceduti, e pertanto non si ravvede quale interesse potrebbero nutrire a tal proposito le autorità del loro Paese d’origine. Inoltre l’aiuto che i genitori del ricorrente 1 avrebbero prestato all’organizzazione predetta, in particolare cucinando e portando loro il cibo od accogliendo in visita a casa loro membri del MEK, nonché facendo visita alla sorella del ricorrente 1 in carcere (cfr. n. 107/16, D52, pag. 12), risalgono agli (…) (i nostri […]), e quindi non si ravvede più alcuna attualità all’interessamento delle autorità iraniane al ricorrente 1, e men che meno alla ricorrente 2, a ragione di tali eventi. Altresì, a parte l’insorgente 1 che ha addotto come in passato alcuni suoi famigliari siano stati questionati dalle autorità iraniane, ma non sul suo conto, i ricorrenti non hanno reso verosimile l’unico interrogatorio che sarebbe stato effet- tuato da queste ultime di recente nei confronti della madre della ricorrente 2 (cfr. supra consid. 5.3). Da ultimo, si rileva come l’impossibilità di trovare lavoro per la ricorrente 2 nel suo Paese d’origine, che ella riconduce alle sue relazioni famigliari, non è supportata da alcun elemento concreto e fondato che porti a concludere che ella venisse in realtà rifiutata per uno dei motivi esaustivamente elencati all’art. 3 LAsi, né che tale impossibilità di trovare lavoro abbia reso la sua esistenza insopportabile nel Paese d’ori- gine, da non lasciarle altra scelta che l’espatrio.

E. 6.3 Sulla scorta di quanto precede, come pure poiché non sono stati resi verosimili rispettivamente rilevanti i contatti che i ricorrenti avrebbero avuto con le autorità predette, né che queste ultime siano venute a conoscenza della loro simpatia per il MEK, si ritiene che i ricorrenti non abbiano provato, rispettivamente reso perlomeno verosimile, che nel caso di un loro ritorno in Iran, essi possano subire delle persecuzioni riflesse determinanti a causa dei legami dei loro famigliari con il MEK e per il fatto che in partico- lare i fratelli del ricorrente 1 siano espatriati dall’Iran e si trovino l’uno in Svizzera e l’altro nel (…) in J._______ (cfr. n. 107/16, D23, pag. 7).

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E. 7.1 In un passo successivo, occorre valutare se a causa delle attività poli- tiche svolte in Svizzera dai ricorrenti, sussistano dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’art. 54 LAsi.

E. 7.2 Giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Colui che si prevale di un rischio di persecuzione nel suo Paese d’origine o di provenienza, generato unicamente dalla sua partenza da tale Paese o dal suo comportamento posteriore alla sua partenza dallo stesso, si pre- vale di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ai sensi della prima norma citata. In presenza di tali motivi, la qualità di rifugiato è riconosciuta se, dopo un esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto che le attività politiche esercitate dopo la partenza dal Paese d’origine siano giunte a conoscenza delle autorità di tale Paese e che il comportamento del richiedente comporterebbe, in modo altamente probabile, un rischio di persecuzione da parte loro (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e rif. cit.; 2008/57 consid. 4.4; GICRA 1995 n. 9 consid. 8c e rif. cit.; Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], Handbuch zum Asyl- und Wegweisung- sverfahren, 3a ed., 2021, pag. 246 seg.).

E. 7.3 Nella giurisprudenza del Tribunale viene riconosciuto che i servizi se- greti iraniani siano in misura d’esercitare una stretta sorveglianza delle at- tività politiche che sono intraprese contro il regime vigente a Teheran, in particolare da parte dei cittadini iraniani residenti all’estero. Tuttavia, l’at- tenzione delle autorità si concentra essenzialmente sulle persone con un profilo particolare, che agiscono al di là del quadro abituale d’opposizione di massa e che occupano delle funzioni e/o svolgono delle attività di una natura tale (il criterio di pericolosità si rivela qui determinante) che esse rappresenterebbero una seria e concreta minaccia per il governo in que- stione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 lu- glio 2016 consid. 4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ad esempio, non rappre- senta una tale minaccia, il richiedente che, non conosciuto quale opposi- tore politico prima della sua partenza dall’Iran, ha assunto certe attività, anche responsabilità, in seno ad un movimento d’opposizione (quale per- sona di contatto), ma non si è distinto per una sua posizione di leader du- rante le manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato nominativamente nella stampa e non ha prodotto un’attività che sorpassa oltre misura quella di numerosi dei suoi compatrioti critici verso il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Pertanto, non è l’esposizione di una persona – nel senso che ella possa essere riconosciuta – che è

D-5449/2024 Pagina 14 determinante, ma il suo grado d’implicazione, l’impatto della sua persona- lità, del suo discorso e del suo contenuto, come pure della sua ricezione presso la popolazione; ovvero una congiunzione di fattori che permettano di considerare che essa possa costituire una minaccia per il regime ira- niano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Inoltre, i servizi segreti iraniani sono in grado di fare la distinzione tra le persone che s’impegnano in ma- niera sincera in un processo d’opposizione e gli opportunisti che hanno come scopo quello di lanciarsi in azioni che assicurino loro un diritto di sog- giorno nel loro Paese d’accoglienza, senza implicazione personale in un reale impegno d’opposizione (cfr. sentenza del TAF nelle cause congiunte E-7255/2023, E-7258/2023 e E-7260/2023 del 3 marzo 2025 consid. 6.7.4). Tale giuri- sprudenza risulta essere tutt’oggi ancora valida (cfr. ex multis la sentenza del TAF E-3266/2021 del 3 marzo 2025 consid. 5.2.1).

E. 7.4.1 Venendo al caso concreto, la ricorrente 2 nella sua audizione del 13 marzo 2024, ha asserito che con il marito avrebbero partecipato a delle manifestazioni, segnatamente ad una manifestazione a K._______ per chiedere la (…), nonché sui social network, come (…), farebbero delle tra- duzioni (cfr. n. 108/7, D18, pag. 4). Nel loro ricorso, supportato da docu- mentazione fotografica, essi hanno ribadito la loro partecipazione a mani- festazioni, in particolare ad una tenutasi a K._______, dove avrebbero par- lato direttamente di fronte alle (…) “contro la dittatura dei mullah e con lo scopo della democratizzazione dell’Iran” (cfr. ricorso, pag. 7).

E. 7.4.2 Alla stessa stregua dell’autorità inferiore, ed al contrario di quanto sostenuto nel gravame, anche agli occhi del Tribunale, tali attività non rap- presentano una seria e concreta minaccia per le autorità iraniane, che siano in grado di motivare un rischio rilevante ai sensi dell’art. 54 LAsi. In- vero seppure dalla documentazione fotografica e dai video presentati, essi risultano effettivamente visibili quali partecipanti ad una o più manifesta- zioni – in una fotografia reggendo il ricorrente 1 un manifesto ed in un video dove essi si esprimono pubblicamente durante la manifestazione criticando il regime iraniano e riferendo di essere simpatizzanti del partito MEK, non- ché leggendo e pronunciando slogan contro il regime (per la traduzione dei testi pronunciati dai ricorrenti nei supporti video presentati, il Tribunale si è basato sulle traduzioni effettuate dalla SEM, cfr. MdP n. 6) – non si ravvede nelle critiche da loro mosse e negli asserti da loro profferiti, un contenuto tale dei loro interventi in pubblico (che paiono dai loro asserti e dalla docu- mentazione fotografica del tutto limitati a poche manifestazioni) che si di- scosterebbero dalle critiche generiche mosse contro il regime iraniano

D-5449/2024 Pagina 15 dall’opposizione di massa. Peraltro, a differenza di quanto implicitamente i ricorrenti sostengono nel loro ricorso, non si ravvisa nella loro partecipa- zione a tali manifestazioni, nell’ambito della quale in un’occasione avreb- bero parlato dinanzi alle (…) a K._______, una partecipazione di partico- lare spicco e men che meno dimostrato una particolare posizione o fun- zione degli stessi, da farli emergere dalla massa di cittadini che criticano il regime iraniano. Altresì, essi con la produzione della documentazione fo- tografica e video succitata, non hanno in alcun modo dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che di tali loro partecipazioni ad alcune manifesta- zioni in Svizzera le autorità iraniane sarebbero venute effettivamente a co- noscenza. Invero, le osservazioni da loro presentate con lo scritto del 2 aprile 2025, sono già state sopra ritenute inverosimili ed irrilevanti (cfr. consid. 5.3) e pertanto non ci si attarderà ulteriormente in merito. Poiché inoltre essi non erano conosciuti quali oppositori nel loro Paese d’origine e che le stesse attività sarebbero intervenute soltanto in un pe- riodo ben circoscritto – non avendo essi più prodotto alcuna documenta- zione atta a sostenere ulteriori loro partecipazioni o attività d’opposizione – successivo alle vaste reazioni popolari seguite alla morte della (…) L._______; anche ai servizi segreti iraniani, come già al Tribunale, non po- trà passare inosservato come lo scopo di tali azioni fosse in realtà quello di assicurarsi un diritto di soggiorno in Svizzera, più che una reale e veri- tiera implicazione personale nell’opposizione (cfr. per quest’ultima differen- ziazione da parte dei servizi segreti iraniani le sentenze del Tribunale E-6352/2020 consid. 4.4.1, D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). La dichiarazione del (…) del (…), di cui si è già detto sopra non ha alcuna portata probatoria, contiene degli asserti del tutto generici in merito alle partecipazioni alle manifestazioni dei ricorrenti, che non fa quindi giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quella che precede. Da ultimo, circa l’ulteriore sostegno che i ricorrenti avrebbero dato al MEK, effettuando delle traduzioni, lo stesso non è stato in alcun modo supportato con documentazione che ne attesterebbe la veridicità e la portata, né che di tali supposte attività il regime iraniano ne sarebbe venuto a conoscenza.

E. 7.4.3 Riassumendo, le attività politiche invocate dai ricorrenti, non sono quindi atte a fondare l’esistenza di una messa in pericolo concreta e perti- nente, ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l’art. 54 LAsi, nel caso di un loro ritorno in Iran.

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E. 8 Sulla scorta di quanto precede, agli atti all’incarto non sussiste nessun in- dizio che faccia presagire che i ricorrenti, nel caso di un loro ritorno in Iran, potrebbero subire dei pregiudizi seri ai sensi dell’asilo. L’autorità inferiore ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato agli stessi e respinto la loro domanda d’asilo.

E. 9 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 10 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giu- risprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate- ria d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 11.2 Innanzitutto, a ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le per- sone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti all’inserto né negli asserti ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: CAT) nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di

D-5449/2024 Pagina 17 seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situa- zione generale dei diritti dell’uomo vigente in Iran, non risulta essere osta- tiva all’ammissibilità dell’esecuzione dei ricorrenti (cfr. anche in merito infra consid. 12.2; ex multis le sentenze del Tribunale D-2078/2021 del

E. 11.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti verso l’Iran risulta essere ammissibile ai sensi delle norme internazionali e nazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 12.2 Anche tenuto conto che la situazione generale dei diritti dell’uomo in Iran risulta essere difficile (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-3266/2021 succitata consid. 7.3.2, D-7489/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 9.1 e 9.2.1), nel suddetto Paese non vige allo stato attuale una situazione di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, cosicché l’esecuzione dell’allontanamento nel predetto Paese ri- sulta essere, in principio, ragionevolmente esigibile (cfr. ex multis la sen- tenza del TAF D-2078/2021 succitata consid. 9.5). 12.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all’incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti implicherebbe una loro messa in pericolo concreta. A tal pro- posito, v’è infatti da evidenziare come entrambi gli interessati, senza figli a carico, dispongano di una formazione di grado (…) (cfr. n. 107/16, D69, pag. 13; n. 108/7, D28 segg., pag. 5), nonché il ricorrente 1 pure di vasta esperienza professionale, da ultimo quale (…), occupandosi principal- mente del (…) (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4, D70 segg., pag. 13 seg.); ciò che gli permetterà senz’altro di trovare in breve tempo un’attività lucrativa. In Iran essi dispongono inoltre di una buona rete famigliare – in particolare la madre e la sorella del ricorrente 1, con le quali risulta essere tuttora in contatto regolare, come pure la madre della ricorrente 2, i quali vivrebbero tutti a F._______ (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 107/16, D61 segg., pag. 13) – sulla quale gli insorgenti potranno senz’altro contare per coprire i loro bisogni essenziali, in caso di necessità.

D-5449/2024 Pagina 18 12.4 Resta ancora da esaminare se dei motivi medici siano suscettibili di rendere l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti inesigibile. 12.4.1 Dagli atti medici presenti all’inserto, si evince che al ricorrente 1, dal profilo somatico, gli sono state diagnosticate le seguenti patologie: esito di trauma lombare, lombalgia acuta, (…), dispnea sotto sforzo (cfr. n. 31/4, 56/3 e 81/2), nonché di piccoli ascessi all’ascella destra (cfr. n. 50/3), di tosse senza espettorato (cfr. n. 59/2) e di gastrite acuta (cfr. n. 88/2). Pro- blematiche per le quali ha ricevuto le necessarie cure farmacologiche ed eseguiti gli adeguati esami (cfr. n. 51/1, 56/3, 59/2, 61/3, 65/3 e 70/2). Dal profilo psichiatrico, al ricorrente 1 è stata invece diagnosticata una sin- drome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozio- nali, per la quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr.

n. 79/2, 80/2 e 86/2). 12.4.2 Dal canto suo, la ricorrente 2, ha effettuato diversi consulti medici, nell’ambito dei quali sono state poste le seguenti diagnosi dal profilo soma- tico: amenorrea secondaria (cfr. n. 32/2) – per le quali sono state eseguite anche delle visite ginecologiche, risultate nella norma (cfr. n. 33/2) –, infe- zione delle vie respiratorie, sindrome cervico-vertebrale e lombo-vertebrale cronica, nonché cervicalgia probabilmente di origine osteo-muscolare da circa due anni, problemi di salute per i quali è stato impostato un tratta- mento farmacologico (cfr. n. 55/2, 57/2, 62/2 e 63/2), nonché delle sedute di fisioterapia (cfr. n. 76/2). Ella ha inoltre beneficiato di una visita dentale per un’infezione apicale ad un dente (cfr. n. 58/3). Mentre che dal profilo psichiatrico, sono state recensite le seguenti diagnosi: disturbo d’ansia (cfr.

n. 32/2, 55/2 e 62/2), disturbo misto ansioso-depressivo e perdita di una relazione affettiva nell’infanzia, problematiche per le quali la ricorrente ha eseguito dei regolari consulti psichiatrici e psicoterapeutici, nonché le è stata impostata una terapia farmacologica (cfr. n. 54/2, 60/2, 64/2, 69/2, 77/2, 78/2, 89/2 e 90/2). 12.4.3 Ora, per quanto il Tribunale non intenda sminuire le problematiche mediche di cui i ricorrenti hanno sofferto – ed eventualmente soffrirebbero ancora, non avendo gli insorgenti prodotto in fase ricorsuale ulteriore do- cumentazione medica più recente che attesterebbe il sussistere delle sur- riferite patologie – le stesse non sono all’evidenza classificabili come di una gravità tale, da concludere per l’inesigibilità del loro allontanamento verso l’Iran a causa delle stesse (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del

D-5449/2024 Pagina 19 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Al- tresì, si rileva che, secondo informazioni del Tribunale, l’Iran dispone di strutture mediche sufficienti, anche ed in particolare per assicurare un’ade- guata cura di problemi psichiatrici (cfr. la sentenza del TAF D-2949/2024 del 30 settembre 2024 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit.), se questi doves- sero dopo anni e le cure già ricevute in Svizzera, essere ancora d’attualità. Ciò che tra l’altro è confermato pure dagli asserti dell’insorgente 1, il quale ha rilevato di essere in cura farmacologica per i problemi alla schiena e per le difficoltà nel sonno, già nel suo Paese d’origine (cfr. n. 107/16, D10, pag. 3). 12.5 Alla luce di quanto precede, in una valutazione d’insieme, si giunge alla conclusione che nel caso di un ritorno degli insorgenti in patria, essi non si ritroveranno, per dei motivi individuali di natura economica, sociale o medica, in una situazione d’emergenza esistenziale. L’esecuzione dell’al- lontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 13. Non esistono nel caso concreto nemmeno degli impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 con- sid. 12).

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.2 Anche tenuto conto che la situazione generale dei diritti dell'uomo in Iran risulta essere difficile (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-3266/2021 succitata consid. 7.3.2, D-7489/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.1 e 9.2.1), nel suddetto Paese non vige allo stato attuale una situazione di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, cosicché l'esecuzione dell'allontanamento nel predetto Paese risulta essere, in principio, ragionevolmente esigibile (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-2078/2021 succitata consid. 9.5).

E. 12.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all'incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti implicherebbe una loro messa in pericolo concreta. A tal proposito, v'è infatti da evidenziare come entrambi gli interessati, senza figli a carico, dispongano di una formazione di grado (...) (cfr. n. 107/16, D69, pag. 13; n. 108/7, D28 segg., pag. 5), nonché il ricorrente 1 pure di vasta esperienza professionale, da ultimo quale (...), occupandosi principalmente del (...) (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4, D70 segg., pag. 13 seg.); ciò che gli permetterà senz'altro di trovare in breve tempo un'attività lucrativa. In Iran essi dispongono inoltre di una buona rete famigliare - in particolare la madre e la sorella del ricorrente 1, con le quali risulta essere tuttora in contatto regolare, come pure la madre della ricorrente 2, i quali vivrebbero tutti a F._______ (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 107/16, D61 segg., pag. 13) - sulla quale gli insorgenti potranno senz'altro contare per coprire i loro bisogni essenziali, in caso di necessità.

E. 12.4 Resta ancora da esaminare se dei motivi medici siano suscettibili di rendere l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti inesigibile.

E. 12.4.1 Dagli atti medici presenti all'inserto, si evince che al ricorrente 1, dal profilo somatico, gli sono state diagnosticate le seguenti patologie: esito di trauma lombare, lombalgia acuta, (...), dispnea sotto sforzo (cfr. n. 31/4, 56/3 e 81/2), nonché di piccoli ascessi all'ascella destra (cfr. n. 50/3), di tosse senza espettorato (cfr. n. 59/2) e di gastrite acuta (cfr. n. 88/2). Problematiche per le quali ha ricevuto le necessarie cure farmacologiche ed eseguiti gli adeguati esami (cfr. n. 51/1, 56/3, 59/2, 61/3, 65/3 e 70/2). Dal profilo psichiatrico, al ricorrente 1 è stata invece diagnosticata una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, per la quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 79/2, 80/2 e 86/2).

E. 12.4.2 Dal canto suo, la ricorrente 2, ha effettuato diversi consulti medici, nell'ambito dei quali sono state poste le seguenti diagnosi dal profilo somatico: amenorrea secondaria (cfr. n. 32/2) - per le quali sono state eseguite anche delle visite ginecologiche, risultate nella norma (cfr. n. 33/2) -, infezione delle vie respiratorie, sindrome cervico-vertebrale e lombo-vertebrale cronica, nonché cervicalgia probabilmente di origine osteo-muscolare da circa due anni, problemi di salute per i quali è stato impostato un trattamento farmacologico (cfr. n. 55/2, 57/2, 62/2 e 63/2), nonché delle sedute di fisioterapia (cfr. n. 76/2). Ella ha inoltre beneficiato di una visita dentale per un'infezione apicale ad un dente (cfr. n. 58/3). Mentre che dal profilo psichiatrico, sono state recensite le seguenti diagnosi: disturbo d'ansia (cfr. n. 32/2, 55/2 e 62/2), disturbo misto ansioso-depressivo e perdita di una relazione affettiva nell'infanzia, problematiche per le quali la ricorrente ha eseguito dei regolari consulti psichiatrici e psicoterapeutici, nonché le è stata impostata una terapia farmacologica (cfr. n. 54/2, 60/2, 64/2, 69/2, 77/2, 78/2, 89/2 e 90/2).

E. 12.4.3 Ora, per quanto il Tribunale non intenda sminuire le problematiche mediche di cui i ricorrenti hanno sofferto - ed eventualmente soffrirebbero ancora, non avendo gli insorgenti prodotto in fase ricorsuale ulteriore documentazione medica più recente che attesterebbe il sussistere delle surriferite patologie - le stesse non sono all'evidenza classificabili come di una gravità tale, da concludere per l'inesigibilità del loro allontanamento verso l'Iran a causa delle stesse (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Altresì, si rileva che, secondo informazioni del Tribunale, l'Iran dispone di strutture mediche sufficienti, anche ed in particolare per assicurare un'adeguata cura di problemi psichiatrici (cfr. la sentenza del TAF D-2949/2024 del 30 settembre 2024 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit.), se questi dovessero dopo anni e le cure già ricevute in Svizzera, essere ancora d'attualità. Ciò che tra l'altro è confermato pure dagli asserti dell'insorgente 1, il quale ha rilevato di essere in cura farmacologica per i problemi alla schiena e per le difficoltà nel sonno, già nel suo Paese d'origine (cfr. n. 107/16, D10, pag. 3).

E. 12.5 Alla luce di quanto precede, in una valutazione d'insieme, si giunge alla conclusione che nel caso di un ritorno degli insorgenti in patria, essi non si ritroveranno, per dei motivi individuali di natura economica, sociale o medica, in una situazione d'emergenza esistenziale. L'esecuzione dell'allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 13 Non esistono nel caso concreto nemmeno degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 14 Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria ai ricorrenti, così come da loro concluso in subordine nel loro gravame, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 15 Visto tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezza- mento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione avversata confermata.

E. 16 Alla luce dell’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che

D-5449/2024 Pagina 20 seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo, versato il 30 settembre 2024.

E. 17 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5449/2024 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 30 set- tembre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…), con la moglie
  2. B._______, nata il (…), Iran, entrambi rappresentati dalla MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 luglio 2024 / N (…). D-5449/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a A seguito di uno scritto del 7 giugno 2022 dell’allora loro rappresen- tante legale, che comunicava l’intenzione degli interessati di presentare domanda d’asilo in Svizzera, chiedendo di essere attribuiti al (…) – dove risiederebbe il fratello dell’interessato 1 – o in alternativa al (…), i medesimi hanno depositato formale domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2022. A.b Dalle ricerche intraprese dalla SEM, è risultato che i richiedenti ave- vano ottenuto dei visti dall’C._______. Per questo motivo, l’autorità infe- riore ha iniziato una procedura Dublino, con una relativa richiesta di presa in carico degli interessati all’C._______ il 21 giugno 2022. A.c I richiedenti sono stati sentiti, il (…) giugno 2022, sui loro dati personali, mentre che il (…) luglio 2022 si è tenuto il rispettivo colloquio Dublino. A.d Dopo una prima risposta negativa ricevuta dall’C._______ ed una ri- chiesta di riesame da parte della Svizzera, il 19 luglio 2022, l’autorità (…) competente ha accettato espressamente la presa in carico degli interes- sati. A.e Con decisione del 25 agosto 2022, la SEM ha pronunciato la non en- trata nel merito della domanda d’asilo degli interessati e ha disposto il loro trasferimento verso l’C._______. A.f Tramite la sentenza D-3857/2022 del 9 settembre 2022, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti il 5 settembre 2022 contro la succitata deci- sione della SEM. B. B.a Per mezzo dello scritto del 27 marzo 2023, la nuova rappresentante legale degli interessati, si è rivolta alla SEM per chiedere nuove in merito alla procedura dei suoi assistiti, di cui ha prodotto la relativa procura. Il 5 giugno 2023 ha reiterato la sua richiesta. B.b Con decisione del 15 giugno 2023, l’autorità inferiore ha comunicato che, a causa della scadenza del termine per il trasferimento verso l’C._______, la Svizzera è ora competente per il trattamento della do- manda d’asilo dei richiedenti. Di conseguenza, ha annullato la decisione del 25 agosto 2022 ed ha statuito che la procedura d’asilo nazionale è ri- presa e completata. D-5449/2024 Pagina 3 B.c Il (…) marzo 2024 i richiedenti sono stati sentiti nell’ambito di un’audi- zione sui loro motivi d’asilo. In tale contesto l’interessato 1 ha asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che all’inizio del mese (…) del (…) (secondo il calendario grego- riano: […]), uno zio (…), membro del (…) (nota del Tribunale: […]), si sa- rebbe presentato al suo domicilio, riferendogli che il suo cellulare (dell’in- teressato) era sotto controllo. Pertanto egli avrebbe preso il suo cellulare e quello della moglie (con la quale sarebbero anche cugini) e li avrebbe de- positati in balcone, avvisando dello stesso avvenimento la coniuge. In se- guito si sarebbe rivolto ad un amico D._______, che lo avrebbe indirizzato verso una seconda persona E._______, il quale avrebbe iniziato a prepa- rare il loro espatrio dal Paese. Nel frattempo l’interessato, per motivi lavo- rativi, avrebbe dovuto fare una trasferta presso il (…). Prima di recarvisi, come solito anche in altre trasferte in posti simili, avrebbe dovuto compilare un questionario di sicurezza, dove vi erano pure delle domande legate alle relazioni famigliari. Egli, malgrado avrebbe diversi famigliari che sono o erano coinvolti nell’organizzazione Mujaheddin Khalgh (MEK) o simpatiz- zanti della stessa, non avrebbe risposto a tutto correttamente. Il (…), egli si sarebbe dovuto presentare nell’ufficio “Herasat” (l’ufficio di sicurezza) presente nel (…), dove un uomo della sicurezza gli avrebbe posto delle domande circa il questionario da lui compilato. A seguito di tale episodio, il ricorrente avrebbe chiamato la sua sede lavorativa a F._______, riferendo che doveva rientrarvi per un motivo personale, e sarebbe quindi partito la sera stessa. Nel frattempo avrebbe sollecitato E._______ perché provve- desse quanto prima a farli partire dall’Iran. Più o meno un mese dopo, egli si sarebbe recato assieme ad E._______ al consolato per richiedere i pas- saporti. Dopo circa due settimane, assieme alla moglie, si sarebbe recato nuovamente al consolato a G._______ per ritirare i loro passaporti ed il visto, che avrebbero poi consegnato a E._______. Il (…) (secondo il calen- dario gregoriano equivalente al […]) avrebbe ricevuto una telefonata dall’associazione Nejat, durante la quale gli avrebbero riferito di presentarsi con la moglie all’ufficio (…) di Ettelaat a F._______, (…) dopo, portando con loro i passaporti, per rispondere ad alcune domande. In (…) occasioni l’interessato avrebbe poi consegnato al fratello H._______ (il quale avrebbe acquisito la nazionalità […]) dei soldi, per sostenere l’organizza- zione MEK. Il (…) (equivalente al […] nel calendario gregoriano), l’interes- sato con la moglie sarebbero riusciti ad espatriare via aerea legalmente, partendo dall’aeroporto di F._______ verso I._______. In caso di ritorno in Iran egli teme di essere questionato, incarcerato, e finanche ucciso, a causa della simpatia, della collaborazione e dell’aiuto che egli avrebbe dato all’organizzazione MEK, nonché a causa del suo espatrio. D-5449/2024 Pagina 4 Dal canto suo, l’interessata 2 ha dichiarato di essere espatriata con il ma- rito, in quanto come quest’ultimo si sarebbe dovuta presentare presso gli uffici di Ettelaat per un interrogatorio. Inoltre i suoi famigliari, come quelli del marito, farebbero parte o sarebbero simpatizzanti del MEK. In caso di ritorno in Iran ella teme di essere interrogata, torturata e giustiziata a causa del sostegno dato al MEK. Una volta giunta in Svizzera, assieme al marito, avrebbe partecipato a delle manifestazioni a sostegno dell’organizzazione Mujaheddin. A supporto della loro identità e dei loro motivi d’asilo, essi hanno presen- tato: gli originali delle loro carte d’identità; la copia del mandato di lavoro del (…) inerente al richiedente 1 e le stampe di due tessere lavorative dell’interessato 1. C. Tramite la decisione del 26 luglio 2024 – notificata il 30 luglio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-114/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti, ha respinto le loro domande d’asilo ed ha altresì pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della pre- citata misura. D. Gli interessati hanno impugnato la summenzionata decisione con ricorso del 29 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali), al Tribunale, proponendo, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo. A titolo subordinato, hanno postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Altresì, hanno presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gra- tuito patrocinio, nominando la MLaw Elisabetta Luda quale patrocinatrice d’ufficio. Al ricorso sono stati allegati, quali nuovi documenti e in copia, la dichiara- zione del (…) del (…), sei stampe di fotografie, nonché una chiavetta USB contenente dei video e delle fotografie (tra cui quelle già presentate stam- pate in copia con il ricorso; cfr. per la traduzione del loro contenuto nei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP], MdP n. 4). E. Nella sua decisione incidentale del 19 settembre 2024, il Tribunale ha in primo luogo osservato come i ricorrenti siano autorizzati a soggiornare in D-5449/2024 Pagina 5 Svizzera fino a conclusione della procedura. In seguito, il giudice istruttore incaricato della pratica, osservando come in primo luogo essi non avreb- bero provato la loro indigenza – ciò che il Tribunale metteva in dubbio di primo acchito, viste le loro allegazioni – nonché che le loro motivazioni ri- corsuali apparivano prive di probabilità di successo, ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria totale. Di conseguenza, ha invitato i ricorrenti a voler versare, entro il 4 ottobre 2024, un anticipo sulle presumibili spese proces- suali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dai medesimi in data 30 settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 6). F. Il 25 ottobre 2024, l’autorità inferiore ha potuto presentare la sua risposta, proponendo il respingimento del ricorso. G. Con missiva del 25 novembre 2024, i ricorrenti hanno inoltrato le loro os- servazioni di replica, mentre che la SEM ha duplicato con scritto del 12 di- cembre 2024. Quest’ultimo scritto è stato trasmesso ai ricorrenti per cono- scenza dal Tribunale con ordinanza del 19 dicembre 2024, pronunciando nella stessa anche la chiusura dello scambio di scritti. H. Tramite lo scritto del 2 aprile 2025, i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale delle ulteriori osservazioni a supporto del fatto che essi sarebbero monito- rati anche all’estero dalle autorità iraniane e che sarebbero nel collimatore delle medesime, riconfermandosi nelle loro precedenti argomentazioni e conclusioni. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, segnatamente la varia docu- mentazione medica presente agli atti, verranno ripresi nei considerandi in diritto, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
  3. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed D-5449/2024 Pagina 6 è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del gravame.
  4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  5. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. 3.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
  6. 4.1 In primo luogo il Tribunale, al contrario di quanto argomentato nel ri- corso dagli insorgenti, ritiene di poter seguire la SEM nelle motivazioni della decisione avversata, laddove considera che alcune circostanze narrate da- gli insorgenti, non siano state da loro rese verosimili. D-5449/2024 Pagina 7 4.2 Innanzitutto, l’evento che avrebbe avuto quale protagonista uno zio (…) del ricorrente 1 nel (…) del (…), risulta essere poco plausibile. Invero non si comprende come, se effettivamente tale zio (…) sia un (…) del (…), il ricorrente 1 invece di chiedere delle specificazioni a quest’ultimo in merito alla sua allegazione che il suo cellulare fosse sotto controllo, si sarebbe invece premurato di portare i cellulari in balcone e di discutere con la mo- glie, nonché in seguito, di rivolgersi per avere delle nuove in merito ad un amico, addirittura immantinente effettuando dei passi necessari per la- sciare l’Iran (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4; D9, pag. 3). Tale evento, descritto in modo breve e spiccio, senza alcun elemento probatorio concreto che ne renda perlomeno credibile l’accaduto, è pertanto da ritenere inverosimile. Le argomentazioni ricorsuali del tutto generiche esposte sul punto in que- stione (cfr. pag. 6 del ricorso), non sono atte a modificare la predetta con- clusione. 4.3 Anche i versamenti in denaro che il ricorrente avrebbe effettuato per mano del fratello H._______ all’organizzazione MEK, non sono ritenuti cre- dibili. In merito, il ricorrente è difatti rimasto molto vago rispetto alle circo- stanze concrete in cui egli avrebbe versato i soldi direttamente in mano al fratello. Invero, a parte allegare che in tre occasioni avrebbe consegnato (…) al fratello, (…) e (…) all’(…) (cfr. n. 107/16, D21, pag. 6 e D24 segg., pag. 7), l’insorgente 1 non è riuscito a fornire alcun ulteriore indizio con- creto e reale che ne avvalori la credibilità. In particolare, egli si è dimostrato del tutto insicuro circa lo scopo per il quale tali soldi sarebbero stati effetti- vamente utilizzati, unicamente nominando delle generiche feste (cfr. ibi- dem, D28, pag. 8). Quanto addotto nel ricorso per supportare la veridicità di tali donazioni (cfr. pag. 6 del ricorso), non è in grado di condurre il Tribu- nale ad altro apprezzamento. Non può difatti essere seguita l’argomenta- zione degli insorgenti, che ritengono come il ricorrente 1 non chiedesse informazioni al fratello in merito all’uso che avrebbe fatto dei soldi versatigli dall’interessato, in quanto per quest’ultimo sarebbe stato un rischio la de- tenzione di tali informazioni, poiché non soltanto risulta una spiegazione fornita solamente in fase ricorsuale e per nulla evincibile dagli asserti pro- posti dal ricorrente dinanzi all’autorità inferiore, bensì rende ancora meno credibile che tali fondi siano stati versati ed effettivamente devoluti all’or- ganizzazione MEK, in quanto non è credibile che l’insorgente non si sia per lo meno accertato presso il fratello che tali soldi fossero stati realmente riversati alla predetta organizzazione. La copia della dichiarazione del (…) del (…) – prodotta con il ricorso – al contrario di quanto allegato nello stesso, non soltanto non attesta le circostanze dei versamenti effettuati dal ricorrente 1 al fratello né come gli stessi sarebbero stati utilizzati, bensì aggiunge maggiori indizi d’inverosimiglianza ai medesimi. Invero, nel D-5449/2024 Pagina 8 documento succitato viene riportato come entrambi i ricorrenti avrebbero inviato “diversi contributi dall’interno dell’Iran” al MEK, ciò che non soltanto i predetti non hanno mai allegato, ma addirittura hanno negato di aver fatto (cfr. n. 107/16, D21, pag. 6 e D24, pag. 7; n. 108/7, D16 seg., pag. 4). Alla dichiarazione predetta, già per questa incongruenza importante, non può pertanto essere accordata alcuna valenza probatoria. 4.4 Ciò posto, non può essere invece condivisa la conclusione d’inverosi- miglianza esposta nella decisione avversata, riguardo all’episodio in merito all’interrogatorio sul questionario di sicurezza asserito dall’insorgente 1, come pure che questi con la moglie sarebbero stati convocati all’ufficio (…) di Ettelaat a F._______ da parte dell’associazione Nejat. Invero, in merito, ed al contrario di quanto presente nel provvedimento impugnato e nella risposta della SEM, il Tribunale denota come il ricorrente 1 ha fornito diversi dettagli concreti nel suo racconto, riportando sia le circostanze nelle quali tali eventi sarebbero successi, sia il contenuto della conversazioni – anche con i dialoghi diretti avvenuti durante l’interrogatorio, rispettivamente nel corso della telefonata ricevuta da un membro di Nejat – nonché le date esatte degli stessi, senza mai risultare incoerente, come pure circa il com- portamento che egli avrebbe adottato successivamente (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4 seg.; D19, pag. 5 seg.; D30 segg., pag. 8 segg.). Tali eventi sono peraltro descritti, seppure brevemente, anche dalla ricorrente 2 nello stesso modo (cfr. n. 108/7, D9, pag. 3; D13 segg., pag. 3 seg.). Pertanto, in un’analisi del complesso di tali allegazioni, dove si rimarcano diversi in- dizi reali, il Tribunale giunge alla conclusione di verosimiglianza dei suddetti episodi. Gli stessi però, come si vedrà nei considerandi che seguono, non sono invece ritenuti pertinenti dal profilo dell’art. 3 LAsi.
  7. 5.1 Il Tribunale deve quindi ora esaminare se le restanti dichiarazioni dei ricorrenti, considerate verosimili (cfr. supra consid. 4), adempiano alle con- dizioni poste dall’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 5.2 Nel corso delle loro audizioni i ricorrenti hanno affermato che il ricor- rente 1 sarebbe stato interrogato in un’occasione dall’ufficio Herasat ri- guardo ad un questionario di sicurezza che egli avrebbe compilato (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4 seg.; D30 segg., pag. 8 seg.; n. 108/7, D9, pag. 3; D13 seg., pag. 3 seg.). Inoltre, essi hanno asserito di essere simpatizzanti del MEK, come pure la loro famiglia che avrebbe anche dei membri militanti per tale organizzazione, nonché che sarebbero stati convocati a presen- tarsi presso l’ufficio di Ettelaat il (…) per essere interrogati (cfr. n. 107/16, D-5449/2024 Pagina 9 D16 segg., pag. 3 segg.; n. 108/7, D9, pag. 3; D13 segg., pag. 3 seg.; D19 segg., pag. 4 seg.). 5.3 Innanzitutto, le circostanze sopra ritenute verosimili (cfr. consid. 4.4), non raggiungono, agli occhi del Tribunale, per lo meno dal profilo oggettivo, un grado d’intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante, rispettivamente d’instillare un timore fondato di subire dei seri pregiudizi in caso di un ritorno dei ricorrenti in patria ai sensi dell’art. 3 LAsi, per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Difatti, a parte l’interrogatorio in merito al questionario compilato, subito sul posto di lavoro dall’insor- gente 1, nonché la telefonata di convocazione presso l’ufficio (…) di Ette- laat il (…), gli insorgenti non hanno riportato alcunché di concreto che sa- rebbe successo loro personalmente per mano delle autorità iraniane prima del loro espatrio (cfr. n. 107/16, D16 segg., pag. 3 segg.; n. 108/7, D21 segg., pag. 5). Essi hanno peraltro potuto lasciare il loro Paese d’origine legalmente, con i loro passaporti, e per via aerea (cfr. n. 43/2; 45/3 e 107/16, D67 seg., pag. 13), ovvero la via più controllata esistente, senza alcun intoppo. Anche considerando la possibilità di corrompere con il de- naro dei funzionari in aeroporto per mano del passatore che avrebbe orga- nizzato il loro viaggio, perché essi abbiano potuto passare i controlli come da loro affermato anche nel ricorso (cfr. pag. 5 seg.), risulta tuttavia piutto- sto strano, che malgrado essi avessero timore di essere sorvegliati, si siano comunque presentati personalmente al consolato a G._______ sia per ritirare il passaporto sia per il visto (cfr. n. 107/16, D17 segg., pag. 5 seg.), nonché che abbiano intrapreso il viaggio in aereo legalmente, nono- stante fossero attesi presso l’ufficio di Ettelaat (…) dopo. Inoltre, è soltanto con il loro scritto del 2 aprile 2025 che i ricorrenti hanno asserito che Ette- laat si sarebbe interessato a loro, telefonando il (…) alla madre della ricor- rente ed interrogandola il giorno seguente riguardo alla figlia, in particolare in merito alle supposte attività all’estero per il MEK effettuate dalla stessa. Essi non hanno invece mai asserito in precedenza di essere stati ricercati in qualche modo da parte delle autorità iraniane, anche presso i loro parenti tutt’ora residenti in Iran (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 107/16, D61 segg., pag. 13), né provato, o per lo meno reso verosimile, che queste si siano interessate a loro in qualche modo. Per quanto non già ritenuto sopra inverosimile, il ricorrente 1 ha difatti uni- camente asserito che in patria avrebbe mostrato dei video e dei filmati di trasmissioni televisive del MEK alle sue (…), cancellando poi dal computer le stesse. A causa di tali episodi (cfr. n. 107/16, D50 seg., pag. 12), non meglio definiti e precisati anche rispetto a quando sarebbero avvenuti, an- che fossero ritenuti verosimili, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo che gli stessi siano venuti a conoscenza delle autorità iraniane. D-5449/2024 Pagina 10 Invero, se ciò fosse stato il caso, le stesse non avrebbero in alcun modo mancato di presentarsi presso il domicilio dei ricorrenti e/o dei loro fami- gliari, né d’interrogare questi ultimi, e ciò ben prima che gli insorgenti aves- sero potuto effettuare tutti i preparativi per lasciare il Paese d’origine, pure riuscendo a (…) (cfr. n. 108/7, D36 segg., pag. 6). Le circostanze descritte per la prima volta dagli insorgenti nello scritto del 2 aprile 2025, di eventi tra l’altro che sarebbero successi mesi prima, sono da ritenere poco credi- bili, in quanto risulta perlomeno strano che, come descritto, agenti di Ette- laat avrebbero chiesto alla madre della ricorrente di chiedere alla figlia per- ché si fosse recata a dei raduni ed a quanti, senza averle imposto che tale comunicazione avvenisse in loro presenza o ancora senza darle una sca- denza per riportare quanto appreso dalla figlia. Invero, non sono stati ripor- tati ulteriori contatti tra la madre della ricorrente 2 e Ettelaat, ciò che quest’ultima non avrebbe mancato di effettuare se effettivamente fossero stati realmente interessati alla ricorrente 2. Peraltro, i ricorrenti non descri- vono nelle ore d’interrogatorio che avrebbe subito la madre della ricorrente 2 da parte di agenti di Ettelaat, cosa in definitiva ella avrebbe rivelato agli stessi, a parte negare che si trattasse della figlia, quella raffigurata in due fotografie che le sarebbero state mostrate dagli agenti. Questa mancanza di dettagli rende ancora meno credibili gli eventi da loro narrati. Non si com- prende poi di quali messaggi tra la ricorrente 2 e la madre gli insorgenti sarebbero in possesso, allorché essi hanno citato in precedenza unica- mente di aver ricevuto una telefonata dalla madre della ricorrente 2, senza in alcun modo citare dei messaggi, né cosa questi conterrebbero. Il Tribu- nale non ritiene pertanto necessario richiedere o attendere la produzione dei medesimi, così come proposto dai ricorrenti nelle loro osservazioni del 2 aprile 2025. Peraltro, oltre all’inverosimiglianza dei predetti asserti, il Tri- bunale rileva che gli stessi, in quanto eventi fondati su delle allegazioni riportate ai ricorrenti da parte di terzi, sono già di per sé opinabili e non risultano per questo motivo rilevanti (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il princi- pio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). 5.4 Visto quanto precede, considerati nel loro insieme i succitati elementi, gli stessi conducono lo scrivente Tribunale alla conclusione che i ricorrenti al momento della loro partenza dal Paese d’origine non avessero alcun timore, per lo meno dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni da parte delle autorità iraniane per il fatto di doversi presentare presso l’ufficio di Ettelaat per rispondere ad alcuni quesiti, né che, nel caso di un loro ri- torno nel Paese d’origine, essi debbano temere di subire, in un futuro pros- simo e secondo un’elevata probabilità, delle persecuzioni determinanti ai D-5449/2024 Pagina 11 sensi dell’asilo. Ciò in quanto né la loro simpatia personale per il MEK, né men che meno la loro collaborazione e l’aiuto dato all’organizzazione pre- detta, come da loro asserito (cfr. n. 107/16, D77, pag. 14; n. 108/7, D40, pag. 6), per quanto precede, non sono stati da loro resi né verosimili né pertinenti ai fini dell’asilo. In tale contesto si rammenta che la sola ipotetica possibilità di subire delle persecuzioni al loro rientro nel Paese d’origine, e ciò in particolare a causa di un interrogatorio presso le autorità iraniane che potrebbero essere tenuti a sostenere, in mancanza di qualsiasi indizio con- creto e sostanziato in tal senso, non è sufficiente ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 con i riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2008/12 consid. 5.1). 5.5 Anche le allegazioni apportate in fase ricorsuale, non sono atte a mo- dificare il predetto apprezzamento. Invero, i ricorrenti, al contrario di quanto da loro addotto nel gravame, non sono stati in grado di rendere verosimile il loro supporto economico al MEK né i loro supposti rapporti con il mede- simo, né ancor meno che il ricorrente 1 sarebbe stato “scoperto” dalle au- torità iraniane a causa degli stessi (cfr. ricorso, pag. 7). A tal proposito si evidenzia ancora, come per le autorità iraniane – e ciò vale anche per le attività effettuate da Herasat, il quale sarebbe un ente statale (cfr. n. 107/16, precisazione alla D35, pag. 16) – sarebbe stato facile, e senza bisogno di riempire un questionario, conoscere gli effettivi famigliari del ri- corrente 1, e se fossero state interessate a lui – o alla ricorrente 2 – non avrebbero sicuramente atteso anni, lasciando continuare il ricorrente 1 a lavorare tranquillamente e ciò malgrado gli asserti scorretti da lui resi negli svariati formulari di sicurezza che negli anni avrebbe dovuto compilare. Anzi, proprio per queste dichiarazioni scorrette da lui rilasciate in tali for- mulari, egli doveva attendersi, prima o poi, che le autorità del suo Paese d’origine, lo questionassero in merito, rispettivamente gliene chiedessero le ragioni.
  8. 6.1 Dal profilo oggettivo dei motivi d’espatrio, occorre analizzare se gli in- sorgenti a causa dei loro parenti (i fratelli del ricorrente 1, la sorella del ricorrente 1, il padre della ricorrente 2, nonché degli zii di ambo i ricorrenti), che avrebbero tutt’ora dei legami rispettivamente sarebbero stati dei sim- patizzanti o dei membri conosciuti dell’organizzazione MEK o del (…) (cfr. n. 107/16, D22, pag. 6 seg.; n. 108/7, D20, pag. 4), rischino di subire delle persecuzioni riflesse d’intensità sufficiente ai sensi dell’asilo. 6.2 Si rimarca in proposito come i ricorrenti non abbiano mai addotto di essere stati interrogati sul conto dei loro famigliari da parte delle autorità D-5449/2024 Pagina 12 iraniane, allorché si sarebbero ancora trovati nel loro Paese d’origine. Ciò che queste ultime non avrebbero di certo mancato di fare in tutti questi anni se i ricorrenti li avessero interessati in tal senso, essendo come i due fratelli del ricorrente 1, si trovino all’estero già da svariati anni, e che questi anche in passato ha potuto effettuare diversi viaggi fuori dall’Iran per motivi di la- voro, senza che neppure al suo ritorno subisse un qualsivoglia pregiudizio o interrogatorio. Inoltre, la sorella del ricorrente 1, si troverebbe ancora in Iran, come pure la madre di questi, e quindi non si ravvede come le autorità iraniane debbano interessarsi agli insorgenti, essendo queste ultime diret- tamente reperibili sul suolo iraniano. Per quanto attiene al padre della ri- corrente 2 ed ai vari zii che sarebbero stati simpatizzanti o membri del MEK, risulta come gli stessi siano nel frattempo stati uccisi o deceduti, e pertanto non si ravvede quale interesse potrebbero nutrire a tal proposito le autorità del loro Paese d’origine. Inoltre l’aiuto che i genitori del ricorrente 1 avrebbero prestato all’organizzazione predetta, in particolare cucinando e portando loro il cibo od accogliendo in visita a casa loro membri del MEK, nonché facendo visita alla sorella del ricorrente 1 in carcere (cfr. n. 107/16, D52, pag. 12), risalgono agli (…) (i nostri […]), e quindi non si ravvede più alcuna attualità all’interessamento delle autorità iraniane al ricorrente 1, e men che meno alla ricorrente 2, a ragione di tali eventi. Altresì, a parte l’insorgente 1 che ha addotto come in passato alcuni suoi famigliari siano stati questionati dalle autorità iraniane, ma non sul suo conto, i ricorrenti non hanno reso verosimile l’unico interrogatorio che sarebbe stato effet- tuato da queste ultime di recente nei confronti della madre della ricorrente 2 (cfr. supra consid. 5.3). Da ultimo, si rileva come l’impossibilità di trovare lavoro per la ricorrente 2 nel suo Paese d’origine, che ella riconduce alle sue relazioni famigliari, non è supportata da alcun elemento concreto e fondato che porti a concludere che ella venisse in realtà rifiutata per uno dei motivi esaustivamente elencati all’art. 3 LAsi, né che tale impossibilità di trovare lavoro abbia reso la sua esistenza insopportabile nel Paese d’ori- gine, da non lasciarle altra scelta che l’espatrio. 6.3 Sulla scorta di quanto precede, come pure poiché non sono stati resi verosimili rispettivamente rilevanti i contatti che i ricorrenti avrebbero avuto con le autorità predette, né che queste ultime siano venute a conoscenza della loro simpatia per il MEK, si ritiene che i ricorrenti non abbiano provato, rispettivamente reso perlomeno verosimile, che nel caso di un loro ritorno in Iran, essi possano subire delle persecuzioni riflesse determinanti a causa dei legami dei loro famigliari con il MEK e per il fatto che in partico- lare i fratelli del ricorrente 1 siano espatriati dall’Iran e si trovino l’uno in Svizzera e l’altro nel (…) in J._______ (cfr. n. 107/16, D23, pag. 7). D-5449/2024 Pagina 13
  9. 7.1 In un passo successivo, occorre valutare se a causa delle attività poli- tiche svolte in Svizzera dai ricorrenti, sussistano dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’art. 54 LAsi. 7.2 Giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Colui che si prevale di un rischio di persecuzione nel suo Paese d’origine o di provenienza, generato unicamente dalla sua partenza da tale Paese o dal suo comportamento posteriore alla sua partenza dallo stesso, si pre- vale di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ai sensi della prima norma citata. In presenza di tali motivi, la qualità di rifugiato è riconosciuta se, dopo un esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto che le attività politiche esercitate dopo la partenza dal Paese d’origine siano giunte a conoscenza delle autorità di tale Paese e che il comportamento del richiedente comporterebbe, in modo altamente probabile, un rischio di persecuzione da parte loro (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e rif. cit.; 2008/57 consid. 4.4; GICRA 1995 n. 9 consid. 8c e rif. cit.; Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], Handbuch zum Asyl- und Wegweisung- sverfahren, 3a ed., 2021, pag. 246 seg.). 7.3 Nella giurisprudenza del Tribunale viene riconosciuto che i servizi se- greti iraniani siano in misura d’esercitare una stretta sorveglianza delle at- tività politiche che sono intraprese contro il regime vigente a Teheran, in particolare da parte dei cittadini iraniani residenti all’estero. Tuttavia, l’at- tenzione delle autorità si concentra essenzialmente sulle persone con un profilo particolare, che agiscono al di là del quadro abituale d’opposizione di massa e che occupano delle funzioni e/o svolgono delle attività di una natura tale (il criterio di pericolosità si rivela qui determinante) che esse rappresenterebbero una seria e concreta minaccia per il governo in que- stione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 lu- glio 2016 consid. 4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ad esempio, non rappre- senta una tale minaccia, il richiedente che, non conosciuto quale opposi- tore politico prima della sua partenza dall’Iran, ha assunto certe attività, anche responsabilità, in seno ad un movimento d’opposizione (quale per- sona di contatto), ma non si è distinto per una sua posizione di leader du- rante le manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato nominativamente nella stampa e non ha prodotto un’attività che sorpassa oltre misura quella di numerosi dei suoi compatrioti critici verso il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Pertanto, non è l’esposizione di una persona – nel senso che ella possa essere riconosciuta – che è D-5449/2024 Pagina 14 determinante, ma il suo grado d’implicazione, l’impatto della sua persona- lità, del suo discorso e del suo contenuto, come pure della sua ricezione presso la popolazione; ovvero una congiunzione di fattori che permettano di considerare che essa possa costituire una minaccia per il regime ira- niano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Inoltre, i servizi segreti iraniani sono in grado di fare la distinzione tra le persone che s’impegnano in ma- niera sincera in un processo d’opposizione e gli opportunisti che hanno come scopo quello di lanciarsi in azioni che assicurino loro un diritto di sog- giorno nel loro Paese d’accoglienza, senza implicazione personale in un reale impegno d’opposizione (cfr. sentenza del TAF nelle cause congiunte E-7255/2023, E-7258/2023 e E-7260/2023 del 3 marzo 2025 consid. 6.7.4). Tale giuri- sprudenza risulta essere tutt’oggi ancora valida (cfr. ex multis la sentenza del TAF E-3266/2021 del 3 marzo 2025 consid. 5.2.1). 7.4 7.4.1 Venendo al caso concreto, la ricorrente 2 nella sua audizione del 13 marzo 2024, ha asserito che con il marito avrebbero partecipato a delle manifestazioni, segnatamente ad una manifestazione a K._______ per chiedere la (…), nonché sui social network, come (…), farebbero delle tra- duzioni (cfr. n. 108/7, D18, pag. 4). Nel loro ricorso, supportato da docu- mentazione fotografica, essi hanno ribadito la loro partecipazione a mani- festazioni, in particolare ad una tenutasi a K._______, dove avrebbero par- lato direttamente di fronte alle (…) “contro la dittatura dei mullah e con lo scopo della democratizzazione dell’Iran” (cfr. ricorso, pag. 7). 7.4.2 Alla stessa stregua dell’autorità inferiore, ed al contrario di quanto sostenuto nel gravame, anche agli occhi del Tribunale, tali attività non rap- presentano una seria e concreta minaccia per le autorità iraniane, che siano in grado di motivare un rischio rilevante ai sensi dell’art. 54 LAsi. In- vero seppure dalla documentazione fotografica e dai video presentati, essi risultano effettivamente visibili quali partecipanti ad una o più manifesta- zioni – in una fotografia reggendo il ricorrente 1 un manifesto ed in un video dove essi si esprimono pubblicamente durante la manifestazione criticando il regime iraniano e riferendo di essere simpatizzanti del partito MEK, non- ché leggendo e pronunciando slogan contro il regime (per la traduzione dei testi pronunciati dai ricorrenti nei supporti video presentati, il Tribunale si è basato sulle traduzioni effettuate dalla SEM, cfr. MdP n. 6) – non si ravvede nelle critiche da loro mosse e negli asserti da loro profferiti, un contenuto tale dei loro interventi in pubblico (che paiono dai loro asserti e dalla docu- mentazione fotografica del tutto limitati a poche manifestazioni) che si di- scosterebbero dalle critiche generiche mosse contro il regime iraniano D-5449/2024 Pagina 15 dall’opposizione di massa. Peraltro, a differenza di quanto implicitamente i ricorrenti sostengono nel loro ricorso, non si ravvisa nella loro partecipa- zione a tali manifestazioni, nell’ambito della quale in un’occasione avreb- bero parlato dinanzi alle (…) a K._______, una partecipazione di partico- lare spicco e men che meno dimostrato una particolare posizione o fun- zione degli stessi, da farli emergere dalla massa di cittadini che criticano il regime iraniano. Altresì, essi con la produzione della documentazione fo- tografica e video succitata, non hanno in alcun modo dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che di tali loro partecipazioni ad alcune manifesta- zioni in Svizzera le autorità iraniane sarebbero venute effettivamente a co- noscenza. Invero, le osservazioni da loro presentate con lo scritto del 2 aprile 2025, sono già state sopra ritenute inverosimili ed irrilevanti (cfr. consid. 5.3) e pertanto non ci si attarderà ulteriormente in merito. Poiché inoltre essi non erano conosciuti quali oppositori nel loro Paese d’origine e che le stesse attività sarebbero intervenute soltanto in un pe- riodo ben circoscritto – non avendo essi più prodotto alcuna documenta- zione atta a sostenere ulteriori loro partecipazioni o attività d’opposizione – successivo alle vaste reazioni popolari seguite alla morte della (…) L._______; anche ai servizi segreti iraniani, come già al Tribunale, non po- trà passare inosservato come lo scopo di tali azioni fosse in realtà quello di assicurarsi un diritto di soggiorno in Svizzera, più che una reale e veri- tiera implicazione personale nell’opposizione (cfr. per quest’ultima differen- ziazione da parte dei servizi segreti iraniani le sentenze del Tribunale E-6352/2020 consid. 4.4.1, D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). La dichiarazione del (…) del (…), di cui si è già detto sopra non ha alcuna portata probatoria, contiene degli asserti del tutto generici in merito alle partecipazioni alle manifestazioni dei ricorrenti, che non fa quindi giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quella che precede. Da ultimo, circa l’ulteriore sostegno che i ricorrenti avrebbero dato al MEK, effettuando delle traduzioni, lo stesso non è stato in alcun modo supportato con documentazione che ne attesterebbe la veridicità e la portata, né che di tali supposte attività il regime iraniano ne sarebbe venuto a conoscenza. 7.4.3 Riassumendo, le attività politiche invocate dai ricorrenti, non sono quindi atte a fondare l’esistenza di una messa in pericolo concreta e perti- nente, ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l’art. 54 LAsi, nel caso di un loro ritorno in Iran. D-5449/2024 Pagina 16
  10. Sulla scorta di quanto precede, agli atti all’incarto non sussiste nessun in- dizio che faccia presagire che i ricorrenti, nel caso di un loro ritorno in Iran, potrebbero subire dei pregiudizi seri ai sensi dell’asilo. L’autorità inferiore ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato agli stessi e respinto la loro domanda d’asilo.
  11. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
  12. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
  13. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giu- risprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate- ria d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.2 Innanzitutto, a ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le per- sone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti all’inserto né negli asserti ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: CAT) nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di D-5449/2024 Pagina 17 seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situa- zione generale dei diritti dell’uomo vigente in Iran, non risulta essere osta- tiva all’ammissibilità dell’esecuzione dei ricorrenti (cfr. anche in merito infra consid. 12.2; ex multis le sentenze del Tribunale D-2078/2021 del 14 marzo 2025 consid. 9.3, E-3266/2021 del 3 marzo 2025 consid. 7.2.5). 11.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti verso l’Iran risulta essere ammissibile ai sensi delle norme internazionali e nazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
  14. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 12.2 Anche tenuto conto che la situazione generale dei diritti dell’uomo in Iran risulta essere difficile (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-3266/2021 succitata consid. 7.3.2, D-7489/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 9.1 e 9.2.1), nel suddetto Paese non vige allo stato attuale una situazione di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, cosicché l’esecuzione dell’allontanamento nel predetto Paese ri- sulta essere, in principio, ragionevolmente esigibile (cfr. ex multis la sen- tenza del TAF D-2078/2021 succitata consid. 9.5). 12.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all’incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti implicherebbe una loro messa in pericolo concreta. A tal pro- posito, v’è infatti da evidenziare come entrambi gli interessati, senza figli a carico, dispongano di una formazione di grado (…) (cfr. n. 107/16, D69, pag. 13; n. 108/7, D28 segg., pag. 5), nonché il ricorrente 1 pure di vasta esperienza professionale, da ultimo quale (…), occupandosi principal- mente del (…) (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4, D70 segg., pag. 13 seg.); ciò che gli permetterà senz’altro di trovare in breve tempo un’attività lucrativa. In Iran essi dispongono inoltre di una buona rete famigliare – in particolare la madre e la sorella del ricorrente 1, con le quali risulta essere tuttora in contatto regolare, come pure la madre della ricorrente 2, i quali vivrebbero tutti a F._______ (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 107/16, D61 segg., pag. 13) – sulla quale gli insorgenti potranno senz’altro contare per coprire i loro bisogni essenziali, in caso di necessità. D-5449/2024 Pagina 18 12.4 Resta ancora da esaminare se dei motivi medici siano suscettibili di rendere l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti inesigibile. 12.4.1 Dagli atti medici presenti all’inserto, si evince che al ricorrente 1, dal profilo somatico, gli sono state diagnosticate le seguenti patologie: esito di trauma lombare, lombalgia acuta, (…), dispnea sotto sforzo (cfr. n. 31/4, 56/3 e 81/2), nonché di piccoli ascessi all’ascella destra (cfr. n. 50/3), di tosse senza espettorato (cfr. n. 59/2) e di gastrite acuta (cfr. n. 88/2). Pro- blematiche per le quali ha ricevuto le necessarie cure farmacologiche ed eseguiti gli adeguati esami (cfr. n. 51/1, 56/3, 59/2, 61/3, 65/3 e 70/2). Dal profilo psichiatrico, al ricorrente 1 è stata invece diagnosticata una sin- drome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozio- nali, per la quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 79/2, 80/2 e 86/2). 12.4.2 Dal canto suo, la ricorrente 2, ha effettuato diversi consulti medici, nell’ambito dei quali sono state poste le seguenti diagnosi dal profilo soma- tico: amenorrea secondaria (cfr. n. 32/2) – per le quali sono state eseguite anche delle visite ginecologiche, risultate nella norma (cfr. n. 33/2) –, infe- zione delle vie respiratorie, sindrome cervico-vertebrale e lombo-vertebrale cronica, nonché cervicalgia probabilmente di origine osteo-muscolare da circa due anni, problemi di salute per i quali è stato impostato un tratta- mento farmacologico (cfr. n. 55/2, 57/2, 62/2 e 63/2), nonché delle sedute di fisioterapia (cfr. n. 76/2). Ella ha inoltre beneficiato di una visita dentale per un’infezione apicale ad un dente (cfr. n. 58/3). Mentre che dal profilo psichiatrico, sono state recensite le seguenti diagnosi: disturbo d’ansia (cfr. n. 32/2, 55/2 e 62/2), disturbo misto ansioso-depressivo e perdita di una relazione affettiva nell’infanzia, problematiche per le quali la ricorrente ha eseguito dei regolari consulti psichiatrici e psicoterapeutici, nonché le è stata impostata una terapia farmacologica (cfr. n. 54/2, 60/2, 64/2, 69/2, 77/2, 78/2, 89/2 e 90/2). 12.4.3 Ora, per quanto il Tribunale non intenda sminuire le problematiche mediche di cui i ricorrenti hanno sofferto – ed eventualmente soffrirebbero ancora, non avendo gli insorgenti prodotto in fase ricorsuale ulteriore do- cumentazione medica più recente che attesterebbe il sussistere delle sur- riferite patologie – le stesse non sono all’evidenza classificabili come di una gravità tale, da concludere per l’inesigibilità del loro allontanamento verso l’Iran a causa delle stesse (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del D-5449/2024 Pagina 19 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Al- tresì, si rileva che, secondo informazioni del Tribunale, l’Iran dispone di strutture mediche sufficienti, anche ed in particolare per assicurare un’ade- guata cura di problemi psichiatrici (cfr. la sentenza del TAF D-2949/2024 del 30 settembre 2024 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit.), se questi doves- sero dopo anni e le cure già ricevute in Svizzera, essere ancora d’attualità. Ciò che tra l’altro è confermato pure dagli asserti dell’insorgente 1, il quale ha rilevato di essere in cura farmacologica per i problemi alla schiena e per le difficoltà nel sonno, già nel suo Paese d’origine (cfr. n. 107/16, D10, pag. 3). 12.5 Alla luce di quanto precede, in una valutazione d’insieme, si giunge alla conclusione che nel caso di un ritorno degli insorgenti in patria, essi non si ritroveranno, per dei motivi individuali di natura economica, sociale o medica, in una situazione d’emergenza esistenziale. L’esecuzione dell’al- lontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
  15. Non esistono nel caso concreto nemmeno degli impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 con- sid. 12).
  16. Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria ai ricorrenti, così come da loro concluso in subordine nel loro gravame, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
  17. Visto tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezza- mento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione avversata confermata.
  18. Alla luce dell’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che D-5449/2024 Pagina 20 seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo, versato il 30 settembre 2024.
  19. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-5449/2024 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  20. Il ricorso è respinto.
  21. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 30 set- tembre 2024.
  22. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5449/2024 Sentenza del 13 giugno 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Kaspar Gerber, Giulia Marelli, cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nato il (...), con la moglie

2. B._______, nata il (...), Iran, entrambi rappresentati dalla MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A seguito di uno scritto del 7 giugno 2022 dell'allora loro rappresentante legale, che comunicava l'intenzione degli interessati di presentare domanda d'asilo in Svizzera, chiedendo di essere attribuiti al (...) - dove risiederebbe il fratello dell'interessato 1 - o in alternativa al (...), i medesimi hanno depositato formale domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2022. A.b Dalle ricerche intraprese dalla SEM, è risultato che i richiedenti avevano ottenuto dei visti dall'C._______. Per questo motivo, l'autorità inferiore ha iniziato una procedura Dublino, con una relativa richiesta di presa in carico degli interessati all'C._______ il 21 giugno 2022. A.c I richiedenti sono stati sentiti, il (...) giugno 2022, sui loro dati personali, mentre che il (...) luglio 2022 si è tenuto il rispettivo colloquio Dublino. A.d Dopo una prima risposta negativa ricevuta dall'C._______ ed una richiesta di riesame da parte della Svizzera, il 19 luglio 2022, l'autorità (...) competente ha accettato espressamente la presa in carico degli interessati. A.e Con decisione del 25 agosto 2022, la SEM ha pronunciato la non entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati e ha disposto il loro trasferimento verso l'C._______. A.f Tramite la sentenza D-3857/2022 del 9 settembre 2022, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti il 5 settembre 2022 contro la succitata decisione della SEM. B. B.a Per mezzo dello scritto del 27 marzo 2023, la nuova rappresentante legale degli interessati, si è rivolta alla SEM per chiedere nuove in merito alla procedura dei suoi assistiti, di cui ha prodotto la relativa procura. Il 5 giugno 2023 ha reiterato la sua richiesta. B.b Con decisione del 15 giugno 2023, l'autorità inferiore ha comunicato che, a causa della scadenza del termine per il trasferimento verso l'C._______, la Svizzera è ora competente per il trattamento della domanda d'asilo dei richiedenti. Di conseguenza, ha annullato la decisione del 25 agosto 2022 ed ha statuito che la procedura d'asilo nazionale è ripresa e completata. B.c Il (...) marzo 2024 i richiedenti sono stati sentiti nell'ambito di un'audizione sui loro motivi d'asilo. In tale contesto l'interessato 1 ha asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che all'inizio del mese (...) del (...) (secondo il calendario gregoriano: [...]), uno zio (...), membro del (...) (nota del Tribunale: [...]), si sarebbe presentato al suo domicilio, riferendogli che il suo cellulare (dell'interessato) era sotto controllo. Pertanto egli avrebbe preso il suo cellulare e quello della moglie (con la quale sarebbero anche cugini) e li avrebbe depositati in balcone, avvisando dello stesso avvenimento la coniuge. In seguito si sarebbe rivolto ad un amico D._______, che lo avrebbe indirizzato verso una seconda persona E._______, il quale avrebbe iniziato a preparare il loro espatrio dal Paese. Nel frattempo l'interessato, per motivi lavorativi, avrebbe dovuto fare una trasferta presso il (...). Prima di recarvisi, come solito anche in altre trasferte in posti simili, avrebbe dovuto compilare un questionario di sicurezza, dove vi erano pure delle domande legate alle relazioni famigliari. Egli, malgrado avrebbe diversi famigliari che sono o erano coinvolti nell'organizzazione Mujaheddin Khalgh (MEK) o simpatizzanti della stessa, non avrebbe risposto a tutto correttamente. Il (...), egli si sarebbe dovuto presentare nell'ufficio "Herasat" (l'ufficio di sicurezza) presente nel (...), dove un uomo della sicurezza gli avrebbe posto delle domande circa il questionario da lui compilato. A seguito di tale episodio, il ricorrente avrebbe chiamato la sua sede lavorativa a F._______, riferendo che doveva rientrarvi per un motivo personale, e sarebbe quindi partito la sera stessa. Nel frattempo avrebbe sollecitato E._______ perché provvedesse quanto prima a farli partire dall'Iran. Più o meno un mese dopo, egli si sarebbe recato assieme ad E._______ al consolato per richiedere i passaporti. Dopo circa due settimane, assieme alla moglie, si sarebbe recato nuovamente al consolato a G._______ per ritirare i loro passaporti ed il visto, che avrebbero poi consegnato a E._______. Il (...) (secondo il calendario gregoriano equivalente al [...]) avrebbe ricevuto una telefonata dall'associazione Nejat, durante la quale gli avrebbero riferito di presentarsi con la moglie all'ufficio (...) di Ettelaat a F._______, (...) dopo, portando con loro i passaporti, per rispondere ad alcune domande. In (...) occasioni l'interessato avrebbe poi consegnato al fratello H._______ (il quale avrebbe acquisito la nazionalità [...]) dei soldi, per sostenere l'organizzazione MEK. Il (...) (equivalente al [...] nel calendario gregoriano), l'interessato con la moglie sarebbero riusciti ad espatriare via aerea legalmente, partendo dall'aeroporto di F._______ verso I._______. In caso di ritorno in Iran egli teme di essere questionato, incarcerato, e finanche ucciso, a causa della simpatia, della collaborazione e dell'aiuto che egli avrebbe dato all'organizzazione MEK, nonché a causa del suo espatrio. Dal canto suo, l'interessata 2 ha dichiarato di essere espatriata con il marito, in quanto come quest'ultimo si sarebbe dovuta presentare presso gli uffici di Ettelaat per un interrogatorio. Inoltre i suoi famigliari, come quelli del marito, farebbero parte o sarebbero simpatizzanti del MEK. In caso di ritorno in Iran ella teme di essere interrogata, torturata e giustiziata a causa del sostegno dato al MEK. Una volta giunta in Svizzera, assieme al marito, avrebbe partecipato a delle manifestazioni a sostegno dell'organizzazione Mujaheddin. A supporto della loro identità e dei loro motivi d'asilo, essi hanno presentato: gli originali delle loro carte d'identità; la copia del mandato di lavoro del (...) inerente al richiedente 1 e le stampe di due tessere lavorative dell'interessato 1. C. Tramite la decisione del 26 luglio 2024 - notificata il 30 luglio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-114/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti, ha respinto le loro domande d'asilo ed ha altresì pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della precitata misura. D. Gli interessati hanno impugnato la summenzionata decisione con ricorso del 29 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali), al Tribunale, proponendo, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo subordinato, hanno postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio, nominando la MLaw Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio. Al ricorso sono stati allegati, quali nuovi documenti e in copia, la dichiarazione del (...) del (...), sei stampe di fotografie, nonché una chiavetta USB contenente dei video e delle fotografie (tra cui quelle già presentate stampate in copia con il ricorso; cfr. per la traduzione del loro contenuto nei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP], MdP n. 4). E. Nella sua decisione incidentale del 19 settembre 2024, il Tribunale ha in primo luogo osservato come i ricorrenti siano autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. In seguito, il giudice istruttore incaricato della pratica, osservando come in primo luogo essi non avrebbero provato la loro indigenza - ciò che il Tribunale metteva in dubbio di primo acchito, viste le loro allegazioni - nonché che le loro motivazioni ricorsuali apparivano prive di probabilità di successo, ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale. Di conseguenza, ha invitato i ricorrenti a voler versare, entro il 4 ottobre 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dai medesimi in data 30 settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 6). F. Il 25 ottobre 2024, l'autorità inferiore ha potuto presentare la sua risposta, proponendo il respingimento del ricorso. G. Con missiva del 25 novembre 2024, i ricorrenti hanno inoltrato le loro osservazioni di replica, mentre che la SEM ha duplicato con scritto del 12 dicembre 2024. Quest'ultimo scritto è stato trasmesso ai ricorrenti per conoscenza dal Tribunale con ordinanza del 19 dicembre 2024, pronunciando nella stessa anche la chiusura dello scambio di scritti. H. Tramite lo scritto del 2 aprile 2025, i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale delle ulteriori osservazioni a supporto del fatto che essi sarebbero monitorati anche all'estero dalle autorità iraniane e che sarebbero nel collimatore delle medesime, riconfermandosi nelle loro precedenti argomentazioni e conclusioni. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, segnatamente la varia documentazione medica presente agli atti, verranno ripresi nei considerandi in diritto, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 3.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 In primo luogo il Tribunale, al contrario di quanto argomentato nel ricorso dagli insorgenti, ritiene di poter seguire la SEM nelle motivazioni della decisione avversata, laddove considera che alcune circostanze narrate dagli insorgenti, non siano state da loro rese verosimili. 4.2 Innanzitutto, l'evento che avrebbe avuto quale protagonista uno zio (...) del ricorrente 1 nel (...) del (...), risulta essere poco plausibile. Invero non si comprende come, se effettivamente tale zio (...) sia un (...) del (...), il ricorrente 1 invece di chiedere delle specificazioni a quest'ultimo in merito alla sua allegazione che il suo cellulare fosse sotto controllo, si sarebbe invece premurato di portare i cellulari in balcone e di discutere con la moglie, nonché in seguito, di rivolgersi per avere delle nuove in merito ad un amico, addirittura immantinente effettuando dei passi necessari per lasciare l'Iran (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4; D9, pag. 3). Tale evento, descritto in modo breve e spiccio, senza alcun elemento probatorio concreto che ne renda perlomeno credibile l'accaduto, è pertanto da ritenere inverosimile. Le argomentazioni ricorsuali del tutto generiche esposte sul punto in questione (cfr. pag. 6 del ricorso), non sono atte a modificare la predetta conclusione. 4.3 Anche i versamenti in denaro che il ricorrente avrebbe effettuato per mano del fratello H._______ all'organizzazione MEK, non sono ritenuti credibili. In merito, il ricorrente è difatti rimasto molto vago rispetto alle circostanze concrete in cui egli avrebbe versato i soldi direttamente in mano al fratello. Invero, a parte allegare che in tre occasioni avrebbe consegnato (...) al fratello, (...) e (...) all'(...) (cfr. n. 107/16, D21, pag. 6 e D24 segg., pag. 7), l'insorgente 1 non è riuscito a fornire alcun ulteriore indizio concreto e reale che ne avvalori la credibilità. In particolare, egli si è dimostrato del tutto insicuro circa lo scopo per il quale tali soldi sarebbero stati effettivamente utilizzati, unicamente nominando delle generiche feste (cfr. ibidem, D28, pag. 8). Quanto addotto nel ricorso per supportare la veridicità di tali donazioni (cfr. pag. 6 del ricorso), non è in grado di condurre il Tribunale ad altro apprezzamento. Non può difatti essere seguita l'argomentazione degli insorgenti, che ritengono come il ricorrente 1 non chiedesse informazioni al fratello in merito all'uso che avrebbe fatto dei soldi versatigli dall'interessato, in quanto per quest'ultimo sarebbe stato un rischio la detenzione di tali informazioni, poiché non soltanto risulta una spiegazione fornita solamente in fase ricorsuale e per nulla evincibile dagli asserti proposti dal ricorrente dinanzi all'autorità inferiore, bensì rende ancora meno credibile che tali fondi siano stati versati ed effettivamente devoluti all'organizzazione MEK, in quanto non è credibile che l'insorgente non si sia per lo meno accertato presso il fratello che tali soldi fossero stati realmente riversati alla predetta organizzazione. La copia della dichiarazione del (...) del (...) - prodotta con il ricorso - al contrario di quanto allegato nello stesso, non soltanto non attesta le circostanze dei versamenti effettuati dal ricorrente 1 al fratello né come gli stessi sarebbero stati utilizzati, bensì aggiunge maggiori indizi d'inverosimiglianza ai medesimi. Invero, nel documento succitato viene riportato come entrambi i ricorrenti avrebbero inviato "diversi contributi dall'interno dell'Iran" al MEK, ciò che non soltanto i predetti non hanno mai allegato, ma addirittura hanno negato di aver fatto (cfr. n. 107/16, D21, pag. 6 e D24, pag. 7; n. 108/7, D16 seg., pag. 4). Alla dichiarazione predetta, già per questa incongruenza importante, non può pertanto essere accordata alcuna valenza probatoria. 4.4 Ciò posto, non può essere invece condivisa la conclusione d'inverosimiglianza esposta nella decisione avversata, riguardo all'episodio in merito all'interrogatorio sul questionario di sicurezza asserito dall'insorgente 1, come pure che questi con la moglie sarebbero stati convocati all'ufficio (...) di Ettelaat a F._______ da parte dell'associazione Nejat. Invero, in merito, ed al contrario di quanto presente nel provvedimento impugnato e nella risposta della SEM, il Tribunale denota come il ricorrente 1 ha fornito diversi dettagli concreti nel suo racconto, riportando sia le circostanze nelle quali tali eventi sarebbero successi, sia il contenuto della conversazioni - anche con i dialoghi diretti avvenuti durante l'interrogatorio, rispettivamente nel corso della telefonata ricevuta da un membro di Nejat - nonché le date esatte degli stessi, senza mai risultare incoerente, come pure circa il comportamento che egli avrebbe adottato successivamente (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4 seg.; D19, pag. 5 seg.; D30 segg., pag. 8 segg.). Tali eventi sono peraltro descritti, seppure brevemente, anche dalla ricorrente 2 nello stesso modo (cfr. n. 108/7, D9, pag. 3; D13 segg., pag. 3 seg.). Pertanto, in un'analisi del complesso di tali allegazioni, dove si rimarcano diversi indizi reali, il Tribunale giunge alla conclusione di verosimiglianza dei suddetti episodi. Gli stessi però, come si vedrà nei considerandi che seguono, non sono invece ritenuti pertinenti dal profilo dell'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Il Tribunale deve quindi ora esaminare se le restanti dichiarazioni dei ricorrenti, considerate verosimili (cfr. supra consid. 4), adempiano alle condizioni poste dall'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 5.2 Nel corso delle loro audizioni i ricorrenti hanno affermato che il ricorrente 1 sarebbe stato interrogato in un'occasione dall'ufficio Herasat riguardo ad un questionario di sicurezza che egli avrebbe compilato (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4 seg.; D30 segg., pag. 8 seg.; n. 108/7, D9, pag. 3; D13 seg., pag. 3 seg.). Inoltre, essi hanno asserito di essere simpatizzanti del MEK, come pure la loro famiglia che avrebbe anche dei membri militanti per tale organizzazione, nonché che sarebbero stati convocati a presentarsi presso l'ufficio di Ettelaat il (...) per essere interrogati (cfr. n. 107/16, D16 segg., pag. 3 segg.; n. 108/7, D9, pag. 3; D13 segg., pag. 3 seg.; D19 segg., pag. 4 seg.). 5.3 Innanzitutto, le circostanze sopra ritenute verosimili (cfr. consid. 4.4), non raggiungono, agli occhi del Tribunale, per lo meno dal profilo oggettivo, un grado d'intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante, rispettivamente d'instillare un timore fondato di subire dei seri pregiudizi in caso di un ritorno dei ricorrenti in patria ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Difatti, a parte l'interrogatorio in merito al questionario compilato, subito sul posto di lavoro dall'insorgente 1, nonché la telefonata di convocazione presso l'ufficio (...) di Ettelaat il (...), gli insorgenti non hanno riportato alcunché di concreto che sarebbe successo loro personalmente per mano delle autorità iraniane prima del loro espatrio (cfr. n. 107/16, D16 segg., pag. 3 segg.; n. 108/7, D21 segg., pag. 5). Essi hanno peraltro potuto lasciare il loro Paese d'origine legalmente, con i loro passaporti, e per via aerea (cfr. n. 43/2; 45/3 e 107/16, D67 seg., pag. 13), ovvero la via più controllata esistente, senza alcun intoppo. Anche considerando la possibilità di corrompere con il denaro dei funzionari in aeroporto per mano del passatore che avrebbe organizzato il loro viaggio, perché essi abbiano potuto passare i controlli come da loro affermato anche nel ricorso (cfr. pag. 5 seg.), risulta tuttavia piuttosto strano, che malgrado essi avessero timore di essere sorvegliati, si siano comunque presentati personalmente al consolato a G._______ sia per ritirare il passaporto sia per il visto (cfr. n. 107/16, D17 segg., pag. 5 seg.), nonché che abbiano intrapreso il viaggio in aereo legalmente, nonostante fossero attesi presso l'ufficio di Ettelaat (...) dopo. Inoltre, è soltanto con il loro scritto del 2 aprile 2025 che i ricorrenti hanno asserito che Ettelaat si sarebbe interessato a loro, telefonando il (...) alla madre della ricorrente ed interrogandola il giorno seguente riguardo alla figlia, in particolare in merito alle supposte attività all'estero per il MEK effettuate dalla stessa. Essi non hanno invece mai asserito in precedenza di essere stati ricercati in qualche modo da parte delle autorità iraniane, anche presso i loro parenti tutt'ora residenti in Iran (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 107/16, D61 segg., pag. 13), né provato, o per lo meno reso verosimile, che queste si siano interessate a loro in qualche modo. Per quanto non già ritenuto sopra inverosimile, il ricorrente 1 ha difatti unicamente asserito che in patria avrebbe mostrato dei video e dei filmati di trasmissioni televisive del MEK alle sue (...), cancellando poi dal computer le stesse. A causa di tali episodi (cfr. n. 107/16, D50 seg., pag. 12), non meglio definiti e precisati anche rispetto a quando sarebbero avvenuti, anche fossero ritenuti verosimili, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo che gli stessi siano venuti a conoscenza delle autorità iraniane. Invero, se ciò fosse stato il caso, le stesse non avrebbero in alcun modo mancato di presentarsi presso il domicilio dei ricorrenti e/o dei loro famigliari, né d'interrogare questi ultimi, e ciò ben prima che gli insorgenti avessero potuto effettuare tutti i preparativi per lasciare il Paese d'origine, pure riuscendo a (...) (cfr. n. 108/7, D36 segg., pag. 6). Le circostanze descritte per la prima volta dagli insorgenti nello scritto del 2 aprile 2025, di eventi tra l'altro che sarebbero successi mesi prima, sono da ritenere poco credibili, in quanto risulta perlomeno strano che, come descritto, agenti di Ettelaat avrebbero chiesto alla madre della ricorrente di chiedere alla figlia perché si fosse recata a dei raduni ed a quanti, senza averle imposto che tale comunicazione avvenisse in loro presenza o ancora senza darle una scadenza per riportare quanto appreso dalla figlia. Invero, non sono stati riportati ulteriori contatti tra la madre della ricorrente 2 e Ettelaat, ciò che quest'ultima non avrebbe mancato di effettuare se effettivamente fossero stati realmente interessati alla ricorrente 2. Peraltro, i ricorrenti non descrivono nelle ore d'interrogatorio che avrebbe subito la madre della ricorrente 2 da parte di agenti di Ettelaat, cosa in definitiva ella avrebbe rivelato agli stessi, a parte negare che si trattasse della figlia, quella raffigurata in due fotografie che le sarebbero state mostrate dagli agenti. Questa mancanza di dettagli rende ancora meno credibili gli eventi da loro narrati. Non si comprende poi di quali messaggi tra la ricorrente 2 e la madre gli insorgenti sarebbero in possesso, allorché essi hanno citato in precedenza unicamente di aver ricevuto una telefonata dalla madre della ricorrente 2, senza in alcun modo citare dei messaggi, né cosa questi conterrebbero. Il Tribunale non ritiene pertanto necessario richiedere o attendere la produzione dei medesimi, così come proposto dai ricorrenti nelle loro osservazioni del 2 aprile 2025. Peraltro, oltre all'inverosimiglianza dei predetti asserti, il Tribunale rileva che gli stessi, in quanto eventi fondati su delle allegazioni riportate ai ricorrenti da parte di terzi, sono già di per sé opinabili e non risultano per questo motivo rilevanti (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). 5.4 Visto quanto precede, considerati nel loro insieme i succitati elementi, gli stessi conducono lo scrivente Tribunale alla conclusione che i ricorrenti al momento della loro partenza dal Paese d'origine non avessero alcun timore, per lo meno dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni da parte delle autorità iraniane per il fatto di doversi presentare presso l'ufficio di Ettelaat per rispondere ad alcuni quesiti, né che, nel caso di un loro ritorno nel Paese d'origine, essi debbano temere di subire, in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, delle persecuzioni determinanti ai sensi dell'asilo. Ciò in quanto né la loro simpatia personale per il MEK, né men che meno la loro collaborazione e l'aiuto dato all'organizzazione predetta, come da loro asserito (cfr. n. 107/16, D77, pag. 14; n. 108/7, D40, pag. 6), per quanto precede, non sono stati da loro resi né verosimili né pertinenti ai fini dell'asilo. In tale contesto si rammenta che la sola ipotetica possibilità di subire delle persecuzioni al loro rientro nel Paese d'origine, e ciò in particolare a causa di un interrogatorio presso le autorità iraniane che potrebbero essere tenuti a sostenere, in mancanza di qualsiasi indizio concreto e sostanziato in tal senso, non è sufficiente ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 con i riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2008/12 consid. 5.1). 5.5 Anche le allegazioni apportate in fase ricorsuale, non sono atte a modificare il predetto apprezzamento. Invero, i ricorrenti, al contrario di quanto da loro addotto nel gravame, non sono stati in grado di rendere verosimile il loro supporto economico al MEK né i loro supposti rapporti con il medesimo, né ancor meno che il ricorrente 1 sarebbe stato "scoperto" dalle autorità iraniane a causa degli stessi (cfr. ricorso, pag. 7). A tal proposito si evidenzia ancora, come per le autorità iraniane - e ciò vale anche per le attività effettuate da Herasat, il quale sarebbe un ente statale (cfr. n. 107/16, precisazione alla D35, pag. 16) - sarebbe stato facile, e senza bisogno di riempire un questionario, conoscere gli effettivi famigliari del ricorrente 1, e se fossero state interessate a lui - o alla ricorrente 2 - non avrebbero sicuramente atteso anni, lasciando continuare il ricorrente 1 a lavorare tranquillamente e ciò malgrado gli asserti scorretti da lui resi negli svariati formulari di sicurezza che negli anni avrebbe dovuto compilare. Anzi, proprio per queste dichiarazioni scorrette da lui rilasciate in tali formulari, egli doveva attendersi, prima o poi, che le autorità del suo Paese d'origine, lo questionassero in merito, rispettivamente gliene chiedessero le ragioni. 6. 6.1 Dal profilo oggettivo dei motivi d'espatrio, occorre analizzare se gli insorgenti a causa dei loro parenti (i fratelli del ricorrente 1, la sorella del ricorrente 1, il padre della ricorrente 2, nonché degli zii di ambo i ricorrenti), che avrebbero tutt'ora dei legami rispettivamente sarebbero stati dei simpatizzanti o dei membri conosciuti dell'organizzazione MEK o del (...) (cfr. n. 107/16, D22, pag. 6 seg.; n. 108/7, D20, pag. 4), rischino di subire delle persecuzioni riflesse d'intensità sufficiente ai sensi dell'asilo. 6.2 Si rimarca in proposito come i ricorrenti non abbiano mai addotto di essere stati interrogati sul conto dei loro famigliari da parte delle autorità iraniane, allorché si sarebbero ancora trovati nel loro Paese d'origine. Ciò che queste ultime non avrebbero di certo mancato di fare in tutti questi anni se i ricorrenti li avessero interessati in tal senso, essendo come i due fratelli del ricorrente 1, si trovino all'estero già da svariati anni, e che questi anche in passato ha potuto effettuare diversi viaggi fuori dall'Iran per motivi di lavoro, senza che neppure al suo ritorno subisse un qualsivoglia pregiudizio o interrogatorio. Inoltre, la sorella del ricorrente 1, si troverebbe ancora in Iran, come pure la madre di questi, e quindi non si ravvede come le autorità iraniane debbano interessarsi agli insorgenti, essendo queste ultime direttamente reperibili sul suolo iraniano. Per quanto attiene al padre della ricorrente 2 ed ai vari zii che sarebbero stati simpatizzanti o membri del MEK, risulta come gli stessi siano nel frattempo stati uccisi o deceduti, e pertanto non si ravvede quale interesse potrebbero nutrire a tal proposito le autorità del loro Paese d'origine. Inoltre l'aiuto che i genitori del ricorrente 1 avrebbero prestato all'organizzazione predetta, in particolare cucinando e portando loro il cibo od accogliendo in visita a casa loro membri del MEK, nonché facendo visita alla sorella del ricorrente 1 in carcere (cfr. n. 107/16, D52, pag. 12), risalgono agli (...) (i nostri [...]), e quindi non si ravvede più alcuna attualità all'interessamento delle autorità iraniane al ricorrente 1, e men che meno alla ricorrente 2, a ragione di tali eventi. Altresì, a parte l'insorgente 1 che ha addotto come in passato alcuni suoi famigliari siano stati questionati dalle autorità iraniane, ma non sul suo conto, i ricorrenti non hanno reso verosimile l'unico interrogatorio che sarebbe stato effettuato da queste ultime di recente nei confronti della madre della ricorrente 2 (cfr. supra consid. 5.3). Da ultimo, si rileva come l'impossibilità di trovare lavoro per la ricorrente 2 nel suo Paese d'origine, che ella riconduce alle sue relazioni famigliari, non è supportata da alcun elemento concreto e fondato che porti a concludere che ella venisse in realtà rifiutata per uno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 LAsi, né che tale impossibilità di trovare lavoro abbia reso la sua esistenza insopportabile nel Paese d'origine, da non lasciarle altra scelta che l'espatrio. 6.3 Sulla scorta di quanto precede, come pure poiché non sono stati resi verosimili rispettivamente rilevanti i contatti che i ricorrenti avrebbero avuto con le autorità predette, né che queste ultime siano venute a conoscenza della loro simpatia per il MEK, si ritiene che i ricorrenti non abbiano provato, rispettivamente reso perlomeno verosimile, che nel caso di un loro ritorno in Iran, essi possano subire delle persecuzioni riflesse determinanti a causa dei legami dei loro famigliari con il MEK e per il fatto che in particolare i fratelli del ricorrente 1 siano espatriati dall'Iran e si trovino l'uno in Svizzera e l'altro nel (...) in J._______ (cfr. n. 107/16, D23, pag. 7). 7. 7.1 In un passo successivo, occorre valutare se a causa delle attività politiche svolte in Svizzera dai ricorrenti, sussistano dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. 7.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Colui che si prevale di un rischio di persecuzione nel suo Paese d'origine o di provenienza, generato unicamente dalla sua partenza da tale Paese o dal suo comportamento posteriore alla sua partenza dallo stesso, si prevale di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ai sensi della prima norma citata. In presenza di tali motivi, la qualità di rifugiato è riconosciuta se, dopo un esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto che le attività politiche esercitate dopo la partenza dal Paese d'origine siano giunte a conoscenza delle autorità di tale Paese e che il comportamento del richiedente comporterebbe, in modo altamente probabile, un rischio di persecuzione da parte loro (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e rif. cit.; 2008/57 consid. 4.4; GICRA 1995 n. 9 consid. 8c e rif. cit.; Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3a ed., 2021, pag. 246 seg.). 7.3 Nella giurisprudenza del Tribunale viene riconosciuto che i servizi segreti iraniani siano in misura d'esercitare una stretta sorveglianza delle attività politiche che sono intraprese contro il regime vigente a Teheran, in particolare da parte dei cittadini iraniani residenti all'estero. Tuttavia, l'attenzione delle autorità si concentra essenzialmente sulle persone con un profilo particolare, che agiscono al di là del quadro abituale d'opposizione di massa e che occupano delle funzioni e/o svolgono delle attività di una natura tale (il criterio di pericolosità si rivela qui determinante) che esse rappresenterebbero una seria e concreta minaccia per il governo in questione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ad esempio, non rappresenta una tale minaccia, il richiedente che, non conosciuto quale oppositore politico prima della sua partenza dall'Iran, ha assunto certe attività, anche responsabilità, in seno ad un movimento d'opposizione (quale persona di contatto), ma non si è distinto per una sua posizione di leader durante le manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato nominativamente nella stampa e non ha prodotto un'attività che sorpassa oltre misura quella di numerosi dei suoi compatrioti critici verso il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Pertanto, non è l'esposizione di una persona - nel senso che ella possa essere riconosciuta - che è determinante, ma il suo grado d'implicazione, l'impatto della sua personalità, del suo discorso e del suo contenuto, come pure della sua ricezione presso la popolazione; ovvero una congiunzione di fattori che permettano di considerare che essa possa costituire una minaccia per il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Inoltre, i servizi segreti iraniani sono in grado di fare la distinzione tra le persone che s'impegnano in maniera sincera in un processo d'opposizione e gli opportunisti che hanno come scopo quello di lanciarsi in azioni che assicurino loro un diritto di soggiorno nel loro Paese d'accoglienza, senza implicazione personale in un reale impegno d'opposizione (cfr. sentenza del TAF nelle cause congiunte E-7255/2023, E-7258/2023 e E-7260/2023 del 3 marzo 2025 consid. 6.7.4). Tale giurisprudenza risulta essere tutt'oggi ancora valida (cfr. ex multis la sentenza del TAF E-3266/2021 del 3 marzo 2025 consid. 5.2.1). 7.4 7.4.1 Venendo al caso concreto, la ricorrente 2 nella sua audizione del 13 marzo 2024, ha asserito che con il marito avrebbero partecipato a delle manifestazioni, segnatamente ad una manifestazione a K._______ per chiedere la (...), nonché sui social network, come (...), farebbero delle traduzioni (cfr. n. 108/7, D18, pag. 4). Nel loro ricorso, supportato da documentazione fotografica, essi hanno ribadito la loro partecipazione a manifestazioni, in particolare ad una tenutasi a K._______, dove avrebbero parlato direttamente di fronte alle (...) "contro la dittatura dei mullah e con lo scopo della democratizzazione dell'Iran" (cfr. ricorso, pag. 7). 7.4.2 Alla stessa stregua dell'autorità inferiore, ed al contrario di quanto sostenuto nel gravame, anche agli occhi del Tribunale, tali attività non rappresentano una seria e concreta minaccia per le autorità iraniane, che siano in grado di motivare un rischio rilevante ai sensi dell'art. 54 LAsi. Invero seppure dalla documentazione fotografica e dai video presentati, essi risultano effettivamente visibili quali partecipanti ad una o più manifestazioni - in una fotografia reggendo il ricorrente 1 un manifesto ed in un video dove essi si esprimono pubblicamente durante la manifestazione criticando il regime iraniano e riferendo di essere simpatizzanti del partito MEK, nonché leggendo e pronunciando slogan contro il regime (per la traduzione dei testi pronunciati dai ricorrenti nei supporti video presentati, il Tribunale si è basato sulle traduzioni effettuate dalla SEM, cfr. MdP n. 6) - non si ravvede nelle critiche da loro mosse e negli asserti da loro profferiti, un contenuto tale dei loro interventi in pubblico (che paiono dai loro asserti e dalla documentazione fotografica del tutto limitati a poche manifestazioni) che si discosterebbero dalle critiche generiche mosse contro il regime iraniano dall'opposizione di massa. Peraltro, a differenza di quanto implicitamente i ricorrenti sostengono nel loro ricorso, non si ravvisa nella loro partecipazione a tali manifestazioni, nell'ambito della quale in un'occasione avrebbero parlato dinanzi alle (...) a K._______, una partecipazione di particolare spicco e men che meno dimostrato una particolare posizione o funzione degli stessi, da farli emergere dalla massa di cittadini che criticano il regime iraniano. Altresì, essi con la produzione della documentazione fotografica e video succitata, non hanno in alcun modo dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che di tali loro partecipazioni ad alcune manifestazioni in Svizzera le autorità iraniane sarebbero venute effettivamente a conoscenza. Invero, le osservazioni da loro presentate con lo scritto del 2 aprile 2025, sono già state sopra ritenute inverosimili ed irrilevanti (cfr. consid. 5.3) e pertanto non ci si attarderà ulteriormente in merito. Poiché inoltre essi non erano conosciuti quali oppositori nel loro Paese d'origine e che le stesse attività sarebbero intervenute soltanto in un periodo ben circoscritto - non avendo essi più prodotto alcuna documentazione atta a sostenere ulteriori loro partecipazioni o attività d'opposizione - successivo alle vaste reazioni popolari seguite alla morte della (...) L._______; anche ai servizi segreti iraniani, come già al Tribunale, non potrà passare inosservato come lo scopo di tali azioni fosse in realtà quello di assicurarsi un diritto di soggiorno in Svizzera, più che una reale e veritiera implicazione personale nell'opposizione (cfr. per quest'ultima differenziazione da parte dei servizi segreti iraniani le sentenze del Tribunale E-6352/2020 consid. 4.4.1, D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). La dichiarazione del (...) del (...), di cui si è già detto sopra non ha alcuna portata probatoria, contiene degli asserti del tutto generici in merito alle partecipazioni alle manifestazioni dei ricorrenti, che non fa quindi giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quella che precede. Da ultimo, circa l'ulteriore sostegno che i ricorrenti avrebbero dato al MEK, effettuando delle traduzioni, lo stesso non è stato in alcun modo supportato con documentazione che ne attesterebbe la veridicità e la portata, né che di tali supposte attività il regime iraniano ne sarebbe venuto a conoscenza. 7.4.3 Riassumendo, le attività politiche invocate dai ricorrenti, non sono quindi atte a fondare l'esistenza di una messa in pericolo concreta e pertinente, ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 54 LAsi, nel caso di un loro ritorno in Iran.

8. Sulla scorta di quanto precede, agli atti all'incarto non sussiste nessun indizio che faccia presagire che i ricorrenti, nel caso di un loro ritorno in Iran, potrebbero subire dei pregiudizi seri ai sensi dell'asilo. L'autorità inferiore ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato agli stessi e respinto la loro domanda d'asilo.

9. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.2 Innanzitutto, a ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti all'inserto né negli asserti ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: CAT) nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Iran, non risulta essere ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dei ricorrenti (cfr. anche in merito infra consid. 12.2; ex multis le sentenze del Tribunale D-2078/2021 del 14 marzo 2025 consid. 9.3, E-3266/2021 del 3 marzo 2025 consid. 7.2.5). 11.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento dei ricorrenti verso l'Iran risulta essere ammissibile ai sensi delle norme internazionali e nazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 Anche tenuto conto che la situazione generale dei diritti dell'uomo in Iran risulta essere difficile (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-3266/2021 succitata consid. 7.3.2, D-7489/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.1 e 9.2.1), nel suddetto Paese non vige allo stato attuale una situazione di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, cosicché l'esecuzione dell'allontanamento nel predetto Paese risulta essere, in principio, ragionevolmente esigibile (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-2078/2021 succitata consid. 9.5). 12.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all'incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti implicherebbe una loro messa in pericolo concreta. A tal proposito, v'è infatti da evidenziare come entrambi gli interessati, senza figli a carico, dispongano di una formazione di grado (...) (cfr. n. 107/16, D69, pag. 13; n. 108/7, D28 segg., pag. 5), nonché il ricorrente 1 pure di vasta esperienza professionale, da ultimo quale (...), occupandosi principalmente del (...) (cfr. n. 107/16, D17, pag. 4, D70 segg., pag. 13 seg.); ciò che gli permetterà senz'altro di trovare in breve tempo un'attività lucrativa. In Iran essi dispongono inoltre di una buona rete famigliare - in particolare la madre e la sorella del ricorrente 1, con le quali risulta essere tuttora in contatto regolare, come pure la madre della ricorrente 2, i quali vivrebbero tutti a F._______ (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4; n. 107/16, D61 segg., pag. 13) - sulla quale gli insorgenti potranno senz'altro contare per coprire i loro bisogni essenziali, in caso di necessità. 12.4 Resta ancora da esaminare se dei motivi medici siano suscettibili di rendere l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti inesigibile. 12.4.1 Dagli atti medici presenti all'inserto, si evince che al ricorrente 1, dal profilo somatico, gli sono state diagnosticate le seguenti patologie: esito di trauma lombare, lombalgia acuta, (...), dispnea sotto sforzo (cfr. n. 31/4, 56/3 e 81/2), nonché di piccoli ascessi all'ascella destra (cfr. n. 50/3), di tosse senza espettorato (cfr. n. 59/2) e di gastrite acuta (cfr. n. 88/2). Problematiche per le quali ha ricevuto le necessarie cure farmacologiche ed eseguiti gli adeguati esami (cfr. n. 51/1, 56/3, 59/2, 61/3, 65/3 e 70/2). Dal profilo psichiatrico, al ricorrente 1 è stata invece diagnosticata una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, per la quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 79/2, 80/2 e 86/2). 12.4.2 Dal canto suo, la ricorrente 2, ha effettuato diversi consulti medici, nell'ambito dei quali sono state poste le seguenti diagnosi dal profilo somatico: amenorrea secondaria (cfr. n. 32/2) - per le quali sono state eseguite anche delle visite ginecologiche, risultate nella norma (cfr. n. 33/2) -, infezione delle vie respiratorie, sindrome cervico-vertebrale e lombo-vertebrale cronica, nonché cervicalgia probabilmente di origine osteo-muscolare da circa due anni, problemi di salute per i quali è stato impostato un trattamento farmacologico (cfr. n. 55/2, 57/2, 62/2 e 63/2), nonché delle sedute di fisioterapia (cfr. n. 76/2). Ella ha inoltre beneficiato di una visita dentale per un'infezione apicale ad un dente (cfr. n. 58/3). Mentre che dal profilo psichiatrico, sono state recensite le seguenti diagnosi: disturbo d'ansia (cfr. n. 32/2, 55/2 e 62/2), disturbo misto ansioso-depressivo e perdita di una relazione affettiva nell'infanzia, problematiche per le quali la ricorrente ha eseguito dei regolari consulti psichiatrici e psicoterapeutici, nonché le è stata impostata una terapia farmacologica (cfr. n. 54/2, 60/2, 64/2, 69/2, 77/2, 78/2, 89/2 e 90/2). 12.4.3 Ora, per quanto il Tribunale non intenda sminuire le problematiche mediche di cui i ricorrenti hanno sofferto - ed eventualmente soffrirebbero ancora, non avendo gli insorgenti prodotto in fase ricorsuale ulteriore documentazione medica più recente che attesterebbe il sussistere delle surriferite patologie - le stesse non sono all'evidenza classificabili come di una gravità tale, da concludere per l'inesigibilità del loro allontanamento verso l'Iran a causa delle stesse (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Altresì, si rileva che, secondo informazioni del Tribunale, l'Iran dispone di strutture mediche sufficienti, anche ed in particolare per assicurare un'adeguata cura di problemi psichiatrici (cfr. la sentenza del TAF D-2949/2024 del 30 settembre 2024 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit.), se questi dovessero dopo anni e le cure già ricevute in Svizzera, essere ancora d'attualità. Ciò che tra l'altro è confermato pure dagli asserti dell'insorgente 1, il quale ha rilevato di essere in cura farmacologica per i problemi alla schiena e per le difficoltà nel sonno, già nel suo Paese d'origine (cfr. n. 107/16, D10, pag. 3). 12.5 Alla luce di quanto precede, in una valutazione d'insieme, si giunge alla conclusione che nel caso di un ritorno degli insorgenti in patria, essi non si ritroveranno, per dei motivi individuali di natura economica, sociale o medica, in una situazione d'emergenza esistenziale. L'esecuzione dell'allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

13. Non esistono nel caso concreto nemmeno degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

14. Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria ai ricorrenti, così come da loro concluso in subordine nel loro gravame, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

15. Visto tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione avversata confermata.

16. Alla luce dell'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo, versato il 30 settembre 2024.

17. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 settembre 2024.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: