Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 5 ottobre 2023. A.b In data 11 ottobre 2023 egli ha conferito procura alla Protezione giuri- dica della Regione (…). A.c Con scritto del 2 febbraio 2024, l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM) diversi mezzi di prova a sostegno della sua do- manda d'asilo. A.d In data 21 febbraio 2024 la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e Con decisione incidentale del 27 febbraio 2024, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata. A.f Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (…) ha ri- nunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessato ed egli ha sottoscritto l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al consultorio cantonale competente. A.g Con decisione del 29 febbraio 2024 il richiedente è stato attribuito al Cantone B._______. A.h In data 9 aprile 2024 egli ha conferito procura al consultorio giuridico di (…). A.i L'8 luglio 2024, la SEM ha concesso il diritto di essere sentito al richie- dente in merito ai risultati dell'analisi svolta su tre dei mezzi di prova da lui consegnati. A.j In data 10 luglio 2024 il richiedente ha chiesto alla SEM la trasmissione del rapporto di analisi interna così come di eventuali ulteriori documenti, invocando il diritto di essere sentito. A.k Con scritto dell'11 luglio 2024, la SEM ha ribadito che il risultato dell'a- nalisi interna non poteva essergli trasmesso integralmente e lo ha nuova- mente invitato a prendere posizione.
D-5441/2024 Pagina 3 A.l In data 26 luglio 2024, l'interessato ha quindi preso posizione e denun- ciato anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito. In seguito, sostenuto l'assenza di valore probatorio e di pertinenza delle conclusioni del rapporto d'analisi e allegato una lettera (in lingua turca) del 23 luglio 2024 del suo avvocato residente in Turchia. B. Con decisione del 30 luglio 2024, notificata il 31 luglio 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua do- manda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e incaricato il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura. C. In data 30 agosto 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 settembre 2024) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti alla SEM per un complemento istruttorio e una nuova decisione, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anti- cipo. In allegato egli ha trasmesso una lettera di referenza del 27 agosto 2024 del suo avvocato residente in Turchia e un'attestazione di indigenza.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
D-5441/2024 Pagina 4 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argo- mentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei
Erwägungen (38 Absätze)
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 ; 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
D-5441/2024 Pagina 5 allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed ela- borato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 5.1 Sentito sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ri- chiedente ha dichiarato di aver iniziato ad avere problemi con la polizia e con lo Stato turco nel 2015. In data (…) settembre 2015, avrebbe ricevuto una telefonata dalla polizia che lo informava di una denuncia sporta nei suoi confronti. Cinque minuti dopo la telefonata, sei poliziotti avrebbero fatto irruzione nella sua abitazione, lo avrebbero picchiato, insultato e ac- cusato di aver insultato il Presidente della Repubblica. Egli sarebbe per- tanto stato condotto presso la sede della polizia, dove sarebbe stato co- stretto, sotto minaccia, a pentirsi per aver insultato su Facebook il Presi- dente. Qualche ora dopo sarebbe stato riportato a casa. Dal 2015 al 2019 non sarebbe più successo nulla. In seguito, in data (…) marzo 2019, si sarebbe tenuta un'audizione, in occasione della quale il ricorrente avrebbe ammesso che le condivisioni sui social media contestate sarebbero appar- tenute a lui. Il 30 ottobre 2019, egli sarebbe stato reso edotto dal suo av- vocato della condanna a cinque anni di libertà vigilata per insulto al Presi- dente. L'interessato ha poi riferito che il (…) luglio 2023 sarebbe stato aperto un fascicolo d'inchiesta per propaganda terroristica nei suoi con- fronti. Su consiglio dell'avvocato, il ricorrente si sarebbe nascosto per uno o due mesi a C._______, città dove sarebbe nato e cresciuto. D'accordo con la sua famiglia, sarebbe espatriato insieme a suo fratello il (…) settem- bre 2023. In data (…) ottobre 2023, i poliziotti avrebbero fatto irruzione presso l'abitazione di suo zio materno a D._______, dove egli sarebbe ri- sultato residente. Il (…) ottobre 2023, sarebbe quindi stato emanato nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo. Oltre a ciò, il ricorrente ha fatto valere di essere stato vittima di mobbing a causa della sua identità curda a D._______. Egli avrebbe, inoltre, rischiato di morire a seguito di un'esplosione avvenuta il (…) 2015 o 2016, sulla piazza della stazione di C._______, in occasione di un meeting del Partito Democratico dei Popoli (Halkların Demokratik Partisi; di seguito: HDP). Egli non sarebbe mai stato attivo politicamente. Tuttavia lo zio paterno sa- rebbe appartenuto al partito HDP e avrebbe lavorato per il municipio di C._______.
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E. 5.2 Con la decisione impugnata la SEM ha anzitutto analizzato sotto il pro- filo della verosimiglianza le allegazioni del richiedente in merito alla proce- dura d'inchiesta pendente a suo carico per il reato di propaganda per un'or- ganizzazione terroristica armata e ha rilevato che le stesse sarebbero fon- date essenzialmente su mezzi di prova falsi o falsificati. In base a un'analisi interna effettuata su tre dei mezzi di prova prodotti dall'interessato (n. 2,
n. 5 e n. 6), essi presenterebbero infatti una o più caratteristiche oggettive di contraffazione. In tutti e tre i documenti sarebbero assenti alcune indica- zioni fondamentali relative alle persone che avrebbero firmato i documenti e il riferimento all'ambiente digitale non sarebbe corretto. Nei mezzi di prova n. 2 e n. 5 inoltre il numero di riferimento non corrisponderebbe alla prassi canonica degli organi di giustizia turchi. Per di più, nel documento
n. 5 gli articoli di legge elencati non sarebbero corretti e il documento pre- senterebbe tracce di manomissione. A tal proposito, le dichiarazioni fornite dall'interessato in sede di diritto di essere sentito, nonché i motivi addotti dall'avvocato residente in Turchia, con lettera allegata al diritto di essere sentito del 26 luglio 2024, sono stati giudicati dalla SEM come pretestuosi. Non sarebbe inoltre comprensibile il motivo per il quale egli non avrebbe depositato gli originali dei mezzi di prova. Alla luce dei mezzi di prova rite- nuti contraffatti e delle conseguenti capziose nonché tardive dichiarazioni dell'interessato in sede di scambio di scritti, l'esistenza di una procedura giudiziaria a suo carico per il reato di propaganda all'organizzazione terro- ristica armata è stata ritenuta dalla SEM inverosimile, non essendo in alcun modo avallata da alcun mezzo di prova autentico. Le sue dichiarazioni, pertanto, non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Le restanti dichiarazioni del richiedente sono state valutate sotto il profilo della pertinenza. Con riferimento all'allegazione per cui il ricorrente sa- rebbe stato vittima di mobbing a causa della sua etnia, la SEM ha consta- tato che queste difficoltà non renderebbero l'esistenza nel Paese d'origine impossibile o insopportabile ai sensi della LAsi. Secondo prassi constante, la situazione generale nella quale si troverebbe la minoranza curda in Tur- chia non sarebbe di per sé motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato. Anche i pregiudizi addotti nella fattispecie, come l'esplosione di una bomba nel (…) del 2015 o 2016 durante un meeting, non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia. Inoltre, preso atto dell'as- senza di una procedura d'inchiesta a suo carico e della protratta assenza di contatti con le autorità turche, oltre che della mancata sussistenza di un profilo politico di rilievo, il timore di subire persecuzioni rilevanti in materia d'asilo non sarebbe oggettivamente fondato. Infine, l'allegazione relativa
D-5441/2024 Pagina 7 all'irruzione della polizia presso l'abitazione dello zio materno, in quanto mera allegazione da parte di terzi non soddisferebbe i requisiti per ritenere l'esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo.
E. 5.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha osservato in primo luogo che le sue allegazioni in merito al mobbing e agli svantaggi subiti a causa della sua etnia, benché non sufficienti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, dovrebbero essere considerati come un fattore fra i tanti da esaminare ai fini della valutazione complessiva sulla verosimiglianza delle sue dichiara- zioni. In secondo luogo, la sintesi del rapporto di analisi non gli permette- rebbe di comprendere appieno le ragioni che hanno portato l'autorità infe- riore a concludere che i documenti giudiziari presentati fossero falsificati. Il rifiuto della SEM a trasmettere integralmente il rapporto di analisi sull'au- tenticità dei mezzi di prova contestati violerebbe il suo diritto di essere sen- tito. A tal proposito, il ricorrente ha sottolineato che il suo avvocato resi- dente in Turchia sarebbe riuscito a ottenere questi documenti in modo non ufficiale tramite un suo conoscente. Alla luce dell'irruzione presso l'abita- zione dello zio materno e delle sue condivisioni sui social media, nonché di diverse azioni pacifiche per la causa curda che egli avrebbe condotto, sarebbe infatti credibile l'esistenza di un'indagine per propaganda terrori- stica nei suoi confronti. In terzo luogo, dal 2015 il ricorrente sarebbe stato costantemente nel mirino delle autorità, venendo picchiato e minacciato in diverse occasioni, delle quali tuttavia non avrebbe parlato, poiché si sa- rebbe limitato a esporre i fatti che avrebbe potuto comprovare. In quarto luogo, il ricorrente proverrebbe da una famiglia attiva politicamente.
E. 6.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 3), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
E. 6.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di es- sere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indis- sociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un indivi- duo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).
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E. 6.3 L'accesso agli atti che hanno valore probatorio e sono rilevanti ai fini della decisione può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esige l'osservanza del segreto per i documenti in que- stione (art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in com- pulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa sol- tanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indi- care prove contrarie (art. 28 PA; cfr., fra le tante, la sentenza del Tribunale E-6471/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 7.1.).
E. 6.4 Nella fattispecie, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata trasmissione integrale dell'analisi interna della SEM sulla (non) autenticità dei mezzi di prova contestati, dal mo- mento che il riassunto fornito dall'autorità inferiore sarebbe insufficiente (cfr. ricorso, pag. 3 "Deuxièmement").
E. 6.5 A tal proposito, il Tribunale osserva, in primo luogo, che la SEM ha a giusto titolo negato la trasmissione integrale dell'analisi interna sull'auten- ticità dei mezzi di prova in questione, fornendone adeguata motivazione. Difatti, la trasmissione integrale di suddetta analisi interna può dar luogo a un trattamento illecito delle informazioni in essa contenute, contrario a un interesse pubblico importante della Confederazione, che, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA, impone l'osservanza del segreto. In secondo luogo, la sintesi trasmessa al ricorrente dalla SEM in data 8 luglio 2024 (cfr. supra, lett. A.i) risulta ampiamente esaustiva e idonea a garantire il diritto dell'interessato a esprimersi sui rilievi effettuati. Per ciascun mezzo di prova in questione sono stati infatti esposti in maniera sufficientemente precisa e dettagliata i punti e le ragioni sulle quali vertono gli indizi di con- traffazione riscontrati all'interno dei documenti.
E. 6.6 Ne discende che la censura formale va respinta, in quanto infondata.
E. 7.1 Ora venendo al merito, il Tribunale condivide la valutazione delle di- chiarazioni del ricorrente così come effettuata dalla SEM nella decisione impugnata, sia per quanto concerne l'analisi della loro pertinenza ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in rife- rimento all'esame della loro (non) verosimiglianza rispetto alle condizioni previste dall'art. 7 LAsi. Si rinvia pertanto alla decisione impugnata, aggiun- gendo le seguenti precisazioni e ulteriori rilievi.
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E. 7.2 Sotto il profilo della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, si aggiunge quanto segue: non risulta sufficientemente fondato il fatto che il ricorrente, pur affermando di aver continuato a effettuare condivisioni di natura politica sui social media, non abbia mai prodotto agli atti neanche una copia di tali presunte condivisioni incriminatrici. Inoltre, le allegazioni addotte in sede di ricorso, in merito al suo attivismo e a ulteriori pregiudizi che avrebbe subito (cfr. ricorso, pag. 3 "Troisièmement"), non sono atten- dibili in quanto tardive. La spiegazione per cui egli non avrebbe, durante l'audizione sui motivi d'asilo, esposto tali fatti importanti, in quanto si sa- rebbe limitato a citare solo quelli da lui comprovabili, risulta infatti sia poco convincente, dal momento che la SEM lo ha invitato a indicare tutto quello che ricordava, anche se non gli fosse sembrato importante (cfr. atto SEM 15/15, D51), che contraddittoria rispetto all'affermazione per cui dal 2015 al 2019 non gli sarebbe successo nulla, eccetto l'essere venuto a cono- scenza della condanna per insulto al Presidente (cfr. atto SEM 15/15, D51 e D93). Peraltro tale giustificazione risulta poco coerente, considerato che il ricorrente, sia durante il suo racconto spontaneo che in seguito, ha fatto dichiarazioni per i quali non ha fornito alcun mezzo di prova (ad esempio, come pocanzi rilevato, in relazione alle asserite condivisioni sui social me- dia [cfr. atto SEM 15/15, D74 segg.]). Infine, le modalità clandestine comu- nicate in sede di ricorso, con le quali l'avvocato residente in Turchia sa- rebbe riuscito a ottenere i documenti oggetto di contestazione, ossia tra- mite un conoscente della famiglia dell'assistito (cfr. ricorso, allegato n. 2), gettano ulteriori dubbi in merito all'allegata verosimiglianza della presunta indagine per propaganda terroristica.
E. 7.3 In merito alla pertinenza delle ulteriori allegazioni del ricorrente, occorre inoltre osservare che l'allegazione per cui il ricorrente proverrebbe da una famiglia attiva politicamente, in quanto suo zio paterno avrebbe lavorato presso il municipio di C._______ per (…) anni come rappresentante del partito HDP e suo fratello E._______ (N […] oggetto della causa […]) sa- rebbe perseguito per (…) (cfr. ricorso pag. 4 "Quatrièmement"), non soddi- sfa i requisiti necessari affinché possa essere stabilita l'esistenza di una persecuzione riflessa ai sensi del diritto d'asilo. Infatti, in primo luogo, non risulta che lo zio paterno abbia avuto problemi con le autorità o sia mai espatriato, né che a causa sua il ricorrente sia stato oggetto di persecu- zione; in secondo luogo, la situazione del fratello è oggetto di giudizio pen- dente innanzi allo scrivente Tribunale e non presenta, in ogni caso, alcun punto di contatto con il narrato del ricorrente, di cui tenere conto nella pre- sente valutazione.
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E. 7.4 Proseguendo nell'analisi, non è ravvisabile nemmeno una persecu- zione rilevante ai sensi della LAsi a causa dell'etnia del ricorrente (cfr. ri- corso, pag. 1 "Premièrement"). Invero, i pregiudizi allegati in tale contesto non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda possono essere sottoposte (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-6753/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 8.4).
E. 7.5 Alla luce di quanto precede, nemmeno la decisione di rinvio della pro- nuncia della sentenza del (…) 2019, con un periodo di libertà vigilata di cinque anni, per insulto al Presidente (cfr. mezzi di prova [mdp] SEM, n. 3 e 4) giustifica nella fattispecie una valutazione diversa (cfr. anche la sen- tenza del Tribunale E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 6).
E. 7.6 Infine, il Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchie- ste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettiva- mente aperte nei confronti del ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E 4103/2024 dell'8 novembre 2024 con- sid. 8.8). Nel caso in disamina, visto quanto rilevato in precedenza, non sono riconoscibili ulteriori fattori di rischio (cfr. ibid. consid. 8.2).
E. 7.7 In conclusione, non vi sono dunque indizi per ritenere che il ricorrente, in caso di trasferimento nel suo Paese d'origine, abbia un timore fondato di essere con tutta probabilità sottoposto a delle persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo.
E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento.
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E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allonta- namento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 9.3 In sede di ricorso, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontana- mento non sarebbe ammissibile in ragione del rischio reale e concreto di trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) a cui sarebbe esposto in caso di ritorno per i motivi precedente- mente esposti.
E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Con- venzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.
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E. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Par- tito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8).
E. 10.2.3 Il 6 febbraio 2023, il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture, motivo per cui il Presidente turco aveva proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Ga- ziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig), revocato il 9 maggio 2023. Tuttavia, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allonta- namento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1).
E. 10.2.4 A tal proposito, il Tribunale osserva che sebbene il ricorrente pro- venga dalla provincia di C._______, ossia una delle undici province colpite dal terremoto, egli ha lasciato il suo Paese dopo la revoca dello stato d'e- mergenza e ha affermato che ivi si troverebbero tuttora i suoi familiari. Inol- tre, egli è stato – fino a due mesi prima dell'espatrio, quando si è nuova- mente recato a C._______ – residente nella provincia di D._______, presso l'abitazione dello zio materno (cfr. atto SEM 15/15, D18 segg.). Il ricorrente è, per di più, un giovane uomo con un'ottima formazione scola- stica, avendo concluso gli studi (…) (cfr. atto SEM 15/15, D25), può contare sulla presenza di una rete familiare e parentale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 15/15, D33, D38) e dispone inoltre di esperienza professionale in vari settori, avendo lavorato presso (…), presso (…) e come (…) (cfr. atto SEM 15/15, D26, D32). Infine, egli ha dichiarato di non avere problemi di salute (cfr. atto SEM 15/15, D5).
E. 10.2.5 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
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E. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.
E. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto.
E. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5441/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5441/2024 Sentenza dell'8 gennaio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento;decisione della SEM del 30 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 5 ottobre 2023. A.b In data 11 ottobre 2023 egli ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c Con scritto del 2 febbraio 2024, l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) diversi mezzi di prova a sostegno della sua domanda d'asilo. A.d In data 21 febbraio 2024 la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e Con decisione incidentale del 27 febbraio 2024, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata. A.f Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessato ed egli ha sottoscritto l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al consultorio cantonale competente. A.g Con decisione del 29 febbraio 2024 il richiedente è stato attribuito al Cantone B._______. A.h In data 9 aprile 2024 egli ha conferito procura al consultorio giuridico di (...). A.i L'8 luglio 2024, la SEM ha concesso il diritto di essere sentito al richiedente in merito ai risultati dell'analisi svolta su tre dei mezzi di prova da lui consegnati. A.j In data 10 luglio 2024 il richiedente ha chiesto alla SEM la trasmissione del rapporto di analisi interna così come di eventuali ulteriori documenti, invocando il diritto di essere sentito. A.k Con scritto dell'11 luglio 2024, la SEM ha ribadito che il risultato dell'analisi interna non poteva essergli trasmesso integralmente e lo ha nuovamente invitato a prendere posizione. A.l In data 26 luglio 2024, l'interessato ha quindi preso posizione e denunciato anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito. In seguito, sostenuto l'assenza di valore probatorio e di pertinenza delle conclusioni del rapporto d'analisi e allegato una lettera (in lingua turca) del 23 luglio 2024 del suo avvocato residente in Turchia. B. Con decisione del 30 luglio 2024, notificata il 31 luglio 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e incaricato il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura. C. In data 30 agosto 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 settembre 2024) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti alla SEM per un complemento istruttorio e una nuova decisione, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. In allegato egli ha trasmesso una lettera di referenza del 27 agosto 2024 del suo avvocato residente in Turchia e un'attestazione di indigenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerando che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 ; 2010/57 consid. 2.5). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 5. 5.1 Sentito sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha dichiarato di aver iniziato ad avere problemi con la polizia e con lo Stato turco nel 2015. In data (...) settembre 2015, avrebbe ricevuto una telefonata dalla polizia che lo informava di una denuncia sporta nei suoi confronti. Cinque minuti dopo la telefonata, sei poliziotti avrebbero fatto irruzione nella sua abitazione, lo avrebbero picchiato, insultato e accusato di aver insultato il Presidente della Repubblica. Egli sarebbe pertanto stato condotto presso la sede della polizia, dove sarebbe stato costretto, sotto minaccia, a pentirsi per aver insultato su Facebook il Presidente. Qualche ora dopo sarebbe stato riportato a casa. Dal 2015 al 2019 non sarebbe più successo nulla. In seguito, in data (...) marzo 2019, si sarebbe tenuta un'audizione, in occasione della quale il ricorrente avrebbe ammesso che le condivisioni sui social media contestate sarebbero appartenute a lui. Il 30 ottobre 2019, egli sarebbe stato reso edotto dal suo avvocato della condanna a cinque anni di libertà vigilata per insulto al Presidente. L'interessato ha poi riferito che il (...) luglio 2023 sarebbe stato aperto un fascicolo d'inchiesta per propaganda terroristica nei suoi confronti. Su consiglio dell'avvocato, il ricorrente si sarebbe nascosto per uno o due mesi a C._______, città dove sarebbe nato e cresciuto. D'accordo con la sua famiglia, sarebbe espatriato insieme a suo fratello il (...) settembre 2023. In data (...) ottobre 2023, i poliziotti avrebbero fatto irruzione presso l'abitazione di suo zio materno a D._______, dove egli sarebbe risultato residente. Il (...) ottobre 2023, sarebbe quindi stato emanato nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo. Oltre a ciò, il ricorrente ha fatto valere di essere stato vittima di mobbing a causa della sua identità curda a D._______. Egli avrebbe, inoltre, rischiato di morire a seguito di un'esplosione avvenuta il (...) 2015 o 2016, sulla piazza della stazione di C._______, in occasione di un meeting del Partito Democratico dei Popoli (Halklarin Demokratik Partisi; di seguito: HDP). Egli non sarebbe mai stato attivo politicamente. Tuttavia lo zio paterno sarebbe appartenuto al partito HDP e avrebbe lavorato per il municipio di C._______. 5.2 Con la decisione impugnata la SEM ha anzitutto analizzato sotto il profilo della verosimiglianza le allegazioni del richiedente in merito alla procedura d'inchiesta pendente a suo carico per il reato di propaganda per un'organizzazione terroristica armata e ha rilevato che le stesse sarebbero fondate essenzialmente su mezzi di prova falsi o falsificati. In base a un'analisi interna effettuata su tre dei mezzi di prova prodotti dall'interessato (n. 2, n. 5 e n. 6), essi presenterebbero infatti una o più caratteristiche oggettive di contraffazione. In tutti e tre i documenti sarebbero assenti alcune indicazioni fondamentali relative alle persone che avrebbero firmato i documenti e il riferimento all'ambiente digitale non sarebbe corretto. Nei mezzi di prova n. 2 e n. 5 inoltre il numero di riferimento non corrisponderebbe alla prassi canonica degli organi di giustizia turchi. Per di più, nel documento n. 5 gli articoli di legge elencati non sarebbero corretti e il documento presenterebbe tracce di manomissione. A tal proposito, le dichiarazioni fornite dall'interessato in sede di diritto di essere sentito, nonché i motivi addotti dall'avvocato residente in Turchia, con lettera allegata al diritto di essere sentito del 26 luglio 2024, sono stati giudicati dalla SEM come pretestuosi. Non sarebbe inoltre comprensibile il motivo per il quale egli non avrebbe depositato gli originali dei mezzi di prova. Alla luce dei mezzi di prova ritenuti contraffatti e delle conseguenti capziose nonché tardive dichiarazioni dell'interessato in sede di scambio di scritti, l'esistenza di una procedura giudiziaria a suo carico per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata è stata ritenuta dalla SEM inverosimile, non essendo in alcun modo avallata da alcun mezzo di prova autentico. Le sue dichiarazioni, pertanto, non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Le restanti dichiarazioni del richiedente sono state valutate sotto il profilo della pertinenza. Con riferimento all'allegazione per cui il ricorrente sarebbe stato vittima di mobbing a causa della sua etnia, la SEM ha constatato che queste difficoltà non renderebbero l'esistenza nel Paese d'origine impossibile o insopportabile ai sensi della LAsi. Secondo prassi constante, la situazione generale nella quale si troverebbe la minoranza curda in Turchia non sarebbe di per sé motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato. Anche i pregiudizi addotti nella fattispecie, come l'esplosione di una bomba nel (...) del 2015 o 2016 durante un meeting, non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia. Inoltre, preso atto dell'assenza di una procedura d'inchiesta a suo carico e della protratta assenza di contatti con le autorità turche, oltre che della mancata sussistenza di un profilo politico di rilievo, il timore di subire persecuzioni rilevanti in materia d'asilo non sarebbe oggettivamente fondato. Infine, l'allegazione relativa all'irruzione della polizia presso l'abitazione dello zio materno, in quanto mera allegazione da parte di terzi non soddisferebbe i requisiti per ritenere l'esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo. 5.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha osservato in primo luogo che le sue allegazioni in merito al mobbing e agli svantaggi subiti a causa della sua etnia, benché non sufficienti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, dovrebbero essere considerati come un fattore fra i tanti da esaminare ai fini della valutazione complessiva sulla verosimiglianza delle sue dichiarazioni. In secondo luogo, la sintesi del rapporto di analisi non gli permetterebbe di comprendere appieno le ragioni che hanno portato l'autorità inferiore a concludere che i documenti giudiziari presentati fossero falsificati. Il rifiuto della SEM a trasmettere integralmente il rapporto di analisi sull'autenticità dei mezzi di prova contestati violerebbe il suo diritto di essere sentito. A tal proposito, il ricorrente ha sottolineato che il suo avvocato residente in Turchia sarebbe riuscito a ottenere questi documenti in modo non ufficiale tramite un suo conoscente. Alla luce dell'irruzione presso l'abitazione dello zio materno e delle sue condivisioni sui social media, nonché di diverse azioni pacifiche per la causa curda che egli avrebbe condotto, sarebbe infatti credibile l'esistenza di un'indagine per propaganda terroristica nei suoi confronti. In terzo luogo, dal 2015 il ricorrente sarebbe stato costantemente nel mirino delle autorità, venendo picchiato e minacciato in diverse occasioni, delle quali tuttavia non avrebbe parlato, poiché si sarebbe limitato a esporre i fatti che avrebbe potuto comprovare. In quarto luogo, il ricorrente proverrebbe da una famiglia attiva politicamente. 6. 6.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 3), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 6.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 6.3 L'accesso agli atti che hanno valore probatorio e sono rilevanti ai fini della decisione può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esige l'osservanza del segreto per i documenti in questione (art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art. 28 PA; cfr., fra le tante, la sentenza del Tribunale E-6471/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 7.1.). 6.4 Nella fattispecie, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata trasmissione integrale dell'analisi interna della SEM sulla (non) autenticità dei mezzi di prova contestati, dal momento che il riassunto fornito dall'autorità inferiore sarebbe insufficiente (cfr. ricorso, pag. 3 "Deuxièmement"). 6.5 A tal proposito, il Tribunale osserva, in primo luogo, che la SEM ha a giusto titolo negato la trasmissione integrale dell'analisi interna sull'autenticità dei mezzi di prova in questione, fornendone adeguata motivazione. Difatti, la trasmissione integrale di suddetta analisi interna può dar luogo a un trattamento illecito delle informazioni in essa contenute, contrario a un interesse pubblico importante della Confederazione, che, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA, impone l'osservanza del segreto. In secondo luogo, la sintesi trasmessa al ricorrente dalla SEM in data 8 luglio 2024 (cfr. supra, lett. A.i) risulta ampiamente esaustiva e idonea a garantire il diritto dell'interessato a esprimersi sui rilievi effettuati. Per ciascun mezzo di prova in questione sono stati infatti esposti in maniera sufficientemente precisa e dettagliata i punti e le ragioni sulle quali vertono gli indizi di contraffazione riscontrati all'interno dei documenti. 6.6 Ne discende che la censura formale va respinta, in quanto infondata. 7. 7.1 Ora venendo al merito, il Tribunale condivide la valutazione delle dichiarazioni del ricorrente così come effettuata dalla SEM nella decisione impugnata, sia per quanto concerne l'analisi della loro pertinenza ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in riferimento all'esame della loro (non) verosimiglianza rispetto alle condizioni previste dall'art. 7 LAsi. Si rinvia pertanto alla decisione impugnata, aggiungendo le seguenti precisazioni e ulteriori rilievi. 7.2 Sotto il profilo della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, si aggiunge quanto segue: non risulta sufficientemente fondato il fatto che il ricorrente, pur affermando di aver continuato a effettuare condivisioni di natura politica sui social media, non abbia mai prodotto agli atti neanche una copia di tali presunte condivisioni incriminatrici. Inoltre, le allegazioni addotte in sede di ricorso, in merito al suo attivismo e a ulteriori pregiudizi che avrebbe subito (cfr. ricorso, pag. 3 "Troisièmement"), non sono attendibili in quanto tardive. La spiegazione per cui egli non avrebbe, durante l'audizione sui motivi d'asilo, esposto tali fatti importanti, in quanto si sarebbe limitato a citare solo quelli da lui comprovabili, risulta infatti sia poco convincente, dal momento che la SEM lo ha invitato a indicare tutto quello che ricordava, anche se non gli fosse sembrato importante (cfr. atto SEM 15/15, D51), che contraddittoria rispetto all'affermazione per cui dal 2015 al 2019 non gli sarebbe successo nulla, eccetto l'essere venuto a conoscenza della condanna per insulto al Presidente (cfr. atto SEM 15/15, D51 e D93). Peraltro tale giustificazione risulta poco coerente, considerato che il ricorrente, sia durante il suo racconto spontaneo che in seguito, ha fatto dichiarazioni per i quali non ha fornito alcun mezzo di prova (ad esempio, come pocanzi rilevato, in relazione alle asserite condivisioni sui social media [cfr. atto SEM 15/15, D74 segg.]). Infine, le modalità clandestine comunicate in sede di ricorso, con le quali l'avvocato residente in Turchia sarebbe riuscito a ottenere i documenti oggetto di contestazione, ossia tramite un conoscente della famiglia dell'assistito (cfr. ricorso, allegato n. 2), gettano ulteriori dubbi in merito all'allegata verosimiglianza della presunta indagine per propaganda terroristica. 7.3 In merito alla pertinenza delle ulteriori allegazioni del ricorrente, occorre inoltre osservare che l'allegazione per cui il ricorrente proverrebbe da una famiglia attiva politicamente, in quanto suo zio paterno avrebbe lavorato presso il municipio di C._______ per (...) anni come rappresentante del partito HDP e suo fratello E._______ (N [...] oggetto della causa [...]) sarebbe perseguito per (...) (cfr. ricorso pag. 4 "Quatrièmement"), non soddisfa i requisiti necessari affinché possa essere stabilita l'esistenza di una persecuzione riflessa ai sensi del diritto d'asilo. Infatti, in primo luogo, non risulta che lo zio paterno abbia avuto problemi con le autorità o sia mai espatriato, né che a causa sua il ricorrente sia stato oggetto di persecuzione; in secondo luogo, la situazione del fratello è oggetto di giudizio pendente innanzi allo scrivente Tribunale e non presenta, in ogni caso, alcun punto di contatto con il narrato del ricorrente, di cui tenere conto nella presente valutazione. 7.4 Proseguendo nell'analisi, non è ravvisabile nemmeno una persecuzione rilevante ai sensi della LAsi a causa dell'etnia del ricorrente (cfr. ricorso, pag. 1 "Premièrement"). Invero, i pregiudizi allegati in tale contesto non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda possono essere sottoposte (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-6753/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 8.4). 7.5 Alla luce di quanto precede, nemmeno la decisione di rinvio della pronuncia della sentenza del (...) 2019, con un periodo di libertà vigilata di cinque anni, per insulto al Presidente (cfr. mezzi di prova [mdp] SEM, n. 3 e 4) giustifica nella fattispecie una valutazione diversa (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 6). 7.6 Infine, il Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchieste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettivamente aperte nei confronti del ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E 4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8). Nel caso in disamina, visto quanto rilevato in precedenza, non sono riconoscibili ulteriori fattori di rischio (cfr. ibid. consid. 8.2). 7.7 In conclusione, non vi sono dunque indizi per ritenere che il ricorrente, in caso di trasferimento nel suo Paese d'origine, abbia un timore fondato di essere con tutta probabilità sottoposto a delle persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.3 In sede di ricorso, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile in ragione del rischio reale e concreto di trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) a cui sarebbe esposto in caso di ritorno per i motivi precedentemente esposti. 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8). 10.2.3 Il 6 febbraio 2023, il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture, motivo per cui il Presidente turco aveva proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig), revocato il 9 maggio 2023. Tuttavia, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1). 10.2.4 A tal proposito, il Tribunale osserva che sebbene il ricorrente provenga dalla provincia di C._______, ossia una delle undici province colpite dal terremoto, egli ha lasciato il suo Paese dopo la revoca dello stato d'emergenza e ha affermato che ivi si troverebbero tuttora i suoi familiari. Inoltre, egli è stato - fino a due mesi prima dell'espatrio, quando si è nuovamente recato a C._______ - residente nella provincia di D._______, presso l'abitazione dello zio materno (cfr. atto SEM 15/15, D18 segg.). Il ricorrente è, per di più, un giovane uomo con un'ottima formazione scolastica, avendo concluso gli studi (...) (cfr. atto SEM 15/15, D25), può contare sulla presenza di una rete familiare e parentale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 15/15, D33, D38) e dispone inoltre di esperienza professionale in vari settori, avendo lavorato presso (...), presso (...) e come (...) (cfr. atto SEM 15/15, D26, D32). Infine, egli ha dichiarato di non avere problemi di salute (cfr. atto SEM 15/15, D5). 10.2.5 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: