Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Nella querelata decisione, a fronte dell'esistenza di un permesso di soggiorno rumeno valido fino al 31 dicembre 2026, la SEM constata sostanzialmente la competenza della Romania per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed esclude l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, l'interessato potrebbe rivolgersi alle autorità statali per ottenere protezione dalle asserite discriminazioni razziali che avrebbe patito in Romania e i suoi problemi di salute non sarebbero ostativi al trasferimento in detto Paese.
E. 4.1 L'insorgente censura anzitutto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rimproverando sostanzialmente alla SEM di non aver valutato le conseguenze di una decisione negativa d'asilo in Romania, posto in particolare che detto Paese presenterebbe delle carenze sistemiche nel suo sistema d'accoglienza dei richiedenti d'asilo (cfr. ricorso, punti 18-20). Un generale riferimento agli obblighi della Romania ai sensi del diritto internazionale non sarebbe sufficiente per giustificare il suo trasferimento senza procedere ad ulteriori accertamenti (idem punto 20).
E. 4.2 Tale censura formale va giudicata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.3 Nel caso concreto, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Romania (cfr. decisione avversata, pagg. 3-8). A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessato nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola, giungendo correttamente alla conclusione che non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e neppure motivi umanitari per entrare nel merito della domanda d'asilo in Svizzera ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. consid. 6.5 e 7 infra). Ciò posto, non si può ragionevolmente concludere che l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del principio inquisitorio. La censura presentata si confonde in realtà con il merito, ovvero è rivolta contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in punto alla situazione d'accoglienza in Romania.
E. 4.4 Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va respinta (cfr. ricorso, pag. 2).
E. 5.1 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente contesta inoltre la competenza della Romania per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché la mancata applicazione della clausola di sovranità (art. 17 RD III). A fronte dei rapporti allestiti da alcune organizzazioni internazionali tra il 2017 e il 2023, egli sostiene in particolare che in detto Paese sussisterebbero delle carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e una potenziale violazione del principio di non respingimento verso il Congo (cfr. ricorso, punti 6-10). Di riflesso, la SEM avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità, riconoscendo in particolare le carenze nel sistema sanitario e in quello dell'accoglienza dei richiedenti d'asilo che comporterebbero una chiara violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento (idem, punti 11-17).
E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 6.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1).
E. 6.3 Giusta l'art. 12 par. 1 RD III, se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo. Lo Stato membro competente in forza del RD III è inoltre tenuto a prendere in carico la persona interessata in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III).
E. 6.4 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni dell'interessato, hanno rilevato che quest'ultimo è entrato legalmente in Romania attraverso un visto rilasciato dalle competenti autorità rumene valido dal 10 ottobre 2023 al 6 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 24/3; passaporto in originale). Il 28 giugno 2024, la SEM ha quindi trasmesso alla Romania una domanda di presa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 12 par. 4 RD III. In data 8 agosto 2024, le autorità rumene hanno accolto la domanda di ammissione dell'interessato, indicando che quest'ultimo è titolare di un permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre 2026 (cfr. atti SEM n. 21/9 e 25/1). Pertanto, in virtù dell'art. 12 par. 1 RD III (cfr. consid. 6.3 supra), la Romania risulta di principio competente per condurre la procedura d'asilo del ricorrente.
E. 6.5.1 In relazione al trasferimento dell'insorgente Romania, si tratta ora di esaminare se, come egli sostiene, esistano in detto Paese delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 RD III).
E. 6.5.2 A tale quesito va risposto negativamente. Anzitutto, è opportuno ricordare che la Romania è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la stessa rispetti la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Questa presunzione non è tuttavia irrefragabile e va d'ufficio esclusa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4-7.5).
E. 6.5.3 Fatte queste premesse, si rileva che non sussistono attualmente validi motivi per ammettere che la Romania presenti delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-3975/2024 del 28 giugno 2024 consid. 4.1; F-3704/2023 e F-3708/2023 del 23 maggio 2024 consid. 5.2; F-6643/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 5.2; E-6400/2023 del 29 novembre 2023 consid. 7.2). La giurisprudenza e i rapporti delle organizzazioni non governative citati nel gravame non permettono di ribaltare tale conclusione (cfr. ricorso, punti 6-17).
E. 6.5.4 Peraltro, la censura proposta risulta manifestamente pretestuosa nella misura in cui, dinanzi alla SEM, l'interessato non ha mai addotto di essere già stato posto in condizioni di accoglienza degradanti o di essersi confrontato a qualsivoglia difficoltà di accesso ai suoi diritti in qualità di richiedente d'asilo. Egli ha infatti dichiarato di aver depositato la domanda d'asilo in Svizzera poiché quest'ultima offrirebbe un sistema d'accoglienza più funzionante rispetto a quello rumeno. Egli ha inoltre maturato la scelta di raggiungere la Svizzera perché alcuni suoi concittadini presenti in Romania gli avrebbero riferito che in detto Paese le "audizioni d'asilo non vengono svolte correttamente, che i letti hanno le pulci, che le condizioni dei Centri d'accoglienza sono pessime, che il cibo non è buono, che non si riceve l'assistenza medica, che si viene messi ai lavori forzati, per i quali si è pagati pochissimo e che bisogna arrangiarsi per trovare e cucinare cibo." (cfr. atti SEM n. 24/3 pag. 2; n. 16/11 D28). Peraltro, l'insorgente avrebbe lasciato la Romania esclusivamente per ragioni economiche imposte dall'interruzione del finanziamento dei suoi studi universitari, precedentemente garantiti dal padre, il quale sarebbe stato ucciso durante un bombardamento a C._______ in Congo (cfr. atto SEM n. D28, D46, D52). Ribadita l'assenza di qualsivoglia carenza sistemica in Romania, il Tribunale evidenzia che il RD III non conferisce alle persone richiedenti d'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi contro Austria [Grande Camera], §59 e §62; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 e rif. cit.; 2010/45 consid. 8.3).
E. 6.5.5 In esito, va esclusa l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermata la competenza delle autorità rumene per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato.
E. 7.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Romania, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Quest'ultima disposizione prescrive infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui si inserisce anche la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 7.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, l'insorgente adduce sostanzialmente che la Romania non disporrebbe di un apparato statale funzionante che garantisca una protezione dalle discriminazioni razziali - ch'egli avrebbe subìto durante il suo soggiorno in detto Stato (cfr. atto SEM n. 24/3) - e che il sistema sanitario rumeno presenterebbe delle notevoli carenze (cfr. ricorso, punti 15-16). Inoltre, la SEM avrebbe dovuto richiedere delle garanzie particolari per l'effettivo accesso ad un alloggio, ad un'adeguata protezione nonché all'assenza di trattamenti inumani e degradanti (idem punto 14).
E. 7.3.1 In merito allo stato valetudinario dell'interessato (cfr. ricorso, punti 5 e 16), si osserva anzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Tale violazione può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2)
E. 7.3.2 Dai referti medici agli atti, nel merito dei quali si rinvia alla decisione impugnata per i dettagli (cfr. decisione avversata, pagg. 6-8), emerge che il ricorrente è in particolare affetto da un'ipoestesia cervicale, una disfagia e una sospetta uretrite. Di recente, egli è stato sottoposto ad ulteriori esami (ematochimici) di laboratorio, a fronte dei quali è stato prescritto - dopo la pronuncia del provvedimento impugnato - un trattamento farmacologico con (...), unitamente all'indicazione di procedere ad ulteriori esami di laboratorio (cfr. atti SEM n. 26/2 e 32/2).
E. 7.3.3 Ciò posto, pur non volendo minimizzare le affezioni riscontrate, il Tribunale giudica che non sussiste uno stato di straordinaria vulnerabilità medica o il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Romania. Infatti, gli stati di salute succitati, meglio circostanziati nella decisione impugnata, non dimostrano elementi concreti per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento e che non possano essere trattati in Romania, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, lo Stato rumeno dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate che possono essere parzialmente parificate a quelle svizzere (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-3704/2023 e F-3708/2023 del 23 maggio 2024 consid. 6.5.4; F3962/2023 del 4 aprile 2024 consid. 6.3; D-6900/2023 del 6 marzo 2024 consid. 5.2.2; E-1592/2023 del 28 marzo 2023 consid. 6.4.3 con riferimenti). Per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici e le successive analisi mediche, l'interessato potrà quindi ricorrere all'infrastruttura medica disponibile in Romania. Va altresì osservato che, in quanto firmatario della direttiva accoglienza, detto Paese deve provvedere affinché le persone richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria - comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali - e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva accoglienza). In questo senso, lo stretto controllo dello stato valetudinario sarà garantito anche in Romania e, di riflesso, non si rivela necessario attendere in Svizzera l'esito dei prossimi esami di laboratorio.
E. 7.3.4 Con riferimento alle asserite discriminazioni razziali patite in Romania, in merito alle quali l'interessato ha addotto soltanto delle vaghe allegazioni nell'ambito della sua seconda audizione (cfr. atto SEM n. 24/3), il Tribunale ribadisce infine che la Romania è uno Stato di diritto che dispone di organi giudiziari e di polizia funzionanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-3252/2021 consid. 9.2.2; E-2591/2021 del 3 agosto 2021 consid. 7.5.2). Spetterà pertanto al ricorrente rivolgersi a quest'ultime per sporgere un'eventuale denuncia contro i suoi persecutori.
E. 7.4 Per il resto, si rimanda alle corrette considerazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).
E. 7.5 In conclusione, la SEM non ha quindi esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III e dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7). Di riflesso, non v'è motivo di richiedere alle autorità rumene delle garanzie individuali per quanto riguarda l'accesso all'alloggio, al vitto e alle cure mediche in favore del ricorrente, così come postulato nel gravame (cfr. ricorso, punto 21; cfr. ex pluris sentenza del TAF F-4931/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.3).
E. 8 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.
E. 10 Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta (cfr. art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 28 agosto 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale.
E. 13 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5254/2024 Sentenza del 12 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il 10 gennaio 1998, Congo (Kinshasa), patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler e Liliya Zinkovska, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 agosto 2024 / N (...). Fatti: A. Il 21 maggio 2024, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Il 27 maggio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un'audizione sui motivi d'asilo nell'ambito della quale il richiedente ha dichiarato di essere espatriato il 10 novembre 2023 attraverso un visto rilasciato dalle autorità rumene e di aver vissuto in Romania per ragioni di studio fino al suo arrivo Svizzera. Da un'analisi del passaporto originale, è stato inoltre accertato che l'interessato ha ottenuto un visto rumeno valido dal 10 ottobre 2023 al 6 febbraio 2024 ed è entrato legalmente in Romania il 12 novembre 2023. Il 28 giugno 2024, la SEM ha quindi trasmesso una domanda di ammissione del richiedente alle omologhe autorità rumene. Il 5 luglio 2024, il richiedente ha sostenuto un colloquio personale Dublino, nel corso del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, alla responsabilità della Romania per lo svolgimento della procedura d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito con il conseguente trasferimento verso detto Paese. In data 8 agosto 2024, la Romania ha infine accolto la richiesta di ammissione dell'interessato, indicando che quest'ultimo è titolare di un permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre 2026. B. Con decisione del 14 agosto 2024, notificata il 16 agosto 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha ordinato l'allontanamento [recte: trasferimento] del ricorrente verso la Romania, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. C.a Con ricorso del 23 agosto 2024, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo principalmente all'annullamento della stessa nonché alla restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo e, in subordine, per nuova istruzione. Sul piano procedurale, egli postula la sospensione cautelare dell'esecuzione del trasferimento, la fissazione di un termine per completare il gravame e, infine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. C.b Con misure supercautelari del 28 agosto 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato verso la Romania (cfr. atto TAF n. 3). C.c Lo stesso giorno, posta la scomparsa del richiedente, il Tribunale ha accordato alla patrocinatrice un termine di 3 giorni per presentare in originale la procura di rappresentanza sottoscritta in suo favore, comunicare il nuovo luogo di residenza del ricorrente e presentare una dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo, contenente la volontà di mantenere il proprio ricorso (cfr. atto TAF n. 2). C.d Con scritto del 2 settembre 2024, la patrocinatrice ha tempestivamente presentato, in copia elettronica (IncaMail), la dichiarazione richiesta dal Tribunale e una procura di rappresentanza datata 1° settembre 2024, indicando che quella precedente, datata 19 agosto 2024, sarebbe stata allestita soltanto elettronicamente. Essa ha poi informato il Tribunale che, nel frattempo, il suo assistito sarebbe rientrato presso il centro federale d'asilo, fatto successivamente confermato dalla SEM (cfr. atto TAF n. 6; atto SEM n. {...}-43/1). Con scritto del 3 settembre 2024, la patrocinatrice ha inoltre trasmesso, per posta, l'originale della procura di rappresentanza sottoscritta dal richiedente il 1° settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 7). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Nella querelata decisione, a fronte dell'esistenza di un permesso di soggiorno rumeno valido fino al 31 dicembre 2026, la SEM constata sostanzialmente la competenza della Romania per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed esclude l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, l'interessato potrebbe rivolgersi alle autorità statali per ottenere protezione dalle asserite discriminazioni razziali che avrebbe patito in Romania e i suoi problemi di salute non sarebbero ostativi al trasferimento in detto Paese. 4. 4.1 L'insorgente censura anzitutto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rimproverando sostanzialmente alla SEM di non aver valutato le conseguenze di una decisione negativa d'asilo in Romania, posto in particolare che detto Paese presenterebbe delle carenze sistemiche nel suo sistema d'accoglienza dei richiedenti d'asilo (cfr. ricorso, punti 18-20). Un generale riferimento agli obblighi della Romania ai sensi del diritto internazionale non sarebbe sufficiente per giustificare il suo trasferimento senza procedere ad ulteriori accertamenti (idem punto 20). 4.2 Tale censura formale va giudicata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Nel caso concreto, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Romania (cfr. decisione avversata, pagg. 3-8). A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessato nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola, giungendo correttamente alla conclusione che non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e neppure motivi umanitari per entrare nel merito della domanda d'asilo in Svizzera ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. consid. 6.5 e 7 infra). Ciò posto, non si può ragionevolmente concludere che l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del principio inquisitorio. La censura presentata si confonde in realtà con il merito, ovvero è rivolta contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in punto alla situazione d'accoglienza in Romania. 4.4 Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va respinta (cfr. ricorso, pag. 2). 5. 5.1 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente contesta inoltre la competenza della Romania per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché la mancata applicazione della clausola di sovranità (art. 17 RD III). A fronte dei rapporti allestiti da alcune organizzazioni internazionali tra il 2017 e il 2023, egli sostiene in particolare che in detto Paese sussisterebbero delle carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e una potenziale violazione del principio di non respingimento verso il Congo (cfr. ricorso, punti 6-10). Di riflesso, la SEM avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità, riconoscendo in particolare le carenze nel sistema sanitario e in quello dell'accoglienza dei richiedenti d'asilo che comporterebbero una chiara violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento (idem, punti 11-17). 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). 6.3 Giusta l'art. 12 par. 1 RD III, se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo. Lo Stato membro competente in forza del RD III è inoltre tenuto a prendere in carico la persona interessata in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III). 6.4 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni dell'interessato, hanno rilevato che quest'ultimo è entrato legalmente in Romania attraverso un visto rilasciato dalle competenti autorità rumene valido dal 10 ottobre 2023 al 6 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 24/3; passaporto in originale). Il 28 giugno 2024, la SEM ha quindi trasmesso alla Romania una domanda di presa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 12 par. 4 RD III. In data 8 agosto 2024, le autorità rumene hanno accolto la domanda di ammissione dell'interessato, indicando che quest'ultimo è titolare di un permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre 2026 (cfr. atti SEM n. 21/9 e 25/1). Pertanto, in virtù dell'art. 12 par. 1 RD III (cfr. consid. 6.3 supra), la Romania risulta di principio competente per condurre la procedura d'asilo del ricorrente. 6.5 6.5.1 In relazione al trasferimento dell'insorgente Romania, si tratta ora di esaminare se, come egli sostiene, esistano in detto Paese delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 RD III). 6.5.2 A tale quesito va risposto negativamente. Anzitutto, è opportuno ricordare che la Romania è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la stessa rispetti la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Questa presunzione non è tuttavia irrefragabile e va d'ufficio esclusa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). 6.5.3 Fatte queste premesse, si rileva che non sussistono attualmente validi motivi per ammettere che la Romania presenti delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-3975/2024 del 28 giugno 2024 consid. 4.1; F-3704/2023 e F-3708/2023 del 23 maggio 2024 consid. 5.2; F-6643/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 5.2; E-6400/2023 del 29 novembre 2023 consid. 7.2). La giurisprudenza e i rapporti delle organizzazioni non governative citati nel gravame non permettono di ribaltare tale conclusione (cfr. ricorso, punti 6-17). 6.5.4 Peraltro, la censura proposta risulta manifestamente pretestuosa nella misura in cui, dinanzi alla SEM, l'interessato non ha mai addotto di essere già stato posto in condizioni di accoglienza degradanti o di essersi confrontato a qualsivoglia difficoltà di accesso ai suoi diritti in qualità di richiedente d'asilo. Egli ha infatti dichiarato di aver depositato la domanda d'asilo in Svizzera poiché quest'ultima offrirebbe un sistema d'accoglienza più funzionante rispetto a quello rumeno. Egli ha inoltre maturato la scelta di raggiungere la Svizzera perché alcuni suoi concittadini presenti in Romania gli avrebbero riferito che in detto Paese le "audizioni d'asilo non vengono svolte correttamente, che i letti hanno le pulci, che le condizioni dei Centri d'accoglienza sono pessime, che il cibo non è buono, che non si riceve l'assistenza medica, che si viene messi ai lavori forzati, per i quali si è pagati pochissimo e che bisogna arrangiarsi per trovare e cucinare cibo." (cfr. atti SEM n. 24/3 pag. 2; n. 16/11 D28). Peraltro, l'insorgente avrebbe lasciato la Romania esclusivamente per ragioni economiche imposte dall'interruzione del finanziamento dei suoi studi universitari, precedentemente garantiti dal padre, il quale sarebbe stato ucciso durante un bombardamento a C._______ in Congo (cfr. atto SEM n. D28, D46, D52). Ribadita l'assenza di qualsivoglia carenza sistemica in Romania, il Tribunale evidenzia che il RD III non conferisce alle persone richiedenti d'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi contro Austria [Grande Camera], §59 e §62; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 e rif. cit.; 2010/45 consid. 8.3). 6.5.5 In esito, va esclusa l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermata la competenza delle autorità rumene per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato. 7. 7.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Romania, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Quest'ultima disposizione prescrive infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui si inserisce anche la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). 7.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, l'insorgente adduce sostanzialmente che la Romania non disporrebbe di un apparato statale funzionante che garantisca una protezione dalle discriminazioni razziali - ch'egli avrebbe subìto durante il suo soggiorno in detto Stato (cfr. atto SEM n. 24/3) - e che il sistema sanitario rumeno presenterebbe delle notevoli carenze (cfr. ricorso, punti 15-16). Inoltre, la SEM avrebbe dovuto richiedere delle garanzie particolari per l'effettivo accesso ad un alloggio, ad un'adeguata protezione nonché all'assenza di trattamenti inumani e degradanti (idem punto 14). 7.3 7.3.1 In merito allo stato valetudinario dell'interessato (cfr. ricorso, punti 5 e 16), si osserva anzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Tale violazione può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2) 7.3.2 Dai referti medici agli atti, nel merito dei quali si rinvia alla decisione impugnata per i dettagli (cfr. decisione avversata, pagg. 6-8), emerge che il ricorrente è in particolare affetto da un'ipoestesia cervicale, una disfagia e una sospetta uretrite. Di recente, egli è stato sottoposto ad ulteriori esami (ematochimici) di laboratorio, a fronte dei quali è stato prescritto - dopo la pronuncia del provvedimento impugnato - un trattamento farmacologico con (...), unitamente all'indicazione di procedere ad ulteriori esami di laboratorio (cfr. atti SEM n. 26/2 e 32/2). 7.3.3 Ciò posto, pur non volendo minimizzare le affezioni riscontrate, il Tribunale giudica che non sussiste uno stato di straordinaria vulnerabilità medica o il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Romania. Infatti, gli stati di salute succitati, meglio circostanziati nella decisione impugnata, non dimostrano elementi concreti per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento e che non possano essere trattati in Romania, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, lo Stato rumeno dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate che possono essere parzialmente parificate a quelle svizzere (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-3704/2023 e F-3708/2023 del 23 maggio 2024 consid. 6.5.4; F3962/2023 del 4 aprile 2024 consid. 6.3; D-6900/2023 del 6 marzo 2024 consid. 5.2.2; E-1592/2023 del 28 marzo 2023 consid. 6.4.3 con riferimenti). Per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici e le successive analisi mediche, l'interessato potrà quindi ricorrere all'infrastruttura medica disponibile in Romania. Va altresì osservato che, in quanto firmatario della direttiva accoglienza, detto Paese deve provvedere affinché le persone richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria - comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali - e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva accoglienza). In questo senso, lo stretto controllo dello stato valetudinario sarà garantito anche in Romania e, di riflesso, non si rivela necessario attendere in Svizzera l'esito dei prossimi esami di laboratorio. 7.3.4 Con riferimento alle asserite discriminazioni razziali patite in Romania, in merito alle quali l'interessato ha addotto soltanto delle vaghe allegazioni nell'ambito della sua seconda audizione (cfr. atto SEM n. 24/3), il Tribunale ribadisce infine che la Romania è uno Stato di diritto che dispone di organi giudiziari e di polizia funzionanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-3252/2021 consid. 9.2.2; E-2591/2021 del 3 agosto 2021 consid. 7.5.2). Spetterà pertanto al ricorrente rivolgersi a quest'ultime per sporgere un'eventuale denuncia contro i suoi persecutori. 7.4 Per il resto, si rimanda alle corrette considerazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 7.5 In conclusione, la SEM non ha quindi esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III e dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7). Di riflesso, non v'è motivo di richiedere alle autorità rumene delle garanzie individuali per quanto riguarda l'accesso all'alloggio, al vitto e alle cure mediche in favore del ricorrente, così come postulato nel gravame (cfr. ricorso, punto 21; cfr. ex pluris sentenza del TAF F-4931/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.3). 8. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 10. Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 28 agosto 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale. 13. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: