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D-4474/2026

D-4474/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-07-09 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento (riesame)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le procedure D-4474/2026 e D-4470/2026 sono congiunte.

E. 2 Il ricorso è respinto.

E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 4 Le spese processuali, di fr. 2'500.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-4474/2026 e D-4470/2026

Sentenza del 9 luglio 2026

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,

con l'approvazione del giudice Daniela Brüschweiler;

cancelliere Adriano Alari.

Parti

A. _______, nata il (...),

Ucraina,

B. _______, nato il (...),

Italia,

entrambi patrocinati da Elina Yakovleva, (...),

ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento (riesame); decisioni della SEM del 20 maggio 2026 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo presentata in Svizzera il 27 febbraio 2017 dalla ricorrente 1, cittadina ucraina, unitamente alla figlia, cittadina ucraina, e al figlio, cittadino italiano, di seguito ricorrente 2,

la decisione del 21 luglio 2017, con la quale la SEM, rilevato che l'Italia era uno Stato esente da persecuzioni, ha respinto senza ulteriori chiarimenti la domanda d'asilo del ricorrente 2 ai sensi dell'art. 40 LAsi e ne ha pronunciato l'allontanamento, ritenendone l'esecuzione ammissibile, esigibile e possibile,

la separata decisione del 24 luglio 2017, con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente 1 e della figlia nell'ambito di una procedura Dublino e ne ha pronunciato il trasferimento verso l'Italia,

le sentenze D-4722/2017 e D-4720/2017 del 19 settembre 2017, con le quali il Tribunale ha respinto i rispettivi ricorsi,

le separate domande di riesame del 17 novembre 2017 presentate, da un lato, dalla ricorrente 1 e dalla figlia con riferimento alla procedura Dublino e, dall'altro, dal ricorrente 2 con riferimento alla procedura relativa al Paese terzo sicuro,

le decisioni del 5 dicembre 2017, con le quali la SEM non è entrata nel merito delle predette domande di riesame,

le sentenze D-383/2018 e D-248/2018 del 20 marzo 2018, con le quali il Tribunale ha respinto i ricorsi interposti contro tali decisioni,

il passaggio alla Svizzera della competenza per l'esame delle domande d'asilo della ricorrente 1 e della figlia, intervenuto il 20 marzo 2018 a seguito della mancata esecuzione entro il termine previsto del loro trasferimento Dublino verso l'Italia,

la decisione del 9 agosto 2018, con la quale la SEM, nell'ambito della procedura nazionale successiva alla cessazione della competenza Dublino dell'Italia, non è entrata nel merito delle domande d'asilo della ricorrente 1 e della figlia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, considerando l'Italia quale Paese terzo sicuro, e ne ha pronunciato l'allontanamento verso tale Stato,

la sentenza D-4887/2018 del 4 settembre 2018, con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro tale decisione,

le separate domande di riesame del 25 agosto 2020 presentate dalla ricorrente 1 e dal ricorrente 2 avverso, rispettivamente, la decisione del 9 agosto 2018 e quella del 21 luglio 2017, entrambe concernenti l'allontanamento verso l'Italia quale Paese terzo sicuro,

le decisioni del 17 dicembre 2020, con le quali la SEM ha respinto le predette domande di riesame,

le sentenze D-284/2021 e D-290/2021 dell'8 febbraio 2024, con le quali il Tribunale ha respinto i ricorsi interposti contro tali decisioni,

le domande di riesame del 23 febbraio 2024, con le quali la ricorrente 1 e il ricorrente 2 hanno fatto valere nuovi elementi relativi, in particolare, alla situazione sanitaria, scolastica e sociale di quest'ultimo,

gli scritti dell'8 marzo 2024, con i quali la SEM ha stralciato senza formalità le predette domande di riesame in applicazione dell'art. 111b cpv. 4 LAsi,

le istanze di denegata giustizia dell'11 marzo 2024 interposte dalla ricorrente 1 e dal ricorrente 2 contro i sopramenzionati stralci,

le sentenze D-1585/2024 e D-1588/2024 del 24 ottobre 2025, con le quali il Tribunale ha accolto i ricorsi nella misura della loro ammissibilità, annullato gli stralci e rinviato le cause alla SEM affinché statuisse formalmente nel merito delle domande di riesame del 23 febbraio 2024,

le separate decisioni del 20 maggio 2026, con le quali la SEM ha respinto le domande di riesame,

la decisione concernente la ricorrente 1, con la quale la SEM ha confermato il passaggio in giudicato e l'esecutività della decisione del 24 luglio 2017 (recte: del 9 agosto 2018), respinto la domanda di esonero dalle spese procedurali e posto a suo carico un emolumento di fr. 600.-,

la decisione concernente il ricorrente 2, con la quale la SEM ha confermato il passaggio in giudicato e l'esecutività della decisione del 21 luglio 2017, accolto la domanda di esonero dalle spese procedurali e rinunciato alla riscossione di un emolumento,

l'indicazione contenuta nelle predette decisioni secondo cui un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo,

il ricorso del 25 giugno 2026, con il quale i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle decisioni della SEM del 20 maggio 2026 e, in via principale, la loro riforma nel senso dell'accoglimento delle domande di riesame, in via subordinata, il rinvio degli atti alla SEM affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie e renda nuove decisioni conformi al diritto, nonché la concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria, con esonero dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

che la SEM rientra tra le predette autorità e che il Tribunale è pertanto competente a statuire sui ricorsi contro le sue decisioni in materia d'asilo (art. 105 LAsi),

che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi) e adempie le esigenze formali dell'art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che la presente sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi),

che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),

che, per quanto concerne la congiunzione delle cause di cui ai ruoli del Tribunale D-4474/2026, relativa alla ricorrente 1, e D-4470/2026, relativa al ricorrente 2, le decisioni impugnate, sebbene emanate separatamente, sono state avversate mediante un unico ricorso e fanno riferimento alla medesima fattispecie,

che le cause che presentano una stretta connessione fattuale e giuridica possono essere congiunte in un'unica procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17),

che, in particolare, le procedure concernono una madre e suo figlio, si fondano su circostanze di fatto strettamente connesse e pongono quesiti giuridici sostanzialmente analoghi, segnatamente quanto all'esecuzione del loro allontanamento verso l'Italia e al rispetto dell'unità familiare; che, per motivi di economia processuale, le procedure D-4474/2026 e D-4470/2026 sono pertanto congiunte e decise mediante un'unica sentenza,

che l'oggetto del litigio è circoscritto alla questione di sapere se la SEM abbia a ragione respinto, con le decisioni del 20 maggio 2026, le domande di riesame presentate dai ricorrenti il 23 febbraio 2024,

che le decisioni originarie della SEM del 9 agosto 2018, concernente la ricorrente 1, e del 21 luglio 2017, concernente il ricorrente 2, sono cresciute in giudicato e non costituiscono, in quanto tali, l'oggetto della presente procedura,

che il riesame non costituisce un rimedio giuridico ordinario e non può servire a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato, né a recuperare la mancata tempestiva invocazione di censure che avrebbero potuto essere sollevate nella procedura ordinaria,

che il riesame consente di ottenere la riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato qualora, successivamente alla sua emanazione, le circostanze si siano notevolmente modificate oppure siano addotti fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti,

che i fatti nuovi devono essere idonei a modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione contestata e, in caso di corretto apprezzamento giuridico, a condurre a un risultato diverso, mentre i nuovi mezzi di prova devono comprovare tali fatti oppure fatti già noti e allegati nella procedura precedente che non avevano potuto essere provati a discapito dell'interessato (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche la sentenza del TAF D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con riferimenti citati),

che occorre pertanto esaminare unicamente se i motivi e i mezzi di prova addotti a sostegno delle domande del 23 febbraio 2024 siano suscettibili di giustificare la modifica delle decisioni originarie quanto all'esecuzione dell'allontanamento,

che, con le sentenze D-1585/2024 e D-1588/2024 del 24 ottobre 2025, il Tribunale ha definitivamente stabilito che le domande di riesame del 23 febbraio 2024 non potevano essere stralciate senza formalità in applicazione dell'art. 111b cpv. 4 LAsi e che i ricorrenti avevano diritto all'emanazione di decisioni formali,

che, per quanto riguarda il ricorrente 2, la SEM doveva esaminare segnatamente il suo grado attuale d'integrazione in Svizzera e il suo stato di salute, prestando particolare attenzione al suo interesse superiore ai sensi dell'art. 3 par. 1 CDF,

che occorre pertanto esaminare se la SEM abbia rispettato le istruzioni vincolanti contenute nelle sentenze del 24 ottobre 2025 e se le circostanze invocate dai ricorrenti siano atte a giustificare la modifica delle decisioni originarie quanto all'esecuzione del loro allontanamento,

che, nelle decisioni impugnate, la SEM ha richiamato i motivi e i mezzi di prova prodotti con le domande di riesame del 23 febbraio 2024, relativi in particolare all'integrazione scolastica e sociale, allo stato di salute e alla presa a carico del ricorrente 2; che, in seguito alle sentenze del 24 ottobre 2025, l'autorità inferiore ha acquisito documentazione aggiornata, segnatamente rapporti scolastici, una risoluzione dell'ARP di Locarno e diversi rapporti medici e medico-psicologici; che da tali atti è emerso un quadro caratterizzato da persistenti difficoltà comportamentali e di adattamento del ricorrente 2, nonostante le misure di sostegno predisposte, nonché da problematiche psichiche e somatiche oggetto di presa a carico specialistica, fermo restando che per il dettaglio delle risultanze documentali si rinvia alle decisioni impugnate; che, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi raccolti, la SEM ha ritenuto che le circostanze invocate non fossero atte a giustificare la modifica delle decisioni originarie e ha pertanto respinto le domande di riesame, che essa ha escluso che il ricorrente 2 presentasse un grado d'integrazione tale da rendere inesigibile l'allontanamento, tenuto conto delle persistenti difficoltà scolastiche, comportamentali e relazionali e ha considerato che le sue problematiche di salute potessero essere adeguatamente trattate in Italia; che, quanto alla ricorrente 1, la SEM ha ritenuto che le allegazioni concernenti la violenza domestica e la protezione offerta dalle autorità italiane non apportassero elementi nuovi e concreti rispetto a quanto già esaminato nelle precedenti procedure; che, per il resto, si rinvia alla motivazione delle decisioni impugnate,

che, nel gravame, i ricorrenti censurano anzitutto, sotto il profilo formale, un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, una motivazione insufficiente e una violazione del diritto di essere sentiti, sostenendo che la SEM non avrebbe dato corretta esecuzione alle sentenze del 24 ottobre 2025, che, a loro dire, l'autorità inferiore avrebbe esaminato in modo frammentario gli elementi medici, scolastici, sociali e familiari, senza procedere a una valutazione globale della situazione del ricorrente 2 e senza accertare concretamente le condizioni di reintegrazione dei ricorrenti in Italia, che, sotto il profilo materiale, essi lamentano una violazione dell'interesse superiore del minore e dell'art. 8 CEDU, ritenendo che la SEM non avrebbe attribuito sufficiente peso alla lunga permanenza del ricorrente 2 in Svizzera, al suo radicamento scolastico, sociale e terapeutico, al rischio di sradicamento e alla necessità di garantire la continuità della presa a carico, che i ricorrenti contestano inoltre che l'autorità inferiore si sia fondata prevalentemente sul comportamento della ricorrente 1 e sulla disponibilità astratta di strutture sanitarie e scolastiche in Italia, senza verificare la concreta sostenibilità del trasferimento e le sue conseguenze sullo sviluppo del ricorrente 2,

che occorre anzitutto esaminare le censure di natura formale, poiché il loro eventuale accoglimento potrebbe comportare l'annullamento delle decisioni impugnate indipendentemente dall'esito dell'esame materiale,

che il diritto di essere sentiti, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende in particolare il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi rilevanti prima dell'emanazione della decisione e di ottenere una decisione sufficientemente motivata,

che l'obbligo di motivazione è adempiuto quando l'autorità espone, almeno succintamente, le considerazioni essenziali sulle quali fonda la propria decisione, in modo da consentire all'interessato di comprenderne la portata e di impugnarla con cognizione di causa, senza essere tenuta a discutere singolarmente ogni allegazione o ogni mezzo di prova,

che, in virtù del principio inquisitorio, l'autorità deve accertare d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborazione delle parti,

che le sentenze D-1585/2024 e D-1588/2024 del 24 ottobre 2025 non hanno riconosciuto la fondatezza materiale delle domande di riesame, né imposto alla SEM un determinato esito o specifiche misure istruttorie, ma hanno unicamente stabilito che le istanze del 23 febbraio 2024 non potevano essere stralciate senza formalità e che l'autorità inferiore doveva esaminare compiutamente le nuove circostanze addotte ed emanare decisioni formali,

che, dando seguito a tali sentenze, il 30 marzo 2026 la SEM ha invitato il ricorrente 2 a produrre documentazione aggiornata concernente il suo stato di salute, la presa a carico medico-psicologica, il percorso scolastico e gli interventi dell'autorità di protezione,

che, in risposta a tale invito, sono stati prodotti segnatamente il rapporto scolastico del 21 gennaio 2025, l'attestato di fine anno del 18 giugno 2025, la risoluzione dell'ARP 10 di Locarno del 27 marzo 2026 e i rapporti medici del 15 e del 16 aprile 2026,

che tali atti fornivano informazioni aggiornate e sufficientemente circostanziate in merito alla scolarizzazione, al comportamento, alle relazioni sociali, alle misure educative e di protezione, alle diagnosi psichiche e somatiche, ai trattamenti in corso del ricorrente 2,

che la SEM disponeva pertanto di una base fattuale sufficientemente completa per pronunciarsi sulle domande di riesame e non era tenuta a proseguire ulteriormente l'istruttoria soltanto perché i ricorrenti auspicavano una diversa valutazione degli elementi raccolti,

che, in particolare, poteva rinunciare all'allestimento di una perizia formale, atteso che i rapporti medici aggiornati descrivevano in modo sufficientemente chiaro le diagnosi, i trattamenti e le necessità di presa a carico del ricorrente 2, mentre la questione di sapere se tali problematiche rendessero inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento costituiva una questione giuridica spettante all'autorità decidente,

che neppure la mancata individuazione di una specifica scuola, struttura sanitaria o figura terapeutica in Italia configura, di per sé, un accertamento incompleto, non essendo compito della SEM predisporre anticipatamente un piano dettagliato di reinsediamento in assenza di elementi concreti atti a rendere verosimile l'inaccessibilità dei servizi necessari,

che, nelle decisioni impugnate, la SEM ha inoltre esposto le ragioni per le quali ha escluso un'integrazione del ricorrente 2, ha ritenuto le sue problematiche di salute trattabili in Italia, ha considerato insufficienti gli elementi addotti dalla ricorrente 1 in relazione alla violenza domestica e ha escluso una violazione dell'unità familiare,

che le decisioni impugnate consentono pertanto di comprendere il ragionamento seguito dall'autorità inferiore e le ragioni che l'hanno condotta a respingere le domande di riesame,

che, del resto, il gravame si confronta puntualmente con tali argomentazioni, ciò che conferma che i ricorrenti hanno potuto cogliere la portata delle decisioni e impugnarle efficacemente,

che le critiche secondo cui la SEM avrebbe attribuito un peso insufficiente alla durata del soggiorno, al radicamento, alla continuità terapeutica o alle conseguenze del trasferimento non attengono pertanto alla completezza dell'accertamento o all'obbligo di motivazione, bensì alla valutazione materiale degli elementi raccolti,

che la SEM ha dunque rispettato le istruzioni contenute nelle sentenze del Tribunale del 24 ottobre 2025, ha accertato in modo sufficiente i fatti giuridicamente rilevanti e ha motivato adeguatamente le proprie decisioni,

che le censure formali risultano pertanto infondate e vanno respinte,

che, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,

che, secondo la giurisprudenza, anche l'interesse superiore del fanciullo, quale sancito segnatamente dall'art. 3 par. 1 CDF, può risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento e rendere tale misura inesigibile,

che, nell'ambito della relativa valutazione complessiva, occorre tenere conto in particolare dell'età e del grado di maturità del minore, dei suoi rapporti di dipendenza, della natura e dell'intensità delle sue relazioni, dello stato e delle prospettive del suo sviluppo scolastico e personale, del grado di riuscita della sua integrazione, nonché delle possibilità e delle difficoltà di un reinsediamento nello Stato di destinazione (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2),

che l'art. 3 par. 1 CDF impone di attribuire all'interesse superiore del minore un'importanza preminente nella ponderazione, senza tuttavia conferirgli un diritto autonomo a soggiornare in Svizzera o a beneficiare dell'ammissione provvisoria,

che, nel caso in esame, il ricorrente 2 è giunto in Svizzera all'età di cinque anni, vi soggiorna da circa nove anni e vi ha trascorso una parte significativa della propria infanzia e adolescenza,

che egli ha inoltre frequentato il sistema scolastico ticinese e beneficia da diversi anni di una rete composta da figure scolastiche, educative, mediche e di protezione, sicché deve essergli riconosciuto un effettivo legame con l'ambiente nel quale è cresciuto; che tuttavia il percorso scolastico dell'interessato è stato segnato da numerose difficoltà, sfociate in episodi violenti, anche nei confronti dei compagni,

che, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, la mera durata della permanenza e la scolarizzazione in Svizzera non consentono tuttavia, da sole, di concludere per un grado d'integrazione tale da rendere inesigibile l'allontanamento, dovendo essere considerate anche la qualità e la stabilità dell'inserimento scolastico, sociale e personale concretamente raggiunto,

che, sotto tale profilo, dalla documentazione aggiornata emerge che il percorso del ricorrente 2 continua a essere contraddistinto da rilevanti difficoltà comportamentali, relazionali e di adattamento, tanto nel contesto scolastico quanto in quello familiare ed educativo,

che, sebbene il rapporto scolastico del 21 gennaio 2025 attesti un interesse generale per le materie, un profitto quasi sufficiente e un certo miglioramento nel periodo più recente, esso riferisce altresì disordine, inaffidabilità, frequenti distrazioni, disturbo arrecato ai compagni e difficoltà nella gestione del temperamento,

che l'attestato di fine anno del 18 giugno 2025 documenta la promozione del ricorrente 2, ma anche una nota insufficiente in comportamento,

che dalla risoluzione dell'ARP 10 del 27 marzo 2026 risulta che con vari organi preposti era stata predisposto un educatore a domicilio, ma nonostante ciò è stato riferito un assenteismo scolastico e un comportamento altamente disturbante, con compromissione delle possibilità di apprendimento degli alunni; che inoltre dalla metà del mese di ottobre 2025 la situazione è peggiorata, giungendo l'interessato 2 a procurarsi un machete, scagliarsi contro la madre con interventi da parte della polizia, giungendo a minacciare di suicidarsi in classe con un'arma da fuoco; che la situazione è peggiorata, tanto che nel mese di novembre 2025 la polizia è intervenuta quattro volte a causa dell'interessato 2; che in un'occasione l'interessato 2 ha impugnato un coltello per affrontare i compagni di classe; che da novembre 2025 il ragazzo è stato collocato presso la struttura di accoglienza TOP; che anche tale misura non ha avuto il successo sperato; che l'ARP 10 ha constatato il fallimento del progetto educativo del minore; che in tal senso è stata predisposta unicamente una scolarizzazione limitata a sei ore di insegnamento settimanali su proposta della caposezione dell'insegnamento medio,

che i progressi scolastici, comportamentali e terapeutici registrati nel febbraio 2024 e posti a fondamento delle sentenze del 24 ottobre 2025 non risultano essersi consolidati, atteso che la documentazione successiva, e in particolare la risoluzione dell'ARP del 27 marzo 2026, attesta un peggioramento della situazione e il fallimento delle ulteriori misure educative predisposte,

che tali fatti costituiscono elementi pertinenti per valutare il grado effettivo di stabilizzazione e d'inserimento scolastico e sociale conseguito in Svizzera e non permettono di ravvisare un percorso integrativo riuscito e consolidato,

che neppure risulta dagli atti che il ricorrente 2 abbia sviluppato, al di fuori della rete istituzionale e terapeutica, legami sociali di particolare intensità o un progetto scolastico e formativo sufficientemente stabile, mentre le sue relazioni con i coetanei appaiono essere state almeno in parte conflittuali e violente,

che la durata della permanenza in Svizzera non deve pertanto essere confusa con un'integrazione sociale e scolastica talmente profonda e irreversibile da rendere ogni cambiamento dell'ambiente di vita contrario al suo interesse superiore,

che in ogni caso egli non sarà allontanato da solo, bensì unitamente alla ricorrente 1, sua principale figura affettiva ed educativa di riferimento, con la quale potrà conservare il proprio nucleo familiare,

che occorre altresì considerare che il ricorrente 2 è cittadino italiano, parla la lingua italiana e potrà accedere nel Paese di destinazione al sistema scolastico e ai servizi destinati ai cittadini italiani,

che, in particolare, i ricorrenti non hanno addotto elementi concreti atti a dimostrare che il ricorrente 2 non potrebbe essere scolarizzato, seguito e sostenuto in Italia o che il cambiamento dell'ambiente di vita lo esporrebbe di per sé a un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI,

che, in una valutazione complessiva, la durata del soggiorno e i legami sviluppati in Svizzera non prevalgono dunque sugli altri elementi della fattispecie al punto da rendere l'esecuzione dell'allontanamento contraria all'interesse superiore del ricorrente 2,

che le censure relative all'insufficiente valutazione dell'integrazione, del radicamento e del rischio di sradicamento risultano pertanto infondate,

che, per quanto concerne lo stato di salute, l'esecuzione dell'allontanamento può risultare inesigibile qualora la persona interessata, nello Stato di destinazione, non possa ricevere le cure essenziali necessarie e sia pertanto esposta a un deterioramento grave, rapido e concreto delle proprie condizioni,

che non è invece sufficiente che le cure disponibili nello Stato di destinazione non raggiungano il livello, la continuità o la qualità di quelle garantite in Svizzera,

che, nella fattispecie, i rapporti medici aggiornati attestano che il ricorrente 2 presenta problematiche psichiche e comportamentali, segnatamente un disturbo da stress post-traumatico, una sindrome da deficit di attenzione e iperattività e disturbi della condotta e della sfera emozionale, per i quali beneficia di una presa a carico psicoterapeutica e farmacologica,

che egli presenta inoltre una compromissione della funzionalità del rene sinistro, conseguente a una patologia già trattata chirurgicamente a Roma nel 2014, che rende necessari controlli regolari della funzione renale e un seguito nefrologico,

che, tuttavia, dalla documentazione medica non emerge che il ricorrente 2 si trovi in una situazione di emergenza medica, che la sua vita o la sua salute sarebbero esposte a breve termine a un pericolo concreto in caso di trasferimento oppure che egli necessiti di trattamenti disponibili esclusivamente in Svizzera,

che, in particolare, i rapporti prodotti descrivono le diagnosi e i trattamenti necessari, ma non attestano che il cambiamento dei terapeuti o dell'ambiente di cura provocherebbe inevitabilmente un deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni; che l'unica raccomandazione risulta nel fatto per cui in Ucraina egli non conoscerebbe la lingua e pertanto non potrebbe essere seguito a livello psicologico (cfr. rapporto medico del 16 aprile 2026),

che dalla risoluzione dell'ARP del 27 marzo 2026 emerge inoltre che la precedente presa a carico terapeutica aveva già subito modifiche in Svizzera e che, a quella data, la madre era stata invitata a comunicare i nominativi dei nuovi terapeuti, circostanza che relativizza l'allegazione secondo cui il trasferimento comporterebbe necessariamente la perdita di una rete terapeutica stabile e immutata,

che il certificato secondo cui uno spostamento in una nuova realtà potrebbe avere conseguenze estremamente negative sul suo sviluppo neuropsicologico esprime una prognosi generale, senza precisare la natura, la probabilità e la gravità concreta del deterioramento prospettato, né dimostrare che esso non potrebbe essere contenuto mediante un'adeguata transizione terapeutica,

che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la continuità terapeutica non implica necessariamente la prosecuzione delle cure presso i medesimi professionisti, ma richiede che i trattamenti essenziali possano essere proseguiti senza lacune tali da esporre l'interessato a un serio pericolo,

che l'Italia dispone di un sistema sanitario comprendente servizi pediatrici, neuropsichiatrici, psicoterapeutici e nefrologici idonei, in linea di principio, alla presa a carico delle affezioni diagnosticate,

che il ricorrente 2, in quanto cittadino italiano, ha diritto di accedere alle prestazioni sanitarie del Paese e ha già ricevuto in Italia un trattamento specialistico per la patologia renale,

che i ricorrenti non hanno addotto elementi concreti e individualizzati atti a dimostrare che i trattamenti farmacologici, psicoterapeutici, neuropediatrici e nefrologici necessari non sarebbero disponibili o effettivamente accessibili in Italia,

che, in una valutazione complessiva, le problematiche psichiche e somatiche del ricorrente 2, pur richiedendo un seguito specialistico, non raggiungono quindi una gravità tale da costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI,

che le censure relative alla salute e alla continuità terapeutica risultano pertanto infondate,

che i ricorrenti censurano inoltre l'insufficiente accertamento delle loro concrete condizioni di reintegrazione in Italia, sostenendo che la SEM non avrebbe chiarito lo statuto di soggiorno della ricorrente 1, né individuato una sistemazione abitativa, mezzi economici, una scuola e una rete terapeutica disponibili dopo il trasferimento,

che il ricorrente 2 è cittadino italiano e dispone pertanto di un diritto d'ingresso e di soggiorno nel proprio Paese, nonché della possibilità di accedere ai relativi sistemi scolastico, sanitario e sociale,

che, quanto alla ricorrente 1, la possibilità di fare ritorno in Italia è stata accertata nella decisione del 9 agosto 2018, cresciuta in giudicato, e non è stata rimessa in discussione mediante nuovi elementi concreti suscettibili di dimostrare un impedimento attuale al suo ingresso o soggiorno in tale Stato,

che il ricorrente 2 non sarà trasferito da solo, ma potrà contare sulla presenza della madre, sua principale figura familiare di riferimento,

che egli parla italiano, sicché non risulta confrontato con un ostacolo linguistico tale da impedire la prosecuzione della sua formazione nel Paese di cittadinanza,

che le differenze tra i sistemi scolastici non sono sufficienti a rendere inesigibile l'allontanamento, non essendo stato reso verosimile che il ricorrente 2 non potrebbe essere inserito in un percorso scolastico o educativo adeguato alle sue necessità; che in tal senso si osserva abbondanzialmente che l'ARP 10 ha prospettato la collocazione del ragazzo presso una struttura specializzata in Italia (cfr. atto SEM n. 35/22, risoluzione ARP del 27 marzo 2026, pag. 8),

che, analogamente, la mancata individuazione preventiva di una determinata struttura medica o terapeutica non dimostra l'impossibilità di proseguire le cure, tanto più che le affezioni diagnosticate sono note, documentate e suscettibili di essere prese a carico dal sistema sanitario italiano,

che, alla luce dell'insieme delle circostanze, non è ravvisabile alcun elemento concreto che permetta di concludere che il reinserimento dei ricorrenti in Italia sarebbe impossibile o li esporrebbe a un pericolo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI,

che le censure concernenti l'insufficiente accertamento e l'insostenibilità delle condizioni concrete di reintegrazione in Italia risultano pertanto infondate,

che, per quanto concerne la ricorrente 1, ella si prevale della violenza domestica subita in Italia,

che la questione della violenza domestica subita dalla ricorrente 1, del comportamento del padre del ricorrente 2 e della possibilità di rivolgersi alle autorità italiane è già stata esaminata nelle precedenti procedure concluse con decisioni cresciute in giudicato,

che, nell'ambito della presente domanda di riesame, la ricorrente 1 non ha addotto nuovi fatti concernenti, ad esempio, minacce attuali da parte dell'ex coniuge, tentativi recenti di rintracciarla, il fallimento di concrete misure di protezione richieste in Italia,

che il richiamo alla Convenzione di Istanbul e a valutazioni generali sulla violenza contro le donne non è pertanto sufficiente a rimettere in discussione le conclusioni definitive raggiunte nelle precedenti procedure, in assenza di nuovi elementi riferiti specificamente alla situazione della ricorrente 1,

che, sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, la ricorrente 1 e il ricorrente 2 sono oggetto di un allontanamento congiunto, sicché la misura non comporta la loro separazione e non interrompe la vita familiare esistente tra madre e figlio,

che gli interessi privati del ricorrente 2 connessi alla permanenza in Svizzera, alla sua scolarizzazione e al suo radicamento sono stati esaminati nell'ambito della valutazione del suo interesse superiore e non conducono, per i motivi già esposti, a ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento,

che, in assenza di nuovi motivi idonei a modificare la precedente valutazione, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente 1 verso l'Italia permane ammissibile e ragionevolmente esigibile,

che le relative censure risultano pertanto infondate,

che, ponderati tutti gli elementi favorevoli e contrari all'esecuzione dell'allontanamento, l'interesse superiore del ricorrente 2 non risulta avere un peso tale da rendere il trasferimento verso l'Italia contrario all'art. 3 par. 1 CDF o inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI,

che le circostanze invocate nelle domande del 23 febbraio 2024, pur successive alle precedenti procedure, non sono dunque idonee a condurre a una diversa valutazione dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento,

che la SEM ha pertanto respinto a giusto titolo le domande di riesame,

che devono pertanto essere respinte sia la conclusione principale tendente alla riforma delle decisioni impugnate sia quella subordinata volta al rinvio delle cause alla SEM,

che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto,

che, avendo il Tribunale statuito direttamente nel merito del ricorso, la domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto,

che, in sede ricorsuale, l'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA è concessa alla parte indigente soltanto qualora le sue conclusioni non appaiano prive di probabilità di successo,

che, per i motivi esposti, il ricorso risultava sin dall'inizio manifestamente infondato, ragione per cui la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta,

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA),

che, tenuto conto della congiunzione delle due cause, della loro trattazione mediante un unico ricorso, dell'ampiezza e della difficoltà della fattispecie, esse sono fissate complessivamente in fr. 2'500.- conformemente agli art. 1-3 TS-TAF,

che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure D-4474/2026 e D-4470/2026 sono congiunte.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Le spese processuali, di fr. 2'500.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Adriano Alari

Data di spedizione: