Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a I coniugi A._______ e B._______ hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) n. [{...}] - 3/2 e 18/2). A.b In data (...) novembre 2022, gli interessati sono stati sentiti nell'ambito del verbale del rilevamento dei dati personali (cfr. atti SEM n. 12/7 e 26/8). A.c Con decisione del 29 novembre 2022, gli interessati sono stati assegnati al Cantone C._______ (cfr. atti SEM n. 15/2 e 30/2). A.d Il 13 marzo 2024, i richiedenti, tramite il loro rappresentante legale, hanno trasmesso in copia tre mezzi di prova a sostegno della domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 38/3). A.e In data (...) aprile 2024, la SEM ha svolto con gli interessati l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atti SEM n. 34/15 e 36/17). I richiedenti, entrambi cittadini turchi di religione musulmana - l'interessato di etnia curda -, hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver lasciato il loro Paese d'origine a causa delle minacce provenienti dalla famiglia della ricorrente, contraria alla loro relazione e al loro matrimonio. In particolare, essi hanno riferito di essersi conosciuti nel 2014 e di aver iniziato una relazione sentimentale. Nel 2016, dopo che la sua famiglia aveva deciso che avrebbe dovuto sposare suo cugino, la richiedente ha raggiunto l'interessato a D._______, dove egli stava studiando, soggiornandovi per nove mesi. Al rientro in Turchia, ella sarebbe stata fermata dalla polizia all'aeroporto a seguito dell'annuncio di scomparsa presentato dalla sua famiglia; dopo aver firmato un documento, sarebbe stata rilasciata in quanto maggiorenne e avrebbe pertanto fatto ritorno a D._______. Terminati gli studi e tornati in Turchia, avrebbero informato le rispettive famiglie della loro relazione. Il padre dell'interessato avrebbe contattato telefonicamente la famiglia della richiedente per proporre il matrimonio, ma il padre di quest'ultima avrebbe reagito con insulti e minacce, affermando che avrebbe preferito vederla morta piuttosto che sposata con il richiedente e dichiarando che non l'avrebbe mai data in moglie a un "terrorista" a causa della sua etnia curda. Nonostante ciò, i due si sarebbero sposati con rito religioso e avrebbero vissuto dapprima a E._______, per poi trasferirsi in città, dove la moglie avrebbe trovato un impiego, successivamente perso per non aver consegnato i documenti d'identità al datore di lavoro, temendo di essere rintracciata dalla propria famiglia. I coniugi avrebbero in seguito aperto una (...). Un giorno, mentre la richiedente era assente, tre uomini armati sarebbero entrati nel (...) chiedendo di lei. In seguito a tale episodio, la moglie si sarebbe rifugiata presso la famiglia del marito, che l'avrebbe raggiunta poco dopo. Il padre dell'interessata, in occasione di ulteriori contatti telefonici con la famiglia del ricorrente, avrebbe ribadito che li avrebbe uccisi qualora si fossero recati nella città in cui viveva. Gli interessati avrebbero quindi lasciato la Turchia per lavorare in F._______ e al loro ritorno, nel 2022, la famiglia del marito avrebbe riferito loro che alcune persone si erano presentate presso la loro abitazione per cercarli. I coniugi avrebbero deciso di trasferiti in G._______. Dopo essere tornati nuovamente in Turchia, la moglie sarebbe stata fermata durante un controllo di polizia e informata dell'esistenza di un nuovo annuncio di scomparsa a suo carico. Ella, dopo aver firmato un documento e aver dichiarato di essere maggiorenne e di non avere alcun problema di salute, sarebbe stata rilasciata. A seguito di tale episodio, i ricorrenti avrebbero deciso di lasciare definitivamente la Turchia. Il richiedente ha inoltre indicato di non aver svolto il servizio militare nel suo Paese d'origine. In caso di rientro in Turchia, temono per la propria vita a causa delle minacce della famiglia della moglie, la quale potrebbe ucciderli. A.f Con decisione incidentale del 30 aprile 2024, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 39/2). B. Tramite decisione del 31 maggio 2024 SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen e incaricato il Cantone C._______ dell'esecuzione della misura (cfr. atto SEM n. 46/15). C. In data 3 luglio 2024 (data di entrata 4 luglio 2024; cfr. timbro del plico inviato tramite lettera raccomandata) i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con nomina di Elisabella Luda quale patrocinatrice d'ufficio, protestando spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto rilevato che l'interessata, in relazione agli annunci di scomparsa nei suoi confronti, non avrebbe subito alcuna conseguenza. Quanto alle minacce da parte del padre, all'episodio della (...) e alle visite di terzi presso la loro abitazione, l'autorità inferiore ha ritenuto che i coniugi non avrebbero esaurito le possibilità di protezione nel Paese d'origine, potendo essi rivolgersi alle autorità turche, alle quali sarebbe riconosciuta la capacità di protezione. In merito alla pretesa renitenza alla leva, l'autorità inferiore ha concluso che il ricorrente non avrebbe mai avuto problemi per il rifiuto di prestare servizio militare, in quanto non sarebbe stato ricercato né nei suoi confronti sarebbe stato avviato un procedimento penale. Inoltre, qualora fosse reclutato in caso di rientro, non vi sarebbero elementi per ritenere che tale eventualità adempirebbe alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Infine, in merito al timore di future misure persecutorie, l'autorità inferiore ha osservato che, se vi fosse stato un pericolo concreto, i ricorrenti avrebbero sporto denuncia contro la famiglia della ricorrente. Tuttavia, l'interessata avrebbe invece manifestato l'intenzione di riconciliarsi con i propri familiari, i quali si sarebbero limitati a chiedere due annunci di scomparsa, senza mai avvicinarsi a lei, pur sapendo dove si trovasse. Ciò che deporrebbe contro l'esistenza di un reale timore per la propria vita. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe stata ritenuta possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.
E. 3.2 Dal canto loro, i ricorrenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore. Essi sostengono infatti di avere esaurito le possibilità di protezione nel Paese d'origine, nella misura in cui non vi sarebbe un reale interesse a perseguire atti riconducibili a persecuzioni legate al cosiddetto "onore della famiglia". Per i ricorrenti, denunce relative a tali dinamiche non verrebbero prese in considerazione dalle autorità turche, poiché ritenute questioni culturalmente attinenti alla sfera privata e familiare. Un'eventuale denuncia avrebbe inoltre scatenato ulteriormente le ire della famiglia senza offrire una protezione effettiva, con la conseguenza che il loro atteggiamento sarebbe comprensibile. Essi non condividono neppure la conclusione dell'autorità inferiore secondo cui alle autorità turche sarebbe riconosciuta una capacità di protezione anche nel contesto di episodi di violenza domestica, tenuto conto del ritiro dalla Convenzione di Istanbul da parte del Governo turco. In casi di violenza domestica, in particolare legati all'onore della famiglia, non vi sarebbe alcuna protezione. I coniugi sarebbero stati inoltre esposti ad una pressione psichica insopportabile: la loro unione non sarebbe stata accetta dalla famiglia della ricorrente e la famiglia del ricorrente avrebbe ritirato il sostegno precedentemente dato. La ricorrente avrebbe poi, più volte, reiterato il timore di essere uccisa, ciò che dovrebbe essere valutato come prevalente rispetto alla sua speranza di rappacificarsi. Quanto alla renitenza alla leva, essa potrebbe essere valutata anche sotto il profilo della libertà di obiezione di coscienza. Alla luce di quanto precede, i ricorrenti ritengono di avere avuto, al momento dell'espatrio, un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Da ultimo, essi sostengono che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile, poiché sarebbe in contrasto con la Convenzione di Istanbul.
E. 4.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 4.2.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.2.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
E. 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito dall'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
E. 5.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore.
E. 5.2 In primo luogo, quanto alle asserite minacce perpetrate dalla famiglia della ricorrente, il Tribunale rileva - come già correttamente evidenziato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 9) - che gli episodi narrati dai ricorrenti riguardano persecuzioni inflitte da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti d'asilo devono aver esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Orbene, dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti, risulta che quest'ultimi non hanno mai fatto appello alla polizia né mai sporto denuncia (cfr. atti SEM n. 34/15, D29, D49, D55 e D65 e 36/17, D38, D46, D50 e D61). Non vi sono manifestamente indizi concreti per ritenere che i ricorrenti non avrebbero ottenuto protezione dallo Stato turco se l'avessero richiesta. Inoltre, secondo la giurisprudenza e contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4), la capacità di protezione riconosciuta di principio alle autorità turche vale anche nel contesto di episodi di violenza domestica. Sebbene, negli ultimi tempi, nello Stato d'origine della ricorrente sia stato constatato un aumento della violenza nei confronti delle donne e la Turchia sia uscita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35) il 1° luglio 2021, occorre rilevare che, allo stato attuale, non si può ritenere, in via generale, che le possibilità giuridiche di beneficiare della protezione delle autorità siano di fatto venute meno; pertanto, la prassi esistente continua ad avere validità (cfr. le sentenze del Tribunale E-4904/2025 del 23 settembre 2025, consid. 6.2; E-4483/2023 del 19 novembre 2024, consid. 6.2; D-2682/2020 del 12 gennaio, consid. 6.2; ciascuna con riferimento alla sentenza di riferimento del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018, consid. 5.2, e ulteriori riferimenti). A titolo abbondanziale, si rileva che i ricorrenti avrebbero altresì avuto, come da loro stessi riferito nel corso dell'audizione, ove hanno dichiarato di sapere che avrebbero potuto chiedere l'allontanamento mediante denuncia (cfr. atto SEM n. 34/15, D30), e avranno in futuro, qualora fosse necessario, la possibilità di rivolgersi alle autorità del Paese d'origine, nonché di avvalersi, se del caso, dell'assistenza di un avvocato o un'avvocata nel Paese d'origine oppure di un'associazione per la protezione delle donne vittime di violenza.
E. 5.3 In secondo luogo, neppure il timore soggettivo di subire in futuro pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi risulta essere fondato da un punto di vista oggettivo. Benché il ricorrente abbia affermato di temere, in caso di rientro in Turchia, per la propria vita e per quella della moglie a causa del comportamento dei familiari di quest'ultima (cfr. atto SEM n. 34/15, D98), e la ricorrente abbia a sua volta dichiarato di avere paura di essere uccisa (cfr. atto SEM 36/17, D111), le dichiarazioni rese nel corso delle audizioni e il comportamento tenuto sembrano piuttosto deporre in senso contrario. Infatti, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 11), qualora fosse effettivamente esistito un timore concreto per la loro incolumità, sarebbe stato ragionevole attendersi la presentazione di una denuncia nei confronti dei familiari della ricorrente. In realtà, i ricorrenti non hanno mai voluto sporgere denuncia né rivolgersi alle autorità, in quanto intendevano trovare una soluzione pacifica al conflitto familiare (cfr. atti SEM n. 34/15, D30-31, D50, D56 e 36/17, D39, D47-48, D51). I ricorrenti, sebbene consapevoli della possibilità di ottenere un allontanamento mediante una denuncia, hanno deliberatamente scelto di non percorrere tale via (cfr. atto SEM n. 34/15, D30). Inoltre, il comportamento della ricorrente, unitamente alle dichiarazioni rese, non evidenzia tanto un reale timore nei confronti della propria famiglia, quanto piuttosto una volontà costante di ristabilire rapporti pacifici con la stessa, con la conseguenza che il rifiuto di rivolgersi alla polizia appare motivato non da un concreto timore nei confronti dei familiari, bensì dalla preoccupazione che un intervento delle autorità avrebbe potuto compromettere ogni possibilità di riconciliazione (cfr. atto SEM n. 36/17, D83-85). A titolo esemplificativo, in occasione della seconda telefonata intercorsa tra il padre del ricorrente e il padre della ricorrente, è stato persino proposto di far tornare la figlia a casa per chiarire la situazione e ristabilire i rapporti (cfr. atto SEM n. 36/17, D24). Un simile comportamento difficilmente si concilia con l'affermazione di un reale timore per la propria vita. Inoltre, la famiglia della ricorrente era stata informata già nel giugno/luglio 2018 dell'intenzione della stessa di sposare il ricorrente (cfr. atti SEM n. 34/15, D28 e 36/17, D35-36), mentre che i ricorrenti sono espatriati il (...) settembre 2022 (cfr. atto SEM n. 34/15, D19), senza che, nel frattempo, la famiglia - pur conoscendo il luogo in cui la ricorrente si trovava (cfr. atto SEM n. 36/17, D67) - intraprendesse altre iniziative se non richiedere due annunci di scomparsa. Infine, sebbene la ricorrente riferisca che il padre sia un uomo molto nervoso e che potrebbe ucciderla (cfr. atto SEM n. 36/17, D58 e D66), ella manifesta ancora l'intenzione di riconciliarsi. Non può pertanto essere seguita la doglianza ricorsuale secondo cui il timore della ricorrente di essere uccisa andrebbe valutato come prevalente rispetto alla speranza di riappacificarsi (cfr. ricorso, pag. 4).
E. 5.4 Visto quanto esposto in precedenza, considerato che i ricorrenti avrebbero potuto adire le autorità competenti e che, pur avendo questa possibilità, non hanno mai sporto denuncia né cercato protezione, si deve ritenere che i torti subiti non raggiungano un'intensità tale da configurare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Del resto, gli stessi ricorrenti continuano a manifestare la volontà di ristabilire rapporti pacifici con la famiglia della ricorrente, il che appare incompatibile con l'esistenza di una pressione psichica insopportabile.
E. 5.5.1 Infine, quanto alla renitenza alla leva, che secondo i ricorrenti potrebbe essere valutata ai fini della libertà di coscienza, si rammenta che in tale contesto ogni Stato è legittimato a costituirsi un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi un'infrazione punita per legge; una condanna per insubordinazione è allora in principio una sanzione legittima. Pertanto, né l'avversione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fondato di essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell'11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D- 2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2). Secondo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare che gli è stata inflitta, o gli sarebbe inflitta in futuro, una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l'avrebbero già esposto o l'esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del Tribunale E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2).
E. 5.5.2 Le dichiarazioni del ricorrente non sono atte a dimostrare, in maniera oggettiva, il timore (soggettivo) dell'insorgente di essere incarcerato al suo ritorno per essersi sottratto al servizio militare, né men che meno che egli si veda condannato ad una pena per renitenza che sarebbe disproporzionata. Tale conclusione viene confermata dalle sue stesse affermazioni, allorché egli ha dichiarato che, in quanto renitente, durante i controlli sarebbe stato fermato, trattenuto e tenuto a firmare un verbale, sostenendo che nei suoi confronti vi sarebbero centinaia di verbali su questo discorso (cfr. atto SEM n. 34/15, D75). Ciononostante, non avrebbe mai riscontrato problemi concreti derivanti dal rifiuto di prestare servizio militare. In particolare, egli non avrebbe mai affermato - neppure in sede ricorsuale - di essere stato ricercato per renitenza alla leva nel Paese d'origine, né che nei suoi confronti sarebbe stato avviato un procedimento penale. Al contrario, pur avendo dichiarato che in Turchia i renitenti non potrebbero lavorare, egli avrebbe sempre potuto farlo (cfr. infra consid. 7.3.3). Egli neppure avrebbe mai subito condanne, né risulterebbero pendenti nei suoi confronti procedure d'inchiesta o procedimenti giudiziari (cfr. atto SEM n. 34/15, D77-80). Di conseguenza, il ricorrente non ha reso verosimile di rischiare, a causa della sua renitenza o del rifiuto di prestare servizio una sanzione una sanzione elevata a causa di uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 5.5.1). Inoltre, anche nel caso in cui l'interessato si trovasse coscritto nell'eventualità di un suo ritorno nel Paese d'origine, non v'è luogo di ritenere che una sua eventuale incorporazione nel servizio militare attivo turco, adempirebbe alle condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 5.6 Per i dettagli, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).
E. 5.7 Ne discende che le dichiarazioni degli insorgenti non risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. La decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il rifiuto della qualità di rifugiati e il respingimento delle domande d'asilo.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 7.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posta l'assenza di elementi in questo senso nell'ampia documentazione giudiziaria turca versata agli atti. Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al loro rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.
E. 7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 7.3.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2).
E. 7.3.3 Nel caso concreto, i ricorrenti non provengono da una regione toccata dai sismi del 2023, sono giovani e godono di una condizione di salute stabile, nella misura in cui non soffrono di affezioni trattabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3). Infatti, i referti medici agli atti relativi al ricorrente attestano la presenza di una frattura (...) conseguente a un trauma, per la quale è stata richiesta una TAC mirata e una visita neurologica, mentre come terapia farmacologica gli è stato somministrato il Co-Dafalgan (cfr. atto SEM n. 16/2). Alla ricorrente, invece, è stato diagnosticato uno stato influenzale da COVID-19 in corso e diabete di tipo 2, per il quale sono stati prescritti esami del sangue che avrebbero poi permesso di valutare l'eventuale terapia (cfr. atto SEM n. 28/2). Lo stadio valetudinario dei ricorrenti non assume quindi una gravità tale da costituire un elemento ostativo dell'esecuzione del loro allontanamento. Su questo punto, i ricorrenti non propongono peraltro nessuna censura. Essi dispongono inoltre di una solida formazione e di un'esperienza professionale in diversi ambiti. Il ricorrente ha maturato esperienze lavorative come (...), in un (...) e, all'estero, nel settore del (...), fino ad avviare un'attività in proprio con la ricorrente (cfr. atto SEM n. 34/15, D15 e D89). Dal canto suo, la ricorrente ha studiato per (...) anni, conseguendo il diploma in (...) presso l'Università e proseguendo studi a distanza in (...) e, parzialmente, nel settore (...) e delle (...) (cfr. atto SEM n. 36/17, D101-102 pagg. 14-15), ha accumulato diverse esperienze lavorative, partecipando a tre (...), lavorando in un negozio di (...), quale (...) e nell'ambito del (...) all'estero (cfr. atto SEM n. 36/17, D103). Il ricorrente può inoltre contare sulla presenza di una rete sociale e famigliare, segnatamente la madre, (...) fratelli e una sorella (cfr. atto SEM n. 34/15, D86-87). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui i ricorrenti non potrebbero rientrare in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento si rileva ragionevolmente esigibile.
E. 7.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.4 Per il resto, non risultano impedimento dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
E. 7.5 Visto quanto precede, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 8 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo esatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione all'esecuzione di quest'ultima misura. Il ricorso va quindi respinto.
E. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 9.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA, art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi).
E. 9.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4214/2024 Sentenza del 6 ottobre 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Eva Hostettler; cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Turchia, entrambi patrocinati dall'MLaw Elisabetta Luda, SOS C._______ Consultorio Giuridico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento; decisione della SEM del 31 maggio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a I coniugi A._______ e B._______ hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) n. [{...}] - 3/2 e 18/2). A.b In data (...) novembre 2022, gli interessati sono stati sentiti nell'ambito del verbale del rilevamento dei dati personali (cfr. atti SEM n. 12/7 e 26/8). A.c Con decisione del 29 novembre 2022, gli interessati sono stati assegnati al Cantone C._______ (cfr. atti SEM n. 15/2 e 30/2). A.d Il 13 marzo 2024, i richiedenti, tramite il loro rappresentante legale, hanno trasmesso in copia tre mezzi di prova a sostegno della domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 38/3). A.e In data (...) aprile 2024, la SEM ha svolto con gli interessati l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atti SEM n. 34/15 e 36/17). I richiedenti, entrambi cittadini turchi di religione musulmana - l'interessato di etnia curda -, hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver lasciato il loro Paese d'origine a causa delle minacce provenienti dalla famiglia della ricorrente, contraria alla loro relazione e al loro matrimonio. In particolare, essi hanno riferito di essersi conosciuti nel 2014 e di aver iniziato una relazione sentimentale. Nel 2016, dopo che la sua famiglia aveva deciso che avrebbe dovuto sposare suo cugino, la richiedente ha raggiunto l'interessato a D._______, dove egli stava studiando, soggiornandovi per nove mesi. Al rientro in Turchia, ella sarebbe stata fermata dalla polizia all'aeroporto a seguito dell'annuncio di scomparsa presentato dalla sua famiglia; dopo aver firmato un documento, sarebbe stata rilasciata in quanto maggiorenne e avrebbe pertanto fatto ritorno a D._______. Terminati gli studi e tornati in Turchia, avrebbero informato le rispettive famiglie della loro relazione. Il padre dell'interessato avrebbe contattato telefonicamente la famiglia della richiedente per proporre il matrimonio, ma il padre di quest'ultima avrebbe reagito con insulti e minacce, affermando che avrebbe preferito vederla morta piuttosto che sposata con il richiedente e dichiarando che non l'avrebbe mai data in moglie a un "terrorista" a causa della sua etnia curda. Nonostante ciò, i due si sarebbero sposati con rito religioso e avrebbero vissuto dapprima a E._______, per poi trasferirsi in città, dove la moglie avrebbe trovato un impiego, successivamente perso per non aver consegnato i documenti d'identità al datore di lavoro, temendo di essere rintracciata dalla propria famiglia. I coniugi avrebbero in seguito aperto una (...). Un giorno, mentre la richiedente era assente, tre uomini armati sarebbero entrati nel (...) chiedendo di lei. In seguito a tale episodio, la moglie si sarebbe rifugiata presso la famiglia del marito, che l'avrebbe raggiunta poco dopo. Il padre dell'interessata, in occasione di ulteriori contatti telefonici con la famiglia del ricorrente, avrebbe ribadito che li avrebbe uccisi qualora si fossero recati nella città in cui viveva. Gli interessati avrebbero quindi lasciato la Turchia per lavorare in F._______ e al loro ritorno, nel 2022, la famiglia del marito avrebbe riferito loro che alcune persone si erano presentate presso la loro abitazione per cercarli. I coniugi avrebbero deciso di trasferiti in G._______. Dopo essere tornati nuovamente in Turchia, la moglie sarebbe stata fermata durante un controllo di polizia e informata dell'esistenza di un nuovo annuncio di scomparsa a suo carico. Ella, dopo aver firmato un documento e aver dichiarato di essere maggiorenne e di non avere alcun problema di salute, sarebbe stata rilasciata. A seguito di tale episodio, i ricorrenti avrebbero deciso di lasciare definitivamente la Turchia. Il richiedente ha inoltre indicato di non aver svolto il servizio militare nel suo Paese d'origine. In caso di rientro in Turchia, temono per la propria vita a causa delle minacce della famiglia della moglie, la quale potrebbe ucciderli. A.f Con decisione incidentale del 30 aprile 2024, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 39/2). B. Tramite decisione del 31 maggio 2024 SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen e incaricato il Cantone C._______ dell'esecuzione della misura (cfr. atto SEM n. 46/15). C. In data 3 luglio 2024 (data di entrata 4 luglio 2024; cfr. timbro del plico inviato tramite lettera raccomandata) i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con nomina di Elisabella Luda quale patrocinatrice d'ufficio, protestando spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto rilevato che l'interessata, in relazione agli annunci di scomparsa nei suoi confronti, non avrebbe subito alcuna conseguenza. Quanto alle minacce da parte del padre, all'episodio della (...) e alle visite di terzi presso la loro abitazione, l'autorità inferiore ha ritenuto che i coniugi non avrebbero esaurito le possibilità di protezione nel Paese d'origine, potendo essi rivolgersi alle autorità turche, alle quali sarebbe riconosciuta la capacità di protezione. In merito alla pretesa renitenza alla leva, l'autorità inferiore ha concluso che il ricorrente non avrebbe mai avuto problemi per il rifiuto di prestare servizio militare, in quanto non sarebbe stato ricercato né nei suoi confronti sarebbe stato avviato un procedimento penale. Inoltre, qualora fosse reclutato in caso di rientro, non vi sarebbero elementi per ritenere che tale eventualità adempirebbe alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Infine, in merito al timore di future misure persecutorie, l'autorità inferiore ha osservato che, se vi fosse stato un pericolo concreto, i ricorrenti avrebbero sporto denuncia contro la famiglia della ricorrente. Tuttavia, l'interessata avrebbe invece manifestato l'intenzione di riconciliarsi con i propri familiari, i quali si sarebbero limitati a chiedere due annunci di scomparsa, senza mai avvicinarsi a lei, pur sapendo dove si trovasse. Ciò che deporrebbe contro l'esistenza di un reale timore per la propria vita. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe stata ritenuta possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 Dal canto loro, i ricorrenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore. Essi sostengono infatti di avere esaurito le possibilità di protezione nel Paese d'origine, nella misura in cui non vi sarebbe un reale interesse a perseguire atti riconducibili a persecuzioni legate al cosiddetto "onore della famiglia". Per i ricorrenti, denunce relative a tali dinamiche non verrebbero prese in considerazione dalle autorità turche, poiché ritenute questioni culturalmente attinenti alla sfera privata e familiare. Un'eventuale denuncia avrebbe inoltre scatenato ulteriormente le ire della famiglia senza offrire una protezione effettiva, con la conseguenza che il loro atteggiamento sarebbe comprensibile. Essi non condividono neppure la conclusione dell'autorità inferiore secondo cui alle autorità turche sarebbe riconosciuta una capacità di protezione anche nel contesto di episodi di violenza domestica, tenuto conto del ritiro dalla Convenzione di Istanbul da parte del Governo turco. In casi di violenza domestica, in particolare legati all'onore della famiglia, non vi sarebbe alcuna protezione. I coniugi sarebbero stati inoltre esposti ad una pressione psichica insopportabile: la loro unione non sarebbe stata accetta dalla famiglia della ricorrente e la famiglia del ricorrente avrebbe ritirato il sostegno precedentemente dato. La ricorrente avrebbe poi, più volte, reiterato il timore di essere uccisa, ciò che dovrebbe essere valutato come prevalente rispetto alla sua speranza di rappacificarsi. Quanto alla renitenza alla leva, essa potrebbe essere valutata anche sotto il profilo della libertà di obiezione di coscienza. Alla luce di quanto precede, i ricorrenti ritengono di avere avuto, al momento dell'espatrio, un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Da ultimo, essi sostengono che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile, poiché sarebbe in contrasto con la Convenzione di Istanbul. 4. 4.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 4.2.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito dall'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5. 5.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore. 5.2 In primo luogo, quanto alle asserite minacce perpetrate dalla famiglia della ricorrente, il Tribunale rileva - come già correttamente evidenziato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 9) - che gli episodi narrati dai ricorrenti riguardano persecuzioni inflitte da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti d'asilo devono aver esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Orbene, dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti, risulta che quest'ultimi non hanno mai fatto appello alla polizia né mai sporto denuncia (cfr. atti SEM n. 34/15, D29, D49, D55 e D65 e 36/17, D38, D46, D50 e D61). Non vi sono manifestamente indizi concreti per ritenere che i ricorrenti non avrebbero ottenuto protezione dallo Stato turco se l'avessero richiesta. Inoltre, secondo la giurisprudenza e contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4), la capacità di protezione riconosciuta di principio alle autorità turche vale anche nel contesto di episodi di violenza domestica. Sebbene, negli ultimi tempi, nello Stato d'origine della ricorrente sia stato constatato un aumento della violenza nei confronti delle donne e la Turchia sia uscita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35) il 1° luglio 2021, occorre rilevare che, allo stato attuale, non si può ritenere, in via generale, che le possibilità giuridiche di beneficiare della protezione delle autorità siano di fatto venute meno; pertanto, la prassi esistente continua ad avere validità (cfr. le sentenze del Tribunale E-4904/2025 del 23 settembre 2025, consid. 6.2; E-4483/2023 del 19 novembre 2024, consid. 6.2; D-2682/2020 del 12 gennaio, consid. 6.2; ciascuna con riferimento alla sentenza di riferimento del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018, consid. 5.2, e ulteriori riferimenti). A titolo abbondanziale, si rileva che i ricorrenti avrebbero altresì avuto, come da loro stessi riferito nel corso dell'audizione, ove hanno dichiarato di sapere che avrebbero potuto chiedere l'allontanamento mediante denuncia (cfr. atto SEM n. 34/15, D30), e avranno in futuro, qualora fosse necessario, la possibilità di rivolgersi alle autorità del Paese d'origine, nonché di avvalersi, se del caso, dell'assistenza di un avvocato o un'avvocata nel Paese d'origine oppure di un'associazione per la protezione delle donne vittime di violenza. 5.3 In secondo luogo, neppure il timore soggettivo di subire in futuro pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi risulta essere fondato da un punto di vista oggettivo. Benché il ricorrente abbia affermato di temere, in caso di rientro in Turchia, per la propria vita e per quella della moglie a causa del comportamento dei familiari di quest'ultima (cfr. atto SEM n. 34/15, D98), e la ricorrente abbia a sua volta dichiarato di avere paura di essere uccisa (cfr. atto SEM 36/17, D111), le dichiarazioni rese nel corso delle audizioni e il comportamento tenuto sembrano piuttosto deporre in senso contrario. Infatti, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 11), qualora fosse effettivamente esistito un timore concreto per la loro incolumità, sarebbe stato ragionevole attendersi la presentazione di una denuncia nei confronti dei familiari della ricorrente. In realtà, i ricorrenti non hanno mai voluto sporgere denuncia né rivolgersi alle autorità, in quanto intendevano trovare una soluzione pacifica al conflitto familiare (cfr. atti SEM n. 34/15, D30-31, D50, D56 e 36/17, D39, D47-48, D51). I ricorrenti, sebbene consapevoli della possibilità di ottenere un allontanamento mediante una denuncia, hanno deliberatamente scelto di non percorrere tale via (cfr. atto SEM n. 34/15, D30). Inoltre, il comportamento della ricorrente, unitamente alle dichiarazioni rese, non evidenzia tanto un reale timore nei confronti della propria famiglia, quanto piuttosto una volontà costante di ristabilire rapporti pacifici con la stessa, con la conseguenza che il rifiuto di rivolgersi alla polizia appare motivato non da un concreto timore nei confronti dei familiari, bensì dalla preoccupazione che un intervento delle autorità avrebbe potuto compromettere ogni possibilità di riconciliazione (cfr. atto SEM n. 36/17, D83-85). A titolo esemplificativo, in occasione della seconda telefonata intercorsa tra il padre del ricorrente e il padre della ricorrente, è stato persino proposto di far tornare la figlia a casa per chiarire la situazione e ristabilire i rapporti (cfr. atto SEM n. 36/17, D24). Un simile comportamento difficilmente si concilia con l'affermazione di un reale timore per la propria vita. Inoltre, la famiglia della ricorrente era stata informata già nel giugno/luglio 2018 dell'intenzione della stessa di sposare il ricorrente (cfr. atti SEM n. 34/15, D28 e 36/17, D35-36), mentre che i ricorrenti sono espatriati il (...) settembre 2022 (cfr. atto SEM n. 34/15, D19), senza che, nel frattempo, la famiglia - pur conoscendo il luogo in cui la ricorrente si trovava (cfr. atto SEM n. 36/17, D67) - intraprendesse altre iniziative se non richiedere due annunci di scomparsa. Infine, sebbene la ricorrente riferisca che il padre sia un uomo molto nervoso e che potrebbe ucciderla (cfr. atto SEM n. 36/17, D58 e D66), ella manifesta ancora l'intenzione di riconciliarsi. Non può pertanto essere seguita la doglianza ricorsuale secondo cui il timore della ricorrente di essere uccisa andrebbe valutato come prevalente rispetto alla speranza di riappacificarsi (cfr. ricorso, pag. 4). 5.4 Visto quanto esposto in precedenza, considerato che i ricorrenti avrebbero potuto adire le autorità competenti e che, pur avendo questa possibilità, non hanno mai sporto denuncia né cercato protezione, si deve ritenere che i torti subiti non raggiungano un'intensità tale da configurare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Del resto, gli stessi ricorrenti continuano a manifestare la volontà di ristabilire rapporti pacifici con la famiglia della ricorrente, il che appare incompatibile con l'esistenza di una pressione psichica insopportabile. 5.5 5.5.1 Infine, quanto alla renitenza alla leva, che secondo i ricorrenti potrebbe essere valutata ai fini della libertà di coscienza, si rammenta che in tale contesto ogni Stato è legittimato a costituirsi un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi un'infrazione punita per legge; una condanna per insubordinazione è allora in principio una sanzione legittima. Pertanto, né l'avversione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fondato di essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell'11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D- 2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2). Secondo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare che gli è stata inflitta, o gli sarebbe inflitta in futuro, una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l'avrebbero già esposto o l'esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del Tribunale E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2). 5.5.2 Le dichiarazioni del ricorrente non sono atte a dimostrare, in maniera oggettiva, il timore (soggettivo) dell'insorgente di essere incarcerato al suo ritorno per essersi sottratto al servizio militare, né men che meno che egli si veda condannato ad una pena per renitenza che sarebbe disproporzionata. Tale conclusione viene confermata dalle sue stesse affermazioni, allorché egli ha dichiarato che, in quanto renitente, durante i controlli sarebbe stato fermato, trattenuto e tenuto a firmare un verbale, sostenendo che nei suoi confronti vi sarebbero centinaia di verbali su questo discorso (cfr. atto SEM n. 34/15, D75). Ciononostante, non avrebbe mai riscontrato problemi concreti derivanti dal rifiuto di prestare servizio militare. In particolare, egli non avrebbe mai affermato - neppure in sede ricorsuale - di essere stato ricercato per renitenza alla leva nel Paese d'origine, né che nei suoi confronti sarebbe stato avviato un procedimento penale. Al contrario, pur avendo dichiarato che in Turchia i renitenti non potrebbero lavorare, egli avrebbe sempre potuto farlo (cfr. infra consid. 7.3.3). Egli neppure avrebbe mai subito condanne, né risulterebbero pendenti nei suoi confronti procedure d'inchiesta o procedimenti giudiziari (cfr. atto SEM n. 34/15, D77-80). Di conseguenza, il ricorrente non ha reso verosimile di rischiare, a causa della sua renitenza o del rifiuto di prestare servizio una sanzione una sanzione elevata a causa di uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 5.5.1). Inoltre, anche nel caso in cui l'interessato si trovasse coscritto nell'eventualità di un suo ritorno nel Paese d'origine, non v'è luogo di ritenere che una sua eventuale incorporazione nel servizio militare attivo turco, adempirebbe alle condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 5.6 Per i dettagli, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi). 5.7 Ne discende che le dichiarazioni degli insorgenti non risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. La decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il rifiuto della qualità di rifugiati e il respingimento delle domande d'asilo.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posta l'assenza di elementi in questo senso nell'ampia documentazione giudiziaria turca versata agli atti. Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al loro rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile. 7.3 7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.3.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2). 7.3.3 Nel caso concreto, i ricorrenti non provengono da una regione toccata dai sismi del 2023, sono giovani e godono di una condizione di salute stabile, nella misura in cui non soffrono di affezioni trattabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3). Infatti, i referti medici agli atti relativi al ricorrente attestano la presenza di una frattura (...) conseguente a un trauma, per la quale è stata richiesta una TAC mirata e una visita neurologica, mentre come terapia farmacologica gli è stato somministrato il Co-Dafalgan (cfr. atto SEM n. 16/2). Alla ricorrente, invece, è stato diagnosticato uno stato influenzale da COVID-19 in corso e diabete di tipo 2, per il quale sono stati prescritti esami del sangue che avrebbero poi permesso di valutare l'eventuale terapia (cfr. atto SEM n. 28/2). Lo stadio valetudinario dei ricorrenti non assume quindi una gravità tale da costituire un elemento ostativo dell'esecuzione del loro allontanamento. Su questo punto, i ricorrenti non propongono peraltro nessuna censura. Essi dispongono inoltre di una solida formazione e di un'esperienza professionale in diversi ambiti. Il ricorrente ha maturato esperienze lavorative come (...), in un (...) e, all'estero, nel settore del (...), fino ad avviare un'attività in proprio con la ricorrente (cfr. atto SEM n. 34/15, D15 e D89). Dal canto suo, la ricorrente ha studiato per (...) anni, conseguendo il diploma in (...) presso l'Università e proseguendo studi a distanza in (...) e, parzialmente, nel settore (...) e delle (...) (cfr. atto SEM n. 36/17, D101-102 pagg. 14-15), ha accumulato diverse esperienze lavorative, partecipando a tre (...), lavorando in un negozio di (...), quale (...) e nell'ambito del (...) all'estero (cfr. atto SEM n. 36/17, D103). Il ricorrente può inoltre contare sulla presenza di una rete sociale e famigliare, segnatamente la madre, (...) fratelli e una sorella (cfr. atto SEM n. 34/15, D86-87). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui i ricorrenti non potrebbero rientrare in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento si rileva ragionevolmente esigibile. 7.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.4 Per il resto, non risultano impedimento dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). 7.5 Visto quanto precede, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento.
8. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo esatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione all'esecuzione di quest'ultima misura. Il ricorso va quindi respinto. 9. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 9.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA, art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi). 9.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: