Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
D-4135/2021 Pagina 4 che in sostanza e per quanto qui di rilievo il richiedente l’asilo ha motivato la sua richiesta di protezione evocando una persecuzione da parte del PKK, in quanto egli congiuntamente alla sua famiglia avrebbe rivelato agli Asayish, le forze di sicurezza della Regione del Kurdistan Iracheno, che in data (…) due combattenti del PKK, (…); che inoltre in Iraq vi sarebbe una situazione di guerra, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento ogget- tivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien- temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre- tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere con- siderate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
D-4135/2021 Pagina 5 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal- sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte- resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in- fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon- deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri- dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi- nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione l’autorità inferiore ha reputato inverosimili le dichiarazioni addotte dal richiedente; che in particolare le stesse risultereb- bero contradditorie, non sufficientemente motivate oltre che incompatibili con l’esperienza generale di vita o la logica dell’agire; che per quanto con- cerne la rilevanza invece la SEM ha reputato che una situazione di guerra o di violenza generalizzata non costituiscono una persecuzione determi- nante ai sensi della LAsi; che infine l’autorità inferiore non ha rilevato motivi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, che con il ricorso il ricorrente contesta puntualmente l’analisi effettuata dalla SEM circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti dall’insorgente; che in particolare non risulterebbe inverosimile che il ricorrente ignori la tipologia di punizione che il PKK avrebbe previsto per lui; che non sussi- sterebbe dipoi alcuna contraddizione in merito alle dichiarazioni dell’inte- ressato circa conseguenze della condivisione di informazioni agli Asayish; che sarebbe plausibile che il PKK sia venuto a conoscenza che il ricorrente abbia fornito informazioni agli Asayish; che la contraddizione rilevata dalla SEM circa le persone che avrebbero dovuto presentarsi dal PKK per la punizione è riconosciuta dal ricorrente, ma troverebbe spiegazione in un’eventuale incomprensione linguistica oppure nella bassa scolarizza- zione dell’interessato; che per quanto concerne la rilevanza ex art. 3 LAsi, il ricorrente sostiene che a fronte della verosimiglianza dei motivi addotti e all’incapacità dello stato iracheno e della Regione del Kurdistan Iracheno di proteggere i propri cittadini, i criteri sarebbero soddisfatti e pertanto gli vada riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo; che in via subor- dinata il ricorrente sostiene che l’esecuzione del proprio allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile; che infine il ricorrente ha richiesto
D-4135/2021 Pagina 6 l’accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese e del relativo anticipo, dell’ammissione al gratuito patrocinio e della nomina della signora Patrizia Testori come patrocinatrice, il tutto con pro- testa di tasse e spese, che, tuttavia, le tesi ricorsuali non possono essere seguite; che le motiva- zioni contenute nel gravame non sono infatti tali da rimettere in discussione l’applicazione del diritto svolta dall'autorità inferiore, che, anzitutto, le prove versate agli atti dal ricorrente in fase ricorsuale non sono atte ad apportare alcun valido elemento probatorio a supporto della veridicità del suo racconto, che l’autorità di prime cure ritiene che le dichiarazioni del ricorrente circa il timore di essere punito da parte del PKK non abbiano alcun fondamento fattuale; che da parte sua l’interessato, nel proprio allegato ricorsuale, so- stiene che le minacce siano state effettuate telefonicamente in maniera vaga, ma visto che sarebbero state proferite da membri del PKK le stesse sarebbero da interpretare quali minacce di punizioni; che tale tesi non può esser tuttavia seguita, in quanto gli asseriti timori del richiedente di una non meglio precisata punizione sono frutto di una mera speculazione; che ab- bondanzialmente il Tribunale osserva che le modalità con cui sono state formulate le minacce da parte del PKK non possono essere compatibili con l’esperienza generale di vita o la logica dell’agire, in quanto in termini ge- nerali un malintenzionato, se le sue intenzioni fossero concrete, non por- rebbe un vago termine di un mese ad una vittima per presentarsi autono- mamente in un luogo non definito per essere punito, infatti in tal caso la persona vessata tenterebbe piuttosto la fuga oppure semplicemente non si recherebbe al luogo indicato, che in secondo luogo, l’autorità di prime cure ritiene che il ricorrente si sa- rebbe contraddetto indicando dapprima che non avrebbe fornito informa- zioni agli Asayish se fosse stato a conoscenza delle conseguenze (cfr. ver- bale 2, D33), per affermare in un secondo momento che il PKK non vor- rebbe che vengano fornite informazioni sul suo conto agli Asayish (cfr. ver- bale 2, D103); che il ricorrente, nel proprio allegato ricorsuale contesta tale valutazione, sostenendo che la SEM abbia strumentalizzato le dichiara- zioni del ricorrente, che si riferirebbero a proprie supposizioni su due aspetti differenti; che tale argomentazione non può essere seguita, in quanto le dichiarazioni del ricorrente sono chiare, infatti dapprima egli ha indicato che sarebbe stato ignaro circa le possibili rappresaglie del PKK, per poi indicare quale regola generale che il PKK non vorrebbe che (…)
D-4135/2021 Pagina 7 vengano riferite alle autorità; che tali affermazioni sono incompatibili tra di loro e non si tratta di una semplice interpretazione effettuata a svantaggio del ricorrente, che inoltre, la SEM ritiene che l’interessato non abbia spiegato in modo convincente in quale modo il PKK sarebbe venuto a conoscenza che egli avrebbe fornito informazioni agli Asayish; che l’interessato sostiene invece nel ricorso che se gli Asayish sono venuti a conoscenza che la famiglia dell’interessato si è trasferita, allora è possibile o plausibile che anche il PKK sia venuto a conoscenza dell’interrogatorio e reputa inoltre che 8 o 9 giorni siano sufficienti per consentire al PKK di recuperare informazioni nelle zone limitrofe; che tale argomentazioni non risulta essere soddisfa- cente in quanto basata unicamente su speculazioni; che inoltre si osserva che gli Asayish descritti dal ricorrente sono un corpo delle forze di sicurezza ufficiali della Regione del Kurdistan Iracheno ed il loro agire – quale autorità
– non è in alcun modo equiparabile a quello di un’organizzazione come il PKK, che dipoi, l’autorità inferiore rileva che le dichiarazioni del ricorrente circa il ruolo del fratello siano vaghe e contradditorie; che infatti il ricorrente ha dapprima indicato che anche suo fratello avrebbe dovuto consegnarsi al PKK per aver fornito informazioni agli Asayish (cfr. verbale 2, D56 e D57), per poi indicare che (…) aveva spiegato telefonicamente ai membri del PKK che solo il ricorrente avrebbe fornito le informazioni agli Asayish e pertanto sarebbe stato ricercato solo lui (cfr. verbale 2, D77); che inoltre, nonostante il PKK sarebbe stato informato in merito all’espatrio dell’insor- gente, tale organizzazione non avrebbe cercato il fratello (cfr. verbale 2, D76 e D77); che dal momento dell’espatrio, nonostante il tempo trascorso, il ricorrente non ha fornito alcuna notizia in merito ad eventuali ripercussioni subite dalla famiglia; che nell’allegato ricorsuale l’interessato riconosce tali contraddizioni, che giustifica adducendo problemi di traduzione e alla limi- tata scolarizzazione del ricorrente; che tali argomentazioni non sono con- vincenti, in quanto il ricorrente ha indicato durante l’audizione di capire bene l’interprete (cfr. verbale 2, D1); che inoltre il verbale è stato tradotto in una lingua a lui comprensibile al termine dell’audizione e una rappresen- tante legale era presente durante l’audizione (cfr. verbale 2, pag. 14), che, per il resto, si può senz’altro rinviare, per quanto riguarda l’esame della verosimiglianza, alla decisione impugnata, la quale risulta essere suf- ficientemente motivata e condivisibile (cfr. atto SEM n. 32/8, pagg. 2 - 5),
D-4135/2021 Pagina 8 che pertanto le conclusioni dell’autorità inferiore in merito all’inverosimi- glianza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente vanno confermate, che, in merito alla rilevanza dei motivi d’asilo, vista la conferma della valu- tazione circa l’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotti dal richiedente, si rinvia alla decisione impugnata, che abbondazialmente, vi sarebbe da chiedersi se le persecuzioni delle quali il richiedente si avvale siano effettivamente rilevanti in materia d’asilo, nella misura in cui non sembrano essere riconducibili ad uno dei motivi esaustivamente elencati all’art. 3 LAsi; che inoltre il ricorrente non ha rife- rito di aver chiesto alle autorità statali protezione dalle minacce dal PKK, il che risulta incompatibile con l’esperienza generale di vita o la logica dell’agire, visto che egli stesso è già stato in contatto con le stesse e proprio il fatto di aver fornito loro delle informazioni costituirebbe la causa delle asserite minacce da parte del PKK, che in virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la deci- sione impugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nel provvedimento impugnato, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’al- lontanamento ammissibile e ragionevolmente esigibile – sia dal profilo della
D-4135/2021 Pagina 9 situazione presente nella regione di provenienza dell’insorgente che da quello personale di quest’ultimo – nonché possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente avversa anche le conclusioni dell’au- torità inferiore circa l’ammissibilità e l’esigibilità della misura d’esecuzione dell’allontanamento; che invero egli ritiene come considerando i suoi timori di persecuzioni da parte dei guerriglieri del PKK l’esecuzione del suo allon- tanamento sarebbe inammissibile ed inesigibile; che inoltre lo (…) non di- sporrebbe di spazio sufficiente nel proprio alloggio e non avrebbe neppure sufficienti mezzi per mantenerlo; che inoltre egli sarebbe originario di B._______ e non avrebbe vissuto per lungo tempo nella provincia di C._______, che al contrario di quanto argomentato dall’insorgente, anche agli occhi del Tribunale, non si ravvisano in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’al- lontanamento del ricorrente verso la sua regione di provenienza nel Kurdistan iracheno, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non avendo egli dimostrato, che in caso di ritorno nel suo paese d’origine, egli sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, che per le stesse ragioni, non vi sono indizi per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di tratta- menti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU (RS 0.101) o all’art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione con l’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, secondo giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale, nelle quattro province curde dell’Iraq: Dohuk, Erbil, Suleimaniya e Halabja, non vige attualmente una situazione di violenza generalizzata e la situa- zione politica non risulta tesa al punto tale che un’esecuzione dell’allonta- namento, in modo generale, sarebbe da ritenere inesigibile; che la pronun- cia dell’esecuzione dell’allontanamento nella predetta regione, è in princi- pio esigibile per la persona richiedente, che è originaria di tale regione op- pure che vi ha vissuto per un lungo periodo e vi dispone di una rete sociale (famiglia, parenti o conoscenti) o vanta dei legami con i partiti dominanti (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8; giurisprudenza confermata dalla sentenza
D-4135/2021 Pagina 10 di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 7.4.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-710/2022 del 7 marzo 2022 con- sid. 9.3.1, E-4484/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 8.4.1, D-3524/2021 del 18 febbraio 2022, E-1780/2020 del 1° ottobre 2021 consid. 8.3.1), che tale giurisprudenza, non risulta essere posta in discussione neppure dalle argomentazioni citate nel ricorso dall’insorgente, e pertanto rimane del tutto di attualità, che dal canto suo il ricorrente ha vissuto dal 2014 nel villaggio di D._______, distretto di E._______, provincia di Dohuk, per poi trasferirsi prima dell’espatrio nella città di C._______, distretto di Dohuk, provincia di Dohuk; che pertanto, contrariamente a quanto addotto nell’allegato ricor- suale egli ha vissuto nella stessa provincia per un lungo periodo di tempo (7 anni); che secondo i suoi asserti, egli dispone nel suo Paese d’origine del suo nucleo famigliare composto dalla (…), dal (…), dallo (…), sua (…) ed i (…) (cfr. ricorso, pag. 13); che in tal senso, si può partire dal presup- posto che il ricorrente, nel suo paese d’origine, disponga di una sufficiente rete sociale, sulla quale, nel caso di necessità, potrà contare, che le allegate difficoltà economiche della sua famiglia (cfr. ricorso pag. 13; allegati 5-9 al ricorso), risultano contrastare con altri elementi, quali il fatto che lo (…) lavorerebbe quale carpentiere (cfr. verbale 2, D69), mentre la (…) ed il (…) avrebbero lavorato nell’agricoltura (cfr. verbale 2, D83), men- tre il ricorrente avrebbe sempre lavorato in diversi ambiti, tanto che in pas- sato era stato in grado di aprire una propria attività di calzolaio, per poi lavorare in fabbrica e nell’agricoltura (cfr. verbale 2, D81 e D82); indizi che dimostrano una certa disponibilità finanziaria da parte della famiglia del ri- corrente, che alla luce di quanto sopra, l’insorgente non si ritroverà comunque in una situazione d’indigenza tale da non poter coprire i suoi bisogni fondamentali, potendo, in caso di necessità, contare sui famigliari presenti nella sua re- gione, che inoltre, il ricorrente è giovane e risulta godere di ottima salute (cfr. ver- bale 2, D4), non avendo peraltro preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), nonché ha svolto in passato diverse attività lavorative,
D-4135/2021 Pagina 11 che, riassumendo, non si ravvisa alcun aspetto che faccia concludere che il ricorrente, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, per dei motivi personali dal profilo economico, sociale o valetudinario, verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale, che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione del suo allontana- mento, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano esservi impedimenti sotto il profilo della pos- sibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), il ricorrente essendo tenuto a collaborare all’ottenimento dei documenti di viaggio che gli permettano di ritornare nel suo paese d’ori- gine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che avendo il Tribunale respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non vi sono i presupposti per concedere il gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA per rinvio dell’art. 102m cpv. 2 LAsi), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4135/2021 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, oltre che quella di gratuito patrocinio, sono respinte. 3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, oltre che quella di gratuito patrocinio, sono respinte.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4135/2021 Sentenza del 17 gennaio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dalla signora Patrizia Testori, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 agosto 2021 / (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) giugno 2021, il rilevamento dei dati personali del (...) luglio 2021 (cfr. atto [...] -12/10 [di seguito: verbale 1]), il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi il (...) agosto 2021 (cfr. atto 20/13 [di seguito: verbale 2]), la decisione della SEM del (...) agosto 2021, notificata all'interessato il (...) agosto 2021 (cfr. atto 34/1), con la quale l'autorità inferiore ha respinto la domanda d'asilo pronunciando al contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del (...) settembre 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: [...] settembre 2021), con cui il ricorrente ha concluso all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inesigibilità e/o illiceità dell'esecuzione dell'allontanamento; in via ancora più subordinata, egli ha domandato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio; altresì, con protesta di tasse e spese, l'insorgente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona della signora Patrizia Testori, la decisione incidentale del (...) settembre 2021, per mezzo della quale il Tribunale ha invitato la patrocinatrice del ricorrente a regolarizzare il memoriale ricorsuale sottoscrivendolo in originale entro un termine di sette giorni, il nuovo esemplare di impugnativa, trasmesso in data (...) settembre 2021, debitamente firmato e rimesso tempestivamente al Tribunale, lo scritto del (...) novembre 2021 con il quale la patrocinatrice dell'interessato ha versato agli atti la fattura dell'interprete necessario per il colloquio con il suo cliente, lo scritto datato (...) giugno 2022 della patrocinatrice, con il quale ha richiesto lo stato della procedura e la relativa risposta da parte del Tribunale del (...) giugno 2022, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sostanza e per quanto qui di rilievo il richiedente l'asilo ha motivato la sua richiesta di protezione evocando una persecuzione da parte del PKK, in quanto egli congiuntamente alla sua famiglia avrebbe rivelato agli Asayish, le forze di sicurezza della Regione del Kurdistan Iracheno, che in data (...) due combattenti del PKK, (...); che inoltre in Iraq vi sarebbe una situazione di guerra, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha reputato inverosimili le dichiarazioni addotte dal richiedente; che in particolare le stesse risulterebbero contradditorie, non sufficientemente motivate oltre che incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire; che per quanto concerne la rilevanza invece la SEM ha reputato che una situazione di guerra o di violenza generalizzata non costituiscono una persecuzione determinante ai sensi della LAsi; che infine l'autorità inferiore non ha rilevato motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, che con il ricorso il ricorrente contesta puntualmente l'analisi effettuata dalla SEM circa la verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dall'insorgente; che in particolare non risulterebbe inverosimile che il ricorrente ignori la tipologia di punizione che il PKK avrebbe previsto per lui; che non sussisterebbe dipoi alcuna contraddizione in merito alle dichiarazioni dell'interessato circa conseguenze della condivisione di informazioni agli Asayish; che sarebbe plausibile che il PKK sia venuto a conoscenza che il ricorrente abbia fornito informazioni agli Asayish; che la contraddizione rilevata dalla SEM circa le persone che avrebbero dovuto presentarsi dal PKK per la punizione è riconosciuta dal ricorrente, ma troverebbe spiegazione in un'eventuale incomprensione linguistica oppure nella bassa scolarizzazione dell'interessato; che per quanto concerne la rilevanza ex art. 3 LAsi, il ricorrente sostiene che a fronte della verosimiglianza dei motivi addotti e all'incapacità dello stato iracheno e della Regione del Kurdistan Iracheno di proteggere i propri cittadini, i criteri sarebbero soddisfatti e pertanto gli vada riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo; che in via subordinata il ricorrente sostiene che l'esecuzione del proprio allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile; che infine il ricorrente ha richiesto l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese e del relativo anticipo, dell'ammissione al gratuito patrocinio e della nomina della signora Patrizia Testori come patrocinatrice, il tutto con protesta di tasse e spese, che, tuttavia, le tesi ricorsuali non possono essere seguite; che le motivazioni contenute nel gravame non sono infatti tali da rimettere in discussione l'applicazione del diritto svolta dall'autorità inferiore, che, anzitutto, le prove versate agli atti dal ricorrente in fase ricorsuale non sono atte ad apportare alcun valido elemento probatorio a supporto della veridicità del suo racconto, che l'autorità di prime cure ritiene che le dichiarazioni del ricorrente circa il timore di essere punito da parte del PKK non abbiano alcun fondamento fattuale; che da parte sua l'interessato, nel proprio allegato ricorsuale, sostiene che le minacce siano state effettuate telefonicamente in maniera vaga, ma visto che sarebbero state proferite da membri del PKK le stesse sarebbero da interpretare quali minacce di punizioni; che tale tesi non può esser tuttavia seguita, in quanto gli asseriti timori del richiedente di una non meglio precisata punizione sono frutto di una mera speculazione; che abbondanzialmente il Tribunale osserva che le modalità con cui sono state formulate le minacce da parte del PKK non possono essere compatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, in quanto in termini generali un malintenzionato, se le sue intenzioni fossero concrete, non porrebbe un vago termine di un mese ad una vittima per presentarsi autonomamente in un luogo non definito per essere punito, infatti in tal caso la persona vessata tenterebbe piuttosto la fuga oppure semplicemente non si recherebbe al luogo indicato, che in secondo luogo, l'autorità di prime cure ritiene che il ricorrente si sarebbe contraddetto indicando dapprima che non avrebbe fornito informazioni agli Asayish se fosse stato a conoscenza delle conseguenze (cfr. verbale 2, D33), per affermare in un secondo momento che il PKK non vorrebbe che vengano fornite informazioni sul suo conto agli Asayish (cfr. verbale 2, D103); che il ricorrente, nel proprio allegato ricorsuale contesta tale valutazione, sostenendo che la SEM abbia strumentalizzato le dichiarazioni del ricorrente, che si riferirebbero a proprie supposizioni su due aspetti differenti; che tale argomentazione non può essere seguita, in quanto le dichiarazioni del ricorrente sono chiare, infatti dapprima egli ha indicato che sarebbe stato ignaro circa le possibili rappresaglie del PKK, per poi indicare quale regola generale che il PKK non vorrebbe che (...) vengano riferite alle autorità; che tali affermazioni sono incompatibili tra di loro e non si tratta di una semplice interpretazione effettuata a svantaggio del ricorrente, che inoltre, la SEM ritiene che l'interessato non abbia spiegato in modo convincente in quale modo il PKK sarebbe venuto a conoscenza che egli avrebbe fornito informazioni agli Asayish; che l'interessato sostiene invece nel ricorso che se gli Asayish sono venuti a conoscenza che la famiglia dell'interessato si è trasferita, allora è possibile o plausibile che anche il PKK sia venuto a conoscenza dell'interrogatorio e reputa inoltre che 8 o 9 giorni siano sufficienti per consentire al PKK di recuperare informazioni nelle zone limitrofe; che tale argomentazioni non risulta essere soddisfacente in quanto basata unicamente su speculazioni; che inoltre si osserva che gli Asayish descritti dal ricorrente sono un corpo delle forze di sicurezza ufficiali della Regione del Kurdistan Iracheno ed il loro agire - quale autorità - non è in alcun modo equiparabile a quello di un'organizzazione come il PKK, che dipoi, l'autorità inferiore rileva che le dichiarazioni del ricorrente circa il ruolo del fratello siano vaghe e contradditorie; che infatti il ricorrente ha dapprima indicato che anche suo fratello avrebbe dovuto consegnarsi al PKK per aver fornito informazioni agli Asayish (cfr. verbale 2, D56 e D57), per poi indicare che (...) aveva spiegato telefonicamente ai membri del PKK che solo il ricorrente avrebbe fornito le informazioni agli Asayish e pertanto sarebbe stato ricercato solo lui (cfr. verbale 2, D77); che inoltre, nonostante il PKK sarebbe stato informato in merito all'espatrio dell'insorgente, tale organizzazione non avrebbe cercato il fratello (cfr. verbale 2, D76 e D77); che dal momento dell'espatrio, nonostante il tempo trascorso, il ricorrente non ha fornito alcuna notizia in merito ad eventuali ripercussioni subite dalla famiglia; che nell'allegato ricorsuale l'interessato riconosce tali contraddizioni, che giustifica adducendo problemi di traduzione e alla limitata scolarizzazione del ricorrente; che tali argomentazioni non sono convincenti, in quanto il ricorrente ha indicato durante l'audizione di capire bene l'interprete (cfr. verbale 2, D1); che inoltre il verbale è stato tradotto in una lingua a lui comprensibile al termine dell'audizione e una rappresentante legale era presente durante l'audizione (cfr. verbale 2, pag. 14), che, per il resto, si può senz'altro rinviare, per quanto riguarda l'esame della verosimiglianza, alla decisione impugnata, la quale risulta essere sufficientemente motivata e condivisibile (cfr. atto SEM n. 32/8, pagg. 2 - 5), che pertanto le conclusioni dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente vanno confermate, che, in merito alla rilevanza dei motivi d'asilo, vista la conferma della valutazione circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal richiedente, si rinvia alla decisione impugnata, che abbondazialmente, vi sarebbe da chiedersi se le persecuzioni delle quali il richiedente si avvale siano effettivamente rilevanti in materia d'asilo, nella misura in cui non sembrano essere riconducibili ad uno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 LAsi; che inoltre il ricorrente non ha riferito di aver chiesto alle autorità statali protezione dalle minacce dal PKK, il che risulta incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, visto che egli stesso è già stato in contatto con le stesse e proprio il fatto di aver fornito loro delle informazioni costituirebbe la causa delle asserite minacce da parte del PKK, che in virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nel provvedimento impugnato, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile e ragionevolmente esigibile - sia dal profilo della situazione presente nella regione di provenienza dell'insorgente che da quello personale di quest'ultimo - nonché possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa anche le conclusioni dell'autorità inferiore circa l'ammissibilità e l'esigibilità della misura d'esecuzione dell'allontanamento; che invero egli ritiene come considerando i suoi timori di persecuzioni da parte dei guerriglieri del PKK l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile ed inesigibile; che inoltre lo (...) non disporrebbe di spazio sufficiente nel proprio alloggio e non avrebbe neppure sufficienti mezzi per mantenerlo; che inoltre egli sarebbe originario di B._______ e non avrebbe vissuto per lungo tempo nella provincia di C._______, che al contrario di quanto argomentato dall'insorgente, anche agli occhi del Tribunale, non si ravvisano in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la sua regione di provenienza nel Kurdistan iracheno, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non avendo egli dimostrato, che in caso di ritorno nel suo paese d'origine, egli sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per le stesse ragioni, non vi sono indizi per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione con l'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, secondo giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale, nelle quattro province curde dell'Iraq: Dohuk, Erbil, Suleimaniya e Halabja, non vige attualmente una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non risulta tesa al punto tale che un'esecuzione dell'allontanamento, in modo generale, sarebbe da ritenere inesigibile; che la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento nella predetta regione, è in principio esigibile per la persona richiedente, che è originaria di tale regione oppure che vi ha vissuto per un lungo periodo e vi dispone di una rete sociale (famiglia, parenti o conoscenti) o vanta dei legami con i partiti dominanti (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8; giurisprudenza confermata dalla sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 7.4.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-710/2022 del 7 marzo 2022 consid. 9.3.1, E-4484/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 8.4.1, D-3524/2021 del 18 febbraio 2022, E-1780/2020 del 1° ottobre 2021 consid. 8.3.1), che tale giurisprudenza, non risulta essere posta in discussione neppure dalle argomentazioni citate nel ricorso dall'insorgente, e pertanto rimane del tutto di attualità, che dal canto suo il ricorrente ha vissuto dal 2014 nel villaggio di D._______, distretto di E._______, provincia di Dohuk, per poi trasferirsi prima dell'espatrio nella città di C._______, distretto di Dohuk, provincia di Dohuk; che pertanto, contrariamente a quanto addotto nell'allegato ricorsuale egli ha vissuto nella stessa provincia per un lungo periodo di tempo (7 anni); che secondo i suoi asserti, egli dispone nel suo Paese d'origine del suo nucleo famigliare composto dalla (...), dal (...), dallo (...), sua (...) ed i (...) (cfr. ricorso, pag. 13); che in tal senso, si può partire dal presupposto che il ricorrente, nel suo paese d'origine, disponga di una sufficiente rete sociale, sulla quale, nel caso di necessità, potrà contare, che le allegate difficoltà economiche della sua famiglia (cfr. ricorso pag. 13; allegati 5-9 al ricorso), risultano contrastare con altri elementi, quali il fatto che lo (...) lavorerebbe quale carpentiere (cfr. verbale 2, D69), mentre la (...) ed il (...) avrebbero lavorato nell'agricoltura (cfr. verbale 2, D83), mentre il ricorrente avrebbe sempre lavorato in diversi ambiti, tanto che in passato era stato in grado di aprire una propria attività di calzolaio, per poi lavorare in fabbrica e nell'agricoltura (cfr. verbale 2, D81 e D82); indizi che dimostrano una certa disponibilità finanziaria da parte della famiglia del ricorrente, che alla luce di quanto sopra, l'insorgente non si ritroverà comunque in una situazione d'indigenza tale da non poter coprire i suoi bisogni fondamentali, potendo, in caso di necessità, contare sui famigliari presenti nella sua regione, che inoltre, il ricorrente è giovane e risulta godere di ottima salute (cfr. verbale 2, D4), non avendo peraltro preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), nonché ha svolto in passato diverse attività lavorative, che, riassumendo, non si ravvisa alcun aspetto che faccia concludere che il ricorrente, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, per dei motivi personali dal profilo economico, sociale o valetudinario, verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale, che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione del suo allontanamento, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), il ricorrente essendo tenuto a collaborare all'ottenimento dei documenti di viaggio che gli permettano di ritornare nel suo paese d'origine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che avendo il Tribunale respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non vi sono i presupposti per concedere il gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA per rinvio dell'art. 102m cpv. 2 LAsi), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, oltre che quella di gratuito patrocinio, sono respinte.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: