Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3316/2022 Sentenza del 29 agosto 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), Burundi, patrocinata dalla signora Sara Castronovo, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 21 luglio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 6 giugno 2022 (cfr. atto SEM 4/2), l'estratto dalla banca dati dattiloscopica "EURODAC" (cfr. atti SEM 9/2 e 10/1), i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 20 giugno 2022 (cfr. atto SEM 13/9) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 4 luglio 2022 (cfr. atto SEM 18/4), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 12/2, 16/2 e 34/2), la decisione del 21 luglio 2022, notificata il 25 luglio 2017 (cfr. atto SEM 30/1), mediante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Croazia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 2 agosto 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 3 agosto 2022), e con il quale la ricorrente conclude preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché questa effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; l'ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale l'insorgente postula la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, le misure supercautelari ordinate il 3 agosto 2022, lo scritto del 12 agosto 2022, con il quale la richiedente oltre a pronunciarsi nuovamente in merito alle condizioni di accoglienza con la quale sarebbe stata confrontata in Croazia, ha aggiornato il Tribunale in merito al suo stato di salute, versando altresì agli atti la certificazione medica F2 del 4 agosto 2022, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, durante il colloquio Dublino la richiedente, posta dinanzi alla possibile competenza della Croazia, ha asserito non volervi fare ritorno; che in tale Paese - il quale neppure sarebbe stato la sua destinazione - la ricorrente sarebbe stata confrontata con condizioni d'accoglienza difficili, subendo finanche maltrattamenti da parte delle autorità croate; che del resto, sebbene le sarebbero state rilevate le impronte digitali, neppure vi avrebbe chiesto asilo, che esprimendosi in merito al suo stato di salute, l'insorgente ha riferito di un disturbo del sonno, per il quale avrebbe manifestato l'intenzione di beneficiare di un consulto psicologico; che la medesima ha altresì sostenuto di "di avere dei problemi ai seni a causa delle violenze sessuali subite", che nella querelata decisione, l'autorità inferiore - dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte delle autorità croate e l'ininfluenza di quanto osservato dalla richiedente nel corso del colloquio Dublino - ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e 4 CartaUE, o di violazione del principio del divieto di respingimento; che al riguardo, non permetterebbero diversa valutazione neppure le critiche espresse da numerose organizzazioni nazionali ed internazionali, ai sensi delle quali le autorità croate non offrirebbero ai migranti la possibilità di presentare una domanda d'asilo respingendoli alla frontiera senza previo esame dei motivi d'asilo; che in effetti, gli accertamenti esperiti dalla rappresentanza elvetica in Croazia avrebbero chiarito che - malgrado le asserzioni della richiedente ed al di là di episodi legati al comportamento scorretto di singoli agenti di polizia - non vi sarebbe modo di concludere all'esistenza di lacune sistemiche nell'apparato d'accoglienza croato; che d'altronde, la Croazia sarebbe uno Stato di diritto e disporrebbe di un sistema giudiziario funzionante ed in grado di offrire adeguata protezione contro aggressioni da terzi, che la SEM ha poi negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione dell'art. 16 Regolamento Dublino III nonché della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che le problematiche cliniche lamentate dall'interessata non sarebbero ostative al trasferimento in Croazia; che quest'ultimo Paese disporrebbe d'altronde di un'infrastruttura sanitaria adeguata, alla quale l'interessata avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che inoltre, non andrebbe disatteso che nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgimento dello stesso, che nel proprio ricorso, l'insorgente avversa l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento; ch'ella censura innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito nella misura in cui, pur ancorandovi la propria valutazione, l'autorità inferiore non avrebbe dato completo accesso agli accertamenti esperiti dalla rappresentanza diplomatica svizzera in Croazia; che in altre parole, alla richiedente sarebbe stato impedito di esprimersi su tali risultanze; che inoltre, l'interessata osserva come nella richiesta di ripresa in carico formulata dalla SEM all'attenzione degli omologhi croati, non vi sarebbe menzione né del suo precario stato di salute così come neppure delle violenze delle quali ella sarebbe stata vittima in Croazia; che perdipiù, con il loro scritto del 18 luglio 2022 le autorità croate non avrebbero riconosciuto la propria competenza per l'esame della domanda d'asilo, quanto piuttosto la propria responsabilità per la continuazione della valutazione dello Stato competente; che conseguentemente, non sarebbe chiaro se in Croazia l'interessata verrebbe considerata una richiedente l'asilo a tutti gli effetti senza dover intraprendere ulteriori formalità; che la richiedente temerebbe peraltro di essere respinta dalle autorità croate, le quali si distinguerebbero del resto per l'applicazione dei "push-backs", che la ricorrente ha poi riferito di essere stata confrontata con condizioni di accoglienza difficili in Croazia, contrassegnate da un alloggio e da misure accompagnatorie inadeguate, tanto da giustificare l'esistenza di carenza sistemiche ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III; che infine, l'insorgente eccepisce un accertamento incompleto ed inesatto del suo stato di salute; che a suo dire, la SEM avrebbe in buona sostanza dovuto approfondire i disturbi lamentati nel corso del procedimento; che d'altro canto, l'autorità in parola avrebbe persino omesso di esprimersi in merito alla completezza del quadro clinico, che preliminarmente, è d'uopo evidenziare come la doglianza concernente il supposto mancato accesso agli accertamenti svolti dalla rappresentanza diplomatica elvetica in Croazia vada recisamente respinta; che pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, il Tribunale ha rilevato come l'argomentazione enucleata dalla SEM fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento emanato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena cognizione di causa (cfr. nello stesso senso, fra le tante, sentenze del Tribunale F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 3.4 e F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid. 3.3.2); che del resto, quandanche effettivamente riscontrabile, un'ipotetica violazione del diritto di essere sentito in casu non darebbe finanche adito a conseguenze posto che gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. ibidem e sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2 con riferimenti ivi menzionati), che proseguendo nella disamina, il Tribunale osserva che secondo i dettami dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto - alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 - e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessata aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Croazia e in Slovenia, rispettivamente il 19 aprile 2022 e il 13 maggio 2022 (cfr. atti SEM 9/2 e 10/1), che su tali presupposti, il 4 luglio 2022 l'autorità inferiore ha presentato agli omologhi croati, entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 21/5), che il 18 luglio 2022 la Croazia ha esplicitamente accolto tale richiesta in applicazione dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 24/2), che di conseguenza, la competenza della Croazia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento della richiedente risulta di principio essere data (cfr. nello stesso senso, fra le tante, anche sentenze del Tribunale E-2819/2022 del 7 luglio 2022, F-2090/2022 del 13 maggio 2022 e D-6591/2020 del 13 gennaio 2021 consid. 6.5 e 6.6) che visto quanto eccepito nel gravame, il Tribunale ritiene altresì giudizioso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di quest'ultime autorità, del trasferimento di un richiedente nel loro territorio (cfr. fra le numerose, sentenze del Tribunale D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7 e D-2641/2017 dell'11 maggio 2017), che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. recentemente, sentenza del Tribunale E-2381/2022 del 9 giugno 2022 consid. 5.3), che lo scrivente Tribunale ha inoltre già avuto modo di evidenziare ripetutamente come il sistema d'accoglienza croato - benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti - non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina laddove confrontato con trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-2090/2022 del 13 maggio 2022 con riferimenti ivi menzionati e F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 6.3), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che iscrivendosi in tale contesto, né i rapporti richiamati con l'impugnativa così come neppure le allegazioni ricorsuali permettono però di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che nell'applicazione di tale disposizione di legge, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, posto quanto precede, e al di là di mere supposizioni ed allegazioni di parte, nel caso in esame la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderla in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che la medesima neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali a in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese, che ad ogni modo, alla luce delle tavole processuali, giova rammentare che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»), con la sua impugnativa, l'insorgente allega tuttavia uno stato di salute precario, necessitante maggiori esami clinici, che in proposito, v'è anzitutto da ricordare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente; che il carteggio clinico sin lì repertato, faceva stato di una sinusite cronica causata da allergie, da una cistite semplice, da una micosi sottomammaria e da glicosuria - patologie trattate con la prescrizione di Bactrim F, Dafalgan, Pevaryl polvere e il controllo quotidiano della glicemia (cfr. atto SEM 12/2) - oltre che di un disturbo psichico, per il quale si è reso inizialmente necessario un seguito farmacologico a base di Trittico 50mg (cfr. atto SEM 12/2), poi interrotto e sostituito da Redormin 500mg (cfr. atto SEM 16/2), e per il quale i medici curanti hanno prospettato una presa in carico psichiatrica; che con la visita ginecologica del 26 giugno 2022 è stato altresì appurato come la ricorrente soffrisse di dismenorrea, ciò che ha richiesto un trattamento medicamentoso con Dafalgan 1g e Brufen 400mg (cfr. atto SEM 28/2), che alla luce dei referti medici di cui all'inserto, nulla permetteva di ritenere che le patologie lamentate non fossero state risolte o che non versassero in condizioni stabili, che in altre parole, il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che i disturbi in parola potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che il quadro clinico dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione del trasferimento, che infine, tale valutazione risulta attuale anche considerando il carteggio medico assunto agli atti posteriormente alla decisione impugnata (cfr. atti SEM 34/2 e 37/2), ed ai sensi del quale la richiedente sarebbe afflitta da un disturbo post-traumatico da stress (ICD 10: F43.1) e da un'amnesia dissociativa (ICD10: F44.0), che d'altronde, non è inopportuno evidenziare come in linea di principio la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso sentenze del Tribunale E-3217/2022 del 2 agosto 2022 consid. 5.3); che non vi sono dunque motivi per ritenere che la ricorrente non potrà proseguire - ove necessario - i trattamenti e gli accertamenti clinici supplementari, che da ultimo, la criminalità con la quale la richiedente ha riferito di essere stata confrontata nel campo profughi in Croazia, per quanto reprensibile e quandanche veritiera, non ha alcun influsso sul caso concreto; che il Paese in parola è infatti uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata; che l'insorgente può dunque rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità, che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che comunque, appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Croazia rimane competente dell'esame della domanda di asilo della ricorrente ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della richiedente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18), che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che con la presente decisione finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 3 agosto 2022 decadono (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: